Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3;
Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1. (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere».
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
3-4-bis. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 novembre 2000, n. 340:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti e
regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge
dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli
adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione
di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla
presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei
procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente
legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui
all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla
presente legge sono abrogate dalla data di entrata in
vigore della medesima, limitatamente alla parte che
disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi
procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4-5. (Omissis).
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)-n) (Omissis);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i
seguenti:
«7-bis) (Omissis);
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge n. 50 del
1999.
«Art. 7 (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'art. 4, comma 4, e nell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e nelle
norme che dispongono la delegificazione della materia ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'art. 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione dei testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'art. 14 e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'art. 14, primo comma, numero
2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al
Consiglio di Stato, che ha la facolta' di avvalersi di
esperti, in discipline non giuridiche, in numero non
superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma
1 dell'art. 3 della presente legge. Sugli schemi redatti
dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello
stesso previsto ai sensi dell'art. 16, primo comma, numero
3, del citato testo unico approvato con regio decreto n.
1054 del 1924, dell'art. 17, comma 25, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente
articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.».
L'art. 7 sopra riportato e' stato abrogato dall'art.
23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, infra
trascritto, che, tuttavia, fa salve talune procedure gia'
avviate.
- Si trascrive il testo dell'allegato 3 alla legge n.
50 del 1999 (come modificato dall'art.1, comma 6, lettera
o), della legge n. 340 del 2000, sopra riportato):
«Allegato 3
(articolo 7, comma 1)
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
1-7-bis) (Omissis);
7-ter) Debito pubblico;
7-quater)-9-bis) (Omissis).».
- Il testo del comma 3 dell'art. 23 della legge
29 luglio 2003, n. 229, e' il seguente:
«Art. 23 (Abrogazioni). - 1-2. (Omissis).
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogato l'art. 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato art.
7 per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al
Consiglio di Stato, possono essere completate con
l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4-7. (Omissis).»



 
Art. 2. (L-R)
Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:
a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;
c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;
d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;
e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;
f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;
g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;
h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali;
i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
l) Conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria";
m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;
o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;
p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;
q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale;
r) societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.;
t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente;
u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;
v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;
z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;
aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;
bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R).



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 2, lettere b) e d),
dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
"2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) (Omissis);
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
c) (Omissis);
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e)-j) (Omissis).".
- Il testo del comma 12 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"12. I mutui e i prestiti della Ferrovie dello Stato
S.p.a., in essere alla data della trasformazione in
societa' per azioni, nonche' quelli contratti e da
contrarre, anche successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base ed entro i limiti
autorizzati da vigenti disposizioni di legge che ne pongono
l'onere di ammortamento a totale carico dello Stato, sono
da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato. Con
decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito e per l'accensione dei mutui
da contrarre.".



 
Art. 3. (L)
Emissione

1. Nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il Ministro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:
a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita', ivi compresa la facolta' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia, con le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato e con intermediari finanziari italiani ed esteri, nonche' il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dalle predette operazioni d'indebitamento;
b) di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalita' si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a);
c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. (L).
2. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
 
Art. 4. (L).
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).



Nota all'art. 4:
- Il titolo V del libro IV del codice civile disciplina
i titoli di credito (capo I, disposizioni generali; capo
II, titoli al portatore; capo III, titoli all'ordine; capo
IV, titoli nominativi).



 
Art. 5. (L). Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria
1. La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
5. Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale a tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).
6. Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
7. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).
8. Il conto non puo' presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7. Il Ministro puo' altresi', con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).



Note all'art. 5:
- La legge 26 novembre 1993, n. 483, reca: "Disciplina
del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina
della riserva obbligatoria degli enti creditizi.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 28 marzo
1991, n. 104 (Proroga della gestione del servizio di
tesoreria provinciale dello Stato) e' il seguente:
"2. In relazione a particolari esigenze il Ministero
del tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, puo' affidare
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o
ad istituti di credito determinati servizi, operazioni o
adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria
di cui all'art. 1.".



 
Art. 6. (L)
Denominazione del debito pubblico interno
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
 
Art. 7. (L)
Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
 
Art. 8. (L)
Pagamenti di debito pubblico
1. Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
2. I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
3. Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
 
Art. 9. (R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta
di uno Stato partecipante
1. Il Tesoro puo' ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).
2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).
 
Art. 10. (L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non
ridenominati
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi - ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso. L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
 
Art. 11. (L)
Sistema di gestione accentrata
1. Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
2. Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
 
Art. 12. (L)
Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
2. A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
3. L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).



Nota all'art. 12:
- Nelle note all'art. 2 e' riportato l'oggetto del
decreto legislativo n. 58 del 1998.



 
Art. 13. (L)
Compiti dell'intermediario
1. L'intermediario:
a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;
b) rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione non trasferibile, quando necessaria, per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
2. Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
 
Art. 14. (L)
Diritti del titolare del conto
1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
 
Art. 15. (L)
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
 
Art. 16. (L)
Responsabilita' dell'intermediario
1. L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
 
Art. 17. (L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella
partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
 
Art. 18. (L)
Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
 
Art. 19. (L)
Conservazione dei documenti
1. I documenti prodotti restano in deposito presso la direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
2. Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
 
Art. 20. (L)
Pagamento di valori
1. Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
 
Art. 21. (L)
Prescrizione degli interessi e del capitale
1. Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
2. E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
 
Art. 22. (L)
Interruzione della prescrizione
1. La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
2. La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
 
Art. 23. (L)
Termini di prescrizione
1. Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.
 
Art. 24. (R)
Individuazione delle societa' di gestione accentrata
1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R).
2. Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).
3. Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:
a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro;
b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;
c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata;
d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali;
e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) intermediari ammessi al sistema;
g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R).
4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R).
5. Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R).
6. Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo degli articoli 80, 81, 82, 85,
86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 80 (Attivita' di gestione accentrata di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di gestione accentrata di
strumenti finanziari ha carattere di impresa ed e'
esercitata nella forma di societa' per azioni, anche senza
fine di lucro.
2. Le societa' di gestione accentrata hanno per oggetto
esclusivo la prestazione del servizio di gestione
accentrata di strumenti finanziari, ivi compresi quelli
dematerializzati in attuazione di quanto disposto dall'art.
10 della legge 17 dicembre 1997, n. 433. Esse possono
svolgere attivita' connesse e strumentali.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina
con regolamento il capitale minimo della societa' e le
attivita' connesse e strumentali.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, determina con regolamento i requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
societa'. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. Si applica l'art. 13, commi 2 e 3.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia, determina i requisiti di
onorabilita' dei partecipanti al capitale, individuando la
soglia partecipativa a tal fine rilevante.
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni
rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore
dal soggetto acquirente alla CONSOB, alla Banca d'Italia e
alla societa' di gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli acquirenti dei
requisiti determinati ai sensi del comma 6.
8. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai
sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si
applica l'art. 14, commi 5 e 6.
9. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
la societa' all'esercizio dell'attivita' di gestione
accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i
requisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il sistema di
gestione accentrata sia conforme al regolamento previsto
dall'art. 81, comma 1.
10. Alle societa' di gestione accentrata si applicano
le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II,
sezione VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165».
«Art. 81 (Regolamento di attuazione e regolamento dei
servizi). - 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento:
a) le categorie di soggetti e gli strumenti
finanziari ammessi alla gestione accentrata;
b) i modelli e le modalita' di rilascio delle
certificazioni previste dall'art. 85;
c) le forme e le modalita' che devono essere
osservate per le registrazioni e per la tenuta dei conti
relativi alla gestione accentrata, rispettando il principio
della piena separazione tra i conti propri della societa' e
quelli relativi allo svolgimento del servizio;
d) le caratteristiche tecniche e il contenuto delle
registrazioni e dei conti relativi alla gestione
accentrata;
e) le altre disposizioni dirette ad assicurare la
trasparenza del sistema e l'ordinata prestazione del
servizio.
2. La societa' di gestione accentrata adotta il
regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti,
le modalita' di svolgimento e i corrispettivi.
3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, puo'
stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad
approvazione da parte delle medesime autorita'.».
«Art. 82 (Vigilanza). - 1. La CONSOB e la Banca
d'Italia vigilano sulle societa' di gestione accentrata al
fine di assicurare la trasparenza, l'ordinata prestazione
dei servizi e la tutela degli investitori. Possono chiedere
alle societa' la comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti, nonche' eseguire ispezioni e
richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari, indicandone modalita' e termini.
2. La CONSOB e la Banca d'Italia vigilano affinche' la
regolamentazione dei servizi della societa' sia idonea ad
assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita'
indicate nel comma 1 e possono richiedere alle societa'
modificazioni della regolamentazione dei servizi idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate.».
«Art. 85 (Deposito accentrato) - 1. Nei casi in cui gli
strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione
accentrata siano rappresentati da titoli, lo svolgimento e
gli effetti dell'attivita' di gestione accentrata sono
disciplinati dal presente articolo nonche' dagli articoli
da 86 a 89.
2. La clausola del contratto di deposito stipulato con
i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'art.
81, comma 1, avente a oggetto gli strumenti finanziari
individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al
depositario la facolta' di procedere al subdeposito degli
strumenti finanziari stessi presso la societa' di gestione
accentrata deve essere approvata per iscritto.
Nell'esercizio di tale facolta' il depositario ha tutti i
poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a
favore della societa' di gestione accentrata, quando si
tratta di strumenti finanziari nominativi.
3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in
deposito regolare. La societa' di gestione accentrata e'
legittimata a compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformita' al regolamento previsto dall'art.
81, comma 2, nonche' le azioni conseguenti alla
distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli
strumenti finanziari. E' in ogni caso riservato ai titolari
degli strumenti finanziari immessi nel sistema l'esercizio
dei diritti in essi incorporati.
4. La legittimazione all'esercizio dei diritti indicati
nel comma 3 e' attribuita dall'esibizione di certificazioni
attestanti la partecipazione al sistema, rilasciate in
conformita' alle proprie scritture contabili dai depositari
e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.
Le certificazioni non conferiscono altri diritti oltre alla
legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di
disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette.
5. Il deposito della certificazione tiene luogo del
deposito previsto dall'art. 2378 del codice civile.
6. Non puo' esservi, per gli stessi strumenti
finanziari, piu' di una certificazione ai fini della
legittimazione all'esercizio degli stessi diritti.
7. Alle societa' di gestione accentrata si applica il
divieto di rappresentanza previsto dall'art. 2372, quarto
comma, del codice civile.
8. Gli strumenti finanziari di proprieta' della
societa' di gestione accentrata devono essere
specificatamente individuati e annotati in apposito
registro da essa tenuto.
9. La societa' e' responsabile per le perdite e i danni
derivanti da dolo o colpa; l'intermediario risponde in
solido, salvo il diritto di regresso nei rapporti interni.
Il regolamento previsto dall'art. 81, comma 1, determina le
garanzie che l'intermediario e la societa' devono prestare
per il risarcimento dovuto ai clienti, nonche' modalita' e
condizioni delle garanzie, anche diverse da quelle
assicurative, per la copertura dei danni derivanti da fatti
non imputabili alla societa' di gestione accentrata.».
«Art. 86 (Trasferimento dei diritti inerenti agli
strumenti finanziari depositati).- 1. Il depositante degli
strumenti finanziari immessi nel sistema puo', tramite il
depositario e secondo le modalita' indicate nel regolamento
previsto dall'art. 81, comma 2, disporre in tutto o in
parte dei diritti inerenti alle quantita' di strumenti
finanziari a lui spettanti a favore di altri depositanti o
chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di
strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso
la societa' di gestione accentrata. Chi, avendo ottenuto la
certificazione prevista dall'art. 89, intende trasferire i
propri diritti o chieda la consegna degli strumenti
finanziari corrispondenti deve restituire la certificazione
al depositario che l'ha rilasciata, salvo che la stessa non
sia piu' idonea a produrre effetti.
2. Il trasferimento disposto ai sensi del comma 1
produce gli effetti propri del trasferimento secondo la
disciplina legislativa della circolazione degli strumenti
finanziari. Resta fermo, per gli strumenti finanziari
nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel registro
dell'emittente ai sensi e per gli effetti della
legislazione vigente.
3. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi
nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi
conseguenti al deposito quando provi che il depositante non
aveva titolo per effettuarlo.».
«Art.87 (Vincoli sugli strumenti finanziari
accentrati). - 1. I vincoli gravanti sugli strumenti
finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza
effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata
alla societa' di gestione accentrata; le annotazioni dei
vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di cio'
e' fatta menzione sul titolo. Detti vincoli e quelli
costituiti successivamente risultano da apposito registro
tenuto dal depositario in conformita' agli articoli 2215,
2216 e 2219 del codice civile.
2. L'iscrizione del vincolo nel registro, ai sensi del
comma 1, produce gli effetti propri della costituzione del
vincolo sul titolo. Resta fermo, per gli strumenti
finanziari nominativi, l'obbligo dell'annotazione nel
registro dell'emittente.
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal
sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui
relativi certificati con l'indicazione della data della
loro costituzione.
4. Le registrazioni e le annotazioni previste dal
presente articolo sono comunicate, entro tre giorni,
all'emittente per le conseguenti annotazioni.
5. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari
immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei
comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei
depositari.».
«Art. 88 (Ritiro degli strumenti finanziari
accentrati). - 1. La societa' di gestione accentrata mette
a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di
cui e' chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari
nominativi sono girati al nome del depositario che completa
la girata con il nome del giratario. Il completamento della
girata e' convalidato con timbro, data e firma del
depositario.
2. Si applica l'art. 15 del regio decreto-legge
29 marzo 1942, n. 239, come modificato dall'art. 20 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
3. La societa' di gestione accentrata puo' autenticare
la sottoscrizione del girante anche quando la girata e'
fatta a proprio favore. La sottoscrizione da essa apposta
sul titolo in qualita' di girante non ha bisogno di
autenticazione. La girata e la intestazione a favore della
societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari da
immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente
decreto.».



 
Art. 25. (R)
Soggetti ammessi ai sistemi
1. Il Ministero e' ammesso ai sistemi e puo' aprire, presso le societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprieta'. (R).
 
Art. 26. (R)
Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato e' regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:
a) le modalita' di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27;
b) la durata e le modalita' di rinnovo;
c) le cause, le modalita' e i termini di recesso;
d) le modalita' di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2;
e)le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;
f) le modalita' e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;
g) le modalita' e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;
h) le modalita' per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilita' del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).
2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).
 
Art. 27. (R)
Quadratura dei conti
1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprieta' e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprieta' della societa' di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).
2. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26. La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilita' di Stato. (R).
4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi dell'articolo 40, 41 e 42, viene effettuata dalla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).
 
Art. 28. (R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati
internazionali
1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate. (R).
2. La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).
3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).
 
Art. 29 (R)
Informazione al pubblico
1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).
 
Art. 30. (R)
Cancellazione dal listino
La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa. (R).
 
Art. 31. (R)
Regolamento del mercato
1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive societa' di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:
a) le condizioni e le modalita' di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche al-l'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operativita';
b) le condizioni e le modalita' per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalita' tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonche' le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;
c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operativita' degli operatori principali;
d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;
e) i titoli e i contratti ammessi, nonche' i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;
f) le condizioni e le modalita' per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;
g) le modalita' di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonche' l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantita' negoziate. (R).
2. I regolamenti di cui al comma 1 e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro novanta giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformita' al presente capo e alla disciplina comunitaria nonche' l'idoneita' ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R).
3. Per la pubblicita' dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 61 (Mercati regolamentati di strumenti
finanziari). - 1. L'attivita' di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha
carattere di impresa ed e' esercitata da societa' per
azioni, anche senza scopo di lucro (societa' di gestione).
2. La CONSOB determina con regolamento:
a) il capitale minimo delle societa' di gestione;
b) le attivita' connesse e strumentali a quelle di
organizzazione e gestione dei mercati che possono essere
svolte dalle societa' di gestione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con
regolamento i requisiti di onorabilita' e professionalita'
dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nelle societa' di gestione. Si
applica l'art. 13, comma 2. In caso di inerzia la decadenza
e' pronunciata dalla CONSOB.
4. Il regolamento previsto dal comma 3 stabilisce le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le
modalita' indicate nel comma 3.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la CONSOB, determina con
regolamento i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine
rilevante.
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle
societa' di gestione, effettuati direttamente o
indirettamente, anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta
persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente
entro ventiquattro ore alla CONSOB e alla societa' di
gestione unitamente alla documentazione attestante il
possesso da parte degli acquirenti dei requisiti
individuati ai sensi del comma 5.
7. In assenza dei requisiti o in mancanza della
comunicazione non puo' essere esercitato il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti la soglia individuata ai
sensi del comma 5.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal
comma 7, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo'
essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine
previsto dall'art. 14, comma 6.
9. Alle societa' di gestione si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI, a eccezione degli articoli 157, 158 e 165.
10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la
CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni
all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 62 del decreto
legislativo n. 58 del 1998 e' il seguente:
«3. La CONSOB detta disposizioni per assicurare la
pubblicita' del regolamento del mercato.».



 
Art. 32. (R)
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza della societa' di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:
a) la societa' di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;
b) il regolamento e' stato approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del presente testo unico. (R).
2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla societa' di gestione del mercato, i termini di cui al comma I sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R).
3. Il difetto dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, com-ma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza e' pronunciata della Banca d'Italia. (R).
4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).



Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58
del 1998, e' riportato in nota all'art. 31.
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 14 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al
capitale). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i
requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale
delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle
SICAV.
2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
stabilisce la quota percentuale del capitale che deve
essere posseduta per l'applicazione del comma 1. Per le
SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative e il
regolamento stabilisce le ipotesi in cui, al fine
dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono
considerate come azioni al portatore, con riguardo alla
data di acquisto.
3. Ai fini del comma 2 si considerano anche le azioni
possedute per il tramite di societa' controllate, di
societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche' i
casi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a un
soggetto diverso dal socio o esistono accordi concernenti
l'esercizio dei diritti di voto.
4. In assenza dei requisiti, il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti il limite stabilito ai sensi
del comma 2 non puo' essere esercitato.
5. In caso di inosservanza del comma 4, la
deliberazione assembleare e' impugnabile a norma dell'art.
2377 del codice civile se, senza il voto di coloro che
avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la
necessaria maggioranza. Le azioni per le quali non puo'
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione dell'assemblea.
6. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia o dalla CONSOB entro sei mesi dalla data
della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a
iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi
dall'iscrizione.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 63 del decreto
legislativo n. 58 del 1998, e' il seguente:
«2. La CONSOB iscrive i mercati regolamentati in un
elenco, curando l'adempimento delle disposizioni
comunitarie in materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato.».



 
Art. 33. (R)
Specialisti in titoli di Stato
1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato "elenco degli specialisti in titoli di Stato" (gli "specialisti"), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R).
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno euro 38.734.267,43;
b) svolgimento di un'attivita' nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuita' dell'attivita' svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonche' alle quantita' scambiate;
c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;
d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il tre per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verra' calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R).
3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:
a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;
b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'iscrizione.
Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R).
4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R).
5. Il Tesoro sottopone a verifica ogni due anni l'elenco degli "specialisti" di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli "specialisti", l'esclusione di uno di essi puo' avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R).
6. Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attivita' svolta. La societa' di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro puo' richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attivita' realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).



Nota all'art. 33:
- Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia) e' il seguente:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi
con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire
la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario di poteri
nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle
imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».



 
Art. 34. (R)
Societa' di gestione
1. La societa' di gestione:
a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;
c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;
d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
2. La societa' di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).



Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n. 58
del 1998 e' il seguente:
«Art. 65 (Registrazione delle operazioni su strumenti
finanziari presso la societa' di gestione). - 1. La CONSOB
stabilisce con regolamento:
a) le modalita' di registrazione di tutte le
operazioni compiute su strumenti finanziari;
b) i termini e le modalita' con cui i soggetti che
prestano servizi di investimento aventi a oggetto strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato
regolamentato devono comunicare le operazioni eseguite
fuori da tale mercato.».



 
Art. 35. (R)
Vigilanza sui mercati
1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La societa' di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attivita' svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
2. La Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonche' effettuare ispezioni presso le medesime societa' e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R).
3. In caso di necessita' ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalita' indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla societa' di gestione. (R).
4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalita' indicate nel comma 1, puo' richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attivita' svolta. (R).
5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarita' riscontrate nello svolgimento della sua attivita' di vigilanza, con particolare riguardo all'operativita' degli operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R).
 
Art. 36. (R)
Informativa alla CONSOB
1. La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R).
2. La CONSOB puo' chiedere alle societa' di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attivita' di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attivita' di vigilanza svolta e delle irregolarita' riscontrate. (R).
 
Art. 37. (R)
Vigilanza sulle societa' di gestione
1. Le societa' di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 1. (R).
2. Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle societa' di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 58/1998. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).
3. La Banca d'Italia vigila affinche' la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 35, com-ma 2 e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).
4. Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' richiedere alla societa' di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attivita' di vigilanza di cui al comma 3. (R).



Nota all'art. 37:
- Il testo dell'art. 61 del decreto legislativo n. 58
del 1998 e' riportato in nota all'art. 31.



 
Art. 38. (R)
Compensazione e liquidazione
1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a cio' abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).
 
Art. 39. (R) Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle
societa' di gestione
1. In caso di gravi irregolarita' nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle societa' di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle societa' di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R).
2. Nel caso in cui le irregolarita' di cui al comma 1 siano di eccezionale gravita' il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R).
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della societa'. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre lo scioglimento delle societa' di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle societa' per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R).
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni. A tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra societa', previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato puo' avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R).
5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 36. (R).
6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R).



Note all'art. 39:
- Si riporta il testo degli articoli 70, 72 e 75 del
decreto legislativo n. 385 del 1993:
«Art. 70 (Provvedimento). - 1. Il Ministro del tesoro,
su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto
lo scioglimento degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche quando:
a) risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che
regolano l'attivita' della banca;
b) siano previste gravi perdite del patrimonio;
c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata
dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea
straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi
diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per
effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria,
salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 6.
3. Il decreto del Ministro del tesoro e la proposta
della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta,
non prima dell'insediamento ai sensi dell'art. 73.
4. Il decreto del Ministro del tesoro e' pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla
data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo
che il decreto preveda un termine piu' breve o che la Banca
d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura puo' essere prorogata, per un
periodo non superiore a sei mesi, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1; si applicano in quanto
compatibili i commi 3 e 4.
6. La Banca d'Italia puo' disporre proroghe non
superiori a due mesi del termine della procedura, anche se
prorogato ai sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura quando le relative
modalita' di esecuzione siano state gia' approvate dalla
medesima Banca d'Italia.
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della
legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi
e' fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento
dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i
soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale,
ovvero il cinquantesimo in caso di banche con azioni
quotate in borsa, possono denunciare i fatti alla Banca
d'Italia, che decide con provvedimento motivato.».
«Art. 72 (Poteri e funzionamento degli organi
straordinari). - 1. I commissari esercitano le funzioni e i
poteri dei disciolti organi amministrativi della banca.
Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a
rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni
utili nell'interesse dei depositanti. I commissari,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le
funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri
ai commissari nei casi previsti dalla presente sezione o
dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio
con l'insediamento degli stessi ai sensi dell'art. 73,
commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli
organi subentranti.
4. La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai
commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, puo'
stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione
della banca. I componenti gli organi straordinari sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle
prescrizioni della Banca d'Italia; queste non sono
opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
5. L'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i
membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo,
a norma dell'art. 2393 del codice civile, spetta ai
commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
Gli organi amministrativi succeduti ai commissari
proseguono le azioni di responsabilita' da questi iniziate
e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.
6. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi
indicati nell'art. 70, comma 2. L'ordine del giorno e'
stabilito in via esclusiva dai commissari e non e'
modificabile dall'organo convocato.
7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono
a maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma
congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilita' di
conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno
o piu' commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza
dei componenti in carica; in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
9. Le azioni civili contro i commissari e i membri del
comitato di sorveglianza per atti compiuti
nell'espletamento dell'incarico sono promosse previa
autorizzazione della Banca d'Italia.».
«Art. 75 (Adempimenti finali). - 1. I commissari
straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine
delle loro funzioni, redigono separati rapporti
sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca d'Italia.
La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia
mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni
effetto di legge fino al termine della procedura. I
commissari redigono il bilancio che viene presentato per
l'approvazione alla Banca d'Italia entro quattro mesi dalla
chiusura dell'amministrazione straordinaria e pubblicato
nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio
redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca
d'Italia, gli organi subentrati ai commissari presentano la
dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo
le disposizioni tributarie vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro
funzioni, provvedono perche' siano ricostituiti gli organi
dell'amministrazione ordinaria. Gli organi subentranti
prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le
modalita' previste dall'art. 73, comma 1.».
- Il Capo VI del Titolo II del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) reca disposizioni
concernenti la liquidazione dell'attivo.



 
Art. 40. (R)
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione puo' avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).
4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali puo' essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione e' effettuabile nonche' l'ammontare complessivo massimo dei titoli che puo' formarne oggetto. (R).
 
Art. 41. (R)
Modalita' delle operazioni
1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione e' ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).
 
Art. 42. (R)
Caratteristiche dei titoli
1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).
2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).
 
Art. 43. (R)
Lotti minimi di negoziazione
1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello. (R).
 
Art. 44. (L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 e' attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).



Nota all'art. 44:
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041, reca: «Gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello
Stato.».



 
Art. 45. (L)
Conferimenti al Fondo
1. Sono conferiti al Fondo:
a) i titoli di Stato, stabiliti con decreto del Ministro che ne definisce le categorie e le modalita' di computo, corrisposti dagli acquirenti per il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) gli altri proventi relativi alla vendita di partecipazioni dello Stato; da tali proventi sono escluse in ogni caso le dismissioni immobiliari di cui ai commi da 86 a 119 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) il gettito derivante da entrate straordinarie dello Stato, nei limiti stabiliti dai rispettivi provvedimenti legislativi;
d) le eventuali assegnazioni da parte del Ministero;
e) i proventi derivanti da donazioni o da disposizioni testamentarie, comunque destinate al conseguimento delle finalita' del Fondo;
f) i proventi derivanti dalla vendita di attivita' mobiliari e immobiliari confiscate dall'autorita' giudiziaria e corrispondenti a somme sottratte illecitamente alla pubblica amministrazione;
g) l'importo fino ad euro 15.493.706.973 (lire 30.000 miliardi) a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539. (L).
2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
3. Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).



Note all'art. 45:
- Il testo dei commi da 86 a 119 dell'art. 3 della
legge n. 662 del 1996 e' il seguente:
«86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il
processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'art. 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma 111,
mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su
immobili appartenenti al patrimonio dello Stato nonche'
mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale a tal
fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche
in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere.
87. (Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge
n. 488 del 1999).
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono
inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su
immobili appartenenti al patrimonio dello Stato,
suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione
economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro
delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da
91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra l'altro,
la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i dati
necessari alla loro individuazione e classificazione,
compresi la natura, la consistenza, la destinazione
urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa
certificazione catastale ed una sintetica relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi,
beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali
su detti immobili devono comunicare al Ministero delle
finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due
mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la
presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico
interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle
finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni
inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a
95 nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo
per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui
territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle
relative potenzialita'.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la
costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei
fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al
comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o
indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere
dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento
delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal
Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante
quota del capitale della societa' di gestione puo' essere
sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione
mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa'
immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con
preavviso di almeno trenta giorni, il Ministero del tesoro
convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2
dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
procedere all'esame dei progetti presentati in base al
comma 12 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n.
86, come modificato dal comma 111 del presente articolo.
Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti
chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da
sottoporre all'approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite
le condizioni di cessione delle quote dei fondi immobiliari
di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le condizioni
per l'emissione di titoli speciali, disciplinati dal comma
13 dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come modificato dal comma 111, convertibili in quote dei
suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote o il
rapporto di conversione dei titoli speciali puo' essere
fissato sulla base di un valore delle quote parametrato a
quello di cui al comma 4 del citato art. 14-bis, riducibile
nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali
convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a
parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per
cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle
imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli
stessi titoli. Le somme eventualmente gia' iscritte in
bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra
indicati sono destinate alla copertura degli oneri del
servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle
quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i
proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o
utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel
fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal
comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva
attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni
ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento
del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli
investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti
in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'art. 2 del decreto-legge 5 dicembre
1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n.
35, e il comma 6 dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei
fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle
finanze, possono essere alienati secondo programmi,
modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro
delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che ne cura l'attuazione,
fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso
abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori,
nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'
concessionari, siano comunque ancora nel godimento
dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione
competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la
vendita frazionata. In detti programmi vengono altresi'
stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di
prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i
medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera
d) del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale a tal fine di uno o piu'
consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione
dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I
beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non
compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme
di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a
quella fiscale producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e
fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi
possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti
con procedure competitive e secondo i termini che seguono.
Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili
entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui
l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili
nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il valore di mercato degli immobili,
indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale
previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso
contrario la differenza dovuta dall'intermediario e'
calcolata includendo la commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli
immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti
immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti
diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle
finanze.
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano
anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello
Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, soggetti
ad utilizzazione agricola; il relativo programma di
alienazione e' definito di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano solo agli immobili utilizzati
per la coltivazione alla data di entrata in vigore della
presente disposizione; non sono ricompresi gli usi civici
non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi
e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversita' animale e
vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in possesso
o in gestione alle universita' agrarie. Ai conduttori degli
immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto
di prelazione, le cui modalita' di esercizio sono definite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione
annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene
nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale
producendo apposita dichiarazione di titolarita' del
diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di
interesse storico e artistico sui beni da alienare sono
effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con
il regolamento adottato ai sensi dell'art. 32 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il regolamento di cui
all'art. 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non
sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica comunica l'elenco degli
immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e
le attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in
ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le
singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per
i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge
1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939
sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione
sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di
richiesta del parere del Consiglio di Stato sono
decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma
99.
102. I contratti sono stipulati rispettivamente, dal
direttore generale del dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000
milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per
importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di
lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del
territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. (Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, della legge
n. 488 del 1999).
104. (Comma abrogato dall'art. 4, comma 7, della legge
n. 488 del 1999).
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i
funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono
chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti,
ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto
pagamento della relativa imposta da parte del soggetto
contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei beni
immobili patrimoniali della Amministrazione dei monopoli di
Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta
Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della
attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la cessione del
patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'art. 6 della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge
26 settembre 1995, n. 406, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo le parole: "dei
geometri" sono inserite le seguenti: ", dei periti
industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione,
su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo
del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera
pubblica denominata "centro di commercializzazione di
prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei
lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione
9 luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione
e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a
sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture
e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia
procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla
identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il
prezzo della cessione di cui al presente comma non potra'
essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree
determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e
l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree
demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del
canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei
valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e in
blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci
gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari dei
contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti
e non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che
siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c) (lettera abrogata dall'art. 43, comma 18, della
legge n. 388 del 2000);
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli
alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato degli
alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva
la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli
inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione
degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
versato su un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti
con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che
sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di
mercato degli immobili e' superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle
cessioni legali, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a
partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento,
da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali,
tenuto conto del rendimento medio degli investimenti
finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione.
Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o
convenzionale incompatibile con quanto statuito nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti.
Alla istituzione del fondo con apporto in natura si
applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l),
m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e 8. Si
applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo, esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richiesti dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12, comma 3, la societa' di gestione procede all'offerta al
pubblico delle quote derivate dall'istituzione del fondo ai
sensi del comma 1. A tal fine, le quote sono tenute in
deposito presso la banca depositaria. L'offerta al pubblico
deve essere corredata dalla relazione dei periti di cui al
comma 4 e, ove esistente, dal certificato attestante
l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e
dei diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto. [La cessione di quote da parte
di organi dello Stato per importi superiori ovvero anche
inferiori a quelli attribuiti agli immobili o ai diritti
reali immobiliari al momento del conferimento ai sensi del
comma 4 comporta una corrispondente proporzionale rettifica
del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti
medesimi rilevante ai fini dell'art. 15].
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte ad ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.".
112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni potranno essere effettuate, anche in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni,
ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909,
n. 454, nonche' alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, fermi restando i principi generali
dell'ordinamento giuridico contabile, mediante conferimento
di apposito incarico a societa' a prevalente capitale
pubblico, avente particolare qualificazione professionale
ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di utilizzazione e
valorizzazione, nonche' permuta dei beni che interessino
enti locali, anche in relazione alla definizione ed
attuazione di opere ed interventi, si potra' procedere
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
c) alla determinazione del valore dei beni da
alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la
societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni
degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova
utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro
della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della
difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione puo'
essere negata qualora il contenuto convenzionale, anche con
riferimento ai termini ed alle modalita' di pagamento del
prezzo e di consegna del bene, risulti inadeguato rispetto
alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte
successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il
Ministero della difesa comunica l'elenco di tali immobili
al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si
pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione
della comunicazione in ordine alla eventuale sussistenza
dell'interesse storico-artistico individuando, in caso
positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili
stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le
approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge
sono rilasciate entro e non oltre il termine di centottanta
giorni dalla ricezione della richiesta;
f) (lettera abrogata dall'art. 44 della legge n. 448
del 1998).
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai
sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi
dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come
sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni immobili
e dei diritti reali su immobili appartenenti allo Stato non
conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto previsto dal
comma 99, e di alienazione per quelli individuati dal comma
112, gli enti locali territoriali possono esercitare il
diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle
regioni a statuto speciale, nonche' delle province autonome
di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei
predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono
essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, ne' alienati
o permutati.
115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale
autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta'
all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli
effetti dell'art. 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione
nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di
presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da
parte della Direzione generale dell'Ente o dei
compartimenti competenti per territorio;
c) per i beni immobili, alla data di presentazione ai
competenti uffici e conservatorie delle schede di
identificazione di cui al comma 116.
116. Gli Uffici tecnici erariali e le conservatorie dei
registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle
regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige sono
autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e
voltura sulla base di schede compilate e predisposte
dall'Ente contenenti gli elementi identificativi di ciascun
bene, con l'indicazione degli eventuali oneri gravanti su
di essi e la valutazione riferita ai valori di mercato
correnti alla data del 2 marzo 1994, fatte salve le
successive variazioni intervenute alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero al valore che sarebbe
stato assunto come base imponibile agli effetti
dell'imposta comunale sugli immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116
contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti
compartimentali dell'Ente competenti per territorio, che
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella
disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con
adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di
trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle
finanze. Il direttore generale del dipartimento del
territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta
giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la
condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per
la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del
patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
imposte e tasse.».
- Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 539 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale
per il triennio 1994-1996) e' il seguente:
«5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare,
e' stabilito in lire 189.000 miliardi.».



 
Art. 46. (L)
Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
1. I conferimenti di cui all'articolo 45 sono impiegati dal Fondo:
a) per il caso previsto alla lettera a) dell'articolo 45, per l'equivalente riduzione della consistenza dei titoli di Stato in circolazione pari al valore nominale dei medesimi;
b) con riferimenti alle lettere b), c), d), e), f), e g) dell'articolo 45, nell'acquisto dei titoli di Stato, o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995, nonche' per l'acquisto di partecipazioni azionarie possedute da societa' delle quali il Tesoro sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (L).
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati. Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L).
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).



Nota all'art. 46:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3278 (Approvazione della legge delle tasse sui
contratti di Borsa), come modificato, da ultimo, dall'art.
1 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435, e' il
seguente:
«Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una
tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in
seguito determinati.
Nella denominazione dei contratti di borsa, agli
effetti della tassa, si intendono compresi:
a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori
borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio
o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi
commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito
dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali;
le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle
degli istituti di credito fondiario, e in generale
qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia
estero, siano o no quotati in borsa;
b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o
verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci,
stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori,
purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu'
mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente
disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
La tassa si applica anche ai contratti a titolo
oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma, nonche' le quote di
partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto
pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non
conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad
imposta di registro in misura proporzionale e quelli
riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa'
od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai
sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del
codice civile, o fra societa' controllate direttamente o
indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un
medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti
aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali sono assimilate a quelle di
partecipazione in societa'.».



 
Art. 47. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
 
Art. 48. (R)
Utilizzi del Fondo
1. L'utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalita':
a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;
c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da societa' delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R).
2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R).
3. Con le disponibilita' del Fondo e' sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R).
4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R).
5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R).
6. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), si autorizza, di volta in volta, la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R).
 
Art. 49. (R) Adempimento a carico della Banca d'Italia e degli intermediari
incaricati
1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.p.a per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).
2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).
 
Art. 50. (R)
Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a), deve specificare:
a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che puo' essere riacquistato;
b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R).
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).
 
Art. 51. (R)
Modalita' d'asta
1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, e' gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R).
2. Il Tesoro comunica la data e le modalita' dell'asta, nonche' la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).
3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti. (R).
 
Art. 52. (R)
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R).
2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalita' indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:
a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;
b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).
 
Art. 53. (R)
Modalita' di ridenominazione
1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al 1° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui e' composto il prestito. (R).
2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo sottoscrivibile in asta. (R).
3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio minimo e' quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).
4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello Stato S.p.a. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro 774.685,349 ) (codice titolo 26808) e' da intendersi pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28). (R).
5. La ridenominazione dei titoli risultanti delle operazioni «separazione cedolare» di cui all'articolo 40 avviene con le modalita' di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a ire lire 1.250.000 (euro 645,57 ) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28 ). (R).
6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).
 
Art. 54. (R)
Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenomiati
1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R).
2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).
3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario e' contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).
4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi e' effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R).
5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilita' di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle societa' di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni e' quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).
 
Art. 55. (L)
Gestione
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L)
 
Art. 56. (R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque
milioni di lire (euro 2.528,28) appartenenti a prestiti vigenti
1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).
2. Con le modalita' di cui al comma 1 si provvede altresi' al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la societa' di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).
3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identita' dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalita'. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).
4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).
 
Art. 57. (L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di
lire (euro 2.582,28)
1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).
2. Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
3. Non occorre altresi' nella domanda l'autenticazione della firma qualora la volonta' di rimborsare risulti espressa mediante:
a) atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo;
b) scrittura privata con firma autenticata da notaio;
c) dichiarazione resa presso la Direzione o presso un dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), e' rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).
5. Le operazioni di rimborso di titoli non prescritti devono essere chieste alla Direzione o, fuori dalla sua sede, ai dipartimenti provinciali del Ministero. (L).
6. Il presente articolo si applica anche qualora sia previsto il pagamento di premi. (L).
 
Art. 58. (L)
Liberazione dei vincoli
1. Ai fini del rimborso, lo svincolo dei titoli nominativi di capitale nominale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) sottoposti a vincolo cauzionale, o quelli di capitale nominale pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), sottoposti ad altro vincolo, si esegue:
a) per consenso del creditore espresso mediante domanda con firma autenticata ovvero in uno dei modi previsti dall'articolo 57, comma 3, lettere a), b) e c);
b) per provvedimento dell'autorita' competente;
d) per sentenza, passata in giudicato, che espressamente ne ordini la cancellazione.
e) quando il diritto inerente al vincolo si consolida o si confonde col diritto di proprieta' del titolo;
f) quando e' decorso il termine o e' cessata la causa del vincolo, salvo che vi ostino i diritti di terzi nascenti dalla legge o risultanti dagli atti depositati presso la Direzione. (L).
 
Art. 59. (L)
Cancellazione del vincolo di usufrutto
1. La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto e' vitalizio, sulla esibizione del certificato di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto e' condizionato, sulla esibizione del documento che comprovi essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto e' a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi nel corso di cinque anni. (L).
2. Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).
 
Art. 60. (L)
Prova del diritto a succedere
1. Il diritto di successione dell'intestatario di titoli nominativi si prova presentando alla Direzione:
a) nel caso di successione testamentaria:
1) l'estratto dell'atto di morte, o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) l'atto o gli atti di ultima volonta';
3) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', dalla quale risulti quali sono notoriamente gli eredi, che il testamento presentato e' l'unico e, nel caso di piu' testamenti, che quelli esibiti rappresentano l'ultima volonta' del testatore, che non sono insorte vertenze in rapporto alla eredita' o mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre alle persone chiamate dal testatore non ve ne sono altre alle quali la legge riservi una quota di eredita' o altri diritti alla successione;
b) nel caso di successione intestata:
1) l'estratto dell'atto di morte o, ove possibile, la corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione;
2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', con la quale si dichiari che non esistono disposizioni testamentarie e si indichino tutte le persone alle quali e' devoluta per legge la successione nonche' il luogo in cui il defunto ebbe l'ultimo domicilio. (L).
 
Art. 61. (L)
Documenti integrativi
1. Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L).
2. La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
 
Art. 62. (L)
Successione aperta all'estero
1. Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
2. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. (L).
3. Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
 
Art. 63. (L)
Provvedimento giudiziale
1. In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
2. La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
 
Art. 64. (L)
Successione di eredi del titolare
1. Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
2. Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
 
Art. 65. (L)
Legato di specie
1. Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
2. Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
 
Art. 66. (L-R)
Successione dell'avente causa
1. Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
 
Art. 67. (L)
Riscossione di capitali con reimpiego
1. Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del Codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
2. Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del Codice civile, nonche' titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. (L).
 
Art. 68. (L)
Titoli al portatore
1. I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).
2. Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
3. Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
4. In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L) -
5. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L)
6. L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).
 
Art. 69. (L)
Opposizione su iscrizioni nominative
1. Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizione nei casi di:
a) smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa;
b) controversia sul diritto a succedere;
c) fallimento del titolare;
d) controversia od esecuzione per effetto della ipoteca o di altro vincolo annotati sulle iscrizioni. Le iscrizioni nominative possono essere soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata solo nei casi anzidetti. Salvo che si tratti di ipoteca o di vincolo a favore dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, le opposizioni di cui alle lettere b), c) e d) non hanno efficacia se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale direttamente notificato alla Direzione. (L).
2. L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
3. La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
 
Art. 70. (L)
Perdita di titoli nominativi
1. Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
2. La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
 
Art. 71. (L)
Esecuzione sui titoli nominativi
1. La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
2. Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
 
Art. 72. (L)
Pignoramento e sequestro di titoli
1. E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
 
Art. 73. (L)
Comunicazione al giudice penale
1. Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
 
Art. 74. (L)
Schede per opposizioni
1. Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).
 
Art. 75. (L)
Rifiuto di eseguire operazioni
1. Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire il tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
2. Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).
3. Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
 
Art. 76. (L)
Revoca tacita del mandato
1. Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
2. In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
 
Art. 77. (L)
Pubblicazioni
1. Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
 
Art. 78. (L)
Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
1. E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).
2. Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
3. Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).



Nota all'art. 78:
- Il testo dell'art. 142 del regio decreto 28 aprile
1910, n. 204 (Approvazione del testo unico delle leggi
sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei
biglietti di banca), come, da ultimo, modificato dall'art.
4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, e' il
seguente:
«Art. 142 (Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920;
legge 5 luglio 1908, n. 388). - E' proibita la
fabbricazione, l'emissione e la circolazione, per qualsiasi
scopo, di qualunque genere di biglietti o stampati imitanti
o simulanti, in tutto o in parte, nel recto o nel verso, i
biglietti di banca, sotto comminatoria di una sanzione
amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 a carico di
coloro che li fabbricassero o li ponessero in vendita.
Gli stampati e le lastre relative saranno sempre
confiscati, a chiunque appartengano, e dovranno essere
distrutti.
I commi precedenti non si applicano nei casi consentiti
dalle disposizioni comunitarie o dalla BCE con riferimento
alle banconote in Euro.».



 
Art. 79. (L)
Decorrenza dei termini di prescrizione
1. I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, art. 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).



Note all'art. 79:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, reca: «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n.
313 (Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore
sottratti, distrutti o smarriti) e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Dopo il numero 1) dell'art. 2948 del
codice civile e' inserito il seguente:
"1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito
pubblico emessi al portatore;".».
- Il testo dell'art. 2948 del codice civile e' il
seguente:
«Art. 2948 (Prescrizione di cinque anni). - Si
prescrivono in cinque anni:
1) le annualita' delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato
emessi al portatore;
2) le annualita' delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e
ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto cio' che deve
pagarsi periodicamente ad anno o in termini piu' brevi;
5) le indennita' spettanti per la cessazione del
rapporto di lavoro.».



 
Art. 80. (R)
Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:
a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;
b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimita', procedera' ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).
2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantita' emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R).
3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).
 
Art. 81. (L)
Giurisdizione
1. Per le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico, la giurisdizione esclusiva e' esercitata dal tribunale amministrativo regionale in primo grado, e dal Consiglio di Stato in grado di appello. (L).
 
Art. 82. (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.



Note all'art. 82:
- Gli articoli del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 (Testo unico delle
leggi in materia di debito pubblico), ora abrogato, recano
le seguenti rubriche: art. 1 (Gran Libro del debito
pubblico); art. 4 (Prestiti iscritti nel Gran Libro); art.
5 (Iscrizioni e titoli); art. 6 (Minimo iscrivibile); art.
7 (Iscrizioni nominative); art. 8 (Iscrizioni a favore di
minori o di altri amministrati); art. 9 (Iscrizioni a
favore di imprese commerciali); art. 10 (Titolari dei
diritti sulle iscrizioni nominative); art. 12 (Segni
caratteristici dei titoli); art. 13 (Operazioni a richiesta
del possessore); art. 15 (Autenticazione delle firme); art.
16 (Onorario spettante ai notai e agli agenti di cambio
accreditati); art. 17 (Impossibilita' di sottoscrivere);
art. 18 (Trasferimento in base a decisione del giudice);
art. 24 (Operazioni di importo limitato); art. 26
(Intervento degli aventi diritto); art. 33 (Agevolazioni
per il rimborso dei titoli al portatore); art. 34
(Pagamento dei premi); art. 35 (Operazioni a mezzo di
istituti di credito); art. 36 (Aziende di credito
abilitate); art. 37 (Consegna di titoli e pagamento di
somme); art. 38 (Oggetto dei vincoli); art. 39
(Costituzione del vincolo); art. 40 (Annotazione
dell'ipoteca e del vincolo); art. 41 (Limitazione dei
vincoli); art. 42 (Trasporto delle annotazioni); art. 43
(Modificazioni del vincolo); art. 44 (Vendita forzata);
art. 45 (Usufrutto); art. 46 (Rinnovazione delle ipoteche);
art. 47 (Ipoteche non soggette a rinnovazione); art. 59
(Notifica di opposizioni e diffide); art. 62 (Scadenza
delle rate di interessi); art. 63 (Modalita' per il
pagamento degli interessi); art. 64 (Ratei di interessi);
art. 65 (Pagamento anticipato di interessi); art. 66
(Agevolazioni per la riscossione degli interessi su titoli
al portatore); art. 67 (Agevolazioni per la riscossione
degli interessi su titoli nominativi); art. 68 (Pagamento
imposte dirette con cedole); art. 70 (Prescrizione dei
premi); art. 72 (Ricevute e titoli provvisori); art. 74
(Divisione di rendite); art. 78 (Versamenti di titoli in
sottoscrizione); art. 79 (Pagamenti o versamenti con
facilitazioni); art. 81 (Consegna di titoli e valori
tramite gli uffici postali); art. 83 (Cassiere e vice);
art. 84 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta);
art. 86 (Imposta di bollo); art. 87 (Tassa di concessione
governativa); art. 88 (Esenzione da registrazione); art. 90
(Composizione); art. 91 (Relazione della Commissione); art.
92 (Facilitazioni in sede di rinnovazione); art. 93
(Termini di prescrizione e di decadenza); art. 94 (Legge
12 agosto 1957, n. 752, art. 52 - Legge 16 agosto 1962, n.
1359); art. 95 (Regolamento).
- Il decreto ministeriale 27 maggio 1993 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1993, n. 129), gia'
modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 5 maggio
1995, ed ora abrogato, reca: «Disposizioni sulla gestione
centralizzata dei titoli di Stato.».



 
Art. 83. (L)
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.
 
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DEBITO PUBBLICO.

TITOLO I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Emissione (Legge 27 dicembre 1953, n. 941; Legge 30 marzo 1981, n. 119, articoli 38 e 39; Legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 43; Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 149, art. 9 convertito in Legge 19 luglio 1993, n. 237; Legge 26 novembre 1993, n. 483 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 48, comma 1.)

Art. 4. Strumenti finanziari (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 28, comma 1)

Art. 5. Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia. (Legge 23 dicembre 1992, n. 501, art.3, comma 8; Legge 26 novembre 1993, n. 483; Legge 28 marzo 1991, n. 104, articolo 2)

Art. 6. Denominazione del debito pubblico interno. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 5)

Art. 7. Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 15)

Art. 8. Pagamenti di debito pubblico. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 2 e 3; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2)

CAPO I
GESTIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9. Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 6; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 4)

Art. 10. Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 14)

Art. 11. Sistema di gestione accentrata. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articoli 29 e 40)

Art. 12. Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 30)

Art. 13. Compiti dell'intermediario (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 31)

Art. 14. Diritti del titolare del conto (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 32)

Art. 15. Costituzione di vincoli (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 34)

Art. 16. Responsabilita' dell'intermediario (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 35)

Art. 17. Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato. (Decreto Legge 8 gennaio 1996, n. 6, articolo 2, convertito con Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1)

Art. 18. Prestazioni, depositi o rinvestimenti in titoli di Stato. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 73, Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 1)

Art. 19. Conservazione dei documenti. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 77; Legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 5, comma 2.)

Art. 20. Pagamento di valori. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 80; Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, articolo 1)

SEZIONE II
PRESCRIZIONE

Art. 21. Prescrizione degli interessi e del capitale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 69; Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 22. Interruzione della prescrizione. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 71)

Art. 23. Termini di prescrizione. (Articolo 2948 C. C.)

SEZIONE III
GESTIONE ACCENTRATA

Art. 24. Individuazione delle societa' di gestione accentrata (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 90; Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 2)

Art. 25. Soggetti ammessi ai sistemi (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 3)

Art. 26. Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 4)

Art. 27. Quadratura dei conti (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 6)

CAPO II
MERCATO SECONDARIO DEI TITOLI DI STATO
SEZIONE I
AMMISSIONEA QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 28. Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articoli 1 e 2)

Art 29. Informazione al pubblico. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n 457, articolo 3)

Art. 30. Cancellazione dal listino. (Decreto Ministeriale 8 agosto 1996, n. 457, articolo 4)

SEZIONE II
REGOLAMENTO DEI MERCATI SECONDARI ALL'INGROSSO DEI TITOLI DI STATO

Art. 31. Regolamento del mercato (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, art.61, comma 10 e articolo 63, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 1)

Art. 32. Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 61, comma 6;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 2)

Art. 33. Specialisti in titoli di Stato (Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n.385,articolo 23; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 3)

Art. 34. Societa' di gestione (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, articolo 65; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 4)

Art. 35. Vigilanza sui mercati (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 5)

Art. 36. Informativa alla CONSOB (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 6)

Art. 37. Vigilanza sulle societa' di gestione (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, articolo 61, comma 2;Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 7)

Art. 38. Compensazione e liquidazione (Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n 219, articolo 8)

Art. 39. Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione (Regio decreto 16 marzo 1942, n.267 e successive modificazioni; Decreto legislativo 1 ° settembre 1993, n. 385, articolo 70 commi 2, 3, 4, 5 e 6, articolo 72, eccettuati commi 2 e 8, articolo 75; Decreto Ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, articolo 9)

SEZIONE III
OPERAZIONI DI SEPARAZIONE CEDOLARE
E RICOSTITUZIONE DI TITOLI DI STATO

Art. 40. Oggetto delle operazioni di separazione cedolare (Decreto legislativo 1 ° aprile 1996, n.239, articolo 2, comma 1;Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 3)

Art. 41. Modalita' delle operazioni (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 5; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 3, comma 4)

Art. 42. Caratteristiche dei titoli (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 6)

Art. 43. Lotti minimi di negoziazione (Decreto Ministeriale 15 luglio 1998, articolo 7; Decreto Ministeriale 18 dicembre 1998, articolo 1, comma 3)

CAPO III
FONDO DI AMMORTAMENTO
SEZIONE I
NORME SOSTANZIALI

Art. 44. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 2;Legge 24 dicembre 1993, n. 539, art. 3 comma 5; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3; Legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 56)

Art. 45. Conferimenti al Fondo. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 3; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 181)

Art. 46. Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n.3278, articolo ];Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 4; Legge 6 marzo 1996, n. 110, articolo 1, comma 1 e 2; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 182; Legge 16 giugno 1998, n. 184, articolo 1)

Art. 47. Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo. (Legge 27 ottobre 1993, n. 432, articolo 5)

SEZIONE II
NORME PROCEDURALI

Art. 48. Utilizzi del Fondo. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articoli 1 e 2 )

Art. 49. Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001; articolo 3)

Art. 50. Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo. 4)

Art. 51. Modalita' d'asta (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 5)

Art. 52. Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta. (Decreto Ministeriale 29 maggio 2001, articolo 6)

TITOLO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO I
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA RIDENONIINAZIONE

Art. 53. Modalita' di ridenominazione (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 7; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articolo 2)

Art. 54. Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 8; Decreto Ministeriale 30 novembre 1998, articoli 3 e 5)

CAPO II
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DEMATERIALIZZATI Art. 55. Gestione. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 38)

CAPO III
DISCIPLINA TRANSITORIA DEI TITOLI DI STATO
NON ANCORA DEMATERIALIZZATI

Art. 56. Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire appartenenti a prestiti vigenti. (Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 41; Decreto Ministeriale 21 settembre 1998; Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, articolo 1)

Art. 57. Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 11, 14, 28, 29, 31 e 32; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 58. Liberazione dei vincoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 48 e 49)

Art. 59. Cancellazione del vincolo di usufrutto. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 50 e 69)

Art. 60. Prova del diritto a succedere. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 19;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 61. Documenti integrativi. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 20; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 62. Successione aperta all'estero. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 21; Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 63. Provvedimento giudiziale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 22)

Art. 64. Successione di eredi del titolare. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 23;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Art. 65. Legato di specie. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 25; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 66. Successione dell'avente causa. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 27;Legge 4 gennaio 1968, n. 15; D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403; Decreto Ministeriale 22 settembre 1998)

Art. 67. Riscossione di capitali con reimpiego. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 30)

Art. 68. Titoli al portatore. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 51; Legge 12 agosto 1993, n.313)

Art. 69. Opposizione su iscrizioni nominative. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 52 e 55)

Art. 70. Perdita di titoli nominativi. (Decreto del Presidente della Repubblica I4 febbraio 1963, n. 1343, articolo 53)

Art. 71. Esecuzione sui titoli nominativi. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 54)

Art. 72. Pignoramento e sequestro di titoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 56)

Art. 73. Comunicazione al giudice penale. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 57)

Art. 74. Schede per opposizioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 58)

Art. 75. Rifiuto di eseguire operazioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 60)

Art. 76. Revoca tacita del mandato. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 75)

Art. 77. Pubblicazioni. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 76

Art. 78. Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli. (Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, articolo 82)

CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA PRESCRIZIONE

Art. 79. Decorrenza dei termini di prescrizione. ( Legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2; Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 54, comma 5)

Art. 80. Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati (Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, articolo 5)

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 81. Giurisdizione (Testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, art. 61; Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, articoli 7 e 28; Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, articolo 7)

Art. 82. Abrogazione di norme

Art. 83. Entrata in vigore del testo unico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MAZZELLA, Ministro per la funzione
pubblica
TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 82
 
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