Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2004 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 31 marzo 2004
Indizione della seconda sessione 2004 degli esami di idoneita' per l'iscrizione all'albo unico nazionale dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 14492).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto ministeriale n. 472 dell'11 novembre 1998;
Vista la propria delibera n. 10200 del 5 settembre 1996;
Visto il regolamento approvato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attivita' dei promotori finanziari, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 15 del suddetto regolamento, recante la disciplina dell'esame di idoneita' per l'iscrizione all'albo dei promotori finanzirari;
Delibera:
Art. 1.
E' indetta, per l'anno 2004, la seconda sessione dell'esame d'idoneita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
 
Art. 2.
Sono esonerati dal superamento dell'esame d'idoneita' coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'art. 4 del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998.
 
Art. 3.
Le domande di ammissione all'esame d'idoneita' devono essere presentate in carta semplice entro il 17 maggio 2004 alle commissioni regionali costituite nei capoluoghi delle regioni in cui i candidati hanno la residenza o, per i residenti nelle province di Trento o di Bolzano, alle commissioni provinciali costituite nel capoluogo delle province in cui i candidati hanno la residenza. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici della camera di commercio presso cui e' costituita la competente commissione.
I candidati che hanno la propria residenza in uno Stato diverso dall'Italia devono indirizzare o presentare le domande di ammissione alla commissione nei cui ambito territoriale hanno eletto il proprio domicilio.
Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite entro il termine indicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alle competenti commissioni di cui ai commi precedenti. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, devono specificare nella domanda di ammissione la necessita' di tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove, in relazione allo specifico handicap, ed allegare alla domanda idonea certificazione relativa al suddetto handicap rilasciata dalla struttura pubblica competente. E' anche possibile attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sulla base di tale certificazione sara' valutata la sussistenza delle condizioni per la concessione dei suddetti benefici, con riguardo alla specifica minorazione.
Si unisce in allegato l'elenco delle commissioni regionali e provinciali alle quali indirizzare le domande di ammissione, con i relativi recapiti.
 
Art. 4.
In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, andra' allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
 
Art. 5.
Le domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 e le domande inviate alla CONSOB ovvero a commissiom regionali o provinciali incompetenti non saranno considerate valide.
Le commissioni regionali o provinciali non assumono alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
 
Art. 6.
Le commissioni regionali o provinciali, integrate, se del caso, dai membri supplenti, presiedono allo svolgimento delle prove di esame e svolgono le funzioni di commissioni esaminatrici.
 
Art. 7.
L'esame consta di una prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, e di un colloquio.
La prova scritta vene sulle seguenti materie:
a) nozioni di economia del mercato finanziario, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
struttura e organizzazione dei mercati degli strumenti finanziari;
la domanda e l'offerta degli strumenti finanziari in Italia;
i mercati e le loro modalita' operative;
gli strumenti di mercato monetario;
gli strumenti di mercato mobiliare;
i prodotti di raccolta;
gli strumenti di copertura del rischio finanziario;
elementi di valutazione degli investimenti in strumenti finanziari;
nozioni di matematica finanziaria applicate alle scelte di investimento;
l'operativita' delle banche e degli altri intermediari finanziari:
le funzioni tipiche;
le principali operazioni;
i rischi tipici: di liquidita', di tasso di interesse e di cambio;
aspetti gestionali delle attivita' di intermediazione finanziaria:
a) la gestione: l'asset allocation, la selezione dei titoli, il benchmark, la leva finanziaria;
b) la negoziazione: la negoziazione in conto proprio (valutazione del rischio di rivestimento), la negoziazione in conto terzi (valutazione del rischio del committente);
c) la distribuzione: il controllo sui promotori finanziari;
b) nozioni di diritto del mercato finanziario, con particolare riferimento alla disciplina dettata dalle seguenti fonti normative, cosi' come successivamente modificate ed integrate:
decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, concernente la disciplina degli intermediari;
regolamento n. 11768 del 23 dicembre 1998, in materia di mercati;
regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, in materia di emittenti;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 1° luglio 1998, emanato ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di: autorizzazione delle societa' di gestione del risparmio; attivita' connesse e strumentali delle societa' di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle societa' di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di societa' di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo;
regolamento del Governatore della Banca d'Italia del 20 settembre 1999, recante disposizioni per le societa' di gestione del risparmio;
regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004;
regolamento del Nuovo Mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.a., approvato dalla Consob con delibera n. 14439 del 24 febbraio 2004;
decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228;
decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472;
decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993;
articoli 1834 - 1860 del codice civile: i contratti bancari;
articoli 1882 - 1932 del codice civile: il contratto di assicurazione;
articoli 1992 - 2027 del codice civile: i titoli di credito;
regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933;
legge n. 130 del 30 aprile 1999;
decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;
legge n. 197 del 5 luglio 1991;
decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999;
c) disciplina legislativa, regolamentare e deontologica dell'attivita' di promotore:
regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997: articoli 1 - 19;
regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998: articoli 93 - 98;
codici interni di autodisciplina adottati dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati.
Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie:
a) nozioni di diritto privato concernenti la disciplina del contratto, con particolare riferimento ai contratti di agenzia e mandato e ai contratti concernenti gli strumenti finanziari ed i servizi offerti dai soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
b) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario ed in particolare il regime di tassazione dei redditi derivanti da azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari e polizze di assicurazione sulla vita.
La prova scritta s'intendera' superata da parte di coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
I candidati che supereranno la prova scritta saranno ammessi a sostenere il colloquio.
Anche tale prova si intendera' superata da coloro che riporteranno una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) tessera postale;
d) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia e in corso di validita' alla data di svolgimento dell'esame, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.
 
Art. 8.
Il superamento della prova orale sara' comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.
Al momento dell'iscrizione all'albo, le commissioni regionali o provinciali accerteranno il possesso, in capo a ciascun richiedente, del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro n. 472 dell'11 novembre 1998, nonche' degli altri requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.
 
Art. 9.
La prova scritta, della durata di trenta minuti, si svolgera' il giorno 25 giugno 2004 alle ore 11,00, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove hanno sede le commissioni regionali o provinciali a cui sono indirizzate le domande di ammissione all'esame ovvero presso il diverso luogo che sara' comunicato ai singoli candidati dalle commissioni stesse.
La data di svolgimento della prova orale sara' comunicata ai candidati ammessi alla stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della sua effettuazione.
Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob.
Roma, 31 marzo 2004
Il presidente: Cardia
 
Allegato 1

----> Vedere allegato di pag. 49 <----
 
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