Gazzetta n. 53 del 4 marzo 2004 (vai al sommario)
LEGGE 26 febbraio 2004, n. 60
Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation, nonche' alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'Asem trust fund.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. E' autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della Interamerican Investment Corporation (IIC), della quale l'Italia fa parte ai sensi della legge 29 aprile 1988, n. 165. 2. La sottoscrizione al capitale autorizzata dal presente articolo e' pari a 15.360.000 dollari USA per il periodo 2000-2007.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 29 aprile 1988, n. 165, reca: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo istitutivo della Interamerican
Investment Corporation, adottato a Washington il 19
novembre 1984».



 
Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 7.680.000 euro per l'anno 2003 e in 1.980.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7, secondo comma, n. 2)
e dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio):
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - (Omissis).
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) (omissis);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
(Omissis)».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1.-6. (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».



 
Art. 3.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo con un contributo di 110.221.542 euro per il periodo 2001-2004. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati ai sensi del predetto comma.
 
Art. 4.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) con un contributo di 28.806.000 euro per il periodo 2001-2003. 2. E' altresi' autorizzata la corresponsione all'IFAD, per il periodo 2001-2003, della somma di 3.720.000 euro, da destinare alla Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Debt Initiative.
 
Art. 5.

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse dell'Asem trust fund (ATF-2) con un contributo di 2.000.000 di euro per il 2003.
 
Art. 6.

1. Per l'attuazione dell'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 82.666.157 euro per l'anno 2003 e di 27.555.385 euro per l'anno 2004. 2. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, e' autorizzata la spesa di 28.806.000 euro per l'anno 2003. 3. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, e' autorizzata la spesa di 3.720.000 euro per l'anno 2003. 4. Per l'attuazione dell'articolo 5 e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, complessivamente pari a 117.192.157 euro per l'anno 2003 e a 27.555.385 euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3519):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Tremonti) il 3 gennaio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri
delle commissioni I, V e XIII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
3 e 16 aprile 2003; 3 e 4 giugno 2003.
Esaminato in aula il 7 luglio 2003 ed approvato l'8
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2391):
Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri,
emigrazione), in sede deliberante, il 16 luglio 2003, con
parere delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 gennaio 2004 e
approvato il 17 febbraio 2004.
 
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