Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 febbraio 2004
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati all'inflazione europea.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 febbraio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 21.937 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali con godimento 15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2014, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e UBM, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo: 5.000 milioni di euro;
decorrenza: 15 settembre 2003;
scadenza: 15 settembre 2014;
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 2,15% annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;
dietimi d'interesse: centocinquantasei giorni (dal 15 settembre 2003 al 18 febbraio 2004);
prezzo di emissione: 99,051%;
commissione di collocamento: 0,25% dell'importo nominale dell'emissione.
 
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
 
Art. 3.
Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato sulla base dell'«Indice Eurostat», elaborato e pubblicato mensilmente da Eurostat.
Per il calcolo del «Coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell'«Inflazione di riferimento».
Il valore dell'«Inflazione di riferimento», al giorno «d» del mese «m», e' determinato interpolando linearmente gli «Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di un mese il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest'ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 34 <----

dove:
IRd,m e' l'Inflazione di Riferimento del giorno «d» del mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-3 (=Indice Eurostatm-3) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
IEm-2 (=Indice Eurostatm-2) e' l'indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
«gg. dal 1° m» e' il numero dei giorni (d) dall'inizio del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo;
«gg. nel mese m» e' il numero dei giorni effettivi del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il calcolo.
Il valore dell'«Inflazione di riferimento» cosi' ottenuto, e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Determinata l'«Inflazione di riferimento», il «Coefficiente di indicizzazione» e' ottenuto dal rapporto tra l'«Inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il calcolo e l'«Inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore cosi' ottenuto e' troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra decimale.
Qualora l'«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuera' ad applicare l'indice pubblicato prima della revisione.
Qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice sostitutivo dato dalla seguente formula:

----> Vedere formula di pag. 34 <----

dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice Eurostat»;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di riferimento».
L'indice cosi' ottenuto e' identificato come «Indice sostitutivo» e sara' applicato ai fini della determinazione dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo.
L'indice definitivo sara' applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali pagamenti gia' effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non saranno rettificati.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvedera' a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
 
Art. 4.
L'importo del capitale da rimborsare alla scadenza e' determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni per il «Coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
Qualora il valore del «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno di scadenza sia minore dell'unita', l'importo del capitale da rimborsare sara' pari al valore nominale dei buoni.
 
Art. 5.
Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia provvede alla determinazione degli importi dovuti ai sottoscrittori in relazione agli interessi cedolari maturati.
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto, per il «Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.
 
Art. 6.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di emissione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello» del titolo (operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.
 
Art. 7.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e UBM.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
 
Art. 8.
Il giorno 18 febbraio 2004 la Banca d'Italia ricevera' da Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs e UBM, tramite il sistema TARGET, l'importo risultante dalla moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.
Il medesimo giorno 18 febbraio 2004 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da regolare».
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per centocinquantsei giorni.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.
 
Art. 9.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.
 
Art. 10.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
 
Art. 11.
Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv. Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i documenti relativi alla presente emissione.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2004
Il Ministro: Tremonti
 
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