Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2004 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 5 dicembre 2003
Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione. (Deliberazione n. 113/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che puo', in proposito, avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano - sistemi ferroviari», l'«Asse ferroviario sull'itinerario del Corridoio 5 Lione-Kiev (Torino-Trieste)» per il quale indica un costo di 7.901,791 Meuro, con una previsione di spesa nel triennio 2002-2004 pari a 1.601,016 Meuro;
Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che, tra l'altro, individua, all'intemo del primo programma delle infrastrutture strategiche, gli interventi-chiave dell'azione attivata dal Governo con la citata delibera n. 121/2001, tra i quali figura il «Valico ferroviario del Frejus (solo tunnel)»;
Visto il DPEF 2004-2007, che, in ordine al primo programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali e' incluso l'intervento «Frejus ferroviario»;
Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa non si perfezioni;
Vista la nota 24 novembre 2003, n. 626, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - tra l'altro - la relazione istruttoria sul «Nuovo collegamento ferroviario transalpino Torino-Lione», proponendo l'approvazione del progetto preliminare dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che - sulla base della proposta della Commissione intergovernativa italo-francese, istituita a Parigi il 15 gennaio 1996 per la preparazione della realizzazione della linea ferroviaria fra Torino e Lione - il 29 gennaio 2001 e' stato firmato a Torino un «Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione», ratificato successivamente dal Parlamento francese con legge 28 febbraio 2002, n. 2002-91 e dal Parlamento italiano con legge 27 settembre 2002, n. 228, Accordo che definisce la prima fase della realizzazione della parte comune della nuova linea ferroviaria, cui seguiranno protocolli addizionali per la definizione delle modalita' di realizzazione delle fasi successive;
Considerato che, in applicazione dell'art. 6 di detto Accordo, i gestori delle infrastrutture italiana e francese hanno creato una «Societa' per Azioni Semplificata», la Lyon Turin Ferroviarie (LTF), cui viene affidata la conduzione di studi, ricognizioni e lavori preliminari necessari alla definizione del progetto della parte comune del collegamento;
Considerato che l'opera e' compresa nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Piemonte, sottoscritta l'11 aprile 2003, tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» che interessano il territorio regionale e che rivestono carattere strategico per la medesima regione Piemonte;
Udita la relazione del vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;
Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che l'intervento consiste nella realizzazione della parte comune, compresa tra St. Jean de Maurienne e Bruzolo, della sezione internazionale del collegamento ad alta capacita/alta velocita' tra Torino e Lione, e, in particolare, riguarda la tratta italiana compresa tra il confine di Stato e Bruzolo;
che la linea ferroviaria Torino-Lione e' inclusa nel corridoio europeo n. 5 e che e' stata inserita nell'elenco dei 29 progetti prioritari per la Unione europea «allargata», proposto dal gruppo di lavoro ad alto livello di supporto alla Commissione europea medesima presieduto da Van Miert, nell'ambito della revisione - presso la Commissione europea - della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
che il tracciato della parte comune della nuova linea, di 72 km circa, comprende il tunnel di base, costituito da due «canne ferroviarie a semplice binario», di lunghezza pari a 53 km circa, tra i versanti alpini italiano e francese;
che il tracciato della tratta italiana, oggetto del progetto preliminare trattato nell'odierna seduta, e' costituito da una parte del suddetto tunnel di base, tra il confine di Stato e l'imbocco in territorio italiano, da un breve attraversamento in viadotto della Val Cenischia della lunghezza di circa 1 km, da una galleria di circa 12 km (tunnel di Bussoleno, con le medesime caratteristiche del tunnel di base) e da una tratta allo scoperto di circa 4,5 km nella piana di Bruzolo fino alla connessione con la linea storica Torino-Modane;
che l'ulteriore tratto in territorio italiano della sezione internazionale e' compreso tra Bruzolo e il nodo ferroviario di Torino ed il relativo intervento, incluso nel Contratto di programma 2001-2005 tra F.S. S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ricade sotto la responsabilita' di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI);
che il progetto e' destinato ad un traffico di tipo misto - viaggiatori, merci e autostrada ferroviaria (AF) - ed e' dimensionato per una velocita' di base di 200 km/h per i treni viaggiatori e di 120 km/h per merci e AF;
che il 7 marzo 2003 e' stato consegnato ai competenti organi italiani il progetto preliminare;
che la regione Piemonte, con delibera di Giunta regionale n. 67-10050 del 21 luglio 2003, ha espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 190/2002, il proprio parere favorevole, con prescrizioni, sulla progettazione preliminare, anche ai fini della localizzazione urbanistica;
che, a seguito dell'attivazione della procedura di valutazione ambientale prevista dal capo II del menzionato decreto legislativo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione Speciale VIA - in data 4 settembre 2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni;
che hanno espresso osservazioni gli enti interferiti e altre associazioni e comitati;
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha illustrato le valutazioni in merito alle prescrizioni formulate dagli enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento di osservazioni come sopra formulate;
che, in ordine alle attivita' preliminari, sulla parte comune della sezione internazionale ha operato, tra il 1994 e il 2001, il GEIE Alpentunnel e che, a seguito del citato Accordo intergovernativo siglato a Torino il 29 gennaio 2001, LTF e' il promotore incaricato del proseguimento delle attivita' relative alla realizzazione della parte comune (definizione tracciati, procedure di valutazione di impatto ambientale, discenderie e tunnel di ricognizione e l'insieme degli studi necessari alla stesura del progetto);
che, nel rispetto dell'Accordo citato, sono in corso alcune opere preparatorie e, in particolare, in territorio italiano, e' stata autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 7 agosto 2003, la realizzazione del cunicolo esplorativo di Venaus;
sotto l'aspetto attuativo:
che soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, viene individuato in LTF S.A.S.;
che il cronoprogramma di realizzazione dell'opera prevede che i lavori vengano ultimati in circa 9 anni dall'affidamento;
sotto l'aspetto finanziario:
che il costo della parte comune St. Jean de Maurienne-Bruzolo e' quantificato, nella relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in 6.957 Meuro;
che l'esatta ripartizione del costo tra Italia e Francia sara' determinata con apposito accordo, con il quale verra' definito anche il soggetto o i soggetti aggiudicatori;
che il Piano delle priorita' degli investimenti ferroviari (PPI) - edizione ottobre 2003, esaminato da questo Comitato nella seduta del 13 novembre 2003, indica, per la tratta italiana della parte comune, un costo di 2.278 Meuro;
che, in ordine al finanziamento della progettazione, il suddetto PPI, per il progetto «studio nuova linea ferroviaria (tratta St. Jean de Maurienne-Bussoleno est)», in vista della quantificazione in finanziaria dell'apporto al capitale sociale di F.S. S.p.a., indica un fabbisogno di 122 Meuro per il 2004 e un ulteriore fabbisogno di 31,4 Meuro per il 2005;
Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare.
1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 190/2002 e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione», sezione internazionale, tratta confine di Stato-Bruzolo, ed e' riconosciuta la compatibilita' ambientale dell'opera. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
1.2. Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui e' condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del citato allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione nel progetto definitivo in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre le proprie valutazioni a questo Comitato e di proporre, se del caso, misure alternative.
2. Clausole finali.
2.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare dell'intervento «nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione» approvato con la presente delibera.
2.2. In sede di esame del progetto definitivo, che dovra' essere esaminato da questo Comitato ex art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, il predetto Ministero provvedera' alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui all'allegato che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite prima di detta fase progettuale o in tale sede, nonche' al rispetto delle altre indicazioni. In particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicurera' che la Commissione speciale VIA, di cui all'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 190/2002, abbia proceduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilita' ambientale ai sensi del comma 4 della stessa norma.
Detto Ministero provvedera' altresi' a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate le altre prescrizioni di cui al citato punto 1.1.
Roma, 5 dicembre 2003
Il presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 43
 
Allegato Parte 1ª - Prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
1. Cantieri.
1.1. In sede di progetto definitivo dovra' essere dettagliata la cantierizzazione:
specificando la quantita' e qualita' delle immissioni in atmosfera e degli scarichi e le misure per evitare superamenti, imputabili alle attivita' di cantiere, dei valori previsti dalla normativa vigente;
valutando il rumore dei cantieri operativi ed individuando, oltre ai livelli di emissione, anche i livelli di immissione che il cantiere stesso produce nei ricettori sensibili siti nell'intorno dello stesso, valutando la presenza delle componenti tonali, a bassa frequenza ed impulsive (Allegato A del decreto ministeriale 16 marzo 1998) qualora i cantieri si configurassero come sorgenti fase e verificando, almeno nei ricettori sensibili piu' vicini al cantiere, il rispetto dei limiti differenziali;
individuando i consumi idrici delle fase di cantiere predisponendo un piano di approvvigionamento idrico che indichi le relative fonti e che sia compatibile con le risorse disponibili;
descrivendo compiutamente la movimentazione degli inerti afferenti al cantiere, provenienza del materiale, realizzazione dei rilevati, invio al sito di discarica e/o al cantiere di valorizzazione;
specificando la quantita' e qualita' degli scarichi idrici di tutte le acque di lavorazione, delle acque di lavaggio piazzali, delle acque di prima pioggia per ciascuna delle aree di cantiere;
prevedendo un sistema di collettamento finalizzato ad allontanare le acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri di scavo delle gallerie ed il loro convogliamento in appositi siti di trattamento, con le necessarie volumetrie di accumulo, per il loro corretto trattamento, al fine di non inquinare le eventuali venute d'acque di falda, prima della restituzione;
specificando le aree destinate allo stoccaggio temporaneo del terreno vegetale e le procedure atte a mantenerne e tempo vegetabilita'.
1.2. In fase esecutiva le lavorazioni dovranno essere svolte tutelando le aree agricole circostanti ai cantieri dal deposito delle polveri sulle colture pregiate e di polveri e rumore sulle aree oggetto di utilizzazione di pascolo stanziale.
1.3. In sede di progetto definitivo, si dovra' assicurare che la costruzione della linea AC nei pressi del Sito di Maometto venga eseguita con le seguenti cautele:
garantire la continua accessibilita' al sito durante le fasi di esecuzione dei lavori;
eseguire i lavori recintando preventivamente il cantiere con opportune pannellature ad alto decoro estetico, che consentano il mantenimento della fruibilita' del sito.
1.4. In sede di progetto definitivo si dovranno valutare le interferenze, nel Comune di Susa, del Cantiere Industriale con una porzione dell'ambito perimetrato dell'area Nucleo Rurale di antica formazione - NR5 - libero da edificazione in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
1.5. In sede di progetto definitivo dovra' essere studiata la possibilita' di un potenziamento degli altri siti di cantiere gia' previsti in alternativa al mantenimento di tale campo base ovvero la sua eliminazione attraverso diverse modalita' esecutive di apertura del pozzo di areazione della Val Clarea.
1.6. In sede di progetto definitivo dovra' essere valutata la necessita' di mantenere il cantiere e la finestra di Foresto o l'ipotesi di collocazioni alternative in altri siti di cantiere gia' previsti.
1.7. In sede di progetto definitivo dovra' essere approfondita la possibilita' di una localizzazione alternativa dei cantieri la cui rilocalizzazione risulta particolarmente critica.
1.8. In sede di progetto definitivo dovra' provvedersi, prima dell'apertura di ciascun cantiere, alla realizzazione e all'adeguamento delle relative infrastrutture viarie di servizio.
1.9. In fase di progettazione definitiva, dovra' essere verificata la possibilita' di ottimizzare la localizzazione dei cantieri al fine di minimizzare gli impatti territoriali ed ambientali.
1.10. In sede di progetto definitivo dovra' essere garantito, con particolare riferimento alle aree di cantiere, il piu' idoneo, efficace e tempestivo reinserimento ambientale.
1.11. In sede di progetto definitivo, al fine di limitare il consumo o il degrado improprio di suoli e di formazioni vegetali per tutte le aree di cantiere e le piste transito, limitatamente alle aree di manovra, dovra' essere ulteriormente sviluppata la delimitazione delle aree suddette con barriere, recinzioni, segnali di delimitazione o dissuasori a seconda del contesto paesaggistico o naturale cosi' da evitare che i mezzi d'opera e di trasporto transitino fuori dagli spazi autorizzati in progetto.
1.12. In sede di progetto definitivo dovra' essere previsto per i cantieri e gli alloggiamenti per le maestranze il riuso ed il recupero dei fabbricati esistenti. Le costruzioni ex novo dovranno essere sottoposte a verifica ed autorizzazione della Soprintendenza, SBAP del Piemonte.
2. Rumore ed inquinamento atmosferico.
2.1. In sede di progetto definitivo dovra' essere specificata la localizzazione, la tipologia e le modalita' di realizzazione delle opere di mitigazione del rumore per garantire il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in ogni ricettore e prevedere:
effettuazione delle misurazioni, post-operam, secondo la metodologia del decreto ministeriale 16 marzo 1998 Allegato C; con report redatti secondo l'Allegato D dello stesso;
studiare tipologie di barriere acustiche integrate il piu' possibile con barriere a «verde», fornendo per ciascun.. tipo i valori dell'attenuazione (perdita di inserzione nei ricettori), rappresentando i risultati su allegati grafici planimetrici di sintesi;
approfondire, per la componente vibrazione, l'elaborazione degli interventi di mitigazione in modo da rientrare nei limiti della normativa UNI 9614.
2.2. In sede di progetto definitivo il tracciato dovra' essere schermato attraverso l'inerbimento e la piantumazione delle fasce di rispetto della linea nei tratti in rilevato e il posizionamento di barriere anti-rumore su entrambi i lati dei binari per tutta la tratta all'aperto ai fini di un corretto inserimento ecologico dell'opera e di arrecare il minimo disturbo possibile alle comunita' faunistiche presenti sul territorio;
2.3. In fase di progetto definitivo dovranno essere previste barriere fonoassorbenti trasparenti con applicazione, sulle stesse, di sagome di rapaci in volo al fine di evitare la collisione di passeriformi e ridurre la mortalita'.
2.4. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, in sede di progetto definitivo, dovra' essere ulteriormente sviluppato per tutte le fasi un sistema di contenimento delle emissioni diffuse, preferibilmente con dispositivi chiusi, e gli effluenti provenienti da tali dispositivi dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto con riferimento in particolare ai silos per lo stoccaggio dei materiali e all'aria di spostamento utilizzata per il trasporto pneumatico dei materiali.
2.5. In sede di progetto definitivo, poi, dovranno essere ulteriormente sviluppati in dettaglio i sistemi per l'abbattimento delle polveri con filtri a tessuto dimensionati e mantenuti in modo tale da garantire tutte le condizioni di funzionamento, un valore di emissione di polveri totali inferiore a 10 mg/m3 a 0° C e 0, 101 mpa.
2.6. In sede di progetto definitivo, per i cantieri, per l'attivita' di estrazione di marino, di lavorazione e di trasporto dello stesso oltre che per la fase di esercizio della linea per le tratte ove sono presenti ricettori sensibili, dovra' essere ulteriormente sviluppato uno studio descrittivo dell'ambiente, dell'individuazione delle vie di propagazione del rumore, delle misure del livello massimo di rumore esterno, dell'individuazione attraverso modelli matematici di dettaglio dei piani di intervento, di contenimento e di abbattimento del rumore realizzati da soggetti specializzati dotati di qualificazione 0S34 (sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita) nell'ambito della certificazione ISO 9001, e redatti da tecnici professionisti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 447/1995.
2.7. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente sviluppati interventi relativi alla limitazione dell'uso di mine durante i giorni in cui siano presenti situazioni meteoclimatiche avverse (forte vento), alla predisposizione di schermature acustiche a ridosso dell'ingresso della galleria; alll'insonorizzazione in conformita' alle normative vigenti di tutte le macchine, attrezzature ed impianti impiegate, con particolare riferimento al silenziamento degli impianti di ventilazione, all'impiego di pale caricatrici gommate per il caricamento e la movimentazione del materiale di scavo e del marino.
2.8. In relazione alle barriere antirumore, in sede di progetto definitivo, si dovra' effettuare uno studio piu' approfondito e dettagliato connesso alle caratteristiche paesaggistiche del territorio.
2.9. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente sviluppati in dettaglio i sistemi di contenimento delle polveri in prossimita' di abitati o aree sensibili, lungo le strade utilizzate dai mezzi.
3. Acque e corsi d'acqua.
3.1. In sede di progetto definitivo dovranno essere previste specifiche misure, per evitare che la realizzazione e l'esercizio della linea influisca sulla quantita' e sulla qualita' del livello delle acque, sul regime idraulico e sull'ecosistema propri del reticolo idrografico interessato.
3.2. In sede di progetto definitivo dovranno essere individuati e caratterizzati i singoli acquiferi interferenti con l'opera di progetti attraverso indagini geologiche e geognostiche, anche di tipo geofisico, e adottare, ove possibile, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che in fase di scavo e nelle fasi successive, si possano verificare abbassamenti della falda con conseguenti impatti sull'ambiente esterno, verificando che:
resti assicurato l'approvvigionamento idrico alle aree interessate dai lavori indicando e dettagliando, qualora venisse dimostrata l'impossibilita' al ricorso di tali accorgimenti, misure di compensazione ambientale che verranno adottate predisponendo, se necessario, un piano di approvvigionamento idrico alternativo al fine di intervenire tempestivamente qualora i lavori comportassero un depauperamento delle risorse idriche ad uso civile. Il ricorso ad adeguate compensazioni ambientali relative alle risorse idriche deve comunque rivestire carattere di eccezionalita' in considerazione di quanto previsto dall'art. 1, legge n. 36/1994;
la depressione e/o la modifica dei livelli di falda possa innescare fenomeni franosi ne zone definite a rischio, con particolare attenzione al campo base e a quello funzionale di Bussoleno (porzione distale della conoide del Rio Prebech - grado di pericolosita' H4) ed alla zona di attraversamento del Rio Pissaglio (pericolosita' H3) e della conoide su cui insiste il T. Rocciamelone.
3.3. In sede di progetto definitivo dovranno essere eseguiti i necessari approfondimenti sulle possibili, interferenze tra le opere all'imbocco di Venaus del Tunnel di Base e la centrale elettrica in sotterraneo di Pont Ventouxc (opere di accesso ed adduzione comprese) e l'eventuale gestione di venute d'acqua importanti nella medesima zona.
3.4. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfondite le verifiche idrauliche sulla portata di piena della Dora Riparia.
3.5. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente approfondite le verifiche idrauliche delle zone esondabili in fascia C della Dora Riparia sia nella tratta all'aperto di Bruzolo sia a Susa relativamente all'area occupata dal Campo Base e da parte del Campo Industriale, con particolare riferimento alla realizzazione di un rilevato di circa 3 km che interseca una rilevante porzione dell'area di esondazione per eventi straordinari e alcuni corsi d'acqua minori in sinistra idrografica.
3.6. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ulteriormente approfondite le verifiche idrauliche circa l'ubicazione dell'imbocco est del tunnel di Bussoleno sul conoide del Torrente Prebech, in funzione dell'attivita' torrentizia, oggetto di una prima analisi in sede di progetto preliminare.
3.7. In sede di progetto definitivo dovranno essere definiti gli interventi necessari al monitoraggio delle risorse idriche durante le fasi di esecuzione e di esercizio dell'opera.
3.8. In sede di progetto definitivo dovra' essere predisposto un piano dettagliato di approvvigionarnento idrico dei cantieri e dei campi base per i diversi usi e con riferimento alle fonti di approvvigionamento.
3.9. In sede di progetto definitivo dovra' essere predisposto un Piano alternativo di approvvigionamento idrico per tutto l'ambito del progetto.
3.10. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati gli interventi di mitigazione atti a regolare e gestire le venute d'acqua operando con il piu' ampio ricorso, in sede previsionale ed esecutiva, alle migliori tecnologie disponibili.
3.11. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente approfondite le modalita' di collettamento delle acque al fine di renderle eventualmente disponibili, qualora durante l'esecuzione degli scavi (gallerie, discenderie, pozzi di ventilazione, ecc.) si riscontrino venute d'acqua con portate significative. In presenza di flussi idrici di qualita' potenzialmente conforme o ragi onevolmente riconducibile agli standard qualitativi delle risorse destinate al consumo umano (decreto legislativo n. 31/2001 e s.m.i.), le opere di collettamento dovranno essere progettate ed eseguite tenendo in considerazione la salvaguardia qualitativa delle risorse (utilizzo di collettori atossici).
3.12. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati gli impianti di trattamento delle acque scaricate nel reticolo superficiale, derivanti dalle lavorazioni ed in generale dalle attivita' di cantiere, al fine di renderle conformi a quanto previsto dal suddetto disposto normativo. Il funzionamento di tali impianti dovra' essere garantito anche in caso di emergenza.
3.13. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente verificati i volumi delle acque reflue che verranno convogliati nella rete di fossi e canali locali per evitare eventuali danni alla rete irrigua e, piu' in generale, diffusi allagamenti; inoltre in sede di progetto definitivo dovra' essere ulteriormente approfondito il dimensionamento degli eventuali attraversamenti dei canali, considerando non solo la funzione irrigua della rete dei canali, ma anche quella di smaltimento e di laminazione delle piene da parte della rete idrica naturale.
4. Cave, depositi e siti di riqualificazione.
4.1. In sede di progettazione definitiva, dovranno essere eseguite le necessarie indagini per quantificare il rischio di intercettazione di rocce amiantifere (Stima Impatti pag. 467) e dovra' essere fornito per tutti i materiali che devono essere trattati come rifiuti, sia per la loro stessa natura sia per effetto degli agenti inquinanti immessi a seguito delle lavorazioni, l'elenco delle discariche autorizzate a riceverli. In particolare per le rocce di scavo contenenti fibre di amianto indicare le modalita' di trasporto e di conferimento.
4.2. In sede di progetto definitivo, dovranno essere eseguiti i necessari approfondimenti progettuali atti a verificare la stabilita' dei versanti di cave sottoposti a riempimento e rinaturalizzazione e dovranno essere previsti i necessari consolidamenti ripariali su eventuali sponde torrentizie presenti.
4.3. In sede di progetto definitivo, ai fini del reperimento degli inerti, dovra' essere data priorita' al recupero del marino in galleria e le ulteriori quantita' necessarie dovranno essere reperite sul mercato locale senza apertura di cave.
4.4. In sede di progetto definitivo, dovra' essere predisposta una approfondita analisi comparata della produzione di marino, delle quantita' realmente reimpiegate, delle quantita' eventualmente immesse sul mercato (valutando l'impatto sul mercato e i tempi di smaltimento dei quantitativi disponibili con questa modalita), le opportunita' di stoccaggio con riqualificazione di siti, anche secondari, e le opportunita' di stoccaggio senza ricadute ambientali negative.
4.5. In sede di progetto definitivo, il riuso delle vecchie cave dovra' essere seguito dalla bonifica delle stesse con inerbimento e trattamento di restauro botanico.
4.6. In sede di progetto definitivo si dovranno prevedere, a seguito dei considerevoli movimenti di terra, anche la bonifica delle discariche provvisorie attraverso inerbimenti e piantumazioni.
4.7. In sede di progetto definitivo dovra' essere predisposto il progetto dettagliato, nella sua globalita', corredato dallo studio degli impatti relativi alla realizzazione di tutta la logistica del marino, del sistema nastri trasportatori - cantiere di valorizzazione teleferica (e delle opere connesse, imbocchi, opere di protezione nei punti di interferenza), necessaria all'espletamento degli iter autorizzativi, corredandolo con le autorizzazioni delle autorita' francesi.
5. Interventi di mitigazione ambientale.
5.1. In sede di progetto definitivo si dovra', per il migliore inserimento paesaggistico delle opere d'arte (piana di Bruzolo). realizzare una progettazione definitiva integrata paesaggistico-architettonica delle infrastrutture di progetto (sia rilevati che viadotti) tale da poter permettere la valutazione dell'inserimento dell'opera nel paesaggio e mitigarne di conseguenza l'effetto di cesura territoriale; si deve inoltre riesaminare e giustificare l'unicita' delle strutture previste per l'interconnessione a salto di montone.
5.2. In sede di progetto definitivo si dovra' privilegiare, per le opere d'arte principali privilegiare l'utilizzo di strutture continue, a sezione variabile e con forme arrotondate, con schemi strutturali simili a quelli tradizionali locali, raccomandando di:
studiare, qualora siano previste opere di protezione dal rumore, la possibilita' di inserirle nella struttura portante adottando impalcati a via inferiore e comunque cercando di evitare il ricorso a strutture standardizzate che con la loro opacita' appesantiscano inutilmente la struttura;
prestare particolare cura alle forme ed alle superfici di pile e spalle ed alla loro naturalizzazione (piantumazioni, mascheramenti);
verificare ed omogeneizzare le luci dei viadotti e le sezioni delle pile al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta o di piena fluviale e di favorire l'inserimento paesaggistico di tutti i viadotti;
prevedere che le opere di sostegno siano a finitura simili a quelle tradizionali e rivestite con pietra locale tagliata a mano;
prevedere che gli imbocchi delle gallerie siano tagliati secondo le pendenze del terreno attraversato e raccordati con, continuita' alle opere di sostegno all'aperto.
5.3. In sede di progetto definitivo, al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell'opera di attraversamento della Val Cenischia, si dovra' realizzare una progettazione integrata paesaggistico-architettonica dell'infrastruttura di progetto (rilevato e viadotto) con l'obiettivo di:
alleggerire l'effetto barriera con un'opera che realizzi un inserimento visivo armonizzato o volutamente caratterizzante il paesaggio (per esempio: minimizzando lo spessore totale degli impalcati mediante opportune scelte delle opere di mitigazione del rumore o con l'inserimento, ai piedi del manufatto ed in maniera non continua, di piante di alto fusto ed a rapido accrescimento per interrompere l'impressione visiva di frattura paesistica;
utilizzare impostazioni formali e strutturali adeguate, con analisi delle possibilita' di inserire delle volute interruzioni della continuita' strutturale alla ricerca dei migliori rapporti forma/funzione (zone in rilevato, zone in viadotto, scavalcamento idraulico), valutando anche la possibilita' di una progettazione piu' ancorata a modelli tipici dell'ingegneria ferroviari tradizionale (ponti ad arco, ponti a vie inferiori);
omogeneizzare le luci delle zone in viadotto e le sezioni delle pile non solo con il fine di mitigare le alterazioni dinamiche, di rotta o di piena fluviale, ma di diminuire significativamente il numero degli appoggi sia in senso longitudinale che trasversale, evitando l'effetto pettine dovuto alle stesse;
5.4. in sede di progetto definitivo, per le attivita' e gli interventi previsti in zone di pregio paesaggistico e interferenti con aree sottoposte a vincolo dovranno essere adottate tutte le misure necessarie al fine di consentire un appropriato recupero ambientale dei siti al termine dei lavori e l'esecuzione in corso d'opera degli interventi di mitigazione, prevedendo che tali opere siano modulate in funzione delle percezioni visuali dei siti dai punti di vista di maggiore frequenza e visibilita', adottando in fase di realizzazione modalita' esecutive tali da favorire una rapida schermatura dei siti interessati.
6. Monitoraggio ambientale.
6.1. In sede di progetto definitivo, si dovra' allegare il Piano di monitoraggio ambientale, predisposto secondo le Linee Guida redatte dalla Commissione speciale VIA, a partire dalle informazioni riportate nello Studio di impatto ambientale, con particolare attenzione alla gestione dei materiali tossici e nocivi, quali amianto e/o materiale radioattivo, provvedendosi, altresi', a concordare parametri da rilevare, modalita' e tempistiche di rilevamento e trasmissione dati con i competenti settori regionali e provinciali, nonche' con l'A.R.P.A.
6.2. Uno specifico capitolo del Piano di monitoraggio ambientale, dovra' essere relativo a uranio, radon, e amianto.
7. Beni archeologici e architettonici.
7.1. In sede di progetto definitivo, dovra' essere elaborato, insieme alla Soprintendenza archeologica, un programma di indagini ed accertamenti archeologici peraltro gia' tratteggiati nello studio archeologico compreso nella progettazione.
7.2. In sede di progetto definitivo, si dovra' assicurare una costante assistenza da parte di personale specializzato, per tutte le fasi di scavo e scarico, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza. con oneri a carico del proponente dell'opera.
7.3. In sede di progetto definitivo, i siti archeologici individuati ed interessati dalle opere dovranno essere indagati in estensione con metodologia archeologica.
7.4. In sede di progetto definitivo, dovra' essere eseguito un censimento fotografico delle preesistenze accertabili.
7.5. In sede di progetto definitivo, la realizzazione delle sottostazioni elettriche dovra' avvenire mediante allargamento di edifici ENEL o nuove costruzioni e queste ultime dovranno essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio.
7.6. Per la Valle della Cenischia, qualora non possa essere previsto un attraversamento completamente in galleria, in sede di progetto definitivo, dovra' essere abbassato il piano del ferro e di' conseguenza l'altezza dei viadotti, per i quali si richiede uno studio dettagliato delle opere di rivestimento da sottoporre a verifica ed approvazione della Soprintendenza; tale studio dovra' ricomprendere elaborazioni fotografiche e rendering.
7.7. In sede di progetto definitivo, si dovra' effettuare uno studio dettagliato delle opere di forestazione da sottoporre al parere della Soprintendenza competente; per quanto riguarda le infrastrutture di servizio all'opera principale si dovranno sottoporre i progetti dettagliati a verifica ed autorizzazione della Soprintendenza medesima.
7.8. In sede di progetto definitivo, le indagini archeologiche dovranno essere svolte sotto la direzione scientifica della Soprintendenza, con oneri a carico del proponente dell'opera.
7.9. In sede di progetto definitivo si dovra' provvedere alla minimizzazione dell'impatto sulla Zona Maometto a Borgone, sottoposta a vincolo archeologico, sia nella fase di cantiere (quinta visiva) che nella fase di esercizio.
7.10. In sede di progetto definitivo dovra' essere adeguatamente curata la qualita' architettonica dell'opera, sviluppando soluzioni di inserimento paesaggistico.
8. Prescrizioni varie.
8.1. In sede di progetto definitivo si dovranno sviluppare tutti gli interventi di carattere generale e locale indicati dal proponente nello Studio di impatto ambientale e nella risposta alla richiesta di integrazioni della Commissione VIA.
8.2. In sede di progetto definitivo il Gruppo di coordinamento RFI, LTF, RFF, dovra' proseguire la propria attivita' al fine di armonizzare il progetto definitivo con il progetto della successiva tratta Bruzolo-Torino.
8.3. In sede di progetto definitivo dovranno essere risolte. in modo congiunto o almeno coordinato ai realizzatori della tratta Bussoleno-Torino e cintura merci del Nodo di Torino, in caso di contemporanea incidenza nella piana di S. Didero, le problematiche relative a:
scambio di informazioni, cooperazione e coordinamento reciproco;
programmazione dei lavori in base a un cronoprogramma indicante:
la cantierizzazione coordinata in relazione alla occupazione temporale dei suoli, alle dimensioni ed al posizionamento reciproco delle aree di cantiere e dei relativi servizi;
l'esecuzione coordinata delle opere a verde, delle opere di protezione dall'inquinamento acustico, dei corridoi faunistici e, in genere, degli interventi di mitigazione ambientale;
viabilita' nuova ed esistente (la progettazione degli interventi sulla viabilita' locale dovra' essere elaborata congiuntamente e, se realizzata da uno solo degli esecutori, con funzionalita' e fruibililita' per tutti cantieri presenti nell'area) studiata con l'obiettivo di evitare che lo sfalsamento temporale della realizzazione delle opere provochi, con le inevitabili interferenze stradali, disagi ingiustificati sulla rete viabilistica locale;
scelta e l'utilizzo dei siti di cava e discarica;
aree da sottoporre ad esproprio ed eventuali opere di riassetto fondiario;
sistemazione delle aree intercluse. anche in riferimento alle opere di sicurezza necessarie ed alle modalita' che saranno adottate per migliorarne l'inserimento ambientale;
rapporti tra le infrastrutture alfine del loro inserimento ambientale a paesaggistico.
8.4. In sede di progetto definitivo si dovra' prevedere per la fase di realizzazione dei viadotti:
in corrispondenza delle litologia caratterizzate da coefficienti di permeabilita' piu' elevati e laddove sono presenti falde superficiali, che le attivita' di perforazione e di esecuzione delle fondazioni di pile e spalle non determinino l'insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione;
l'individuazione delle formazioni con presenza di terreni con granulometrie piu' grossolane, misurarne la permeabilita' e definire i provvedimenti affinche' l'utilizzazione dei fanghi di perforazione non comporti la riduzione finale della loro permeabilita'.
8.5. In sede di progetto definitivo si dovra' specificare la localizzazione, la tipologia e le modalita' di esecuzione delle opere di compensazione, definendone i costi ed il titolare degli oneri manutentori;
8.6. In sede di progetto esecutivo, dovra' essere predisposto quanto necessario per adottare, entro la consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (Regolamento CE 761/2001).
8.7. In sede di progetto definitivo, dovra' essere verificato, in relazione alle problematiche relative agli elettrodotti, che l'esatto posizionamento del tracciato, dei sostegni e degli impianti a terra, oltre che rispettare la normativa di legge vigente, utilizzi tutti gli accorgimenti tecnici per minimizzare gli impatti ambientali.
8.8. In sede di progetto definitivo si dovra' prevedere per la fase di scavo delle gallerie:
la verifica puntuale della stabilita' delle conoidi di deiezione in cui si vengono a localizzare gli imbocchi del tunnel di Bussoleno, con particolare riguardo agli effetti di innesco provocati da eventuali depressioni e/o escursioni del livello di falda in essi localizzata.
l'effettuazione di una campagna di misurazione e la catalogazione delle falde eventualmente intercettate durante lo scavo delle gallerie;
la predisposizione allo sbocco delle gallerie di un sito per la misurazione acque drenate,
la sistemazione, nella realizzazione delle gallerie artificiali, del terreno sovrastante con materiali idonei, con spessori adeguati, a garantire il successivo utilizzo agricolo dell'area;
il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle emergenze della falda basale, armonizzandolo eventualmente con quelli gia' in corso;
la redazione di un protocollo procedurale relativo alla gestione delle emergenze dovute alla captazione delle acque, compresa la eventuale captazione di acque termali all'interno del tunnel di base (Stima degli Impatti pag. 451) nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 152/1999.
8.9. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Borgone di Susa, con le strutture produttive esistenti, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
8.10. In sede di progetto definitivo dovra' essere effettuato un approfondimento di studio su scelte alternative che comportino la non necessita' della Finestra Foresto ai fini della ventilazione del tunnel di Bussoleno;
8.11. In sede di progetto definitivo, dovra' essere curata la qualita' architettonica dell'opera sviluppando soluzioni di inserimento paesaggistico.
8.12. In sede di progetto definitivo dovranno essere sviluppate le cartografie delle aree oggetto di intervento con evidenziato il tracciato di progetto ed eventuali mappali gravati da uso civico.
8.13. In sede di progetto definitivo, dovra' essere ulteriormente analizzata l'incidenza sulla frana di Mompantero, verificando la sua connessione con possibili strutture tettoniche interferite dal tunnel di Bussoleno.
8.14. In sede di progetto definitivo dovra' essere approfondita in dettaglio la modalita' di realizzazione delle bande trasportatrici.
8.15. In sede di progetto definitivo, con riguardo al progetto di teleferica, dovranno essere approfonditi i dettagli relativi alla lunghezza delle campate e della localizzazione dei piloni.
8.16. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente sviluppati lo studio e la verifica di eventuali danni ai fabbricati che insistono ai margini della fascia di rispetto prevista dal decreto-legge n. 447/1995.
8.17. In sede di progetto definitivo, si provvedera', qualora necessario, ad un ulteriore approfondimento delle soluzioni costruttive volte a minimizzare gli impatti a livello agricolo.
8.18. In sede di progetto definitivo dovranno essere ulteriormente potenziate le azioni e le iniziative inerenti la tutela dell'igiene, della sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le strutture logistiche e produttive collegate che assicurino una reale e significativa riduzione del rischio, unitamente ad ogni ulteriore attivita' volta ad escludere, durante la fase di realizzazione delle opere, il fenomeno del lavoro irregolare.
8.19. In sede di progetto definitivo, dovra' essere valutato lo stato dei fabbricati esistenti in prossimita' dell'imbocco delle gallerie al fine di valutare gli effetti prodotti dalle vibrazioni in fase di scavo.
8.20. In sede di progetto definitivo si dovra' prevedere in relazione alle lavorazioni ed opere in adiacenza ai SIC di:
completare lo studio geologico-strutturale in corso, la caratterizzazione e mappatura delle sorgenti e delle captazioni d'acqua, la definizione di falde ed acquiferi;
presentare l'aggiornamento delle valutazioni di incidenza e concordare i progetti delle opere atte a mitigare gli impatti in corso lavori e/o delle azioni di ripristino;
presentare, in relazione al sito di Foresto, la proposta delle soluzioni previste a contenimento degli impatti in fase di cantiere e/o di minimizzazione delle opere (e della perdita di aree agricole);
analizzare, in relazione al sito di Clarea, la possibilita' di minimizzare (non ampliando le aree gia' utilizzate da precedenti cantieri) o delocalizzare gli impianti di cantiere, e concordale con gli enti preposti la sistemazione della viabilita' e degli accessi con eventuali proposte di strutture provvisorie (ponti Bailey).
8.21. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfondite le analisi degli habitat e delle specie di flora e di' fauna presenti nei SIC di Val Clarea e di Colombera e dovra' essere valutata l'eventuale incidenza del tracciato sui SIC Clarea, Colombera e Boscaglie di Giaglione.
8.22. In sede di progetto definitivo dovranno essere approfonditi gli interventi di mitigazione a tutela dei SIC «Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianacco» e «Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)».
8.23. In sede di progetto definitivo, dovra' essere eliminata l'interconnessione a «salto di montone» prevista nel progetto preliminare di LTF tra la nuova linea (direzione Francia - Italia) e la linea storica in localita' Bruzolo, e il «salto di montone» dovra' essere sostituito da un collegamento a raso con conseguente minore impatto sul territorio.
8.24. In sede di progetto definitivo dovra' essere definita a S. Didero l'interconnessione in senso inverso alla precedente, tra la nuova linea (direzione Italia - Francia) e la linea storica. Tale connessione dovra' essere realizzata a raso con limitato impatto territoriale e dovra' servire anche per il trasferimento a Bussoleno, utilizzando gli impianti gia' esistenti del posto di manutenzione nell'attuale progetto previsto da LTF a Brufolo.
8.25. In sede di progetto definitivo dovra' essere prevista l'interconnessione a raso nel territorio di Bruzolo della Gronda; e dovranno essere condotti studi piu' approfonditi al fine di valutare la fattibilita' del trasferimento del posto di manutenzione a Bussoleno, utilizzando gli impianti gia' esistenti.
8.26. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze con i manufatti edilizi dell'area industriale collocata fra la linea storica e la ss25 in localita' La Posta, e con gli altri manufatti di presumibile destinazione agricola, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
8.27. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Venaus. con i bassi fabbricati a carattere produttivo accessori del contiguo impianto di cantiere della centrale idroelettrica Pont Ventoux, nell'area interessata dall'infrastruttura e dai cantieri, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
8.28. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di S. Didero, con i manufatti edilizi in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
8.29. In sede di progetto definitivo dovranno essere valutate le interferenze, nel comune di Borgone di Susa, con le strutture produttive esistenti, in termini di acquisizione e/o compensazione del relativo pregiudizio (con indennizzo o rilocalizzazione delle attivita' produttive e degli usi residenziali).
8.30. In sede di progetto definitivo, dovranno essere ricompresi, nell'ambito della valutazione dei danni conseguenti a gli eventuali smembramenti delle realta' produttive e sociali del territorio, gli ulteriori indennizzi volti a favorire l'attuazione di un piano di ricomposizione.
8.31. In fase esecutiva, nel caso di rinvenimento di amianto o di minerali radioattivi (ad es. radon), verranno applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della legge n. 443/2001.
8.32. In sede di progetto definitivo, dovranno essere valutate le misure di compensazione eventuali ed ulteriori rispetto a quelle gia' comprese nel progetto preliminare. Parte 2ª - Raccomandazioni proposte dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1. Si raccomanda infine che il realizzatore dell'infrastruttura acquisisca, per le attivita' di cantiere, dopo la consegna dei lavori, la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione di cui al regolamento CE 761/2001 (EMAS) e che il progetto definitivo.
2. Relativamente agli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente, si adottino le migliori tecniche disponibili, per assicurare sempre l'ottimizzazione degli interventi di recupero delle aree di cantiere.
3. Si preveda, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego specie appartenenti alle serie autoctone, prevedendo eventualmente la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversita' biologica (ancor piu' importante trattandosi di aree vicine ad atee protette) e preveda la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati che ne assicurino l'idoneita' all'uso in condizioni ambientali difficili (terreni di riporto di scadente qualita', ecc.)
4. Si preveda, per le aree di cantiere poste in zone esondabili (pur se in categoria C: piena catastrofica) la verifica e la predisposizione di provvedimenti e procedure di sicurezza.
5. Si preveda, almeno per le aree piu' significative, una accurata indagine preliminare della tipologia vegetazionale in relazione alle specie elencate come piu' probabilmente utilizzabili per le opere di ripristino, iniziando con specie pioniere che preparino e facilitino l'insediamento delle specie definitive.
6. Si scelgano le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione dell'impatto ambientale coordinando la tutela della componente ambientale cui essa e' prioritariamente destinata con la tutela delle altre componenti ambientali.
 
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