Gazzetta n. 78 del 2 aprile 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2004
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita(c) per l'energia elettrica e il gas in materia di qualita(c) dei servizi di distribu- zione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007. (Deliberazione n. 04/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2004,
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita(c) per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita(c) ) 1. settembre 1999, n. 128/99;
la deliberazione dell'Autorita(c) 28 dicembre 1999, n. 201/99 (di seguito: deliberazione n. 201/99);
la deliberazione dell'Autorita(c) 28 dicembre 1999, n. 202/99;
la deliberazione dell'Autorita(c) 1. agosto 2002, n. 155/02;
la deliberazione dell'Autorita(c) 19 dicembre 2002, n. 220/02;
la deliberazione dell'Autorita(c) 19 dicembre 2002, n. 221/02;
la delibera dell'Autorita(c) 1. aprile 2003, n. 31/03;
la deliberazione dell'Autorita(c) 30 aprile 2003, n. 46/03;
il documento per la consultazione 19 giugno 2003 recante regolazione della qualita(c) dei servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica nel periodo di regolazione 1. gennaio 2004-31 dicembre 2007;
il documento per la consultazione 27 novembre 2003, recante regolazione della continuita(c) del servizio di distribuzione di energia elettrica nel periodo di regolazione 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007;
il documento per la consultazione 13 gennaio 2004 recante regolazione della qualita(c) dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2004-2007.
Considerati:
gli effetti della regolazione della continuita(c) del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000-2003, in particolare:
a) i consistenti miglioramenti dell'indicatore di riferimento utilizzato per la regolazione della continuita(c) del servizio;
b) la progressiva riduzione dei divari regionali di continuita(c) del servizio tra ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione;
c) l'affermarsi tra le imprese distributrici, anche a seguito dei controlli tecnici effettuati, di una prassi applicativa comune di registrazione delle interruzioni e di utilizzo generalmente corretto delle clausole di esclusione previste dalla regolazione della continuita(c) del servizio;
le esigenze derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della continuita(c) del servizio, in particolare:
a) l'esigenza di proseguire e rafforzare l'attuale regolazione della durata delle interruzioni, a fronte del permanere di situazioni locali con livelli di continuita(c) del servizio molto lontani dalla media nazionale, nonche' della perdurante arretratezza del livello medio nazionale di continuita(c) del servizio rispetto ai principali Paesi membri dell'Unione europea;
b) l'esigenza di introdurre forme di regolazione del numero delle interruzioni, con particolare riferi- mento ai clienti alimentati in alta e media tensione per i quali sono progressivamente entrati in vigore gli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni;
c) l'esigenza di introdurre strumenti di regolazione o di mercato per i clienti con particolari esigenze di continuita(c) del servizio o di qualita(c) della tensione;
le proposte formulate dall'Autorita(c) nei sopra citati documenti per la consultazione, nonche¨ quelle avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, di semplificazione della regolazione della continuita(c) del servizio e di miglioramento della registrazione delle interruzioni, tra cui in particolare:
a) l'introduzione di metodi probabilistici per l'individuazione degli eventi attribuibili a cause di forza maggiore;
b) la definizione di modalita(c) semplificate di controllo per le imprese distributrici che si fanno carico della riduzione anche delle interruzioni attribuibili a cause esterne;
c) la semplificazione delle modalita(c) di registrazione dei grandi eventi interruttivi del sistema elettrico;
d) la progressiva eliminazione della necessita(c) di effettuare stime per la determinazione dei clienti disalimentati in occasione delle interruzioni lunghe e brevi.
Considerati:
gli effetti della regolazione della qualita(c) commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2000-2003,
in particolare:
a) il raggiungimento di elevate percentuali di rispetto degli standard di qualita(c) fissati dall'Autorita(c) e omogenei a livello nazionale ed il conseguente superamento della precedente differenziazione locale tra gli standard definiti dai soggetti esercenti ai sensi della precedente normativa relativa alle Carte dei servizi;
b) la sostanziale efficacia del meccanismo di indennizzo automatico ai fini della tutela dei clienti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita(c) rispetto al precedente meccanismo di rimborsi su richiesta dei clienti previsto dalle Carte dei servizi;
le esigenze derivanti dall'evoluzione dei processi di liberalizzazione in atto nel settore dell'energia elettrica e dall'esperienza di attuazione della regolazione della qualita(c) commerciale, in particolare:
a) l'esigenza di prevedere ulteriori livelli specifici per prestazioni attualmente non soggette a standard di qualita(c) , ad esempio il ripristino dei guasti che provocano interruzioni a singoli clienti alimentati in bassa tensione;
b) l'esigenza di trasformare attuali standard generali in standard specifici per assicurare una maggiore tutela dei clienti, in particolare con riferimento al tempo di accredito al cliente delle somme erroneamente fatturate;
c) l'esigenza di ampliare la regolazione della qualita(c) commerciale a nuovi fattori di qualita(c) , tra cui assumono particolare rilevanza gli aspetti relativi alla qualita(c) dei servizi telefonici dei centri di risposta alle chiamate dei clienti;
d) l'esigenza di adeguare gli obblighi in materia di indennizzi automatici alla situazione che si viene a creare a seguito dell'abbassamento della soglia di idoneita(c);
e) l'esigenza di ripartire gli standard di qualita(c) commerciale tra i servizi di distribuzione, di misura e di vendita dell'energia elettrica per adeguare la regolazione della qualita(c) commerciale ai processi di separazione societaria in corso tra i soggetti esercenti;
le proposte di semplificazione presentate dai soggetti partecipanti alla consultazione, a seguito di sollecitazione da parte dell'Autorita(c) , tra cui in particolare:
a) l'introduzione di modalita(c) semplificate per il trattamento delle richieste di esecuzione di lavori con preventivo ad ammontare predeterminabile, evitando la registrazione del tempo di preventivazione, al fine di conseguire un significativo risparmio di tempo sia per il cliente sia per l'esercente;
b) in conseguenza della semplificazione di cui alla precedente lettera, l'unificazione dello standard specifico di qualita(c) relativo al tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori semplici e dello standard generale di qualita(c) relativo al tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori complessi in un unico standard specifico di qualita(c) , limitatamente ai lavori sulla rete a bassa tensione.
Ritenuto che, con riferimento alla regolazione della continuita(c) del servizio:
sia opportuno, anche a seguito delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati durante le fasi della consultazione, mantenere la regolazione della continuita(c) del servizio relativa alla durata delle interruzioni e finalizzata all'eliminazione dei divari regionali e al progressivo allineamento del livello medio nazionale ai livelli registrati nei principali Paesi membri dell'Unione europea, apportando alcune modifiche rispetto al precedente periodo di regolazione, tra cui in particolare:
a) promuovere ulteriori e progressive riduzioni della durata delle interruzioni attraverso una nuova modalita(c) per la determinazione dei livelli tendenziali basata sul raggiungimento entro 3 periodi di regolazioni di livelli obiettivo uguali per tutti gli ambiti territoriali aventi lo stesso grado di concentrazione, essendo tale arco di tempo sufficiente affinche¨ le imprese distributrici possano raggiungere i livelli obiettivo anche partendo dalle situazioni attualmente piu(c) critiche;
b) ridefinire i parametri unitari per l'erogazione di incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di qualita(c) rispetto ai livelli tendenziali e di penalita(c) nel caso di mancato raggiungimento degli stessi livelli tendenziali come espressione della disponibilita(c) dei clienti a pagare per il miglioramento della qualita(c);
c) contenere i rischi sia di eccesso di penalita(c) a carico delle imprese, sia di eccesso di incentivi a carico del sistema tariffario e introdurre meccanismi per tenere conto del mancato raggiungimento, in alcuni ambiti territoriali, dei livelli tendenziali assegnati per il primo periodo di regolazione;
d) prevedere la facolta(c) per le imprese distributrici di inglobare nell'indicatore di riferimento della regolazione anche le interruzioni attribuibili a cause esterne (in particolare danni di terzi e guasti negli impianti di utenza), altrimenti escluse, allo scopo di ridurre anche tale tipo di interruzioni;
sia opportuno introdurre una nuova regolazione del numero delle interruzioni, inizialmente limitata ai clienti di maggiore dimensione e finalizzata a stimolare investimenti mirati all'eliminazione o alla riduzione dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni, caratterizzata in particolare da:
a) livelli individuali (standard specifici) di numero massimo annuo di interruzioni per cliente, differenziati per grado di concentrazione;
b) un periodo di transizione, per consentire alle imprese distributrici l'approntamento dei necessari interventi mirati alla progressiva riduzione dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni;
c) penalita(c) per le imprese distributrici in relazione al numero e alla gravita(c) dei casi in cui singoli clienti subiscono un numero annuo eccessivo di interruzioni, opportunamente limitate per tenere conto delle esigenze di equilibrio economico e finanziario delle imprese distributrici;
d) criteri aventi ad oggetto la negoziazione, da parte delle imprese distributrici, dei clienti finali di maggiori dimensioni, dei clienti grossisti e delle imprese distributrici interconnesse, di modifiche migliorative o integrative ai livelli qualitativi definiti dall'Autorita(c) , tramite appositi contratti per la qualita(c);
e) criteri aventi ad oggetto la misurazione individuale della continuita(c) del servizio e delle altre caratteristiche di qualita(c) della tensione sul punto di consegna dell'energia elettrica;
sia opportuno, anche allo scopo di sviluppare adeguatamente alcune proposte innovative emerse dalla consultazione, definire con successivo provvedimento, da adottarsi entro l'anno 2004 a seguito di specifica consultazione, le modalita(c) operative relative a:
a) erogazione di indennizzi automatici ai clienti di maggiore dimensione peggio serviti, a cui trasferire in tutto o in parte le penalita(c) imposte alle imprese distributrici che non assicurano il rispetto degli stan- dard specifici di continuita(c) del servizio;
b) adeguamento tecnico degli impianti di utenza per l'eliminazione di interruzioni originate negli impianti di utenza stessi e che attualmente, in mancanza di tale adeguamento, si riverberano sulla rete di distribuzione, danneggiando gli altri clienti connessi;
c) promozione dell'adeguamento tecnico di cui al precedente alinea tra i clienti allacciati alle reti di media tensione con conseguente riduzione del contenzioso in materia di risarcimento dei danni subiti a seguito di interruzioni;
sia opportuno razionalizzare e semplificare la registrazione e il controllo dei dati relativi alla continuita(c) del servizio, prevedendo in particolare:
a) l'introduzione, nella classificazione delle origini delle interruzioni, della categoria origine sistema elettrico, per identificare i grandi eventi interruttivi, quali distacchi programmati e interruzioni totali della rete di trasmissione, per i quali non e(c) oggettivamente possibile applicare le regole di registrazione vigenti per interruzioni originate sulle reti di distribuzione;
b) la facolta(c) per le imprese distributrici di scegliere un metodo probabilistico di identificazione degli eventi di particolare rilevanza che permetta di elimi- nare la necessita(c) di documentare le interruzioni attribuite a cause di forza maggiore, essendo a tale scopo preferibile, anche a seguito delle osservazioni pervenute durante le fasi di consultazione, un metodo a due stadi basato sulla preselezione dei giorni in cui il tempo medio di ripristino e(c) elevato;
c) la sostituzione dell'attuale indice di correttezza con un opportuno indice di sistema di registrazione, finalizzato a valutare durante i controlli tecnici anche gli aspetti di natura sistematica e procedurale;
d) la modifica delle penalizzazioni previste in caso di esito negativo dei controlli tecnici, riducendo la penalizzazione prevista in caso di registrazioni non sufficientemente precise o corrette nell'attribuzione della responsabilita(c) e prevedendo una penalizzazione anche per non conformita(c) di natura sistematica o procedurale; non sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla consultazione, che hanno in particolare richiesto:
a) la derogabilita(c) anche in termini peggiorativi dei livelli qualitativi rispetto a quelli stabiliti dall'Autorita(c);
cio(c) non e(c) possibile in quanto detta derogabilita(c) potrebbe avere effetti pregiudizievoli anche nei confronti di soggetti terzi e risulterebbe comunque incompatibile con le finalita(c) di miglioramento della qualita(c) del servizio poste dalla legge n. 481/95;
b) la possibilita(c) per alcune aree metropolitane di raggiungere i livelli obiettivo nell'arco di 4 periodi di regolazione; cio(c) non e(c) opportuno dal momento che i tassi annui di miglioramento derivanti dal raggiungimento in 3 periodi sono compatibili, alla luce dei risultati ottenuti nel periodo di regolazione 2000-2003, con le necessita(c) tecniche, organizzative ed economiche delle imprese distributrici;
c) l'estensione della regolazione del numero di interruzioni anche ai clienti di minore dimensione; cio(c) non e(c) attualmente possibile dal momento che non sono allo stato disponibili sistemi di registrazione individuale delle interruzioni a livello di clienti alimentati in bassa tensione; l'obbligo di identificazione del numero esatto di clienti in bassa tensione disalimentati, introdotto dal presente provvedimento, nonche¨ la progressiva diffusione sul territorio nazionale di contatori elettronici telegestiti, rendera(c) disponibili nuove opportunita(c) tecnologiche che potrebbero permettere in futuro di procedere all'estensione richiesta;
che sia inoltre opportuno prevedere:
a) disposizioni transitorie per l'anno 2004 finalizzate a rendere piu(c) graduale l'attuazione delle modifiche apportate alla regolazione della continuita(c) del servizio vigente fino al 2003, nonche' l'introduzione di nuovi standard specifici di qualita(c) commerciale;
b) semplificazioni del procedimento di definizione delle partite di competenza per l'anno 2003 in materia di continuita(c) del servizio.
Ritenuto che, per quanto concerne la regolazione della qualita(c) commerciale:
sia opportuno, anche alla luce delle osservazioni formulate dai soggetti partecipanti alle fasi di consultazione:
a) ripartire gli standard di qualita(c) commerciale tra i servizi di distribuzione e vendita, considerando l'attivazione, la disattivazione e la riattivazione come attivita(c) connesse al servizio di distribuzione;
b) limitare l'applicazione dello standard specifico relativo al tempo massimo di ripristino della fornitura in seguito a guasti solo ai guasti originati sui gruppi di misura dei clienti alimentati in bassa tensione ed escludere il diritto all'indennizzo automatico nel caso in cui il guasto consista in un mero allentamento dei morsetti, onde evitare abusi;
c) con riferimento alla qualita(c) dei servizi telefonici, avviare un monitoraggio dei valori medi attuali degli indicatori di qualita(c) dei servizi telefonici concernenti il tempo medio di attesa telefonica e il livello di servizio telefonico, rinviando a un momento successivo la determinazione dei livelli di qualita(c);
d) con riferimento alle richieste di esecuzione di lavori con preventivo ad ammontare predeterminabile, prevedere una verifica della effettiva natura del lavoro richiesto;
e) con riferimento alla struttura degli indennizzi automatici, procedere all'aggiornamento degli importi previsti;
f) sopprimere alcuni standard generali di qualita(c) commerciale per i quali sussistono adeguate forme alternative di tutela per i clienti;
g) prevedere un adeguato periodo per la predisposizione dei sistemi di registrazione al fine di consentire l'operativita(c) dell'indicatore di qualita(c) relativo al tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura e l'avvio dell'attivita(c) di registrazione a carico dell'esercente dei dati in materia di qualita' (c) del servizio telefonico;
h) esonerare gli esercenti con meno di 1.000 clienti dall'applicazione della disciplina in materia di qualita' (c) commerciale, dal momento che i costi di attuazione della regolazione possono risultare per questi esercenti superiori ai benefici ottenuti dai clienti per effetto della stessa regolazione;
i) introdurre l'obbligo, per gli esercenti l'attivita(c) di vendita che presentano richieste di prestazione alle imprese distributrici per conto dei clienti finali, di trasferire agli stessi clienti gli eventuali indennizzi automatici ricevuti in caso di mancato rispetto degli standard specifici; diversamente da quanto osservato da alcuni soggetti partecipanti alla consultazione, cio(c) e(c) reso necessario dal prossimo abbassamento della soglia di idoneita(c) e non determina effetti lesivi della concorrenza tra i sog- getti esercenti l'attivita(c) di vendita che possono comunque adottare misure migliorative per i propri clienti;
sia infine opportuno rendere omogenee le disposizioni in materia di qualita(c) commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e del gas, estendendo al settore del gas la disciplina concernente le modifiche degli importi degli indennizzi automatici ed esonerando gli esercenti di piccolissima dimensione dall'applicazione degli obblighi concernenti la qualita' (c) commerciale;
Delibera
1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita(c) per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita(c) ) in materia di qualita(c) dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di prevedere che, ai fini dell'adozione del provve- dimento di cui all'art. 33 del Testo integrato:
a) entro il 30 aprile 2004 le imprese distributrici, anche in forma associata, presentino all'Autorita' (c) una proposta avente ad oggetto i requisiti tecnici per il coordinamento delle protezioni, atti a selezionare i guasti originati negli impianti di utenza dei clienti di maggiore dimensione e a evitare che tali guasti si propaghino alla rete di distribuzione;
b) sulla proposta presentata e sugli altri temi oggetti del provvedimento si svolga una specifica consultazione dei soggetti interessati prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
3. Di prevedere che la deliberazione dell'Autorita(c) 1. agosto 2002, n. 155/02 (di seguito: deliberazione n. 155/02) continui ad essere applicata per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza dell'anno 2003 e di prevedere, ai fini della definizione di dette partite, che:
a) ai fini delle comunicazioni ai clienti finali e all'Autorita(c) dei dati di continuita(c) relativi all'anno 2003, si applichi la classificazione delle origini di cui all'art. 6 del Testo integrato;
b) agli stessi fini di cui alla precedente lettera, le imprese distributrici che intendano optare per l'adozione del metodo di identificazione degli eventi di particolare rilevanza per il periodo di regolazione 2004-2007 possano comunicare i dati di continuita(c) relativi al 2003 calcolati secondo tale metodo, a condizione che tale comunicazione avvenga entro il 31 marzo 2004;
c) ai fini dei controlli tecnici sui dati di continuita' (c) del servizio relativi all'anno 2003, si applichi quanto previsto dall'art. 26, comma 26.3, del Testo integrato;
d) all'art. 22, comma 22.4, dell'allegato A alla deliberazione n. 155/02, le parole "di ogni anno del periodo 2000-2003" siano sostituite con le parole "dell'anno 2004".
4. Di abrogare la deliberazione dell'Autorita' (c) 19 dicembre 2002, n. 220/02.
5. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' (c) 19 dicembre 2002, n. 221/02 (di seguito: deliberazione n. 221/02):
a) all'art. 33, comma 33.4, lettera c), dopo le parole "minore o uguale a 3.000" sono aggiunte le parole "e per i soli impianti di distribuzione con piu(c) di 1.000 clienti finali";
b) nella tabella 3 di cui all'art. 24, comma 24.1, gli importi degli indennizzi automatici di 25,82 euro, 51,65 euro e 103,29 euro sono aggiornati rispettivamente a:
30,00 euro, 60,00 euro e 120,00 euro.
6. Gli importi degli indennizzi automatici definiti dalla tabella 4 del Testo integrato nonche' le variazioni previste dal precedente punto 5), lettera b), si applicano agli indennizzi pagati dall'1 luglio 2004. Fino a tale data si applicano gli importi vigenti al 31 gennaio 2004.
7. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorita' (c) (www.autorita.energia.it) il testo dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita(c) n. 221/02 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il pre- sente provvedimento.
8. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (c) affinche' entri in vigore dall'1 febbraio 2004.

Milano 30 gennaio 2004
Il presidente: Ortis
 
ALLEGATO A

TESTO INTEGRATO

DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI QUALITA' DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA
DELL'ENERGIA ELETTRICA

Periodo di regolazione 2004-2007

PARTE I

REGOLAZIONE DELLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni per la continuita' del servizio

1.1 Ai fini della presente Parte, si applicano le seguenti definizioni:

- l'Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
- alta tensione (AT) e' un valore efficace della tensione nominale
tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
- altissima tensione (AAT) e' un valore efficace della tensione
nominale tra le fasi superiore a 150 kV;
- assetto standard e' la configurazione della rete di
distribuzione in condizioni normali di esercizio;
- autoproduttore e' il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo n. 79/99;
- bassa tensione (BT) e' un valore efficace della tensione
nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- cliente AT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato ad alta tensione;
- cliente BT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a bassa tensione;
- cliente finale e' la persona fisica o giuridica che non esercita
l'attivita' di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per
la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di
connessione di terzi anche attraverso reti interne di utenza e
linee dirette;
- cliente MT e' il cliente finale allacciato alla rete di
distribuzione alimentato a media tensione;
- clienti del mercato libero sono i clienti finali idonei ai sensi
dell'articolo 14, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 79/99;
- clienti del mercato vincolato sono i clienti finali diversi dai
clienti del mercato libero;
- distribuzione e' l'attivita' di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo n. 79/99;
- Gestore della rete e' il soggetto di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo n. 79/99, concessionario delle attivita' di
trasmissione e dispacciamento;
- gruppo di misura e' l'insieme delle apparecchiature poste presso
il punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto
a misurare l'energia elettrica prelevata ed eventualmente dedicato
ad altre funzioni caratteristiche del punto di consegna;
- impresa distributrice e' qualunque soggetto che svolga
l'attivita' di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
- interruzione e' la condizione nella quale la tensione sul punto
di consegna dell'energia elettrica per un cliente finale e'
inferiore all'1% della tensione dichiarata;
- interruzione con preavviso e' l'interruzione dovuta
all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di
distribuzione, preceduta dal preavviso;
- interruzione senza preavviso e' l'interruzione non preceduta dal
preavviso;
- interruzione lunga e' l'interruzione di durata superiore tre
minuti;
- interruzione breve e' l'interruzione di durata superiore a un
secondo e non superiore a tre minuti, eventualmente identificata in
base all'intervento di dispositivi automatici;
- interruzione transitoria e' l'interruzione di durata non
superiore a un secondo, identificata in base all'intervento di
dispositivi automatici;
- media tensione (MT) e' un valore efficace della tensione
nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- preavviso e' la comunicazione ai clienti finali interessati
dell'inizio previsto e della durata prevista dell'interruzione; da
effettuarsi con mezzi idonei e con un anticipo non inferiore a
quello previsto dalla presente deliberazione;
- produttore di energia elettrica e' il soggetto di cui
all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99;
- rete di trasmissione nazionale e' la rete elettrica di
trasmissione nazionale come individuata dal decreto 25 giugno 1999
ed integrata a seguito dei successivi interventi di sviluppo
deliberati dal Gestore della rete;
- reti di distribuzione sono le reti con obbligo di connessione di
terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale;
- rialimentazione definitiva: condizione nella quale, a seguito di
una interruzione, viene ripristinata la tensione dichiarata per un
tempo superiore a 3 minuti;
- sistema di telecontrollo e' il sistema di gestione e di
supervisione a distanza della rete di distribuzione in alta e media
tensione, atto a registrare in modo automatico e continuo gli
eventi di apertura e chiusura di interruttori o di altri organi di
manovra (causati sia da comandi a distanza, sia da interventi di
protezioni o di dispositivi automatici), e gli eventi di mancanza
di tensione nel punto di interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale o con altre imprese distributrici, nonche'
atto a consentire la successiva consultazione dei dati registrati;
- strumentazione per la registrazione della continuita' del
servizio e' l'insieme degli strumenti atti a registrare in modo
automatico e continuo i parametri di qualita' dell'energia
elettrica, ed almeno le interruzioni lunghe, brevi e transitorie,
nonche' atti a consentire la successiva consultazione dei dati
registrati;
- decreto legislativo n. 79/99 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
- decreto 25 giugno 1999 e' il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 151
del 30 giugno 1999;
- deliberazione n. 128/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 1
settembre 1999, n. 128/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999;
- deliberazione n. 202/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28
dicembre 1999, n. 202/99 pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999;
- deliberazione n. 310/01 e' la deliberazione dell'Autorita' 21
dicembre 2001 , n. 310/01, pubblicata nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 84 del 10 aprile 2002;
- Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e' il testo
integrato approvato con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio
2004, n. 5/04, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2
Finalita' e principi generali per la continuita' del servizio

2.1 La parte I del presente provvedimento persegue le finalita' di:

a) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle
interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di
indicatori di continuita' affidabili, comparabili e verificabili e
per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati
dalle interruzioni;
b) migliorare la continuita' del servizio a livello nazionale e
ridurre le differenze regionali a parita' di grado di
concentrazione;
c) limitare il numero delle interruzioni annue subite dai clienti,
introducendo un meccanismo inizialmente limitato ai clienti di
maggiori dimensioni;
d) favorire la contrattualizzazione di livelli di continuita' del
servizio e di qualita' della tensione superiori agli standard
definiti dall'Autorita'.

2.2 In merito alla continuita' del servizio e alla qualita' della tensione l'impresa distributrice non puo' adottare comportamenti discriminatori tra clienti del mercato libero e clienti del mercato vincolato alimentati allo stesso livello di tensione e con analoga localizzazione.

TITOLO 2 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI

Articolo 3
Registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso

3.1 L'impresa distributrice effettua la registrazione automatica delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, mediante un sistema di telecontrollo o altra strumentazione, la cui gestione puo' essere affidata a soggetti terzi, sotto la responsabilita' dell'impresa distributrice.
3.2 Il sistema di telecontrollo o la strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio devono essere installati su tutte le linee AT e MT di distribuzione dell'energia elettrica, nel punto in cui dette linee si attestano sui seguenti impianti:

a) impianti di trasformazione AAT/AT e AT/AT; b) impianti di trasformazione AAT/MT e AT/MT; c) impianti di smistamento AT; d) impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT da cui
partono linee MT equipaggiate con interruttori asserviti a
protezioni; e) impianti di interconnessione AT o MT con il Gestore della rete o
altre imprese distributrici, da cui partono linee MT equipaggiate
con interruttori asserviti a protezioni.

Articolo 4
Registro delle interruzioni

4.1 Ogni impresa distributrice tiene un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei successivi commi 4.2, 4.3 e 4.4, e specificati nei successivi articoli da 5 a 12.

4.2 Con riferimento ad ogni interruzione lunga, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione; b) l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso; c) la causa dell'interruzione; d) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; e) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione; f) la durata dell'interruzione per ciascun cliente AT coinvolto
nell'interruzione; g) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione; h) la durata dell'interruzione per ciascun cliente MT coinvolto
nell'interruzione, distinti per grado di concentrazione; i) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione; i) la durata dell'interruzione per ogni gruppo di clienti BT
progressivamente rialimentato e il numero di clienti di ogni
gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato, distinti per
grado di concentrazione; k) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.3 Con riferimento ad ogni interruzione breve, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione; b) la causa dell'interruzione; c) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; d) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti nell'interruzione; e) il numero e l'elenco dei clienti MT coinvolti nell'interruzione,
distinti per grado di concentrazione; f) il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione; g) la data, l'ora e il minuto di fine dell'interruzione per tutti i
clienti coinvolti dall'interruzione.

4.4 Con riferimento ad ogni interruzione transitoria, il registro riporta:

a) l'origine dell'interruzione; b) la data, l'ora e il minuto di inizio dell'interruzione; c) il numero e l'elenco dei clienti AT coinvolti; d) il numero di clienti MT coinvolti nell'interruzione, distinti per
grado di concentrazione.

4.5 L'impresa distributrice assicura l'accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni da parte dei clienti finali interessati, e da parte dei soggetti responsabili delle attivita' di misura e di vendita dell'energia elettrica.
4.6 Ai fini della classificazione delle interruzioni in lunghe, brevi e transitorie, l'impresa distributrice adotta i seguenti criteri:

a) criterio di utenza: qualora per una stessa interruzione alcuni
clienti siano disalimentati per meno di 3 minuti e altri per piu'
di 3 minuti, l'impresa distributrice considera una interruzione
breve per il primo gruppo di clienti e una interruzione lunga per
il secondo; b) criterio di accorpamento con la durata netta: qualora due o piu'
interruzioni lunghe o brevi che interessano lo stesso cliente
finale per la stessa causa e per la stessa origine si susseguano
l'una dall'altra entro 3 minuti, vengono accorpate in un'unica
interruzione, avente durata pari alla somma delle durate delle
interruzioni considerate separatamente, al netto dei tempi di
rialimentazione intercorsi tra l'una e l'altra; c) criterio di unicita' della causa e dell'origine: l'impresa
distributrice identifica ogni interruzione con una sola causa e
origine; qualora durante l'interruzione vengano a mutare la causa,
l'origine o entrambe, e' necessario registrare una interruzione
separata, se questa ha durata superiore a 5 minuti a decorrere
dall'istante di modifica della causa o dell'origine; fino a tale
soglia si considera un'unica interruzione avente la causa e
l'origine iniziale.

4.7 Le imprese distributrici hanno facolta', fino al 31 dicembre 2005, di adottare criteri diversi da quelli indicati nel comma 4.6, dandone comunicazione all'Autorita' in occasione dei controlli tecnici.

Articolo 5
Grado di concentrazione

5.1 Ai fini della registrazione delle interruzioni e della elaborazione degli indicatori di continuita' per i clienti MT e BT sono individuati i seguenti gradi di concentrazione:

a) alta concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 50.000
abitanti; b) media concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione superiore a 5.000
abitanti e non superiore a 50.000 abitanti; c) bassa concentrazione: territorio dei comuni nei quali e' stata
rilevata nell'ultimo censimento una popolazione non superiore a
5.000 abitanti.

5.2 Restano in vigore le riclassificazioni del grado di concentrazione di porzioni di territorio di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti approvate dall'Autorita' a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n. 128/99.
5.3 Le imprese distributrici hanno facolta' di includere il territorio di uno o piu' comuni in aree territoriali a concentrazione piu' alta di quanto previsto dal comma 5.1, dandone comunicazione all'Autorita'.

Articolo 6
Origine delle interruzioni

6.1 L'impresa distributrice classifica le interruzioni in base alla sezione di rete elettrica in cui ha origine l'interruzione, secondo la seguente articolazione:

a) interruzioni con origine "sistema elettrico", intese come le
interruzioni:
i) conseguenti agli ordini impartiti dal Gestore della rete di
trasmissione nazionale di procedere alla disalimentazione di
clienti per motivi di sicurezza del sistema elettrico, anche se
tecnicamente effettuati tramite interventi e manovre sulle reti
di distribuzione in attuazione del piano di distacco programma-
to, o conseguenti all'intervento di dispositivi automatici di
alleggerimento del carico;

ii) conseguenti a incidenti della rete nazionale di trasmissione, di
durata superiore a 30 minuti per la rete di distribuzione con-
nessa alla rete di trasmissione nazionale;

b) interruzioni originate sulla rete di trasmissione nazionale,
intese come le interruzioni originate sulle linee e negli impianti
appartenenti alla rete elettrica di trasmissione nazionale; c) interruzioni originate sulla rete AT, intese come le interruzioni
originate sulle linee AT o negli impianti di trasformazione AT/AT
e AT/MT (solo sul lato AT) o negli impianti di smistamento AT,
escluse le linee e gli impianti appartenenti alla rete elettrica
di trasmissione nazionale; d) interruzioni originate sulla rete MT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione AAT/MT (escluso il lato
AAT), negli impianti di trasformazione AT/MT (escluso il lato AT),
negli impianti di trasformazione MT/MT o di smistamento MT, sulle
linee MT inclusi i gruppi di misura dei clienti MT e negli
impianti di trasformazione MT/BT (solo sul lato MT); e) interruzioni originate sulla rete BT, intese come le interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (escluso il lato
MT) o sulle linee BT incluse le prese, le colonne montanti e,
qualora l'interruzione coinvolga piu' di un cliente BT, sui gruppi
di misura centralizzati.

6.2 Per le interruzioni che si originano negli impianti di trasformazione, l'interruzione eattribuita al lato a monte se provoca la disalimentazione della sbarra a monte o anche di una sola linea a monte.
6.3 Per le interruzioni originate nei gruppi di misura dei clienti BT, anche centralizzati, che coinvolgono un solo cliente BT l'Autorita' definisce criteri semplificati di registrazione nell'ambito della regolazione della qualita' commerciale.

Articolo 7
Cause delle interruzioni

7.1 L'impresa distributrice registra le cause delle interruzioni, escluse le interruzioni transitorie, le interruzioni con origine "sistema elettrico" e le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale, secondo la seguente articolazione:

a) cause di forza maggiore, intese come: eventi naturali eccezionali
per i quali sia stato dichiarato dall'autorita' competente lo
stato di emergenza o di calamita' naturale, eventi naturali
eccezionali per i quali siano stati superati i dati climatici di
progetto previsti dalle norme tecniche, scioperi; b) cause esterne, intese come: guasti provocati da clienti, danni
provocati da terzi quali furti, incendi, contatti fortuiti o
danneggiamenti di conduttori provocati da terzi, mancata
alimentazione da interconnessione con altri esercenti, atti di
autorita' pubblica; c) altre cause, intese come tutte le altre cause non indicate alle
precedenti lettere a) e b), comprese le cause non accertate, anche
con riferimento alle interruzioni non localizzate.

7.2 L'impresa distributrice documenta l'attribuzione delle interruzioni alle cause di cui al precedente comma 7. 1 , lettere a) e b).
7.3 Ai fini dell'attribuzione delle interruzioni alla causa di cui al precedente comma 7.1, lettera b), sono considerate terzi le gestioni delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere h) e i), della deliberazione n. 310/01, facenti capo alla stessa impresa distributrice.
7.4 Nella registrazione delle cause delle interruzioni di cui al comma 7.1, l'impresa distributrice ha facolta' di sostituire l'articolazione di cui alla lettera a), con la seguente:

a) eventi di particolare rilevanza, intesi come: gli eventi occorsi
nei giorni di particolare rilevanza, identificati in base al
metodo descritto nella scheda 1.

7.5 L'impresa distributrice che si avvale della facolta' di cui al comma precedente:

a) ne da' comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2004; b) attribuisce ad eventi di particolare rilevanza tutte le
interruzioni senza preavviso lunghe e brevi con istante di inizio
in un giorno di particolare rilevanza; c) documenta l'attribuzione delle interruzioni limitatamente alle
cause di cui al precedente comma 7.1, lettera b), salvo quanto
previsto dal comma 24.1; d) mantiene il medesimo criterio per l'intero periodo di regolazione
2004-2007; e) ricalcola i dati di continuita' del servizio per gli anni 2002 e
2003 in conformita' al criterio degli eventi di particolare
rilevanza per il sistema elettrico, e li comunica all'Autorita'
entro e non oltre il 30 giugno 2004.

Articolo 8
Documentazione dell'inizio delle interruzioni

8.1 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni con preavviso mediante registrazione su apposita modulistica dell'apertura degli organi di manovra, unitamente alla documentazione di messa in sicurezza, ovvero mediante registrazione dell'apertura degli interruttori rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio.
8.2 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso originate sulla rete AT e sulla rete MT ad eccezione delle interruzioni originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante registrazione della prima apertura degli interruttori, rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio. Con le stesse modalita' e' documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto i).
8.3 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe originate sulla rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT), mediante annotazione su apposito elenco della data, dell'ora e del minuto della prima segnalazione, anche attraverso chiamata telefonica, dell'interruzione.
8.4 L'impresa distributrice documenta l'inizio delle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie originate sulla rete di trasmissione nazionale o causate da interconnessione con altri esercenti, mediante registrazione della mancanza di tensione rilevata dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio ovvero mediante annotazione su apposita modulistica. Con le stesse modalita' e' documentato l'inizio delle interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a), punto ii).

Articolo 9
Clienti AT coinvolti nelle interruzioni

9.1 Per ciascun cliente AT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1 , lettera a), l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente AT.

Articolo 10
Clienti MT coinvolti nelle interruzioni

10.1 Per ciascun cliente MT coinvolto in una interruzione con preavviso o senza preavviso lunga o breve, escluse le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1 , lettera a), l'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione, corrispondente alla rialimentazione definitiva dello stesso cliente MT, fatto salvo per le interruzioni brevi quanto previsto al successivo articolo 12, comma 3.

Articolo 11
Clienti BT coinvolti nelle interruzioni

11.1 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve, escluse le interruzioni originate sulla rete BT, l'impresa distributrice registra il numero di trasformatori MT/BT coinvolti nell'interruzione, distintamente per grado di concentrazione, con la facolta' di avvalersi, per le interruzioni senza preavviso brevi e le interruzioni con origine "sistema elettrico" di cui al comma 6.1, lettera a), dell'assetto standard della rete MT.
11.2 Per ogni interruzione con preavviso, senza preavviso lunga e senza preavviso breve l'impresa distributrice, in assenza di esatta attribuzione del numero di clienti BT per ogni trasformatore MT/BT e per ogni linea BT, stima il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione con i seguenti criteri:

a) per le interruzioni con preavviso e senza preavviso lunghe e senza
preavviso brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione
nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, il numero di clienti BT
coinvolti nell'interruzione e' pari al prodotto del numero di
trasformatori MT/BT disalimentati, rilevato dall'impresa
distributrice per ogni interruzione, per il numero medio di
clienti BT per trasformatore MT/BT, calcolato all'inizio di ogni
anno in ciascun comune o frazione serviti e per ciascun grado di
concentrazione; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, il numero di clienti BT coinvolti nell'interruzione e'
pari al prodotto del numero di linee o fasi BT disalimentate,
rilevato dall'impresa distributrice per ogni interruzione, per il
numero medio di clienti BT per linea o fase BT, calcolato
all'inizio di ogni anno in ciascun comune o frazione serviti e per
ciascun grado di concentrazione.

11.3 Nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe risolte con rialimentazione progressiva di gruppi di clienti BT, l'impresa distributrice stima il numero di clienti di ogni gruppo di clienti BT progressivamente rialimentato con gli stessi criteri indicati al precedente comma 11.2, sulla base del numero di trasformatori MT/BT progressivamente rialimentati o del numero di linee BT progressivamente rialimentate.
11.4 L'impresa distributrice registra la durata dell'interruzione con preavviso o senza preavviso lunga relativa ai clienti BT come periodo ricompreso tra l'inizio dell'interruzione, come definito al precedente articolo 8, e la fine dell'interruzione coincidente:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete di trasmissione nazionale, sulla rete AT o sulla rete MT, con
la rialimentazione definitiva di ogni trasformatore MT/BT
interessato; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT, con la rialimentazione definitiva di ciascun gruppo di
clienti BT progressivamente rialimentato o, in mancanza di questo,
con la rialimentazione definitiva dell'ultimo cliente BT
rialimentato; c) per le interruzioni con origine "sistema elettrico", con le
modalita' di cui al successivo articolo 12, comma 4.

Articolo 12
Documentazione della fine delle interruzioni

12.1 L'impresa distributrice documenta la fine delle interruzioni lunghe o brevi subite dai clienti AT e MT mediante registrazione del sistema di telecontrollo o di altra idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai commi 8.1 e 8.4.
12.2 L'impresa distributrice documenta l'istante di fine delle interruzione lunghe o brevi subite dai clienti BT:

a) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe e senza preavviso
brevi originate sulla rete elettrica di trasmissione nazionale,
sulla rete AT e sulla rete MT, ad eccezione delle interruzioni
originate negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante registrazioni del sistema di telecontrollo o di altra
idonea strumentazione per la registrazione della continuita' del
servizio, ovvero mediante apposita modulistica nei casi di cui ai
commi 8.1 e 8.4; b) per le interruzioni con e senza preavviso lunghe originate sulla
rete BT e negli impianti di trasformazione MT/BT (lato MT),
mediante apposita modulistica.

12.3 L'impresa distributrice che identifica le interruzioni brevi in base all'intervento di dispositivi automatici considera come istante di fine delle interruzioni brevi l'istante relativo al ciclo di richiusura su cui sono tarate le protezioni intervenute. La stessa impresa e' tenuta a fornire evidenza, in sede di controllo tecnico, delle procedure di taratura e verifica periodica delle protezioni.
12.4 Per le interruzioni con origine "sistema elettrico", in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, l'impresa distributrice puo' considerare come istante di fine:

a) per le interruzioni di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera a), punto i), derivanti dall'attuazione di piani di
distacco programmato, l'istante di rialimentazione effettivo della
linea MT o l'istante corrispondente all'istante di inizio piu' la
durata teorica di interruzione secondo il medesimo piano; b) per le interruzioni di cui al precedente articolo 6, comma 1,
lettera a), punto ii), la media aritmetica tra l'istante della
prima rialimentazione e l'istante corrispondente alla
rialimentazione di almeno il 90% delle linee MT sottese ai
trasformatori AT/MT, considerati separatamente per provincia se
l'impresa distributrice opera in diverse province. I suddetti
istanti sono annotati durante le operazioni di rialimentazione,
anche in modo indipendente dal sistema di telecontrollo.

Articolo 13
Verificabilita' delle informazioni registrate

13.1 L'impresa distributrice mantiene costantemente aggiornato il registro delle interruzioni.
13.2 Ciascuna interruzione e' identificata con un codice univoco, al fine di attribuire alla stessa interruzione le informazioni contenute in:

a) registri di esercizio; b) tabulati o archivi informatizzati del sistema di telecontrollo o
di altra idonea strumentazione per la registrazione della
continuita' del servizio; c) elenchi delle segnalazioni e chiamate telefoniche dei clienti per
richieste di pronto intervento; d) rapporti di intervento delle squadre operative; e) documentazione di messa in sicurezza e altra documentazione
ritenuta necessaria.

13.3 L'impresa distributrice conserva in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti dall'i gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione e' stata effettuata.
13.4 L'impresa distributrice, ai fini della verificabilita' delle informazioni registrate, puo' avvalersi delle registrazioni mediante ordine funzionale al sistema di telecontrollo di apertura o chiusura di organi di manovra in media tensione non telecontrollati ne' asserviti a protezioni o a dispositivi automatici. La registrazione mediante ordine funzionale puo' avvenire in tempi differiti rispetto agli effettivi istanti di occorrenza, ma comunque entro iO giorni dall'istante di occorrenza, e deve includere la data e l'ora dell'effettivo istante di occorrenza dell'evento registrato.
13.5 Le imprese distributrici che nel corso del periodo di regolazione 2000-2003 abbiano esteso il servizio all'intero Comune o a nuovi Comuni, comunicano all'Autorita' entro il 31 marzo 2004 le modalita' e i tempi per l'unificazione delle modalita' di registrazione delle interruzioni. Le imprese distributrici che si vengano a trovare nelle predette condizioni nel corso del periodo di regolazione 2004-2007 ne danno comunicazione all'Autorita' entro il 3 i marzo dell'anno successivo alla data di efficacia dell'acquisizione della rete.

Articolo 14
Gradualita' degli obblighi di registrazione delle interruzioni

14.1 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT non superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, gli obblighi di registrazione automatica delle interruzioni di cui al precedente articolo 3 decorrono dall'1 gennaio 2007.
14.2 Per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002, ai fini della registrazione individuale per i clienti MT delle interruzioni brevi, l'impresa distributrice puo' avvalersi fino alla data del 31 dicembre 2005 dell'assetto standard della rete MT; in tal caso, cio' e' indicato nelle comunicazioni ai clienti di cui al successivo articolo 16, comma 16.1. Oltre tale data, la registrazioni delle interruzioni brevi deve essere effettuata in assetto reale di rete.
14.3 Entro il 31 dicembre 2007 le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 si dotano di sistemi per la rilevazione del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione.

TITOLO 3 - INDICATORI DI CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Articolo 15
Indicatori di continuita' del servizio

15.1 Con riferimento all'anno solare, sono definiti i seguenti indicatori di continuita' del servizio:

a) numero di interruzioni per cliente, per le interruzioni con
preavviso e per le interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e
transitorie; b) durata complessiva di interruzione per cliente, solo per le
interruzioni con preavviso e per le interruzioni senza preavviso
lunghe.

15.2 Il numero di interruzioni per cliente e' definito per mezzo della seguente formula:

----> vedere Formula a pag. 22 del S.O. <----

dove la sommatoria e' estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare, e dove:

- U(base 1) e' il numero di clienti coinvolti nella i-esima
interruzione considerata; - U(base tot) e' il numero totale di clienti serviti dall'impresa
distributrice alla fine dell'anno solare.

15.3 L'impresa distributrice calcola il numero di interruzioni per cliente:

a) per i clienti BT, distintamente per interruzioni con preavviso,
interruzioni senza preavviso lunghe, interruzioni senza preavviso
brevi, e per i clienti MT, distintamente per interruzioni senza
preavviso brevi e transitorie; b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al
precedente articolo 6; c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al
precedente articolo 7; d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese
distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti
territoriali.

15.4 La durata complessiva di interruzione per cliente, relativa alle interruzioni con preavviso e alle interruzioni senza preavviso lunghe, e' definita per mezzo della seguente formula:

----> vedere Formula a pag. 22 del S.O. <----

dove la sommatoria e' estesa a tutte le n interruzioni accadute nell'anno solare e, per ciascuna di esse, a tutti gli m gruppi di clienti affetti dalla stessa durata di interruzione, e dove:

- U (base ij) e' il numero di clienti coinvolti nella i-esima
interruzione (con i = 1, ..., n) e appartenenti al j-esimo gruppo
di clienti affetto dalla stessa durata di interruzione (con j = i ,
..., m); - t (base ij) e' la corrispondente durata dell'interruzione per il
gruppo di clienti (U base ij); - U (base tot) e' il numero totale di clienti serviti dall'impresa
distributrice alla fine dell'anno solare.

15.5 L'impresa distributrice calcola la durata complessiva di interruzione per cliente:

a) solo per i clienti BT, distintamente per interruzioni con
preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe; b) distintamente per origini delle interruzioni come indicate al
precedente articolo 6; c) distintamente per cause delle interruzioni come indicate al
precedente articolo 7; d) distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo
articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese
distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti
territoriali.

15.6 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni e la durata complessiva di interruzione, distintamente per interruzioni con preavviso e interruzioni senza preavviso lunghe, per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione.
15.7 L'impresa distributrice calcola per ogni singolo cliente MT e AT il numero di interruzioni senza preavviso brevi, distintamente per origine dell'interruzione e per causa dell'interruzione, e per ogni singolo cliente AT il numero di interruzioni senza preavviso transitorie, distintamente per origine dell'interruzione.

Articolo 16
Comunicazione all'Autorita' e ai clienti finali dei valori degli
indicatori di continuita' del servizio

16.1 L'impresa distributrice comunica all'Autorita' i risultati dell'elaborazione degli indicatori individuali di continuita' del servizio di cui ai precedenti commi 15.6 e 15.7, relativi ai clienti MT, per ogni ambito territoriale, e ai clienti AT, per regione, in forma sintetica utilizzando il modello di cui alla scheda n. 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono gli indicatori. Entro il 30 giugno dello stesso anno, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente MT, anche tramite avviso allegato ai documenti di fatturazione o pubblicato nel proprio sito internet, l'elenco delle interruzioni lunghe e brevi con e senza preavviso che lo hanno coinvolto, con indicazione della causa e dell'origine dell'interruzione. Entro la stessa data, l'impresa distributrice comunica a ciascun cliente AT, con le stesse modalita', l'elenco di tutte le interruzioni, con e senza preavviso, lunghe, brevi e transitorie, che lo hanno coinvolto.
16.2 L'impresa distributrice deve comunicare all'Autorita' i dati di continuita' del servizio relativi ai clienti MT e ai clienti BT di cui al precedente articolo 15, commi 15.2 e 15.4, con le specificazioni previste dai commi 15.3 e 15.5, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati. Nella stessa occasione, l'impresa distributrice comunica, distintamente per ambiti territoriali come definiti dal successivo articolo 18, o comunque per grado di concentrazione per le imprese distributrici per i quali non sono definiti gli ambiti territoriali, il numero di clienti e l'energia distribuita, distintamente per:

a) clienti BT per usi domestici; b) clienti BT per usi diversi da quelli domestici; c) clienti MT; d) clienti MT di maggiore dimensione, come definiti al successivo
comma 30.2; e) clienti AT allacciati alle reti di distribuzione.

16.3 Per le imprese che non si avvalgono della facolta' di cui al precedente articolo 7, comma 7.4, sono ammesse rettifiche dei dati di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' qualora, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i medesimi dati, intervenga un provvedimento di dichiarazione di stato di calamita' naturale o di emergenza rilevante ai fini dell'attribuzione delle cause di forza maggiore di cui al precedente comma 7.1, lettera a).
16.4 Nel comunicare all'Autorita' i valori degli indicatori di continuita' del servizio, le imprese distributrici sono responsabili della veridicita' delle informazioni fornite e della verificabilita' delle registrazioni che hanno contribuito al calcolo degli indicatori. A tal fine, allegano copia in formato elettronico dell'estratto del registro delle interruzioni, separatamente per ciascun ambito territoriale, con indicazione per ciascuna interruzione del codice univoco, del tipo di interruzione (con o senza preavviso, lunga o breve) della causa, dell'origine, dell'eventuale preavviso ai clienti, dell'istante di inizio (data, ora, minuto) e del contributo al numeratore degli indicatori di continuita' di cui ai commi 15.2 e 15.4.
16.5 I valori degli indicatori di continuita' del servizio comunicati all'Autorita' dalle imprese distributrici possono essere soggetti a pubblicazione, anche comparativa, da parte dell'Autorita'.

TITOLO 4 - REGOLAZIONE DELLA DURATA DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE

Articolo 17
Ambito di applicazione

17.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici che gestiscono ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.
17.2 Le imprese distributrici che gestiscono ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 e non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2002, hanno facolta', per tali ambiti territoriali, di non applicare il presente Titolo, dandone comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2004.

Articolo 18
Ambito territoriale

18.1 L'ambito territoriale e' l'insieme delle aree territoriali comunali servite dalla stessa impresa distributrice all'interno di una stessa provincia e aventi lo stesso grado di concentrazione con almeno un numero di clienti BT serviti da linee di media tensione asservite a un sistema di telecontrollo o dotate di strumentazione per la registrazione della continuita' del servizio non inferiore a 5.000.
18.2 L'impresa distributrice ha facolta' di accorpare in un unico ambito territoriale ambiti territoriali con numero di clienti BT superiore a 5.000 e non superiore a 25.000 alla data del 31 dicembre 2002, purche' aventi lo stesso grado di concentrazione e appartenenti alla stessa regione, dandone comunicazione all'Autorita' entro il 3 i marzo 2004.
18.3 Qualora un'impresa distributrice eroghi il servizio in un ambito territoriale per il quale siano stati gia' definiti il livello di partenza e i livelli tendenziali di continuita' ai sensi dell'articolo 21, e successivamente alla data del provvedimento di determinazione di tali livelli tendenziali estenda il servizio all'intero territorio comunale, ha facolta' di considerare l'area alla quale il servizio e' stato esteso come ambito territoriale a se' stante.
18.4 Le imprese distributrici che abbiano gia' esteso il servizio all'intero territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono presentare istanza motivata all'Autorita' per rinviare all'1 gennaio 2005 l'unificazione degli ambiti territoriali a parita' di grado di concentrazione. L'Autorita' si pronuncia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Autorita' si sia pronunciata, l'istanza si intende tacitamente approvata.

Articolo 19 Indicatori di riferimento per le interruzioni senza preavviso lunghe

19.1 L'indicatore di riferimento D1 e' la durata complessiva annua delle interruzioni senza preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con origine sulle reti MT e BT e attribuite ad altre cause, come indicato dai precedenti articoli 6 e 7.
19.2 Il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D1 per l'anno i e' ottenuto come media ponderata dei valori dell'anno i e dell'anno i-1, arrotondata alla seconda cifra decimale, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

Articolo 20
Livelli obiettivo

20.1 Per il periodo di regolazione 2004-2007, sono definiti i seguenti livelli obiettivo dell'indicatore di riferimento D1:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 25 minuti; b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 40 minuti; c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 60 minuti.

Articolo 21
Livelli di partenza e livelli tendenziali

21.1 Entro il 31 luglio 2004, l'Autorita' determina, per ciascun ambito territoriale, i livelli tendenziali per gli anni 2004-2007.
21.2 Per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k e per ogni anno del periodo 2004-2007, il livello tendenziale e' pari a:

----> vedere Formula a pag. 26 del S.O. <----

dove:

a) T (base ij) e' il livello tendenziale per l'anno i (i=1..4 per gli
anni 2004..2007) dell'ambito j (arrotondato al piu' vicino numero
intero); b) LivOb (elevato k) e' il livello obiettivo per il grado di
concentrazione k; c) LivPart (base j) e' il livello di partenza dell'ambito j, pari al
livello effettivo biennale dell'indicatore D1 dell'ambitoj nel
biennio 2002-2003; nel caso di ambiti accorpati, si utilizza la
media ponderata dei valori degli anni 2002 e 2003 degli ambiti
precedentemente separati, utilizzando come criterio di
ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno; d) ???(base j) e' il tasso annuo di miglioramento richiesto.

Articolo 22
Recuperi aggiuntivi di continuita' del servizio

22.1 Le imprese distributrici assicurano, per ciascun anno del periodo 2004-2007 e per ciascun ambito territoriale, il raggiungimento del livello tendenziale di cui al comma 21.2.
22.2 Con riferimento a ciascun ambito territoriale, il recupero aggiuntivo di continuita' del servizio dell'anno i e' costituito dal miglioramento ulteriore rispetto al livello tendenziale determinato per il medesimo ambito territoriale per l'anno i.
22.3 Per ogni ambito territoriale il recupero di continuita' del servizio e' pari alla differenza tra il livello tendenziale dell'anno i e il livello effettivo biennale dell'indicatore di riferimento D1 nello stesso anno i, a condizione che tale differenza risulti maggiore della franchigia di cui al comma 23.1 e seguenti.
22.4 Entro il 30 novembre dell'anno successivo a ogni anno del periodo 2004-2007, in base ai dati forniti ai sensi del comma 16.2, l'Autorita' accerta e pubblica per ciascun ambito territoriale i recuperi di continuita' del servizio ottenuti dalle imprese distributrici nel corso dell'anno precedente, anche a seguito di controlli a campione di cui al successivo articolo 25.
22.5 Per il periodo 2004-2007, le imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi di continuita' del servizio, o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli tendenziali, hanno l'obbligo di versare una penalita' nel conto "Oneri per recuperi di continuita'", di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica in misura pari a: REC (base ij) x [(POT1 (base ij) x C1) + (POT2 (base ij) x C2)], dove:

a) REC (base ij) e' il recupero di continuita' del servizio come
definito al comma 22.3 espresso in minuti, con segno positivo o
negativo a seconda che il livello effettivo annuo risulti migliore
o peggiore, in valore assoluto, al livello tendenziale; b) POT1 (base ij) e' il rapporto tra l'energia complessivamente
distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi
non domestici e in media tensione appartenenti all'ambito
territoriale j nell'anno i e il numero di ore annue complessivo
(8760), espresso in kW; c) POT2 (base ij) e' il rapporto tra l'energia complessivamente
distribuita ai clienti finali alimentati in bassa tensione per usi
domestici appartenenti all'ambito territoriale j nell'anno i e il
numero di ore annue complessivo (8760), espresso in kW; d) i parametri C1 e C2, espressi in centesimi di eurocent/kW/minuto,
assumono i valori indicati nella tabella 1.

Articolo 23
Franchigia e altri meccanismi di contenimento

23.1 Ai fini del confronto, per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2004-2007, tra livello effettivo biennale calcolato ai sensi del comma 19.2 e livello tendenziale calcolato ai sensi del comma 21.2, si applica una fascia di franchigia pari al 5% in piu' o in meno rispetto al valore del livello tendenziale, comunque non inferiore, in valore assoluto, a:

a) per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione: 2 minuti; b) per gli ambiti territoriali a media concentrazione: 4 minuti; c) per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione: 6 minuti.

23.2 Qualora il livello tendenziale coincida con il livello obiettivo, la fascia di franchigia non si applica in diminuzione al livello tendenziale.
23.3 Per gli ambiti territoriali che nell'anno 2003 hanno ottenuto un livello effettivo biennale peggiore del livello tendenziale aumentato del 10%, si applica una fascia di franchigia pari a 5% in piu' e al 10% in meno rispetto al valore del livello tendenziale, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 23.1, lettere a), b) e c).
23.4 Le imprese distributrici che per l'intero periodo di regolazione 2004-2007 adottano un sistema di rilevazione del numero effettivo di clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione, ne danno comunicazione all'Autorita' in occasione della comunicazione dei dati di continuita', conformi a tale modalita', relativi all'anno 2003. Per tali imprese distributrici, fino al termine di cui al comma 14.3, la fascia di franchigia in aumento al livello tendenziale viene aumentata di 1 minuto per gli ambiti territoriali ad alta concentrazione, 2 minuti per gli ambiti territoriali a media concentrazione e 3 minuti per gli ambiti territoriali a bassa concentrazione
23.5 Le imprese distributrici diverse da quelle di cui al comma precedente devono comunicare all'Autorita' i dati di continuita' del servizio, per tutti gli anni del medesimo periodo, calcolati in modo conforme alla modalita' con cui sono stati calcolati i dati di continuita' utilizzati per la determinazione dei livelli tendenziali di continuita' per gli stessi anni.
23.6 Gli incentivi di cui al comma 22.5 non possono eccedere, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k, il prodotto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione per l'anno i e il parametro IM il cui valore, espresso in Euro/MWh, e' pari a:

----> vedere Formula a pag. 28 del S.O. <----

dove:

a) T (base ij) e' il livello tendenziale per l'anno i dell'ambito j
di cui al precedente comma 21.2; b) LivOb (elevato k) e' il livello obiettivo per il grado di
concentrazione k; c) M (base 1 elevato k) e M (base 2 elevato k) sono parametri che
assumono, per ogni grado di concentrazione k, i valori di cui alla
tabella 2.

23.7 Le penalita' di cui al comma 22.5 non possono eccedere, in valore assoluto, per ogni ambito territoriale j di grado di concentrazione k, il prodotto tra l'energia complessivamente distribuita ai clienti finali alimentati in media e bassa tensione per l'anno i e il parametro IM di cui al comma precedente diviso per due.

Articolo 24
Riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a
cause esterne

24.1 Le imprese distributrici hanno facolta', dandone comunicazione all'Autorita' entro il 31 marzo 2005, di avvalersi per tutti i propri ambiti territoriali del sistema di riduzione delle interruzioni con origine MT o BT attribuibili a cause esterne di cui al presente articolo.
24.2 Nel caso in cui sia esercitata la facolta' di cui al comma precedente:

a) l'impresa distributrice registra le interruzioni attribuibili a
cause esterne ai sensi del comma 7.1, lettera b), come
interruzioni attribuite ad altre cause, ai sensi dell'articolo
7.1, lettera c); b) per la determinazione dei livelli tendenziali degli anni
2005-2007, ai valori determinati ai sensi dell'articolo 21, comma
21.2, e' aggiunta un'ulteriore componente pari al valore medio
biennale della durata complessiva annua delle interruzioni senza
preavviso lunghe per cliente BT, riferita alle interruzioni con
origine sulle reti MT e BT e attribuite a cause esterne, relativa
agli anni 2003 e 2004, ridotta per ogni anno del 2% rispetto
all'anno precedente; per gli anni 2003 e 2004, il valore annuale
e' convenzionalmente riportato, se inferiore, a un valore minimo
di 5 minuti per ambiti territoriali ad alta concentrazione, 10
minuti per ambiti territoriali a media concentrazione e 15 minuti
per ambiti territoriali a bassa concentrazione, e, se superiore, a
un valore massimo di 30 minuti per ambiti territoriali ad alta
concentrazione, 45 minuti per ambiti territoriali a media
concentrazione e 60 minuti per ambiti territoriali a bassa
concentrazione; c) ai fini della determinazione dei recuperi di continuita', il
livello effettivo biennale eottenuto includendo nell'indicatore
D1, di cui ai commi 19.1 e 19.2, anche la durata complessiva annua
delle interruzioni attribuite ad altre cause ai sensi della
precedente lettera a).

24.3 Per determinare il valore medio biennale di cui al precedente comma 24.2 si applica la media ponderata dei valori degli anni 2003 e 2004, utilizzando come criterio di ponderazione il numero di clienti BT di ciascun anno.

Articolo 25
Controlli sui dati di continuita' forniti dalle imprese
distributrici

25.1 Qualora, in esito a controlli effettuati sui dati di continuita' del servizio forniti dalle imprese distributrici ai sensi del precedente articolo 15, l'Autorita' accerti che tali dati non siano stati registrati secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, la medesima Autorita' definisce, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati, il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento per l'ambito territoriale interessato.
25.2 Il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma eutilizzato per il calcolo delle penalita', se dovute, previste dal comma 22.5. Le imprese distributrici per le quali l'Autorita' abbia definito ai sensi del comma precedente il valore presunto annuale dell'indicatore di riferimento hanno diritto, per l'ambito territoriale interessato, agli incentivi previsti dai precedenti commi 22.5 in misura ridotta del 50%.

Articolo 26
Indici per la valutazione della validita' dei dati di continuita'
del servizio

26.1 I dati di continuita' del servizio forniti dalle imprese distributrici sono valutati utilizzando i seguenti indici:

a) indice di precisione IP, calcolato come indicato nella scheda n.
3; b) indice di correttezza IC, calcolato come indicato nella scheda n.
4.

26.2 Gli indici di cui al comma precedente sono calcolati per ogni centro di telecontrollo presso cui viene effettuato il controllo tecnico. Qualora dallo stesso centro di telecontrollo siano esercite linee di media tensione che servono clienti appartenenti a diversi ambiti territoriali, gli indici calcolati si riferiscono agli ambiti territoriali nei quali si trova la maggior parte dei clienti alimentati da linee di media tensione esercite dal centro di telecontrollo presso cui e' stato effettuato il controllo tecnico.
26.3 Le interruzioni con istante di inizio nei giorni in cui sono accaduti eventi con origine "sistema elettrico" non sono considerate ai fini della determinazione degli indici di cui al precedente comma 26.1.

Articolo 27
Validita' dei dati di continuita' del servizio

27.1 I dati di continuita' del servizio forniti dalle imprese distributrici sono validi se soddisfano simultaneamente le seguenti condizioni:

a) indice di precisione tale che IP ? 3%; b) indice di correttezza tale che: [(1 - IC)x(D2/D1)]?3%;

dove:

- IC e' l'indice di correttezza; - D (base 1) e' il valore annuale dell'indicatore di riferimento,
espresso in minuti per cliente BT, fornito all'Autorita'
dall'impresa distributrice per ogni ambito territoriale interessato
al controllo; - D (base 2) e' il valore annuale di durata complessiva di
interruzione per cliente BT, espresso in minuti per cliente BT,
fornito all'Autorita' dall'impresa distributrice per ogni ambito
territoriale interessato al controllo e relativo alle interruzioni
con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione e sulla
rete di trasmissione nazionale e alle interruzioni con origine
sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione e attribuite
a cause di forza maggiore o a cause esterne, come definito dai
precedenti articoli 6 e 7.

27.2 Per gli ambiti territoriali per i quali D (base 1) risulta inferiore al livello obiettivo applicabile per grado di concentrazione, la condizione di cui al comma precedente, lettera b), e' sostituita, se piu' favorevole, dalla condizione: IC ? 97%.
27.3 Qualora una impresa distributrice sia in grado di computare, in sede di controllo tecnico, il contributo di ciascuna interruzione verificata ai livelli di continuita' di ciascuno degli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale viene eseguito il controllo tecnico, l'indice di correttezza calcolato a livello di centro di telecontrollo e' riferito solo a un massimo di tre ambiti territoriali, individuati all'inizio del controllo tecnico.
27.4 Per le imprese distributrici che si avvalgono della facolta' di cui al comma 7.4, le interruzioni attribuite ad eventi di particolare rilevanza non sono incluse nel parametro D (base 2). Per le imprese distributrici che si avvalgono sia della facolta' di cui al comma 7.4, sia della facolta' di cui al comma 24.1, non si applica la condizione di cui al precedente comma 27.1, lettera b).

Articolo 28
Valore presunto dell'indicatore di riferimento

28.1 Il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente articolo 25 e' determinato come:
D1 + D2 x (1-IC) D (base pres) = --------------------
1 - max (0;IP)

dove:

- D (base pres) e' il valore presunto di cui al precedente articolo
25, espresso in minuti per cliente BT; - IP e' l'indice di precisione (dotato di segno algebrico); - IC e' l'indice di correttezza (compreso tra 0 e 100%); - D (base 1) e D (base 2) hanno il significato indicato nel
precedente articolo 27.

28.2 Per le imprese distributrici che si avvalgono della facolta' di cui al precedente comma 7.4, il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma 25.1 e' incrementato sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli circa la corretta applicazione della metodologia di determinazione degli eventi di particolare rilevanza.
28.3 Per le imprese distributrici che si avvalgono sia della facolta' di cui al precedente comma 7.4, sia della facolta' di cui al precedente comma 24.1, l'indice IC e' assunto convenzionalmente uguale a 100% e il valore presunto dell'indicatore di riferimento di cui al precedente comma 28.1 e' incrementato sulla base delle risultanze puntuali emerse dai controlli tecnici circa la corretta attribuzione delle interruzioni alle origini di cui all'articolo 6, comma 6.1, lettera b) e c).

Articolo 29
Indice di sistema di registrazione

29.1 In occasione dei controlli tecnici e' calcolato un indice di sistema di registrazione ISR, calcolato come indicato nella scheda 5.
29.2 Qualora dal controllo tecnico risulti un indice di sistema di registrazione tale che ISR ( 0,95 gli incentivi di cui al precedente comma 22.5 sono ridotti moltiplicandoli per il valore di ISR, fino alla meta' del valore iniziale. In caso di penalita', esse sono aumentate dividendole per il valore di ISR, fino al doppio del valore iniziale, per tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo presso il quale e' effettuato il controllo tecnico, fatto salvo quanto indicato al comma 23.7.

TITOLO 5 - REGOLAZIONE DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI SENZA PREAVVISO LUNGHE

Articolo 30
Ambito di applicazione

30.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 e con almeno un cliente di maggiore dimensione, come definito dal comma successivo.
30.2 Per il periodo di regolazione 2004-2007, sono clienti di maggiori dimensioni:

a) a decorrere dall'1 gennaio 2006, i clienti finali e le altre
utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli
autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,
allacciati alle reti di distribuzione di alta tensione o alle reti
di distribuzione di media tensione con potenza disponibile
superiore a 500 kW; b) a decorrere dall'1 gennaio 2007, i clienti finali e le altre
utenze, inclusi i produttori di energia elettrica, gli
autoproduttori e le imprese distributrici interconnesse,
allacciati alle reti di distribuzione di alta tensione o alle reti
di distribuzione di media tensione con potenza disponibile
superiore a 100 kW.

Articolo 31 Indicatore di continuita' per singolo cliente di maggiori dimensioni

31.1 L'indicatore di continuita' per singolo cliente di maggiori dimensioni e' pari al numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno dal medesimo cliente, con esclusione:

a) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuibili all'origine
"sistema elettrico" di cui al precedente comma 6.1, lettera a); b) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulla rete
di trasmissione nazionale, di cui al precedente comma 6.1, lettera
b); c) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine su reti di
distribuzione AT, di cui al precedente comma 6.1, lettera c), se
le interruzioni sono riferite ai clienti MT; d) delle interruzioni senza preavviso lunghe con origine su reti in
alta e media tensione con obbligo di connessione terzi gestite da
soggetti diversi dalle imprese distributrici; e) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause di
forza maggiore, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera a), o,
per le imprese che si avvalgono della facolta' di cui al
precedente comma 7.4, interruzioni attribuite a eventi di
particolare rilevanza per il sistema elettrico; f) delle interruzioni senza preavviso lunghe attribuite a cause
esterne, ai sensi del precedente comma 7.1, lettera b); g) delle interruzioni senza preavviso lunghe causate dal medesimo
cliente interessato; h) delle interruzioni senza preavviso lunghe iniziate entro 60 minuti
dalla conclusione di una precedente interruzione lunga; i) delle interruzioni senza preavviso brevi o transitorie; i) delle interruzioni con preavviso; k) per i clienti con contratti di fornitura interrompibile, delle
interruzioni provocate dall'applicazione della clausola di
interrompibilita'.

31.2 Nella comunicazione di cui al comma 16.1, le imprese distributrici rendono noto ai clienti di maggiori dimensioni l'indicatore di cui al comma 31.1, riferito all'anno precedente.

Articolo 32
Livelli specifici di continuita' per clienti di maggiori dimensioni

32.1 Con riferimento all'indicatore di cui al comma 31.1, l'impresa distributrice assicura il rispetto dei seguenti livelli specifici di continuita':

a) per clienti di maggiore dimensione alimentati in alta tensione: i
interruzione senza preavviso lunga all'anno; b) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e
appartenenti ad ambiti territoriali ad alta concentrazione: 3
interruzioni senza preavviso lunghe all'anno; c) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e
appartenenti ad ambiti territoriali a media concentrazione: 4
interruzioni senza preavviso lunghe all'anno; d) per clienti di maggiore dimensione alimentati in media tensione e
appartenenti ad ambiti territoriali a bassa concentrazione: 5
interruzioni senza preavviso lunghe all'anno.

32.2 Per ciascuno dei clienti di maggiore dimensione il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno, la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di continuita' e' effettuata dalle imprese distributrici di cui al comma 30.1 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
32.3 L'impresa distributrice che non rispetta i livelli specifici di continuita' per clienti di maggiori dimensione e' sottoposta a una penalita' pari a:

----> vedere Formula a pag. 34 del S.O. <----

dove:

a) m e' il numero di clienti di maggiori dimensioni per i quali, a
seguito della verifica di cui al comma 32.2, non risultano
rispettati i livelli specifici di continuita' del servizio; b) n e' il numero di interruzioni che, per ciascun cliente di
maggiore dimensione per il quale non risultano rispettati i
livelli specifici di continuita' del servizio, concorre alla
determinazione del valore dell'indicatore di continuita' di cui al
comma 31.1; c) s e' il livello specifico di continuita' per clienti di maggiore
dimensioni di cui al comma 32.1; d) PMI (base ij) e' la potenza media interrotta relativa
all'interruzione i per il cliente di maggiore dimensione j,
espressa in kW e determinata in via convenzionale pari al 70%
della potenza disponibile; e) V (base p) e' un parametro espresso in Euro/kW che assume i valori
indicati in tabella 3.

32.4 La penalita' di cui al comma precedente e' calcolata separatamente per i clienti allacciati a reti di alta e di media tensione. Essa non puo' eccedere, per ciascuna tipologia di clienti, il 3,5% del seguente ammontare:

a) per i clienti allacciati a reti di distribuzione in alta tensione,
il prodotto dell'energia distribuita ai clienti AT nell'anno
precedente per il corrispettivo distribuzione m(disAT), di cui al
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica; b) per i clienti allacciati a reti di distribuzione in media
tensione, il prodotto del numero di clienti MT di maggiore
dimensione, il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore per
l'intero anno precedente, per il corrispettivo distribuzione ??
(base 1) (disMT), di cui al medesimo Testo integrato.

Articolo 33
Indennizzi automatici ai clienti di maggiori dimensioni

33.1 Con successivo provvedimento, l'Autorita' individuera':

a) gli indennizzi automatici a favore dei clienti di maggiore
dimensioni peggio serviti; b) i requisiti tecnici dei dispositivi di protezione degli impianti
dei clienti di maggiore dimensione necessari affinche' tali
clienti abbiano diritto agli indennizzi automatici; c) i termini oltre i quali i clienti di maggiori dimensioni che non
adeguano le protezioni dei propri impianti ai requisiti tecnici di
cui alla lettera precedente saranno tenuti al pagamento di un
corrispettivo; d) l'ammontare e la destinazione dei corrispettivi di cui alla
lettera precedente; e) eventuali altre misure finalizzate a promuovere l'eliminazione
delle interruzioni non localizzate.

Articolo 34
Comunicazioni all'Autorita' per la continuita' del servizio

34.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2007, ogni impresa distributrice comunica all'Autorita' l'ammontare della penalita' P di cui al comma 32.3, nonche' le seguenti informazioni relative ai clienti di maggiore dimensione, distintamente per livello di tensione e, per i clienti allacciati a reti di distribuzione a media tensione, per ambito territoriale e per fasce di potenza disponibile:

a) numero di clienti di maggiore dimensione il cui contratto di
trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente; b) numero di clienti di maggiore dimensione, il cui contratto di
trasporto e' rimasto in vigore per l'intero anno precedente,
serviti con un numero di interruzioni superiore allo standard
specifico.

Articolo 35
Controlli sui dati forniti dalle imprese distributrici

35.1 I controlli tecnici, anche a campione, sui dati di continuita' forniti delle imprese distributrici, possono interessare anche la registrazione delle interruzioni ai fini della verifica del rispetto dei livelli specifici di continuita'.

TITOLO 6 - CONTRATTI PER LA QUALITA'

Articolo 36
Ambito di applicazione

36.1 Il presente Titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.
36.2 Per le caratteristiche di qualita' della tensione diverse dalle interruzioni lunghe e brevi, fino all'emanazione di provvedimenti dell'Autorita' in materia, si applica quanto previsto dalla norma tecnica CEI EN 50160.

Articolo 37
Contratti per la qualita'

37. 1 Le imprese distributrici possono stipulare contratti per la qualita' con i clienti finali, i clienti grossisti ed altre utenze quali produttori di energia elettrica, autoproduttori e imprese distributrici interconnesse, nel rispetto dei criteri fissati dall'Autorita'.
37.2 La stipula di contratti per la qualita' deve essere proposta a condizioni non discriminatorie, nel rispetto del principio di cui al comma 2.2.
37.3 I contratti per la qualita' non possono avere ad oggetto la pattuizione di livelli di qualita' inferiori a quelli definiti dall'Autorita' per i clienti di maggiore dimensione o, in mancanza, del peggiore livello di qualita' registrato sul punto di consegna nell'ultimo anno.
37.4 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualita' sono esclusi dai ricavi ammessi dal vincolo V1, di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica.
37.5 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dai contratti per la qualita' e le eventuali penalita' versate per effetto di tali contratti devono avere evidenza contabile separata.

Articolo 38
Criteri generali per i contratti per la qualita'

38.1 Nei contratti per la qualita' le parti definiscono il livello di qualita' concordata che l'impresa distributrice si impegna a rispettare, il corrispettivo da versare da parte del cliente e clausole penali in caso di inadempimento dell'impresa distributrice, indicando i casi di esclusione.
38.2 Il livello di qualita' e' espresso come soglia applicata ad uno o piu' indicatori di continuita' del servizio o di qualita' della tensione. Con riferimento agli indicatori per i quali non vi e' obbligo di misurazione individuale, le parti provvedono alla misura per un periodo di almeno un anno prima della stipula del contratto per la qualita'. I costi di misura sono a carico della parte che intende usufruire di livelli di continuita' del servizio o di qualita' della tensione piu' elevati, che ha facolta' di installare un proprio strumento di misura.
38.3 Il corrispettivo puo' essere differenziato solo in relazione ai seguenti elementi:
i) durata del contratto, che non deve essere inferiore a un anno e
superiore a quattro anni;

ii) livello di qualita' concordato (in caso di durata superiore a
un anno il livello e' concordato anno per anno);

iii) risarcibilita' del danno derivante dal mancato rispetto del
livello di qualita' concordato;

iv) livello di tensione e ogni altro parametro elettrico relativo
alla fornitura, incluso il livello effettivo di qualita' regi-
strato sul punto di consegna;

v) energia elettrica consumata o potenza installata dal cliente,
anche come somma di piu' clienti connessi alla stessa linea MT
o a linee diverse derivanti dalla stessa cabina di trasforma-
zione AT/MT.

38.4 L'Autorita' si riserva di integrare i criteri per la stipula dei contratti per la qualita' nel caso in cui si manifestino criticita' di attuazione.

Articolo 39
Registrazione individuale delle interruzioni senza preavviso
transitorie, dei buchi di tensione e della qualita' della tensione

39.1 I clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di alta e media tensione hanno facolta' di approvvigionare, installare, manutenere e gestire un proprio registratore individuale di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie conforme alla norma CEI EN 50160.
39.2 Ogni impresa distributrice ha l'obbligo, per i clienti finali e gli autoproduttori allacciati alle reti di alta e media tensione o per i clienti grossisti che lo richiedano, di approvvigionare, installare, manutenere e gestire un registratore individuale di interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie conforme alla norma CEI EN 50160. I costi relativi alle funzioni non supportate dal misuratore gia' installato presso il cliente sono a carico del richiedente.
39.3 Qualora il cliente intenda installare o richieda all'impresa distributrice di installare un registratore individuale delle caratteristiche della qualita' della tensione diverse dalle interruzioni senza preavviso lunghe, brevi e transitorie, tale registratore deve essere conforme alla norma tecnica CEI EN 61000-4-30.
39.4 Le registrazioni di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate ai fini di cui agli articoli 37 e 38.

Articolo 40
Comunicazioni all'Autorita' per i contratti per la qualita'

40.1 Entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2005, ogni impresa distributrice fornisce all'Autorita' un rapporto relativo ai contratti per la qualita', che contenga le seguenti informazioni per ogni contratto stipulato o in essere nell'anno precedente:

a) nome del cliente, ambito territoriale di appartenenza e attivita'
svolta; b) livello di tensione e potenza disponibile; c) data di stipula, data di decorrenza e durata del contratto; d) indicatori di qualita' e livelli di qualita' concordata oggetto
del contratto; e) modalita' di registrazione; f) ammontare dei premi versati; g) ammontare degli indennizzi riconosciuti al cliente finale.

TITOLO 7 - OBBLIGHI DI SERVIZIO PER LE INTERRUZIONI CON PREAVVISO

Articolo 41
Ambito di applicazione

41.1 Il presente titolo si applica per il periodo di regolazione 2004-2007 alle imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.

Articolo 42
Obbligo di servizio per le interruzioni con preavviso

42.1 Ogni impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, avvisa i clienti interessati con un anticipo di almeno 24 ore e con modalita' adeguate ad assicurare l'informazione dei medesimi clienti.
42.2 Il preavviso specifica le seguenti informazioni:

a) la data dell'interruzione con preavviso; b) l'ora e il minuto di inizio previsto e l'ora e il minuto di fine
prevista dell'interruzione con preavviso; c) la data di comunicazione del preavviso.

42.3 Ogni impresa distributrice rispetta i tempi di inizio e fine interruzione indicati nel preavviso:

a) l'istante di inizio dell'interruzione non deve verificarsi con un
anticipo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel
preavviso; b) l'istante di fine dell'interruzione non deve prolungarsi per un
tempo superiore a 5 minuti rispetto a quanto indicato nel
preavviso.

42.4 Qualora l'impresa distributrice anticipi o posticipi l'interruzione con preavviso piu' di quanto indicato al precedente comma 42.3, lettere a) e b), la durata di interruzione per cliente in eccedenza rispetto agli istanti di inizio e fine indicati nel preavviso viene attribuita all'indicatore di riferimento di cui al comma 19.1.

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 43
Disposizioni transitorie per la continuita' del servizio 43.1 In deroga a quanto indicato all'articolo 16, comma 16.2, i dati di continuita' del servizio relativi all'anno 2004 di cui all'articolo 15, commi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5, sono comunicati all'Autorita' entro il 31 marzo 2005 separatamente per il periodo 1 gennaio 2004 - 31 gennaio 2004 e per il periodo 1 febbraio 2004 - 31 dicembre 2004. 43.2 Ai fini della determinazione di cui al precedente articolo 22 relativa agli anni 2004 e 2005, il valore dell'indicatore di riferimento per l'anno 2004 e' pari al valore minimo tra il valore annuale dichiarato, ottenuto dalla somma degli indicatori comunicati come indicato al precedente comma, e il valore relativo al periodo 1 febbraio 2004 - 31 dicembre 2004 incrementato di 1/11, salve le ordinarie verifiche sui dati dichiarati. 43.3 Per l'anno 2004, negli ambiti territoriali in cui non risulta raggiunto il livello tendenziale assegnato, il pagamento della penalita' di cui all'articolo 22, comma 22.5, e' differito in tre rate uguali da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico nei tre anni seguenti. Per ciascuno dei tre anni seguenti, qualora nello stesso ambito territoriale venga raggiunto il livello tendenziale assegnato, la penalita' e' ridotta in misura pari alla rata annuale. Il versamento delle rate dovute e' indicato nel provvedimento di cui all'articolo 22, comma 22.4, di ciascuno dei tre anni seguenti. 43.4 Per l'anno 2005, negli ambiti territoriali in cui non risulta raggiunto il livello tendenziale assegnato, il pagamento dei due terzi della penalita' di cui all'articolo 22, comma 22.5, e' differito in due rate uguali, da versare alla Cassa conguaglio del settore elettrico nei due anni seguenti. Per ciascuno dei due anni seguenti, qualora nello stesso ambito territoriale venga raggiunto il livello tendenziale assegnato, la penalita' e' ridotta in misura pari alla rata annuale. Il versamento delle rate dovute e' indicato nel provvedimento di cui all'articolo 22, comma 22.4, di ciascuno dei tre anni seguenti. 43.5 Per l'anno 2004 gli incentivi e le penalita' di cui al comma 22.5 vengono calcolati assumendo per il parametro C2 di cui alla Tabella i valori pari a quelli del parametro C1 di cui alla medesima Tabella.
PARTE II

REGOLAZIONE DEI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA' COMMERCIALE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE, DI MISURA E DI VENDITA DELL'ENERGIA
ELETTRICA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44
Definizioni per la qualita' commerciale

44.1 Ai fini della presente Parte, si applicano le seguenti definizioni:

a) "Autorita'" e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; b) "distribuzione" e' l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.5,
della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas 21 dicembre 2001, n. 310/01, di seguito richiamata come
"deliberazione n. 310/01"; c) "esercente" e' il soggetto che svolge il servizio di
distribuzione, di vendita o di misura dell'energia elettrica; d) "cliente" e' la controparte, attuale o potenziale, dei contratti
di trasporto, di vendita o di misura dell'energia elettrica,
stipulati dall'esercente; e) "livello specifico di qualita'" e' il livello di qualita' riferito
alla singola prestazione da garantire al singolo cliente; f) "livello generale di qualita'" e' il livello di qualita' riferito
al complesso delle prestazioni da garantire ai clienti di una
stessa area territoriale; g) "terzi" sono le persone fisiche o giuridiche terze rispetto
all'esercente, escluse le imprese che operano su incarico o in
appalto per conto dell'esercente medesimo; h) "alta tensione" (AT) e' la tensione nominale tra le fasi superiore
a 35 kV e non superiore a 150 kV; i) "media tensione" (MT) e' la tensione nominale tra le fasi
superiore a 1 kV e non superiore a 35 kV; j) "bassa tensione" (BT) e' la tensione nominale tra le fasi non
superiore a 1 kV; k) "nodo" e' il punto del circuito in cui e' elettricamente connesso
un numero di condutture maggiore o uguale a tre; l) "presa" e' la conduttura in bassa tensione, in partenza da un nodo
esistente, che alimenta un singolo cliente finale, o un insieme di
clienti finali i cui gruppi di misura siano affiancati e
direttamente cablati tra di loro; qualora l'alimentazione avvenga
mediante linea aerea su pali, si considera che la presa abbia
inizio a partire dal sostegno, questo escluso, piu' prossimo alla
fornitura; m) "gruppo di misura" e' l'insieme di apparecchiature poste presso il
punto di consegna dell'energia elettrica al cliente finale, atto a
misurare l'energia elettrica fornita ed eventualmente dedicato ad
altre funzioni caratteristiche del punto di consegna; n) "punto di consegna" e' il punto di confine tra l'impianto di
proprieta' dell'esercente e l'impianto del cliente finale; o) "esecuzione di lavori semplici" e':
i) la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'
impianto in bassa tensione di proprieta' dell'esercente, su
richiesta del cliente, eseguita con un intervento limitato alla
presa ed eventualmente al gruppo di misura;

ii) la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'
impianto in media tensione, di proprieta' dell'esercente, su ri-
chiesta del cliente, eseguita con un intervento limitato alle
apparecchiature elettromeccaniche, nell'impianto elettrico esi-
stente, ed eventualmente al gruppo di misura esistente;

p) "esecuzione di lavori complessi" e' la realizzazione, modifica o
sostituzione a regola d'arte dell'impianto di proprieta'
dell'esercente, su richiesta del cliente, in tutti i casi non
compresi nella definizione di esecuzione di lavori semplici; q) "completamento del lavoro richiesto" e' la realizzazione, a regola
d'arte, del lavoro richiesto dal cliente, comprese l'installazione
del gruppo di misura e l'attivazione della fornitura ove richiesta
contestualmente al lavoro medesimo; r) "atti autorizzativi" sono le concessioni, autorizzazioni o
servitu' il cui ottenimento e' necessario per l'esecuzione della
prestazione da parte dell'esercente, escluse le concessioni,
autorizzazioni o servitu' la cui richiesta spetta al cliente;" s) "tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi" e' il tempo
intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per
ultima e la data, quale risultante dal protocollo dell'esercente,
di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo; t) "attivazione della fornitura" e' l'avvio dell'alimentazione del
punto di consegna della fornitura, a seguito o di un nuovo
contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni
contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente
disattivata, attraverso interventi limitati al gruppo di misura,
inclusa l'eventuale installazione o sostituzione del gruppo di
misura medesimo; u) "disattivazione della fornitura su richiesta del cliente" e' la
sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto
da parte del cliente finale con sigillatura o rimozione del gruppo
di misura; v) "riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per
morosita'" e' il ripristino dell'alimentazione del punto di
consegna che pone fine, a fronte del pagamento da parte del
cliente finale moroso delle somme dovute, alla sospensione della
fornitura effettuata dall'esercente nel rispetto delle procedure
di preavviso previste dalla normativa vigente e dai provvedimenti
dell'Autorita' in particolare, dalle clausole contrattuali e dal
regolamento di servizio predisposto dall'esercente ai sensi
dell'articolo 2, comma 37, della legge 14 novembre 1995, n. 481; w) "verifica del gruppo di misura" e' l'accertamento del corretto
funzionamento del gruppo di misura in riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente; x) "verifica della tensione di fornitura" e' l'accertamento del
livello di tensione nel punto di consegna in riferimento a quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente; y) "reclamo scritto" e' ogni comunicazione scritta presentata presso
uno sportello, ufficio periferico o sede centrale dell'esercente
con la quale il cliente esprime chiaramente una lamentela circa la
non coerenza del servizio ottenuto con le sue aspettative in
merito ad uno o piu' requisiti definiti da leggi o provvedimenti
amministrativi, dal contratto di fornitura sottoscritto, dal
regolamento di servizio ed ad ogni altro aspetto relativo ai
rapporti tra esercente e cliente; z) "richiesta di informazioni scritta" e' ogni comunicazione scritta,
presentata presso uno sportello, ufficio periferico o sede
centrale dell'esercente, con la quale il cliente formula una
richiesta di informazioni in merito al servizio ottenuto;

aa) "lettura" e' la rilevazione da parte dell'esercente dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura, al fine
di quantificare a consuntivo i consumi del cliente finale; bb) "autolettura" e' la rilevazione da parte del cliente finale e la
conseguente comunicazione all'esercente dei dati espressi dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura; cc) "data di ricevimento della richiesta" e':

- per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo
dell'esercente; - per le richieste trasmesse per via telefonica o telematica, la data
di inserimento della richiesta nel sistema informativo
dell'esercente; - per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o
sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli
predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento della
richiesta nel sistema informativo dell'esercente;

dd) "data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a
cura del cliente" e':

- per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo
dell'esercente; - per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la
data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo
dell'esercente; - per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici
o sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi
moduli predisposti dall'esercente ovvero la data di inserimento
della comunicazione nel sistema informativo dell'esercente;

ee) "conferma della richiesta della verifica del gruppo di misura" e'
l'accettazione da parte del cliente degli oneri previsti
dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il
funzionamento del gruppo di misura e' corretto in riferimento
alla normativa tecnica vigente; ff) "conferma della richiesta della verifica della tensione di
fornitura" e' l'accettazione da parte del cliente degli oneri
previsti dall'esercente per il caso in cui sia accertato che il
valore della tensione di fornitura e' conforme alla normativa
tecnica vigente; gg) "data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica"
e':

- per le conferme scritte, la data risultante dal protocollo
dell'esercente; - per le conferme trasmesse per via telefonica o telematica, la data
di inserimento della comunicazione nel sistema informativo
dell'esercente; - per le conferme presentate presso sportelli, uffici periferici o
sede centrale dell'esercente, la data riportata su appositi moduli
predisposti dall'esercente;

hh) "data di messa a disposizione" e' la data di invio, quale
risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del
documento relativo alle prestazioni di cui agli articoli 47, 48,
55 e 56 della presente direttiva, ovvero la data di comunicazione
al cliente, come inserita nel sistema informativo dell'esercente,
dell'avvenuta predisposizione di detto documento; ii) "appuntamento personalizzato" e' l'appuntamento fissato, su
richiesta del cliente, in data successiva a quella proposta
dall'esercente; jj) "misura" e' l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.6, della
deliberazione n. 310/01; kk) "vendita" e' l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 4.7, della
deliberazione n. 310/01; ll) "cliente finale" e' il consumatore che acquista energia elettrica
per uso proprio; mm) "preventivo di ammontare predeterminabile" e' il preventivo per
l'esecuzione di un lavoro semplice per cliente BT il cui
ammontare, a carico del cliente, viene definito in misura
forfetaria, indipendentemente dall'effettivo costo delle opere,
nel rispetto della normativa tariffaria vigente, e puo' essere
comunicato al cliente all'atto della richiesta della prestazione.

Articolo 45
Finalita' e principi generali per la qualita' commerciale

45.1 La Parte II del presente provvedimento persegue le finalita' di:

a) tutelare i diritti dei clienti attraverso livelli specifici e
generali di qualita' commerciale dei servizi di distribuzione, di
vendita e di misura dell'energia elettrica e indennizzi automatici
per il cliente in caso di mancato rispetto dei livelli specifici
di qualita' per cause imputabili all'esercente; b) assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle
prestazioni richieste dai clienti per disporre di indicatori di
qualita' commerciale affidabili, comparabili e verificabili e per
consentire una adeguata informazione dei clienti in merito alla
tempestivita' di esecuzione delle prestazioni richieste.

45.2 L'esercente puo' contrattualizzare standard specifici e generali di qualita' migliori e indennizzi automatici superiori a quelli definiti dalla presente Parte II, proponendoli in modo non discriminatorio ai clienti finali del mercato libero.

TITOLO 2 - INDICATORI DI QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

Articolo 46
Indicatori di qualita' commerciale del servizio

46.1 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualita':

- tempo di preventivazione; - tempo di esecuzione di lavori semplici; - tempo di attivazione della fornitura; - tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente; - tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per
morosita'; - fascia di puntualita' per gli appuntamenti con i richiedenti; - tempo di esecuzione di lavori complessi; - tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di
fornitura su richiesta del cliente; - tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di
informazione scritte relative al servizio di distribuzione.

46.2 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi al servizio di misura dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualita':

- tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo
di misura; - tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su
richiesta del cliente; - tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di
informazione scritte relative al servizio di misura; - numero annuo di letture e autoletture per cliente finale.

46.3 Al fine di definire i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi al servizio di vendita dell'energia elettrica, si fa riferimento ai seguenti indicatori di qualita':

- tempo di rettifica di fatturazione; - tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di
informazione scritte relative al servizio di vendita; - qualita' dei servizi telefonici.

Articolo 47
Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di
bassa tensione

47.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione eil tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento da parte dell'esercente della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al cliente. Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT viene registrato solo nei casi in cui l'ammontare del preventivo non sia predeterminabile.
47.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori sulla rete di bassa tensione con preventivo di ammontare non predeterminabile.
47.3 Il preventivo deve contenere:

a) l'indicazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione del
lavoro richiesto fino all'attivazione della fornitura,
quest'ultima valorizzata separatamente, ove richiesta; il
preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in
particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni
di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali; b) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro
richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura
del cliente e le concessioni, autorizzazioni o servitu' che
eventualmente lo stesso cliente deve richiedere per consentire
l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica; c) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione
del preventivo, il cliente deve presentare per l'attivazione della
fornitura, ove richiesta; d) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti
autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro
richiesto; e) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione
richiesta, se tale prestazione e' soggetta ad un livello specifico
di qualita' definito dalla presente direttiva, nonche'
l'indicazione dell'entita' dell'indennizzo automatico dovuto
dall'esercente al cliente in caso di mancato rispetto di tale
livello specifico; f) lo schema del contratto di fornitura che deve essere eventualmente
sottoscritto dal cliente finale.

47.4 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di bassa tensione deve avere validita' non inferiore a tre mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo potra' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.

Articolo 48
Tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di
media tensione

48.1 Il tempo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento, da parte dell'esercente, della richiesta di preventivo e la data di messa a disposizione del preventivo al cliente.
48.2 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve essere predisposto dall'esercente per ogni richiesta di lavori sulla rete di media tensione, indipendentemente dall'ammontare del contributo richiesto al cliente. Il preventivo deve contenere quanto previsto dall'articolo 47, comma 47.3.
48.3 Il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione deve avere validita' non inferiore a sei mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato in detto preventivo puo' essere successivamente preteso dall'esercente nei confronti del cliente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.
48.4 Qualora entro il tempo massimo di quaranta giorni lavorativi, l'esercente non metta a disposizione del cliente il preventivo per l'esecuzione di lavori sulla rete di media tensione, l'esercente medesimo deve inviare al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di preventivo, nonche' i tempi previsti per la predisposizione del preventivo medesimo.

Articolo 49
Tempo di esecuzione di lavori semplici

49.1 Il tempo di esecuzione di lavori semplici e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.
49.2 Nel caso di lavori semplici per i quali sia predeterminabile l'ammontare del preventivo:

a) all'atto della richiesta l'esercente informa il cliente
sull'ammontare del preventivo e i tempi previsti per l'esecuzione
del lavoro; b) qualora il cliente accetti di procedere all'esecuzione del lavoro,
entro i successivi cinque giorni lavorativi l'esercente verifica
che si tratti effettivamente di un lavoro semplice; c) entro lo stesso termine l'esercente deve consegnare al cliente la
documentazione tecnica di cui all'articolo 47, comma 47.3, lettere
da b) a f); alla consegna di tale documentazione, il cliente ha
diritto di recedere dalla propria richiesta; d) qualora dalla verifica risulti che il lavoro e' complesso,
l'esercente deve comunicare al cliente la variazione e il tempo di
esecuzione previsto. In tal caso, il cliente puo' rinunciare
all'esecuzione del lavoro. Se il cliente conferma l'intenzione di
procedere all'esecuzione del lavoro, l'esercente deve consegnare
entro 20 giorni al cliente la documentazione tecnica di cui
all'articolo 47, comma 47.3, lettere da b) a f); in tal caso
nessun importo aggiuntivo puo' essere preteso dall'esercente.
L'esercente e' tenuto inoltre a rispettare quanto previsto dal
successivo articolo 50, comma 50.2; e) qualora dalla verifica risulti che il cliente ha fornito elementi
non corrispondenti alla realta', l'esercente puo' modificare
l'ammontare del preventivo in conformita' alla disciplina
tariffaria vigente. In tal caso, il cliente puo' rinunciare
all'esecuzione del lavoro.

Articolo 50
Tempo di esecuzione di lavori complessi

50.1 Il tempo di esecuzione di lavori complessi e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di perfezionamento del contratto mediante accettazione del preventivo e la data di completamento del lavoro richiesto.
50.2 Qualora entro il tempo massimo di sessanta giorni, l'esercente non completi il lavoro richiesto, l'esercente medesimo deve inviare al cliente una comunicazione da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile per conto dell'esercente per la richiesta di esecuzione di lavori complessi, nonche' i tempi previsti per il completamento del lavoro medesimo.

Articolo 51
Tempo di attivazione della fornitura

51.1 Il tempo di attivazione della fornitura e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto di fornitura, previa presentazione, da parte del cliente, di tutti gli atti e documenti necessari alla stipula del contratto, e la data di attivazione della fornitura, con intervento limitato al gruppo di misura.
51.2 La rilevazione del tempo di attivazione della fornitura non si effettua nel caso in cui la fornitura sia stata riattivata in seguito a sospensione della stessa per morosita' del cliente finale e nel caso in cui siano intervenute variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di attivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Articolo 52
Tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente

52.1 Il tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di richiesta di disattivazione della fornitura e la data di disattivazione della fornitura stessa.
52.2 La rilevazione del tempo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente si effettua per tutti gli interventi di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente, compresi quelli che comportano la rimozione del gruppo di misura. Tale rilevazione non si effettua per le richieste di disattivazione presentate contestualmente alle richieste di riattivazione per variazioni nella titolarita' del contratto di fornitura che non richiedono intervento di disattivazione della fornitura, quali volture o subentri immediati.

Articolo 53
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per
morosita'

53.1 Il tempo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' e' il tempo, misurato in giorni feriali, intercorrente tra la data di pagamento da parte del cliente presso l'esercente delle somme dovute, ovvero di comunicazione, mediante idonea documentazione, dell'avvenuto pagamento delle somme medesime, e la data di riattivazione della fornitura. L'esercente, prima di procedere alla riattivazione della fornitura, puo' richiedere al cliente l'esibizione del documento in originale da cui risulti l'avvenuto pagamento delle somme dovute.
53.2 Nel caso in cui la riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' venga effettuata dall'esercente il servizio di distribuzione o misura su richiesta dell'esercente il servizio di vendita per mancato pagamento del corrispettivo di trasporto, quest'ultimo deve espressamente specificare che si tratta di una riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita'.

Articolo 54
Tempo di rettifica di fatturazione

54.1 Il tempo di rettifica di fatturazione e' il tempo, misurato in giorni solari, intercorrente tra la data della richiesta di rettifica di un importo gia' pagato dal cliente e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta, al netto dei tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche tecniche richieste dal cliente. L'esercente, su richiesta del cliente, e' tenuto a fornire il dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica di fatturazione.
54.2 Il tempo di rettifica di fatturazione e' registrato anche per le richieste di rettifiche di fatturazione per le quali, in seguito alle verifiche effettuate, l'esercente comunichi al cliente che non si da' luogo a rettifica di fatturazione.

Articolo 55
Tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su
richiesta del cliente

55.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura e la data di messa a disposizione del cliente del documento recante l'esito della verifica.
55.2 L'esercente e' tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 70 della presente direttiva, l'esito delle verifiche del gruppo di misura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di errori superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, l'esercente e' tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il quale ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura.

Articolo 56 Tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura
su richiesta del cliente

56.1 Il tempo per l'effettuazione della verifica della tensione di fornitura su richiesta del cliente e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura e la data di messa a disposizione del cliente del documento recante l'esito della verifica. Qualora la verifica istantanea della tensione accerti valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione previsto dalle norme tecniche vigenti l'esercente e' tenuto alla effettuazione di una verifica della tensione di fornitura da condursi sull'arco di una settimana attraverso l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 50160.
56.2 Nei casi in cui la verifica della tensione di fornitura venga effettuata in modalita' conforme alla norma CEI EN 50160, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della conferma della richiesta di verifica della tensione di fornitura, un documento da cui risultino il nominativo ed il recapito della persona responsabile della verifica per conto dell'esercente e, nel caso di registrazione successiva alla verifica istantanea della tensione di fornitura, dare luogo all'inizio della registrazione entro quindici giorni dalla data della verifica istantanea della tensione di fornitura per i clienti BT e entro dieci giorni per i clienti MT.
56.3 L'esercente e' tenuto a registrare, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 70 della presente direttiva, l'esito delle verifiche della tensione di fornitura. Qualora tali verifiche conducano all'accertamento di valori della tensione di fornitura non compresi nel campo di variazione fissato dalla normativa tecnica vigente, l'esercente e' tenuto a registrare il tempo, espresso in giorni lavorativi, entro cui sono stati realizzati gli interventi per ripristinare valori corretti della tensione di fornitura.

Articolo 57
Tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di
informazioni scritte

57.1 Il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte e' il tempo, misurato in giorni lavorativi, intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni e la data di invio della risposta motivata al cliente, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax o di altro strumento telematico.
57.2 La risposta motivata al cliente deve contenere il riferimento al reclamo scritto o alla richiesta scritta presentata dal cliente, nonche' l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata dall'esercente per fornire al cliente, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti. Nel caso di reclami scritti, la risposta motivata al cliente deve contenere l'indicazione delle cause di non conformita' del servizio per le quali e' stato presentato il reclamo, nonche' la descrizione delle eventuali azioni correttive poste in essere dall'esercente.
57.3 In occasione della presentazione di reclami scritti o di richieste scritte, il cliente puo' richiedere di accedere, limitatamente ai dati che lo riguardano, al registro di cui all'articolo 70, comma 70.1, della presente direttiva.
57.4 L'esercente il servizio di vendita dotato di centri di risposta alle chiamata telefoniche dei clienti registra i reclami scritti pervenuti in merito alla qualita' del servizio telefonico in modo separato dagli altri reclami scritti e richieste di informazioni pervenute.

Articolo 58
Fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente

58.1 La fascia di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente e' il periodo di tempo, misurato in ore, entro il quale l'appuntamento puo' essere concordato con il cliente per effettuare un sopralluogo o un intervento ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita'.
58.2 Al momento di concordare un appuntamento con il cliente, l'esercente e' tenuto a fissare l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualita' per l'appuntamento concordato nel rispetto della fascia massima di puntualita' prevista dall'articolo 64, impegnandosi a presentarsi nel luogo e nel periodo di tempo concordati con il cliente.
58.3 Il cliente deve assicurare la propria disponibilita' a ricevere l'esercente per tutta la fascia di puntualita' concordata con l'esercente medesimo.

Articolo 59
Appuntamenti personalizzati

59.1 L'esercente e' tenuto a fissare, qualora il cliente lo richieda, un appuntamento personalizzato per l'effettuazione di un sopralluogo ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 47 o per l'effettuazione dell'intervento di esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 49, 51, 52 e 53.
59.2 Al momento di fissare un appuntamento personalizzato di cui al comma precedente, l'esercente e' tenuto a comunicare al cliente interessato che, in caso di mancato rispetto di tale appuntamento, e' dovuto un indennizzo automatico in sostituzione di quello dovuto in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualita' corrispondente alla prestazione richiesta.

Articolo 60
Tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo
di misura

60.1 Il tempo di ripristino della fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti finali alimentati in bassa tensione e' il tempo, registrato in ore e minuti, intercorrente tra l'istante di richiesta del cliente interessato dal guasto, registrato in ore e minuti, e l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica sul punto di consegna di detto cliente, registrato in ore e minuti.

Articolo 61 Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a livelli
specifici e generali di qualita'

61.1 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che non richiedono la presenza del cliente.
61.2 Il tempo per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi che richiedono la presenza del cliente e per i quali il cliente non abbia richiesto un appuntamento personalizzato.
61.3 Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo che richiede la presenza del cliente, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni decorre da:

a) la data fissata per l'effettuazione del sopralluogo, qualora
l'appuntamento sia personalizzato; b) la nuova data concordata per l'effettuazione del sopralluogo,
qualora il sopralluogo medesimo non venga effettuato nella data
concordata con il cliente per una delle cause indicate
dall'articolo 66, comma 66.1, lettere a) e b), e si sia dovuto
concordare una nuova data per l'effettuazione del sopralluogo.

61.4 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni di cui agli articoli 49, 50 e 51 siano necessari lavori da realizzarsi a cura del cliente e tali lavori siano stati tutti indicati nel preventivo di cui agli articoli 47 e 48, il tempo per l'effettuazione di dette prestazioni decorre dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori.
61.5 Nel caso in cui per l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' siano necessari atti autorizzativi, il tempo per l'esecuzione di dette prestazioni non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti.
61.6 Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' sia impedita dalla praticabilita' del terreno, ad esempio per innevamento persistente, l'esercente comunica al cliente la sospensione della prestazione e i tempi per l'esecuzione della prestazione decorrono dalla data in cui il cliente comunica la praticabilita' dei terreni interessati.
61.7 Nel caso in cui il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 59, comma 59.1, il tempo di esecuzione della prestazione non deve essere computato.
61.8 Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, risulti che dal sopralluogo il lavoro richiesto e' da classificare come complesso, l'esercente registra i motivi che hanno comportato la variazione e il tempo di esecuzione della prestazione decorre da tale variazione o, in caso di consegna di documentazione tecnica, dalla data di accettazione delle prescrizioni in essa contenute.

Articolo 62
Numero annuo di letture e autoletture per cliente finale

62.1 Il numero annuo di letture e autoletture per cliente finale e', per ogni singolo cliente finale, la somma del numero di letture effettuate in un anno, comprese le autoletture comunicate dal cliente finale stesso.
62.2 La rilevazione del numero annuo di letture e autoletture per i clienti finali si effettua soltanto per i clienti finali alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi.

Articolo 63
Qualita' dei servizi telefonici

63.1 Il tempo di attesa telefonica e', con riferimento ad una chiamata telefonica da parte di un cliente finale che richiede di parlare con un operatore, il tempo, espresso in minuti, intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata attraverso l'ausilio di un risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore.
63.2 Il tempo medio di attesa telefonica e' la media aritmetica dei tempi di attesa telefonica delle chiamate dei clienti finali che hanno iniziato la conversazione con l'operatore, pervenute ai centri di risposta alle chiamate telefoniche del medesimo esercente in un mese.
63.3 Il tempo medio di rinuncia per eccessiva attesa telefonica e' la media aritmetica dei tempi di attesa telefonica delle chiamate dei clienti finali che, pur avendo richiesto di parlare con un operatore, sono terminate prima dell'inizio della conversazione con l'operatore medesimo, pervenute in un mese ai centri di risposta alle chiamate telefoniche del medesimo esercente.
63.4 Nel caso in cui l'esercente svolga piu' servizi e non risulti possibile stabilire a quale servizio si rivolga la chiamata telefonica, i tempi di attesa telefonica dei clienti che hanno richiesto di parlare con un operatore, concorrono al computo dei tempi medi di cui ai commi precedenti indipendentemente dal servizio.
63.5 Per gli esercenti dotati di centri di risposta alle chiamate telefoniche che tracciano le chiamate telefoniche solo dopo l'identificazione del chiamante attraverso la digitazione del numero identificativo di utente, il monitoraggio di cui ai commi precedenti si riferisce alle sole chiamate con cliente identificato.

TITOLO 3 - LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITA' COMMERCIALE

Articolo 64
Livelli specifici di qualita' commerciale del servizio

64.1 I livelli specifici di qualita' commerciale del servizio sono definiti nella tabella 4.

Articolo 65
Livelli generali di qualita' commerciale del servizio

65.1 I livelli generali di qualita' commerciale del servizio sono definiti nella tabella 5.
65.2 Per i clienti finali alimentati in bassa tensione per i quali si effettua la fatturazione bimestrale dei corrispettivi, il livello generale di qualita' per lettura relativo alla lettura dei consumi e' definito nella tabella 6.
65.3 I livelli generali di qualita' di cui ai precedenti commi 65.1 e 65.2 devono essere calcolati:

a) con riferimento all'esercente, se l'esercente fornisce il servizio
in un ambito territoriale compreso in una sola provincia; b) con riferimento alla provincia, se l'esercente fornisce il
servizio in un ambito territoriale non compreso in una sola
provincia.

Articolo 66
Cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di
qualita'

66.1 Le cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' sono classificate come di seguito:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorita' pubblica,
eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo
stato di calamita' dall'autorita' competente, scioperi, mancato
ottenimento di atti autorizzativi; b) cause imputabili al cliente o a terzi, quali la mancata presenza
del cliente ad un appuntamento concordato con l'esercente per
l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della
prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa,
ovvero danni o impedimenti provocati da terzi; c) cause imputabili all'esercente, intese come tutte le altre cause
non indicate alle precedenti lettere a) e b).

66.2 Per le prestazioni le cui cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualita' rientrano nelle classi di cui al precedente comma 66.1, lettere a) e b), l'esercente documenta la causa del mancato rispetto.

TITOLO 4 - INDENNIZZI AUTOMATICI

Articolo 67
Casi di indennizzo automatico

67.1 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'articolo 64, l'esercente e' tenuto a corrispondere al cliente interessato un indennizzo automatico definito, per ciascuna tipologia di utenza, nella tabella 7.

Articolo 68
Casi di esclusione del diritto all'indennizzo automatico

68.1 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui all'articolo 67 qualora il mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'articolo 64 sia riconducibile ad una delle cause di cui all'articolo 66, comma 66.1, lettere a) e b).
68.2 L'esercente non e' tenuto a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al precedente articolo 67 qualora il cliente non sia in regola con gli eventuali pagamenti dovuti all'esercente per l'effettuazione della prestazione richiesta.
68.3 Qualora il cliente richieda un appuntamento personalizzato di cui all'articolo 59, comma 59.1, l'esercente non e' tenuto a corrispondere al cliente medesimo gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 67 per il caso di mancato rispetto del tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni.
68.4 Qualora il cliente richieda che l'appuntamento personalizzato di cui all'articolo 59, comma 59.1, sia fissato in data successiva di oltre sessanta giorni solari rispetto alla data di richiesta della prestazione, l'esercente non e' tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico previsto dall'articolo 67 per il caso di mancato rispetto della fascia di puntualita'.
68.5 L'esercente non e' tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui all'articolo 67:

a) per mancato rispetto del tempo massimo di ripristino della
fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura per clienti
finali alimentati in bassa tensione se l'interruzione della
fornitura e' causata dal solo allentamento dei morsetti ferma-cavi
presenti sul gruppo di misura, dall'intervento del limitatore per
prelievi irregolari o da danneggiamenti arrecati al gruppo di
misura se installato all'interno di locali di esclusivo accesso
del cliente; b) per mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di
fatturazione se la prestazione non da' luogo a restituzione di
somma al cliente o viene effettuata a causa di errata
comunicazione all'esercente da parte del cliente.

Articolo 69
Modalita' di corresponsione al cliente dell'indennizzo automatico

69.1 Gli indennizzi automatici di cui all'articolo 67, ove non esclusi ai sensi dell'articolo 68, devono essere corrisposti al cliente attraverso detrazione dall'importo addebitato nella prima fatturazione utile e comunque entro novanta giorni solari dalla scadenza del tempo massimo previsto dall'articolo 64 per l'esecuzione della prestazione richiesta dal cliente, ovvero entro novanta giorni solari dalla data dell'appuntamento personalizzato. Nel caso in cui l'importo della prima fatturazione addebitata al cliente sia inferiore all'entita' dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta.
69.2 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro i termini indicati dal comma precedente, l'indennizzo e' dovuto:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti dall'articolo 67
se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo
concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa; b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti dall'articolo
67 se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo
concesso per l'effettuazione della corresponsione stessa.

69.3 Nel documento di fatturazione la causale della detrazione deve essere indicata come "Indennizzo automatico per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas". Nel medesimo documento deve essere altresi' indicato che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilita' per il cliente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito".
69.4 Qualora la prestazione soggetta a livello specifico di qualita' commerciale venga richiesta da un cliente grossista operante per conto del cliente finale, l'eventuale indennizzo viene corrisposto al cliente grossista il quale ha l'obbligo di trasferirlo al cliente finale. Qualora il cliente grossista effettui il pagamento al cliente finale entro i termini indicati dal comma 69.1, puo' trattenere i maggiori importi di cui al comma 69.2, se dovuti.

TITOLO 5 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI INFORMAZIONE

Articolo 70
Registrazione di informazioni e dati concernenti le prestazioni
soggette a livelli specifici e generali di qualita'

70.1 L'esercente deve predisporre un registro, costituito da appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare informazioni e dati concernenti le richieste di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita', nonche' l'esecuzione delle prestazioni medesime.
70.2 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita', ad esclusione delle prestazioni di cui agli articoli 60 e 63, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di
prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui
agli articoli 55 e 56; b) il codice con cui l'esercente individua la prestazione; c) la tipologia di utenza, suddividendo tra clienti finali BT
domestici, clienti finali BT non domestici e clienti finali MT; d) i dati identificativi del cliente; e) la data di ricevimento della richiesta di prestazione o della
conferma della richiesta delle verifiche di cui agli articoli 55 e
56; f) le date di richiesta degli atti autorizzativi e le date di
ottenimento degli atti stessi; g) la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi
a cura del cliente; h) la data di esecuzione della prestazione; i) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 66, comma 66.1,
dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualita'
previsto per la prestazione richiesta; i) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar
seguito alla richiesta di prestazione; k) il codice dell'eventuale appuntamento personalizzato di cui
all'articolo 59, comma 59.1.

70.3 Per ogni appuntamento personalizzato di cui all'articolo 59, comma 59.1, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di
prestazione o la conferma della richiesta delle verifiche di cui
agli articoli 55 e 56, alla quale si riferisce l'appuntamento; b) la data proposta dall'esercente per l'appuntamento; c) la data, l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di
puntualita' ed il luogo dell'appuntamento; d) la data e l'ora di effettiva presentazione dell'esercente
all'appuntamento nel luogo concordato; e) l'eventuale assenza del cliente all'appuntamento durante la fascia
di puntualita' di cui alla precedente lettera d); f) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 66, comma 66.1,
dell'eventuale mancato rispetto della fascia massima di
puntualita' fissata dall'articolo 64; g) la data e le cause dell'eventuale annullamento dell'appuntamento.

70.4 Per ogni richiesta di prestazione soggetta a livello specifico di qualita' di cui all'articolo 60, l'esercente deve registrare:

a) il codice univoco con cui l'esercente identifica la richiesta di
prestazione; b) i dati identificativi del cliente; c) l'istante di richiesta del cliente interessato dal guasto; d) l'istante di ripristino della fornitura di energia elettrica; e) la causa, tra quelle indicate dall'articolo 66, comma 66.1,
dell'eventuale mancato rispetto del livello specifico di qualita'
previsto per la prestazione richiesta; f) il motivo e la data dell'eventuale venir meno dell'obbligo di dar
seguito alla richiesta di prestazione o alla corresponsione
dell'indennizzo.

70.5 Per ogni chiamata telefonica pervenuta ai centri di risposta
alle chiamate telefoniche dell'esercente di cui all'articolo 63,
l'esercente deve registrare, in conformita' ai commi 63.4 e 63.5:

a) l'inizio della chiamata; b) l'eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta
avviene tramite risponditore automatico; c) l'inizio della conversazione con l'operatore o, se precedente, la
fine della chiamata.

70.6 L'esercente deve inoltre registrare, relativamente alla qualita' dei servizi telefonici, per ciascun mese:

a) il numero di chiamate telefoniche pervenute da clienti finali che
hanno richiesto di parlare con un operatore e alle quali e' stata
data risposta dall'operatore; b) il numero di chiamate telefoniche pervenute da clienti finali che
hanno richiesto di parlare con un operatore.

Articolo 71
Verificabilita' delle informazioni e dei dati registrati

71.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo articolo 72, comma 72.6, lettera a), l'esercente deve:

a) mantenere il registro di cui all'articolo 70, comma 70.1,
aggiornato con le informazioni e i dati richiesti; b) assicurare la verificabilita' delle informazioni e dei dati
registrati mediante un adeguato sistema di collegamento, anche
informatico, tra archivi commerciali, archivi tecnici e per mezzo
di ogni altra documentazione ritenuta necessaria; c) conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione
necessaria per assicurare la verificabilita' delle informazioni e
dei dati registrati, per un periodo non inferiore a tre anni
solari successivi a quello della registrazione.

Articolo 72 Comunicazione dell'esercente all'Autorita', controlli e pubblicazione
delle informazioni e dei dati forniti per la qualita' commerciale 72.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'esercente e' tenuto a comunicare all'Autorita', per ciascuna tipologia di utenza, il numero totale di clienti finali al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di comunicazione. Entro la stessa data e in modo contestuale, l'esercente e' altresi' tenuto a comunicare all'Autorita' le informazioni e i dati di cui ai successivi commi 72.2, 72.3, 72.4 e 72.5. 72.2 In relazione alle prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualita' eseguite nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita', l'esercente e' tenuto a comunicare:

a) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli
articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 60 con
esclusione delle prestazioni alle quali si applica l'articolo 61,
comma 61.6:

- il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme
delle richieste di verifica di cui agli articoli 55 e 56; - il numero totale delle richieste di prestazioni o delle conferme
delle richieste di verifica di cui agli articoli 55 e 56, per le
quali l'esercente non abbia rispettato il livello specifico o
generale di qualita' definito dall'articolo 64, ovvero
dall'articolo 65, comma 65.1, suddividendo le richieste o le
conferme medesime in base alle cause di cui all'articolo 66, comma
66.1; - il tempo effettivo medio di esecuzione delle prestazioni, calcolato
sulla base dei tempi effettivi di esecuzione sia delle prestazioni
per le quali sia stato rispettato il livello specifico o generale
definito dall'articolo 64, ovvero dall'articolo 65, comma 65.1, sia
delle prestazioni per le quali tale livello non sia stato
rispettato per le cause di cui all'articolo 66, comma 66.1, lettera
c);

b) per ogni tipologia di utenza e per ogni prestazione di cui agli
articoli 47, 49, 51, 52 e 53 limitatamente alle prestazioni alle
quali si applica l'articolo 61, comma 61.7:

- il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'articolo
59, comma 59.1; - il numero totale di appuntamenti personalizzati di cui all'articolo
59, comma 59.1, per i quali l'esercente non abbia rispettato la
fascia di puntualita' concordata con il cliente, suddividendo gli
appuntamenti medesimi in base alle cause di cui all'articolo 66,
comma 66.1;

c) Per le prestazioni di cui agli articoli 55 e 56, l'esercente e'
tenuto a comunicare il numero di conferme delle richieste di
verifica del gruppo di misura e il numero di conferme delle
richieste di verifica della tensione di fornitura, a seguito delle
quali le verifiche abbiano accertato il mancato rispetto della
normativa tecnica vigente nonche' i tempi entro i quali
l'esercente ha provveduto alla sostituzione del gruppo di misura o
alla realizzazione degli interventi per ripristinare valori
corretti della tensione di fornitura.

72.3 In relazione alla corresponsione di indennizzi automatici di cui all'articolo 67, limitatamente agli indennizzi corrisposti nell'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita', l'esercente e' tenuto a comunicare per ogni tipologia di utenza e per ogni livello specifico di qualita' definito dall'articolo 64:

a) il numero totale degli indennizzi corrisposti;
b) l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti.

72.4 In relazione all'indicatore di qualita' di cui all'articolo 62, l'esercente e' tenuto a comunicare, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione all'Autorita':

a) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre, alimentati in
bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi; b) il numero totale di clienti finali al 31 dicembre, alimentati in
bassa tensione e con fatturazione bimestrale dei corrispettivi,
per i quali l'esercente non abbia rispettato il livello generale
di qualita' definito dall'articolo 65, comma 65.2.

72.5 Entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento al semestre gennaio-giugno dello stesso anno, e entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento al semestre luglio-dicembre dell'anno precedente, gli esercenti comunicano all'Autorita' i valori assunti in ciascun mese dagli indicatori di qualita' del servizio telefonico di cui all'articolo 63, nonche' il numero di chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno richiesto di parlare con un operatore, il numero di chiamate telefoniche dei clienti finali che hanno parlato con un operatore e il numero di reclami scritti pervenuti nel semestre relativi alla qualita' del servizio telefonico.
72.6 L'Autorita' puo' utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti ai seguenti fini:

a) controlli, anche a campione, per accertare la veridicita' di tali
informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni
contenute nella presente direttiva; b) pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati
medesimi.

Articolo 73
Informazione ai clienti per la qualita' commerciale

73.1 In occasione della richiesta di prestazioni soggette a livelli specifici di qualita', l'esercente e' tenuto ad informare il cliente di tali livelli e delle fasce di puntualita' per gli appuntamenti con il cliente, nonche' degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
73.2 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'esercente, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, e' tenuto ad informare ogni cliente finale che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo dei livelli specifici e generali di qualita', nonche' degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.
73.3 Entro la stessa data di cui al comma precedente, l'esercente e' altresi' tenuto ad informare i clienti finali che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura con l'esercente medesimo:

a) dei livelli effettivi di qualita' relativi alle prestazioni
soggette a livelli specifici e generali di qualita' e del grado di
rispetto dei livelli specifici, con riferimento all'anno
precedente a quello di informazione ai richiedenti; b) degli orari di apertura degli sportelli e dei tempi medi di attesa
agli sportelli medesimi.

73.4 In occasione della richiesta di una prestazione soggetta a livelli specifici e generali di qualita' o della fissazione di un appuntamento personalizzato l'esercente comunica al cliente un codice univoco.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 74
Separazione degli obblighi per attivita'

74.1 L'esercente che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica e' tenuto ad osservare i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi agli indicatori di cui all'articolo 46, comma 46.1.
74.2 L'esercente che svolge il servizio di misura di energia elettrica per i clienti finali e' tenuto ad osservare i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi agli indicatori di cui all'articolo 46, comma 46.2.
74.3 L'esercente che svolge il servizio di vendita di energia elettrica e' tenuto ad osservare i livelli specifici e generali di qualita' commerciale relativi agli indicatori di cui all'articolo 46, comma 46.3.

Articolo 75
Standard di qualita' definiti dall'esercente

75.1 Qualora l'esercente definisca propri standard specifici e generali di qualita' commerciale, tali standard devono comportare livelli di qualita' non inferiori a quelli definiti dall'articolo 64, comma 64.1 e dall'articolo 65, commi 65.1 e 65.2, ovvero riguardare prestazioni non previste dalla presente direttiva.
75.2 Qualora l'esercente definisca standard specifici di qualita' commerciale ai sensi del comma 75.1, a tali standard in caso di mancato rispetto corrispondono indennizzi automatici di entita' non inferiore, per ciascuna tipologia di utenza, a quella definita dall'articolo 67.
75.3 Ai fini della valutazione del mancato rispetto sia degli standard definiti dall'esercente, sia degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 70, di comunicazione all'Autorita' di cui all'articolo 72, comma 72.1, e di informazione di cui all'articolo 73, l'esercente che definisce propri standard di qualita' fa riferimento a tali standard anziche' ai corrispondenti livelli di qualita' definiti dall'articolo 64, comma 64.1 e dall'articolo 65, commi 65.1 e 65.2.
75.4 L'esercente che definisce propri standard di qualita' commerciale informa l'Autorita' con la comunicazione di cui all'articolo 72, comma 72.1.
75.5 Il cliente finale del mercato libero puo' chiedere all'esercente del servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, l'applicazione di standard di qualita' commerciale diversi da quelli previsti dalla presente direttiva, non inferiori a quelli definiti dall'articolo 64, comma 64.1 e dall'articolo 65, commi 65.1 e 65.2,. In tal caso l'esercente puo' concordare con il cliente finale, mediante un rapporto contrattuale individuale di fornitura, l'entita' degli indennizzi automatici, fermo restando l'obbligo per l'esercente il servizio di misura o di vendita dell'energia elettrica, o di entrambi, di proporre al cliente finale i livelli previsti dalla presente direttiva come livelli di riferimento.

Articolo 76
Date di decorrenza degli obblighi a carico dell'esercente

76.1 A partire dall'1 febbraio 2004:

a) gli esercenti con piu' di 5.000 clienti finali BT o MT al 31
dicembre 2002, forniti o allacciati, sono tenuti all'applicazione
integrale della presente Parte II, salvo quanto previsto dai
successivi commi 76.2 e 76.3; b) gli esercenti con un numero di clienti finali BT o MT minore o
uguale a 5.000 e maggiore di 3.000 al 31 dicembre 2002, forniti o
allacciati, sono tenuti al rispetto della presente Parte TI
limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 47, 49, 51,
52, 53, 54 e 60 agli stessi esercenti non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 48, 50, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
63, 65, 72 e 73; c) gli esercenti con un numero di clienti finali BT o MT minore o
uguale a 3.000 e maggiore di 1.000 al 31 dicembre 2002, forniti o
allacciati, sono tenuti al rispetto della presente Parte II
limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 51, 53, 54 e
60 agli stessi esercenti non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63,
65, 72 e 73.

76.2 Gli standard specifici di qualita' relativi alle prestazioni di cui all'articolo 49, limitatamente ai clienti MT, e all'articolo 60 si applicano a partire dall'1 gennaio 2005 per gli esercenti con numero di clienti finali BT o MT superiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002 e a partire dall'1 gennaio 2006 per gli esercenti con numero di clienti finali BT o MT inferiore o uguale a 5.000 alla data del 31 dicembre 2002.
76.3 Gli obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorita' degli indicatori di qualita' del servizio telefonico di cui ai commi 70.5, 70.6 e 72.5 si applicano a partire dall'1 luglio 2004 per gli esercenti con piu' di 100.000 clienti finali BT o MT alla data del 31 dicembre 2002 dotati di centri di risposta alle chiamate telefoniche.
76.4 Sia nel caso di superamento delle soglie indicate al precedente comma 76. 1 sia nel caso di rientro al di sotto di una di esse, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 77
Disposizioni transitorie per la qualita' commerciale

77.1 Per l'anno 2004, la norma di cui al comma 69.2 non si applica allo standard specifico relativo alla prestazione di cui all'articolo 54.

Tabella 1 - Valori dei parametri C1 e C2 per grado di concentrazione e per fasce dell'indicatore di riferimento D1 (articolo 22) ====================================================================
Parametro Parametro
C1 C2
Ambiti Ambiti Ambiti (eurocent/ (eurocent/
ad alta a media a bassa minuto/kW) minuto/Kw) concentrazione concentrazione concentrazione --------------------------------------------------------------------
fino a fino a fino a 24 12
25 minuti 40 minuti 60 minuti -------------------------------------------------------------------- oltre 25 oltre 40 oltre 60 36 18 minuti e minuti e minuti e fino a 75 fino a 120 fino a 180 minuti minuti minuti -------------------------------------------------------------------- oltre 75 oltre 120 Oltre 180 48 24 minuti minuti minuti ====================================================================

Tabella 2 - Valori dei parametri M1 e M2 (articolo 23)

==================================================================== Grado di concentrazione M1 M2
[euro/MWh] [euro/MWh] -------------------------------------------------------------------- Alta concentrazione 0,50 2,00 -------------------------------------------------------------------- Media concentrazione 0,80 3,20 -------------------------------------------------------------------- Bassa concentrazione 1,20 4,80 ====================================================================

Tabella 3 - Valori del parametro Vp (articolo 32)

==================================================================== Clienti di maggiore dimensione Vp
[euro/kW] -------------------------------------------------------------------- Utenze allacciate in alta tensione 1

Utenze allacciate in media tensione: - potenza disponibile fino a 500 kW 2,5 - ulteriore potenza disponibile oltre 500 kW 2 ====================================================================

Tabella 4 - Livelli specifici di qualita' commerciale

====================================================================
Clienti finali BT Clienti finali MT -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di 20 giorni lavorativi non applicabile preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 47 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di 15 giorni lavorativi 30 giorni lavorativi esecuzione di lavo- ri semplici di cui all'articolo 49 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di 5 giorni lavorativi 5 giorni lavorativi attivazione della fornitura di cui all'articolo 51 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di 5 giorni lavorativi 7 giorni lavorativi disattivazione della fornitura su richie- sta del cliente di cui all'articolo 52 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di 1 giorno feriale 1 giorno feriale riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' di cui all'articolo 53 -------------------------------------------------------------------- Fascia massima di 3 ore 3 ore puntualita' per ap- puntamenti persona- lizzati di cui al- l'articolo 59, comma 59.1 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di ret- 90 giorni solari 60 giorni solari tifica di fatturazione di cui all'articolo 54 -------------------------------------------------------------------- Tempo massimo di ri- 3 ore (1) pristino della forni- 4 ore (2) non applicabile tura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui al- l'articolo 60 ====================================================================

(1) richieste pervenute nei giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle
ore 18.00 (2) richieste pervenute nei giorni non lavorativi o nei giorni
lavorativi dalle 18.00 alle 8.00

Tabella 5 - Livelli generali di qualita' commerciale

====================================================================
Clienti finali BT Clienti finali MT -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di non applicabile 90% richieste di preven- tivi per l'esecuzione di lavori sulla rete MT, di cui all'artico- lo 48, messi a disposi- zione entro il tempo massimo di 40 giorni lavorativi -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di 85% 90% richieste di esecuzione di lavori complessi, di cui all'articolo 50, realizzati entro il tem- po massimo di 60 giorni lavorativi -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di 90% 95% esiti di verifiche del gruppo di misura su ri- chiesta del cliente, di cui all'articolo 55, messi a disposizione en- tro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di 90% 95% esiti di verifiche della tensione di fornitura su richiesta del cliente, di cui all'articolo 56, mes- si a disposizione entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di 90% 95% risposte motivate a re- clami scritti o a ri- chieste di informazioni scritte, di cui all'ar- ticolo 57, messe a di- sposizione entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi ====================================================================

Tabella 6 - Livello generale di qualita' per le letture

====================================================================
Clienti finali BT Clienti finali BT
domestici a non domestici a
fatturazione fatturazione
bimestrale bimestrale -------------------------------------------------------------------- Percentuale minima di 95% 95% clienti finali con nu- mero annuo di letture e autoletture, di cui all'articolo 60, non inferiore a 1 ====================================================================

Tabella 7 - Entita' degli indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualita' commerciale ====================================================================
Clienti finali
Clienti finali BT Clienti finali
BT domestici non domestici MT

-------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 47 Euro 30,00 Euro 60,00 non applicabile -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 49 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione del- la fornitura di cui all'articolo 51 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all'articolo 52 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosita' di cui all'articolo 53 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto della fascia di puntualita' per appuntamenti per- sonalizzati di cui all'articolo 59, comma 59.1 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione di cui all'articolo 54 Euro 30,00 Euro 60,00 Euro 120,00 -------------------------------------------------------------------- Mancato rispetto del tempo massimo di ripristino del- la fornitura in seguito a guasto del gruppo di misura di cui all'articolo 60 Euro 30,00 Euro 60,00 non applicabile ====================================================================

SCHEDA N. 1 (richiamata dall'articolo 7, comma 4; costituisce parte integrante del Testo integrato)

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

Per ogni ambito territoriale, l'impresa distributrice che si avvale della facolta' di cui all'articolo 7, comma 7.4, attribuisce ad "eventi di particolare rilevanza" le interruzioni con origine MT e BT aventi istante di inizio nei giorni di particolare rilevanza, determinati come di seguito indicato.

----> vedere Scheda a pag. 71 del S.O. <----

----> vedere Scheda a pag. 72 del S.O. <----

SCHEDA N. 3 (Richiamata dall'articolo 26, comma 1; costituisce parte integrante del Testo integrato)

INDICE DI PRECISIONE

L'indice di precisione IP stima l'approssimazione complessiva stimata dei dati forniti relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe con origine sulle reti di distribuzione in media tensione.
IP assume valori positivi o negativi. Assume il valore O quando la precisione e' massima. Valori di IP di segno positivo indicano che nel campione di interruzioni verificate durante il controllo tecnico il dato calcolato dall'impresa distributrice e' approssimato per difetto rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico. Al contrario, valori dell'indice di precisione di segno negativo indicano che il dato calcolato dall'impresa distributrice e' approssimato per eccesso rispetto a quanto riscontrato durante il controllo tecnico.

IP e' calcolato secondo la seguente formula:
 

D(base ver) - D (base eserc) IP = ------------------------------- X 100 [%]
D (base ver)

dove:

a) D (base ver) e' la durata complessiva di interruzione per cli-
ente BT, riferita alle sole interruzioni con origine sulla rete
MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato in base
ai valori reali di durata dell'interruzione e di numero di cli-
enti coinvolti, riscontrati durante il controllo tecnico;

b) De (base serc) e' l'indicatore di durata complessiva di interru-
zione per cliente BT, riferito alle sole interruzioni con origine
sulla rete MT verificate durante il controllo tecnico, calcolato
dall'impresa distributrice.

In caso di interruzioni non registrate, nell'indice di precisione si assume Deserc=0 e si stima il valore Dver sulla base delle registrazioni automatiche disponibili.

SCHEDA n. 4 (Richiamata dall'articolo 26, comma 1; costituisce parte integrante del Testo integrato)

INDICE DI CORRETTEZZA

L'indice di correttezza IC stima il grado in cui l'impresa distributrice ha correttamente utilizzato le clausole in base alle quali devono essere attribuite le cause e le origini delle interruzioni. L'indice di correttezza non si applica per le imprese che si avvalgono di entrambe le facolta' di cui al comma 7.4 e al comma 24.1 del Testo integrato della continuita' del servizio.
Ai sensi dell'articolo 19, sono escluse ai fini della regolazione economica della durata complessiva di interruzione per cliente le interruzioni senza preavviso:

a) con origine nel sistema elettrico, nella rete di trasmissione
nazionale (RTN) e con origine nelle reti di distribuzione in
alta tensione (AT);

b) con cause imputabili a forza maggiore o a cause esterne per le
imprese che non si avvalgono ne' della facolta' di cui al comma
7.4 ne' della facolta' di cui al comma 24.1, con cause imputa-
bili a forza maggiore per le imprese che non si avvalgono della
facolta' di cui al comma 7.4 e si avvalgono della facolta' di
cui al comma 24.1, con cause imputabili a cause esterne per le
imprese non si avvalgono della facolta' di cui al comma 24.1 e
che si avvalgono della facolta' di cui al comma 7.4.

IC assume valori compresi tra 0 e 100%. Il valore dell'indice di correttezza pari a O significa totale mancanza di correttezza nell'attribuzione delle cause di forza maggiore e/o delle cause esterne, come definite all'articolo 7 della presente delibera, nonche' delle origini delle interruzioni relative alla rete nazionale di trasmissione e alle reti di distribuzione in alta tensione, come definite dall'articolo 6 della presente delibera. Il valore di IC pari a 100% significa massima correttezza nell'attribuzione delle cause e origini delle interruzioni.
IC e' calcolato secondo la seguente formula:
D (base escl) IC = ----------------------------------- X 100 [%]
D (base escl) + Da + Db + Dc + Dd

dove:

- D (base escl) e' la durata di interruzione per cliente riferita
alle in terruzioni senza preavviso lunghe verificate durante il
controllo tecnico, correttamente attribuite dall'impresa
distributrice a cause di forza maggiore e/o a cause esterne o con
origine RTN o con origine AT; - Da e' la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate
durante il controllo tecnico, attribuite a cause di forza maggiore
dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto
essere attribuite ad altre cause; - D (base b) e' la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT o BT, verificate
durante il controllo tecnico, attribuite a cause esterne
dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto
essere attribuite a altre cause; - D (base c) e' la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa,
verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine RTN
dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto
essere attribuite con origine MT; - D (base d) e' la durata di interruzione per cliente riferita alle
interruzioni senza preavviso lunghe, dovute a qualunque causa,
verificate durante il controllo tecnico, attribuite con origine AT
dall'impresa distributrice ma che in realta' avrebbero dovuto
essere attribuite con origine MT.

Nel calcolo di IC, i valori di durata di interruzione per cliente sono riferiti ai valori reali, riscontrati durante il controllo tecnico, della durata dell'interruzione e del numero di clienti coinvolti. In tal modo l'indice di correttezza e' indipendente dall'indice di precisione.
IC e' assunto convenzionalmente pari al 100% nel caso in cui non vi siano, o non siano state verificate, interruzioni attribuite con origine RTN o nelle reti di distribuzione AT o con cause imputabili a forza maggiore (per le imprese che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 7.4) o a cause esterne (per le imprese che non si avvalgono della facolta' di cui al comma 24.1).

SCHEDA n. 5 (Richiamata dall'articolo 29, comma 1; costituisce parte integrante del Testo integrato)

INDICE DI SISTEMA DI REGISTRAZIONE

L'indice di sistema di registrazione ISR esprime l'adeguatezza complessiva del sistema di registrazione delle interruzioni.
L'indice ISR ha una struttura "a punti". Il valore massimo di 1 (=100%) esprime totale adeguatezza del sistema di registrazione.

----> vedere Formula a pag. 75 del S.O. <----

I punti pi sono attribuiti in relazione alle diverse non conformita' di sistema riscontrate durante il controllo tecnico secondo il seguente schema:

==================================================================== Punti pi Non conformita' di sistema --------------------------------------------------------------------
- Mancata registrazione sistematica di interruzioni
lunghe
10 - Mancanza di una procedura aziendale per la registra-
zione delle interruzioni --------------------------------------------------------------------
- Mancata registrazione sistematica di interruzioni
brevi
- Attribuzione di interruzioni a origine "sistema
5 elettrico" senza che ne ricorrano i presupposti
- Non corretta applicazione del metodo di individua-
zione degli eventi di particolare rilevanza (solo
per le imprese distributrici che si avvalgono della
facolta' di cui all'articolo 7, comma 4) --------------------------------------------------------------------
- Errori sistematici di classificazione delle inter-
ruzioni (brevi invece di lunghe e viceversa, etc.)
- Errori sistematici nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 4, comma 6
3 - Insufficienza di documentazione o impossibilita' di
accedere al registro per ricostruire il momento del-
le interruzioni esaminate
- Calcolo del numero di clienti disalimentati con cri-
teri difformi da quelli previsti --------------------------------------------------------------------
- Mancata documentazione sistematica dell'istante di
inizio per guasto al sistema di telecontrollo, in-
clusa indisponibilita' dei vettori di comunicazione
2 - Mancanza o non corretta tenuta del registro delle
chiamate dei clienti per la determinazione del-
l'istante di inizio delle interruzioni con origine
BT --------------------------------------------------------------------
- Incoerenza nell'applicazione sistematica dei criteri
di arrotondamento al minuto o di altri criteri
tecnici dichiarati dall'impresa distributrice
1 - Documentazione tenuta in modo non ordinato o non
accessibile
- Ogni altra aspetto sistematico che ostacola la veri-
fica dei dati di continuita' comunicati ==================================================================== Nota: per "sistematico" si intende una non conformita' rilevata al-
meno due volte nel corso del controllo.
 
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