Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2004 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
10° aggiornamento del 9 aprile 2004 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attivita' di «bancoposta».

Con il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 («Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»), sono stati disciplinati, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste italiane S.p.a., che costituiscono le attivita' di «bancoposta».
In particolare, tali attivita' comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziazione per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il decreto del Presidente della Repubblica n. 144/2001 esclude esplicitamente che Poste italiane S.p.a. possa esercitare l'attivita' di finanziamento.
Le disposizioni del regolamento equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le attivita' di «bancoposta» siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del testo unico bancario e del testo unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attivita' da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati, nonche' della legge n. 287/1990. L'art. 2, comma 5, del regolamento prevede, inoltre, che a Poste si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle Autorita' competenti.
Con lettera del 7 agosto 2002 la Banca d'Italia ha comunicato a Poste italiane S.p.a. l'immediata applicabilita' delle Istruzioni di vigilanza in materia di «emissione e offerta in Italia di valori mobiliari» (Titolo IX, Capitolo 1) e di «trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari» (Titolo X, Capitolo 1). Con nota del 26 agosto 2003 e' stata confermata l'applicabilita' a Poste italiane delle nuove disposizioni in materia di trasparenza emanate il 25 luglio 2003 dalla Banca d'Italia. Infine, con la nota del 3 dicembre 2003, e' stata comunicata a Poste l'applicabilita' all'attivita' di «bancoposta» del decreto legislativo n. 1/1948, concernente la proroga dei termini legali e convenzionali (Titolo X, Capitolo 2).
Con il presente atto vengono ora emanate le ulteriori Istruzioni di vigilanza sull'attivita' di bancoposta. In particolare, in forza delle disposizioni allegate, all'attivita' di bancoposta vengono applicate integralmente le Istruzioni in materia di:
sistema dei controlli interni e compiti del collegio sindacale (Titolo IV, Capitolo 11);
interventi di vigilanza (Titolo IV, Capitolo 12);
archivio elettronico degli organi sociali (Titolo VI, Capitolo 3);
vigilanza ispettiva (Titolo VI, Capitolo 4);
sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (Titolo VIII, Capitolo 1);
provvedimenti straordinari (Titolo VIII, Capitolo 2).
Relativamente alle altre disposizioni, per Poste viene stabilito che:
in materia di abusivismo (Titolo I, Capitolo 4), e' tenuta a prestare la propria collaborazione alle Autorita' nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del risparmio, abusiva attivita' bancaria e abusiva attivita' finanziaria;
in tema di assetti proprietari (Titolo II, Capitolo 1), essa e' assoggettata esclusivamente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti al capitale e gli accordi di voto; inoltre, la verifica dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale e' effettuata all'atto di entrata in vigore delle Istruzioni; la sussistenza dei suddetti requisiti viene accertata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione ed espresso parere del collegio sindacale;
i requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti aziendali (Titolo II, Capitolo 2) sono verificati con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale nonche' al responsabile della Divisione bancoposta;
per le modifiche dello statuto (Titolo III, Capitolo 1), non trova applicazione la procedura di «accertamento» di cui all'art. 56 del TUB; viene prevista esclusivamente una informativa preventiva al nostro Istituto;
per quanto attiene alla possibilita' di emettere obbligazioni (Titolo V, Capitolo 3), i requisiti previsti per l'emissione di titoli con taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro sono riferiti a Poste italiane S.p.a.
Si fa riserva di emanare le istruzioni relative agli ulteriori capitoli del Titolo IV concernenti la «vigilanza regolamentare» non appena Bancoposta si sara' dotato di un patrimonio autonomo che consenta la completa applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, nonche' i capitoli del Titolo VI inerenti alla «vigilanza informativa».
Peraltro, si applicano fin da ora le disposizioni in materia di fusioni e scissioni, di cessione di rapporti giuridici e di partecipazioni finanziarie. In particolare:
relativamente alla disciplina delle fusioni e delle scissioni (Titolo III, Capitolo 4), sono sottoposte ad autorizzazione le sole operazioni che hanno impatto sull'operativita' di Bancoposta;
con riferimento alle cessioni di rapporti giuridici (Titolo III, Capitolo 5), sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si rende cessionaria di aziende, rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto sull'operativita' di Bancoposta. L'autorizzazione deve essere richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia quantitativa prevista per le banche.
Sono, altresi', soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attivita' di Bancoposta;
in materia di partecipazioni delle banche (Titolo IV, Capitolo 9), sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di partecipazioni di controllo in societa' «finanziarie», in relazione all'impatto delle operazioni in questione sull'operativita' di Bancoposta. Non si applica il limite quantitativo generale per gli investimenti in immobili e in partecipazioni.
* * *
Con il presente aggiornamento si procede all'introduzione di un nuovo capitolo (il numero 4) nell'ambito del Titolo VII, concernente la regolamentazione di specifici intermediari. La rubrica del Titolo VII viene modificata in «BCC, banche estere e bancoposta».
Il nuovo capitolo verra' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Governatore: Fazio
 
Allegato
TITOLO VII - Capitolo 4

BANCOPOSTA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa
Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 Settembre 2001, n. 144, ha disciplinato, in attuazione della delega contenuta nell'art. 40 della legge 23.12.1998, n. 448, i servizi di tipo bancario e finanziario, esercitabili da Poste Italiane S.p.a., che costituiscono le attivita' di bancoposta.
In particolare, tali attivita' comprendono: la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; la prestazione di servizi di pagamento; l'intermediazione in cambi; la promozione e il collocamento di finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari abilitati; la prestazione di alcuni servizi di investimento (negoziazione per conto terzi; collocamento e raccolta ordini con esclusione, quindi, della negoziazione per conto proprio e della gestione di patrimoni su base individuale). Il DPR 144/2001 esclude esplicitamente che Poste Italiane S.p.a. possa esercitare l'attivita' di finanziamento.
Le disposizioni legislative equiparano Poste alle banche sotto il profilo dei controlli, stabilendo che le suddette attivita' siano esercitabili nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico bancario e del Testo Unico della finanza che regolano l'esercizio delle stesse attivita' da parte di banche, SIM e altri intermediari vigilati.
Per l'esercizio delle attivita' di bancoposta, Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a istituire un sistema contabile separato rispetto alle altre attivita' e, pertanto, si avvale di strutture autonome (Divisione bancoposta).
Le presenti Istruzioni dettano le norme di vigilanza applicabili a Poste Italiane S.p.a. per l'attivita' di bancoposta, tenuto conto del quadro normativo di riferimento e delle peculiari caratteristiche ditale istituzione.

2. Fonti normative
La materia e' disciplinata dalle seguenti fonti normative: - art. 40 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che delega il Governo
a emanare provvedimenti disciplinanti i servizi di tipo bancario e
finanziario esercitabili da Poste Italiane S.p.a.; - D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, come modificato dal D,P.R. 28
novembre 2002, n. 298, che disciplina i servizi di tipo bancario e
finanziario esercitabili da Poste Italiane; - artt. 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, da 50 a 52, 53,
commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1,
78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a
145. del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia
bancaria e creditizia); e inoltre da: - direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, mirante
ad armonizzare le regole per lo sviluppo del mercato interno dei
servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del
servizio; - d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva
97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della
qualita' del servizio.

3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definisce: - "Bancoposta", la Divisione di Poste Italiane S.p.a. dedicata allo
svolgimento delle attivita' definite dall'art. 2 del D.P.R.
144/2001; "Poste", la societa' per azioni Poste Italiane, istituita
ai sensi della deliberazione C.I.P.E. del 18 dicembre 1997, come
modificata con deliberazione C.I.P.E. del 2 novembre 2000; - "Conto corrente postale ", il conto corrente aperto presso Poste; - "assegno postale", l'assegno tratto su Poste, cosi' come
regolamentato dal D.P.R. 298/2002; - "vaglia postale" lo strumento di trasferimento nazionale e
internazionale di fondi emesso da Poste; - "bollettino di conto corrente postale", il modulo utilizzabile per
il versamento di fondi su un conto corrente postale; - "risparmio postale", la raccolta di fondi attraverso libretti di
risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste
per conto della Cassa depositi e prestiti.

4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano a Poste Italiane S.p.a.

SEZIONE II

ATTIVITA' DI BANCOPOSTA

1. Attivita' di bancoposta
Le attivita' finanziarie svolte da bancoposta sono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11,
comma 1, del T.U., e attivita' connesse e strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la
vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento di cui
all'art. 1 comma 2 lett. f) numeri 4) e 5) del T.U.; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti
concessi di banche e intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento e accessori previsti rispettivamente
dall'art. 1 comma 5, lett. b) c) ed e) e dall'art. 1, comma 6,
lett. a), b), d), e) f) e g), del T.U.F., nonche' le attivita'
connesse e strumentali ai servizi di investimento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 del DPR 144/2001 Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
La promozione e il collocamento nei confronti del pubblico di strumenti finanziari e di prodotti finanziari da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del T.U.F.
Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta Poste si avvale di apposite strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attivita' di carattere non finanziario. Inoltre, Poste e' tenuta a istituire un sistema di "separazione contabile" separato dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'.
L'obbligo di separazione contabile non si applica alle strutture operative di Poste deputate unicamente al contatto con la clientela.
Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DPR 144/2001, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. La separazione organizzativa e contabile
Il d.lgs. 261/99, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/67/CE, ha stabilito per Poste un obbligo di separazione contabile. Tale obbligo deriva dalla necessita' di quantificare l'onere del "servizio postale universale" (1) in modo da evitare che la concessione di sussidi statali, previsti solo per tale servizio, possa andare a beneficio di altri servizi.
L'attivita' di bancoposta deve essere attribuita a strutture distinte da quelle deputate allo svolgimento delle attivita' di carattere non finanziario. In particolare, le strutture destinate allo svolgimento delle attivita' di bancoposta dipendono direttamente dal Consiglio di amministrazione o dall'amministratore a cio' delegato.
Il sistema informativo interno di rilevazione separata di bancoposta deve avere un elevato grado di attendibilita', registrare correttamente e con tempestivita' i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio. Particolare importanza assume, in questo ambito, l'idoneita' delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio d'esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorita' di vigilanza.
Il sistema informativo-contabile va strutturato tenendo conto dell'esigenza di attuare la separazione organizzativa delle attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita' esercitabili da Poste. In particolare, il sistema contabile rileva, coerentemente con i principi della contabilita' industriale, i ricavi, i costi e le operazioni imputabili a ciascuna delle attivita' di bancoposta distintamente da quelli riferibili allo svolgimento delle rimanenti attivita' non disciplinate dal regolamento.
Il Collegio sindacale di Poste verifica con cadenza almeno semestrale l'adeguatezza dei criteri adottati, il rispetto delle norme e delle presenti Istruzioni e ne da' conto nella relazione al bilancio.

SEZIONE II

VIGILANZA

1. Premessa
Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DPR 144/2001 a Poste si applicano
le disposizioni attuative delle norme di legge indicate nella Sez.
I, par. 2, del presente Capitolo, riferibili all'attivita' di
bancoposta, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte
delle autorita' competenti.
In questa Sezione vengono pertanto indicate le disposizioni
applicabili a Poste con esclusivo riferimento all'attivita' di
bancoposta.

2. Disposizioni applicabili
In relazione alle disposizioni del Testo Unico bancario
applicabili e tenuto conto delle specificita' operative
dell'attivita' di bancoposta alla medesimi attivita' si applicano
le disposizioni previste per le banche nei Capitoli delle presenti
Istituzioni di vigilanza sotto elencati:

Tit. I. Cap. 4 : Abusivismo (si applica esclusivamente la Sezione
III) (1)

Tit. II. Cap. 1 : Partecipazione al capitale delle banche e delle
societa' finanziarie capogruppo (si applica
esclusivamente la Sezione III) (2)

Tit. II. Cap. 2 : Requisiti di professionalita' e di onorabilita'
degli esponenti delle banche e delle societa'
finanziarie capogruppo (3)

Tit. III. Cap. 1 : Modificazione dello statuto e aumenti di capi-
tale (si applica esclusivamente la Sez. II,
par. 2) (4)

Tit. III, Cap. 4 : Fusioni e scissioni (1)

Tit. III, Cap. 5 : Cessione di rapporti giuridici a banche (2)

Tit. IV, Cap. 9 : Partecipazioni delle banche e dei gruppi
bancari (3)

Tit. IV, Cap. 11 : Sistema del controlli interni e compiti del
collegio sindacale

Tit. IV, Cap. 12 : Interventi di vigilanza della Banca d'Italia

Tit. V, Cap. 3 : Raccolta in titoli delle banche (4)

Tit. VI, Cap. 3 : Archivio elettronico degli Organi sociali

Tit. VI, Cap. 4 : Vigilanza ispettiva

Tit. VIII, Cap. 1 : Sanzioni e procedura sanzionatoria ammini-
strativa

Tit. VIII, Cap. 2 : Provvedimenti straordinari

Tit. IX, Cap. 1 : Emissioni e offerte in Italia di valori
mobiliari

Tit. X, Cap. 1 : Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari

Tit. X, Cap. 2 : Proroga dei termini legali e convenzionali



(1) il servizio universale comprende: - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli
invii postali fino a 2kg.: - la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei
pacchi postali fino a 20) kg.; - i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati.
of;

(1) Poste e' tenuta a prestare la propria collaborazione alle
Autorita' nel contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta del
risparmio, abusiva attivita' bancaria e abusiva attivita'
finanziaria, secondo le modalita' indicate nel Titolo I, Cap. 4,
Sez. III delle presenti Istruzioni.
(2) Ai sensi dell'art 20 del T.U. si applica a Poste la disciplina
inerente agli obblighi di comunicazione riguardanti i partecipanti
e gli accordi di voto (cfr. Titolo II, Cap. 1, Sez. III, delle
presenti Istruzioni).
Ai sensi dell'art. 25 del T.U., si applica a Poste la disciplina
sui requisiti di onorabilita' dei partecipanti (cfr. Titolo II,
Cap. 1 Sez. III, par. 5.1 delle presenti istruzioni)
(3) Ai sensi dell'art. 26 del T.U., si applicano a Poste le norme
sui requisiti di professionalita' e onorabilita' degli esponenti
aziendali (cfr. Titolo II, Cap. 2 delle presenti istruzioni),
nonche' quelli di indipendenza richiamati dal citato articolo del
T.U., cosi' come modificato dal decreto legislativo 6.2.2004, n.
37, in particolare, i requisiti andranno rispettati da parte dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Collegio
sindacale di Poste nonche' da parte del responsabile della
Divisione bancoposta.
(4) Tenuto conto delle modalita' organizzative dell'attivita' di
bancoposta, si precisa che Poste, e tenuta a comunicare alla Banca
d'Italia esclusivamente le modificazioni del proprio statuto che
hanno un impatto sull'attivita' di bancoposta.

(1) Sono sottoposte ad autorizzazione le operazioni che hanno
impatto sull'operativita' di bancoposta.
(2) Sono soggette ad autorizzazione le operazioni in cui Poste si
rende cessionaria di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti
giuridici individuabili in blocco che hanno un impatto
sull'operativita' di bancoposta. L'autorizzazione deve essere
richiesta indipendentemente dal raggiungimento della soglia
quantitativa prevista dalla Sez. II. par. 2 del Capitolo in
questione.
Sono soggette ad autorizzazione tutte le operazioni della specie
in cui Poste cede rapporti giuridici inerenti all'attivita' di
bancoposta.
(3) Sono soggette ad autorizzazione le sole acquisizioni di
partecipazioni di controllo in societa' "finanziarie" - cosi' come
definite nella Sez. I, par. 3 del Capitolo in questione - in
relazione all'impatto delle operazioni stesse sull'attivita' di
bancoposta.
Non si applica il limite quantitativo generale per gli
investimenti in immobili e in partecipazioni previsto dalla Sez.
II, par. 1 del Capitolo in questione.
(4) Relativamente alla possibilita' di emettere obbligazioni con
taglio minimo pari o superiore a 1.000 euro, i requisiti di cui
alla Sez. II, par. 1 del suddetto Capitolo si applicano a Poste.



 
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