Gazzetta n. 48 del 27 febbraio 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 353
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2003), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 46 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 10), recante: «Disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Agevolazioni tariffarie postali
per le spedizioni di prodotti editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. (( Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' del-l'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. ))
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche', relativamente ai bollettinidei propri organi direttivi, gli ordini professionali, i sindacati, le associazioni professionali di categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, (( le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicem-bre 1997, n. 460, recante riordino
della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1998:
«Art. 10 (Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale). - 1. Sono organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le
fondazioni, le societa' cooperative e gli altri enti di
carattere privato, con o senza personalita' giuridica, i
cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attivita' in uno o piu' dei
seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidata ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
b) l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale;
c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili e avanzi di gestione nonche' fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
e di quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio
dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale o a fini di pubblica utilita', sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto
annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilita'
sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalita' di
solidarieta' sociale quando le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi relative alle attivita' statutarie
nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione,
della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei
diritti civili non sono rese nei confronti di soci,
associati o partecipanti, nonche' degli altri soggetti
indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad
arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettivita' estere, limitatamente
agli aiuti umanitari.
3. Le finalita' di solidarieta' sociale s'intendono
realizzate anche quando tra i beneficiari delle attivita'
statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci,
associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle
condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma
2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
3, si considerano comunque inerenti a finalita' di
solidarieta' sociale le attivita' statutarie istituzionali
svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e
valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione
dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, della ricerca scientifica di particolare interesse
sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse
affidate ad universita', enti di ricerca ed altre
fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e
secondo modalita' da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di promozione
della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti
apporti economici da parte dell'amministrazione centrale
dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle
istituzionali le attivita' statutarie di assistenza
sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico,
promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti
civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste
ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative
delle stesse. L'esercizio delle attivita' connesse e'
consentito a condizione che, in ciascun esercizio e
nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera
a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
il 66 per cento delle spese complessive
dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a
favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche'
alle societa' da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni piu'
favorevoli in ragione della loro qualita'. Sono fatti
salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori di cui
ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
aventi significato puramente onorifico e valore economico
modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi
che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al
loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e
dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, per il presidente del collegio sindacale
delle societa' per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie,
superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di
salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le
medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle
lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
della loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i consorzi di
cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che
abbiano la base sociale formata per il cento per cento da
cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di
maggior favore relative agli organismi di volontariato,
alle organizzazioni non governative e alle cooperative
sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali
siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle
attivita' elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del
comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a
condizione che per tali attivita' siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'art.
20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma
1.
10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti
pubblici, le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30
luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria».
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, recante legge-quadro
sul volontariato, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
196 del 22 agosto 1991.
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987:
«Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
della Commissione per le organizzazioni non governative, di
cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalita' di selezione, formazione e perfezionamento
tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse
dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della legislazione
nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attivita' commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si
richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in
corso.».
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina
delle associazioni di promozione sociale, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000.
 
Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292:
«Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori).
- In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo,
l'imposta e' dovuta:
a) - b) (omissis);
c) per il commercio di giornali quotidiani di
periodici; di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi; dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani i periodici ed i libri sono ceduti
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con
prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
(Omissis).».
 
Art. 3.
Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo. (( 1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo. ))
 
Art. 3-bis.
Qualita' del servizio postale agevolato (( 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane S.p.a, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita' del servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1987:
«Art. 29 (Commissione paritetica). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita presso la Direzione generale
delle informazioni, dell'editoria e della proprieta'
letteraria, artistica e scientifica una commissione
paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la
formulazione di proposte relative al miglioramento dei
servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento
della rete di vendita, all'accesso alle informazioni,
all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un
sistema di salvaguardia della stampa nel campo
dell'acquisizione di pubblicita' nei confronti di altri
mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti
delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi
in discussione e potra' servirsi della collaborazione di
esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione
presentera' le proprie conclusioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che le trasmettera' con proprie
osservazioni e proposte al Parlamento.».
 
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.
Riferimenti normativi:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca misure di
razionalizzazione della finanza pubblica ed e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e'
stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998.
- Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 256, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284,
reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
in scadenza (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2002).
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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