Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO
DECRETO RETTORALE 23 marzo 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le delibere adottate, per quanto di competenza, dal senato accademico integrato, nella seduta del 14 aprile 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 14 maggio 2003, intese ad ottenere la revisione delle disposizioni di cui agli articoli 23 (Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria) e 29 (Corsi di perfezionamento) dello statuto e l'inserimento di un art. 28-bis (Alte scuole) al fine di disciplinare le Alte scuole;
Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. n. 2233, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, ha trasmesso il decreto direttoriale 22 luglio 2003 recante alcuni rilievi alla suddetta proposta;
Preso atto che il senato accademico, nell'adunanza del 22 settembre 2003, ha ritenuto necessario rivedere la proposta di modifica allo statuto in ottemperanza ai rilievi formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed elaborare altresi' specifiche norme da inserire nel regolamento generale di Ateneo;
Vista la nuova proposta di modifica allo statuto deliberata dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intesa ad ottenere la modifica degli articoli 23, 29 e l'inserimento di un nuovo art. 28-bis, inoltrata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3607;
Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta agli articoli 23, 28-bis e 29 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota dell'8 marzo 2004, prot. n. 238;
Viste le delibere adottate, per quanto di competen, dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 15 dicembre 2003, e dal consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 14 gennaio 2004, intese ad ottenere l'integrazione dell'art. 28 dello statuto inserendo uno specifico comma al fine di disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge, inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con comunicazione rettorale del 30 gennaio 2004, prot. n. 3608;
Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta all'art. 28 dello statuto, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, ufficio I, con nota del 25 febbraio 2004, prot. n. 220;
Decreta:
Art. 1.
Nel Titolo III «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria», dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore - emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni - sono apportate le seguenti modifiche all'art. 23 «Strutture didattiche, di ricerca, di alta specializzazione e di assistenza sanitaria»:
al comma 1, il numero: «3) Di alta specializzazione» assume la seguente nuova formulazione:
«3) Di alta specializzazione
a) Alte scuole»;
al comma 2, il terzo periodo, recante: «Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 29.», assume la seguente nuova formulazione:
«Le strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate rispettivamente ai sensi degli articoli 34 e 28-bis.».
 
Art. 2.
Nel medesimo Titolo dello statuto dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, sopra citato, all'art. 28 «Scuole di specializzazione», dopo il quarto comma viene inserito il seguente nuovo comma:
«5. L'organizzazione e il funzionamento delle scuole di specializzazione istituite in applicazione di specifiche norme di legge sono disciplinati con appositi regolamenti deliberati dal senato accademico, su proposta delle facolta' cui afferiscono le scuole, ed approvati dal consiglio di amministrazione. L'afferenza alle facolta' e' individuata, in assenza di indicazioni di legge, con delibera del senato accademico.».
 
Art. 3.
Nel medesimo Titolo del citato statuto, dopo l'art. 28 (Scuole di specializzazione), viene inserito il seguente nuovo articolo:
«Art. 28-bis (Alte scuole). - 1. Al fine di realizzare una formazione di elevata specializzazione e una formazione scientifica e professionale di eccellenza possono essere istituite strutture di alta specializzazione denominate Alte scuole.
2. Le Alte scuole sono istituite e disciplinate con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta' interessate, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.
3. Le Alte scuole possono:
a) realizzare corsi di perfezionamento post-lauream rilasciandone specifico attestato;
b) proporre alle competenti strutture didattiche e di ricerca l'istituzione di corsi di laurea specialistica, corsi di master universitario, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca e concorrere o provvedere alla loro attuazione. La collaborazione delle Alte scuole all'attuazione dei citati corsi viene menzionata nei relativi titoli di studio ove cio' sia consentito dalle norme vigenti;
c) svolgere attivita' di ricerca specialistica connesse ai propri percorsi di formazione scientifica e professionale avvalendosi, di norma, delle strutture di ricerca dell'Universita' Cattolica.».
 
Art. 4.
Nel medesimo Titolo del citato statuto, l'art. 29 «Corsi di perfezionamento e di alta specializzazione» assume la seguente nuova formulazione:
«Art. 29 (Corsi di perfezionamento). - 1. Al fine di soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti e organismi, corsi di perfezionamento post-lauream.
2. I corsi di cui al presente articolo sono istituiti con decreto rettorale, su conforme delibera del comitato direttivo, sentito il senato accademico, su proposta delle facolta' interessate. Con il decreto istitutivo e' stabilito altresi' l'ordinamento del corso nell'ambito di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 23 marzo 2004
Il rettore: Ornaghi
 
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