Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 1 aprile 2004
Modifiche del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 286/02/CONS del 15 settembre 2002;
Riconosciuta la necessita' di modificare il piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine di adeguarlo alle esigenze di nuove attribuzioni di frequenza alle applicazioni GSM;
Sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni;
Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 233;
Udito il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, espresso in data 12 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

a) L'allegato «NOTE» al vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' cosi' modificato:
la nota 113 e' sostituita dalla seguente:
113. Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono le bande attribuite dalla direttiva 87/372 CEE del 25 giugno 1987 al sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo (GSM). Sono riservate in esclusiva al sistema GSM le bande di frequenze 892,1-913,7 MHz e 937,1-958,7 MHz. Con effetto immediato le bande di frequenze 913,7-915 MHz e 958,7-960 MHz sono attribuite al sistema GSM. Le utilizzazioni dei terminali senza filo di prima generazione non potranno in alcun modo reclamare protezione nei confronti delle applicazioni GSM.
Le restanti porzioni di banda, attualmente per il servizio radiomobile pubblico analogico, possono essere riservate in esclusiva al sistema GSM sulla base della domanda commerciale e delle normative vigenti.
 
Art. 2.

Il testo dell'art. 1 integra quello approvato con decreto ministeriale dell'8 luglio 2002.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2004
Il Ministro: Gasparri
 
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