Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 22 marzo 2004
Determinazione dei criteri e le modalita' per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari contraddistinti da riconoscimento U.E., ai sensi dei regolamenti nn. 2081/92, e 2082/92, e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario) n. 216 del 14 settembre 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini e i responsabili dei procedimenti;
Visti i regg. (CEE) n. 2081 e n. 2082 del 14 luglio 1992 concernenti la protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazioni e delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, 14, 16 e 17 concernenti la separazione tra poteri di direzione politico-amministrativa e poteri di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa;
Vista la deliberazione n. 104/95 della sezione di controllo della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 5 luglio 1995;
Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 luglio 1992, nel quale si afferma che per realizzare l'esigenza di trasparenza e imparzialita' cui e' preordinato l'art. 12 della legge n. 241/1990, l'amministrazione puo' procedere nella forma del decreto ministeriale senza che questo rivesta natura regolamentare;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1992, n. 300, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai contributi concernenti il riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli;
Visto il decreto ministeriale n. 4443 del 6 febbraio 1996, pubblicato nel bollettino ufficiale n. 2-bis del 9 febbraio 1996;
Ritenuto di dover adeguare il predetto decreto alle esigenze operative venutesi a determinare successivamente alla data di emanazione dello stesso;
Considerata altresi' la necessita' di rideterminare, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa e fornire una maggiore chiarezza di indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione, criteri e modalita' per la concessione dei predetti contributi, nonche' individuare precise procedure onde conformarsi esaustivamente alla ripartizione di competenze introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993, all'assetto istituzionale definito dalla legge n. 491/1993;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalita' per la concessione di contributi in favore delle iniziative appresso indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regg. 2081/92 e 2082/92 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/1992:
a) partecipazione e realizzazione di interventi, fiere e manifestazioni da parte di Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, da organismi di carattere associativo ed altri organismi specializzati operanti per la salvaguardia e la valorizzazione dell'immagine e della qualita' nonche' per una migliore produzione ed una piu' estesa divulgazione, conoscenza ed informazione delle indicazioni geografiche concernenti le produzioni agroalimentari nazionali;
b) realizzazione di programmi di salvaguardia tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, delle attestazioni di specificita' dei prodotti agroalimentari nazionali, presentati da Consorzi di tutela incaricati dal MIPAF, organismi a carattere associativo, ed altri organismi specializzati, comprese le iniziative, dirette a consolidare ed estendere il sistema delle denominazioni di origine e delle attestazioni di specificita';
c) interventi predisposti da enti, organismi ed associazioni volti alla valorizzazione, salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine.
 
Art. 2.
Presentazione delle istanze
Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 (lettere a), b) e c)) devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno.
Le istanze devono:
riferirsi espressamente ad una delle tre categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 e essere presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale qualita' e tutela del consumatore - Unita' divisionale QTC III;
contenere tutti gli elementi che permettano la precisa individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso la quale effettuare gli accrediti;
essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo proponente;
contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l'importo del contributo che viene richiesto;
contenere l'indicazione di quali altre attivita' sono state svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
Alla istanza di cui sopra, deve essere allegata, ove non sia gia' in possesso dell'amministrazione ed a pena di esclusione dall'istruttoria, duplice copia della seguente documentazione:
1. relazione concernente le attivita' da porre in essere;
2. dettagliato preventivo di spesa;
3. atto costitutivo;
4. statuto;
5. delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione della domanda;
6. relazione sulla struttura organizzativa dell'Ente (organigramma);
7. situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
8. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che per la realizzazione del progetto non si accede ad altri fondi pubblici, oppure indicare se e' stata presentata richiesta ad altri enti, ed in che proporzione;
9. presentazione del certificato della C.C.I.A.A. competente riportante specifico riferimento all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
 
Art. 3.
Valutazione delle istanze
1. Entro tre mesi dal recepimento delle istanze l'Amministrazione, su conforme parere di specifica commissione appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all'art. 1 nonche' la loro idoneita' tecnico-economica. Il giudizio di idoneita' sara' poi oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione tenendo conto di quanto stabilito dagli indirizzi politico-amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 29/1993.
2. Il giudizio di idoneita' non comportera' l'immediata ammissione a contributo delle relative istanze. La concessione del contributo e' infatti subordinata al giudizio comparativo di cui al successivo art. 4 ed alla sussistenza annuale di disponibilita' finanziarie da parte dell'amministrazione.
 
Art. 4.
Criteri di priorita'
1. Ogni anno l'amministrazione effettua un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili, per ciascuna delle categorie di iniziative di cui all'art. 1 del presente decreto.
2. La comparazione e' effettuata secondo i seguenti criteri di priorita':
A. Impatto su interi comparti merceologici;
B. Natura del richiedente, dando priorita' agli enti pubblici aventi finalita' istituzionali nel settore agro-alimentare ed ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAF - nonche' ad enti e/o organismi associativi rappresentativi di interi comparti merceologici;
C. Corretta esecuzione di precedenti progetti con il MIPAF ed in particolare con l'Unita' divisionale QTC III;
D. Assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione ed in particolare con il MIPAF a qualsiasi titolo in atto.
 
Art. 5.
Ammissione a contributo
1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'amministrazione assume le deliberazioni concernenti l'ammissione a contributo e successivamente ne da' comunicazione agli interessati.
 
Art. 6.
Percentuali e modalita' di erogazione di contributo
1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l'importo massimo del 90% fatte salve le percentuali piu' basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
2. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull'importo totale, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte degli enti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
3. Le modalita', i tempi nonche' tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
 
Art. 7.
Entrata in vigore
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2004

Il direttore generale: Abate
 
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