Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 19 marzo 2004, n. 7
Regolamenti Ce n. 603/95 e n. 785/95 e successive modifiche - Camp. 2004/2005. Decreto ministeriale 4 aprile 2000 (Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2000, n. 113). Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali
-uff. cereali
Agli assessorati regionali agricoltura
Agli assessorati prov. autonome Trento
e Bolzano
Agli O.P.R.: AGREA - ARTEA - AVEPA -
Organismo pagatore regione Lombardia
Alle organizzazioni professionali
agricole: Coldiretti - Confagricoltura
- C.I.A. - Copagri - E.N.P.T.A. -
Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi.
- F.Agr.I. - ANPA - ASSITOL
Ai C.A.A. riconosciuti
All'Associazione nazionale
disidratatori foraggi verdi
All'Associazione sfarinatori italiani

1. Premessa.
Per agevolare le operazioni di controllo e garantire l'osservanza delle condizioni che danno diritto all'aiuto, le disposizioni comunitarie hanno introdotto l'obbligo di istituire una procedura di riconoscimento delle «imprese di trasformazione di foraggi"» e degli «acquirenti di foraggi da essiccare o da macinare».
La presente Circolare definisce la procedura relativa al riconoscimento degli acquirenti e delle imprese di trasformazione di foraggi verdi da essiccare e/o foraggi essiccati al sole da macinare, secondo quanto indicato nei regolamenti CE n. 603/95 e 785/95 e successive modifiche.
Per «impresa di trasformazione di foraggi"», si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che dotata di impianti ed attrezzature idonee a tale scopo, effettua la trasformazione e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o piu' stabilimenti di trasformazione.
Per «acquirente di foraggi da essiccare o da macinare"», si intende qualunque persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta, che abbia stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare per successivamente consegnarli alle imprese di trasformazione. 2. Termini e modalita' per la presentazione della domanda.
Il provvedimento di riconoscimento viene rilasciato dall'AG.E.A.
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti, per ottenere il riconoscimento, devono presentare la domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo (Ufficio regionale competente) dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (vedere fac-simile della domanda all'allegato 1).
Le imprese di trasformazione e gli acquirenti per ottenere il riconoscimento devono fa pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo la domanda corredata dalla documentazione necessaria entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna.
L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire all'AG.E.A. entro e non oltre il 25 marzo la domanda corredata del verbale di accertamento e della relazione.
Se il numero di domande di riconoscimento pervenute fosse elevato, l'Ufficio regionale delegato al controllo, qualora ritenesse di non poter rispettare la scadenza del 25 marzo, sara' tenuto a darne comunicazione all'AG.E.A. entro e non oltre il 18 marzo.
Fermo restando l'obbligo per l'interessato di rispettare la scadenza sopraindicata, in casi eccezionali, da sottoporre alla determinazione del competente servizio della Commissione CE, l'AG.E.A. puo' accogliere la domanda di riconoscimento oltre la data di scadenza sopra indicata (15 marzo), ma non oltre il 31 marzo di ciascuna campagna, per poter essere in grado di rilasciare il riconoscimento non oltre i primi due mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione. In attesa della decisione della Commissione CE e fino alla data della decisione medesima, l'impresa di trasformazione e' provvisoriamente riconosciuta.
Il riconoscimento e' concesso dall'AG.E.A. definitivamente solo dopo il parere favorevole della Commissione CE. In caso contrario il riconoscimento provvisorio, all'impresa di trasformazione o all'acquirente di foraggi, e' revocato.
In caso di revoca del riconoscimento, le imprese di trasformazione non potranno continuare l'attivita' di trasformazioni ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, mentre gli acquirenti non potranno continuare a stipulare i contratti con i produttori.
L'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto a comunicare ad AG.E.A. entro il 5 aprile l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda di riconoscimento tra il 16 marzo e il 31 marzo di ciascuna campagna. 3. Adempimenti delle imprese di trasformazione.
3.1. Imprese di trasformazione che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento.
Al fine di ottenere il riconoscimento, le imprese di trasformazione devono far pervenire all'Ufficio regionale competente per territorio, nei termini sopraindicati, la seguente documentazione:
domanda indirizzata all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo, su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nella stessa, l'impresa di trasformazione si impegna:
a redigere regolare contabilita' prevista dalle imprese;
a redigere e tenere specifica contabilita' di materia:
registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco;
registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele);
a redigere registri, come sopraindicati, per prodotti in deposito appartenenti ad altre imprese;
a comunicare all'autorita' competente le variazioni di uno o piu' degli elementi sopraesposti nel termine di dieci giorni della variazione medesima al fine di ottenere la conferma del riconoscimento;
a tenere separati i foraggi e gli altri disidratati, i foraggi essiccati al sole, nonche' i prodotti derivati da eventuali altri tipi di lavorazione;
atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia;
atto di possesso (proprieta', affitto, comodato o altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilita), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato, corredato di planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all'interno del perimetro dell'impresa di trasformazione; in caso di atto relativo al solo titolo di proprieta' del magazzino di trasformazione e di deposito e dei relativi macchinari e' sufficiente l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la suddetta proprieta';
certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1996 ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3.2. Imprese di trasformazione gia' riconosciute e che abbiano mantenute invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative.
Nel caso in cui l'impresa di trasformazione, gia' riconosciuta, abbia mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative sulla base delle quali e' stato rilasciato il riconoscimento, deve inoltrare una comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo, che attesti la permanenza delle condizioni previste e gia' verificate. Questa comunicazione sara' inoltrata all'Ufficio regionale delegato al controllo unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna.
L'Ufficio regionale delegato al controllo trasmettera' ad AGEA tale comunicazione, unitamente alla prima domanda di aiuto di ciascuna campagna.
3.3. Imprese di trasformazione gia' riconosciute e che apportano variazioni all'inizio o durante la campagna alle caratteristiche tecniche ed amministrative.
Le imprese di trasformazione gia' riconosciute, che apportino variazioni all'inizio o durante la campagna alle caratteristiche tecniche ed amministrative (nelle strutture immobiliari e/o nei macchinari e/o nella posizione giuridica), sulla base delle quali e' stato rilasciato il riconoscimento, devono fare Richiesta di Variazione, da inviare all'Ufficio regionale delegato al controllo, per mezzo di una comunicazione nella quale siano indicate le modifiche. L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo verifica in loco e le istruttorie di rito, inviera' all'AG.E.A. tutta la documentazione al fine della conferma o della revoca del riconoscimento.
Si evidenzia che nel caso in cui le imprese intendano utilizzare lo stesso impianto per la doppia lavorazione dei foraggi verdi ed essiccati al sole, dovranno farne comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione. Quest'ultimo, dopo aver effettuato i controlli del caso, inviera' tempestivamente all'AG.E.A. tale comunicazione. 4. Adempimenti degli acquirenti.
4.1. Acquirenti che per la prima volta fanno domanda di riconoscimento.
Al fine di ottenere il riconoscimento, gli acquirenti devono far pervenire la domanda all'AG.E.A. e all'Ufficio regionale delegato al controllo dove ricade la sede legale dell'impresa stessa (all'Ufficio regionale competente).
La domanda deve pervenire entro il 15 marzo, prima dell'inizio della campagna.
L'Ufficio regionale delegato al controllo provvedera' a far pervenire la domanda all'AG.E.A. entro il 25 marzo.
La domanda, redatta su carta intestata dell'impresa, unitamente ad una copia fotostatica, non autenticata, di documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della domanda stessa ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - dovra' contenere i seguenti impegni a:
presentare, per il tramite all'Ufficio regionale delegato al controllo, i contratti stipulati con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate (mod." «FE»), entro il 15 settembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione.
tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;
mettere a disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A. la propria contabilita' finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.
Nel caso in cui «l'acquirente di foraggi da essiccare» o «da macinare» sia in possesso di uno o piu' magazzini per lo stoccaggio dei foraggi acquistati dovra' evidenziarlo nella domanda di riconoscimento.
4.2. Acquirenti gia' riconosciuti e che proseguono la propria attivita'.
L'acquirente dovra' far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile) una comunicazione nella quale si dichiari la prosecuzione della propria attivita', gia' precedentemente riconosciuta. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile.
4.3. Acquirenti gia' riconosciuti e che non proseguono la propria attivita'.
L'acquirente che non intenda proseguire la propria attivita', dovra' far pervenire all'Ufficio regionale delegato al controllo, all'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione (1° aprile), una comunicazione dove si dichiari tale circostanza. L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra' far pervenire tale comunicazione ad AG.E.A. entro e non oltre il 15 aprile. 5. Adempimenti all'Ufficio regionale delegato al controllo.
L'Ufficio regionale delegato al controllo, dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento corredata di tutta la documentazione richiesta, e' tenuto ad accertare:
per le «imprese di trasformazione di foraggi» i seguenti requisiti:
il possesso (proprieta', affitto, comodato, altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorita) di uno stabilimento idoneo;
la gestione in nome o per conto proprio di uno stabilimento idoneo alla trasformazione, che comporti la responsabilita' di un amministratore o suo delegato per la gestione complessiva dell'impresa;
l'essere nel pieno e libero esercizio della propria attivita';
inoltre, all'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:
tenere l'elenco degli additivi aggiunti prima o durante il processo di distribuzione delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti finiti;
tenere una registrazione specifica nella contabilita' di magazzino: deve consentire di verificare giornalmente i quantitativi di prodotti passati in lavorazione, che entrano per essere disidratati o macinati, i quantitativi e le percentuali dei componenti in caso di miscele di leganti o di qualsiasi altra aggiunta eventualmente utilizzata nella fabbricazione; inoltre per i foraggi essiccati, ammessi o riammessi nel perimetro dell'impresa riconosciuta l'evidente distinzione dei quantitativi rispetto a quelli dei foraggi per i quali e' richiesto il premio;
corretta comunicazione all'Ufficio regionale delegato al controllo, entro dieci giorni dall'inizio della lavorazione, della necessita' di utilizzare lo stesso impianto per la lavorazione di foraggi verdi e secchi, affinche' possano essere attuate le verifiche del caso, ed inoltrare la tempestiva comunicazione all'AG.E.A., con allegata relazione scritta;
rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente.
Inoltre, l'Ufficio regionale delegato al controllo ai fini del riconoscimento delle imprese di trasformazione effettuera' il sopralluogo presso le stesse per l'accertamento dei requisiti tecnici ed amministrativi.
Il sopralluogo sara' formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 2).
Il responsabile dell'Ufficio regionale delegato al controllo avra' cura di sottoscrivere la relazione (allegato 3) nella quale propone all'AG.E.A. il rilascio del riconoscimento sulla base dell'esito dell'istruttoria.
Si ricorda che la domanda depositata dall'impresa, corredata dalla documentazione richiesta, dal verbale di accertamento e dalla relazione, dovra' pervenire all'AG.E.A. nei termini precedentemente indicati.
Per gli «acquirenti di foraggi da essiccare»" o «da macinare»" e' tenuto ad accertare l'esistenza nella domanda di riconoscimento dell'impegno a:
fornire adeguate garanzie sul piano finanziario inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa;
presentare, per il tramite dell'Ufficio regionale delegato al controllo, competente per territorio, i contratti stipulati con i produttori ed un elenco riepilogativo di tutte le particelle agricole interessate (mod. «FE"»), entro il 15 settembre successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione;
tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantita', il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l'impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinare;
mettere a disposizione dell'autorita' competente e dell'AG.E.A. la propria contabilita' finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie.
L'Ufficio regionale delegato al controllo nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, verifichera' quanto dichiarato dall'acquirente.
Nel caso di esito negativo dell'accertamento l'Ufficio regionale delegato al controllo, sara' tenuto a comunicare tale circostanza all'AG.E.A. che emettera' un provvedimento di diniego motivato sulla base degli esiti dell'accertamento.
L'Ufficio regionale delegato al controllo e' tenuto, nell'ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione, a verificare se le condizioni per le quali e' stato rilasciato il riconoscimento siano rimaste invariate. 6. Definizione di stabilimento idoneo alla trasformazione di foraggi.
Per stabilimento idoneo alla trasformazione si intende l'insieme degli impianti tecnici adeguati alla:
a) pesatura del foraggio da trasformare (foraggio verde e/o foraggio essiccato al sole);
b) disidratazione di foraggio verde utilizzando un essiccatoio conforme ai seguenti requisiti:
temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 350°C (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 110°C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell'inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non e' fatto obbligo di conformita' a tale requisito);
durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore;
in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro;
c) macinazione di foraggi essiccati al sole;
d) macinazione di foraggi disidratati;
e) fabbricazione di pellets;
f) fabbricazione di concentrati proteici.
Pertanto lo stabilimento deve essere dotato, conformemente alle proprie linee di processo di:
magazzini di stoccaggio (silos e capannoni) atti alla conservazione dei foraggi verdi, essiccati al sole, trasformati;
pese certificate;
essiccatoi a tunnel, a griglia, o di altra natura;
molini di macinazione;
sfibratici di balle di fieno;
presse per balloni;
presse pellettatrici; e di tutte quelle apparecchiature e strumenti necessari per garantire la funzionalita' dell'impianto di trasformazione.
Nell'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme comunitarie, l'aiuto e' concesso anche nel caso di impiego di una unita' mobile di disidratazione, previo riconoscimento da parte dell'AG.E.A., del luogo di deposito all'esterno del perimetro dell'impresa di trasformazione. 7. Verbale di accertamento.
L'Ufficio regionale delegato al controllo che effettua il sopralluogo presso l'impresa di trasformazione, finalizzato al rilascio del riconoscimento, verifica in particolare:
la descrizione del perimetro dell'impresa di trasformazione;
l'indicazione dei luoghi che servono per l'ammissione dei prodotti da trasformare e quelli destinati all'uscita dei foraggi essiccati;
l'indicazione dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione e dei prodotti finiti nonche' distinguendo i magazzini di deposito per i foraggi da disidratare e quelli essiccati al sole, nonche' dei luoghi dove avviene il processo di trasformazione;
la descrizione delle linee di processo e degli impianti tecnici (per la disidratazione e per la macinazione) predisposti ai fine della trasformazione dei foraggi;
l'indicazione degli impianti per la:
pesatura;
disidratazione di foraggi freschi;
macinazione dei foraggi essiccati al sole;
fabbricazione di concentrati di proteine;
l'indicazione delle tipologie degli additivi che saranno aggiunti prima o durante il processo di distribuzione, delle materie prime utilizzate nella fabbricazione nonche' l'elenco dei prodotti fini.
Il sopralluogo sara' formalizzato con la compilazione del verbale di accertamento (allegato 2).
L'Ufficio regionale delegato al controllo dovra', inoltre, comunicare all'AG.E.A. di aver visionato e vidimato i registri della contabilita' di magazzino.
Nel caso in cui l'Ufficio regionale delegato al controllo, durante l'esecuzione delle verifiche di rito, rilevi sostanziali variazioni tecniche (linee di processo, macchinari, negli stoccaggi, ecc.) e/o giuridiche (ragione sociale), rispetto alle caratteristiche approvate con il riconoscimento, comunica tale circostanza all'AG.E.A. la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, puo' revocare il riconoscimento. 8. Adempimenti dell'AG.E.A.
L'AG.E.A. dopo aver ricevuto tramite l'Ufficio regionale delegato al controllo, nei termini precedentemente indicati, la domanda di riconoscimento (che nel caso dell'imprese di trasformazione sara' corredata della documentazione prevista, del verbale di accertamento e della relazione), e dopo l'istruttoria che prevede la verifica dell'esistenza della documentazione, del verbale e della relazione con esiti positivi, rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti che hanno soddisfatto i requisiti, come indicato nei regolamenti comunitari. Pertanto, a tali soggetti sara' attribuito un numero identificativo.
Si ricorda che l'AG.E.A. si riserva di predisporre, in qualunque momento, ulteriori verifiche rispetto al riconoscimento precedentemente concesso.
Qualora una impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi non osservino una o piu' condizioni od impegni previsti dai regolamenti comunitari, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, l'AG.E.A. revoca il riconoscimento precedentemente accordato, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre.
Roma, 19 marzo 2004
Il titolare dell'ufficio monocratico: Gulinelli
 
----> Vedere Allegato da pag. 83 a pag. 85 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato da pag. 86 a pag. 89 della G.U. <----
 
----> Vedere Allegato a pag. 90 della G.U. <----
 
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