Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 49
Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato definiti all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.
2. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I a cui si riferiscono.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002».
- Gli articoli 1, 2 e l'allegato A della citata legge
cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili,
contenuti nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, i decreti legislativi di cui
all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti
per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi
di attuazione delle direttive; alla relativa copertura,
nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di
euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
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Allegato A
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari (14);
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime (15);
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati (16);
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita (18);
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita (19);
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
(20);
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole (21);
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
(22);
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (23);
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (24);
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra (25);
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.».
- La direttiva del Consiglio n. 2001/114/CE e'
pubblicata in GUCE l7 gennaio 2002, n. L 15.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
«Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE
concernenti l'etichettatura, la presentazione e la
pubblicita' dei prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, reca:
«Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del
24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, n. 54, reca: «Regolamento recante attuazione delle
direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di
latte».



 
Art. 2.
Aggiunte
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, e' consentita l'aggiunta di vitamine nella produzione dei tipi di latte di cui all'articolo 1, con l'applicazione delle norme di etichettatura stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Ministro della salute 27 febbraio
1996, n. 209, reca: «Regolamento concernente la disciplina
degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e
per la conservazione delle sostanze alimentari in
attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.
94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE».
- Per il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
vedi in note alle premesse.



 
Art. 3.
Conservazione
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, la conservazione dei prodotti di cui all'art. 1, si ottiene mediante:
a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere a), b), c) e d);
b) aggiunta di saccarosio per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g);
c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;
d) aggiunta di lattosio in quantita' non superiore allo 0,03 per cento in peso per la produzione dei tipi di latte definiti all'allegato I, punto 1, lettere e), f) e g).



Nota all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997, n. 54, vedi in note alle premesse.



 
Art. 4.
Denominazioni di vendita e altre indicazioni
1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:
a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, lettere d) e g) e punto 2, lettera d); inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;
b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;
c) sull'etichettatura figura la dicitura «non e' un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;
d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unita'.
3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate.



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
vedi in note alle premesse.



 
Art. 5.
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514, e successive modificazioni.
 
Art. 6.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
 
Art. 7.
Norme transitorie
1. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino al 16 luglio 2004.
2. I tipi di latte disciplinati dal presente decreto, etichettati anteriormente al 17 luglio 2004 in conformita' alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino ad esaurimento.
 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ALLEGATO I
(Articoli 1, 3, 4, 6 e allegato II)

Denominazione e definizione dei prodotti
1. Latte parzialmente disidratato:
designa il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto direttamente, mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.

Tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri: a) latte concentrato ricco di grassi, latte parzialmente disidratato
contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5%
di estratto secco totale ottenuto dal latte; b) latte concentrato o latte intero concentrato, latte parzialmente
disidratato, contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia passa
e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte; c) latte parzialmente scremato concentrato, il latte parzialmente
disidratato contenente, in peso, almeno l'1% e meno del 7,5% di
materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto
dal latte; d) latte scremato concentrato, latte parzialmente disidratato
contenente, in peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno
del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

Tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri: e) latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato
latte parzialmente disidratato, con aggiunta di
saccarosio(zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco
raffinato), contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e
il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte; f) latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, il latte
parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di
fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e
contenente, in peso, almeno l'1% e meno dell'8% di materia grassa
e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte; g) latte scremato concentrato zuccherato, il latte parzialmente
disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica,
zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in
peso, non piu' dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di
estratto secco totale ottenuto dal latte.

2. Latte totalmente disidratato:
designa il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e' uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.

Tipi di latte totalmente disidratato: a) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco
di materia grassa, il latte disidratato contenente, in peso,
almeno il 42% di materia grassa; b) latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o
polvere di' latte intero, il latte disidratato contenente, in
peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa; c) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte
parzialmente scremato, il latte disidratato contenente, in peso,
piu' dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa; d) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, il latte
disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5% di materia
grassa.
 
ALLEGATO II
(Articoli 1, 4 e 6)

a) In lingua inglese l'espressione "evaporated milk" designa il
prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera b),
contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31%
di estratto secco totale ottenuto dal latte; b) in lingua francese le espressioni "lait demi-ecreme' concentre'" e
"lait demi-ecreme' concentre' non sucre'", e in lingua spagnola
l'espressione "leche evaporada semidesnatada" e in lingua olandese
le espressioni "geëvaporeerde halfvolle melk" o "halfvolle
koffiemelk", e in lingua inglese l'espressione "evaporated
semiskimmed milk" designano il prodotto definito nell'allegato I,
punto 1, lettera c) contenente, in peso, tra il 4 % ed il 4,5 % di
materia grassa e non meno del 24 % di estratto secco totale; c) in lingua danese - l'espressione "kondenseret kaffefløde" e in
lingua tedesca l'espressione "kondensierte Kaffeesahne" designano
il prodotto definito nell'allegato I, punto 1, lettera a); d) in lingua danese l'espressione "fiødepulver", in lingua tedesca le
espressioni "Rahmpulver" e "Sahnepulver", in lingua francese
l'espressione "creme en poudre", in lingua olandese l'espressione
"roompoeder", in lingua svedese l'espressione "graddpulver" e in
lingua finlandese l'espressione "kermajauhe" designano il prodotto
definito nell'allegato I, punto 2, lettera a); e) in lingua francese l'espressione "lait demi-ecreme' concentre'
sucre'", e in lingua spagnola l'espressione "leche condensada
semidesnatada" e in lingua olandese l'espressione "gecondenseerde
halfvolle melk met suiker" designano il prodotto definito
nell'allegato I, punto 1, lettera F) con un tenore di materia
grassa, in peso, compreso tra il 4% ed il 4,5% e di estratto secco
totale ottenuto dal latte non inferiore al 28%; f) in lingua francese l'espressione "lait demi-ecreme' en poudre" e
in lingua olandese l'espressione "halfvolle-melkpoeder" designano
il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui
tenore di' materia grassa e' compreso tra il 14% e il 16%; g) in portoghese l'espressione "leite em po' meio gordo" designa il
prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c) il cui
tenore di materia grassa e' compreso tra il l3% e il 26%; h) in lingua olandese l'espressione "koffiemelk" designa il prodotto
definito nell'allegato I, punto 1, lettera b); i) in lingua finlandese l'espressione "rasvaton maitojauhe" designa
il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera d); l) in lingua spagnola l'espressione "leche en polvo semidesnatada"
designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera c)
il cui tenore di materia grassa e' compreso tra il 10% e il 16%.
 
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