Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DELIBERAZIONE 30 marzo 2004
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto. (Deliberazione n. 01/CN/Albo).

Il comitato nazionale
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 recante attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'amianto;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);
Visti, in particolare, l'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, riguardanti la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attivita' di bonifica e smaltimento dell'amianto;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1994, supplemento ordinario, serie generale, n. 220);
Visto, in particolare, il punto 3 dell'allegato al suddetto decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 6 settembre 1994, che individua i seguenti metodi di bonifica dei materiali contenenti amianto: rimozione dei materiali di amianto, incapsulamento e confinamento;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 che individua, tra le imprese tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Albo, e in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;
Vista la propria deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'art. 8 del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;
Ravvisata l'opportunita', rilevata anche dalle associazioni degli operatori economici, di adottare un provvedimento di aggiornamento e riordino delle disposizioni contenute nella suddetta deliberazione 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO, modificata e integrata con deliberazione 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO;
Ritenuto, a tal fine, di ripartire le attivita' di cui alla categoria 10 in:
a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Delibera:
Art. 1.
Generalita'

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, le attivita' di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono ripartite in:
a) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.
b) attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
2. L'iscrizione nella categoria 10 per le attivita' di cui alla lettera b) del comma 1 e' valida anche ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) del medesimo comma.
 
Art. 2.
Requisiti e condizioni

1. Le imprese che, anche ai fini dell'obbligo della presentazione dei piani di lavoro ai sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10, devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato A.
2. Le attrezzature minime per l'iscrizione nella categoria 10 devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilita' dell'impresa. Si intendono nella piena ed esclusiva disponibilita' dell'impresa le attrezzature di proprieta', in usufrutto, acquistate con patto di riservato dominio o prese in leasing.
3. Le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilita' in capo all'impresa e lo stato di conservazione delle stesse sono attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa congiuntamente dal legale rappresentate dell'impresa e dal responsabile tecnico, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base dei contenuti di cui all'allegato B.
4. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla conformita' dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
 
Art. 3.
Responsabile tecnico

1. I requisiti professionali dei responsabili tecnici delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 10 sono individuati nell'allegato C.
2. L'abilitazione conseguita a seguito della frequenza ai corsi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sostituisce la partecipazione al modulo di specializzazione F dei corsi di formazione per responsabili tecnici, salvo l'obbligo della partecipazione al modulo di base e del superamento del relativo test, di cui alla deliberazione 16 luglio 1999, prot. 003/CN/ALBO.
3. L'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attivita' alla data di efficacia della presente deliberazione e che hanno presentato domanda d'iscrizione entro il termine previsto dall'art. 30, comma 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, puo' essere assunto dal legale rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1. In tal caso le imprese interessate hanno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro cinque anni dalla data d'iscrizione.
4. Ai fini del comma 3 le imprese dimostrano di essere in attivita' alla data di efficacia della presente deliberazione mediante la presentazione di copia autentica della relazione predisposta ai sensi dell'art. 9 della legge 27 marzo 1992, n. 257, o di copia autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
 
Art. 4.
Capacita' finanziaria

1. Il requisito di capacita' finanziaria per l'iscrizione nella categoria 10 si intende soddisfatto con gli importi di cui all'allegato D. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila, secondo lo schema allegato sotto la lettera E, o da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la cifra di affari, globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque esercizi.
 
Art. 5.
Entrata in vigore e abrogazioni

1. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto recante le modalita' e gli importi delle garanzie di cui all'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Dalla data di adozione della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni 1° febbraio 2000, prot. 002/CN/ALBO e 14 marzo 2001, prot. 004/CN/ALBO.
Roma, 30 marzo 2004

Il Presidente: Laraia

Il segretario: Onori
 
Allegato A
(art. 2, comma 1)

----> Vedere allegato a pag. 60 <----
 
Allegato B
(art. 2, comma 3)
----> Vedere allegato a pag. 61 <----
 
Allegato C
(art. 3, comma 1)

----> Vedere allegato a pag. 62 <----
 
Allegato D
(art. 4, comma 1)
----> Vedere allegato a pag. 63 <----
 
Allegato E
(art. 4, comma 1)

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto o societa' ha concesso al sig. .... nella forma tecnica di .... un affidamento di Euro ....................
 
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