Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2004 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CIRCOLARE 26 marzo 2004, n. 253
Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL).

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I
FONTI NORMATIVE
La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 385/93 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito TUB): - art. 1, comma 2, lettere h-bis e h-ter, contenenti rispettivamente
la definizione di "istituti di moneta elettronica" e di "moneta
elettronica"; - art. 11, comma 2-bis, che prevede che non costituisce raccolta del
risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa
all'emissione di moneta elettronica; - Titolo V-bis, che disciplina gli istituti di moneta elettronica (di
seguito "IMEL"), che contiene le seguenti disposizioni: a) l'art. 114-bis, che disciplina l'attivita' di emissione di moneta
elettronica; b) l'art. 114-ter, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' e
l'operativita' transfrontaliera; c) l'art. 114-quater, che richiama altre disposizioni del TUB
applicabili agli IMEL; d) l'art. 114-quinquies, che detta disposizioni in materia di
deroghe; - art. 96-bis, comma 4, lett. g), che esclude dalla tutela dei
sistemi di garanzia gli IMEL; - art. 131-bis, che disciplina l'abusiva emissione di moneta
elettronica; - art. 132-bis, che disciplina, tra l'altro, la denunzia al pubblico
ministero in caso di abusiva emissione di moneta elettronica; - art. 133, che disciplina l'abuso di denominazione; - art. 144, relativo alla disciplina delle sanzioni amministrative
pecuniarie. La materia e' altresi' regolata dai seguenti provvedimenti: - legge 5 luglio 1991, n. 197, che detta disposizioni in materia di
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attivita' illecite; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme
per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei
partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della
soglia rilevante, richiamato dall'art. 114-quater del TUB; - decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme
per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle
cause di sospensione, richiamato dall'art. 114-quater del TUB; - delibera del CICR 4 marzo 2003, che detta disposizioni in materia
di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare,
controllo sulle succursali in Italia di IMEL comunitari; - provvedimento della Banca d'Italia del 25.7.2003 in materia di
trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari; - provvedimento della Banca d'Italia del 3.9.2003 in materia di
procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Si richiamano altresi' le seguenti Direttive comunitarie: - Direttiva 2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivita' degli IMEL; - Direttiva 2000/12/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti
creditizi e suo esercizio, cosi' come modificata dalla Direttiva
2000/28/CE.
SEZIONE II
DEFINIZIONI Ai fini della presente disciplina si intende per: - "attivita' di pronta liquidabilita'", gli investimenti in
attivita': - convertibili a vista in contanti; - quotate e regolarmente trattate su un mercato regolamentato. Sono
escluse le attivita' per le quali i volumi di negoziazione poco
rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la
formazione di prezzi significativi; - non quotate per le quali esiste un mercato attivo che assicuri una
liquidita' almeno pari a quella dei titoli di Stato italiani; - "attivita' e passivita' in valuta ", tutte le attivita' e le
passivita' (in bilancio "fuori bilancio") relative a ciascuna
valuta, ivi incluse le operazioni in euro indicizzate all'andamento
dei tassi di cambio di valute estere non appartenenti all'Unione
Monetaria Europea; - "azienda ", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del
codice civile; - "contratti derivati di copertura ", le operazioni "fuori bilancio";
tali operazioni sono considerate di copertura quando: a) vi sia l'intento dell'IMEL di porre in essere tale "copertura"; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche
tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle
attivita/passivita' coperte e quelle del contratto "di copertura"; c) le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) risultino
documentate da evidenze interne dell'IMEL; - "controllo ", le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB; - "controparte", il singolo soggetto ovvero il gruppo di controparti
connesse nei cui confronti vengono assunti rischi; "esponenti aziendali ", i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate
le cariche; - "esposizione ", la somma di tutte le attivita' di rischio - non
dedotte dal patrimonio di vigilanza - nei confronti di una
controparte, in bilancio e "fuori bilancio"; vi rientrano anche gli
strumenti di debito, di capitale, ecc. (L'esposizione e' riferita
al debitore principale anche in presenza di attivita' assistite da
garanzie personali. L'IMEL ha la facolta' di' considerare
l'esposizione in capo al soggetto garante purche' questi non possa
opporre il beneficio della preventiva escussione del garantito.); - "fattore di ponderazione", il coefficiente che tiene conto della
natura della controparte di un'attivita' di rischio ovvero della
garanzia dalla quale e' assistita; - "fusioni", le operazioni che, a norma dell'art. 2501 del codice
civile, si eseguono mediante la costituzione di una societa' nuova
o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre; - "grandi rischi", le posizioni di rischio di importo pari o
superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza; - "gruppo di appartenenza dell'IMEL ", i soggetti italiani o esteri
che: 1. controllano l'IMEL; 2. sono controllati dall'IMEL; 3. sono controllati dallo stesso soggetto che controlla l'IMEL; - "IMEL italiano", l'IMEL avente sede legale in Italia; - "IMEL comunitario", l'IMEL avente sede legale e amministrazione
centrale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; - "IMEL extracomunitario", l'IMEL avente sede legale in uno Stato
extracomunitario; - "immobili", gli immobili di proprieta'
dell'IMEL; - "mercati regolamentati", i mercati di cui agli artt. 61 e seguenti
del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza) e relative
disposizioni di attuazione nonche' gli altri mercati che: - funzionano regolarmente; - sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle autorita' del
paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni
operative, di accesso nonche' quelle che un contratto deve
soddisfare per essere efficacemente trattato; - hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che le
operazioni su strumenti finanziari derivati siano soggette alla
costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione
adeguata; - "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente; - "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati e i contratti di
compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli
e valute; - "Paesi della Zona A", i Paesi che sono membri a pieno titolo
dell'O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di
prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati
agli accordi generali di prestito del Fondo (cfr. Cap. VII,
Allegato A); - "Paesi della Zona B", i Paesi che non fanno parte della Zona A; - "partecipazione", il possesso di azioni o quote nel capitale di
altre imprese, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87; - "partecipazione indiretta", ai sensi dell'art. 22 del TUB, la
partecipazione al capitale di IMEL acquisita o comunque posseduta
per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o
per interposta persona; - "passivita' totali a fronte della moneta elettronica in
circolazione", quelle costituite dall'ammontare complessivo della
moneta elettronica emessa che non risulta utilizzata. L'utilizzo
della moneta elettronica si realizza nel momento in cui l'IMEL
riconosce all'avente diritto il controvalore delle somme relative
alla moneta elettronica spesa ovvero procede a un rimborso; - "patrimonio", il patrimonio di vigilanza, come definito nel
Capitolo VI delle presenti Istruzioni; - "portafoglio immobilizzato", il portafoglio costituito dai valori
mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "portafoglio non immobilizzato", il portafoglio costituito dai
valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e destinati
alla negoziazione. Nel "portafoglio non immobilizzato" sono anche
compresi i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio
su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a
copertura di rischi relativi a valori mobiliari del "portafoglio
non immobilizzato"; - "posizione di rischio", l'ammontare di ciascuna esposizione
individuale, eventualmente ponderata secondo le modalita' indicate
nell'Allegato D del Cap. VII; - "posizione netta in valuta", la differenza tra la posizione lunga
lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta; - "prestazione di servizi senza stabilimento", l'esercizio di
attivita' nel territorio di uno Stato estero, in assenza di
succursali; - "ramo di azienda", le succursali e, in genere, ogni insieme
omogeneo di attivita' operative, a cui siano riferibili rapporti
contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica
struttura organizzativa; - "rapporti giuridici individuabili in blocco", i crediti, i debiti e
i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso puo'
rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici
di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area
territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta
l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti; - "rischio di cambio", il rischio che esprime l'esposizione dell'IMEL
alle oscillazioni dei corsi delle valute; - "rischio di mercato", il rischio connesso a variazioni dei prezzi
di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari); - "rischio di posizione", il rischio che deriva dall'oscillazione del
corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti
all'andamento dei mercati e alla situazione dell'ente emittente; - "scissioni", le operazioni che, a norma 2504-septies del codice
civile, si eseguono mediante il trasferimento dell'intero
patrimonio di una societa' a piu' societa', preesistenti o di nuova
costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai soci
della prima ovvero mediante il trasferimento di parte del
patrimonio di una societa' a una o piu' societa', preesistenti o di
nuova costituzione, e l'assegnazione delle loro azioni o quote ai
soci della prima; - "soggetti qualificati": - banche di Paesi della Zona A; - banche multilaterali di sviluppo; - imprese di investimento di Paesi dell'Unione Europea o del "Gruppo
dei Dieci" o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di
vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell'UE (cfr.
Cap. VII, Allegato B); - enti del settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona
A; - "stretti legami", le fattispecie riportate nell'art. 1, comma 2,
lett. h) del TUB; - "succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di
personalita' giuridica, di un IMEL e che effettua direttamente, in
tutto o in parte, l'attivita' dell'IMEL; e' considerato succursale
il punto operativo permanente dell'IMEL, anche se non operante in
via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto
o in parte, l'attivita' dell'IMEL; - titoli di debito "qualificati": a) i titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati; b) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e
quotati in un mercato ufficiale del paese d'origine, che siano
giudicati di qualita' adeguata dall'IMEL subordinatamente alle
seguenti condizioni: - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non ha chiuso il
bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di
adeguatezza economica) e il titolo non e' stato sospeso dalle
quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo
(requisito di liquidita); - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondono ai requisiti
di adeguatezza economica e di liquidita' previsti dalle autorita'
competenti del Paese in cui il titolo e' quotato. In mancanza di
questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza
dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a
quelli fissati per i titoli quotati in Italia; c) i titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che
sono classificati di qualita' adeguata (investment grade) da
almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. Cap. VII, Allegato
C) oppure da almeno un'agenzia di rating riconosciuta, a
condizione che nessun'altra agenzia di rating riconosciuta abbia
attribuito una valutazione inferiore.
SEZIONE III
CARATTERISTICHE DELL'IMEL E DELLA MONETA ELETTRONICA
L'art. 114-bis del Testo unico bancario ha riservato l'emissione della moneta elettronica alle banche e agli IMEL, prevedendo per questi ultimi una specifica disciplina. Essa e' volta a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, attraverso l'introduzione di un quadro normativo neutro rispetto alle soluzioni tecnologiche prescelte per la sua realizzazione, e a preservare l'affidabilita' degli IMEL attraverso l'adozione di un regime di vigilanza prudenziale calibrato sulle specificita' di tali intermediari e ispirato al paradigma della sana e prudente gestione.
L'IMEL esercita in via esclusiva l'attivita' di emissione della moneta elettronica attraverso la trasformazione immediata delle somme ricevute in moneta elettronica. In relazione all'esercizio di tale attivita', l'IMEL cura altresi' la gestione degli investimenti consentiti a fronte della moneta elettronica emessa. L'IMEL puo', inoltre, svolgere attivita' connesse e strumentali a quella principale nonche' prestare taluni servizi di pagamento; ad esso e' comunque preclusa la concessione di crediti sotto qualsiasi forma.
La moneta elettronica e' un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, memorizzato su un dispositivo elettronico; essa rappresenta uno strumento di pagamento accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
La moneta elettronica e' emessa previa ricezione di somme di valore non inferiore al valore monetario emesso. La ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica non integra la fattispecie della raccolta del risparmio tra il pubblico. Le somme ricevute dall'IMEL a fronte della moneta elettronica emessa non costituiscono depositi della clientela; su di esse, pertanto, non sono corrisposti interessi e le stesse non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi.
Ulteriore caratteristica della moneta elettronica e' il riconoscimento al detentore del diritto al rimborso della parte di essa non utilizzata. Il rimborso deve essere effettuato al valore nominale in moneta legale ovvero mediante versamento su un conto bancario, senza applicazione di ulteriori oneri e spese, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione. L'IMEL puo' prevedere che siano esclusi rimborsi per importi inferiori a 5 euro.
La moneta elettronica si distingue sia dagli strumenti di accesso a distanza a depositi bancari sia da altri strumenti di pagamento, quali le carte di credito nonche' le carte prepagate emesse da fornitori di beni e servizi e utilizzabili esclusivamente presso gli stessi.
La moneta elettronica puo' avere caratteristiche tecniche e di funzionamento diverse, quali ad esempio: dispositivi basati sull'utilizzo di un supporto fisico o su software; strumenti nominativi o anonimi; ricaricabili o meno.
Come surrogato della moneta legale, la moneta elettronica e' generalmente destinata a effettuare pagamenti di importo limitato (in questo senso, 3^ considerando della direttiva 2000/46/CE). Pertanto, per quel che concerne gli strumenti anonimi, il loro utilizzo e' consentito ove gli stessi non siano ricaricabili e siano avvalorabili per un importo non superiore a 500 euro; per gli strumenti nominativi, invece, il valore massimo e' determinato autonomamente dall'IMEL, avendo presente il richiamate principio della direttiva.
Nel caso in cui l'avvaloramento delle moneta elettronica venga effettuato tramite strumenti di pagamento diversi dalla moneta legale, la moneta elettronica si intende emessa nel momento in cui l'IMEL riceve i relativi fondi.
Per gli obblighi di trasparenza cui e' tenuto l'IMEL, si rinvia alle disposizioni contenute nel Capitolo XIII delle presenti Istruzioni.
L'IMEL e' tenuto a rendere noto ai clienti le condizioni nonche' le modalita' di utilizzo della moneta elettronica e di individuazione degli esercenti presso i quali essa puo' essere spesa; le condizioni per la richiesta di rimborso, specificando l'eventuale limite minimo di rimborso; la possibilita' o meno di ottenere il reintegro in caso di smarrimento o furto della moneta elettronica rappresentata da strumenti anonimi; il valore monetario iniziale e, per gli strumenti ricaricabili, l'importo massimo delle singole ricariche. L'IMEL adotta altresi' misure idonee a consentire al detentore della moneta elettronica di conoscere la disponibilita' residua della stessa.
Oltre alle presenti disposizioni, agli IMEL si applicano altresi' le disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite nonche' quelle che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. Dell'emanazione di queste ultime disposizioni sara' data diffusione attraverso le consuete forme di pubblicita' (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sito Internet della Banca d'Italia).
Gli IMEL, in quanto enti creditizi, sono assoggettati alla disciplina in materia di Riserva Obbligatoria, emanata dalla Banca d'Italia conformemente alle disposizioni della Banca Centrale Europea.
CAPITOLO II
CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono costituire
un IMEL in Italia; - alle societa' gia' esistenti, diverse da quelle bancarie, che
intendono esercitare l'attivita' di emissione di moneta elettronica
in Italia modificando l'oggetto sociale. 2. Responsabili dei procedimenti amministrativi
I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria.
3. Criteri di valutazione della domanda di autorizzazione
L'intervento della Banca d'Italia e' finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. A tal fine, la Banca d'Italia - oltre a verificare le condizioni oggettive di seguito specificate - valuta sul piano tecnico il programma di attivita' nonche' la sussistenza delle condizioni di idoneita' dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza dell'IMEL a garantire la sana e prudente gestione.
Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia verifica i seguenti presupposti oggettivi: - adozione della forma di societa' per azioni; - presenza della sede legale e della direzione generale dell'IMEL nel
territorio della Repubblica italiana; - esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a
quello indicato alla successiva Sezione II e al Capitolo X (IMEL a
operativita' limitata) - presentazione di un programma di attivita' iniziale, unitamente
all'atto costitutivo e allo statuto; - possesso da parte dei partecipanti rilevanti al capitale dell'IMEL
dei requisiti di onorabilita' stabiliti nel Decreto del Ministro
del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18
marzo 1998, n. 144; - possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo nell'IMEL dei requisiti di
professionalita' e di onorabilita' stabiliti nel Decreto del
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 18 marzo 1998, n. 161; - insussistenza, tra l'IMEL o i soggetti del gruppo di appartenenza e
altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove e' stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo.
La Banca d'Italia si riserva altresi' di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par. 1 della Sezione VI del presente Capitolo. Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sezione IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia puo' richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle predette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione.
SEZIONE II
CAPITALE MINIMO INIZIALE
Fermo restando quanto previsto nel Capitolo X (IMEL a operativita' limitata), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, l'ammontare minimo del capitale iniziale e' stabilito in 1 milione di euro. Il capitale sociale minimo deve essere interamente versato.
Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.
La Banca d'Italia, in relazione alla natura delle attivita' conferite e alle esigenze di vigilanza, puo' richiedere l'applicazione della procedura prevista dalla Sezione VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di IMEL.
SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
L'IMEL predispone un programma che illustra le attivita' che lo stesso intende svolgere e le sue linee di sviluppo, i principali investimenti attuati ovvero in corso di attuazione, gli obiettivi perseguiti nonche' le strategie imprenditoriali che la societa' intende seguire per la loro realizzazione.
Nel programma sono altresi' riportati i seguenti dati: - le informazioni di cui all'allegato A del presente Capitolo
(Descrizione dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e di
gestione del relativo circuito). Il contenuto di dette informazioni
dovra' essere coerente con le disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 146 del TUB, al fine di assicurare
l'affidabilita' della moneta elettronica e dei relativi circuiti; - l'importo previsto di moneta elettronica in circolazione per il
primo semestre di attivita'. Il programma di attivita' e' accompagnato: - da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica nonche'
sul sistema dei controlli interni, redatta secondo lo schema
contenuto nell'allegato A del Capitolo VIII (Schema della relazione
sulla struttura organizzativa); - dai bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino in
particolare l'ammontare degli investimenti che l'IMEL intende
effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le
relative coperture finanziarie; le dimensioni operative che l'IMEL
si propone di raggiungere; i risultati economici attesi.
Con riferimento al servizi di pagamento e alle attivita' connesse e strumentali che l'IMEL intende prestare, il programma contiene altresi' una descrizione di tali attivita', con l'indicazione dei soggetti coinvolti e dei presidi predisposti per assicurare che tali servizi e attivita' siano tenuti separati, sotto il profilo amministrativo-contabile, dall'attivita' di emissione di moneta elettronica.
In caso di istanze di autorizzazioni da parte di societa' gia' operanti, oltre alle summenzionate informazioni, il programma di attivita' deve indicare gli ulteriori elementi di cui alla Sezione VII, par. 2 del presente Capitolo.
La Banca d'Italia puo' richiedere modifiche del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione. La Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, puo' fornire indicazioni all'IMEL perche' quest'ultimo conformi le previste linee di sviluppo della propria attivita' al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.
SEZIONE IV
ASSETTO PROPRIETARIO DELL'IMEL 1. Partecipazioni rilevanti
I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5 per cento dei diritti di voto nel capitale di un IMEL, o comunque il controllo dello stesso, devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144 (cfr. allegato B).
La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL, valuta la qualita' di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilita' della situazione finanziaria sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 4 marzo 2003. Possono altresi' assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari e associativi - tra partecipanti e altri soggetti che si trovano in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.
In particolare, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'IMEL, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilita' di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale dell'IMEL anche in misura non superiore al 5 per cento.
La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e puo' avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorita' pubbliche o con autorita' di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati.
2. Gruppo di appartenenza dell'IMEL
La Banca d'Italia valuta che la struttura del gruppo di appartenenza dell'IMEL non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sull'IMEL stesso.
A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto sia dell'articolazione del gruppo, sia dell'idoneita' dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL. In particolare, qualora l'intermediario appartiene a un gruppo che comprende societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
3. Comprova dei requisiti dei partecipanti al capitale
Ai fini della comprova dei requisiti di onorabilita' in capo ai partecipanti al capitale dell'IMEL e della relativa documentazione minima, si rinvia all'allegato E del presente Capitolo che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni. Per l'adempimento degli altri obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia, si rinvia a quanto disposto al Capitolo IV.
SEZIONE V
ESPONENTI AZIENDALI 1. Requisiti
Gli esponenti aziendali dell'IMEL devono possedere - per tutta la durata della loro carica - i requisiti di professionalita' e di onorabilita' previsti, ai sensi dell'art. 26 del TUB, dal Decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. allegato C). 2. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.
Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'IMEL verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine, gli interessati devono presentare all'organo amministrativo, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.
Ai fini della comprova dei requisiti e della relativa documentazione minima, si rinvia rispettivamente all'allegato D del presente Capitolo, che riporta - a titolo di collaborazione - la documentazione minimale acquisibile, e all'allegato E, che riporta il provvedimento della Banca d'Italia del 29 agosto 2002 in materia di comprova dei requisiti degli esponenti e dei partecipanti al capitale resa attraverso autocertificazioni.
E' rimessa alla responsabilita' dell'organo amministrativo la valutazione della completezza probatoria della documentazione. L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dell'organo amministrativo da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.
L'organo amministrativo decide in ordine alla sussistenza dei requisiti; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
Copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facolta', in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni all'organo amministrativo, il termine e' interrotto.
Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 5 D.M. del 18 marzo 1998, n. 161, l'organo amministrativo, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza e' pronunciata dalla Banca d'Italia.
In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza, vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto. Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato D.M., l'organo amministrativo dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e da' comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta.
In caso di inerzia, la sospensione e' pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, l'organo amministrativo provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del citato D.M. Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano l'organo amministrativo sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal D.M. L'organo amministrativo ne da' riservata informativa alla Banca d'Italia.
SEZIONE VI
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Domanda di autorizzazione
Il rilascio dell'autorizzazione e' condizione per l'iscrizione dell'IMEL nel registro delle imprese.
I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, possono preliminarmente prendere contatti con la Banca d'Italia per richiedere i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso al progetto di costituzione di un nuovo IMEL e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attivita'.
Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri degli organi con funzioni amministrative e di controllo dell'IMEL (Al fine di semplificare l'iter procedurale, potra' essere valutata l'opportunita' che nell'atto costitutivo venga conferita all'organo con funzioni amministrative o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.).
Dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avra' sede legale l'IMEL (di seguito "Filiale competente") (Per le societa' che abbiano direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la Filiale competente e' quella sita nella provincia di insediamento della direzione generale.).
Alla domanda sono allegati, in duplice copia: a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (Nell'atto costitutivo
deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale
dell'IMEL, ove distinta dalla sede legale.); b) il programma di attivita', contenente le informazioni indicate
nella Sezione III del presente Capitolo e ogni altro elemento
ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le
caratteristiche operative che l'IMEL intende assumere; c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e
indirettamente al capitale dell'IMEL, con l'indicazione delle
rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini
percentuali e con le firme degli interessati; per le
partecipazioni indirette andra' specificato il soggetto tramite il
quale si detiene la partecipazione; d) la documentazione richiesta ai sensi della Sezione IV del presente
Capitolo per la verifica dei requisiti di onorabilita' e della
qualita' dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente,
partecipazioni superiori al 5 per cento o di controllo nel
capitale dell'IMEL; e) la mappa del gruppo di appartenenza; f) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima
stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione
generale della banca presso la quale il versamento e' stato
effettuato; g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale, ove
esistente; h) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo con
funzioni amministrative ha verificato il possesso dei requisiti di
professionalita' e di onorabilita' dei soggetti chiamati a
svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo; i) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene
sottoscritto il capitale dell'IMEL.
La documentazione indicata alle lett. d), f), h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. Rilascio dell'autorizzazione
Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.
Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine di 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione si intende decaduta.
Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame dell'istanza, ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e' sospeso.
Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della direttiva 2000/12/CE, il provvedimento della Banca d'Italia e' comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.
3. Iscrizione all'albo degli IMEL e altri adempimenti
L'IMEL inoltra alla Filiale competente il certificato che attesta la data di iscrizione della societa' nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi l'IMEL all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2, del TUB.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operativita'.
4. Decadenza dell'autorizzazione
Qualora l'IMEL non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.
In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta dell'IMEL interessato, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.
SEZIONE VII
AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' PER LE SOCIETA' GIA' ESISTENTI 1. Procedura di autorizzazione
Le societa' gia' esistenti che intendono svolgere l'attivita' di IMEL, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalita' di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sezione VI del presente Capitolo. La domanda di autorizzazione all'attivita' e' inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le societa' di nuova costituzione. Per cio' che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonche' la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sezione VI, parr. 3 e 4, del presente Capitolo.
2. Programma di attivita'
Nel programma di attivita', oltre a quanto previsto alla Sezione III del presente Capitolo, la societa' deve indicare: - le attivita' svolte in precedenza. In particolare, devono essere
forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione
della societa' alle regole prudenziali di vigilanza degli IMEL.
Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi; - le iniziative che l'IMEL intende adottare - e i relativi tempi di
attuazione - per convertire le risorse disponibili nei processi di
produzione che caratterizzano l'IMEL.
La Banca d'Italia accerta che le attivita' svolte in precedenza siano compatibili con la disciplina delle attivita' esercitabili dagli IMEL di cui al Capitolo V e con le riserve previste dalla legge. In caso contrario, la Banca d'Italia puo' condizionare il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attivita'.
3. Esistenza del patrimonio e funzionalita' aziendale
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione, la Banca d'Italia puo' richiedere una verifica in ordine alla funzionalita' complessiva della struttura aziendale nonche' all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della societa' istante. A tal fine, la Banca d'Italia puo' disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi.
Nel caso in cui la Banca d'Italia richieda una perizia, dalla relativa relazione devono risultare: - l'esistenza e l'ammontare del patrimonio; - il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza; - la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della societa'
e della capacita' di corrispondere alle esigenze informative di
vigilanza.
Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il piu' possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione.
La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attivita' svolto dalla societa', si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.
Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero dalla conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.
ALLEGATO A
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA E DI
GESTIONE DEL RELATIVO CIRCUITO DI PAGAMENTO A) CARATTERISTICHE DELLA MONETA ELETTRONICA Andranno fornite le seguenti informazioni: - le caratteristiche tecniche e di funzionamento dello strumento di
pagamento (esempio: carte fisiche ovvero dispositivi virtuali;
nominativi o anonimi; ricaricabili o meno; eventuale possibilita'
di effettuare trasferimenti di moneta elettronica da un dispositivo
ad un altro); - le modalita' con cui avvengono l'avvaloramento iniziale e, ove
previsti, gli avvaloramenti successivi; - le modalita' di rimborso della moneta elettronica e gli altri
elementi del rapporto contrattuale con il detentore di moneta
elettronica (es. valore monetario iniziale, importo massimo delle
singole ricariche, condizioni e modalita' di utilizzo); - i meccanismi di registrazione delle operazioni di avvaloramento,
utilizzo, ricarica, rimborso e, ove previsti, dei trasferimenti da
un dispositivo ad un altro; - le modalita' con cui ha luogo la produzione, personalizzazione,
conservazione, distribuzione e distruzione dei dispositivi che
incorporano la moneta elettronica. B) CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI PAGAMENTO DI CUI SI AVVALE L'IMEL Andranno riportate le seguenti informazioni: - le modalita' di funzionamento del circuito, specificando, in
particolare, il ruolo e le responsabilita' dei diversi soggetti
coinvolti, la descrizione dei flussi monetari e/o contabili
previsti, le modalita' di regolamento delle transazioni; - i meccanismi di tutela dell'integrita' del circuito, con
particolare riguardo ai sistemi di controllo, alle misure atte ad
assicurare la continuita' e adeguati livelli del servizio, nonche'
l'indicazione dei soggetti responsabili per l'amministrazione della
sicurezza del circuito; - le misure di sicurezza tecnica adottate, in particolare le
modalita' di identificazione/autenticazione degli utenti, le
modalita' di gestione di eventuali sistemi di crittografia, le
misure dirette a preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati
e ad assicurare la protezione dei dispositivi fisici; - le misure dirette alla rilevazione di comportamenti anomali, di
tentativi di manipolazione o di utilizzi fraudolenti, sia da parte
degli utenti sia da parte dei soggetti convenzionati.
ALLEGATO B DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 144 RECANTE NORME PER LA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA' DEI PARTECIPANTI AL
CAPITALE SOCIALE DELLE BANCHE E FISSAZIONE DELLA SOGLIA RILEVANTE IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
VISTO in particolare l'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i partecipanti al capitale delle banche devono possedere i requisiti di onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;
VISTO inoltre l'articolo 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del comma 1;
SENTITA la Banca d'Italia;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Articolo 1
(Onorabilita' dei partecipanti al capitale delle banche) 1. Chiunque partecipa in una banca in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote
eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per
uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'atti-
vita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti
di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il
caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n.
1) e n. 2) non rilevano se inferiori ad un anno.
2. Il comma 1 si applica anche a chiunque, indipendentemente dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la banca ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.
3. Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.
4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal presente articolo e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti indicati nel comma 1 non preclude alla Banca d'Italia di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al cinque per cento.
6. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'.
Articolo 2
(Norma transitoria) 1. Per i soggetti che partecipano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data
stessa, limitatamente alla partecipazione gia' detenuta.
ALLEGATO C DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL 18 MARZO 1998, N. 161, RECANTE NORME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E PROFESSIONALITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DELLE BANCHE E DELLE CAUSE DI SOSPENSIONE. IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo, in base al quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita' stabiliti con regolamento del Ministro del tesoro, adottato sentita la Banca d'Italia;
VISTO inoltre l'articolo 26, comma 3, del medesimo decreto legislativo, in base al quale il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata;
SENTITA la Banca d'Italia;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998;
VISTA la nota del 12 marzo 1998, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari)
1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di societa' per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore
creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque
funzionali all'attivita' della banca; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o
economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso
enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza
con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione
di risorse economico-finanziarie.
2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.
3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza puo' essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
Art. 2 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo)
1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno: a) le attivita' o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma
1; b) attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; c) attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel settore
della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente e' richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.
3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.
Art. 3 (Requisiti di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di
controllo di banche)
1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.
Art. 4
Situazioni impeditive (1)
.... omissis ....
Art. 5
(Requisiti di onorabilita) 1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro
che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza
previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni ed interazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI
del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16
marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.
2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
Art. 6
(Sospensione dalle cariche) 1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di
amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al precedente articolo 5, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui
all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da
ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni e interazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non puo' durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato e' reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.
Art. 7
(Norma transitoria) 1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.
3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
ALLEGATO D
DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI
DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1) ====================================================================
AMMINISTRATORI E DIRETTORE SINDACI (3)
GENERALE (2) ====================================================================
- certificato generale del - certificato generale del
casellario giudiziale; casellario giudiziale;
- certificati dei carichi - certificati dei carichi
pendenti; pendenti;
- certificato della pre- - certificato della pre-
fettura attestante l'insus- fettura attestante l'in-
sistenza delle misure di sussistenza delle misure
prevenzione di cui di prevenzione di cui
all'art. 10, legge 575/65 all'art. 10, legge 575/65
e successive modifiche e e successive modifiche e REQUISITI DI integrazioni, ovvero integrazioni, ovvero cer- ONORABILITA' certificato del registro tificato del registro
delle imprese recante la delle imprese recante la
dicitura antimafia, rila- dicitura antimafia, rila-
sciato dalla camera di sciato dalla camera di
commercio; commercio;
- ovvero, in luogo della ovvero, in luogo della
predetta documentazione, predetta documentazione,
dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva
dell'interessato resa dell'interessato resa se-
secondo quanto previsto condo quanto previsto nel
nel Provvedimento della Provvedimento della Banca
Banca d'Italia del 19 d'Italia del 19 agosto
agosto 2002 (cfr. allegato 2002 (cfr. allegato E al
E al presente Capitolo), presente capitolo). --------------------------------------------------------------------
- "curriculum vitae" sot- - certificato attestante
toscritto dall'interessato; l'iscrizione nel registro
dei revisori contabili;
- dichiarazione dell'im- - ovvero, in luogo della
presa, societa' o ente di predetta documentazione, REQUISITI provenienza; dichiarazione sostitutiva DI PROFES- dell'interessato resa SIONALITA' - statuti/bilanci dell'im- secondo quanto previsto
presa o societa' di prove- nel Provvedimento della
nienza; Banca d'Italia del 19 ago-
sto 2002 (cfr. allegato E
al presente Capitolo).
- certificazioni di enti
universitari/attestazioni
di attivita' di insegnamento;
- ovvero, in luogo della
predetta documentazione,
dichiarazione sostitutive
dell'interessato resa
secondo quanto previsto nel
Provvedimento della Banca
d'Italia del 19 agosto 2002
(cfr. allegato E al presente
capitolo). -------------------------------------------------------------------- (1) Le documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla
Banca d'Italia; essa e' conservata agli atti dell'IMEL. (2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di
una funzione equivalente. (3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
ALLEGATO E PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 29 AGOSTO 2002 IN MATERIA DI COMPROVA DEI REQUISITI DI ESPONENTI AZIENDALI E DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE. AUTOCERTIFICAZIONE.
1. Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ha riordinato la materia delle certificazioni, gia' oggetto di precedenti interventi legislativi (cc.dd. leggi "Bassanini").
Il decreto ammette l'utilizzo, anche nei rapporti tra privati che vi consentano, delle cc.dd. "autocertificazioni" (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio), la cui accettazione resta peraltro obbligatoria per le pubbliche amministrazioni.
In particolare, il decreto prevede che un ampio novero di stati, qualita' personali e fatti espressamente indicati possano essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46), con la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono (art. 48, comma 1). Tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati possono comunque essere comprovati dall'interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (art. 47), con sottoscrizione autenticata secondo le modalita' di cui al medesimo decreto (artt. 21 e 38).
In ordine ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate a soggetti privati, e' previsto che l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire - su richiesta del soggetto privato stesso, corredata dal consenso del dichiarante - conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4).
Norme penali sanzionano le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsita' in atti o uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' (art. 76).
Le disposizioni del D.P.R, si applicano ai soggetti italiani e dell'Unione Europea. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato italiano, possono avvalersi delle menzionate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il paese di provenienza; in mancanza di convenzione, la produzione di dichiarazioni sostitutive resta ammessa per tali soggetti limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero (art. 3).
2. Le disposizioni sopra richiamate assumono rilievo con riguardo alle esigenze dell'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali (cfr. sub A) e dei partecipanti al capitale (cfr. sub B) delle banche e delle societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario, anche con riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia" (cfr. sub C). A) In particolare, per quanto riguarda i requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti aziendali, si ritiene che essi
possano essere accertati dai consigli di amministrazione degli
intermediari anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive
previste dal citato D.P.R. n. 445/2000. Gli intermediari che intendono avvalersi di tale facolta', peraltro,
avranno cura di porsi nelle condizioni di poter effettuare idonei
controlli sulle dichiarazioni ricevute. A tal fine dovranno essere
definiti appositi accordi con le amministrazioni competenti e
dovra' essere ottenuto il consenso del dichiarante ai sensi
dell'art. 71, comma 4, del decreto in questione; in alternativa,
andra' acquisito l'impegno dello stesso dichiarante a produrre
direttamente la documentazione eventualmente richiesta
dall'intermediario a comprova della dichiarazione resa. Il
consiglio di amministrazione, cui compete l'accertamento dei
requisiti, non potra' pertanto accettare le dichiarazioni
sostitutive che non sia in grado di verificare secondo le predette
modalita'. Inoltre, considerata la rilevanza che i requisiti di onorabilita' e
professionalita' degli esponenti aziendali rivestono ai fini della
sana e prudente gestione degli intermediari, e' necessario che i
consigli di amministrazione si attengano nei controlli a
comportamenti non formali bensi' volti ad assicurare il rispetto
sostanziale della normativa vigente. A tal fine, dovranno essere
effettuate congrue verifiche delle autocertificazioni ricevute,
specie per quanto riguarda la posizione di esponenti nominati per
la prima volta ovvero di quelli riconfermati per i quali la
verifica sia avvenuta in data non recente, nonche' in tutti i casi
in cui emergano elementi di incertezza sul contenuto delle
dichiarazioni rese dagli interessati. A titolo di collaborazione, si allega un esempio di dichiarazione
sostitutiva che - per quanto di competenza - si ritiene conforme
alla vigente normativa in materia di requisiti degli esponenti di
banche e societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario (all.
E/1). B) Con riguardo ai requisiti delle persone fisiche partecipanti al
capitale - avuto presente l'art. 48, comma 2, del D.P.R. n.
445/2000 - si allegano i relativi modelli di dichiarazione
sostitutiva, che potranno essere presentati alla Banca d'Italia
(avvalendosi delle modalita' di autentica della sottoscrizione
indicate in calce ai modelli stessi) unitamente alla restante
documentazione prevista dalle istruzioni di vigilanza. E' stato predisposto, in particolare, un modello relativo
all'acquisto di partecipazioni al capitale di banche o societa'
finanziarie capogruppo di gruppi bancari (all. E/2); un apposito
modello e' stato previsto con riferimento al procedimento di
autorizzazione all'attivita' bancaria (all. E/3), al fine di
semplificare - mediante la presentazione di una sola dichiarazione
- l'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione previsti
dall'art. 1, commi 1 e 5, del Regolamento del Ministro del tesoro
n. 144 del 18 marzo 1998. Sotto quest'ultimo profilo, si precisa
che le informazioni contenute nel modello in parola, riguardanti
in generale ogni precedente penale e indagine a carico
dell'interessato, devono intendersi, per il futuro, quale
documentazione minimale da acquisire ai sensi delle istruzioni di
vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1, all. A.1, lett. a), primo
trattino). Nel caso di persone giuridiche partecipanti al capitale di una banca
o societa' finanziaria capogruppo di gruppo bancario, i consigli
di amministrazione delle societa' partecipanti, tenuti
all'accertamento dei requisiti di onorabilita' dei relativi
esponenti, adotteranno linee di comportamento corrispondenti a
quelle descritte sub A). C) Con specifico riferimento ai cc.dd. "certificati antimafia",
richiesti sia per esponenti aziendali che per partecipanti al
capitale, si fa presente che, in conformita' alla normativa
sopravvenuta e ai recenti orientamenti giurisprudenziali,
l'autocertificazione - finora ammessa solo nel caso in cui non
fosse possibile produrre la relativa certificazione - potra'
essere prodotta in ogni caso.
3. Si precisa, infine, che i soggetti interessati hanno comunque la possibilita' di utilizzare una modulistica difforme da quella allegata, purche' idonea a documentare il possesso dei prescritti requisiti in base alla vigente normativa.
Restano ferme le procedure per la verifica dei requisiti e le comunicazioni alla Banca d'Italia previste dalle istruzioni di vigilanza per le banche (Tit. I, cap. 1 e Tit. II, cap. 2, sez. II, par. 2).
Nell'ambito delle suddette disposizioni, i richiami alla precedente normativa in materia di documentazione amministrativa (tra cui la legge n. 15 del 1968; le leggi "Bassanini" n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998; il D.P.R. n. 403 del 1998) devono intendersi riferiti alle nuove norme del testo unico sulla documentazione amministrativa.
Le banche, le societa' finanziarie capogruppo di gruppo bancario, nonche' le societa' che hanno presentato istanza di autorizzazione all'attivita' bancaria avranno cura, alla prima occasione utile, di integrare la documentazione relativa all'accertamento dei requisiti eventualmente gia' acquisita in difformita' da quanto disposto con le presenti disposizioni. Va da se' che gli intermediari che provvederanno a definire i necessari accordi con le amministrazioni competenti potranno astenersi dal richiedere ai soggetti interessati l'impegno a produrre la documentazione originale, ferma restando la necessita' del consenso alla verifica dei dati previsto all'art. 71, comma 4, del D.P.R. in commento.
ALLEGATO E/1
Spett.le .................................
.................................
.................................
(indicare la banca o finanziaria)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritt.....................(1) nat........ a............. provincia di............... (...) il...../...../....., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'assunzione della carica di................... (2) di codesta............................ (3), visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,
DICHIARA: (A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un anno/
biennio/triennio/quinquennio (4) attraverso l'esercizio di; a) attivita' di ......................................... (5)
presso ............................................... (6)
dal ................... al ................; b) attivita' di ......................................... (5)
presso ............................................... (6)
dal ................... al ................; c) attivita' di ......................................... (5)
presso ............................................... (6)
dal ................... al ................; d) attivita' di ......................................... (5)
presso ............................................... (6)
dal ................... al ................; - di essere iscritt nel registro dei revisori contabili (7); (B) REQUISITI DI ONORABILITA' - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile; - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione; 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; di non essere stat condannat con sentenza definitiva che applica la
pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del
reato; 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri
provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle
che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
requisiti di onorabilita'
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri (8); ............................................................... ............................................................... ..............................................................; (C) CAUSE DI SOSPENSIONE - di non essere stat condannat con sentenza non definitiva; a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che
disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare,
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n.
267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo
pari o superiore a due anni
ovvero - di essere stat , condannat con sentenza non definitiva a ........ .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere stat condannat con sentenza non definitiva che
applica la pena su richiesta delle parti; a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita'
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno
dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo
pari o superiore a due anni
ovvero - di essere stat condannat con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a ................................. .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere assoggettat in via provvisoria ad una delle misure
previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni e integrazioni
ovvero di essere assoggettat alle seguenti misure ........................ .................................................................... .................................................................... ...................................................................; - di non essere assoggettat a misure cautelari di tipo personale
ovvero di essere assoggettat alle seguenti misure: ....................... .................................................................... .................................................................... ...................................................................; (D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente; - di autorizzare codesta societa', ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso
le competenti amministrazioni la veridicita' di quanto dichiarato
da sottoscritt . Il/la sottoscritt si impegna altresi' a produrre, su richiesta di
codesta societa', la documentazione idonea a confermare la
veridicita' dei dati dichiarati. Luogo e data.........................
Il dichiarante
.........................................
(sottoscrizione da autenticare a cura di
un notaio, cancelliere, segretario comu-
nale o dipendente incaricato dal sindaco
- art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)
INFORMATIVA (ex art. 10 della 1. 675/96) - Si comunica che il trattamento dei dati personali fomiti dalla S.V. avverra' in conformita' alle disposizioni della legge n. 675/96. I dati, che saranno trattati presso......................, sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati ne' diffusi all'esterno, salva la facolta' di verificarne la veridicita' presso le competenti amministrazioni. La S. V. potra' esercitare i diritti di cui all'art. 13 della citata legge - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonche' il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento (.............................................) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (............................). Sara' cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
1) Indicare nome e cognome.
2) Indicare la carica sociale.
3) Indicare la banca o societa' finanziaria capogruppo di gruppo bancario.
4) Cancellare la voce che non interessa.
5) Indicare:
- l'attivita' di amministrazione o di controllo ovvero i compiti
direttivi svolti presso imprese e/o;
- le attivita' professionali svolte in materia attinente al
settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque
funzionali all'attivita' della banca o finanziaria capo-gruppo e/o;
- l'attivita' di insegnamento universitario, la qualifica
(ricercatore, professore associato etc.) e la materia (giuridica o
economica) di insegnamento e/o;
- l'attivita' di insegnamento in materie attinenti al settore
creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (per le BCC) e/o;
- le funzioni amministrative o dirigenziali svolte presso enti
pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il
settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero
presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno
attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la
gestione di risorse economico-finanziarie e/o;
- le attivita' di amministrazione, direzione o controllo nel
settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico (per
le BCC).
6) Indicare:
- la/e impresa/e o il diverso soggetto/la diversa struttura presso
cui si e' svolta l'attivita' e il ramo di attivita', eventualmente
attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare,
assicurativo o comunque funzionale all'attivita' della banca o
finanziaria capogruppo e/o;
- l'istituto presso cui si e' svolta l'attivita' di insegnamento
e/o;
- l'ente pubblico o la pubblica amministrazione avente attinenza
con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
presso il quale si sono svolte funzioni amministrative o
dirigenziali ovvero gli altri enti pubblici o pubbliche
amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori nei
quali si sono svolte funzioni comportanti la gestione di risorse
economico-finanziarie.
7) Per i soggetti competenti al controllo dei conti; in caso contrario, cancellare la voce. Per le societa' quotate, si rammenta il decreto del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
8) Indicare lo Stato estero in cui e' stata emessa la sentenza o altro tipo di provvedimento sanzionatorio, l'autorita' che ha adottato il provvedimento, la data e gli altri estremi identificativi dell'atto.
ALLEGATO E/2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt ............................... (1) nat ......... a ...................... provincia di .................. (........) il......../......./........, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nella...................... (2), visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18
marzo 1998,n. 144,
DICHIARA: - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o
superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il
caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o
superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il
caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che
applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso
dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o
superiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un
delitto in materia tributaria; - di non essere stat condannat con sentenza irrevocabile, salvi gli
effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che
applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso
dell'estinzione dei reato, alla reclusione per un tempo pari o
superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri
provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle
che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei
requisiti di onorabilita'
ovvero - di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti
sanzionatori in Stati esteri: .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. Luogo e data .................
Il dichiarante
....................
ATTESTAZIONE (3) - Io sottoscritt ....................,
in qualita' di dipendente addetto all'unita' ..........
della Filiale di ........................ della Banca
d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante ...........,
la cui identita' mi risulta da ........................,
ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca
d'Italia di ...........................................,
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di
cui sopra.
Luogo e data ................... L'INCARICATO
ALLEGATO E/3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Il/La sottoscritt ................................. (1) nat ....... a ..................... provincia di .............. (.............) il.........../........../.........., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non piu' rispondenti a verita' sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'avvio del procedimento di autorizzazione all'attivita' bancaria della societa'....................... , visto il Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18
marzo 1998, n. 144,
DICHIARA; - di non essere stat sottopost a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della
riabilitazione; - di non aver riportato condanne penali, neppure con sentenza che
applica la pena su richiesta delle parti;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali, anche con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti; ................... ................................................................. ................................................................. ................................................................; - di non essere a conoscenza di essere sottopost a procedimenti
penali/indagini;
ovvero di essere sottopost ai seguenti procedimenti penali/indagini: ... .................................................................. .................................................................. .................................................................; - di non aver riportato condanne penali o altri provvedimenti san-
zionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comportereb-
bero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di ono-
rabilita' e di non essere sottopost a procedimenti penali in
Stati esteri;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti san- zionatori o di essere sottopost ai seguenti procedimenti penali in Stati esteri: ...................................................... .................................................................... .................................................................... ...................................................................; Luogo e data ...................
Il dichiarante
................
ATTESTAZIONE (2) - Io sottoscritt .....................
in qualita' di dipendente addetto all'unita' ...........
della Filiale di ................. della Banca d'Italia,
attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.
12.00, n. 445, che il dichiarante ............... la cui
identita' mi risulta da ...............................,
ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca
d'Italia di ............................................
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di
cui sopra. Luogo e data .................... L'INCARICATO
CAPITOLO III
FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Responsabili dei procedimenti amministrativi
I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria.
SEZIONE II
FUSIONE 1. Procedura autorizzativa
La richiesta di autorizzazione alla fusione e' inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato o, in caso di incorporazione, dall'IMEL incorporante prima del deposito del progetto di fusione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile.
La richiesta e' corredata di una relazione che contiene l'illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire con l'operazione e dei relativi vantaggi e costi. In particolare, con riferimento all'IMEL risultante dalla fusione, la relazione fornisce adeguati elementi informativi sulla situazione tecnica, sulla struttura organizzativa, sulle procedure informatico-contabili e sul personale.
La Banca d'Italia puo' richiedere ulteriori elementi informativi.
Nella relazione vanno inoltre indicate le eventuali modifiche statutarine che l'operazione comporta.
Quando alla fusione partecipano IMEL per i quali sussistono aspetti problematici con riferimento alla situazione tecnica o alla struttura organizzativa, la relazione deve specificare come l'operazione consenta il superamento delle anomalie gestionali.
Qualora alla fusione partecipino soggetti non vigilati dalla Banca d'Italia, vanno trasmessi anche gli ultimi due bilanci approvati di questi soggetti.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi dell'IMEL che risulta dalla fusione. In particolare, vengono considerati: - la capacita' di rispettare le regole prudenziali; - il livello dei costi fissi e per il personale; - l'adeguatezza della struttura organizzativa alle nuove dimensioni,
con riguardo al sistema dei controlli interni e all'integrazione
dei flussi informativi. 2. Succursali di IMEL extracomunitari
La fusione fra succursali di IMEL extracomunitari gia' insediate in Italia che fa seguito alla fusione tra le rispettive case madri richiede un'autorizzazione della Banca d'Italia. Si applica, in questo caso, la disciplina prevista nel Capitolo IX, Sezione IV delle presenti Istruzioni.
Nel caso in cui, per effetto di una fusione che abbia interessato la casa madre, la succursale di un IMEL extracomunitario gia' insediato in Italia cambi la propria denominazione assumendo quella di un soggetto non autorizzato a operare in Italia, si applica la disciplina concernente lo stabilimento della prima succursale di IMEL extracomunitari, prevista nel Capitolo LX, Sezione IV, delle presenti Istruzioni.
SEZIONE III
SCISSIONE
La richiesta di autorizzazione e' inoltrata alla Banca d'Italia dall'IMEL interessato prima del deposito del progetto di scissione per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile.
La richiesta e' corredata di una relazione contenente la descrizione degli elementi patrimoniali che vengono trasferiti e l'illustrazione degli obiettivi economico-organizzativi che si intendono perseguire attraverso la scissione.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla verifica dei profili tecnici e organizzativi degli IMEL risultanti dalla scissione. Si applica la procedura autorizzativa prevista dalla Sezione II, par. 2, del presente Capitolo per le fusioni.
Nel caso in cui, per effetto della scissione, si costituiscano nuovi IMEL, si applica la disciplina relativa all'autorizzazione prevista nel Capitolo II delle presenti Istruzioni.
SEZIONE IV
TERMINI E PROCEDURA RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE
La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste. Il termine e' interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni.
Nei casi di fusioni o di scissioni per i quali la Banca d'Italia richiede elementi informativi a un'autorita' di vigilanza di un paese estero, il termine di 60 giorni e' sospeso. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.
Ottenuta l'autorizzazione, si puo' dar luogo alla procedura stabilita dal codice civile e dal TUB.
L'IMEL tiene costantemente informata la Banca d'Italia sugli sviluppi della procedura; l'IMEL e' tenuto a inviare alla Banca d'Italia le delibere assembleari e l'atto finale, comunicando il suo deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese.
La Banca d'Italia apporta le conseguenti modificazioni all'albo previsto dall'articolo 114-bis del TUB.
SEZIONE V
CESSIONE DI RAPPORTI GIURIDICI 1. Premessa
L'art. 58 del TUB, relativo alle cessioni di rapporti giuridici a banche si applica anche agli IMEL, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 114-quater, comma 1, del TUB medesimo.
Al fine di agevolare la realizzazione delle operazioni di cessione, la norma introduce deroghe al diritto comune; in particolare, viene consentito agli IMEL di rendersi cessionari a qualsiasi titolo di una pluralita' di rapporti giuridici senza che sia necessario effettuare la notifica alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Il citato art. 58 del TUB dispone che l'IMEL e' tenuto a dare notizia della cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modo da consentire ai soggetti interessati di acquisire informazioni sulla propria situazione. La Banca d'Italia puo' stabilire forme integrative di pubblicita'.).
La norma prevede, inoltre, che la Banca d'Italia emana istruzioni in materia. In applicazione di tale previsione, tenuto conto che le operazioni di cessione possono comportare effetti rilevanti sulla struttura tecnico-organizzativa dell'IMEL, assumono rilevanza tutte le operazioni in cui partecipano IMEL in qualita' sia di cedenti sia di cessionari.
Le disposizioni contenute nella presente Sezione disciplinano pertanto le ipotesi in cui - per importo o per tipologia delle attivita' cedute - l'operazione di cessione assume rilevanza per l'IMEL cedente o cessionario e gli obblighi di comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.
2. Comunicazioni preventive
L'IMEL che intende acquisire o cedere rapporti giuridici e' tenuto a comunicare tale circostanza alla Banca d'Italia, qualora il prezzo convenuto per la cessione superi il 10 per cento del patrimonio di vigilanza.
3. Procedura
L'intenzione di porre in essere un'operazione di cessione di rapporti giuridici deve essere comunicata alla Banca d'Italia tempestivamente e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'operazione stessa.
Nella citata comunicazione l'IMEL indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che intende perseguire nonche' gli effetti dell'operazione sulla propria situazione tecnica e organizzativa.
La procedura di comunicazione non prevede il rilascio di una specifica autorizzazione. Restano nondimeno applicabili, qualora ne ricorrano i presupposti, i provvedimenti specifici che la Banca d'Italia puo' adottare nei confronti di singoli intermediari a fini di stabilita'.
Sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva le cessioni di rapporti giuridici nell'ambito di operazioni di fusione o scissione nonche' di ristrutturazioni di gruppi bancari.
4. Pubblicita'
L'IMEL cessionario che intenda avvalersi dei vantaggi stabiliti dall'art. 58, commi 3 e 4 del TUB - oltre alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prevista dal citato art. 58, comma 2 - da' notizia della cessione al singolo detentore di moneta elettronica emessa sotto forma di strumento nominativo, alla prima utile occasione (ad es. invio di informazioni periodiche alla clientela).
CAPITOLO IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELL'IMEL
SEZIONE I
DISCIPLINA AUTORIZZATIVA 1. Responsabili dei procedimenti amministrativi
I responsabili del procedimento amministrativo previsto al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria.
2. Partecipazioni rilevanti
Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un IMEL che, tenuto conto di quelle gia' possedute, danno luogo: - a una partecipazione superiore al 5 per cento ovvero al superamento
delle soglie del 10 per cento, 15 per cento, 20 per cento, 33 per
cento e 50 per cento del capitale sociale; - al controllo, indipendentemente dall'entita' della partecipazione.
Una volta perfezionata l'operazione, inoltre, il partecipante al capitale e' tenuto al rispetto degli obblighi informativi previsti nella Sezione II del presente Capitolo.
Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) dell'IMEL. E invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni connessa con la conversione delle obbligazioni o con l'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni, qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.
Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalita': - al numeratore si considerano le azioni da acquisire, unitamente a
quelle gia' possedute, aventi diritto di voto o per le quali il
soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel
caso di usufrutto, pegno, ecc.); - al denominatore si considerano tutte le azioni rappresentanti il
capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di
risparmio.
Per le operazioni che comportano la separazione tra proprieta' delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare le comunicazioni previste al presente Capitolo sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).
Allorche' la partecipazione e' acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione e le successive comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno effettuate dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni dell'IMEL. Sono ricomprese le societa' fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.
Nella comunicazione di cui alla Sezione II del presente Capitolo vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL.
In assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni di cui alla Sezione II del presente Capitolo, il diritto di voto inerente alle azioni non puo' essere esercitato.
3. Soggetti esenti
I soggetti che controllano anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL.
In tal caso, la domanda di autorizzazione e' presentata esclusivamente dalla banca o dalla capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione.
4. Richiesta dell'autorizzazione
La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalita' dell'operazione di acquisizione, deve contenere i seguenti elementi informativi: - le generalita' dei soggetti richiedenti; - l'indicazione dell'IMEL di cui si intende acquisire o incrementare
la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando
il numero e le categorie di azioni eventualmente gia' possedute e
di quelle che si intendono acquisire; - le informazioni e la documentazione indicati nei par. 7 e 8 della
presente Sezione.
La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta, salvo quanto previsto nel par. 5 della presente Sezione. Copia del provvedimento di autorizzazione e' trasmessa ai soggetti interessati nonche' all'IMEL.
Il termine e' interrotto nel caso in cui la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente. Il termine e' sospeso qualora si rendano necessari ulteriori elementi informativi ovvero nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorita' pubbliche nazionali ed estere. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.
Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale ovvero a seguito di operazioni che riguardano l'assetto proprietario di soggetti esteri, l'autorizzazione puo' essere richiesta anche al termine dell'operazione. In tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie non puo' essere esercitato sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.
Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalita' o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. 3 5. Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni rilevanti
I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni rilevanti in un IMEL (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia, che si pronuncia entro 30 giorni.
Si applicano le disposizioni in materia di interruzione e sospensione del termine per il rilascio dell'autorizzazione previste al par. 3 della presente Sezione.
6. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione
La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che: - il partecipante al capitale dell'IMEL sia in possesso dei requisiti
di onorabilita' di cui al Decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144
riportato nell'allegato B del Capitolo II; - ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione
dell'IMEL. 7. Comprova dei requisiti di onorabilita'
Nell'allegato A del presente Capitolo e' indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilita' dei soggetti partecipanti al capitale. Si rinvia all'allegato E del Capitolo II per la disciplina in materia di autocertificazioni.
Nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, la verifica dei requisiti di onorabilita' e' effettuata direttamente dalla Banca d'Italia.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilita' devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'IMEL, sempre che questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.
Qualora il partecipante tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' sia una societa' o un ente, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo con funzioni di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della societa' o dall'ente partecipante; l'IMEL invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera.
La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo, del direttore generale ovvero dei soggetti che ricoprono cariche equivalenti in societa' o enti partecipanti; in caso di rinnovo dell'organo amministrativo, per tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti.
L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da' atto analiticamente della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate. E' rimessa alla responsabilita' dell'organo con funzioni di amministrazione della societa' o dell'ente partecipante la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
La Banca d'Italia si riserva la facolta', nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilita'.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilita' i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in: - enti o societa' sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; - banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV comunitari; - banche, imprese di investimento, IMEL, SGR e SICAV extracomunitari
non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di
tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla
regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va
comprovata mediante attestazione dell'Autorita' di vigilanza
locale; - enti o societa' assoggettati ad analoghi requisiti di onorabilita'; - enti pubblici, anche economici; - fondazioni bancarie; - soggetti che controllano altri IMEL o altri intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia.
La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilita' relativa ai soggetti di nazionalita' estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) e' effettuata - secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del D.M 144/98 - sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo con funzioni di amministrazione e alle modalita' per la verifica dei requisiti.
In mancanza dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale dell'IMEL non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite del 5 per cento. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.
8. Comprova della sana e prudente gestione
I controlli sugli assetti proprietari ai fini della sana e prudente gestione dell'IMEL mirano a tutelare l'intermediario da possibili condotte dannose dei partecipanti al capitale. In tale ottica rilevano, in particolare, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilita' della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura -anche familiari o associativi .- tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.
La Banca d'Italia valuta inoltre che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano societa' insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attivita' svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.
Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi riportati nell'allegato B al presente Capitolo.
La Banca d'Italia puo' richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'IMEL.
9. Sospensione e revoca dell'autorizzazione
La Banca d'Italia puo' in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima e' stata rilasciata.
La sospensione dell'autorizzazione puo' essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.
Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia ai fui del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.
I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e all'IMEL partecipato.
Sezione II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti 1.1 Partecipazioni rilevanti
I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'IMEL sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia - e al soggetto partecipato - l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi: a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero
eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata; b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25
per cento, 40 per cento, 45 per cento e 55 per cento del capitale
sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite
nella misura di multipli del 5 per cento (60 per cento, 65 per
cento... 95 per cento) o raggiungimento del 100 per cento; c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di
ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o
di comunicazione.
Per cio' che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalita' di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. I, par. 2, del presente Capitolo.
1.2 Termini
La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di IMEL di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo degli IMEL (In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si e' conclusa).
1.3 Modalita' di invio della comunicazione
La comunicazione va inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale l'IMEL partecipato (Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove e' insediata quest'ultima), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni: - dati identificativi del dichiarante; - dati identificativi dell'IMEL partecipato; - numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di
societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona e
percentuale rispetto al totale del capitale sociale; - dati identificativi delle societa' interposte nella catena
partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione
che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel
capitale della societa' interposta nonche' il tipo di rapporto di
controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e
il soggetto interposto; - nel caso di azioni possedute da societa' fiduciarie per conto di
altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle
persone per conto delle quali possiedono azioni di un IMEL nonche'
il numero delle azioni possedute.
Il dichiarante puo' indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione e' trasmessa anche all'IMEL.
2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto
2.1 Presupposti
Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'IMEL o in una societa' che lo controlla.
La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, puo' richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.
Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'IMEL, la Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'IMEL. Particolare attenzione viene riservata ai patti che - prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della societa' - possano alterare la funzionalita' dei processi decisionali dell'IMEL.
La sospensione del voto puo' riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della societa'.
2.2 Termini di invio dell'accordo di voto
L'accordo di voto e' inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a cio' delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'IMEL, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.
Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.
SEZIONE III
ADEMPIMENTI DELL'IMEL 1. Informativa sulla compagine sociale
L'IMEL comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2 per cento del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.
La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, deve riportare per ciascun socio: - il numero delle azioni con diritto di voto possedute; - la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale
delle azioni con diritto di voto; - il codice fiscale.
ALLEGATO A
DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITA' (1) a) per le persone fisiche: 1. certificato della Prefettura attestante l'insussistenza delle
misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e
successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del
Registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato
dalla Camera di commercio. Ove gli interessati non possano
produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure
di prevenzione deve risultare da dichiarazione dell'interessato
resa secondo quanto previsto nel Provvedimento della Banca
d'Italia del 19 agosto 2002 (cfr. Allegato E del Capitolo II); 2. dichiarazione sostitutiva dell'interessato resa secondo quanto
previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002
(cfr. Allegato E del capitolo 11), attestante l'insussistenza di
una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c),
del Regolamento 144/98; b) per le persone giuridiche: - verbale dell'organo amministrativo da cui risulti effettuata la
verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore,
ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella societa'
o ente partecipante.
ALLEGATO B
DOCUMENTAZIONE DA INOLTRARE ALLA BANCA D'ITALIA PER LA COMPROVA
DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE
A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili: a) per le persone fisiche: - le attestazioni relative all'esercizio di attivita' professionali
(ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum
vitae" e le certificazioni degli enti o societa' di provenienza; - le attestazioni rilasciate da Autorita' di vigilanza degli enti o
delle societa' di provenienza; b) per le societa' e gli enti nazionali: - il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio
consolidato del gruppo di appartenenza; - le relazioni degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo relative all'ultimo esercizio; - l'eventuale certificazione della societa' di revisione; - le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini
professionali) e i "curriculum vitae" per i membri degli organi con
funzioni di amministrazione e controllo e per il direttore
generale; c) per le societa' estere: - la documentazione analoga a quella indicata sub b); - le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte
delle Autorita' di vigilanza del Paese d'origine.
CAPITOLO V
ATTIVITA' ESERCITABILI 1. Premessa
Ai sensi dell'art. 114-bis del TUB gli IMEL possono esercitare esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti, nonche' - nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia - attivita' connesse e strumentali e servizi di pagamento. Ad essi e' comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque forma.
2. Attivita' connesse e strumentali
L'IMEL puo' esercitare attivita' che consentono di promuovere e sviluppare l'attivita' principale esercitata (attivita' connesse) e attivita' che hanno carattere ausiliario rispetto allo svolgimento dell'attivita' principale (attivita' strumentali).
A titolo indicativo, rientrano tra le attivita' di cui sopra: - memorizzazione di dati su dispositivi elettronici per conto di
terzi; - progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti
relativi all'attivita' di emissione e gestione di moneta
elettronica; - gestione di sistemi informativi, di elaborazione dati, di
sicurezza, di telecomunicazione; - prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di
servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica; - distribuzione di moneta elettronica e di altri strumenti di
pagamento emessi da terzi. 3. Servizi di pagamento
Gli IMEL possono prestare servizi di incasso e trasferimento fondi nonche' servizi di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi. A titolo esemplificativo, rientrano nell'attivita' di gestione di mezzi di pagamento emessi da terzi le seguenti funzioni: - gestione delle procedure di emissione e di revoca degli strumenti
di pagamento; - convenzionamento degli esercenti; - manutenzione degli archivi; - noleggio e manutenzione dei software e delle apparecchiature
necessarie per l'utilizzo dello strumento di pagamento. 4. Separazione amministrativo-contabile
Nella prestazione delle attivita' e dei servizi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'IMEL adotta misure volte a garantire la separazione amministrativo-contabile dall'attivita' di emissione di moneta elettronica.
CAPITOLO VI
PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica delle seguenti componenti: - patrimonio di base; - patrimonio supplementare. Tale aggregato e' ammesso nel calcolo del
patrimonio di vigilanza entro un ammontare massimo pari al
patrimonio di base.
Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.
2. Patrimonio di base
Il patrimonio di base e' calcolato sommando le componenti riportate da a) a c) e detraendo quelle indicate da d) ad f). a) capitale versato (+) b) riserve diverse da quelle di rivalutazione (+) c) fondo per rischi finanziari generali (+) d) azioni proprie in portafoglio (-) e) attivita' immateriali (-) f) perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso (-). 3. Patrimonio supplementare
Il patrimonio supplementare e' calcolato sommando le componenti riportate da g) a l) e sottraendo la componente indicata sub m). g) riserve di rivalutazione (+) h) strumenti ibridi di patrimonializzazione (cfr. allegato A al
presente Capitolo) (+) i) passivita' subordinate (+) Le passivita' subordinate sono
computate nel patrimonio supplementare entro un limite massimo
pari al 50 per cento del patrimonio di base (cfr. allegato A al
presente Capitolo) l) fondo rischi su crediti (+) m) minusvalenze nette su titoli (-) Le plusvalenze e le minusvalenze
implicite nel portafoglio immobilizzato - calcolate anche tenendo
conto degli eventuali contratti di copertura di titoli
immobilizzati - si compensano. Qualora il saldo complessivo
risultante dalla compensazione presenti segno positivo, non andra'
apportata alcuna modifica al patrimonio di vigilanza. Qualora il
saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le
eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato
(1). Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo
(minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del
patrimonio di vigilanza. 4. Modalita' di calcolo del patrimonio di vigilanza
Il patrimonio di vigilanza viene calcolato con riferimento ai mesi di giugno e dicembre (2).
Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre e' calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato. A tal fine l'organo amministrativo procede alla valutazione delle attivita' aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.
Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile sono comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestivita' secondo le modalita' a tal fine previste.
Le predette disposizioni si applicano anche agli IMEL che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.
Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, l'organo amministrativo procede, ai soli fini del calcolo patrimoniale, e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.
L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopraindicate, entra nel calcolo del patrimonio di vigilanza e' preventivamente verificato anche dai revisori esterni, se il bilancio dell'ente esoggetto a certificazione, ovvero dall'organo di controllo.
ALLEGATO A
STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITA' SUBORDINATE 1. Premessa
Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'IMEL e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi: a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita'
irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta
dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia; b) le passivita' subordinate.
In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dall'IMEL anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.
2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinano una diminuzione del
capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di
capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita' di emissione
di moneta elettronica, le somme rivenienti dalle suddette
passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate
per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente
emittente di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso
il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o
limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia
rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati.
Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al preventivo consenso della Banca d'Italia.
Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia, rilasciato tenendo conto della capacita' dell'IMEL di rispettare le regole di vigilanza prudenziale.
3. Passivita' subordinate
Le passivita' subordinate emesse dagli IMEL concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia
rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la
scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un
preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa
dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.
I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza.
I contratti possono prevedere clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5^ anno di vita del prestito e che l'ammontare dello step-up sia inferiore a 100 punti base. Per i prestiti che presentino livelli di step-up prossimi a tale limite massimo, la Banca d'Italia si riserva di ammetterne la computabilita' nel patrimonio supplementare limitatamente a una quota del prestito stesso.
L'ammontare dei prestiti subordinati ammesso nel patrimonio supplementare e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.
L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.
Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'IMEL.
In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate.
4. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia
La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dall'IMEL.
La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.
In particolare, a seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati: - il contratto di emissione; - la circolare di offerta ("offering circular"); - l'accordo di "trust" ("trust agreement"); - eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti
contratti.
Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.
Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passivita' subordinata, l'IMEL puo' sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto; il contratto definitivo sara' inviato una volta che l'IMEL abbia dato corso all'operazione.
La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 2 e 3, puo' escludere o limitare l'ammissibilita' nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate sulla base di valutazioni fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialita' dell'ente emittente e sulla eccessiva onerosita' dell'operazione contrattualmente prevista.
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo. 5. Riacquisto da parte dell'IMEL emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate
L'IMEL puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dallo stesso emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1).
Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza (2). Esse non possono essere in ogni caso computate tra gli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione.
Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto al preventivo consenso della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi, infatti, alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito (3).
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di acquisto, la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.
 
CAPITOLO VII DISCIPLINA PRUDENZIALE
SEZIONE I AMMONTARE MINIMO DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Disciplina
L'ammontare del patrimonio di vigilanza deve essere in qualsiasi momento almeno pari al 2 per cento del maggiore tra: a) l'importo corrente delle passivita' totali a fronte della moneta
elettronica in circolazione; b) la media degli importi, rilevati giornalmente, delle passivita'
totali a fronte della moneta elettronica in circolazione nei sei
mesi precedenti. L'IMEL che non abbia completato i primi sei mesi
dall'inizio dell'operativita' dovra' far riferimento all'importo
di moneta elettronica in circolazione previsto, per il primo
semestre di attivita', nel programma presentato a corredo
dell'istanza di autorizzazione.
In ogni caso l'importo del patrimonio di vigilanza non deve mai essere inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la costituzione dell'IMEL.
SEZIONE II
INVESTIMENTI A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA IN CIRCOLAZIONE 1. Attivita' detenibili
L'IMEL investe le somme ricevute a fronte della moneta elettronica in circolazione esclusivamente nelle seguenti attivita' di pronta liquidabilita': a) cassa e valori assimilati; b) attivita' che rappresentano crediti nei confronti di governi
centrali e di banche centrali di Paesi della zona A o recanti
l'esplicita garanzia degli stessi; c) attivita' che rappresentano crediti nei confronti dell'Unione
Europea o recanti l'esplicita garanzia della stessa; d) depositi a vista presso banche appartenenti a Paesi della zona A; e) altri titoli di debito qualificati, con vita residua non superiore
a 12 mesi, emessi da imprese che non hanno partecipazioni
qualificate nell'IMEL o che non siano imprese del gruppo
dell'IMEL. 2. Regola di pareggiamento
Il valore delle attivita' indicate al par. 1 detenute dall'IMEL deve essere in ogni momento almeno pari a quello delle passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione. A tal fine le attivita' sono valutate al minore fra il costo e il valore di mercato (1).
Qualora il valore degli investimenti come sopra determinato sia inferiore a quello della moneta elettronica in circolazione, l'IMEL ne da' immediata comunicazione alla Banca d'Italia indicando le misure che intende adottare per ripristinare una situazione di equilibrio tra investimenti e passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.
La Banca d'Italia puo' - tenuto conto della situazione patrimoniale e di liquidita' dell'IMEL - riconoscere in via temporanea all'IMEL la possibilita' di ritenere utili ai fini del rapporto in questione gli investimenti in attivita' diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e comunque per un importo massimo pari al minore tra il 5% delle passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione e il patrimonio di vigilanza dell'IMEL.
3. Composizione degli investimenti
Gli investimenti di cui al paragrafo 1 lett. d) ed e) non possono essere superiori a venti volte l'importo del patrimonio di vigilanza dell'IMEL.
L'importo dei depositi di cui al paragrafo 1 lett. d) presso un'unica banca non puo' eccedere il 25 per cento delle passivita' totali a fronte della moneta elettronica in circolazione.
4. Strumenti derivati
Nel calcolo delle attivita' detenute a fronte della moneta elettronica in circolazione va computato anche il valore corrente degli strumenti derivati su tassi di interesse e su cambi detenuti dall'IMEL con finalita' di copertura.
SEZIONE III
ASSUNZIONE DI RISCHI 1. Limiti all'assunzione di rischi di mercato
Nell'attivita' di emissione di moneta elettronica e nei relativi investimenti, l'IMEL deve adoperarsi per contenere i rischi di mercato in cui puo' incorrere.
A tal fine l'IMEL puo' porre in essere contratti derivati per coprirsi dai rischi di mercato derivanti dagli investimenti effettuati e dall'emissione di moneta elettronica.
I contratti derivati, stipulati dall'IMEL al fine di coprire il rischio di posizione, devono essere standardizzati, sufficientemente liquidi e negoziati su mercati regolamentati che prevedono il versamento di margini giornalieri.
L'IMEL non e' tenuto a porre in essere operazioni di copertura del rischio di cambio qualora la posizione netta aperta in cambi sia pari o inferiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza.
In caso contrario (posizione netta aperta in cambi superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza), l'IMEL si attiene alle seguenti disposizioni: - IPOTESI A) - patrimonio di vigilanza pari o inferiore al tre per
cento delle passivita' per la moneta elettronica in circolazione: l'IMEL deve porre in essere operazioni di copertura del rischio di
cambio; - IPOTESI B) - patrimonio di vigilanza superiore al tre per cento
delle passivita' per la moneta elettronica in circolazione: l'IMEL calcola l'8 per cento della posizione netta aperta in cambi ed
effettua operazioni di copertura per la parte non coperta dal
patrimonio di vigilanza eccedente il 3 per cento delle passivita'
per la moneta elettronica in circolazione.
I contratti derivati posti in essere per la copertura del rischio di cambio possono essere negoziati anche al di fuori dei mercati regolamentati (c.d. derivati over the counter - OTC) a condizione che la controparte sia di elevato standing, di un Paese della zona A e sottoposta alla vigilanza di un'autorita' pubblica. La durata originaria di tali contratti derivati non deve essere superiore a 14 giorni.
Ai fini del calcolo del rischio di cambio cfr. Allegato E. 2. Disciplina della concentrazione dei rischi L'IMEL e' tenuto a contenere: a) l'ammontare complessivo dei grandi rischi entro il limite di otto
volte il patrimonio di vigilanza (limite globale); b) ciascuna posizione di rischio verso le singole controparti o
gruppi di controparti connesse entro il limite del 25 per cento
del patrimonio di vigilanza (limite individuale).
E' esentato dal rispetto del limite globale ed e' tenuto a rispettare un limite individuale pari al 40 per cento del patrimonio di vigilanza, l'IMEL appartenente a gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB.
Ai fini del rispetto dei limiti indicati nel presente paragrafo, le attivita' di rischio sono di norma assunte al valore nominale (ponderazione 100 per cento ). Per tener conto della minore rischiosita' connessa alla natura e al paese di residenza della controparte debitrice e alle eventuali garanzie, l'IMEL puo' applicare i fattori di ponderazione indicati nell'allegato D.
La presente disciplina non si applica ai rapporti con societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario di cui fa parte l'IMEL, fermo restando quanto disposto al par. 3 della Sezione II del presente Capitolo.
SEZIONE IV
INVESTIMENTI IN IMMOBILI E PARTECIPAZIONI 1. Immobili acquisibili
L'IMEL puo' acquisire immobili di proprieta' ad uso strumentale; sono tali gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attivita' tipica di tale intermediario.
2. Partecipazioni detenibili
L'IMEL puo' assumere partecipazioni in altri IMEL e in imprese aventi sede legale in Italia o all'estero che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' connesse e strumentali all'attivita' di emissione di moneta elettronica nonche' in imprese che prestano esclusivamente i servizi di pagamento indicati al Capitolo V delle presenti Istruzioni.
3. Limiti
L'IMEL puo' effettuare investimenti in immobili e partecipazioni per un ammontare non superiore al 50 per cento del patrimonio di vigilanza.
4. Procedure
4.1 Immobili
L'IMEL comunica preventivamente alla Banca d'Italia l'intendimento di acquisire immobili, illustrando le finalita' dell'operazione, l'impatto della medesima sul rispetto del limite indicato al par. 3 della presente Sezione e sulla situazione economica dell'IMEL stesso.
La Banca d'Italia puo' vietare - entro 60 giorni - l'operazione di acquisto ove la medesima, per le sue caratteristiche, non sia conforme con la presente disciplina ovvero determini squilibri sulla situazione tecnica aziendale. 4.2 Partecipazioni di controllo o superiori al 25% del patrimonio di vigilanza
L'acquisizione di partecipazioni di controllo ovvero superiori al 25 per cento del patrimonio di vigilanza dell'IMEL e' sottoposta alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.
La richiesta di autorizzazione e' presentata, in duplice copia, alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.
La richiesta e' corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della societa' in cui l'IMEL intende assumere la partecipazione nonche' di ogni notizia utile a inquadrare l'operazione nell'ambito della complessiva strategia aziendale.
La richiesta, inoltre, fornisce informazioni concernenti l'impatto dell'operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica dell'IMEL nonche' sul rispetto delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale.
La Banca d'Italia si pronuncia sulle autorizzazioni concernenti l'acquisizione di partecipazioni da parte dell'IMEL nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, Entro il medesimo termine la Banca d'Italia nega l'assunzione della partecipazione quando non siano assicurate condizioni di sana e prudente gestione dell'IMEL.
Il termine di 60 giorni e': - sospeso in caso di mancanza o incompletezza della necessaria
documentazione; - interrotto in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Banca
d'Italia.
Della sospensione e dell'interruzione la Banca d'Italia da immediata comunicazione all'IMEL, indicandone i motivi.
4.3 Partecipazioni non superiori al 25% del patrimonio di vigilanza
L'IMEL comunica alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio, successivamente al perfezionamento dell'acquisto, l'assunzione di partecipazioni di importo non superiore al 25 per cento del patrimonio di vigilanza, illustrando le finalita' dell'operazione e dell'impatto della medesima ai fini dell'applicazione di limiti previsti al par. 3 della presente Sezione.
ALLEGATO A
PAESI DELLA "ZONA A"
(1)
Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca (Boemia), Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
ALLEGATO B
PAESI APPARTENENTI ALLA UE O AL GRUPPO DEI DIECI
Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.
ALLEGATO C
SOCIETA' DI RATING RICONOSCIUTE
Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia - Italrating DCR s.p.a.
Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia
- MOODY'S Investors Service
- Standard & Poor's
- Fitch-IBCA Investors Service
- Duff & Phelps Credit Rating Co.
- Thomson Bank Watch, Inc.
Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (1)
Societa' di rating riconosciute dalle locali autorita' di vigilanza: ad esempio, societa' riconosciute in Giappone per gli emittenti giapponesi e per le emissioni quotate in Giappone.
ALLEGATO D
FATTORI DI PONDERAZIONE: CLASSI DI ATTIVITA' DI RISCHIO -------------------------------------------------------------------- A) Attivita' di rischio a ponderazione 0:
A.1) le attivita' di rischio nei confronti di governi centrali o
banche centrali della zona A e delle istituzioni dell'Unione
Europea, e quelle assistite da esplicita garanzia di questi
ultimi soggetti;
A.2) le attivita' di rischio assistite da garanzia reale su valo-
ri emessi da governi o banche centrali della zona A o da
istituzioni dell'Unione Europea;
A.3) le attivita' di rischio di durata residua non superiore a un
anno nei confronti o garantite da banche della zona A; B) Attivita' di rischio da considerare al 20% del loro valore nomi-
nale:
B.1) le attivita' di rischio di durata residua superiore a un an-
no ma non superiore a tre anni nei confronti di o garantiti
da banche della zona A;
B.2) le attivita' di rischio di durata residua non superiore a un
anno nei confronti di o assistite da garanzia di banche del-
la zona B;
B.3) le attivita' di rischio nei confronti di o assistite da
garanzia di enti pubblici degli Stati dell'Unione Europea;
B.4) le attivita' di rischio nei confronti di o assistite da
garanzie di banche multilaterali di sviluppo o assistite da
garanzie reali su valori emessi da tali banche. C) Attivita' di rischio da considerare al 50% del loro valore nomi-
nale:
C.1) le attivita' di rischio rappresentate da titoli emessi da
banche della zona A, con vita residua superiore a tre anni,
o da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale a condi-
zione che tali titoli siano negoziabili in mercati ufficiali
e soggetti a quotazione giornaliera ovvero la loro emissione
sia stata autorizzata dalle competenti Autorita'. --------------------------------------------------------------------
ALLEGATO E
RISCHIO DI CAMBIO 1. Calcolo del rischio di cambio
Ai fini del calcolo del rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella nazionale ("posizione netta aperta in cambi"). 2. Posizione netta aperta in cambi La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata: 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta. A tal fine le
posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma
di tutte le attivita' e di tutte le passivita' espresse in
ciascuna valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". La
posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta e'
determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e
debitoria. 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di
cambio a pronti corrente; 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette creditorie e
tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta.
Il maggiore tra il totale delle posizioni nette creditorie e il totale delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3) costituisce la "posizione netta aperta in cambi".
Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attivita' e passivita', comprese le operazioni "fuori bilancio", non supera il 2 per cento del complesso delle attivita' e delle passivita' in valuta dell'IMEL, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in valuta nazionale e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali").
CAPITOLO VIII
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI 1. Premessa
Il TUB ha affidato alla Banca d'Italia, in conformita' con le deliberazioni del CICR, il compito di dettare disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni degli IMEL.
Le presenti Istruzioni, nell'applicare i principi indicati dal CICR, prevedono norme di carattere generale che devono essere rispettate dall'IMEL. In ogni caso, i principi indicati costituiscono requisiti organizzativi minimi che non esauriscono gli interventi adottabili dai competenti organi aziendali.
Nella concreta traduzione dei principi indicati nel presente Capitolo, l'organo con funzioni di amministrazione tiene conto della dimensione, complessita' e specificita' operativa dell'IMEL. 2. Compiti degli organi con funzioni di amministrazione, di alta direzione e di controllo
Una gestione aziendale sana e prudente dipende anche da un assetto organizzativo adeguato alla dimensione e alla vocazione operativa dell'IMEL. La struttura aziendale deve pertanto rispondere a criteri di coerenza con le linee strategiche gestionali indicate dall'organo amministrativo.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso l'IMEL assumono un ruolo fondamentale per la definizione di un adeguato sistema organizzativo e il conseguimento di un efficiente sistema dei controlli interni.
La ripartizione di competenze tra gli organi aziendali deve garantire in ogni caso una costante dialettica interna tra gli organi medesimi, evitando sovrapposizioni di competenze che possano incidere sulla funzionalita' aziendale. L'operato degli organi aziendali deve essere sempre documentato, al fine di consentire un controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte.
L'organo con funzioni di amministrazione: - assume la responsabilita' delle scelte strategiche aziendali; - approva le politiche di gestione del rischio (ad esempio, rischio
di mercato, di liquidita), nonche' le relative procedure e
modalita' di rilevazione; - approva la struttura organizzativa assicurandosi che: a) i compiti e le responsabilita', formalizzati in un apposito
regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e
che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo; b) sia garantita la separatezza amministrativo-contabile tra
l'attivita' di emissione di moneta elettronica e le altre
attivita' consentite; - determina l'assetto delle deleghe dei poteri decisionali e di
rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento
al rischio stabiliti e ne verifica l'esercizio; - assicura la predisposizione di un sistema informativo completo e in
grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale; - adotta misure per la verifica periodica dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema dei controlli interni, anche in
relazione all'evoluzione dell'attivita' svolta; - adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui
emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul
sistema dei controlli. L'alta direzione: - garantisce un'efficace gestione dell'operativita' aziendale e dei
rischi cui l'IMEL si espone, definendo procedure di controllo
adeguate; - individua e valuta i fattori di rischio; - verifica la funzionalita', l'efficacia e l'efficienza del sistema
dei controlli interni, provvedendo al suo adeguamento alla luce
dell'evoluzione dell'operativita'; - definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di
controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale
qualificato in relazione alle attivita' da svolgere; - definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle
procedure relative ai propri compiti e responsabilita' nonche' i
flussi informativi necessari a garantire all'organo con funzioni di
amministrazione piena conoscenza dei fatti aziendali; - attua le direttive dell'organo con funzioni di amministrazione per
la realizzazione e la verifica della funzionalita' dei sistemi
informativi aziendali.
L'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi: - contribuisce ad assicurare la regolarita' e la legittimita' della
gestione nonche' a preservare l'autonomia dell'impresa; - nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione
deve, in particolare, soffermarsi sulle eventuali anomalie che
siano sintomatiche di disfunzioni degli organi medesimi; - valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle
principali aree organizzative, l'efficienza del sistema dei
controlli interni e in particolare del controllo dei rischi, del
funzionamento dell'auditing del sistema informativo contabile.
L'organo di controllo puo' avvalersi per lo svolgimento delle proprie funzioni di tutte le unita' delle strutture organizzative che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna. L'attivita' di controllo puo' determinare la formulazione di osservazioni e proposte di modifica volte alla rimozione di eventuali anomalie riscontrate, Di tali osservazioni e proposte, nonche' della successiva attivita' di verifica dell'organo di controllo sull'attuazione di eventuali provvedimenti, deve essere conservata adeguata evidenza.
L'organo di controllo mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo interno e, ove esistente, con la societa' di revisione, al fine di incrementare il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unita' operative.
L'interazione tra l'attivita' dell'organo di controllo e l'attivita' di vigilanza contribuisce al rafforzamento del complessivo sistema di supervisione sull'intermediario. A tal fine, la Banca d'Italia puo' richiedere informazioni sui controlli svolti e sul funzionamento dei sistemi di controllo aziendali.
L'organo di controllo informa inoltre tempestivamente la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione o una violazione delle norme che disciplinano l'attivita' dell'IMEL.
SEZIONE II
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 1. Premessa
Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio (di mercato, di liquidita', cattivo funzionamento dei sistemi informativi, legali, di frode e infedelta' dei dipendenti, di reputazione, ecc.) che vanno individuate e - ove possibile - quantificate.
Le politiche di assunzione di rischio devono essere approvate dall'organo con funzioni amministrative, che deve essere periodicamente informato dei risultati effettivamente conseguiti.
Nell'ambito delle politiche di assunzione e gestione del rischio, devono essere individuati adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni.
Devono inoltre essere attentamente valutate le implicazioni derivanti dai mutamenti dell'operativita' aziendale (ingresso in nuovi mercati o in nuovi settori operativi, offerta di nuovi prodotti, utilizzo di canali distributivi innovativi), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di procedure di controllo adeguate, approvate dall'organo con funzioni di amministrazione.
Nella predisposizione dei presidi organizzativi volti a prevenire il coinvolgimento anche inconsapevole in operazioni di riciclaggio, l'IMEL si attiene alle "Istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" emanate dalla Banca d'Italia. Le istruzioni contengono regole organizzative e procedurali utili ad accrescere la conoscenza della clientela, assicurare l'integrita' e l'autonomia gestionale, prevenire episodi di infedelta' dei dipendenti e dei collaboratori e individuare prontamente l'operativita' anomala.
Il sistema dei controlli interni e' costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia ed efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attivita' e della protezione dalle perdite, dell'affidabilita' e integrita' delle informazioni contabili e gestionali, della conformita' delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le disposizioni interne dell'IMEL.
2. Tipologie di controllo
Si descrivono di seguito alcune tipologie di controllo, indipendentemente dalle strutture organizzative in cui sono collocate: 1) controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento
delle operazioni connesse con l'emissione di moneta elettronica.
Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive (es.
controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione),
incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero eseguiti
nell'ambito dell'attivita' di back office; 2) controlli di secondo livello, volti a verificare i rischi
finanziari e non finanziari cui e' esposto l'IMEL nello
svolgimento della propria attivita'; 3) revisione interna (internal audit). In tale ambito rientra la
valutazione periodica della completezza, della funzionalita' e
dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni. Con cadenza
prefissata andranno valutate la completezza, la funzionalita' e
l'adeguatezza del sistema dei controlli interni, inclusi quelli
sul sistema informativo (EDP audit), in relazione alla natura e
all'intensita' dei rischi e delle complessive esigenze aziendali.
L'attivita' e' condotta da funzioni diverse e indipendenti da
quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco. Gli organi
aziendali e l'alta direzione devono essere regolarmente informati
sull'attivita' svolta. 3. Compiti degli organi aziendali e revisione interna
Ferma restando la competenza dell'organo con funzioni amministrative in materia di sorveglianza del sistema dei controlli interni, specifici compiti di verifica possono essere attribuiti a uno o piu' membri dello stesso, privi di deleghe operative.
Ove la complessita' organizzativa, dimensionale e operativa dell'IMEL lo richieda, e' istituita un'apposita funzione di revisione interna, dotata di specifiche competenze. In tal caso, l'organo con funzioni di amministrazione e' chiamato a approvare il regolamento della funzione e a verificare che alle strutture di controllo siano assegnate risorse adeguate e assicurata la necessaria autonomia rispetto alle strutture operative. Alternativamente, l'IMEL ricorre all'esternalizzazione dell'attivita' di revisione interna; in tal caso restano fermi tutti i principi in materia di outsourcing di funzioni aziendali definiti nel successivo paragrafo 5.
L'organo con funzioni di amministrazione approva il piano di auditing che deve essere proporzionato alla complessita' aziendale e operativa e alla natura e all'intensita' dei rischi aziendali. Esso e' chiamato a promuovere una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo e renda tutti i livelli del personale consapevoli e pienamente coinvolti nel ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli.
4. Sistemi informativi
L'affidabilita' dei sistemi informativi, rappresenta un pre-requisito essenziale per il buon funzionamento dell'IMEL e consente all'organo con funzioni di amministrazione di assumere decisioni consapevoli e coerenti con gli obiettivi aziendali.
I sistemi informativo-contabili devono essere adeguati al contesto operativo e ai rischi ai quali l'IMEL e' esposto.
Essi devono avere un elevato grado di attendibilita', registrare correttamente e con la massima tempestivita' i fatti di gestione, consentire di ricostruire la posizione dell'IMEL a qualsiasi data, con specifico riferimento agli investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione e all'ammontare di quest'ultima, sia a livello complessivo sia con riferimento a ogni singolo strumento di pagamento emesso.
La circostanza che l'IMEL utilizzi diverse procedure settoriali (contabilita', segnalazioni, antiriciclaggio, ecc.) non deve inficiare la qualita' e integrita' dei dati ne' comportare la creazione di archivi non coerenti.
L'utilizzo della tecnologia dell'informazione puo' comportare rischi operativi aggiuntivi. La perdita di dati o di programmi dovuta alla carenza dei sistemi di sicurezza, o l'assenza di strumenti alternativi in caso di interruzione prolungata del sistema elettronico, possono provocare gravi danni all'IMEL e alla sua clientela.
Conseguentemente, i sistemi informativi devono garantire elevati livelli di sicurezza. A tal fine, devono essere individuati e documentati adeguati presidi volti a garantire: la sicurezza fisica e logica dell'hardware e del software, comprendenti procedure di back up dei dati e di disaster recovery; l'individuazione dei soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi e relative abilitazioni; la possibilita' di risalire agli autori degli inserimenti o delle modifiche dei dati, di ricostruire la serie storica dei dati modificati.
Inoltre, su un piano piu' generale, e' necessario che la disponibilita' di risorse informatiche e umane sia adeguata all'operativita' aziendale.
5. Esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing)
L'IMEL puo' delegare a soggetti terzi lo svolgimento della funzione di internal audit o di altre funzioni aziendali. La delega non esime gli organi aziendali dalle responsabilita' loro assegnate da leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorita' di Vigilanza. La delega non deve pregiudicare la possibilita' per l'Autorita' di Vigilanza di disporre senza ritardo della documentazione tenuta dai delegati.
L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto, che definisce, tra l'altro, l'oggetto e i limiti della delega conferita e individua le linee guida dell'attivita'.
L'organo con funzioni di amministrazione: a) definisce gli obiettivi assegnati all'esternalizzazione, sia in
rapporto alla complessiva strategia aziendale sia in relazione
agli standard qualitativi e quantitativi attesi dal processo; b) individua i criteri e le procedure per orientare la fase di
valutazione e selezione dei potenziali fornitori (tenendo conto -
con riferimento a talune funzioni, quali ad es. l'internal audit -
dei problemi relativi a potenziali conflitti d'interesse) e quella
successiva di relazione con l'outsourcer prescelto; c) valuta le modalita' organizzative e le risorse dedicate
all'attivita' da parte del soggetto che offre il servizio; d)
individua gli strumenti e le procedure (anche contrattuali) per
intervenire tempestivamente nel caso di inadeguatezza dei servizi
forniti.
L'IMEL che intende esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento della funzione di internal audit o di altre funzioni aziendali ne da comunicazione alla Banca d'Italia almeno 60 giorni prima del perfezionamento del contratto, illustrando le motivazioni che hanno determinato la scelta, le modalita' con le quali il delegato operera', e quelle che il delegante seguira' per verificare l'operato del delegato.
6. Distribuzione di moneta elettronica
La selezione dei soggetti cui viene affidata la distribuzione della moneta elettronica riveste particolare importanza in quanto, se da un lato consente di allargare la capillarita' e incrementare la tempestivita' dell'offerta, dall'altro comporta una serie di rischi aggiuntivi.
L'incarico deve essere formalizzato in un contratto scritto che ne definisca, fra l'altro, l'oggetto e i limiti, e individui le linee guida dell'attivita'. Devono inoltre essere assicurati i presidi indicati nel precedente paragrafo 5 ai punti a), b), c) e d).
L'IMEL puo' avvalersi, nel rispetto della specifica disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attivita' finanziarie, promotori finanziari, banche, altri IMEL, SIM, intermediari finanziari, imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti assicurativi nonche' di altri soggetti convenzionati con l'IMEL stesso.
Dovra' altresi' essere definito un flusso informativo tale da garantire all'intermediario la possibilita' di monitorare costantemente l'attivita' del soggetto di cui si avvale e i rischi connessi con l'attivita' delegata.
Nel caso in cui lo strumento rappresentativo della moneta elettronica sia rilasciato direttamente dal soggetto distributore a fronte dell'introito dei fondi equivalenti al valore dello strumento di pagamento, devono essere definiti esattamente i termini per il riconoscimento di tale importo all'IMEL, anche al fine di determinare il momento di emissione della moneta elettronica. A tale scopo, dovranno essere privilegiate modalita' e predisposti presidi volti a ridurre al minimo il rischio connesso con comportamenti irregolari del soggetto che procede alla distribuzione della moneta elettronica.
SEZIONE III
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1. Comunicazioni alla Banca d'Italia
L'IMEL invia alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema indicato nell'allegato A al presente Capitolo.
La relazione non e' dovuta qualora non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con l'ultima trasmessa.
ALLEGATO A
SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
PARTE I
Organi sociali 1. Descrivere sinteticamente i compiti assegnati agli organi con
funzioni di amministrazione e di controllo e all'alta direzione. 2. Indicare la periodicita' abituale delle riunioni dell'organo con
funzioni di amministrazione e di quello con funzioni di controllo. 3. Descrivere i processi che conducono all'ingresso in nuovi mercati
o alle decisioni di ingresso in nuovi settori o all'introduzione
di nuovi prodotti. 4. Indicare la tempistica e il contenuto dei "report" predisposti per
le verifiche di competenza dell'organo con funzioni di
amministrazione e dell'alta direzione.
PARTE II
Struttura organizzativa e sistema dei controlli interni 1. Descrivere (anche mediante grafico) l'organigramma/funzionigramma aziendale (includendo anche l'eventuale rete periferica e indicando i nominativi dei preposti alle varie unita' nonche' il tipo di rapporto
esistente con detti preposti o altri collaboratori della societa). 2. Descrivere le deleghe attribuite ai vari livelli
dell'organizzazione aziendale, i relativi limiti operativi, le
modalita' di controllo del delegante sull'azione del delegato. 3. Indicare le funzioni che l'IMEL ha esternalizzato e le procedure
adottate per il controllo di tali funzioni. 4. Per le unita' che hanno compiti di controllo, descrivere le
risorse umane e tecnologiche a disposizione, il contenuto e la
periodicita' delle attivita' di controllo (controlli interni,
gestione dei rischi, revisione interna), specificando i ruoli e le
responsabilita' connesse con lo svolgimento dei processi di
controllo.
PARTE III Emissione, distribuzione e modalita' di utilizzo della moneta
elettronica 1. Descrivere il processo attraverso cui si realizza l'emissione di
moneta elettronica, indicando analiticamente i supporti
elettronici che vengono adottati, i soggetti coinvolti nel
processo di emissione, le modalita' con cui vengono riconosciuti
all'IMEL i fondi oggetto di conversione in moneta elettronica. 2. Descrivere il processo di estinzione della moneta elettronica,
indicando analiticamente per ciascun supporto elettronico adottato
le modalita' di utilizzo, le modalita' e i tempi con cui l'IMEL
viene a conoscenza di ciascuna operazione di utilizzo di moneta
elettronica, le modalita' e i tempi con cui l'IMEL riconosce
all'avente diritto l'importo della moneta elettronica utilizzata.
PARTE IV
Gestione dei rischi 1. Rischi connessi con l'attivita' di emissione e di distribuzione della moneta elettronica e con gli investimenti effettuati dall'IMEL 1. Indicare le tipologie di rischio connesse con l'attivita' di
emissione e di distribuzione della moneta elettronica (es. rischio
strategico, rischio tecnologico, rischio legale, rischio
reputazionale, rischio di outsourcing, ecc.), descrivendo i
presidi organizzativi approntati per la loro gestione e i
meccanismi di controllo. In particolare, andranno illustrati i
presidi e le cautele previsti nel caso in cui la distribuzione
della moneta elettronica avvenga per il tramite di soggetti non
finanziari. 2. Descrivere i rischi di tipo finanziario connessi con gli
investimenti a fronte della moneta elettronica in circolazione e
specificare le procedure di controllo utilizzate, tenendo conto
delle differenti tipologie di investimenti consentiti; indicare
specificamente i limiti operativi imposti, i criteri per la loro
determinazione e le procedure previste in caso di supero dei
medesimi. 2. Rischi connessi con le altre attivita' svolte dall'IMEL 1. Indicare i rischi connessi con le altre attivita' svolte
dall'IMEL, specificando le procedure di gestione e controllo.
PARTE V
Sistemi informativi 1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate nei vari comparti (contabilita', segnalazioni, ecc.), il processo di alimentazione, ponendo in evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente, il grado di integrazione tra le
procedure. 2. Descrivere i controlli (compresi quelli generati automaticamente
dalle procedure) effettuati sulla qualita' dei dati. 3. Descrivere i presidi logici e fisici approntati per garantire la
sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati
(individuazione dei soggetti abilitati, gestione di userid e
password, sistemi di back-up e di recovery, ecc.). 4. Individuare il responsabile EDP e le funzioni ad esso attribuite.
Tenuto conto che l'attivita' di emissione della moneta elettronica deve essere tenuta separata sotto il profilo amministrativo-contabile dalle altre attivita' eventualmente svolte dall'IMEL, le parti II, IV par. 2 e V della relazione vanno redatte in modo da porre in evidenza tale aspetto.
CAPITOLO IX
OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Responsabile del procedimento amministrativo
I responsabili dei procedimenti amministrativi previsti al presente Capitolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Vigilanza sull'Intermediazione finanziaria. 2. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni: a) si applicano agli IMEL italiani che intendono effettuare
l'attivita' di emissione di moneta elettronica in Paesi comunitari
attraverso lo stabilimento di succursali o in regime di libera
prestazione di servizi nonche' agli IMEL italiani che intendono
operare in Paesi extracomunitari; b) disciplinano lo stabilimento in Italia di succursali di IMEL
comunitari e la libera prestazione di servizi sul territorio
italiano da parte dei medesimi soggetti nonche' l'operativita' in
Italia di IMEL extracomunitari.
SEZIONE II
ATTIVITA' TRANSFRONTALIERA DI IMEL ITALIANI 1. Succursali in paesi comunitari 1.1 Primo insediamento
L'IMEL italiano che intende insediare una succursale in un Paese appartenente all'UE inoltra una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, contenente le informazioni indicate nell'Allegato A.
La Banca d'Italia notifica le informazioni acquisite all'Autorita' competente del Paese ospitante entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione preventiva. Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente il termine e' interrotto. In tal caso, un nuovo termine di 90 giorni riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
La Banca d'Italia da' comunicazione all'IMEL interessato dell'avvenuta notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante.
L'IMEL puo' stabilire la succursale e renderla operativa dopo aver ricevuto apposita comunicazione dell'Autorita' competente del Paese ospitante o, in ogni caso, trascorsi 60 giorni dalla trasmissione, da parte della Banca d'Italia, della notifica all'Autorita' estera.
L'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'operativita' della succursale.
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate
L'IMEL comunica alla Banca d'Italia e all'Autorita' competente del Paese ospitante le eventuali modifiche che intende apportare all'operativita' della succursale per quanto attiene all'attivita' esercitata, alla struttura organizzativa, ai dirigenti responsabili, al recapito.
L'IMEL gia' insediato in un Paese appartenente all'UE comunica alle medesime Autorita' l'intenzione di procedere all'apertura di ulteriori succursali.
La comunicazione va inviata almeno 30 giorni prima di procedere alle modifiche ovvero all'apertura di ulteriori succursali.
La Banca d'Italia effettua la relativa notifica all'Autorita' del Paese ospitante entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione e ne informa l'IMEL interessato.
1.3 Interventi della Banca d'Italia
La Banca d'Italia puo' vietare lo stabilimento di una succursale in un Paese comunitario per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'IMEL. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che l'IMEL puo' incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.
La Banca d'Italia emana il provvedimento di divieto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'IMEL.
Nel provvedimento sono chiariti gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrati i problemi che l'IMEL deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.
2. Libera prestazione di servizi in Paesi comunitari
L'IMEL italiano puo' emettere moneta elettronica in Paesi appartenenti all'UE in regime di libera prestazione di servizi.
L'IMEL che intende operare in regime di libera prestazione di servizi invia una comunicazione alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
Nella comunicazione l'IMEL precisa: - il Paese in cui intende esercitare l'attivita'; - le modalita' con le quali intende operare. La Banca d'Italia provvede a notificare la comunicazione all'Autorita' di vigilanza competente del Paese ospitante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa. Dell'avvenuta notifica all'Autorita' competente del Paese ospitante la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione all'IMEL interessato. L'IMEL comunica alla Banca d'Italia e alla competente Autorita' del Paese ospitante ogni modifica alle informazioni di cui al presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento. 3. Operativita' in Paesi extracomunitari L'attivita' di emissione di moneta elettronica da parte di IMEL italiani in Paesi extracomunitari e' subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. In ordine alle informazioni da fornire a corredo dell'istanza si rinvia a quanto previsto per l'emissione di moneta elettronica in Paesi comunitari. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni. La Banca d'Italia puo' richiedere un parere sull'iniziativa dell'Autorita' competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni e' interrotto. La Banca d'Italia comunica all'IMEL interessato l'interruzione dei termini. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alle seguenti condizioni: a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un
sistema di vigilanza adeguati; b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca
d'Italia e le competenti Autorita' dello Stato estero volte, tra
l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della
Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli "in
loco"; c) possibilita' di agevole accesso, da parte della casa madre, alle
informazioni della succursale.
Per quanto concerne il diniego dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia si rinvia a quanto previsto al par. 1.3 della presente Sezione.
La Banca d'Italia comunica all'IMEL interessato gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione e illustra i problemi che l'IMEL deve risolvere per poter procedere all'avvio dell'operativita' nel Paese extracomunitario.
L'IMEL comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'operativita' all'estero.
SEZIONE III
OPERATIVITA' DI IMEL COMUNITARI IN ITALIA 1. Stabilimento di succursali di IMEL comunitari
L'inizio dell'operativita' della succursale e' subordinato al ricevimento da parte della Banca d'Italia della comunicazione preventiva dell'Autorita' competente del Paese d'origine dell'IMEL.
La succursale puo' stabilirsi e operare in Italia dopo aver ricevuto apposita comunicazione dalla Banca d'Italia ovvero trascorsi 60 giorni dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto la comunicazione dall'Autorita' del Paese d'origine.
L'IMEL comunitario segnala la data di inizio dell'attivita' della succursale - una volta espletati gli adempimenti previsti da leggi e disposizioni amministrative vigenti in Italia per la costituzione di societa' ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2 del TUB (La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria).
2. Modifiche alle informazioni comunicate
L'IMEL comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni trasmesse in occasione dell'insediamento della succursale, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
Nel caso in cui la modifica riguardi l'insediamento di una nuova succursale, essa va segnalata, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente. Deve essere altresi' comunicato l'inizio effettivo dell'attivita' della nuova succursale.
L'IMEL comunitario presente sul territorio con piu' di una succursale comunica alla Banca d'Italia quale di esse vada considerata la succursale principale deputata ad intrattenere i rapporti con la Banca d'Italia stessa.
3. Controlli
La Banca d'Italia valuta in collaborazione con le Autorita' competenti dello Stato membro di origine, la situazione di liquidita' delle succursali in Italia di un IMEL comunitario, anche ai fini degli interventi da effettuare direttamente o per il tramite delle suddette Autorita'.
Per quanto attiene ai rischi di mercato, la Banca d'Italia presta la propria collaborazione alle Autorita' competenti del Paese d'origine affinche' la succursale, ovvero l'IMEL comunitario, prenda le opportune iniziative per il governo dei rischi di mercato derivanti dagli investimenti effettuati a fronte della moneta elettronica emessa.
Se le Autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia procede direttamente ad accertamenti ispettivi presso le succursali dell'IMEL comunitario ovvero concorda altre modalita' di verifica.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere alla succursale dell'IMEL comunitario la trasmissione di dati e documenti per finalita' statistiche e in funzione della collaborazione da prestare alle Autorita' del Paese d'origine ai sensi di quanto sopra precisato.
Le succursali di IMEL comunitari sono soggette alle seguenti disposizioni: - disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo della moneta
elettronica per finalita' di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita; - disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali applicate alla clientela; - disposizioni in materia di distribuzione di moneta elettronica; - disposizioni che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del
TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo
sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e
a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. 4. Iscrizione all'albo
L'IMEL interessato invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella provincia ove avra' sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge.
La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 114-bis, comma 2, del TUB.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operativita'.
5. Prestazione di servizi senza stabilimento in Italia
Un IMEL comunitario che intende emettere in Italia moneta elettronica senza procedere all'apertura di succursali e quindi in regime di libera prestazione di servizi, puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui la Banca d'Italia ha ricevuto una comunicazione preventiva da parte dell'Autorita' competente del Paese d'origine.
L'IMEL comunitario operante in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento e' soggetto alle seguenti disposizioni: - disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo della moneta
elettronica per finalita' di riciclaggio di denaro di provenienza
illecita; - disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni
contrattuali applicate alla clientela; - disposizioni in materia di distribuzione di moneta elettronica; - disposizioni che la Banca d'Italia emana ai sensi dell'art. 146 del
TUB (vigilanza sui sistemi di pagamento), volte a favorire lo
sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilita' e
a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito. 6. Prestazione di attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Direttiva 2000/46/CE, le disposizioni sul mutuo riconoscimento non si applicano alle attivita' svolte dall'IMEL diverse dall'emissione di moneta elettronica. L'esercizio in Italia di tali attivita' da parte dell'IMEL comunitario e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.
Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alle seguenti condizioni: a) effettivo svolgimento nello Stato membro di origine, in base alle
disposizioni ivi vigenti, delle attivita' che l'IMEL intende
svolgere nel territorio della Repubblica; b) presentazione di un programma di attivita' nel quale sono, in
particolare, indicate le attivita' che l'IMEL intende svolgere
nonche' quelle che saranno prestate attraverso una succursale.
La domanda di autorizzazione e' presentata alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza si insediera' la succursale dell'IMEL. Nel caso in cui l'IMEL intende operare in Italia senza procedere all'apertura di succursali, la domanda e' presentata alla Banca d'Italia (Amministrazione Centrale, Servizio Vigilanza sull'intermediazione finanziaria).
Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: - programma di attivita'; - attestazione dell'autorita' di vigilanza del Paese membro di
origine:
- sulla solidita' patrimoniale dell'IMEL;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- sull'esistenza di misure volte ad assicurare la separazione
amministrativo-contabile delle attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento dall'attivita' di emissione di moneta elettro-
nica;
- sull'effettivo svolgimento delle stesse attivita' nello Stato
membro di origine.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, corredata della richiesta documentazione. Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente, il termine e' interrotto. Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda, ai fini dell'esame dell'istanza, ulteriori informazioni, il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e' sospeso.
SEZIONE IV
OPERATIVITA' DI IMEL EXTRACOMUNITARI IN ITALIA 1. Stabilimento della prima succursale in Italia di IMEL extracomunitari
Lo stabilimento della prima succursale di un IMEL extracomunitario e' subordinato all'autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, sentita la Banca d'Italia. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e' comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni: a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 1 milione di
euro. Il fondo di dotazione e' costituito in conformita' a quanto
stabilito nel Capitolo II, Sezione II; b) presentazione di un programma concernente le attivita' della
succursale, che devono risultare compatibili con le disposizioni
applicate agli IMEL italiani. Il programma sull'attivita' della
succursale e' redatto in conformita' a quanto stabilito nel
Capitolo II, Sezione III. Il programma e' accompagnato da una nota
sintetica nella quale e' descritta l'articolazione in filiali e
filiazioni nonche' l'operativita' della casa madre o del gruppo di
appartenenza Per esigenze di vigilanza prudenziale, l'ambito operativo della
succursale puo' comunque essere limitato; c) possesso di requisiti di professionalita' e di onorabilita' da
parte dei responsabili della succursale. In ordine al requisito di
onorabilita', i soggetti di nazionalita' italiana devono
dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dal Decreto
del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica del 18 marzo 1998, n. 161 (cfr. Capitolo II, allegato
C). Per i soggetti di nazionalita' estera, la valutazione
dell'insussistenza delle condizioni previste dal citato Decreto e'
effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale. Per le modalita' di verifica del possesso dei requisiti di
professionalita' e di onorabilita', si rinvia a quanto previsto
nel Capitolo II, Sezione V. L'organo amministrativo della casa
madre e' responsabile della attendibilita' della documentazione
esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facolta' di richiedere
l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le
valutazioni effettuate.
L'istruttoria delle domande di autorizzazione e' curata dalla Banca d'Italia. Per le valutazioni di competenza la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze: - esistenza nel Paese d'origine dell'IMEL di una regolamentazione
adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza; - esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza
di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorita' di
vigilanza del Paese d'origine dell'IMEL che costituisce la
succursale; - consenso preventivo dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine
all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle
attivita' prescelte dall'IMEL da essa vigilata; - attestazione dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine in
ordine alla solidita' patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture
organizzative, amministrative e contabili dell'IMEL.
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. 2. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e iscrizione all'albo
L'IMEL invia la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza intende insediare la prima succursale.
Alla domanda e' allegata la seguente documentazione: a) programma di attivita' indicato al par. 1, lett. b) della presente
Sezione; b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre; c) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalita' e
di onorabilita' dei nominativi che saranno posti alla direzione
della succursale; d) dichiarazione dell'autorita' di vigilanza del Paese d'origine
dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in
Italia e allo svolgimento delle attivita' scelte dall'IMEL. Nel
caso in cui l'IMEL intenda esercitare attivita' diverse
dall'emissione di moneta elettronica deve essere, inoltre,
attestato che tali attivita' sono effettivamente svolte anche
dalla casa madre; e) attestazione da parte dell'autorita' di vigilanza del Paese
d'origine sulla solidita' patrimoniale, sull'adeguatezza delle
strutture organizzative, amministrative e contabili della casa
madre o del gruppo di appartenenza; f) attestazione del versamento del fondo di dotazione della
succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso
la quale il versamento medesimo e' stato effettuato.
La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato.
La documentazione indicata ai punti c) e f) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
Gli IMEL extracomunitari di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.
La Banca d'Italia trasmette il parere di competenza al Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.
Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine e' interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
La Banca d'Italia puo', altresi', sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorita' di vigilanza del Paese d'origine dell'IMEL ulteriori notizie.
Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione all'IMEL interessato.
L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'inizio dell'operativita'.
L'IMEL interessato invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella zona di competenza ove avra' sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalita' previste dalla legge.
La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 114-bis del Testo Unico bancario.
Successivamente all'iscrizione all'albo, l'IMEL comunica alla Banca d'Italia l'avvio dell'operativita'.
L'IMEL invia, altresi', una comunicazione volta a rendere nota l'eventuale adesione ad un sistema di garanzia dei titolari di moneta elettronica.
3. Decadenza delle autorizzazioni, chiusura di succursali
Decorso il termine di 12 mesi dall'emanazione del decreto di autorizzazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze senza che le iniziative di apertura di succursali abbiano trovato attuazione, le relative autorizzazioni si considerano decadute. Su motivata richiesta dell'IMEL interessato, puo' essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.
L'IMEL puo' procedere autonomamente alla chiusura di succursali dandone comunicazione almeno 15 giorni prima alla Banca d'Italia.
SEZIONE V
SUCCURSALI DI IMEL EXTRACOMUNITARI GIA' INSEDIATI IN ITALIA
L'IMEL extracomunitario gia' insediato in Italia puo' procedere all'apertura di ulteriori succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata con la procedura semplificata del silenzio-assenso.
L'IMEL invia la domanda alla Filiale della Banca d'Italia nella cui zona di competenza e' stabilita la prima succursale ovvero, in presenza di piu' succursali, alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio di competenza si e' insediata la succursale identificata dall'IMEL stesso come principale.
L'IMEL puo' procedere allo stabilimento della succursale trascorsi 60 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte della Banca d'Italia, salvo che questa ne sospenda l'attuazione.
Nella domanda vanno indicati il recapito, la data prevista di apertura della succursale e il nominativo dei dirigenti responsabili.
La Banca d'Italia valuta le domande di autorizzazione tenendo conto del permanere delle condizioni richieste per lo stabilimento della prima succursale, previste alla Sezione IV del presente Capitolo e dell'adeguatezza della situazione tecnico-organizzativa di essa.
SEZIONE VI
PROVVEDIMENTI STRAORDINARI 1. Ordine di cessazione delle irregolarita'
Ai sensi dell'art. 79 del TUB, richiamato dall'art. 114-quater del TUB medesimo, in caso di violazione delle disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia puo' ordinare agli IMEL comunitari di porre termine a tali irregolarita'.
L'ordine e' rivolto all'IMEL comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della succursale medesima. Il provvedimento e' Comunicato all'Autorita' competente del Paese d'origine alla quale, se necessario, viene richiesta l'adozione delle misure opportune affinche' l'IMEL ponga termine alle irregolarita'.
2. Ulteriori provvedimenti della Banca d'Italia
Nelle ipotesi in cui i provvedimenti dell'Autorita' competente del Paese d'origine manchino o risultino inadeguati, le irregolarita' commesse siano tali da pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia - dopo aver informato detta Autorita' - adotta direttamente le misure necessarie a ottenere la cessazione delle violazioni da parte degli IMEL.
Le misure comprendono il divieto di intraprendere nuove operazioni e l'ordine di chiusura di sedi di attivita' o della succursale.
I provvedimenti, una volta adottati, sono comunicati all'IMEL Comunitario e, nel caso di succursale, anche ai responsabili della medesima. Tale informativa e' resa anche alla Commissione europea e all'Autorita' del Paese d'origine.
I destinatari possono richiedere, con istanza motivata, un riesame della situazione ed eventualmente la revoca dei provvedimenti. La Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni nel termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda.
Qualora l'Autorita' competente del Paese d'origine abbia revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' concessa all'IMEL comunitario, la Banca d'Italia puo' promuovere la liquidazione coatta amministrativa della succursale operante sul territorio nazionale.
ALLEGATO A
INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA BANCA D'ITALIA PER LO STABILIMENTO DA
PARTE DI IMEL ITALIANI DI PRIME SUCCURSALI IN PAESI COMUNITARI
La comunicazione, da inviare per ciascun paese di insediamento, deve indicare: - lo Stato dell'UE nel cui territorio l'IMEL intende stabilire una
succursale; - un programma di attivita' nel quale siano indicate le operazioni
che l'IMEL intende effettuare nel Paese ospitante. In particolare,
l'IMEL deve specificare se intende svolgere attivita' diverse
dall'emissione di moneta elettronica; - la struttura organizzativa che assumera' la succursale; - il recapito della succursale nel Paese estero ospitante dove
possono essere richiesti i documenti; i nominativi dei dirigenti
responsabili della succursale.
CAPITOLO X
IMEL A OPERATIVITA' LIMITATA 1. Premessa
Sono soggetti alle disposizioni di cui al presente Capitolo gli IMEL (di seguito "IMEL a operativita' limitata") che soddisfano una delle seguenti condizioni: 1) l'importo complessivo della moneta elettronica in circolazione non
superi, di norma, 5 milioni di euro e in nessun momento 6 milioni
di euro. Il limite di 5 milioni di euro e' calcolato quale media,
riferita a un anno solare, dell'importo di moneta elettronica in
circolazione alla fine di ciascuna giornata; 2) l'importo della moneta elettronica in circolazione non superi in
nessun momento 10 milioni di euro e sia accettata in pagamento
esclusivamente da soggetti controllati dall'IMEL, che svolgono
funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con la
moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto, da soggetti
controllanti l'istituto emittente e da altri soggetti controllati
dal medesimo controllante; 3) l'importo della moneta elettronica in circolazione non superi in
nessun momento 10 milioni di euro e sia accettata in pagamento
solo da un numero limitato di imprese, chiaramente individuate in
base: - alla loro ubicazione in un'area locale circoscritta; a titolo
esemplificativo rientrano in tale accezione le imprese situate nei
medesimo edificio, in un centro commerciale, un aeroporto, una
stazione ferroviaria, ecc.; - al loro stretto rapporto finanziario o commerciale con L'IMEL
emittente. A titolo esemplificativo rientrano in tale accezione le
imprese facenti parte di un sistema comune di commercializzazione o
di distribuzione (franchising),
L'IMEL a operativita' limitata non beneficia delle disposizioni per il mutuo riconoscimento; inoltre, il limite massimo di avvaloramento del dispositivo elettronico rilasciato al detentore per l'effettuazione dei pagamenti non deve essere superiore a 150 euro; tale limite risulta dagli accordi contrattuali con il detentore.
2. Disciplina
In deroga a quanto previsto in via generale per gli istituti di moneta elettronica, agli IMEL a operativita' limitata non si applicano le disposizioni in materia di: a) capitale minimo iniziale; per gli IMEL a operativita' limitata il
capitale iniziale minimo e' stabilito in misura pari all'ammontare
minimo previsto per la costituzione di societa' per azioni; b) ammontare minimo del patrimonio di vigilanza di cui al Capitolo
VII, Sezione I; resta ferma la regola in base alla quale il
patrimonio di vigilanza non puo' essere, in nessun momento,
inferiore al livello del capitale iniziale minimo richiesto per la
costituzione dell'IMEL; c) copertura dal rischio di cambio e concentrazione dei rischi
prevista dal Capitolo VII, Sezione III, par. 2. In ogni caso, gli
IMEL a operativita' limitata adottano criteri di diversificazione
degli investimenti in modo da assicurare una sana e prudente
gestione dei fondi ricevuti a fronte della moneta elettronica
emessa. La Banca d'Italia inoltre: 1) nella valutazione delle soluzioni organizzative prospettate dagli
IMEL a operativita' limitata, tiene conto del minor livello di
complessita' dell'attivita' svolta da tali intermediari, fermo
restando l'esigenza di preservare condizioni atte ad assicurare la
sana e prudente gestione dell'intermediario e la fiducia del
detentore della moneta elettronica dal medesimo emessa; 2) richiedera' agli IMEL a operativita' limitata segnalazioni
statistiche e di vigilanza in forma semplificata.
CAPITOLO XI
VIGILANZA INFORMATIVA 1. Trasmissione dei verbali assembleari
L'IMEL e' tenuto a trasmettere alla Banca d'Italia i verbali dell'assemblea dei soci riguardanti le modifiche statutarie e altri eventi di particolare rilevanza per l'attivita' aziendale. Viene in tal modo assicurata all'organo di Vigilanza un'adeguata informativa in ordine ai momenti salienti della vita aziendale e la conoscenza della dinamica della formazione della volonta' sociale.
In tale ottica, i verbali, redatti in modo da descrivere correttamente e esaurientemente le varie fasi del processo decisionale dell'organo assembleare, sono trasmessi - entro 30 giorni dalla data della riunione - alla Banca d'Italia in duplice copia nella loro integrita' (compresi quindi tutti gli eventuali allegati) e debitamente autenticati dal legale rappresentante.
In caso di variazioni statutarie o modifiche del capitale, l'IMEL informa tempestivamente la Banca d'Italia l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della modifica statutaria ed inviano il nuovo testo dello statuto in duplice copia con relativo attestato di vigenza.
2. Bilancio dell'impresa
L'IMEL trasmette alla Banca d'Italia il bilancio d'esercizio, il relativo verbale assembleare di approvazione. La trasmissione del bilancio d'esercizio, comprese le relazioni degli organi amministrativo e di controllo e gli altri eventuali allegati (es. relazione di certificazione), va effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.
La documentazione di cui sopra, ivi compreso il verbale assembleare di approvazione, viene trasmessa alla Banca d'Italia in due esemplari: uno alla Filiale territorialmente competente, l'altro all'Amministrazione Centrale (Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria).
CAPITOLO XII
VIGILANZA ISPETTIVA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa
La Banca d'Italia puo' effettuare accertamenti ispettivi presso gli IMEL autorizzati in Italia.
Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attivita' degli enti vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti. In particolare, l'accertamento ispettivo e' volto a valutare la complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente, nonche' a verificare l'attendibilita' delle informazioni fornite all'Organo di Vigilanza.
Gli accertamenti possono essere generali ovvero rivolti a specifici settori dell'operativita' dei soggetti ispezionati.
Possono inoltre essere condotte ispezioni volte a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Gli IMEL ispezionati prestano la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con tempestivita' e completezza i documenti che gli incaricati ritengono necessario acquisire. 2. Ambito di applicazione La vigilanza ispettiva e' svolta presso: - gli IMEL autorizzati in Italia; - le succursali in Italia di istituti di moneta elettronica
comunitari nel caso in cui le competenti autorita' dello Stato
comunitario d'origine lo richiedano (1) 3. Responsabili dei procedimenti amministrativi.
I responsabili del procedimento amministrativo di cui al presente Titolo sono il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo dell'Ispettorato Vigilanza.
SEZIONE II
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI 1. Svolgimento degli accertamenti.
Le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta.
Gli ispettori, al fine di acquisire la documentazione necessaria per gli accertamenti, hanno il potere di accedere all'intero patrimonio informativo dell'ente.
Gli accertamenti nei confronti di IMEL sono, di norma, svolti presso la loro direzione generale; ove necessario, possono essere estesi alle dipendenze insediate sia in Italia sia all'estero.
Con riferimento alle succursali di IMEL italiani stabilite nel territorio di uno Stato comunitario, la Banca d'Italia puo' richiedere alle Autorita' dello Stato medesimo che esse effettuino accertamenti presso tali dipendenze ovvero concordare altre modalita' per le verifiche.
Per quanto attiene alle succursali di IMEL insediate in Stati extracomunitari la Banca d'Italia, a condizione di reciprocita', puo' concordare con le Autorita' competenti di detti Stati modalita' per l'ispezione di tali succursali.
2. Consegna del rapporto ispettivo
A conclusione degli accertamenti viene redatto il "rapporto ispettivo" contenente la descrizione circostanziata (cc.dd. costatazioni) (2) dei fatti ed atti aziendali riscontrati, non in linea con i criteri di corretta gestione ovvero con la normativa regolante l'esercizio dell'attivita'.
Entro i 90 giorni successivi alla chiusura degli accertamenti, l'incaricato degli stessi provvede a consegnare il fascicolo delle "costatazioni" nel corso di un'apposita riunione dell'organo cui compete l'amministrazione, convocata di norma presso il soggetto ispezionato, alla quale partecipano i membri dell'organo con funzioni di controllo e il responsabile dell'esecutivo; partecipa, altresi', il direttore della competente Filiale della Banca d'Italia.
Il termine puo' essere interrotto qualora sopraggiunga la necessita' di acquisire nuovi elementi informativi.
Nel caso di accertamenti nei confronti di IMEL che facciano parte di un gruppo bancario, l'intermediario ispezionato e' tenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 4, del TUB, a trasmettere tempestivamente alla capogruppo copia del fascicolo delle "costatazioni".
Nel termine di 30 giorni dalla consegna del fascicolo ispettivo l'intermediario interessato deve far conoscere alla Banca d'Italia le proprie considerazioni in ordine a quanto emerso dall'ispezione, nonche' i provvedimenti gia' attuati e quelli posti allo studio per eliminare le anomalie e le manchevolezze accertate.
Entro il medesimo termine, sia l'intermediario sia i singoli esponenti aziendali interessati devono inviare le eventuali controdeduzioni in ordine alle singole irregolarita' contestate.
CAPITOLO XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA 1. Premessa
Per gli obblighi in materia di trasparenza cui sono assoggettati gli IMEL, si rinvia al provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 riportato nell'allegato al presente Capitolo.
ALLEGATO PROVVEDIMENTO DEL GOVERNATORE DEL 25 LUGLIO 2003 IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI (Pubblicato in G.U. del 19 agosto 2003, n. 191, serie generale,
supplemento ordinario)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario.
Il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenua i rischi legali e reputazionali e concorre alla sana e prudente gestione dell'intermediario.
Le disposizioni in materia di trasparenza (Titolo VI, Capo I del T.U. bancario; delibera del CICR del 4 marzo 2003 e le presenti disposizioni, attuative di quest'ultima) si applicano - salva diversa previsione - a tutte le operazioni e a tutti i servizi aventi natura finanziaria offerti dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del T.U. bancario (incluso il credito al consumo ai sensi dell'art. 115, comma 3 del T.U. bancario) e dagli istituti di moneta elettronica (IMEL), anche al di fuori delle dipendenze ("fuori sede") e mediante "tecniche di comunicazione a distanza". Le presenti disposizioni sono adottate sentito l'UIC, per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 T.U. bancario.
Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del T.U. della finanza, la disciplina non si applica alla prestazione dei servizi di investimento ne' al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del medesimo T.U. della finanza (sottoposti alla disciplina della trasparenza emanata dalla Consob).
Le emissioni di titoli effettuate ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) sono escluse dalla presente disciplina. Ad esse si applicano le disposizioni previste dall'art. 2 (Programma dell'operazione) della stessa legge.
Le disposizioni prevedono: - forme di pubblicita' su tassi, prezzi e altre condizioni
contrattuali praticate per le operazioni e i servizi e sui
principali strumenti di tutela previsti in favore dei clienti (Sez.
II); - requisiti di forma e contenuto minimo dei contratti (Sez. III); - forme di tutela nei casi di variazioni, sfavorevoli al cliente,
delle condizioni contrattuali e comunicazioni periodiche idonee a
fornire ai clienti un'informazione essenziale sull'andamento del
rapporto contrattuale (Sez. IV).
Le informazioni previste ai sensi delle presenti disposizioni sono rese con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi.
La disciplina sulla trasparenza presuppone che le relazioni di affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.
L'art. 128, comma 1, del T.U. bancario attribuisce alla Banca d'Italia poteri informativi e ispettivi per la verifica del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza. In caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita' sono previste sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144 T.U. bancario) e, nei casi di violazioni ripetute, la sospensione - fino a trenta giorni - dell'attivita', anche di singole sedi secondarie (art. 128, comma 5, T.U. bancario).
Le iniziative di autoregolamentazione degli operatori (codici di condotta, sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie, ecc.), anche intraprese a livello di categoria o concordate con le associazioni rappresentative dell'utenza, rappresentano un utile strumento di integrazione della disciplina. Tali iniziative, contribuendo a definire e a diffondere modelli di comportamento funzionali al miglioramento dei rapporti con i clienti, innalzano il grado di condivisione e di effettivita' della normativa in materia di trasparenza.
Quest'ultima, inoltre, si affianca alle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti previste da altri comparti dell'ordinamento, quali, ad esempio, le norme sulla distribuzione di prodotti di altri settori (mobiliare, assicurativo, ecc.), sulle clausole vessatorie contenute nel codice civile (artt. 1469-bis ss.), sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali (d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50), sul commercio elettronico (d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70).
Nello svolgimento delle proprie attivita' gli intermediari considerano l'insieme di queste discipline come un complesso regolamentare integrato e curano il rispetto della regolamentazione nella sua globalita'. In particolare, qualora procedano alla distribuzione di servizi di altri soggetti, gli intermediari acquisiscono da questi ultimi gli strumenti per assolvere agli obblighi previsti dalla disciplina sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti e adottano le misure necessarie per il rispetto di tale disciplina. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni: - Titolo VI, del T.U. bancario, concernente la trasparenza delle
condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e
finanziari; - deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "la disciplina
della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari" (cfr. allegato A). Si richiamano, inoltre: - art. 144, comma 3, del T.U. bancario, che prevede l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria per l'inosservanza delle
norme contenute nell'art. 116 del T.U. bancario o nelle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie; - art. 23, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. della
finanza), secondo cui le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del
T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al
servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del
T.U. della finanza; - D.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, recante "Attuazione della direttiva
97/5/CE, sui bonifici transfrontalieri" e il decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 456 recante
"criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo
svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici
transfrontalieri"; - decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992, recante "Disciplina
e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la
concessione di credito al consumo"; - deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalita' e
criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita'
bancaria e finanziaria". 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "elenco generale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto
dall'art. 106 del T.U. bancario, tenuto dall'Ufficio Italiano dei
Cambi (UTC); - "elenco speciale", l'elenco degli intermediari finanziari previsto
dall'art. 107 del T.U. bancario, tenuto dalla Banca d'Italia; - "IMEL", gli istituti di moneta elettronica previsti dall'art.
114-bis del T.U. bancario; - "intermediari", gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale, nell'elenco speciale e gli IMEL; - "cliente", qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in
essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione
con l'intermediario (1); - "locale aperto al pubblico", il locale accessibile al pubblico e
qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per le
trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e'
sottoposto a forme di controllo; - "dipendenza", ciascun locale dell'intermediario aperto al pubblico; - "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede
o dalle dipendenze dell'intermediario; - "intermediario committente", l'intermediario per conto del quale e'
svolta un'offerta fuori sede; - "tecniche di comunicazione a distanza", tecniche di contatto con la
clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano
la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'intermediario o
di un suo incaricato; - "prodotti complessi", schemi negoziali composti da due o piu'
contratti tra loro collegati che realizzano un'unica operazione
economica; - "servizi accessori" i servizi, anche non strettamente connessi con
il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di
assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, ecc.),
commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorche' su base
obbligatoria; - "supporto durevole", qualsiasi strumento che permetta al cliente di
memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che
possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che
con-senta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; - "annuncio pubblicitario", messaggio, in qualsiasi modo diffuso,
avente lo scopo di promuovere la vendita di prodotti e la
prestazione di servizi; - "bonifico transfrontaliero", le operazioni di bonifico come
definite dall'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 28 luglio 2000,
n. 253 (2); - "moneta elettronica", un valore monetario rappresentato da un
credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un
dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore
non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di
pagamento da soggetti diversi dall'emittente. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari (3) (4) (5).
SEZIONE II
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE 1. Premessa
Gli strumenti di pubblicita' delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali sono: - l"avviso" contenente le "principali norme di trasparenza", atto a
richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti
di tutela previsti a loro favore; - il "foglio informativo", contenente informazioni analitiche
sull'intermediario e su tassi, spese, oneri ed altre condizioni
contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o
del servizio; - la copia completa dello schema di contratto che puo' essere
richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto; - il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali,
unito al testo del contratto.
Le disposizioni sugli strumenti di pubblicita' si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (6).
Gli obblighi di pubblicita' relativi alle informazioni indicate nella presente sezione non possono essere assolti mediante rinvio agli usi.
Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.
2. Avviso
Gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione dei clienti, mediante copia asportabile, un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del Titolo VI del T.U. bancario.
L'avviso ha una veste grafica di facile identificazione e lettura ed e' redatto in modo da facilitarne la consultazione e la comprensione da parte dei clienti. In ogni caso, affinche' l'avviso risulti di facile e immediata lettura, vengono evitate informazioni che non riguardano gli strumenti di tutela del cliente.
Nell'avviso sono indicate, almeno, le seguenti informazioni: - la disponibilita' dei "fogli informativi" presso le dipendenze e
per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza di cui si
avvale l'intermediario e l'obbligo alla consegna del "foglio
informativo" nei casi previsti; - il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la
stipula, che include un documento di sintesi, riepilogativo delle
principali condizioni; - il diritto di ricevere copia del contratto stipulato, che include
il documento di sintesi; - gli strumenti di tutela contrattuale relativi: all'obbligo di forma
scritta del contratto; alla sostituzione automatica di clausole; al
diritto di recesso in caso di variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali; al diritto al rimborso della moneta
elettronica non piu' utilizzata; ecc; - il diritto di essere informati sulle variazioni sfavorevoli delle
condizioni contrattuali e di ricevere le comunicazioni periodiche
sull'andamento del rapporto; - gli specifici diritti riconosciuti al consumatore dalla disciplina
sul credito al consumo; - le procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle
controversie eventualmente a disposizione del cliente e le
modalita' per accedervi.
E' opportuno che gli avvisi siano integrati con l'indicazione di altri strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, quale, ad es., il diritto di recesso o di revoca della proposta nelle forme di legge, laddove questi siano previsti a favore del cliente da specifiche disposizioni.
3. Fogli informativi
Gli intermediari mettono a disposizione dei clienti "fogli informativi" contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. E' assicurata piena coerenza tra le informazioni contenute nei fogli informativi e le clausole del contratto.
I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati. Nel caso di operazioni e servizi aventi analoga natura (es. finanziamenti a tasso fisso o variabile), gli intermediari redigono i relativi fogli informativi secondo modalita' che favoriscono la comparazione delle condizioni contrattuali da parte del cliente.
Nel caso di prodotti complessi, gli intermediari predispongono un unico foglio informativo, relativo a tutte le componenti del prodotto offerto. Ove alcune delle componenti del prodotto non siano disciplinate dalle presenti disposizioni (ad esempio, perche' aventi natura assicurativa), i fogli informativi fanno riferimento all'esistenza di tali componenti e rinviano agli eventuali strumenti di trasparenza per esse stabiliti dalle normative di settore. In ogni caso, il foglio informativo riporta tutti i costi che il cliente deve sostenere, a qualsiasi titolo, in relazione al prodotto complesso.
L'acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori (7) e' preceduto dalla consegna del foglio informativo al cliente (8). L'intermediario acquisisce attestazione dell'avvenuta consegna su una copia del foglio informativo stesso, che conserva agli atti.
I fogli informativi sono asportabili e messi a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche, purche' consentano facilita' di accesso e la possibilita' di stampa delle informazioni.
Copia dei fogli informativi e' conservata dall'intermediario, anche avvalendosi di tecniche che consentano la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate, per cinque anni.
3.1 Struttura dei fogli informativi
Al fine di rendere piu' efficace l'informativa nei confronti dei clienti e agevolare la comparazione tra le offerte, i fogli informativi sono strutturati nelle seguenti sezioni: - informazioni sull'intermediario. Sono forniti i dati identificativi
dell'intermediario, tra i quali: denominazione e forma giuridica;
sede legale e sede amministrativa; eventuale indirizzo telematico;
codice ABI; numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco
speciale o nell'albo degli IMEL; gruppo di appartenenza; numero di
iscrizione al registro delle imprese (9); capitale sociale e
riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato; per gli
intermediari esteri, le eventuali autorita' di vigilanza estere
competenti; - caratteristiche e rischi tipici dell'operazione o del servizio.
Viene data una descrizione sintetica della struttura e della
funzione economica dell'operazione o del servizio, anche alla luce
dell'eventuale connessione con altri servizi e operazioni offerti
dall'intermediario o dal altro soggetto. Questa sezione specifica
l'esistenza di eventuali servizi accessori offerti unitamente a
quello pubblicizzato, anche se aventi carattere opzionale. Sono
descritti altresi' i principali rischi, di carattere generico o
specifico, connessi con l'operazione o il servizio: es., rischi di
tasso di interesse, di cambio; rischi connessi con meccanismi di
indicizzazione o con eventuali componenti derivative; - condizioni economiche del servizio o dell'operazione (10). Sono
indicati il prezzo e ogni altro onere, commissione o spesa, (ivi
incluse le spese postali, di scritturazione contabile, di
istruttorie), comunque denominati, gravanti sui clienti (11), anche
con riferimento a quelli da sostenere in occasione dello
scioglimento del rapporto; penali; In particolare, per le
operazioni di finanziamento, vengono indicati: tassi di interesse
(12); periodicita' e modalita' di calcolo degli interessi (13);
interessi di mora; per le condizioni connesse con l'andamento di
parametri variabili (ad es., tasso d'interesse variabile), criteri
di indicizzazione (14); ove previsti, TAEG o indicatore sintetico
di costo (cfr. par. 9 della presente Sezione); Con specifico
riferimento alle operazioni di bonifico vengono indicate le
modalita' di calcolo delle commissioni e spese a carico del
cliente; l'eventuale data di valuta applicata dall'intermediario e
il tasso di cambio; - clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio. Le
informazioni di questa sezione sono volte a richiamare l'attenzione
del cliente su clausole non strettamente economiche contenute nel
contratto. Sono riportate (anche in sintesi) le clausole recanti i
principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il
cliente (15), tra cui quelle riguardanti: il recesso; il rimborso
della moneta elettronica; i termini di esecuzione delle operazioni
(ad esempio, per i contratti di finanziamento, i tempi di effettiva
messa a disposizione delle somme erogate); i tempi di chiusura del
rapporto; i termini per l'esercizio di facolta' o per l'adempimento
di obblighi; il rinnovo tacito del contratto alla scadenza;
l'accettazione di contratti accessori; gli esoneri di
responsabilita' a favore dell'intermediario; il foro competente,
gli organi e le procedure per la composizione stragiudiziale delle
controversie sono inoltre indicate tutte le clausole che possono
costituire oggetto di variazione unilaterale, con la specificazione
del diritto dell'intermediario di variarle. Per le clausole piu' complesse, la sezione puo' riportare
integralmente il testo delle clausole stesse. In questa sezione e' indicato se i contratti relativi all'operazione
o al servizio pubblicizzati sono conformi a schemi standard
raccomandati da istituzioni comunitarie, concordati dalle
associazioni di categoria ovvero previsti da codici di condotta.
I fogli informativi riportano una legenda esplicativa delle principali nozioni in essi riportate (ad esempio, tasso di mora, valuta, parametri di indicizzazione impiegati, ecc.).
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, la Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi. La Banca d'Italia si riserva di prescrivere, valutate le prassi di mercato, schemi uniformi di fogli informativi per singole tipologie di operazioni e di servizi.
4. Offerta fuori sede
Nel caso di offerta fuori sede, anche se realizzata attraverso soggetti terzi (16), i fogli informativi riportano, oltre alle informazioni sull'intermediario committente, i dati e la qualifica (17) del soggetto che entra in rapporto con il cliente ed eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti da tale modalita' di offerta.
Il soggetto - che procede all'offerta e' tenuto a consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto, l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza" e il foglio informativo (18). L'intermediario acquisisce dal cliente un'attestazione dell'avvenuta consegna che conserva agli atti. Tale previsione non si applica nelle ipotesi in cui il soggetto incaricato dell'offerta sia una banca o un intermediario, fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 3 (19).
L' intermediario committente fornisce ai soggetti che effettuano l'offerta fuori sede (anche se si tratta di una banca o di un intermediario) i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicita', in conformita' delle previsioni di cui alla presente Sezione.
L'intermediario committente verifica che il soggetto incaricato dell'offerta rispetti gli obblighi di trasparenza previsti dalla presente sezione. In particolare, qualora l'avviso" e il "foglio informativo" siano redatti a cura del soggetto incaricato dell'offerta, l'intermediario committente ne accerta la conformita' alle disposizioni vigenti e la loro idoneita' a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
L'intermediario che offre i prodotti e i servizi di un altro intermediario bancario, finanziario o di un altro soggetto tenuto a rispettare le disposizioni di trasparenza ai sensi dell'art. 13 della delibera del CICR del 4 marzo 2003, controlla - prima di procedere all'offerta - la completezza delle informazioni ricevute e l'idoneita' delle medesime a conseguire pienamente le finalita' della disciplina in materia di trasparenza.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Quando gli intermediari e gli altri soggetti incaricati dell'offerta di operazioni o servizi finanziari si avvalgano di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione mediante tali tecniche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
La messa a disposizione avviene prima che il cliente sia vincolato dal contratto o dall'offerta.
Se il contratto viene concluso su richiesta del cliente utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere l'avviso e il foglio informativo, l'intermediario mette a disposizione del cliente l'avviso e il foglio informativo subito dopo la conclusione del contratto (20).
Con specifico riferimento alla rete Internet o a sistemi analoghi, l'"avviso delle principali norme di trasparenza" e i "fogli informativi" sono accessibili direttamente dalla pagina di apertura del sito utilizzato (home-page) e, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicata ai rapporti commerciali con i clienti.
I fogli informativi sono integrati con l'indicazione dei costi e degli oneri specifici connessi con il mezzo di comunicazione utilizzato nonche' dei recapiti che permettono di contattare rapidamente l'intermediario e di comunicare efficacemente con lo stesso.
Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'indirizzo dei siti Internet eventualmente utilizzati, nei confronti dei clienti residenti in Italia, per la promozione o il collocamento di prodotti finanziari (con esclusione degli annunci pubblicitari) ovvero per l'operativita' con i clienti stessi. Gli intermediari finanziari iscritti solo nell'elenco generale inoltrano tale comunicazione all'UIC.
6. Annunci pubblicitari
Gli annunci pubblicitari devono essere chiaramente riconoscibili come tali. In particolare, essi specificano: - la propria natura di messaggio pubblicitario con finalita'
promozionale; - che per le condizioni contrattuali e' necessario fare riferimento
ai "fogli informativi", indicando le modalita' in cui questi ultimi
sono messi a disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali l'intermediario dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano - ove previsti - il TAEG o l'indicatore sintetico di costo, specificando il relativo periodo di validita' (21).
7. Informazione precontrattuale (22)
Prima della conclusione del contratto, l'intermediario consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula (23).
La consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto.
Il diritto del cliente di ottenere copia del testo contrattuale non puo' essere sottoposto a termini o condizioni (24).
L'intermediario acquisisce un'apposita attestazione in calce allo schema contrattuale nella quale il cliente dichiara se intende avvalersi o meno di tale diritto. Ove le parti addivengano alla conclusione del contratto, l'attestazione e' conservata dall'intermediario.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l'intermediario prima della stipula del contratto ne da' informativa al cliente stesso e, su richiesta di quest'ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
In caso di offerta fuori sede attraverso soggetti terzi, questi ultimi sono sottoposti agli obblighi previsti dal presente paragrafo.
Quando si adoperano tecniche di comunicazione a distanza, il testo contrattuale comprensivo delle condizioni generali di contratto e' fornito al cliente in forma cartacea o su altro supporto durevole.
8. Documento di sintesi
Al contratto e' unito un documento di sintesi, volto a fornire al cliente una chiara evidenza delle piu' significative condizioni contrattuali ed economiche.
Il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed e' redatto secondo modalita', anche grafiche, di immediata percezione e comprensione.
Esso riproduce lo schema del foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio, con opportuni adattamenti, riportando le condizioni economiche e le clausole contrattuali praticate al cliente; possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione o del servizio.
9. Indicatore sintetico di costo
Il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 della presente sezione riportano un "indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. bancario e delle relative disposizioni di attuazione, quando hanno ad oggetto le seguenti categorie di operazioni indicate nell'allegato alla delibera del CICR 4 marzo 2003 (25): - mutui; - altri finanziamenti (26)
Alle operazioni di credito al consumo si applicano le disposizioni sul TAEG previste ai sensi del Capo II del Titolo VI del T.U. bancario.
SEZIONE III
CONTRATTI 1. Premessa
La presente Sezione contiene disposizioni in materia di forma e contenuto minimo del contratto e di conclusione dei contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Le disposizioni della presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari in Italia (incluso il credito al consumo), anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (27).
Restano rimesse ai rapporti fra intermediario e cliente e, in ultima analisi, alle valutazioni dell'autorita' giudiziaria le questioni relative alla validita' dei contratti o di singole clausole.
2. Forma dei contratti
I contratti sono redatti per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali del contratto, e' consegnata al cliente. La consegna eattestata mediante apposita sottoscrizione del cliente sulla copia del contratto conservata dall'intermediario.
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e' nullo; la nullita' puo' essere fatta valere solo dal cliente.
La forma scritta non e' obbligatoria: a) per operazioni e servizi effettuati in esecuzione di previsioni
contenute in contratti redatti per iscritto (28); b) per le operazioni e i servizi prestati in via occasionale - quali,
ad esempio, ordini di pagamento a favore di terzi, acquisto e
vendita di valuta estera - purche' il valore complessivo della
transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che
l'intermediario: 1) mantenga evidenza dell'operazione compiuta; 2) consegni o invii tempestivamente al cliente conferma scritta dell'operazione, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate (29); c) alle emissioni di moneta elettronica attraverso carte "usa e
getta".
Successivamente all'esecuzione di un bonifico gli intermediari sono tenuti a fornire a ciascun cliente una chiara e completa informativa scritta sull'operazione (30), eventualmente anche per via elettronica, a meno che questi non vi rinunci espressamente.
Per i bonifici transfrontalieri, se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, quest'ultimo deve esserne informato dal proprio intermediario; inoltre, in caso di conversione di valute, l'intermediario che effettua la conversione informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.
3. Contenuto dei contratti
I contratti indicano il tasso d'interesse (31) e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla Sezione IV delle presenti disposizioni (Comunicazioni alla clientela). Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche' quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti rispetto a quelle pubblicizzate nei fogli informativi (32).
Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, e' indicato il valore del parametro al momento della conclusione del contratto.
La possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
Nel caso in cui alcuni degli elementi che concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'operazione dipendano dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non siano comunque individuabili al momento della redazione del contratto scritto, nello stesso devono essere in ogni caso indicati gli elementi per la determinazione delle suddette componenti di costo.
Qualora il contratto sia stipulato in forma diversa da quella scritta, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 della presente sezione, gli elementi di calcolo devono essere indicati, oltre che nei fogli informativi, anche nella comunicazione di conferma dell'operazione, ove prevista.
Con particolare riferimento ai tassi di interesse, i contratti indicano la periodicita' di capitalizzazione e, nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Per i contratti di finanziamento, nell'indicazione del tasso rapportato su base annua non si tiene conto degli eventuali interessi di mora applicati sulle rate di rimborso non pagate alla scadenza. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.
Ai contratti di credito al consumo si applicano le disposizioni previste dall'art. 124 del T.U. bancario.
4. Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza
La stipula di contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza e' ammessa nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal paragrafo 2 della presente Sezione.
Nel caso di utilizzo di strumenti informatici o telematici, il requisito della forma scritta e' soddisfatto quando sono rispettate le condizioni previste dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
In ogni momento del rapporto il cliente ha diritto di ricevere copia cartacea del contratto.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici, gli intermediari osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le disposizioni legislative o regolamentari specificamente previste per l'utilizzo di tali tecniche (quali, ad esempio, quelle attuative della direttiva 2002/65/CE, in materia di vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, o quelle in materia di "commercio elettronico" contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70). .npteart; (27) Le presenti disposizioni non si applicano ai servizi di investimento, al servizio accessorio previsto dall'art. 1, comma 6, lett. f), del T.U. della finanza (consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari). (28) Restano comunque soggette all'obbligo della forma scritta le modifiche o integrazioni del contratto redatto per iscritto. (29) Restano fermi gli obblighi di pubblicita' e l'applicazione dell'art. 117, commi 6 e 7, del T.U. bancario. (30) L'informativa contiene le seguenti informazioni minimali: a) un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico; b) l'importo iniziale del bonifico; c) l'importo di tutte le spese e le commissioni a carico del cliente; d) l'eventuale data di valuta applicata. (31) Per le operazioni di leasing finanziario, e' indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andra' considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi. (32) Nella suddetta ipotesi e nel caso in cui il contratto non indichi il tasso di interesse ovvero ogni altro prezzo e condizione praticati (inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA 1. Premessa
La disciplina in materia di comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela non interferisce con quella riguardante l'efficacia e la validita' delle singole clausole contrattuali, la cui valutazione e' rimessa all'autorita' giudiziaria.
Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano a tutte le operazioni e a tutti i servizi finanziari offerti dagli intermediari (incluso il credito al consumo) anche se non ricompresi nell'allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003 (33). 2. Comunicazione delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela
L'intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo (34).
L'intermediario utilizza un documento di sintesi, che aggiorna quello unito al contratto ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche mediante opportuni accorgimenti grafici (ad esempio, diverso colore o formato del carattere), sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali. Il documento e' datato e progressivamente numerato. Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione e' effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato (35), come previsto dalla delibera del CICR del 4 marzo 2003, possono essere comunicate in forma impersonale, mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero con l'avvertenza che l'avviso e' in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche (ad esempio, rendiconto) o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative all'effettuazione di bonifici).
Le variazioni unilaterali sfavorevoli al cliente - apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate - non possono avere effetto anteriore a quello della loro comunicazione al cliente ovvero per quelle generalizzate dalla loro pubblicazione.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Per i rapporti in cui non sia possibile l'individuazione del cliente (ad esempio, moneta elettronica anonima), gli intermediari adempiono all'obbligo di comunicazione mediante affissione di un avviso nei locali aperti al pubblico.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci.
3. Comunicazioni periodiche alla clientela.
Nei contratti di durata gli intermediari forniscono per iscritto ai clienti, alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
La comunicazione periodica e' effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
Il rendiconto indica tutte le movimentazioni, le somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate e ogni altra informazione rilevante per la comprensione dell'andamento del rapporto.
Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, aggiorna quello unito al contratto (Sezione II, paragrafo 8, delle presenti disposizioni) e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse non siano variate rispetto alla comunicazione precedente ovvero siano state modificate in senso favorevole al cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione di cui al precedente paragrafo 2 (36).
4. Richiesta di documentazione su singole operazioni
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
5. Tecniche di comunicazione a distanza
Nelle ipotesi in cui l'intermediario si avvalga nell'operativita' con i clienti di strumenti telematici, le parti possono pattuire che le comunicazioni siano fornite esclusivamente attraverso un particolare mezzo di comunicazione (ad esempio, invio mediante posta elettronica o possibilita' di accesso alle comunicazioni sul sito Internet dell'intermediario), purche' la relativa clausola sia espressamente accettata da parte del cliente. In detta ipotesi, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la conte-stazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione (37), a condizione che nella comunicazione siano contenuti l'avvertimento che la stessa e' effettuata ai sensi degli articoli 118 e 119 del T.U. bancario e l'indicazione del termine per l'esercizio dei relativi diritti.
Qualora l'intermediario utilizzi la rete Internet o sistemi analoghi, gli avvisi concernenti le variazioni generalizzate, fermi restando gli adempimenti previsti al paragrafo 2, sono pubblicati sui relativi siti, con adeguata evidenza, in modo che le comunicazioni alla clientela siano facilmente accessibili, mediante collegamento ipertestuale, da ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con i clienti.
In ogni momento del rapporto il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che cio' sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.
I costi connessi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza, all'invio di copia cartacea della documentazione ovvero al cambiamento della tecnica utilizzata formano oggetto di specifica informativa al cliente.
In ogni ipotesi di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell'ambito delle comunicazioni ai clienti previste dalla presente Sezione, le informazioni sono fornite al cliente su supporto durevole.
SEZIONE V
CONTROLLI
Ai sensi dell'art. 128 del T.U. bancario, la Banca d'Italia, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso gli intermediari (38).
Nel caso di inosservanza degli obblighi di pubblicita', sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 144 del T.U. bancario.
ALLEGATO A
DELIBERAZIONE DEL CICR 4 MARZO 2003. Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (Pubblicata in G. U.
del 27 marzo 2003, n. 72 - serie generale).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
VISTI i titoli I e VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (testo unico bancario);
VISTO l'articolo 115, comma 1, del testo unico bancario, secondo cui le disposizioni di cui al capo I del titolo VI si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari;
VISTE le disposizioni che dichiarano applicabile ad altre operazioni la normativa di trasparenza dettata ai sensi del titolo VI del testo unico bancario e, in particolare, gli articoli 123 e 124 del medesimo testo unico bancario, l'articolo 16, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente l'attivita' di mediazione creditizia, il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, concernente i servizi di bancoposta;
VISTO l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico dell'intermediazione finanziaria), secondo cui le disposizioni del titolo VI del testo unico bancario non si applicano ai servizi di investimento ne' al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f), del medesimo decreto;
VISTO l'articolo 116, comma 3, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi;
VISTO l'articolo 117, comma 2, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di forma dei contratti;
VISTO l'articolo 118, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di stabilire modi e termini delle comunicazioni al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali;
VISTO l'articolo 119, comma 1, del testo unico bancario, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela;
VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri;
VISTO l'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2001), recante attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE, in materia di istituti di moneta elettronica;
CONSIDERATA l'esigenza di emanare disposizioni volte ad assicurare che alla clientela sia fornita una informazione chiara ed esauriente sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti;
CONSIDERATO che la comparabilita' tra le diverse offerte favorisce l'efficienza e la competitivita' del sistema finanziario;
RITENUTO che l'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e della tecnologia impongono un costante adeguamento della disciplina di trasparenza, anche mediante disposizioni della Banca d'Italia;
SULLA PROPOSTA della Banca d'Italia, formulata sentito l'UTC ai sensi dell'articolo 127 del testo unico bancario;
DELIBERA:
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 1 (Definizioni) 1. Ai fini della presente delibera si definiscono: a) "testo unico bancario", il decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni; b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico
bancario; c) "tecniche di comunicazione a distanza", le tecniche di contatto
con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non
comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e
dell'intermediario o di un suo incaricato; d) "offerta fuori sede", l'offerta svolta in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'intermediario.
Articolo 2
(Criteri generali)
1. Le informazioni previste dalla presente delibera sono rese alla clientela, con modalita' adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
SEZIONE II
PUBBLICITA' E CONTRATTI
Articolo 3
(Operazioni e servizi)
1. Le disposizioni in materia di pubblicita', previste dagli articoli da 4 a 9, si applicano alle operazioni e ai servizi indicati nell'allegato alla presente delibera. In relazione all'evoluzione dell'operativita' degli intermediari e dei mercati, la Banca d'Italia puo' stabilire che altre operazioni e servizi siano riconducibili alle tipologie indicate nell'allegato medesimo.
Articolo 4
(Avviso)
1. In conformita' delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, gli intermediari espongono nei locali aperti al pubblico e mettono a disposizione della clientela un avviso denominato "principali norme di trasparenza", contenente l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti ai sensi del titolo VI del testo unico bancario.
Articolo 5
(Fogli informativi)
1. Gli intermediari mettono a disposizione della clientela "fogli informativi" contenenti informazioni sull'intermediario, su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali nonche' sui principali rischi tipici dell'operazione o del servizio.
2. I fogli informativi sono datati e tempestivamente aggiornati; copia dei fogli e' conservata dall'intermediario per cinque anni.
3. La Banca d'Italia puo' prescrivere che il dettaglio dei fogli informativi sia graduato in relazione alla diffusione e alla complessita' delle operazioni e dei servizi.
4. La Banca d'Italia puo' individuare operazioni e servizi per i quali, in ragione della particolare complessita', l'intermediario e' tenuto a consegnare al cliente il foglio informativo prima della conclusione del contratto.
Articolo 6
(Offerta fuori sede e tecniche di comunicazione a distanza)
1. Nel caso di offerta fuori sede, il soggetto che procede all'offerta consegna al cliente l'avviso e i fogli informativi di cui agli articoli 4 e 5 prima della conclusione del contratto.
2. Qualora l'intermediario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso e i fogli informativi sono messi a disposizione della clientela anche mediante tali tecniche.
Articolo 7
(Annunci pubblicitari)
1. Gli annunci pubblicitari, comunque effettuati, con cui l'intermediario rende nota la disponibilita' di operazioni e servizi, specificano la propria natura di messaggio pubblicitario e indicano che i fogli informativi sono a disposizione della clientela.
Articolo 8
(Informazione precontrattuale)
1. Prima della conclusione del contratto il cliente ha diritto di ottenerne una copia completa per una ponderata valutazione del contenuto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.
Articolo 9
(Informazione contrattuale)
1. Al contratto e' unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima.
Articolo 10
(Forma dei contratti)
1. La Banca d'Italia puo' individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonche' per le operazioni e i servizi, oggetto di pubblicita' ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente.
SEZIONE III
COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA
Articolo 11 (Comunicazioni delle variazioni contrattuali sfavorevoli alla clientela)
1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche.
4. Le modifiche di tasso conseguenti a variazioni di parametri contrattualmente previsti e indipendenti dalla volonta' delle parti non sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.
Articolo 12
(Comunicazioni periodiche)
1. Nei contratti di durata, gli intermediari forniscono periodicamente alla clientela comunicazioni analitiche sullo svolgimento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni relative al contenuto e alle modalita' delle comunicazioni.
SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13 (Disposizioni di attuazione)
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della presente delibera.
Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono emanate sentito l'UIC.
2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il credito al consumo di cui all'articolo 121, comma 2, lett. c), del testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.A., per le sole attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 10 marzo 2002, n. 39. Le valutazioni di compatibilita' delle disposizioni sono rimesse alle rispettive autorita' di controllo.
Articolo 14
(Disposizioni transitorie)
1. E' abrogato, ai sensi dell'articolo 161, comma 5, del testo unico bancario, il decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1992, recante "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari".
2. La presente delibera e le disposizioni di attuazione, che la Banca d'Italia emanera' entro centoventi giorni dalla pubblicazione della delibera medesima, entreranno in vigore il 1 ottobre 2003.
3. Ai rapporti in essere alla data di cui al comma 2 si applicano i criteri generali e le previsioni in materia di comunicazioni alla clientela contenuti nella presente delibera e nelle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.
4. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO
OPERAZIONI E SERVIZI - depositi - obbligazioni - certificati di deposito e buoni fruttiferi - altri titoli di debito - mutui - aperture di credito - anticipazioni bancarie - crediti di firma - sconti di portafoglio - leasing finanziario - factoring - altri finanziamenti - garanzie ricevute - conti correnti di corrispondenza - incassi e pagamenti - emissione e gestione di mezzi di pagamento - emissione di moneta elettronica - versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici - acquisto e vendita di valuta estera - intermediazione in cambi - custodia e amministrazione di strumenti finanziari - locazione di cassette di sicurezza
CAPITOLO XIV
SANZIONI AMMINISTRATIVE 1. Premessa
Per le procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative agli IMEL, si rinvia al provvedimento della Banca d'Italia del 3 settembre 2003 riportato nell'allegato al presente Capitolo.
ALLEGATO PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL 3 SETTEMBRE 2003 IN MATERIA DI PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Pubblicato in G.U. del 22 settembre 2003, n. 220 - serie generale)
Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza individuano le sanzioni amministrative applicabili nei casi di violazione delle norme contenute nei medesimi Testi unici ovvero nelle relative disposizioni impartite dalle autorita' di vigilanza e disciplinano le procedure che conducono all'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi (art. 145 del Testo unico bancario e art. 195 del Testo unico della finanza).
La procedura disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario rappresenta il modello di riferimento nella disciplina sanzionatoria dell'ordinamento finanziario. A tale procedura, infatti, si ispira quella relativa alle violazioni di norme in tema di attivita' di intermediazione mobiliare, contenuta nell'art. 195 del Testo unico della finanza.
Quest'ultima procedura sanzionatoria, in considerazione della ripartizione delle funzioni di vigilanza nel settore dell'intermediazione mobiliare tra la Banca d'Italia e la Consob, presenta taluni tratti distintivi rispetto a quella disciplinata dal Testo unico bancario.
In particolare, la procedura ex art. 195 del Testo unico della finanza e' avviata su proposta della Banca d'Italia o della Consob, sulla base di accertamenti relativi ad aspetti rientranti nella rispettiva sfera di competenza.
In relazione all'evoluzione del quadro normativo, all'esperienza maturata in sede di applicazione della disciplina e agli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rende necessario prevedere una disciplina compiuta e aggiornata delle diverse fasi in cui si articola l'iter per l'applicazione di sanzioni amministrative.
Le disposizioni riportate in allegato trovano applicazione nei confronti dei soggetti che operano presso i seguenti intermediari non bancari:
I) intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario e istituti di moneta
elettronica (IMEL); II) societa' di intermediazione mobiliare (SIM), societa' di gestio-
ne del risparmio (SGR) e societa' di investimento a capitale
variabile (SICAV).
La procedura relativa agli intermediari sub I) e' disciplinata dall'art. 145 del Testo unico bancario, mentre quella relativa agli intermediari sub II) e' disciplinata dall'art. 195 del Testo unico della finanza.
Le fasi salienti delle predette procedure sono le seguenti (1): a) contestazione delle irregolarita' da parte della Banca d'Italia; b) presentazione delle controdeduzioni da parte dei soggetti
interessati; c) valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed
eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro
dell'Economia e delle Finanze; d) emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro
dell'Economia e delle Finanze; e) comunicazione del decreto sanzionatorio ai soggetti interessati e
all'intermediario responsabile in solido da parte della Banca
d'Italia.
Infine, si segnala che le disposizioni riportate in allegato relative alla procedura ex art. 195 del Testo unico della finnza si riferiscono solo a fatti il cui accertamento rientra nella competenza della Banca d'Italia.
ALLEGATO
SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Fonti normative
La materia e' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385/93 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U.B."): - art. 133, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie in caso di abuso di denominazione; - artt. 139 e 140, che prevedono, tra l'altro, l'applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle
disposizioni in materia di partecipazione al capitale di
intermediari finanziari e di IMEL; - art. 143, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di
emissione di valori mobiliari; - art. 144, che indica le norme del medesimo T.U. la cui violazione,
estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie, determina l'applicabilita'
delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari
nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime; - art. 145, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.
La materia e' altresi' disciplinata dai seguenti articoli del d.lgs. 58/98 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "T.U.F."): - art. 188, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie in caso di
abuso di denominazione; - art. 189, che stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per
l'omissione delle comunicazioni previste dagli artt. 15, commi 1 e
3, 17, 80, comma 7, del medesimo T.U.F.; - art. 190, che indica le norme del T.U.F. la cui violazione - estesa
anche alle relative disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d'Italia o dalla Consob - determina l'applicabilita'
delle sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari
nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime; - art. 195, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa
nel caso di violazioni di cui all'art. 190. Si richiamano, inoltre: - le disposizioni della 1. 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli
aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente
disciplinati dall'art. 145 del T.U.B. e dall'art. 195 del T.U.F.; - l'art. 45 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, che indica le norme
del medesimo decreto legislativo la cui violazione determina
l'applicabilita' di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti
destinatari nonche' gli importi minimi e massimi delle sanzioni e
che prevede l'applicabilita' dell'art. 145 del T.U.B.; - l'art. 9, comma 2, del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253, che richiama
la procedura prevista dall'art. 195 del T.U.F. ai fini
dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di
violazione delle disposizioni inerenti le procedure di reclamo per
la soluzione delle controversie in materia di bonifici
transfrontalieri; - l'art. 8, comma 3, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito
con modificazioni dalla l. 23 novembre 2001, n. 409, che richiama
la procedura prevista dall'art. 145 del T.U.B. ai fini
dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di
violazione degli obblighi di ritiro dalla circolazione e di
trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di
falsita'; - l'art. 11, comma 2, della L 12 giugno 1973, n. 349, che prevede
l'applicabilita' della sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 144, comma 1, del T.U.B. per la violazione delle
disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della legge medesima,
concernenti i termini e le modalita' di consegna dei titoli ai
pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto; - il d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26
febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione
mediante ruolo. 2. Destinatari della disciplina
Le presenti disposizioni sono dirette ai soggetti che operano presso gli intermediari di seguito indicati: - intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del T.U.B. (2); - societa' di intermediazione mobiliare (SIM); - societa' di gestione del risparmio (SGR); - societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); - istituti
di moneta elettronica (IMEL). Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria; - coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di
controllo; - i dipendenti ai quali e' affidata, nell'ambito della struttura
aziendale, la responsabilita' di specifiche funzioni presso aree o
settori operativi; - i responsabili della revisione contabile, per la mancata
comunicazione alla Banca d'Italia di atti o fatti rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' di intermediazione mobiliare
ovvero che possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una
dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul
bilancio.
La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 133, comma 3, del T.U.B. (induzione in altri del falso convincimento di essere sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 T.U.B.); 139, commi 1 e 3, del T.U.B. (partecipazione al capitale di banche e di societa' finanziarie capogruppo); 140, comma 1, del T.U.B. (comunicazioni relative alla partecipazione al capitale di banche, di societa' appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari); 143, del T.U.B. (emissione di valori mobiliari); 189, del T.U.F. (partecipazioni al capitale).
3. Responsabili dei procedimenti amministrativi
I responsabili del procedimento amministrativo di cui alle presenti disposizioni sono - relativamente alle fasi di competenza della Banca d'Italia (Sez. II - parr. 1.1 - 1.3) - il Titolare della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio e il Capo del Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali.
SEZIONE II
PROCEDURA SANZIONATORIA 1. Fasi della procedura
La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative prevista dall'art. 145 del T.U.B. si articola nelle seguenti fasi: - contestazione delle irregolarita'; - presentazione delle controdeduzioni; - valutazione delle controdeduzioni da parte della Banca d'Italia ed
eventuale proposta di irrogazione delle sanzioni al Ministro
dell'Economia e delle Finanze; - emanazione del decreto sanzionatorio da parte del Ministro
dell'Economia e delle Finanze; - comunicazione e pubblicazione del decreto.
La procedura disciplinata dall'art. 195 del T.U.F. si articola nelle medesime fasi, fatto salvo che per gli aspetti di volta in volta specificati.
1.1 Contestazione delle irregolarita'
Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione formale da parte della Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, delle irregolarita'' riscontrate nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza.
La contestazione avviene mediante apposita notifica della lettera di contestazione entro 90 giorni dall'accertamento (360 giorni per i soggetti residenti all'estero). Per le violazioni rilevate nel corso di ispezioni svolte dalla Banca d'Italia, il termine decorre dalla conclusione degli accertamenti presso l'intermediario; per le irregolarita' riscontrate durante l'attivita' di vigilanza informativa il termine decorre dal momento in cui la Banca d'Italia viene in possesso di tutti gli elementi utili a qualificare compiutamente il fatto sotto il profilo sanzionatorio (normalmente dalla data di ricezione delle ulteriori informazioni richieste all'intermediario o fornite da altre Autorita).
La lettera di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarla come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene: - il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attivita' di
vigilanza o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa
l'irregolarita'; - la descrizione dell'irregolarita'; - l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme
sanzionatorie; - l'invito a far pervenire alla Banca d'Italia eventuali
controdeduzioni nel termine di 30 giorni.
La lettera di contestazione viene notificata sulla base di quanto dispone l'art. 14 della l. 689/1981 che, nel richiamare le modalita' previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (3).
A tal fine, gli intermediari forniscono tempestivamente le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.
La sanzione pecuniaria ha carattere personale. Peraltro, ai sensi dell'art. 145, comma 10, del T.U.B., gli intermediari ai quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 195, comma 9, del T.U.F.
La Banca d'Italia procede, pertanto, alla contestazione anche nei confronti del legale rappresentante dell'intermediario di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni.
1.2 Presentazione delle controdeduzioni
I soggetti responsabili delle violazioni e gli intermediari di appartenenza possono presentare controdeduzioni in ordine agli addebiti contestati. Il termine di 30 giorni per la presentazione degli scritti difensivi, che vanno trasmessi in duplice copia alla competente Filiale della Banca d'Italia, decorre dalla data di notifica della lettera di contestazione. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati (ivi compreso il legale rappresentante dell'intermediario) o da alcuni di essi.
Entro il medesimo termine di 30 giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere alla Filiale della Banca d'Italia di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni; di tali audizione personali viene redatto un sintetico verbale.
Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato per l'invio delle controdeduzioni o quando sia stata presentata un'istanza di audizione personale, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga (di norma non superiore ai 15 giorni).
La mancata presentazione di controdeduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.
1.3 Valutazione delle controdeduzioni
La Banca d'Italia valuta le controdeduzioni, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte. L'eventuale proposta per l'irrogazione delle sanzioni e' formulata dalla Banca d'Italia entro 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la notifica della contestazione.
Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, la Banca d'Italia puo' sospendere la procedura fino a un massimo di 120 giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.
La Banca d'Italia comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione (4). Resta, comunque, ferma la possibilita' per la Banca d'Italia di effettuare interventi di vigilanza volti ad assicurare la sana e prudente gestione degli intermediari e di richiamare i responsabili aziendali al puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.
Ove sussistano gli estremi per l'applicazione delle sanzioni amministrative, la Banca d'Italia invia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), una proposta motivata, unitamente alle lettere di contestazione, alle controdeduzioni e all'eventuale verbale di audizione dei soggetti responsabili.
La proposta per l'irrogazione delle sanzioni formulata ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. e' indirizzata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'entita' della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene proposta avendo riguardo ai criteri fissati dalla l. 689/1981. In tale ambito, la gravita' della violazione viene valutata tenendo conto, tra l'altro, delle conseguenze della medesima sulla situazione tecnica aziendale - con riguardo anche alle dimensioni dell'intermediario - ovvero sulla rappresentazione della situazione comunicata alla Banca d'Italia.
Conseguentemente, per la fissazione dell'entita' della sanzione rilevano altresi': - le ipotesi di piu' violazioni della medesima disposizione ovvero di
violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od
omissione; - i casi di reiterazione della condotta irregolare; - l'assunzione nei confronti degli intermediari, ai quali i
responsabili appartengono, di provvedimenti specifici,
straordinari, ingiuntivi ovvero di gestione delle crisi. 1.4 Emanazione del decreto sanzionatorio
L'emanazione del decreto di irrogazione delle sanzioni amministrative e' di competenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., all'emanazione del decreto sanzionatorio provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1.5 Comunicazione e pubblicazione del decreto sanzionatorio
La Banca d'Italia comunica i decreti sanzionatori agli interessati e all'intermediario solidalmente responsabile.
La Banca d'Italia trasmette, contestualmente alla comunicazione del decreto, copia della proposta di irrogazione delle sanzioni amministrative, nella quale e' contenuta la motivazione del provvedimento.
Il decreto sanzionatorio e' pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.
Il decreto di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 144, commi 3 e 4 del T.U.B. e' pubblicato per estratto, entro 30 giorni dalla data della notificazione, a cura e spese dell'intermediario, della societa' o dell'ente al quale appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione e' data notizia alla Banca d'Italia.
Nel caso di procedura sanzionatoria disciplinata dall'art. 195 del T.U.F., a tali adempimenti provvede il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e' prevista altresi' la pubblicazione per estratto sul bollettino della Banca d'Italia. Inoltre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta dell'autorita' proponente, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
2. Esecuzione e impugnativa del provvedimento
Ai sensi dell'art. 145, comma 9, del T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalita' previsti dal d.p.r. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.
I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato all'intermediario di appartenenza.
In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, gli intermediari, civilmente responsabili del pagamento della sanzione, subentrano nell'obbligazione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.
Alle sanzioni amministrative non si applica l'art. 16 della l. 689/1981, che ammette il pagamento in misura ridotta.
Il decreto sanzionatorio puo' essere impugnato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma. Entro lo stesso termine l'opposizione deve essere notificata alla Banca d'Italia.
Contro il decreto emanato ai sensi dell'art. 195 del T.U.F. e' ammessa opposizione alla Corte d'Appello del luogo in cui ha sede l'intermediario cui appartiene l'autore della violazione. Nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, e' competente la Corte d'Appello del luogo in cui la violazione e' stata commessa. L'opposizione e' notificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Con riferimento alle richieste degli interessati di acquisire, a fini di difesa in giudizio, la documentazione inerente i procedimenti sanzionatori, va considerata la natura strettamente personale di tali procedimenti, che riguardano esclusivamente i soggetti ritenuti responsabili delle irregolarita' per le quali e' stata irrogata una sanzione pecuniaria. In tale contesto, avuta anche presente la tutela assicurata dall'ordinamento ai dati personali, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa e' riconosciuto, con le limitazioni e le esclusioni previste in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241, solo ai titolari di interessi diretti e personali per la parte del procedimento di loro pertinenza.
La presentazione dell'opposizione non sospende il pagamento della sanzione.
La Banca d'Italia, nel costituirsi in giudizio, presenta le osservazioni a difesa della legittimita' della procedura sanzionatoria amministrativa e deposita i relativi documenti.
Il decreto della Corte d'Appello e' pubblicato per estratto nel Bollettino di Vigilanza della Banca d'Italia.
 
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