Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2004
Emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 29 marzo 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 41.727 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visti i propri decreti in data 11 settembre e 22 ottobre 2003, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca IMI, Credit Agricole Indosuez e Credit Suisse First Boston, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo: 3.250 milioni di euro;
decorrenza: 15 settembre 2003;
scadenza: 15 settembre 2008;
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 1,65% annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo quanto disposto dai decreti in data 11 settembre e 22 ottobre 2004, citati nelle premesse;
dietimi d'interesse: 18 giorni (dal 15 marzo al 2 aprile 2004);
prezzo di emissione: 102,522%;
commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale dell'emissione.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2003, come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2003, entrambi citati nelle premesse.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
 
Art. 2.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI, Credit Agricole Indosuez e Credit Suisse First Boston.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 
Art. 3.
Il giorno 2 aprile 2004 la Banca d'Italia ricevera' dalla Banca IMI, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.
Il medesimo giorno 2 aprile 2004 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».
La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per 18 giorni.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.
 
Art. 4.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2004
Il Ministro: Tremonti
 
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