Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2004
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giudiche sulla rappresentanza e difesa in gudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonche' l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;
Considarta l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrimonio dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

L'Avvocatura delle Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.I.D. - Agenzie industrie difesa, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 febbraio 2004

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta

Il Ministro della giustizia: Castelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 113
 
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