Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 56
Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni ad integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE;
Vista la legge 7 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'interno e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' di vigilanza di settore" indica le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);
b) "amministrazioni interessate" indica le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera o), ovvero i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere q) e r);
c) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
d) "testo unico bancario" indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
e) "testo unico dell'intermediazione finanziaria" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) "legge antiriciclaggio" indica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva del Consiglio n. 91/308/CEE e'
pubblicata in GUCE n. L 16 del 28 giugno 1991.
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, reca:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio".
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
2004". L'art. 15 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienza
illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali:
criteri di delega). - 1. L'integrazione dell'attuazione
della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sara' informata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) provvedere al riordino del regime di segnalazione
delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3
maggio 1991. n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le
segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso
a procedure informatizzate, la massima efficacia e
tempestivita' nella organizzazione, trasmissione, ricezione
ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresi effettiva
la possibilita' di sospensione dell'operazione senza
pregiudizio per il corso delle indagini e l'operativita'
corrente degli intermediari finanziari;
b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione
in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in
particolare garantendo la tutela della riservatezza delle
stesse in ogni sede, comprese quella aziendale,
investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il
pericolo di ritorsioni;
c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva
91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, a quelle attivita' particolarmente
suscettibili di utilizzazione a fini di riciclagio per il
fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di
ingenti disponibilita' economiche o finanziarie o risultare
comunque esposte ad infiltrazioni da parte della
criminalita' organizzata. La formazione o l'integrazione
dell'elenco di tali attivita' e categorie di imprese, con
gli eventuali requisiti di onorabilita' e misure di
controllo, avverra' con uno o piu' decreti legislativi da
emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle
finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo della presente delega, con la procedura
di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;
d) riesaminare, al fine di acerescerne l'efficacia a
fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione
ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori
mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
assicurando in ogni caso la compatibilita' di tale regime
con la libera circolazione delle persone e dei capitali
sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza
interpretativa della Corte di giustizia delle Comunita'
europee;
e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai
criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle
indicazioni che emergono nelle competenti sedi
internazionali ed in particolare in seno al comitato di
contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE
ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il
potere di identificazione da parte dell'autorita' consolare
italiana dei soggetti operanti dall'estero sara' limitato
alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima
categoria.
2. In sede di riordinamento normativo, ai sensi
dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di
denaro contante e di titoli al portatore, nonche' il
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potra'
procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e
penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei
limiti massimi ivi contemplati.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, reca:
"Norme in materia di circolazione transfrontaliera di
capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE".
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, reca:
"Disposizioni ad integrazione dell'attuazione della
direttiva 91/308/CEE".
- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
reca: "Estensione delle disposizioni in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.".
- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 2001/97/CE e' pubblicata in GUCE n. L 344 del
28 dicembre 2001.
- La legge 7 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per
il 2002.".
- L'art. 1, commi 1 e 3, della citata legge, cosi'
recita:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
Omissis.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai
commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
Omissis.".
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
"Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note
alle premesse.



 
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Gli obblighi indicati dall'articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle societa' fiduciarie;
l) alle societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del testo unico dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attivita' ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonche' le succursali italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societa', enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle societa' di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
d) alle societa' di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle societa' di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
vedi note alle premesse.
- L'art. 1 del citato decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle
del predetto decreto-legge n. 143 del 1991, d'ora in avanti
complessivamente indicati come: "legge n. 197 del 1991" si
applicano, nei limiti e con le modalita' indicati negli
articoli 3 e 4, alle seguenti attivita', il cui esercizio
resta subordinato al possesso delle licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attivita'
specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse
riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenza
di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, di seguito indicato come: "T.U.L.P.S.";
b) custodia e trasporto di denaro contante e di
titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,
alla licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
c) il trasporto di denaro contante, titoli o valori
senza l'impiego di guardie particolari giurate,
all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) agenzia di affari in mediazione immobiliare,
all'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
e) commercio di cose antiche, alla dichiarazione
preventiva di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla
licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
g) commercio, comprese l'esportazione e
l'importazione, di oro per finalita' industriali o di
investimento, alle autorizzazioni di cui all'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla
licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioni
concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui
all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30;
l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte di
imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
m) mediazione creditizia, all'iscrizione all'albo dei
mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo
1996, n. 108;
n) agenzia in attivita' finanziaria prevista
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico
bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3.
2. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle
dichiarazioni di inizio attivita', ovvero alla tenuta di
albi o registri di cui al comma 1, comunicano, senza
ritardo, anche con mezzi informatici o telematici,
all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi agli
operatori e all'attivita' esercitata, ogni successiva
variazione, nonche' i provvedimenti di sospensione o revoca
del titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente
adottati, indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati
raccolti a fini di antiriciclaggio.".



 
Art. 3.
Obblighi di identificazione e di conservazione
delle informazioni
1. Gli obblighi previsti nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, anche con riguardo alle operazioni frazionate di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC, le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarita' operative dei soggetti obbligati, all'esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell'archivio nell'ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il contenuto e le modalita' di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalita' di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.



Note all'art. 3:
- Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, reca:
"Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della sicurezza pubblica.".
- L'art. 13 del citato decreto-legge, cosi' recita:
"Art. 13. - 1. Deve essere identificato a cura del
personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la
propria personale responsabilita', le complete generalita'
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue
l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano
trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di
qualsiasi tipo che siano di importo superiore a 12.500 euro
presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) societa' di intermediazione mobiliare;
d) societa' commissionarie ammesse agli antirecinti
alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) societa' autorizzate al collocamento a domicilio
di valori mobiliari;
g) societa' di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare;
h) societa' fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) societa' Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o
che comunque svolgono in via prevalente una o piu' delle
seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria;
assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi
anche mediante emissione e gestione di carte di credito;
m-bis) istituti di moneta elettronica.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
allorquando per la natura e le modalita' delle operazioni
poste in essere si puo' ritenere che piu' operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo
di tempo, ancorche' singolarmente inferiori al limite di
importo indicato nel comma 1, costituiscano nondimeno parti
di un'unica operazione.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i soggetti di
cui alle lettere da a) ad m-bis) del comma 1 devono mettere
a disposizione del personale incaricato gli strumenti
tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni
eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o
istituto, nel corso della settimana precedente il giorno
dell'operazione.
4. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei
singoli mezzi di pagamento, le complete generalita' ed il
documento di identificazione di chi effettua l'operazione,
nonche' le complete generalita' dell'eventuale soggetto per
conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono
essere facilmente reperibili e, comunque, inseriti entro
trenta giorni in un unico archivio di pertinenza del
soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione
viene eseguita. Gli intermediari di cui al comma 1 sono
tenuti ad identificare mediante un apposito codice le
operazioni effettuate per contanti. Per le imprese e gli
enti assicurativi, il termine decorre dal giorno in cui
hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri
collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono
inoltrare i dati stessi entro trenta giorni. A decorrere
dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni
effettuate per contanti di importo superiore a 12.500 euro
sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile,
del soggetto che effettua l'operazione e di quello
eventuale per conto del quale l'operazione viene eseguita.
Gli stessi dati, compreso il codice fiscale, verranno
acquisiti a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di
accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto
continuativo. Per i conti, depositi e rapporti continuativi
in essere alla data predetta, tali dati saranno
compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. Le
imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice
fiscale nei termini sopra indicati; limitatamente ai
rapporti gia' in essere, il codice fiscale e' acquisito
soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi e'
superiore a 12.500 euro annui. I dati di cui al presente
comma sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.
5. L'archivio e' formato e gestito a mezzo di sistemi
informatici e deve essere aggiornato e ordinato in modo da
facilitare eventuali ricerche. Con decreto del Ministro del
tesoro, da emanare entro il 30 giugno 1992 e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, verranno stabilite le modalita'
di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' gli
standards e le compatibilita' informatiche da rispettare.
Sino alla costituzione del suddetto archivio, che deve
avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto, le
informazioni di cui al comma 4 devono risultare da apposito
registro.
6. I dati e le informazioni di cui ai commi 4 e 5 vanno
conservati per la durata di dieci anni.
7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il
personale incaricato dell'operazione che contravviene alle
disposizioni di cui ai commi precedenti e' punito con la
multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione o le indica false e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un
milione a lire dieci milioni.".
- La legge 6 febbraio 1980, n. 15, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela
dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.".
- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: "Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosita' sociale.".
- L'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
sostituisce l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625.
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note
alle premesse.
- L'art. 2, comma 1, del citato decreto, sostituisce
l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625.



 
Art. 4.
Abilitazione
1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l), e le relative succursali italiane sono abilitati, nei limiti delle proprie attivita' istituzionali, ad effettuare le operazioni di trasferimento previste dall'articolo 1 della legge antiriciclaggio.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'UIC, determina con decreto le condizioni in presenza delle quali gli enti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursali italiane, possono essere abilitati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui al comma 1.
 
Art. 5.
Collaborazione tra autorita'
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorita' di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'UIC al fine di agevolare le rispettive funzioni.
2. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, l'UIC puo' scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', anche a seguito di protocolli d'intesa.
3. Le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate forniscono all'UIC le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste.
4. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli organismi locali delle professioni interessate informano l'UIC delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni previste dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, rilevate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2.
 
Art. 6.
Modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative
1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4".
2. Il comma 2-bis dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005.".
3. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di uno dei soggetti di cui all'articolo 4, indipendentemente dall'abilitazione a effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1,".
4. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio, alla lettera c) le parole: "di cui all'articolo 4 in ordine alle segnalazioni trasmesse" e alla lettera d) le parole: "di cui all'articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "tenuti alle segnalazioni".
5. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 3-bis della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4".
6. All'articolo 5 della legge antiriciclaggio sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento";
b) al comma 5 le parole: "una sanzione pecuniaria fino alla meta' del valore dell'operazione" sono sostituite dalle seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino alla meta' del valore dell'operazione";
c) al comma 6 le parole "del divieto di cui all'articolo 3, comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "del divieto di cui all'articolo 3, comma 8";
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per cento del saldo.";
e) al comma 8 le parole: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica solo per le violazioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.".
7. Le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Nell'articolo 10 della legge antiriciclaggio sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 4".
9. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e' sostituito dal seguente:
"4. Gli obblighi di identificazione e di registrazione si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera i), anche per le operazioni di acquisto o di cambio di "fiches" o altri mezzi di gioco di valore pari o superiore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.".
10. Nel comma 2 dell'articolo 150 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la parola: "intermediari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti".
11. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5, commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;
b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma 3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) l'articolo 150, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



Note all'art. 6:
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197 (legge antiriciclaggio), vedi note alle premesse.
- Il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli
al portatore). - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore da trasferire e' complessivamente
superiore a 12.500 euro. Il trasferimento puo' tuttavia
essere eseguito per il tramite degli intermediari abilitati
di cui all'art. 4; per il denaro contante vanno osservate
le modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di
intermediario abilitato deve essere effettuato mediante
disposizione accettata per iscritto dall'intermediario,
previa consegna allo stesso della somma in contanti. A
decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il
pagamento nella provincia del proprio domicilio.
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al
creditore dell'accettazione di cui al comma 1-bis produce
l'effetto di cui al primo comma dell'art. 1277 del codice
civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti
del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali,
bancari e circolari per importi superiori a 12.500 euro
devono recare l'indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non
trasferibilita'. Il Ministro del tesoro puo' stabilire
limiti per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti
idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve
essere superiore a Euro 12.500. I libretti con saldo
superiore a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, devono essere estinti
dal portatore entro il 31 gennaio 2005.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piu'
intermediari abilitati, nonche' ai trasferimenti tra gli
stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori
specializzati.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle
erogazioni da questi comunque disposte verso altri
soggetti. E' altresi' fatta salva la possibilita' di
versamento prevista dall'art. 494 del codice di procedura
civile.
5. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio
1991, n. 197.
6. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio
1991, n. 197.
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
con la clausola "non trasferibile", puo' chiedere il ritiro
della provvista previa restituzione del titolo
all'emittente.
8. Comma soppresso dalla legge di conversione 5 luglio
1991, n. 197.".
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 3, comma 4:
omissis.
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni
presso i soggetti "tenuti alle segnalazioni";
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi
effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole
anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che
possono essere chieste ai soggetti "tenuti alle
segnalazioni".
- Il testo vigente dell'art. 5, comma 1, 5, 6, 8, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 (legge
antiriciclaggio), come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 5 (Sanzioni, procedure, controlli). - 1. Fatta
salva l'efficacia degli atti, alle infrazioni delle
disposizioni di cui all'art. 1 si applica, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, "una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento del
valore dell'operazione".
Omissis
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione
delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con "una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino
alla meta' del valore dell'operazione".
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione
"del divieto di cui all'art. 3, comma 8", con l'arresto da
sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cento milioni.
"6-bis. La violazione della prescrizione di cui
all'art. 1, comma 2-bis, per un importo fino a
Euro 250.000,00 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La violazione il
cui importo sia superiore a Euro 250.000,00 e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 per
cento del saldo.".
Omissis.
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio
decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della
commissione prevista dall'art. 32 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.
689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
applica solo per le variazioni dell'art. 1, commi 1 e 2, il
cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il
pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si
e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra
violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365
giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione
concernente l'illecito per cui si procede.
Omissis.".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
al sistema penale".
- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
vedi note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)". - Il testo vigente
dell'art. 150, comma 2, della citata legge, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 150. - 1. (Omissis).
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia
di usura ed antiriciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi,
anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi
investigativi ai sensi dell'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come
sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 153, fornisce ai soggetti tenuti alle segnalazioni
di cui all'art. 3 dello stesso decreto-legge indicazioni
per la rilevazione di operazioni sospette.
Omissis".



 
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. I soggetti indicati nell'articolo 2 che, in relazione ai loro compiti di servizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge antiriciclaggio ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dalla banca che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione.
2. La violazione dell'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 e' punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione.
3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette previsto dall'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. I soggetti indicati nell'articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall'articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall'articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell'articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell'articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche' nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge antiriciclaggio e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.
6. All'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di quelle contenute nell'articolo 16.
7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dalla legge antiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.



Note all'art. 7:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note
all'art. 6.
- L'art. 14 della citata legge, cosi recita:
"Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel commia precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie
del destinatario, si osservano le modalita' previste
dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.".
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note
alle premesse.
- L'art. 3 e l'art. 5, comma 10, del citato decreto,
cosi' recitano:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni) - 1. Il
responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro
punto operativo di uno dei soggetti di cui all'art. 4,
indipendentemente dall'abilitazione ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'art. 1, ha l'obbligo
di segnalare senza ritardo al titolare dell'attivita' o al
legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione
che per caratteristiche, entita', natura, o per
qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita'
economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e'
riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua
disposizione, che il danaro, i beni o le utilita' oggetto
delle operazioni medesime possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale. Tra le caratterisliche di cui al periodo precedente
e' compresa, in particolare, l'effettuazione di una
pluralita' di operazioni non giustificata dall'attivita'
svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne
abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo
stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una
stessa impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. lI titolare dell'attivita', il legale rappresentante
o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via
informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi
senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di
cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana
con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle
procedure informatiche o telematiche per la trasmissione
delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi.
L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni
applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle
segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli
relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a
conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti
nei propri archivi;
b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni
presso i soggetti di cui all'art. 4 in ordine alle
segnalazioni trasmesse;
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi
effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole
anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che
possono essere chieste ai soggetti di cui all'art. 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le
competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la
partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime,
le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori
elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del
codice di procedura penale, trasmette senza indugio le
segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e
corredate di una relazione tecnica, alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti
alla criminalita' organizzata ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi. Per
effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo
previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri
loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della
Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
al presente decreto
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli
atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia
ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
da notizia al titolare dell'attivita', al legale
rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti
informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra
circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta
degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f),
puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
intermediari, dandone immediata notizia agli organi
investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente articolo non costituiscono violazione
di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i
provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in
conformita' del presente articolo e per le finalita' da
esso previste, non comportano responsabilita' di alcun
tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia
comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai
casi previsti dal presente articolo.
9. (Abrogato).
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio
italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di
controllo, relative all'attuazione del presente decreto,
sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei
cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di
operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di
cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
materia di trattamento dei dati personali. Gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio
possesso necessarie per integrare le informazioni da
trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di
fuori dei casi di cui al presente comma, restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente
articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure
informatiche o telematiche.".
"Art. 5. - (Omissis).
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le
autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle
norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui
all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il
Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali,
analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente
l'operativita' di ciascun intermediario abilitato.
L'ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
dati predetti, anche mediante accesso diretto,
dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio
italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari
approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.".
- Per il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
vedi note alle premesse. L'art. 5, comma 1, del citato
decreto, cosi' recita:
"Art. 5 (Controlli). - 1. Ferme restando le competenze
delle autorita' competenti a norma dell'art. 1, comma 2, e
degli organi cui sono demandate le attivita' di controllo
l'UIC, ai fini dell'analisi dei flussi finanziari relativi
al settore interessato, puo' indicare i dati, registrati ai
sensi dell'art. 4, che i soggetti che svolgono le attivita'
indicate nell'art. 1 devono comunicare periodicamente.
L'UIC puo', altresi', accedere direttamente ai dati
registrati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 197 del 1991
ed effettuare i trattamenti necessari.
(Omissis).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, reca: "Approvazione del testo unico delle
norme in materia valutaria.".
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note
all'art. 6. L'art. 16, della citata legge, cosi' recita:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
connnessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".
- La legge 7 febbraio 1951, n. 168, reca: "Ripartizione
dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per
violazioni alle leggi tributarie.".



 
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 adottano adeguate procedure volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio, in particolare istituendo misure di controllo interno e assicurando un'adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
2. Gli intermediari richiamati nella legge antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'articolo 2, comma 1, della legge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t).
5. Gli obblighi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, comma 1, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 8, comma 4.
6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati nell'articolo 2.
7. L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n 689, si applica anche ai procedimenti amministrativi relativi alla violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenza passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere esercitata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale facolta' chi si e' gia' avvalso del pagamento in misura ridotta per altra violazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
8. E' fatta salva l'efficacia degli atti posti in essere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge antiriciclaggio, prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
9. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 8, comma 4.
10. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 8:
- Per il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 e
l'art. 13, comma 1, vedi note all'art. 3.
- Per la legge 6 febbraio 1980, n. 15, vedi note
all'art. 3.
- Per la legge 19 marzo 1990, n. 55, e l'art. 30, comma
1, vedi note all'art. 3.
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, e l'art.
3, vedi note all'art. 6.
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, vedi note
all'art. 7. L'art. 16 della citata legge, cosi' recita:
"Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento. entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione [del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e
provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le
modifiche apportate dall'art. 1 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone