Gazzetta n. 77 del 1 aprile 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 marzo 2004
Proroga della pesca del novellame di sardina (Sardina Pilchardus) e del rossetto (Aphia Minuta).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge ed in particolare l'art. 126;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2004, n. 15, concernente l'autorizzazione, per l'anno 2004, alla pesca professionale del novellame di sardina (Sardina Pilchardus) e del rossetto (Aphia Minuta);
Considerato che il reiterarsi di condizioni meteomarine avverse registrate durante l'attuale stagione ha notevolmente ridotto l'esercizio della pesca in questione;
Ritenuto opportuno concedere ulteriori giorni tredici dell'attivita' di pesca in questione in tutti i compartimenti marittimi in maniera da permettere il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sardina (Sardina Pilchardus) e del rossetto (Aphia Minuta) per le unita' in possesso della relativa autorizzazione e' prorogata al 16 aprile 2004 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi dello Ionio (Taranto e Crotone), ove e' prorogata al 23 aprile 2004.
2. Nell'ambito del compartimento marittimo di Manfredonia per le unita' autorizzate per l'analoga campagna del novellame, e' consentito l'ulteriore esercizio di tale attivita', per il periodo 25 marzo-6 aprile 2004.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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