Gazzetta n. 76 del 31 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 83
Regolamento concernente il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale del gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che, nel dettare disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attivita' delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevede che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, in materia di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attivita' sportive;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988, n. 459, recante regolamento disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva riconosciuti atleti di livello nazionale;
Visto l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modifi-cazioni, che autorizza il personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nei gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse nazionale a non presenziare alle attivita' di servizio, secondo determinate modalita';
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Compiti del Centro sportivo carabinieri
1. Il Centro sportivo carabinieri, di seguito denominato: "Centro", cura il mantenimento e la promozione dell'attivita' agonistica dell'Arma dei carabinieri e persegue l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.
2. L'articolazione del Centro e l'impiego del personale sono disciplinati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 2.
Riconoscimento e affiliazione
1. Il Centro e' rappresentato nel Comitato sportivo militare ed e' riconosciuto, ai fini sportivi, sulla base di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
2. Il Centro ottiene l'affiliazione alle federazioni sportive, in base alle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.
 
Art. 3.
Reclutamento
1. Il reclutamento degli atleti del Centro ha luogo, annualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, mediante pubblico concorso per titoli, nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri.
2. Gli aspiranti, oltre ai requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, debbono aver conseguito nell'anno precedente, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.
3. I vincitori sono ammessi ad uno specifico corso formativo in qualita' di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale vengono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorita' da questi delegata.
4. Il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nel Centro qualora sia in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, citato nelle
note alle premesse, e' il seguente:
«Art. 4 (Reclutamento dei carabinieri). - 1. Sono
consentiti:
a) arruolamenti volontari come carabinieri effettivi
con la ferma di quattro anni, dei giovani che abbiano
compiuto il diciassettesimo e non superato il ventiseiesimo
anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in
altre armi o Forze armate nonche' nelle Forze di' Polizia,
anche ad ordinamento civile. Per coloro che hanno gia'
prestato servito militare il limite di eta' e' elevato a 28
anni;».
- Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 198, citato nelle note alle premesse, e'
il seguente:
«Art. 5 (Requisiti per l'arruolamento). - 1. Gli
aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'art. 4
debbono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) aver compiuto, alla data di scadenza dei termini
per la presentazione della domanda di arruolamento, il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il
ventiseiesimo. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni
per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare;
c) idoneita' attitudinale al servizio nell'Arma dei
carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e
reclutamento carabinieri, il cui giudizio e' definitivo:
d) titolo di studio di diploma di istruzione
secondaria di primo grado;
e) stato civile di celibe, nubile o vedovo ovvero
vedova o se coniugato aver compiuto ventisei anni di eta'
(2/c);
f) idoneita' psico-fisica prevista dal decreto del
Ministro della difesa emanato ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
g) statura non inferiore ai limiti previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato
ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874;
h) non essere stati espulsi dalle Forze armate, da
corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici
uffici;
i) non essere stati riformati o dichiarati rivedibili
in sede di visita di leva;
j) non essere stati condannati per delitto non
colposo;
k) non essere imputati per delitti non colposi ne'
essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l) non trovarsi in situazioni comunque non
compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello
stato di carabiniere.
2. Gli aspiranti all'arruolamento nell'Arma dei
carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti morali
richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,
nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della
legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni
raccolte.



 
Art. 4.
Bando di concorso
1. Il concorso e' indetto con provvedimento adottato dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
a) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) i titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi ad essi attribuibili;
c) le modalita' di accertamento del possesso dei requisiti;
d) la durata e le modalita' di svolgimento del corso di cui all'articolo 3, comma 3;
e) il numero complessivo dei posti messi a concorso;
f) ogni altra prescrizione o notizia utile.
2. Tra i titoli oggetto di valutazione debbono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali.
3. Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e ad ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e del risultato ottenuto.
 
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. Alla valutazione dei titoli provvede una Commissione esaminatrice nominata con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, composta da:
a) un ufficiale generale o colonnello dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un funzionario del CONI, membro.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, appartenente al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri.
3. Gli oneri per il funzionamento della Commissione gravano sui fondi assegnati al capitolo 1245 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, centro di responsabilita' n. 3 - Segretariato generale.
 
Art. 6.
Trasferimento
1. I militari atleti in forza al Centro ritenuti non piu' idonei sono dimessi dall'attivita' agonistica con provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sulla base di motivata proposta dei superiori gerarchici.
2. I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' del Centro sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.
3. Il personale non piu' idoneo all'attivita' del Centro puo' essere:
a) reimpiegato, compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio:
1) in incarico o mansione attinente allo sport presso il Centro o presso altro reparto dell'Arma, qualora l'atleta abbia svolto attivita' agonistica per almeno 6 anni ovvero abbia conquistato una medaglia nelle competizioni olimpiche, mondiali, europee o abbia vinto un titolo italiano assoluto;
2) in qualsiasi altro incarico, se idoneo ai servizi d'istituto, previa frequenza di un corso di aggiornamento;
b) prosciolto anticipatamente, a domanda, dagli eventuali vincoli di ferma.
 
Art. 7.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non puo' comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 25

N O T E
Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Riferimenti normativi.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni e nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
concernente attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del
personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 1995, n. 122.
- Il testo dell'art. 29 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio
1987, n. 11), concernente norme sul servizio militare di
leva e sulla ferma di leva prolungata, e' il seguente:
"Art. 29 (Attivita' sportiva). - 1. Le Forze armate,
nell'ambito delle attivita' loro assegnate, sono tenute a
facilitare la partecipazione dei militari di leva allo
svolgimento di attivita' sportive.
2. I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di
base della rappresentanza militare, nell'ambito del
territorio del presidio, concordano le necessarie
iniziative con le istituzioni pubbliche, le associazioni,
le societa' e le istituzioni sportive e ricreative del
luogo.
3. I militari di leva che risultano atleti riconosciuti
di livello nazionale da una commissione, composta dai
rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e
delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la
pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli
obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un
apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con
proprio decreto.
4. I suddetti militari vengono assegnati ai centri
sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina
sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e
delle esigenze della Forza armata stessa.
5. I militari di cui al comma 3 che praticano
discipline sportive non previste nei centri sportivi di
forza armata o che non vengono destinati nei predetti
centri, ai sensi del comma 4, sono assegnati a comandi,
enti o reparti vicini alla societa' sportiva di
appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di
servizio.
6. Le richieste per l'assegnazione dei predetti
militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal
CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del
contingente di appartenenza degli interessati.".
- Il decreto del Ministro della difesa 4 agosto 1988,
n. 459, concernente approvazione del regolamento
disciplinante l'attivita' sportiva dei militari di leva
riconosciuti atleti di livello nazionale, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1988, n. 257.
- Il testo dell'art. 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222) concernente
recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), e'
il seguente:
"Art. 57 (Gruppi sportivi). - 1. Il personale dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto
atleta di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni
sportive o dal CONI, potra' essere autorizzato a non
presenziare alle attivita' di servizio ed a quelle previste
da corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da
parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla base
di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le
federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
settembre 1988, n. 214, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e' il seguente:
"Art. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
 
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