Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 aprile 2004
Termini e modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2003, n. 621, concernente modalita' di versamento del prelievo erariale unico;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e del conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., conforme alle regole di produzione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 4 dicembre 2003, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge n. 289, del 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) decreto della rete di AAMS, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° aprile 2004, n. 77, concernente la definizione delle funzioni della rete telematica;
d) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) PREU, il prelievo erariale unico applicato sulle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
f) rete telematica, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, affidata in conduzione al concessionario, che collega gli apparecchi di gioco, anche videoterminali, al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale.
 
Art. 2.

Soggetti passivi e determinazione del prelievo

1. Soggetto passivo del PREU e' il soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi di gioco.
2. Il PREU e' determinato applicando l'aliquota del 13,5% alla base imponibile costituita dalle somme giocate e registrate sugli appositi contatori di ciascun apparecchio di gioco.
 
Art. 3.

Termini e modalita' di versamento

1. A decorrere dal collegamento in rete degli apparecchi di gioco, la riscossione del PREU avviene mediante versamenti da effettuarsi, a cura del soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta, entro il giorno 20 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 di ciascun mese, con riferimento alle somme giocate nel periodo residuo del mese precedente.
2. Il versamento e' effettuato con le modalita' stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 241, del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unita' previsionale di base 1.1.10.1. - «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931».
 
Art. 4.

Acconto del prelievo e relativo versamento

Fino al collegamento alla rete telematica e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004, e' dovuto un acconto del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, da effettuarsi in due rate con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2.
1. La prima rata dell'acconto rappresenta il presupposto necessario per il rilascio del nulla osta e, come tale, il relativo versamento e' effettuato contestualmente alla richiesta di rilascio del nulla osta stesso; la seconda rata dell'acconto costituisce anche presupposto necessario per il successivo collegamento obbligatorio alla rete telematica e, come tale, il relativo versamento va effettuato antecedentemente al collegamento stesso e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2004.
2. Per gli apparecchi di gioco, per i quali il nulla osta e' rilasciato dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'importo complessivo dell'acconto e' di 4.200,00 (quattromiladuecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 3.200,00 (tremiladuecento/00) euro. Per gli apparecchi di gioco per i quali il nulla osta e' rilasciato successivamente al 31 maggio 2004 e, comunque, entro il 31 ottobre, l'importo complessivo dell'acconto e' di 2.700,00 (duemilasettecento/00) euro e le relative rate sono pari, rispettivamente, a 1.000,00 (mille/00) e 1.700,00 (millesettecento/00) euro.
 
Art. 5.

Determinazione del saldo del prelievo

1. Il saldo del PREU, per ciascun apparecchio di gioco, e' determinato sottraendo dal prelievo dovuto alla data di effettivo collegamento alla rete telematica, calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 2, gli importi degli acconti di cui all'art. 4.
2. Per quegli apparecchi di gioco che, alla data del 31 ottobre 2004, non risultino collegati alla rete telematica, il saldo del PREU e' comunque determinato sulla base di quanto registrato negli appositi contatori alla medesima data.
3. Per quegli apparecchi di gioco per i quali, antecedentemente al 31 ottobre 2004, e' intervenuta la revoca, a qualsiasi titolo, del nulla osta, il saldo del PREU e' determinato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento, sulla base di quanto registrato negli appositi contatori degli apparecchi di gioco stessi.
 
Art. 6.

Versamento del saldo del prelievo

1. L'eventuale eccedenza positiva derivante dalla determinazione del saldo e' versata dal titolare del nulla osta, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 2, alla prima scadenza successiva al collegamento in rete ovvero alla prima scadenza successiva al 31 ottobre 2004; l'eventuale eccedenza negativa e' dedotta, sino a concorrenza dell'importo risultante a credito, sulle liquidazioni del PREU immediatamente successive.
2. Nel caso in cui si renda impossibile la deduzione dell'eccedenza negativa, l'interessato potra' richiedere il rimborso dell'eccedenza stessa.
3. Nelle fattispecie previste dall'art. 5, commi 2 e 3, il versamento del saldo del PREU e' effettuato alla data di determinazione del saldo stesso.
 
Art. 7.

Cessazione di efficacia

1. Alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana cessera' di avere efficacia il decreto del Direttore generale di AAMS del 30 dicembre 2003, n. 621, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2004, n. 15.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 aprile 2004
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio 41
 
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