Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 8 aprile 2004
Annullamento dell'efficacia del decreto 12 febbraio 2004, recante sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003, che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agrolimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dall'Associazione Tutela del Lardo di Colonnata, con sede in Colonnata-Carrara (Massa-Carrara), piazza Palestro n. 3, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Lardo di Colonnata», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66881 del 27 dicembre 2002 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale l'Associazione Tutela Lardo di Colonnata, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003, che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 6 novembre 2003;
Vista l'ordinanza n. 41/2004, con il quale il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sospende l'efficacia del decreto sopra citato e ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorche' non conosciuto;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2004, che sospende l'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003 che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata»;
Vista l'ordinanza nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2004 del Consiglio di Stato, che accoglie l'appello (ricorso n. 2622/2004) e, per l'effetto, in riforma della succitata ordinanza n. 41/2003, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 30 marzo 2004, annulli l'efficacia del succitato decreto ministeriale 12 febbraio 2004;
Decreta:
Articolo unico
E' annullata l'efficacia del decreto ministeriale 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2004, che sospende l'efficacia del decreto ministeriale 6 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, che accorda la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Lardo di Colonnata» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003 che autorizza l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Lardo di Colonnata».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2004
Il direttore generale: Abate
 
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