Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 54
Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002;
Vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica alla direttiva 92/119/CE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana;
Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure minime di lotta contro la peste suina africana.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive ed i regolamenti CE vengono forniti
gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita' europee (GUCE) o nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione cosi' recita: "La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002".
- La direttiva del Consiglio n. 2002/60/CE e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea
20 luglio 2002, n. L 192.
- Il regolamento CE del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 1774/2002 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della comunita' europea 10 ottobre 2002, n. L
273.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
17 maggio 1996, n. 362, reca: "Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio
del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di
lotta contro alcune malattie degli animali, nonche' misure
specifiche per la malattia vescicolare dei suini.".



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "suino": ogni animale della famiglia dei suidi;
b) "suino selvatico": qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' tenuto o allevato in un'azienda;
c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura in cui vengono allevati o tenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si tengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, comma 1;
d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica di cui alla decisione della Commissione dell'Unione europea 2003/422/CE del 26 maggio 2003;
e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformita' del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina africana;
f) "caso di peste suina africana" o "suino infetto da peste suina africana": ogni suino o carcassa di suino in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina africana o sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente al manuale di diagnostica;
g) "focolaio di peste suina africana": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o piu' casi di peste suina africana;
h) "focolaio primario": il primo focolaio manifestatosi in una provincia o un focolaio epidemiologicamente non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
i) "zona infetta": la zona di territorio in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformita' degli articoli 15 e 16 a seguito della conferma di uno o piu' casi di peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici;
l) "caso primario di peste suina africana in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina africana riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza degli articoli 15 o 16;
m) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina africana puo' essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo;
n) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli;
o) "autorita' competente": il Ministero della salute, le regioni e le altre autorita' competenti in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
p) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dell'autorita' competente;
q) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modificazioni;
r) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;
s) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333;
t) "vettore": la zecca della specie Ornithodorus erraticus.



Note all'art. 2:
- La decisione della Commissione dell'Unione europea
2003/422/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2003, n.
L 143.
- L'art. 15 della predetta decisione cosi' recita:
"Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della
presenza di peste suina africana in popolazioni di suini
selvatici.":
"Art. 15. - 1. Non appena e' informata del sospetto di
infezione di suini selvatici, l'autorita' competente dello
Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per
confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo
informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed
esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i
suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena sia confermato un caso primario di peste
suina africana in popolazioni di suini selvatici, al fine
di contenere la diffusione della malattia l'autorita'
competente provvede senza indugio:
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente
veterinari, cacciatori, biologi edepidemiologi
specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti
assiste l'autorita' competente:
nello studio della situazione epidemiologica e
nella determinazione della zona infetta, conformemente
all'art. 16, paragrafo 3, lettera b);
nella definizione di adeguate misure da applicare
nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle
lettere b) e c); tali misure possono comprendere la
sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini
selvatici;
nella stesura del piano di eradicazione da
presentare alla Commissione in conformita' dell'art. 16;
nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare
l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione
della peste suina africana dalla zona infetta;
b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli
allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta
ordinando in particolare che:
sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le
categorie di suini presenti nelle varie aziende; il
censimento deve essere aggiornato dal proprietario; i dati
del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono
essere verificati ad ogni ispezione; tuttavia, per quanto
riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento
potra' essere effettuato sulla base di una stima;
tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei
loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi
che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non
debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in
seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
sia vietata l'entrata e l'uscita di suini
dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita'
competente in funzione della situazione epidemiologica;
presso le entrate e le uscite dei fabbricati di
stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto
appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, la
disinsettazione;
chiunque venga a contatto con suini selvatici
applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il
rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
sia controllata la presenza di peste suina africana
in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che
presentino sintomi di tale malattia;
sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di
qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e
di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente
contaminati dal virus della peste suina africana;
dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli
o embrioni a fini di scambi intracomunitari;
c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati
morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti
ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonche' ad
un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina
africana in conformita' con il manuale di diagnostica; le
carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono
sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se
detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste
suina africana, gli Stati membri applicano le misure
previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva
92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai
problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle
relative carni; le parti non destinate al consumo umano
sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;
d) a fare in modo che l'isolato del virus della peste
suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio
indicata nel manuale di diagnostica ai fini
dell'identificazione del tipo genetico del virus.
3. Qualora in uno Stato membro si riscontri un caso di
peste suina africana fra i suini selvatici presenti in una
zona situata in prossimita' di un altro Stato membro, gli
Stati membri interessati collaborano alla definizione delle
misure di lotta contro la malattia.".
- L'art. 16 della predetta decisione cosi' recita:
"Programmi di eradicazione della peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici.":
"Art. 16. - 1. Fatte salve le misure previste all'art.
15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario
di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici,
gli Stati membri redigono e presentano alla Commissione il
programma delle misure adottate ai fini dell'eradicazione
della malattia nella zona definita infetta nonche' delle
misure applicate alle aziende ubicate in tale zona.
La Commissione esamina il programma per stabilire se
esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso. Il
programma, eventualmente modificato, e' approvato
conformemente alla procedura di cui all'art. 24, paragrafo
2.
Il programma puo' successivamente essere modificato o
integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione.
Se tali modifiche riguardano la ridefinizione dell'area
infetta, gli Stati membri curano che la Commissione e gli
altri Stati membri ne siano immediatamente informati.
Se le modifiche vertono invece su altre disposizioni
del programma, gli Stati membri presentano alla Commissione
il programma modificato affinche' sia esaminato ed
eventualmente approvato secondo la procedura prevista
all'art. 24, paragrafo 2.
2. Una volta approvate, le misure contemplate nel
programma di cui al paragrafo 1 sostituiscono le misure
originarie previste all'art. 15 ad una data stabilita al
momento dell'approvazione.
3. Il programma di cui al paragrafo 1 contiene
informazioni concernenti:
a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei
controlli effettuati conformemente all'art. 15 e la
distribuzione geografica della malattia;
b) la definizione della zona infetta compresa nel
territorio dello Stato membro interessato; nel definire la
zona infetta, l'autorita' competente deve tener conto dei
seguenti elementi:
l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e
la distribuzione geografica della malattia;
la popolazione di suini selvatici della zona;
la presenza di barriere naturali o artificiali che
ostacolino fortemente gli spostamenti di suini selvatici;
c) l'organizzazione di stretti rapporti di
cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni
venatorie, servizi responsabili della protezione della
fauna selvatica e autorita' veterinarie (salute degli
animali e sanita' pubblica);
d) la campagna d'informazione da attuare per
sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono
adottare nel quadro del programma di eradicazione;
e) le iniziative specifiche intese a determinare il
grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici
mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o
trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese
indagini epidemiologiche per categorie di eta';
f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per
evitare qualsiasi diffusione della malattia;
g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici
trovati morti o uccisi, basato:
sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o
sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli
esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica;
le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono
sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale; se
detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste
suina africana, gli Stati membri applicano le misure
previste all'art. 11, paragrafo 2, della direttiva
92/45/CEE; le parti non destinate al consumo umano sono
sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;
h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun
suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine
include obbligatoriamente le risposte ad un questionario
con informazioni concernenti:
il settore geografico in cui l'animale e' stato
trovato morto o ucciso;
la data di ritrovamento dell'animale (morto o
ucciso);
la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
l'eta' e il sesso dell'animale;
se e' stato ucciso: i sintomi constatati prima
dell'uccisione;
se e' stato trovato morto: lo stato della carcassa;
i risultati delle prove di laboratorio;
i) i programmi di sorveglianza e le misure di
profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona
definita infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe,
incluso il trasporto e la circolazione di animali
all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali
misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire
suini, sperma, embrioni o ovuli dalla zona infetta
considerata a fini di scambi intracomunitari e possono
comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e
creazione di nuove aziende;
j) altri criteri da applicare per revocare le misure
adottate;
k) l'autorita' cui competono la supervisione e il
coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del
programma;
l) il sistema di informazione istituito per
consentire al gruppo di esperti designato in conformita'
dell'art. 15, paragrafo 2, lettera a), di verificare
periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
m) le misure di controllo della malattia da applicare
allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla
constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei
suini selvatici della zona definita infetta; dette misure
di controllo sono mantenute per un periodo minimo di
successivi dodici mesi e comprendono almeno le disposizioni
gia' attuate in conformita' delle lettere e), g) e h).
4. Ogni sei mesi sono trasmessi alla Commissione e agli
altri Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'art.
23 una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area
definita e i risultati del programma di eradicazione.
Modalita' piu' precise riguardanti le informazioni da
trasmettere a cura degli Stati membri possono essere
adottate conformemente alla procedura di cui all'art. 23,
paragrafo 2.".
- Il regolamento della Commissione europea n. 1774/2002
e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
- L'art. 5 del predetto regolamento, cosi' recita:
"Materiali di categoria 2.":
"Art. 5. - 1. I materiali di categoria 2 comprendono i
sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle
seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali
sottoprodotti:
a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
b) tutti i materiali di origine animale raccolti
nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli
diversi da quelli rientranti nell'art. 4, paragrafo 1,
lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di
categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da
dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali
provenienti dagli scarichi degli stessi;
c) i prodotti di origine animale contenenti residui
di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati
nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della
direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli
consentiti dalla normativa comunitaria;
d) i prodotti di origine animale diversi dai
materiali di categoria 1 che sono importati da Paesi terzi
e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria
non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti
per l'importazione nella Comunita', a meno che non siano
rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non
sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa
comunitaria;
e) gli animali e le parti di animali diversi da
quelli contemplati all'art. 4, morti non in seguito a
macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli
animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una
malattia epizootica;
f) le miscele di materiali di categoria 2 con
materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali
destinati alla trasformazione in un impianto di
trasformazione di categoria 2; e
g) i sottoprodotti di origine animale che non sono
materiali di categoria 1 o 3.
2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e
identificati senza indebito ritardo conformemente all'art.
7 e ove gli articoli 23 e 24 non dispongano diversamente, i
materiali di categoria 2:
a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante
incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto
a norma dell'art. 12;
b) sono trasformati in un impianto di trasformazione
riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando uno dei
metodi di trasformazione da 1 a 5, ovvero, su richiesta
dell'autorita' competente, il metodo di trasformazione 1;
in questo caso, i materiali risultanti sono contrassegnati
in modo permanente, ove tecnicamente possibile con una
sostanza odorante, conformemente all'allegato VI, capitolo
I, per poi:
i) essere eliminati come rifiuti mediante
incenerimento o coincenerimento in un impianto di
incenerimento o coincenerimento riconosciuto a norma
dell'art. 12; o
ii) se si tratta di grassi fusi, essere sottoposti,
in un impianto oleochimico di categoria 2 riconosciuto a
norma dell'art. 14, ad un ulteriore trattamento di
trasformazione in derivati lipidici da incorporare nei
fertilizzanti organici o negli ammendanti o destinati ad
altri usi tecnici ad eccezione della cosmesi, della
farmaceutica e dei dispositivi medici;
c) sono trasformati in un impianto di trasformazione
riconosciuto a norma dell'art. 13 utilizzando il metodo di
trasformazione 1; in questo caso, i materiali risultanti
sono contrassegnati in modo permanente, ove tecnicamente
possibile con una sostanza odorante, conformemente
all'allegato VI, capitolo I, e:
i) se si tratta di materiali proteici risultanti,
sono utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti,
rispettando le condizioni definite, se del caso, secondo la
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2, sentito il
comitato scientifico competente;
ii) sono trasformati in un impianto di produzione
di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a
norma dell'art. 15; o
iii) sono eliminati come rifiuti mediante
sotterramento in una discarica riconosciuta a norma della
direttiva 1999/31/CE;
d) se si tratta di materiali di origine ittica, sono
insilati o compostati secondo modalita' stabilite
conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo
2;
e) se si tratta di stallatico, del contenuto del tubo
digerente separato da quest'ultimo, di latte e di colostro
e qualora l'autorita' competente ritenga che non presentino
rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi:
i) sono utilizzati senza trasformazione come
materie prime in un impianto di produzione di biogas o un
impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'art. 15,
oppure sottoposti a trattamento in un impianto tecnico a
tal fine riconosciuto a norma dell'art. 18;
ii) sono utilizzati sui terreni conformemente al
presente regolamento; o
iii) sono trasformati in un impianto di produzione
di biogas o compostati secondo modalita' stabilite
conformemente alla procedura di cui all'art. 33, paragrafo
2;
f) se si tratta di corpi interi o parti di animali
selvatici non sospettati di essere affetti da una malattia
trasmissibile all'uomo o agli animali, sono utilizzati per
produrre trofei di caccia in un impianto tecnico a tal fine
riconosciuto a norma dell'art. 18; o
g) sono eliminati con altri metodi o utilizzati in
altri modi, secondo modalita' stabilite conformemente alla
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2, sentito il
comitato scientifico competente. Tali metodi o modi possono
integrare o sostituire quelli di cui alle lettere da a) a
f).
3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei
materiali di categoria 2, ad eccezione dello stallatico,
sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito
di categoria 2 riconosciuti a norma dell'art. 10.
4. I materiali di categoria 2 possono essere immessi
sul mercato o esportati soltanto in conformita' del
presente regolamento o di disposizioni stabilite secondo la
procedura di cui all'art. 33, paragrafo 2.";
- Il decreto legislativo del 1° settembre 1998, n. 333,
reca: "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla
protezione degli animali durante la macellazione o
l'abbattimento".
- L'art. 2 del presente decreto, cosi' recita: "1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) macello: qualsiasi stabilimento o attrezzatura,
comprese le attrezzature per il trasferimento e la
stabulazione degli animali, utilizzati per la macellazione
a fini commerciali degli animali di cui all'art. 5, comma
1;
b) trasferimento: lo scarico di animali o il loro
trasporto dalle piattaforme di scarico, dai recinti o dalle
stalle dei macelli, fino ai locali o ai luoghi di
macellazione;
c) stabulazione: la custodia di animali in stalle,
recinti o spazi coperti, nonche' aree aperte utilizzati nei
macelli, allo scopo di prestare loro, eventualmente, le
cure necessarie (acqua, foraggio, riposo) prima della
macellazione;
d) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a
limitare i movimenti degli animali per facilitare uno
stordimento o abbattimento efficaci;
e) stordimento: qualsiasi procedimento che, praticato
sugli animali, determina rapidamente uno stato di
incoscienza che si protrae fino a quando non intervenga la
morte;
f) abbattimento: qualsiasi procedimento che produca
la morte dell'animale;
g) macellazione: l'uccisione dell'animale mediante
dissanguamento;
h) autorita' competente: il Ministero della sanita',
il servizio veterinario della regione o provincia autonoma,
il veterinario ufficiale quale definito all'art. 2, comma
1, lettera g), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n.
286, e successive modifiche; tuttavia per le macellazioni
secondo determinati riti religiosi, l'autorita' competente
in materia di applicazione e controllo delle disposizioni
particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi
riti religiosi e' l'autorita' religiosa per conto della
quale sono effettuate le macellazioni; questa opera sotto
la responsabilita' del veterinario ufficiale per le altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
2. I titolari degli stabilimenti di macellazione presso
i quali si intende macellare secondo determinati riti
religiosi comunicano all'autorita' sanitaria veterinaria
territorialmente competente, per il successivo inoltro al
Ministero della sanita', di essere in possesso dei
requisiti prescritti.".



 
Art. 3.
Notifica della peste suina africana
1. Il sospetto o l'accertamento della peste suina africana deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.
2. Il Ministero della salute, non appena e' confermata la presenza della peste suina africana, e fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali:
a) procede alla notifica della malattia, fornendo le relative informazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:
1) i focolai di peste suina africana confermati nelle aziende;
2) i casi di peste suina africana confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto;
3) i casi primari di peste suina africana confermati nelle popolazioni di suini selvatici;
4) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina africana, in conformita' dell'articolo 16, comma 4, lettera a), e comma 5.



Nota all'art 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 febbraio 1954, n. 320, reca: "Regolamento di polizia
veterinaria".



 
Art. 4.
Misure in caso di sospetto della presenza di peste suina africana
in un'azienda
1. Se in un'azienda si trovino uno o piu' suini sospetti di essere infetti dal virus della peste suina africana, il veterinario ufficiale applica immediatamente le procedure di indagine ufficiali idonee a confermare o ad escludere la presenza della malattia conformemente al manuale di diagnostica.
2. Nel corso dell'ispezione nell'azienda il veterinario ufficiale procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1996, n. 317.
3. Qualora non sia possibile escludere il sospetto di peste suina africana in un'azienda, l'autorita' competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:
a) venga effettuato il censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini gia' malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento e' aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;
b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda; l'autorita' competente puo', se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie e imporre l'applicazione di adeguate misure ai fini della distruzione di roditori o insetti;
d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente;
e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni e prodotti a base di' carni suine, sperma, ovuli o embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina africana, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente; sia vietata l'uscita dall'azienda, ai fini degli scambi intracomunitari, di carni e prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli o embrioni;
f) il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
g) il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione dell'autorita' competente;
h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina afticana; inoltre, tutti i mezzi di trasporto devono essere accuratamente disinfettati prima di lasciare l'azienda;
i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.
4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e, comunque, se la peste suina africana si manifesta per la prima volta in una determinata zona, il veterinario ufficiale:
a) puo' applicare le misure previste all'articolo 5, comma 1, nell'azienda di cui al comma 3; tuttavia, qualora le condizioni lo permettano, l'autorita' competente puo' limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della peste suina africana e alla parte dell'azienda in cui tali animali erano tenuti, purche' questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana, un numero sufficiente di campioni e' prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;
b) puo' istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al comma 3; agli allevamenti di suini situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le misure di cui al comma 3 sono revocate da parte dell'autorita' competente soltanto quando la presenza della peste suina africana sia stata ufficialmente esclusa.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
30 aprile 1996, n. 317, reca: "Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali".
- Gli articoli 3 e 4 del predetto decreto, cosi'
recitano:
"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il
detentore deve tenere presso l'azienda un registro,
intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di'
identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con
l'indicazione del relativo marchio di identificazione e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che
possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di' cui al comma 1, per le specie ovina
e caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti
nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli
animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'eta' di
dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data
dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il
Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza
pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di cui al comma 1 puo' sostituire gli
altri registri di azienda previsti dalle disposizioni
vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche'
riporti tutte le informazioni richieste da tali
disposizioni.
7. I detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta,
informazioni sull'origine, sull'identificazione ed,
eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di' animali che devono essere
trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta
deve fornire all'operatore, che sul mercato o nel centro di
raccolta, e' temporaneamente detentore degli animali, uno
dei documenti di' accompagnamento previsti dalle
disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati
sugli animali, compresi i marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli
obblighi di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3,
lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal
detentore di cui al medesimo comma 8.
10. I registri e le informazioni di cui al presente
articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
a disposizione dell'autorita' competente che ne fa
richiesta per un periodo di cinque anni.".
"Art. 4 (Identficazione degli animali). - 1. Gli
animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e
caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di
origine, a cura e spese del detentore, con un marchio
recante il loro codice di identificazione che deve
contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il
codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e
bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da
una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e
il sito dove apporli' sono stabiliti, per la specie ivi
indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono
essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera
vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e
tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da
rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di identificazione puo' essere rimosso o
sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente; qualora diventi
illeggibile o venga perso, il detentore procede alla
sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice
di' identificazione trascrivendolo sul registro di cui
all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio
precedente.".



 
Art. 5. Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in
un'azienda
1. In caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina africana in un'azienda, ad integrazione delle misure previste all'articolo 4, comma 3, l'autorita' competente dispone che:
a) tutti i suini dell'azienda siano immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale e in modo idoneo ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina africana sia durante il trasporto che durante l'abbattimento;
b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento per poter determinare il modo in cui il virus della peste suina africana e' stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso puo' essere stato presente nell'azienda prima della denuncia della malattia;
c) le carcasse di suini morti o abbattuti siano trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati; tuttavia l'autorita' competente puo' disporre, in conformita' dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1774/2002, del 3 ottobre 2002, e delle relative disposizioni applicative previste dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, affinche' si proceda alla combustione o al sotterramento delle carcasse sotto controllo ufficiale;
d) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'applicazione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale in impianti autorizzati;
e) lo sperma, gli ovuli o gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato sia sottoposto ad un trattamento idoneo ad assicurare la distruzione del virus della peste suina africana; ogni materiale monouso potenzialmente contaminato, in particolare quelli utilizzati per le operazioni di abbattimento, sia distrutto; tali azioni devono essere condotte secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonche' il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti, disinfestati, disinfettati e trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;
i) sia effettuata da parte del veterinario ufficiale un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.
2. Qualora un focolaio di peste suina africana sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono tenuti suini a scopi scientifici o connessi con la protezione delle specie o con la conservazione di razze rare, l'autorita' competente puo' derogare all'applicazione del comma 1, lettere a) ed e).
3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 2; il Ministero della salute provvede ad informare senza indugio la Commissione.



Note all'art. 5:
- L'art. 24 del Regolamento CE n. 1774/2002, gia'
citato, cosi' recita: "Deroghe relative all'eliminazione
dei sottoprodotti di origine animale.
"Art. 24. - L'autorita' competente puo', se necessario,
decidere che:
a) gli animali da compagnia morti possono essere
eliminati direttamente come rifiuti mediante sotterramento;
b) i seguenti sottoprodotti di origine animale
provenienti da una zona isolata possono essere eliminati
come rifiuti mediante combustione o sotterramento in loco:
i) materiali di categoria 1 di cui all'art. 4,
paragrafo 1, lettera b), punto ii);
ii) materiali di categoria 2; e
iii) materiali di categoria 3; e
c) i sottoprodotti di origine animale possono essere
eliminati come rifiuti mediante combustione o sotterramento
in loco, ove si' manifesti una malattia di cui alla lista A
dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UTE), se
l'autorita' competente rifiuta il trasporto al piu' vicino
impianto di incenerimento o di trasformazione per il
pericolo che si propaghino rischi sanitari o se, a causa
del manifestarsi diffuso di una malattia epizootica, la
capacita' di detti impianti e' insufficiente.
2. Non possono essere concesse deroghe per i materiali
di categoria 1 di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a),
punto i).
3. Nel caso di materiali di categoria 1 di cui all'art.
4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la combustione o il
sotterramento possono aver luogo conformemente al paragrafo
1, lettera b) o c), solo se l'autorita' competente
autorizza e sottopone a controllo il metodo utilizzato ed
e' certa che esso escluda qualsiasi rischio di trasmissione
delle TSE.
4. Gli Stati membri informano la Commissione:
a) del ricorso alle possibilita' offerte dal
paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne i materiali di
categoria 1 e categoria 2; e
b) delle zone da essi considerate isolate ai fini
dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) e dei motivi
di tale categorizzazione.
5. L'autorita' competente adotta le misure necessarie:
a) per assicurare che la combustione o il
sotterramento di sottoprodotti di origine animale non
mettano in pericolo la salute animale o umana;
b) per evitare l'abbandono, lo scarico o
l'eliminazione incontrollata di sottoprodotti di origine
animale.
6. Le modalita' di applicazione del presente articolo
possono essere stabilite conformemente alla procedura di
cui all'art. 33, paragrafo 2.".
- Il Regolamento CE n. 811/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 117.
- L'art. 6 del predetto Regolamento, cosi' recita:
"Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale in caso
di focolai.".
"Art. 6. - 1. Qualora l'autorita' competente rifiuti il
trasporto di sottoprodotti di origine animale al piu'
vicino impianto di incenerimento o di trasformazione
conformemente all'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del
regolamento (CE) n. 1774/2002, puo' essere approvata
l'eliminazione di tali sottoprodotti:
a) come rifiuti mediante combustione o sotterramento
nel luogo da cui derivano i sottoprodotti di origine
animale;
b) in una discarica approvata ai sensi della
direttiva 1999/31/CE; o
c) come rifiuti mediante combustione o sotterramento
in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute
degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente, a
condizione che il luogo sia situato a una distanza adeguata
per consentire all'autorita' competente di gestire la
prevenzione dei rischi per la salute degli animali, per la
salute pubblica e per l'ambiente;
2. La combustione e il sotterramento nei luoghi di cui
alle lettere a) e c) del paragrafo 1 sono conformi alla
legislazione e agli orientamenti comunitari e nazionali in
materia di ambiente e di sanita' pubblica.
3. L'autorita' competente vigila sulla combustione e il
sotterramento dei sottoprodotti di origine animale e adotta
le misure necessarie a garantire il rispetto dei requisiti
fissati nell'allegato II.
4. Ai fini del presente regolamento si applica la
definizione di cui alla lettera A dell'allegato II relativa
a "combustione o sotterramento sul posto".



 
Art. 6. Misure in caso di conferma della presenza di peste suina africana in
aziende comprendenti varie unita' di produzione.
1. In caso di conferma della presenza di peste suina africana in aziende comprendenti due o piu' unita' di produzione distinte, l'autorita' competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, puo' derogare alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per quanto riguarda le unita' di produzione suina sane di un'azienda infetta, purche' il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni di dette unita' di produzione e la distanza tra le stesse, nonche' le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unita' di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la diffusione del virus da un'unita' di produzione all'altra.
2. Ultimate nel reparto e nei reparti ove e' stata riscontrata la malattia le operazioni previste dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, dell'articolo 5, l'autorita' competente dispone l'applicazione di tutte le misure idonee ad evitare la contaminazione dei reparti di produzione non infetti.
3. L'autorita' competente informa tempestivamente il Ministero della salute della concessione della deroga di cui al comma 1; il Ministero della salute provvede ad informare senza indugio la Commissione europea della deroga concessa.
 
Art. 7.
Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti
1. Sono considerate aziende che hanno avuto contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformita' dell'articolo 8, che la peste suina africana possa essere stata introdotta da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende. In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto di peste suina africana sia ufficialmente escluso.
2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 5, comma 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al comma 1. Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.
 
Art. 8.
Indagine epidemiologica
1. L'indagine epidemiologica riguardante i casi sospetti o i focolai di peste suina africana e' effettuata utilizzando questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 21.
2. L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:
a) il periodo durante il quale il virus della peste suina africana puo' essere stato presente nell'azienda prima della notifica o del sospetto della malattia;
b) la possibile origine della peste suina africana nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
c) i movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda;
d) la possibilita' che i vettori o i suini selvatici siano la causa della diffusione della malattia.
3. Se dai risultati dell'indagine epidemiologica emerge che la peste suina africana puo' essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, il Ministero della salute provvede ad informare immediatamente la Commissione e gli Stati membri interessati.
 
Art. 9.
Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
1. Non appena la diagnosi della peste suina africana nei suini di un'azienda e' ufficialmente confermata, l'autorita' competente istituisce, intorno al focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km; in tali zone sono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.
2. Nell'individuare le zone di protezione e di sorveglianza l'autorita' competente tiene conto dei seguenti elementi:
a) i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;
b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;
c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende;
d) i flussi di scambi e i movimenti dei suini e la disponibilita' di macelli ed impianti per la trasformazione delle carcasse;
e) le strutture e il personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.
3. Se una zona include parti del territorio di altri Stati membri, l'autorita' competente collabora per la delimitazione di questa zona con le autorita' competenti degli Stati membri interessati.
4. L'autorita' competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonche' a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.
 
Art. 10.
Misure destinate alla zona di protezione
1. L'autorita' competente provvede affinche' nella zona di protezione siano applicate le misure seguenti:
a) il censimento di tutte le aziende quanto prima possibile; entro sette giorni dalla istituzione della zona di protezione, le aziende sono ispezionate dal veteri-nario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 apri1e 1996, n. 317;
b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f); tale divieto puo' non essere applicato per il transito di suini su strada o ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste; il Ministero della salute, tuttavia, su segnalazione delle altre autorita' competenti, chiede alla Commissione europea di consentire deroghe a tale divieto per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati siano puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e nuovamente autorizzati dall'autorita' competente ai fini del trasporto;
d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di animali domestici di qualsiasi altra specie;
e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i quaranta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei quaranta giorni, fatte salve le condizioni previste al comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione;
g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
2. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al comma 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:
a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione; in questo caso il Ministero della salute comunica immediatamente alla Commissione europea in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale l'applicazione di tale disposizione.
3. L'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda purche':
a) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, con particolare riguardo a quelli che devono essere trasportati, conformemente alle procedure previste nel manuale di diagnostica, ed eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317; l'esame clinico summenzionato comprende in particolare la misurazione della temperatura corporea;
b) i controlli e gli esami di cui alla lettera a) non abbiano evidenziato segni specifici di peste suina africana ed abbiano dimostrato il rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317;
c) il trasporto dei suini sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorita' competente;
d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini siano immediatamente puliti e disinfettati dopo il trasporto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;
e) un numero sufficiente di campioni venga prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini destinati alla macellazione o all'abbattimento per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina africana in tali aziende;
f) se i suini devono essere trasportati in un macello:
1) l'autorita' competente responsabile del macello sia stata informata dell'intenzione di inviarvi i suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorita' competente che ha effettuato la spedizione;
2) all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini;
3) durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, il veterinario ufficiale prenda in considerazione eventuali sintomi di peste suina africana;
4) le carni fresche ottenute da tali suini sono trasformate oppure devono riportare la bollatura speciale prevista dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di carni fresche ed essere sottoposte ad uno dei trattamenti previsti dalle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di prodotti a base di carne; dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorita' competente; le carni devono essere inviate al suddetto stabilimento alla condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.
4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;
b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.
5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette.
6. In deroga al comma 1, lettera f), e ai commi 2 e 5, i termini di quaranta e quarantacinque giorni ivi previsti possono essere ridotti dall'autorita' competente a trenta giorni, purche' sia stato applicato, in conformita' con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.



Note all'art. 10:
- Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, gia' citato, cosi'
recitano:
"Art. 3 (Registro aziendale e informazioni). - 1. Il
detentore deve tenere presso l'azienda un registro,
intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate
progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario
competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.
2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina
e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di animali presenti nell'azienda e
l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di
identificazione, del sesso e della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento.
3. Il registro di cui al comma 1, per la specie suina,
deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero degli animali presenti nell'azienda con
l'indicazione del relativo marchio di identificazione e
della categoria;
b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i
movimenti con menzione della loro origine o destinazione e
della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio
di identificazione; tale registrazione e' effettuata entro
tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che
possono essere registrate entro quindici giorni dal parto.
4. Il registro di cui al comma 1, per le specie ovina e
caprina, deve recare almeno le seguenti informazioni:
a) il numero totale di ovini e di caprini presenti
nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno;
b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli
animali femmine presenti' che abbiano raggiunto l'eta' di
dodici mesi o abbiano figliato;
c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con
l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data
dell'avvenuta movimentazione.
5. A richiesta dell'associazione interessata, il
Ministero della sanita' attiva la procedura comunitaria per
il riconoscimento di un sistema di registrazione basato su
un'identificazione individuale per i riproduttori di razza
pura o ibridi della specie suina iscritti rispettivamente
al libro genealogico e al registro degli ibridi.
6. Il registro di' cui al comma 1 puo' sostituire gli
altri registri di azienda previsti dalle disposizioni
vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purche'
riporti tutte le informazioni richieste da tali
disposizioni.
7. 1 detentori di animali sono obbligati a fornire
all'autorita' competente, che ne faccia richiesta,
informazioni sull'origine, sull'identificazione ed,
eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti,
detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.
8. Il detentore di animali che devono essere trasferiti
da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire
all'operatore, che sul mercato o nel centro di raccolta, e'
temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti
di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti
contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i
marchi di identificazione.
9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli
obblighi di' cui al comma 2, lettera a), e al comma 3,
lettera a), puo' utilizzare i documenti ricevuti dal
detentore di' cui al medesimo comma 8.
10. 1 registri e le informazioni di cui al presente
articolo, nonche' copia del documento di accompagnamento di
cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti
a disposizione dell'autorita' competente che ne fa
richiesta per un periodo di cinque anni.".
"Art. 4 (Identificazione degli animali) - 1. Gli
animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e
caprina devono essere contrassegnati nell'azienda di
origine, a cura e spese del detentore, con un marchio
recante il loro codice di identificazione che deve
contenere la sigla IT che individua lo Stato italiano, il
codice aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e
bufalina, il numero progressivo deve essere preceduto da
una lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
progressione indicata nell'allegato I.
2. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e
il sito dove apporli sono stabiliti, per la specie ivi
indicata, negli allegati I, II e III.
3. I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono
essere di materiale inalterabile, leggibili per l'intera
vita dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e
tatuaggio, in ogni caso, devono essere di natura tale da
rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
4. Il marchio di identificazione puo' essere rimosso o
sostituito previa autorizzazione del servizio veterinario
dell'unita' sanitaria locale competente; qualora diventi
illeggibile o venga perso, il detentore procede alla
sostituzione con un altro marchio recante un nuovo codice
di identificazione trascrivendolo sul registro di cui
all'art. 3, in modo da stabilire un nesso con il marchio
precedente.".



 
Art. 11.
Misure destinate alla zona di sorveglianza
1. L'autorita' competente provvede affinche' siano applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza:
a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;
b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorita' competente; l'autorita' competente puo' concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, sempreche' non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;
c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati sono puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;
d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorita' competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;
e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformita' con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;
f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorita' competente puo' autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:
1) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione;
g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
2. Il Ministero della salute, se i suini devono essere trasportati in un macello, su richiesta delle altre autorita' competenti, richiede alla Commissione, motivandole opportunamente, deroghe all'articolo 10, comma 3, lettere e) e f), numero 4), in particolare per quanto riguarda la bollatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonche' la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento.
3. Se i divieti di cui al comma 1 sono mantenuti oltre il limite di quaranta giorni a causa dell'insorgenza di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella stabulazione degli animali riguardo al loro benessere, l'autorita' competente puo' autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:
a) in un macello designato dall'autorita' competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
b) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale dell'applicazione di tale disposizione.
4. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza e' mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
a) siano state effettuate le operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette;
b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, se del caso, di laboratorio in conformita' con il manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina africana.
5. Gli accertamenti di cui alla lettera b) del comma 4 non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.
6. In deroga al comma 1, lettera f) ed ai commi 3 e 5, il termine di trenta giorni previsto al comma 1, lettera f) e i termini di quaranta giorni previsti ai commi 3 e 5 possono essere ridotti rispettivamente a ventuno, trenta e venti giorni, purche' sia stato applicato, in conformita' con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
 
Art. 12.
Pulizia, disinfezione e disinfestazione
1. I disinfettanti e gli insetticidi da utilizzare e le relative concentrazioni sono quelli ufficialmente approvati dall'autorita' competente.
2. Le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sono effettuate sotto controllo ufficiale conformemente:
a) alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;
b) ai principi e alle procedure che figurano nell'allegato II.
 
Art. 13. Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito dell'insorgere di
focolai di peste suina africana
1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non puo' avvenire prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla fine delle operazioni di pulizia, disinfezione e, se necessario, disinfestazione effettuate nell'azienda in questione conformemente ai commi da 2 a 5.
2. La reintroduzione dei suini e' effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e in conformita' con una delle procedure di cui ai commi 3 e 4.
3. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia non e' stata associata a vettori l'autorita' competente applica la procedura seguente:
a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, inteso a rilevare la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana o provenienti da aziende non soggette a restrizioni riguardo a tale malattia. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorita' competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo quarantacinque giorni per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformita' con il manuale di diagnostica; i suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo; se in nessuno dei suini e' stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina africana si puo' procedere al ripopolamento totale dell'azienda;
b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:
1) tutti i suini arrivino in un arco di tempo di venti giorni e provengano da aziende non soggette a restrizioni riguardo alla peste suina africana;
2) i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica; il campionamento per l'esame suddetto e' effettuato non prima di quarantacinque giorni dall'arrivo degli ultimi suini;
3) i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha dato esito negativo.
4. Nel caso di aziende in cui la comparsa della malattia e' stata associata a vettori, la reintroduzione non puo' aver luogo per almeno sei anni, a meno che:
a) operazioni specifiche atte ad eliminare il vettore dai locali e dai luoghi in cui i suini devono essere tenuti o in cui possono entrare in contatto con il vettore siano state effettuate con successo sotto sorveglianza ufficiale;
b) sia stato possibile dimostrare che la persistenza del vettore non rappresenta piu' un rischio significativo di trasmissione della peste suina africana.
5. Successivamente all'applicazione del comma 4, lettere a) o b), si applicano le misure previste al comma 3, lettera a); tuttavia, in aggiunta a queste misure, dopo il ripopolamento totale, i suini possono lasciare l'azienda in questione solo dopo che ulteriori esami sierologici per l'individuazione della peste suina africana siano stati effettuati con esito negativo su campioni prelevati dai suini dell'azienda non prima di sessanta giorni dopo il ripopolamento totale, conformemente al manuale di diagnostica.
6. Qualora la comparsa della malattia non sia stata associata a vettori, se sono trascorsi piu' di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione dell'azienda, l'autorita' competente puo' concedere una deroga al comma 3 tenendo conto della situazione epidemiologica.
7. La reintroduzione di animali domestici di specie diverse dai suini nelle aziende di cui all'articolo 5 e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' competente, che tiene conto del rischio di diffusione della malattia o della persistenza dei vettori che tale reintroduzione comporta.
 
Art. 14. Misure in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina
africana nei macelli o nei mezzi di trasporto
1. Qualora si sospetti la presenza della peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale mette immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o ad escludere la presenza della malattia, conformemente alle procedure descritte nel manuale di diagnostica.
2. Qualora venga individuato un caso di peste suina africana in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorita' competente provvede affinche':
a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;
b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano trasformati sotto controllo ufficiale;
c) le operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformita' dell'articolo 12;
d) sia effettuata un'indagine epidemiologica in applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 8;
e) l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;
f) le misure di cui all'articolo 7 siano applicate nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infetti e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo indicazione contraria dell'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infetti;
g) non siano reintrodotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate conformemente all'articolo 12.
 
Art. 15. Misure da adottare in caso di sospetto o conferma della presenza di
peste suina africana in popolazioni di suini selvatici
1. In caso di sospetto di infezione di peste suina africana in suini selvatici, l'autorita' competente dispone affinche' siano adottate tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, siano fornite informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori, e siano sottoposti ad esame, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.
2. Non appena e' confermato un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia l'autorita' competente provvede:
a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente:
1) nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta, conformemente all'articolo 16, comma 4, lettera b);
2) nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici;
3) nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformita' dell'articolo 16;
4) nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana dalla zona infetta;
b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale gli allevamenti di suini ubicati nella zona definita infetta ordinando in particolare che:
1) sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario. I dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione, tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potra' essere effettuato sulla base di una stima;
2) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda;
3) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorita' competente in funzione della situazione epidemiologica;
4) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione;
5) chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana;
6) sia controllata la presenza di peste suina africana in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di tale malattia;
7) sia vietata l'entrata in un'azienda suinicola di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina africana;
8) dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli o embrioni a fini di scambi intracomunitari;
c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonche' ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina africana in conformita' con il manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi agli esami per la peste suina africana e di tutti i suini selvatici ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se gli esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana l'autorita' competente applica le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607. Le parti degli animali non destinate al consumo umano sono sottoposte a trasformazione sotto controllo ufficiale;
d) a disporre che l'isolato del virus della peste suina africana sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.
3. Qualora venga riscontrato un caso di peste suina africana nei suini selvatici presenti in una zona situata in prossimita' di altri Stati membri l'autorita' competente collabora con l'autorita' competente degli Stati membri per la definizione delle misure di lotta contro la malattia.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'autorita' competente provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e con conseguente invarianza di oneri.



Note all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del
17 ottobre 1996, n. 607, reca: "Regolamento recante norme
per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE relativa ai
problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle
relative carni.".
L'articolo 11 del predetto decreto, cosi' recita:
"Art. 1. - Il Ministero della sanita' integra i piani
nazionali di ricerca di residui di cui all'art. 12 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, e successive
modifiche, al fine di' sottoporre, nella misura necessaria
le carni di selvaggina ai controlli di cui al citato
decreto per rilevare mediante sondaggio se sono presenti
agenti contaminanti nell'ambiente.
2. In base ai risultati dei controlli di cui al comma 1
e all'art. 10, comma 6, sono esclusi dagli scambi i capi di
selvaggina e le relative carni provenienti da territori di
caccia risultati sospetti.".



 
Art. 16. Piani di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di
suini selvatici
1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro novanta giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, il Ministero della salute, d'intesa con le altre autorita' competenti, e sentito il Centro di referenza nazionale della peste suina africana, presenta alla Commissione per l'approvazione il piano delle misure da adottare ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonche' delle misure da applicare alle aziende ubicate in tale zona. Il piano puo' successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.
2. Se le modifiche al piano di cui al comma 1 riguardano la ridefinizione dell'area infetta, il Ministero della salute ne da' immediata comunicazione alla Commissione e agli Stati membri; se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano il Ministero della salute presenta alla Commissione il piano modificato per l'approvazione.
3. In seguito all'approvazione da parte della Commissione del piano di cui al comma 1 le misure previste dal piano medesimo sostituiscono le misure originarie previste all'articolo 15 a decorrere dalla data stabilita in sede comunitaria.
4. Il piano di cui al comma 1 contiene informazioni concernenti:
a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;
b) la definizione della zona infetta; nel definire la zona infetta occorre tener conto dei seguenti elementi:
1) l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia;
2) la popolazione di suini selvatici della zona;
3) la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino fortemente gli spostamenti di suini selvatici;
c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della protezione della fauna selvatica e servizi veterinari di salute animale e di sanita' pubblica;
d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;
e) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di eta';
f) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;
g) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:
1) sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o
2) sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi e di quelli ritrovati morti sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina africana, l'autorita' competente applica le misure previste all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607; le parti non destinate al consumo umano sono trasformate sotto controllo ufficiale;
h) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:
1) il settore geografico in cui l'animale e' stato trovato morto o ucciso;
2) la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso);
3) la persona che ha trovato o ucciso l'animale;
4) l'eta' e il sesso dell'animale;
5) se e' stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione;
6) se e' stato trovato morto: lo stato della carcassa;
7) i risultati delle prove di laboratorio;
i) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se del caso, nelle zone limitrofe, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure devono comprendere almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni e ovuli dalla zona infetta considerata a fini di scambi intracomunitari e possono comprendere un divieto temporaneo di produzione di suini e creazione di nuove aziende;
l) altri criteri da applicare per revocare le misure adottate;
m) l'autorita' cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;
n) il sistema di informazione istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformita' dell'articolo 15, comma 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;
o) le misure di controllo della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno dodici mesi dalla constatazione dell'ultimo caso di peste suina africana nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di controllo sono mantenute per un periodo minimo di successivi dodici mesi e comprendono almeno le disposizioni gia' attuate in conformita' delle lettere e), g) e h).
5. Ogni sei mesi il Ministero della salute provvede a trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dalle autorita' competenti, una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del piano di eradicazione.
 
Art. 17. Misure destinate ad impedire la diffusione del virus della peste
suina africana per mezzo di vettori
1. Qualora sia possibile o si sospetti la presenza di vettori in un'azienda in cui e' stata confermata la peste suina africana, l'autorita' competente provvede affinche':
a) l'azienda infetta e le zone limitrofe siano controllate per individuare la presenza di vettori, mediante ispezione fisica e, se del caso, la collocazione di trappole per la cattura di esemplari conformemente all'allegato III;
b) laddove la presenza di vettori sia confermata:
1) siano effettuati adeguati esami di laboratorio volti a confermare o ad escludere la presenza del virus della peste suina africana nei vettori;
2) siano stabilite nell'azienda e nella zona limitrofa all'azienda ulteriori misure adeguate di sorveglianza, controllo e lotta;
c) laddove la presenza di vettori sia confermata ma la lotta contro gli stessi risulti impraticabile, l'azienda non tenga suini e, se del caso, altri animali domestici per almeno sei anni.
2. Il Ministero della salute provvede a fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni, inviate dalle autorita' competenti, relative all'attuazione del comma 1 nell'ambito del Comitato permanente della catena alimentare e della sanita' animale.
 
Art. 18.
Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza
1. Le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e le prove di laboratorio diretti ad individuare la presenza di peste suina africana sono effettuati in conformita' con il manuale di diagnostica.
2. Il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici e' assicurato dal Centro di referenza nazionale della peste suina africana conformemente all'allegato IV.
3. Il Centro di referenza di cui al comma 2 assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni di cui all'allegato V.
4. Per garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della peste suina africana, il genoma e gli antigeni del virus, nonche' i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente presso il Centro di referenza nazionale della peste suina africana.
5. In deroga al comma 4 il Ministero della salute, sulla base dei controlli eseguiti dal Centro di referenza nazionale della peste suina africana, tesi a valutare la sussistenza dei requisiti di biosicurezza nonche' l'adeguata preparazione del personale tecnico, puo' con proprio provvedimento autorizzare altri laboratori ad effettuare l'applicazione di procedure diagnostiche limitatamente ai focolai secondari della peste suina africana.
6. L'elenco dei laboratori riconosciuti e i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero della salute.
 
Art. 19. Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina
africana
1. E' vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina africana.
2. La manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita di vaccini contro la peste suina africana sono effettuati sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni stabilite dal Ministero della salute.
 
Art. 20.
Controlli comunitari
1. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul territorio nazionale.
 
Art. 21.
Piani di emergenza
1. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa della malattia.
2. Al fine di garantire rapidita' ed efficacia nell'eradicazione e nel controllo della malattia, l'organo decisionale, che sovrintende alle misure contenute nel piano di cui al comma 1 e all'insieme delle strategie di lotta contro l'epizozia, e' costituito dal Direttore generale della Direzione generale sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, un responsabile individuato dai servizi veterinari della regione o delle regioni interessate, dal Direttore del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, o loro delegati. Il citato organo puo' avvalersi di esperti e professionalita' anche esterne agli enti ed alle amministrazioni citati, ritenuti necessari ai fini dell'individuazione e dell'applicazione delle misure da adottare. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
3. L'organo di cui al comma 2:
a) predispone, assicurandone la diffusione, un manuale operativo per le emergenze, che indica tutte le procedure e le misure di lotta da applicare in caso di comparsa della malattia;
b) assicura il collegamento e l'interazione con l'unita' di crisi centrale, regionale e locale, che provvedono ad attuare le disposizioni adottate dal citato organo, comprese quelle di cui al comma 5;
c) verifica la corretta applicazione, da parte delle unita' di crisi di cui alla lettera b), delle misure da esso disposte;
d) organizza campagne di sensibilizzazione sulla malattia in atto, destinate anche agli operatori di settore.
4. In caso di insorgenza della malattia, l'organo di cui al comma 2 e' autorizzato ad avvalersi del personale, attrezzature ed infrastrutture, anche diagnostiche e di laboratorio, gia' operanti nelle amministrazioni competenti nel settore della epidemiologia e della sanita' animale.
5. In relazione alle finalita' di cui al presente articolo, il personale delle unita' di crisi di cui al comma 3, lettera b), partecipa a:
a) corsi di formazione ed aggiornamento in materia epidemiologica e lotta contro la malattia, che comprendono anche la corretta esecuzione delle operazioni stabilite nel manuale operativo e la relativa verifica ed in materia di tecniche di comunicazione;
b) programmi di esercitazione d'allarme, da tenersi almeno due volte l'anno.
A tali attivita' si provvede nell'ambito delle risorse gia' previste negli ordinari stanziamenti di bilancio, relativi alla formazione ed alla esercitazione del personale.
6. Il Ministero della salute presenta alla Commissione europea il piano di emergenza per l'approvazione e per le eventuali modifiche e provvede ogni cinque anni all'aggiornamento dello stesso, inviandolo alla Commissione europea per l'approvazione.
7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 22.
Unita' di crisi contro la peste suina africana e gruppi di esperti
1. Il Ministero della salute, in caso di comparsa di peste suina africana, istituisce immediatamente un'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia.
2. L'unita' di crisi centrale contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia di cui al comma 4.
3. L'unita' di crisi centrale e' incaricata di:
a) definire le necessarie misure di lotta;
b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle misure di cui alla lettera a) da parte delle unita' di crisi locali contro l'epizoozia;
c) mettere personale ed altre risorse a disposizione delle unita' di crisi locali di lotta contro l'epizoozia;
d) fornire informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorita' nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;
e) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;
f) gestire i rapporti con gli organi di informazione;
g) mantenere i collegamenti con le autorita' di polizia per garantire l'attuazione di specifici provvedimenti legali.
4. Le autorita' competenti provvedono affinche' siano immediatamente attivate, in caso di comparsa di peste suina africana, unita' di crisi locali contro l'epizoozia.
5. Il Ministero della salute puo' trasferire talune funzioni dell'unita' di crisi centrale alle unita' di crisi locali contro l'epizoozia.
6. Il Ministero della salute identifica un gruppo di esperti permanente che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorita' competente nell'assicurare che si possa far fronte a qualsiasi eventualita' di comparsa della malattia. Ai componenti, ivi compresi gli esperti esterni, non spettano compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
7. In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorita' competente almeno per i seguenti aspetti:
a) l'indagine epidemiologica;
b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
c) la definizione delle misure di lotta contro la malattia.
8. Il Ministero della salute e le altre autorita' competenti provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, affinche' le unita' di crisi centrali e locali di controllo della malattia e il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonche' di una linea di comando e di un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di lotta contro la malattia previste nel presente decreto. Le modalita' in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione delle unita' di crisi centrali e locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 21.
 
Art. 23.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di cui all'articolo 3, di peste suina africana o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto della malattia previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro.



Note all'art. 23.
L'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 febbraio 1954, n. 320, gia' citato, cosi' recita:
"Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e
diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di
quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere
immediatamente denunciata al sindaco che ne da' subito
conoscenza al veterinario comunale.
Sono tenuti alla denuncia:
i veterinari comunali e consorziali che comunque
siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e
diffusiva;
i veterinari liberi esercenti;
i proprietari e i detentori di animali anche in
temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;
gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di
pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie.
La denuncia e' obbligatoria anche per qualunque nuovo
caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica
entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a
malattia comune gia' accertata. Sono tenuti altresi' alla
denuncia:
i presidi delle facolta' di' medicina veterinaria, i
direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali
nonche' di ogni altro istituto sperimentale a carattere
veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei
rispettivi istituti e laboratori;
i direttori degli istituti zootecnici, i direttori
dei depositi governativi' dei cavalli stalloni, l'autorita'
militare cui sono affidati animali per i servizi
dell'Esercito e le commissioni di rimonta e di rivista per
la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio del loro ufficio;
le autorita' portuali marittime, i direttori degli
aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle
tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale,
fluviale e con autoveicoli per i casi di malattia, dei
quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il
carico e lo scarico o lungo il viaggio per i casi di morte
non conseguenti a cause accidentali;
i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i
carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali,
gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le
guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli
animali.".



 
Art. 24.
Modifiche dell'allegato I al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, i termini "malattia di Teschen" sono soppressi.



Note all'art. 24:
L'allegato I, al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:

"Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
ELENCO DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE SOGGETTE
A DENUNCIA OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 2.

Periodo massimo
Malattia di incubazione
- - Peste bovina 21 giorni Peste dei piccoli ruminanti 21 giorni Malattia vescicolare dei suini 28 giorni Febbre catarrale maligna degli ovini (3) 40 giorni Malattia emorragica epizootica dei cervi 40 giorni Vaiolo degli ovicaprini 21 giorni Stomatite vescicolare 21 giorni Dermatite nodulare contagiosa 28 giorni Febbre della Valle del Rift 30 giorni.}



 
Art. 25.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/60/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ALLEGATO I
(Articolo 3, comma 2, lettera a)

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche da trasmettere a cura dello Stato membro qualora sia confermata la presenza di peste suina africana
1. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario, di un caso primario nelle popolazioni di suini selvatici o di un caso rilevato in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato e' tenuto a notificare le seguenti informazioni mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali istituito in conformita' dell'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE: a) la data di spedizione; b) l'ora di spedizione; c) il nome dello Stato membro; d) il nome della malattia; e) il numero di focolai o di casi; f) la data in cui si e' sospettata la presenza della peste suina
africana; g) la data della conferma; h) i metodi utilizzati per la conferma; i) se la presenza della malattia e' stata confermata nelle
popolazioni di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda,
un macello o un mezzo di trasporto; j) la localizzazione geografica del sito in cui il focolaio o il caso
di peste suina africana e' stato confermato; k) le misure di lotta applicate.

2. In Caso di comparsa di focolai primari o di casi rilevati nei macelli o nei mezzi di trasporto, oltre ai dati elencati al punto 1 lo Stato membro interessato deve trasmettere le seguenti informazioni: a) il numero di suini esposti all'infezione presenti nel focolaio,
nel macello o nei mezzi di trasporto; b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'azienda, nel
macello o nei mezzi di trasporto; c) per ciascuna categoria, il livello di morbilita' e il numero di
suini per i quali e' stata confermata la peste suina africana; d) il numero di suini abbattuti nel focolaio, nel macello o nei mezzi
di trasporto; e) il numero di carcasse trasformate; f) in caso di comparsa di un focolaio, la sua distanza
dall'allevamento di suini piu' vicino; g) qualora sia stata confermata la presenza di peste suina africana
in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'azienda o
delle aziende d'origine dei suini o delle carcasse infette.

3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro i termini previsti all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio.
4. Lo Stato membro interessato cura che alle informazioni da fornire riguardo ad eventuali focolai o casi di peste suina africana in un'azienda, in un macello o in mezzi di trasporto conformemente ai punti 1, 2 e 3, faccia seguito quanto prima una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri comprendente almeno i seguenti elementi: a) la data in cui i suini presenti nell'azienda, nel macello o nei
mezzi di trasporto sono stati abbattuti e le relative carcasse
trasformate; b) i risultati degli esami effettuati su campioni prelevati all'atto
dell'abbattimento degli animali; c) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, il numero di suini abbattuti e sottoposti a
trasformazione, il numero di suini la cui macellazione e' stata
rinviata, nonche' la durata di questo rinvio; d) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della
malattia; e) informazioni in merito al sistema di controllo istituito per
assicurare l'efficace applicazione delle misure di cui agli
articoli 10 e 11 relative al controllo dei movimenti degli
animali; f) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste
suina africana in un macello o in un mezzo di trasporto, il tipo
genetico del virus responsabile del focolaio o del caso suddetto; g) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto
contatti o in aziende in cui si trovano suini sospetti di
infezione da virus della peste suina africana, informazioni
riguardanti:
- la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il numero di
suini abbattuti in ciascuna azienda,
- la correlazione epidemiologica esistente tra il focolaio o il
caso di peste suina africana e ciascuna azienda che ha avuto
contatti o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la
presenza della peste suina africana in ogni azienda sospetta,
- i risultati degli esami di laboratorio praticati su campioni
prelevati dai suini presenti nelle aziende e all'atto
dell'abbattimento dei medesimi.

Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non siano stati abbattuti, occorre precisare le ragioni di tale decisione.
 
ALLEGATO II
(Articolo 12, comma 2, lettera b)

Principi e procedure di pulizia, disinfezione e trattamento con insetticidi

1. Principi generali e procedure: a) le operazioni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le misure
volte alla distruzione di roditori e insetti con prodotti
ufficialmente autorizzati, devono essere effettuate sotto
controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal
veterinario ufficiale; b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni devono
essere ufficialmente approvati dalla competente autorita' al fine
di garantire la distruzione del virus della peste suina africana; c) l'efficacia dei disinfettanti deve essere verificata regolarmente
prima dell'uso, poiche' in alcuni prodotti essa diminuisce a
seguito di un immagazzinamento prolungato; d) la scelta dei disinfettanti, degli insetticidi e delle procedure
di disinfezione e di disinfestazione deve essere effettuata
tenendo conto della natura dei locali, dei veicoli e degli oggetti
da trattare; e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti, dei
disinfettanti e degli insetticidi devono essere tali da non
alterarne l'efficacia; in particolare, occorre rispettare i
parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la
temperatura minima e il tempo di contatto; f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti
principi generali: - lettiere e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di
disinfettante, - il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e
puliti mediante un'accurata spazzolatura, avendo cura, ove
possibile, di rimuovere o smontare precedentemente gli attrezzi o
le apparecchiature, al fine di non ostacolare le operazioni di
pulizia e disinfezione, - occorre quindi applicare nuovamente il disinfettante rispettando il
tempo minimo di contatto prescritto dal fabbricante, - l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia deve essere
eliminata in modo da evitare qualsiasi rischio di dispersione del
virus e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario
ufficiale; g) se il lavaggio e' effettuato con liquidi applicati a pressione,
occorre evitare la ricontaminazione delle parti gia' pulite; h) occorre parimenti prevedere la pulizia, la disinfezione o la
distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o box che
potrebbero essere stati contaminati; i)una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare
qualsiasi ricontaminazione; j) le operazioni di pulizia, di disinfezione e di disinfestazione
prescritte nel quadro della presente direttiva devono essere
documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne
sia richiesto il riconoscimento, certificate dal veterinario
ufficiale responsabile dei controlli.

2. Disposizioni speciali in materia di pulizia e disinfezione di aziende infette: a) pulizia e disinfezione preliminari: - durante le operazioni di abbattimento degli animali devono essere
adottate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al
massimo la dispersione del virus della peste suina africana; tali
misure comprendono, tra l'altro, l'installazione di docce e di
attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti
protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti
e dei dispositivi utilizzati e l'arresto del sistema di
ventilazione, - le carcasse degli animali abbattuti vengono asperse di
disinfettante, - qualora debbano essere allontanate dall'azienda per essere
sottoposte a trasformazione, il trasporto deve avvenire in
contenitori coperti ed ermetici, - non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per la
trasformazione, le parti dell'azienda in cui i suini erano tenuti e
qualsiasi parte di altri fabbricati, cortili, ecc., contaminati
durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem devono essere
irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo
12, - qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla
macellazione o dall'ispezione post mortem o nel corso della
contaminazione generale dei fabbricati, cortili, utensili, ecc.,
devono essere accuratamente raccolti e sottoposti a trasformazione
con le carcasse, - il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata
per almeno 24 ore;

b) pulizia e disinfezione finali:
- il concime e le lettiere utilizzate devono essere rimossi e
sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera a),
- il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le
superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le
superfici devono essere successivamente lavate con acqua,
- una volta lavate con acqua fredda, le superfici devono essere
nuovamente irrorate con un disinfettante,
- dopo sette giorni, i locali devono essere trattati con un
prodotto sgrassante, lavati con acqua fredda, irrorati con un
disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.

3) Disinfezione di lettiere, concime e liquami contaminati a) il concime e le lettiere utilizzati devono essere ammassati per
essere bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali
condizioni per almeno 42 giorni, oppure sono distrutti mediante
interramento o incenerimento; b) il liquame deve essere immagazzinato per almeno 60 giorni dopo
l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui
l'autorita' competente autorizzi un periodo di immagazzinamento
ridotto per i liquami effettivamente trattati secondo le
istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, al fine di
garantire la distruzione del virus.

4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2, in caso di allevamenti all'aperto, l'autorita' competente puo' stabilire procedure specifiche per la pulizia e la disinfezione, tenendo conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche.
 
ALLEGATO III
(Articolo 17, comma 1, lettera a)

Linee direttrici per la ricerca dei vettori
1. La ricerca dei vettori deve essere effettuata nei locali in cui sono tenuti i suini nonche' nelle immediate vicinanze.
I vettori si trovano generalmente nei vecchi edifici, in luoghi protetti dalla luce del giorno e in presenza di condizioni favorevoli di temperatura e umidita'.
La ricerca dara' migliori risultati se effettuata alla fine della primavera, nel corso dell'estate e all'inizio dell'autunno, periodi in cui i vettori sono piu' attivi.

2. Devono essere utilizzati due metodi di ricerca: a) ricerca dei vettori nella terra, la sabbia o la polvere, estratti
per mezzo di una spazzola o altro utensile appropriato dagli spazi
fra le pietre (in caso di locali costruiti in pietra) o dagli
interstizi o dalle fessure nei muri, sotto le tegole o sul
pavimento dei locali. Se necessario la terra e la sabbia saranno
setacciate. L'utilizzazione di una lente di ingrandimento puo'
essere utile per la ricerca delle giovani larve; b) ricerca dei vettori mediante trappole ad emissione di CO2. Le
trappole devono essere disposte per varie ore nei locali in cui
sono tenuti i suini, di preferenza durante la notte e in ogni caso
in luoghi protetti dalla luce del giorno. Le trappole devono
essere costruite in modo che i vettori si avvicinino il piu'
possibile alla fonte di CO2 e non possano piu' ritornare nel loro
rifugio.
 
ALLEGATO IV
(Articolo 18, comma 2)

Elenco dei laboratori nazionali per la peste suina africana e relative competenze
1. I laboratori nazionali per la peste suina africana sono i seguenti:

Belgio
Centre d'etude et de recherche veterinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danimarca
Danuarks veterinære Institut - Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

Germania
Bundesforschungsanstalt fur Viruskrankheiten der Tiere, Tubingen, 17498 Riems

Grecia
Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Spagna
Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

Francia
AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

Irlanda
Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italia
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Lussemburgo
Laboratoire de medecine veterinaire de l'Etat, 1020 Luxembourg

Paesi Bassi
Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. BOX 2004, 8203 AA Lelystad

Austria
Bundensanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Modling, Rober Koch-Gasse 17, 2340 Modling

Portogallo
Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria, 1500 Lisboa

Finlandia
Elainlaakinta- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki
Forskninganstalten for veterinarmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

Svezia
Statens veterinarmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

Regno Unito
Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF

2. Ai laboratori nazionali per la peste suina africana compete la responsabilita' di garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della peste suina africana e all'identificazione del tipo genetico degli isolati del virus siano praticati in conformita' con il manuale di diagnostica. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.
3. Il laboratorio nazionale per la peste suina africana provvede in ciascuno Stato membro a coordinare le norme e i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente in tale Stato. A questo scopo: a) puo' fornire reagenti diagnostici ai laboratori che ne fanno
richiesta; b) controlla la qualita' di tutti i reagenti diagnostici usati in
detto Stato membro; c) organizza periodicamente prove comparative; d) conserva isolati del virus della peste suina africana provenienti
dai casi e focolai confermati nello Stato membro.
 
ALLEGATO V
(Articolo 18, comma 3)

Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana
1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana e' il Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna.
2. Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana sono i seguenti: a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi
utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina
africana e in particolare: - conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la
diagnosi, - tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della
peste suina africana destinati agli esami sierologici e alla
preparazione dell'antisiero, - fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri
coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare
gli esami e i reattivi utilizzati in ciascuno Stato membro, - creazione e conservazione di una collezione di virus della peste
suina africana, - organizzazione periodica di prove comparative delle procedure
diagnostiche a livello comunitario, - raccolta e raffronto dei dati e delle informazioni relativi ai
metodi diagnostici impiegati e ai risultati degli esami effettuati, - caratterizzazione degli isolati del virus con i metodi piu'
aggiornati per consentire una migliore comprensione
dell'epizooziologia della peste suina africana, - aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia
di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione della peste suina
africana, a) acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste
suina africana e altri virus analoghi ai fini di una rapida
diagnosi differenziale; b) prendere le disposizioni necessarie per la formazione o
l'aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio, allo scopo
di armonizzare le tecniche diagnostiche; c) disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni
d'emergenza nell'ambito della Comunita'; d) svolgere attivita' di ricerca e coordinare, ogni qualvolta cio'
sia possibile, attivita' di ricerca volte a rendere piu' efficace
la lotta contro la peste suina africana; e) stabilire protocolli tecnici relativi alle procedure di verifica
dell'efficacia dei disinfettanti contro il virus della peste suina
africana.

I laboratori comunitari di riferimento per la peste suina classica e per la peste suina africana organizzano le proprie attivita' in modo da garantire un adeguato coordinamento dei test comparativi comunitari delle procedure diagnostiche connesse a queste due malattie.
 
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