Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 marzo 2004
Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva Totocalcio, «il 9» e Totogol attraverso giocate a caratura speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni volte ad assicurare la gestione unitaria, nonche' ad eliminare sovrapposizioni di competenze, a razionalizzare i sistemi informatici esistenti e ad ottimizzare il gettito erariale, in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del capo del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del 3 aprile 2003, il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dalla III sezione del Consiglio di Stato, in merito allo schema di atto di concessione ed atti collegati, per l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco» di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, con il quale il Consiglio ha ritenuto di condividere il sistema scelto dall'Amministrazione;
Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale e' stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
1) Sisal S.p.A.;
2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
3) Snai S.p.A.
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2003, n. 179, con il quale e' stato approvato il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed in particolare gli articoli 20, comma 7, 28, comma 6 e 36, comma 9;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche della modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici su base sportiva Totocalcio, «il 9» e Totogol attraverso giocate a caratura speciale.
 
Art. 2.
Modalita' di effettuazione e di ripartizione delle giocate
1. Le giocate a caratura speciale sono giocate o giocate sistemistiche, ripartite tra piu' partecipanti, gestite dal punto di vendita virtuale di ciascun concessionario e commercializzate attraverso la rete di punti di vendita del medesimo.
2. Il punto di vendita virtuale e' l'organizzazione del concessionario che, previo rilascio di nulla osta da parte di AAMS e collegamento telematico al totalizzatore nazionale dei concorsi pronostici, effettua le giocate a caratura speciale. Le giocate a caratura speciale effettuate dal concessionario attraverso il proprio punto di vendita virtuale sono convalidate dal totalizzatore nazionale.
3. E' consentita, dopo la convalida delle giocate, la stampa differita delle cedole di caratura speciale, purche' venga effettuata entro la chiusura dell'accettazione del concorso a cui la giocata si riferisce.
4. Il punto di vendita virtuale di ciascun concessionario commercializza sistemi a caratura speciale e singole cedole degli stessi esclusivamente mediante la rete di vendita collegata al medesimo concessionario.
5. Il concessionario e' tenuto a corrispondere ai punti di vendita della propria rete che commercializzano cedole di sistemi a caratura speciale l'aggio corrispondente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per i concorsi pronostici su base sportiva.
6. Il punto di vendita virtuale, prima della chiusura dell'accettazione, stampa le cedole di sistema a caratura speciale non commercializzate dai punti di vendita ad esso collegati.
7. Il concessionario fornisce, all'inizio di ogni mese, ad AAMS un prospetto riepilogativo delle giocate a caratura speciale effettuate dal proprio punto di vendita virtuale per i concorsi chiusi nel mese precedente, con almeno le seguenti indicazioni:
a) numero ed importo delle cedole di caratura speciale di ciascuna giocata;
b) numero di cedole di caratura speciale commercializzate per ciascuna giocata;
c) numero di cedole di caratura speciale non commercializzate per ciascuna giocata;
d) punti di vendita che hanno acquistato cedole di caratura speciale con relativo numero ed importo.
 
Art. 3.
Caratteristiche delle giocate a caratura speciale
1. La giocata a caratura speciale minima per i concorsi pronostici Totocalcio ed il 9 non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie.
2. La giocata a caratura speciale minima per il concorso pronostici Totogol non puo' essere inferiore a 18 combinazioni unitarie.
3. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici il 9 non puo' essere superiore a 8.192 colonne unitarie.
4. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totocalcio non puo' essere superiore a 52.488 colonne unitarie.
5. La giocata a caratura speciale massima per il concorso pronostici Totogol non puo' essere superiore a 87.516 combinazioni unitarie.
6. Per ogni giocata a caratura speciale accettata i terminali di gioco emetteranno tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata.
7. Il numero delle cedole di caratura speciale e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 999.
8. L'importo di ciascuna cedola di caratura speciale e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura speciale.
9. Le giocate a caratura speciale non sono annullabili. Ad esse si applicano le misure per la risoluzione delle problematiche di stampa dei sistemi a caratura dei concorsi pronostici su base sportiva, disciplinata con circolare dell'11 dicembre 2003, n. 2003/55353/COA/UDC.
10. Le giocate a caratura speciale non danno diritto ai premi precedenti ed ai premi successivi di partecipazione.
 
Art. 4.
Ricevuta di partecipazione
1. La cedola di caratura speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
1.a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita virtuale che ha convalidato la giocata;
c) codice identificativo del punto di vendita emittente la singola cedola di caratura;
d) identificativo o logo grafico del concorso pronostici a cui la giocata si riferisce;
e) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
2.a) pronostici contenuti nella giocata;
b) numero delle colonne o delle combinazioni unitarie accettate;
c) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura speciale assegnato dal totalizzatore nazionale;
d) numero identificativo della cedola di caratura speciale e numero totale delle cedole di cui si compone la giocata;
e) importo complessivo della giocata a caratura speciale ed importo della singola cedola di caratura speciale; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
f) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
g) data e orario, espresso in ora, minuto e secondo, di stampa della cedola di caratura speciale.
2. I concessionari sono autorizzati a definire i formati specifici delle cedole di caratura speciale, ferma restando l'unicita' dei contenuti delle stesse, definiti dagli articoli 20, 28 e 36 del regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva ed integrati dal presente decreto.
3. Ciascuna cedola di caratura speciale, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura speciale ed il numero totale delle cedole emesse.
4. Il punto di vendita virtuale trattiene l'aggio relativo alle cedole di sistemi a caratura speciale non commercializzate e riscuote le eventuali vincite con le stesse realizzate.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si rinvia a quanto stabilito dal regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva.
Roma, 22 marzo 2004
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2004 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 398
 
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