Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 24 febbraio 2004
Provvedimento di modifica del decreto 23 dicembre 2002 concernente «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi».

IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura

Richiamato il proprio decreto del 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2003, avente ad oggetto la definizione di nuove procedure per il riconoscimento di idoneita' tecnica e dell'ecocompatibilita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente;
Visto che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del richiamato decreto i laboratori che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita' tecnica dei prodotti disperdenti ed assorbenti devono presentare domanda di autorizzazione a questo Ministero, corredata di certificato di accreditamento conforme alle prescrizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto l'art. 4 del richiamato decreto che prevede un regime transitorio della durata massima di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in virtu' del quale sono da ritenersi valide le analisi effettuate, nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del decreto, dai laboratori esterni pubblici o privati, appartenenti all'Albo istituito con decreto del 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni o modificazioni, validita' prorogabile per ulteriori centottanta giorni se i laboratori, entro la scadenza dei primi centottanta giorni, abbiano comunicato a questo Ministero di aver inoltrato formale istanza di accreditamento all'organismo cui all'art. 2, comma 1 del decreto.
Considerato che il 6 febbraio 2004 e' venuto a scadenza il regime transitorio senza che le societa' interessate e i laboratori, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, abbiano adempiuto alle prescrizioni del decreto ministeriale 23 dicembre 2002 a causa della obiettiva difficolta' riscontrata dagli operatori nel reperimento dell'organismo test indicato nell'allegato 1, punto 2 e nell'allegato 2, punto 2 al decreto per l'esecuzione dei test tossicologici;
Ritenuto di modificare la procedura prevista per l'autorizzazione dei laboratori interessati da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di poter garantire l'applicabilita' delle prescrizioni del decreto;
Ritenuto di procedere in merito;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto 23 dicembre 2002 di cui in premessa e' cosi' modificato:
l'art. 2, comma 2 e' soppresso e cosi' sostituito: i laboratori che intendono effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, corredata di richiesta formale di accreditamento ovvero di estensione ai test previsti dal decreto, qualora gia' accreditati ed operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformita' della documentazione alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it. I laboratori sono tenuti a dare immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'avvenuto accreditamento;
l'art. 4 del decreto e' abrogato.

Roma, 24 febbraio 2004

Il direttore generale: Cosentino
 
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