Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 febbraio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Casini Miriam Noemi di titolo di studio estero quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e per l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Casini Miriam Noemi, nata il 26 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 20 giugno 2001, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministerio de Salud de la Nacion argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente e' in possesso dei titoli accademici di Licenciada en Psicologia e di Profesora de Ensenanza Media y Superior en Psicologia rilasciati dalla Universidad de Buenos Aires rispettivamente in data 11 aprile 2001 e 26 febbraio 2003;
Visti i corsi di formazione e tirocini svolti in ambito psicoterapeutico dalla sig.ra Casini, come documentato in atti;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 novembre 2003;
Ritenuto che la sig.ra Casini abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Preso atto, per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale argentino di psicologo ai fini dell'esercizio della attivita' di psicoterapeuta, che la Conferenza di servizi su indicata, a seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha espresso parere favorevole ma, in considerazione delle differenze sussistenti tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della attivita' di psicoterapeuta e quella di durata biennale di cui e' in possesso l'istante, ha ritenuto necessario applicare misure compensative;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano per motivi familiari in data 28 marzo 2003 e valido fino al 28 marzo 2008;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Casini Miriam Noemi, nata il 26 ottobre 1975 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e della attivita' di psicoterapeuta e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, ai fini dell'esercizio della attivita' di psicoterapeuta, al superamento di una prova attitudinale le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulle seguenti materie:
a) psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva;
b) psicologia dinamica;
c) teoria e tecnica della psicoterapia individuale;
d) teoria e tecnica della psicoterapia di gruppo;
e) psicodiagnostica.

Roma, 23 febbraio 2004

Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'esercizio della attivita' di psicoterapeuta.
 
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