Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2004
Proroga del termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e) dei decreti ministeriali, concernenti l'incarico, ai consorzi di tutela dei vini D.O.C. a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;
Visto in particolare 1'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita' di controllo in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;
Visti i decreti ministeriali con i quali in applicazione della citata normativa e' stato conferito ai consorzi di tutela dei vini D.O.C. l'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera e) degli stessi decreti che consente, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera d) del citato art. 2, comma 2), di poter omettere, per un periodo di novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore degli stessi decreti, sui recipienti, anche nell'ambito dell'etichettatura, la dicitura obbligatoria attestante l'avvenuto controllo di cui trattasi;
Attesa la necessita' di prorogare al 30 settembre 2004, a livello generale nei confronti di tutti i vini a denominazione di origine controllata sottoposti al controllo di cui trattasi, il termine previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e) dei predetti decreti, al fine di consentire ai produttori imbottigliatori interessati di disporre di un ampio lasso di tempo per lo smaltimento delle precedenti etichette, nonche' per l'adeguamento delle nuove etichette;
Decreta:
Articolo unico
1. L'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) dei decreti ministeriali di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela dei vini a D.O.C. a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001, concernente l'obbligo di riportare sui recipienti di capacita' inferiore a 60 litri la dicitura obbligatoria attestante l'avvenuto controllo di cui trattasi, e' prorogata al 1° ottobre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2004
Il direttore generale: Abate
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone