Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 aprile 2004
Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata Terre di Franciacorta

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 1995, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela Franciacorta, del 29 marzo 2004 intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale prevista per le tipologie «Terre di Franciacorta» bianco, «Terre di Franciacorta»Rosso e «Terre di Franciacorta» Bianco con la menzione vigna seguita dal toponimo previsto dall'art. 6, comma 1) e comma 2) del disciplinare di produzione di cui sopra da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro per le tipologie innanzi citate;
Visto il parere favorevole della regione Lombardia protocollo, n. 10301 del 31 marzo 2004 sulla sopra citata domanda;
Considerato che l'andamento climatico degli ultimi anni, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, porta alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo e che nel corso del prolungato periodo di elaborazione a cui deve essere sottoposto il vino a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», possono verificarsi notevoli abbassamenti del valore dell'acidita' al di sotto dei valori minimi attualmente stabiliti nel disciplinare di produzione di che-trattasi;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della Provincia autonoma competente per territorio, la Sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Terre di Franciacorta», in conformita' alla decisione assunta dal sopra citato Comitato;
Decreta:
Articolo unico
«Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata «Terre di Franciacorta», nelle tipologie «Terre di Franciacorta» bianco, «Terre di Franciacorta»Rosso e «Terre di Franciacorta» Bianco con la menzione vigna seguita dal toponimo previsto dall'art. 6, comma 1) e comma 2) del disciplinare di produzione e ridotto da 5,0 grammi/litro a 4,5 grammi/litro»,
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla campagna vitivinicola 2003 - 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2004

Il direttore generale: Abate
 
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