Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2004 (vai al sommario)
LEGGE 8 aprile 2004, n. 90
Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Incompatibilita' per cariche elettive
regionali e locali).
1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al primo comma, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti".
2. In sede di prima applicazione, l'incompatibilita' di cui all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applica nei confronti dei sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei presidenti di provincia, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali, in attuazione dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono immediatamente rieleggibili alle medesime cariche, ovvero, alla medesima data, sono membri del Parlamento europeo; essi possono pertanto ricoprire le loro cariche nei rispettivi enti locali fino alla conclusione del proprio mandato anche contemporaneamente alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 6. - La carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia e' incompatibile con quella di:
a) presidente di giunta regionale;
b) assessore regionale;
b-bis) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore
a 15.000 abitanti.
Quando si verifichi una delle incompatibilita' di cui
al comma precedente, il membro del Parlamento europeo
risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale
nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale
carica sceglie.
Qualora il membro del Parlamento europeo non vi
provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara
decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella
stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente
l'ultimo eletto.
Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai
sensi del precedente comma puo' proporre ricorso contro la
decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la Corte
di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena
di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della
decisione.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di
cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.
In relazione ai membri di cui al secondo comma
dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilita'
previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali
per l'elezione al Parlamento europeo.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti pocali):
«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la
carica di sindaco e di presidente della provincia non e',
allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alle medesime cariche.».



 
Art. 2.
(Efficacia).
1. Le nuove incompatibilita' introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalle elezioni dei Parlamento europeo del 2004.
 
Art. 3
Pari opportunita'

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unita' prossima.
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da piu' di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.



Note all'art. 3:
- La legge 3 giugno 1999, n. 157, recante "Nuove norme
in materia di rimborso delle spese per consultazioni
elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e
partiti politici.", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 giugno 1999, n. 129.
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge
24 gennaio 1979, n. 18:
"Art. 22. - L'ufficio elettorale circoscrizionale,
ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le
comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente
articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi
ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria
prevista al n. 4) dell'art. 20.
Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo
di liste con le modalita' indicate nell'art. 12, ai fini
della assegnazione dei seggi alle singole liste che
compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale
provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le
rispettive cifre individuali, i candidati delle liste
collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai
quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno
ottenuto le cifre individuali piu' elevate.
Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza
linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei
posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo
posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che
abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purche' non
inferiore a 50.000.
L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi,
attestato ai candidati proclamati eletti.".



 
Art. 4.
(Esenzione dalle sottoscrizioni per le liste
dei candidati).
1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
24 gennaio 1979, n. 18, come modificata dalle legge qui
pubblicata.
«Art. 12. - Le liste dei candidati devono essere
presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria
della Corte d'appello presso la quale e' costituito
l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del
quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno
antecedenti quello della votazione.
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da
non meno di 30.000 e non pu' di 35.000 elettori.
I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste
elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno
il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena
la nullita' della lista.
Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella
legislatura in corso al momento della convocazione dei
comizi anche in una sola delle Camere o che nell'ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio
contrassegno e abbiano ottenuto un almeno un seggio in una
delle due Camere. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima
elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste
per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con
le quali si sia collegato, ai sensi dell'art. 18, comma 1,
del testo uuico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, pur sotto un
diverso contrassegno, un candidato risulti eletto in un
collegio uninominale. Nessuna sottoscrizione e' richiesta
altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima
elezione abbiano presentato candidature con proprio
contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al
Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione e' richiesta,
altresi', nel caso in cui la lista sia contraddistinta da
un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello
di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione
di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal
presidente o dal segretario del partito o gruppo politico
ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con
mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo'
essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla
lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente,
sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia
stato conferito anche il mandato di provvedere a tale
incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della
presentazione delle candidature, apposito mandato
autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero
dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio
elettorale circoscrizionale che la designazione degli
incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la
dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma
del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o
da un cancelliere di pretura.
Nessun candidato puo' essere compreso in liste recanti
contrassegni diversi, pena la nullita' della sua elezione.
Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione
della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria
candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali
sono.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di cadidati
non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da
eleggere nella circoscrizione.
Ciascuna delle liste di candidati eventualmente
presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla
minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia puo' collegarsi, agli effetti
dell'assegnazione dei seggi previsti dai successivi
articoli 21 e 22, con altra lista della stessa
circoscrizione presentata da partito o gruppo politico
presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso
contrassegno.
A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione
della lista, deve essere indicata la lista con la quale si
intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di
collegamento fra le liste debbono essere reciproche.
La dichiarazione di presentazione della lista deve
contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno
supplente autorizzati a designare i rappresentanti della
lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso
gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di
ciascuna sezione elettorale, con le modalita' e nei termini
di cui all'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e
successive modificazioni.
Per gli uffici elettorali provinciali la designazione
deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui
avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione e' compreso il comune capoluogo
della provincia.».



 
Art. 5.
(Voti di preferenza per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia).
I. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'elettore puo' manifestare, in ogni circoscrizione, non piu' di tre preferenze";
b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 14. - L'elettore puo' manifestare, in ogni
circoscrizione non piu' di tre preferenze.
Una sola preferenza puo' essere espressa per candidati
della lista di minoranza linguistica che si collega ai
sensi dell'art. 12.».



 
Art. 6.
(Disciplina transitoria per lo svolgimento
abbinato delle elezioni europee, regionali ed
amministrative del 2004).
1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;
c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica;
d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n 453; si applica, altresi', l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994;
e) all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento". Dall'attuazione della presente lettera non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari;
f) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
h) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
i) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.
3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), e), f), g) e h) del comma 1 e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 30. (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20,
e legge 16 maggio 1956, n. 493, articoli 22, comma primo e
terzo, lettera a), 13, n. 5, e 14, comma secondo). - Nelle
ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il
sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni
ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente i nominativi
dei candidati nel collegio uninominale e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della
circoscrizione: una copia rimane a disposizione
dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse
nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti dei candidati
nel collegio uninominale e di lista, ricevute a norma
dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) due urne del tipo descritto nell'art. 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio
1994, n. 453 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle
elezioni europee, regionali ed amministrative):
«Art. 1. - 1. Il contemporaneo svolgimento delle
elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi
compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le
elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei
sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche
regolamentati da norme regionali, e' disciplinato,
limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti
disposizioni, ferma restando per il resto la vigente
normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma,
numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, cosi'
come modificato dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n.
40, e dall'art. 9 della legge 16 gennaio 1921, n. 15,
debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione
del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione
dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I
termini per il compimento delle operazioni previste dal
primo comma dell'art. 33 del citato testo unico, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del
1967, cosi' come sostituito dall'art. 18 della legge
8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione
del manifesto anzidetto;
b) per la spedizione della cartolina-avviso agli
elettori residenti all'estero si osservano le modalita' ed
i termini indicati nell'art. 50 della legge 24 gennaio
1979, n. 18;
c) (lettera abrogata);
d) per l'accertamento del buono stato del materiale
occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i
termini di cui all'art. 33 del testo unico, cosi' come
modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
e dall'art. 1, lettera p), del decreto legislativo
20 dicembre 1993, n 534;
e) per la nomina dei componenti gli uffici
elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per
le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari
della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo
1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;
f) il seggio, dopo che siano state ultimate le
operazioni di riscontro dei votanti per tutte le
consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla
formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali
operazioni, nonche' le schede avanzate. I plichi devono
essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano
inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del
comune, al pretore del circondario che ne rilascia
ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da'
inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle
relative alla elezione del Parlamento europeo.
2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali,
ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti
della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e
comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al
giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle
schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione,
di quelle per la elezione diretta dei presidenti della
provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e
comunali.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 2. - 1. L'importo massimo delle spese da
rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e
l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta
eccezione per il trattamento economico dei componenti di
seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di
bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno,
con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e
per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella
misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire.
Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le
quote sono maggiorate del 30 per cento.
2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti
comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle
elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei
presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli
provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra
lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni,
fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.
3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni
interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei
rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di
quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di
decadenza dal diritto al rimborso.
4. Con le stesse modalita' si procede per il riparto
delle altre spese sostenute direttamente
dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti
comuni.
5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la
elezione diretta dei relativi presidenti della provincia,
dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il
riparto di cui al presente articolo e' effettuato d'intesa
tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione
regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al
comma 1.».
- La legge 8 marzo 1989, n. 95, reca: «Norme per
l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone
idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e
modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, 570.» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n. 64.
- La legge 21 marzo 1990, n. 53, reca: «Misure urgenti
atte a garantire maggiore efficienza al procedimento
elettorale.» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
22 marzo 1990, n. 68.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 reca: «Approvazione del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati.» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
3 giugno 1957, n. 139, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di eruro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
eruro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quttro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei compensi degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
orgni delle amministrazioni comunali.):
«Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e
legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora
prevista dall'articolo precedente come termine per la
votazione e sgomberato il tavolo delle carte e degli
oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla
lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale
nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai
tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti,
devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e
da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con
il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con
facolta' a qualunque elettore presente di apporre la
propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente
rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna
o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come
votanti gli elettori che dopo aver rivevuto la scheda non
l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello
scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti
che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste
nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono,
con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore
del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di
esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si
prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle
proteste fatte e delle decisioni prese.».



 
Art. 7.
(Modifica all'articolo 18
della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato" sono sostituite dalle seguenti: "inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e dei Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati". Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le autorizazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n.468 del 1978.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne
elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 18 (Agevolazioni fiscali). - 1. Per il materiale
tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati,
per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione
politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed
elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei
locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a
manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni
della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia nonche', nelle aree
interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei
presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei
sindaci, e dei consigli comunali e circoscrizionali,
commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di
candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4
per cento.
2. Nel numero 18) della tabella A, parte Il, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale
tipografico, attinente le campagne elettorali;».
- Si riporta il testo del n. 18) della tabella A, parte
II, allegata al decreto del Presidente della Republica
26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto):
«18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura
braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e
ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte
geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente
per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
materiale tipografico e simile attinente alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste
degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione
politica;».
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui
ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessane a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
citata legge 5 agosto 1978, n. 468:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n.
2), della citata legge n. 468 del 1978:
«Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della
direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi):
«7. (Trattativa privata). - 1. Gli appalti del presente
decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata,
previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano
stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata
o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che
risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto
dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25,
purche' le condizioni dell'appalto non vengano
sostanzialmente modificate; le amministrazioni
aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di
gara, a meno che ammettano alla trattativa tutte le imprese
che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e
che, in occasione delle suddette procedure, abbiano
presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della
procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi
o i rischi connessi non consentano la fissazione
preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei
servizi, specie se di nautara intellettuale o se rientranti
tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda
impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi
con sufficiente precisione perche' essi possono essere
aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle
norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere
aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare
pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi e' stata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un
pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto
concorso, purche' le condizioni iniziali dell'appalto non
siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artisitica
o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi,
l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a
un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di
progettazione e deve, in base alle norme applicabili,
essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del
concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per
impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili
per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere
osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il
pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto
concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un
bando; le circostanze addotte per giustificare tale
impellente urgenza non devono in alcun caso essere
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel
progetto inizialmente preso in considerazione, ne' nel
contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di
circostanze impreviste, siano diventati necessari per la
prestazione del servizio oggetto del progetto o del
contratto, purche' siano aggiudicati al prestatore che
fornisce questo servizio, a condizione che:
1) tali servizi complementari non possano venire
separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti
all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti
aggiudicati per servizi complementari non puo', tuttavia,
superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto
principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi gia' affidati allo stesso prestatore di
servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla
stessa amministrazione, purche' tali servizi siano conformi
a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un
primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma
3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione
dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione
del primo appalto e il costo complessivo stimato dei
servizi successivi e' preso in considerazione
dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione
del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui
all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003):
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998. n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute.
Qualora l'utilizzazione del contributo esposta
nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di
imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi
alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 12, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)).
«12. Per il proseguimento degli studi e il
perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale,
gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno,
aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle
consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006.».
- La delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, reca:
«Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree
sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998,
triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61.
(Deliberazione n. 17/2003)».



 
Art. 8.
(Norme transitorie per la sperimentazione
di procedure per il conteggio informatizzato
del voto).
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficolta' tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 e' svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto e' altresi' costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessita' ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato; e' applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili gia' preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.
 
Art. 9.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 340):
Presentato dal sen. Caddeo ed altri il 27 giugno 2001.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle
commissioni 2ª, 5ª, 14ª e della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla commissione il 4 dicembre 2002; il
4 febbraio 2003; il 26 marzo 2003; il 2 luglio 2003; il
14 ottobre 2003; il 13 novembre 2003; il 29 gennaio 2004;
il 4, 10, 11, 18 febbraio 2004; il 3, 4, 9, 10, 16,
17 marzo 2004.
Relazione scritta annunciata il 19 marzo 2004 (atto n.
340/A - relatore sen. Malan).
Esaminato in aula il 18, 30, 31 marzo 2004; il
1° aprile 2004 ed approvato il 6 aprile 2004 in un testo
unificato con atti n. 363 (sen. Rollandin ed altri); n. 911
(sen. Mulas ed altri); n. 1913 (Consiglio regionale del
Molise); n. 1929 (sen. Dato); n. 2068 (Consiglio regionale
della Sardegna); n. 2419 (sen. Tonini ed altri); n. 2551
(sen. Cossiga ed altri); n. 2776 (sen. Dato); n. 2782
(Consiglio regionale della Valle d'Aosta); n. 2791-bis
(stralcio del disegno di legge n. 2791 d'iniziativa
governativa).
Camera dei deputati (atto n. 4880):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 6 aprile 2004 con pareri delle
commissioni V, VI, e XIV.
Esaminato dalla I commissione il 7 aprile 2004.
Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 2004.
 
Allegato

----> Vedere Tabella B di pag. 9 <----
 
Allegato

----> Vedere Tabella C di pag. 10 <----
 
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