Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 18 marzo 2004, n. 10
Modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

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- Divisione VII
Al Secin

La legge 14 febbraio 2003, n. 30, all'art. 9, ha dettato numerose modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142, recante «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»; modifiche delle quali si espongono di seguito i profili di maggiore rilevanza.
In particolare, le modifiche hanno riguardato la disciplina di cui agli articoli 1 (Soci lavoratori di cooperativa), 2 (Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa), 3 (Trattamento economico del socio lavoratore), 5 (Altre normative applicabili al socio lavoratore) e 6 (Regolamento interno) della legge n. 142/2001 appena citata. Art. 1, comma 3.
Il nuovo testo prevede la soppressione del termine «distinto».
Con tale modifica viene ulteriormente confermata la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, in ossequio alla tesi dello «scambio ulteriore» sulla quale e' imperniato tutto l'impianto della legge n. 142/2001.
Con l'intervento correttivo apportato viene fugato ogni possibile dubbio sul fatto che il rapporto di lavoro sia strumentale al vincolo di natura associativa, peraltro puntualmente descritto al comma 1, tramite la definizione degli obblighi sociali posti a carico del socio lavoratore di cooperativa: il concorso nella gestione dell'impresa, la partecipazione alle decisioni aziendali, la contribuzione alla formazione del capitale sociale, la messa a disposizione delle proprie capacita' professionali.
La correzione non rappresenta una precisazione di stile, ma rende anche piu' definiti i confini relativi alle competenze giurisdizionali in materia di rapporti tra soci e cooperativa e, inoltre, crea i presupposti di chiarezza per una disciplina statutaria e regolamentare concernente le causali di recesso, di esclusione o di decadenza del socio.
La dipendenza del rapporto di lavoro da quello associativo e' resa ancora piu' evidente dall'introduzione del secondo comma dell'art. 5, ai sensi del quale «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile», previsione rispetto alla quale l'eliminazione delle parole «e distinto» e' certamente funzionale.
Con tale norma le dinamiche del rapporto di lavoro sono chiaramente assoggettate a quelle del rapporto associativo, in caso di estinzione di quest'ultimo. Art. 2.
Con la modifica apportata, vengono mantenuti nei confronti dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato i diritti sindacali previsti dal Titolo III della legge n. 300/1970, subordinandone pero' l'esercizio alla stipula di un accordo collettivo, che deve tener conto del principio di compatibilita' con lo status di socio lavoratore.
Detto accordo deve essere stipulato tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative.
Secondo l'accezione tradizionale per Associazioni nazionali del movimento cooperativo si intendono quelle di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Art. 3, comma 2-bis: cooperative della piccola pesca.
La norma ha introdotto all'art. 3, della legge n. 142/2001, il comma 2-bis.
Lo stesso prevede che le cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958 possono, in deroga alle disposizioni sui trattamenti economici minimi da riconoscere ai soci lavoratori, corrispondere a questi ultimi un compenso proporzionato all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri da stabilirsi nel regolamento interno di cui all'art. 6.
In pratica, viene codificata normativamente una prassi consolidata nel mondo della piccola pesca, secondo la quale il socio pescatore viene retribuito in proporzione all'entita' del pescato (cosiddetta retribuzione «alla parte»). Art. 5, comma 2.
Come gia' evidenziato il secondo comma dell'art. 5 rafforza la prevalenza del rapporto associativo ed evidenzia la strumentalita' del rapporto di lavoro in funzione del raggiungimento dello scopo mutualistico: e', infatti, prevista come conseguenza automatica dello scioglimento del vincolo associativo l'estinzione del rapporto di lavoro.
La delibera di accettazione del recesso o di esclusione deve essere deliberata nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformita' con le specifiche norme dettate dal codice civile. Anche per tale aspetto, sulla base dell'autonomia statutaria delle cooperative ed in virtu' del principio generale di «prevalenza delle norme di miglior favore», lo statuto puo' disciplinare diversamente rispetto all'automatismo di legge introdotto con il secondo comma dell'art. 5.
Operativamente, tale delibera presa secondo le norme del codice civile (articoli 2526-2527) e dello statuto ed adeguatamente motivata in considerazione alla particolare delicatezza degli effetti che si producono, costituisce causa di interruzione del rapporto di lavoro in essere con il socio, sia esso di tipologia subordinata, autonoma o di collaborazione.
Si richiama l'attenzione sui successivi passaggi operativi che la cooperativa, in caso di estinzione del rapporto di lavoro riconducibile al tipo subordinato, deve espletare in osservanza della normativa in materia (chiusura della posizione previdenziale ed assicurativa).
Il secondo inciso del comma in questione prevede la competenza del giudice ordinario nelle controversie tra socio lavoratore e cooperativa relativamente alla delibera di accettazione del recesso o di esclusione. Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo.
Inoltre, e' opportuno segnalare che i riferimenti agli articoli del codice civile contenuti nel comma (2526 e 2527) sono da intendersi agli articoli 2532 e 2533. Questi ultimi, a seguito della riforma del diritto societario, riguardano rispettivamente il recesso e l'esclusione del socio. Art. 6, comma 1: termine per l'adozione del regolamento interno.
Il termine per l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 6 della legge n. 142, e' stato prorogato al 31 dicembre 2004 dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355.
Tale ultima legge, all'art. 23-sexies, ha inoltre previsto che il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile ai sensi del quale: «In caso di irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' ad un commissario ...».
Si tratta pertanto di un termine che, benche' non possa qualificarsi perentorio in quanto resta in ogni caso il potere di emanare il regolamento, assume tuttavia un significato particolarmente rilevante conseguendo al suo mancato rispetto una sanzione di estrema gravita' quale quella di cui al citato 2545-sexiesdecies del codice civile.
Si sottolinea infine che, in mancanza di adozione del regolamento interno, le cooperative non possono:
a) inquadrare i propri soci con rapporto diverso da quello subordinato;
b) deliberare nelle materie di cui alle lettere d), e) e f), dell'art. 6.
Si tratta, infatti, di aspetti che trovano la loro fonte istitutiva e la relativa disciplina esclusivamente nel regolamento interno. Art. 6, comma 1, lettera a).
L'art. 6, comma 1, lettera a) prevede, tra gli elementi che il regolamento deve in ogni caso contenere, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.
Al riguardo resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, che richiama l'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore o della categoria affine con riferimento al trattamento economico del socio lavoratore e per quanto attiene ai minimi previsti, per prestazioni analoghe. Art. 6, comma 2: trattamento economico del socio lavoratore.
Con la modifica al secondo comma dell'art. 6, della legge n. 142/2001, introdotta dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 30/2003, e' stata eliminata la previsione che impediva al regolamento interno di contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto alle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi.
La nuova norma prevede che, salvo gli specifici casi indicati, il regolamento non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001. Cio' determina che al socio lavoratore inquadrato con rapporto di lavoro subordinato debba essere garantita una retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali non solo per quanto riguarda la retribuzione di livello (tabellare o di qualifica, contingenza, EDR), ma anche per quanto riguarda le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilita' e gli scatti di anzianita', a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro (orario contrattuale).
Infine, si ricorda che per i soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato sussiste l'obbligo di applicazione di istituti normativi che la legge disciplina per la generalita' dei lavoratori (TFR, ferie, etc.). Art. 6, comma 2-bis: disposizioni relative alle cooperative sociali.
La norma in oggetto prevede che le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991, possono definire accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative, al fine di rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo nazionale del settore di riferimento individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1.

Roma, 18 marzo 2004

Il Ministro: Maroni
 
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