Gazzetta n. 75 del 30 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 gennaio 2004
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Invanz» ertapenem autorizzata con procedura centralizzata europea.

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale INVANZ ertapenem autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/02/216/001 1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso.
Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Invanz» ertapenem;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/93 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-ter della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 15 gennaio 2004;
Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto e' stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Invanz ertapenem» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 5/6 novembre 2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale INVANZ ertapenem nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: 1g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035851017/E (in base 10), 1262S9 (in base 32).
 
Art. 2.
La specialita' medicinale «Invanz» ertapenem e' classificata come segue:
1g polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino 20 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035851017/E (in base 10), 1262S9 (in base 32);
classe: «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): 45,00 euro;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): 74,27 euro.
Su tale prezzo si deve applicare lo sconto obbligatorio dell'11,1% alle strutture ospedaliere.
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute Dipartimento dell'innovazione Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.
 
Art. 5.
Il presente decreto che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 26 gennaio 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 171
 
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