Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 16 gennaio 2004, n. 44
Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune attivita' ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234, concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle attivita' individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di solvente indicate nello stesso allegato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dall'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214 (S.O.) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dell'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea -
Legge comunitaria 2000 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.).
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovuta all'uso di solventi organici in talune attivita' e
in taluni impianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.
- L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) e'
il seguente:
"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei
presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed
aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle
emissioni, nonche' i valori minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione
degli inquinanti e dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori
tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo
degli impianti esistenti alla normativa del presente
decreto.".
- L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione
possono essere modificate in seguito all'evoluzione della
migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione
della situazione ambientale.".
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372,
recante: "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n.
252".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose, e' e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).".
Note all'art. 1:
- La citata direttiva 99/13/CE e' riportata nelle note
alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle
note alle premesse.



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "adesivo": qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) "autorita' competente": le autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
c) "autorizzazione": il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorita' competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del 1999;
d) "capacita' nominale": la massa giornaliera massima teorica di solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in condizioni di esercizio normale e alla potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto;
e) "composto organico": qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) "composto organico volatile (COV)": qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini del presente decreto, e' considerata come un COV, la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;
g) "condizioni di confinamento": le condizioni nelle quali un impianto e' gestito in maniera tale che i COV rilasciati dall'attivita' sono captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;
h) "condizioni normali": una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;
i) "consumo": il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
l) "emissione": qualsiasi scarico di composti organici volatili da un impianto nell'ambiente;
m) "emissioni diffuse": qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture similari;
n) "emissioni totali": la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni negli scarichi gassosi;
o) "esercizio normale": tutti i periodi di funzionamento di un impianto o di un'attivita', ad eccezione delle operazioni di avviamento, di arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) "flusso di massa": la quantita' di COV rilasciata, espressa in unita' di massa/ora;
q) "gestore": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
r) "impianto": un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra attivita' direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) "impianto esistente": un impianto per il quale l'autorizzazione e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche' le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che, entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2;
t) "inchiostro": un preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere testi o immagini su una superficie;
u) "input": la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita', inclusi i solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attivita';
v) "media oraria": la media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) "media di 24 ore": la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di esercizio normale;
aa) "migliori tecniche disponibili": la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita' e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999.
In particolare, si intende per:
1. "tecniche": sia le tecniche impiegate, sia le modalita' di progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di chiusura dell'impianto;
2. "disponibili": le tecniche sviluppate su una scala che ne consente l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. "migliori": le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) "modifica sostanziale":
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacita' nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacita' nominale che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacita' nominale che comporta variazione della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite applicabili secondo l'allegato II;
cc) "operazioni di avviamento e di arresto": le operazioni di messa in servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attivita' di un elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1 dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', si verificano regolarmente periodi di oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e arresti;
dd) "piccolo impianto": un impianto dove sono svolte le attivita' di cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attivita' dell'allegato II, con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;
ee) "preparato": le miscele o le soluzioni composte di due o piu' sostanze;
ff) "riutilizzo di solventi organici": l'uso di solventi organici recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;
gg) "rivestimento": ogni preparato, compresi tutti i solventi organici o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo, protettivo o funzionale;
hh) "scarichi gassosi": gli effluenti gassosi finali contenenti composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) "soglia di consumo": il valore di consumo di solvente espresso in tonnellate/anno, riferito alle attivita' di cui all'allegato I, determinato in riferimento alla capacita' nominale dell'impianto. Tale valore si determina in riferimento alla potenzialita' della singola attivita', come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle condizioni di esercizio normali;
ll) "soglia di produzione": la quantita' espressa in numero di pezzi prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;
mm) "solvente organico alogenato": un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
nn) "solvente organico": qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;
oo) "sostanze": qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma solida, liquida o gassosa;
pp) "valore limite di emissione": la massa di composti organici volatili nelle emissioni che non puo' essere superata in un determinato periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come livello di emissione, calcolati in condizioni normali;
qq) "vernice": un rivestimento trasparente.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 372
del 1999 e' il seguente:
"Considerazioni da tenere presenti in generale o in un
caso particolare nella determinazione delle migliori
tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2,
numero 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che
possono risultare da un'azione e del principio di
precauzione e prevenzione:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di
rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo
delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove
opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili,
sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle
conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in
questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o
esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore
tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa
l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo
l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei
rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di
ridurne le conseguenze per l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni
internazionali".



 
Art. 3.
Valori limite di emissione
1. Gli impianti di cui all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi dell'allegato II o dell'allegato III, nonche' le altre prescrizioni individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato e' ottenuto mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse autorizzazioni. E' fatta salva la facolta' del gestore dell'impianto di chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni del presente decreto.
3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorita' competente indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base della capacita' nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonche' la periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono conformarsi.
5. Qualora il gestore comprovi all'autorita' competente che, per un singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e' possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni diffuse, la stessa autorita' puo' autorizzare, per tale singolo impianto, deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che cio' non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.
6. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso di attivita' che non possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale possibilita' sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorita' competente che il rispetto di detto allegato non e' tecnicamente ed economicamente fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile.
7. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 8, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'obbligo di conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti adibiti a due o piu' attivita' che, individualmente, superano le soglie di cui all'allegato I, purche' la somma delle emissioni totali di dette attivita' non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se fossero rispettati, per ogni singola attivita', i requisiti di cui allo stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle sostanze indicate ai commi 9 e 11.
9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, e' stabilito un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40, R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, e' stabilito un valore limite di emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' assegnata, o sui quali e' riportata, una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11.
14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi altro tipo di dispositivo di abbattimento, e' esentato dall'obbligo di conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.
15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 
Art. 4.
Controlli
1. Il gestore, in conformita' alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorita' competente tutti i dati che consentono a detta autorita' di verificare la conformita' dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV, espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto finale di scarico, onde verificare la conformita' delle stesse emissioni ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo 5. Nel caso di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorita' competente puo', comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle emissioni, ove lo ritenga necessario.
3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V.
4. In alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorita' competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura e per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di abbattimento.
 
Art. 5.
Conformita' ai valori limite di emissione
1. Il gestore dimostra all'autorita' competente la conformita' dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4, comma 2, ed elabora e aggiorna, con la periodicita' prevista dall'autorizzazione ed almeno una volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformita' ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se nessuna delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformita' ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3 letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore limite di emissione stabilito.
6. La conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11, e' verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione e' superato:
a) informa tempestivamente l'autorita' competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformita';
b) sospende l'esercizio dell'attivita' fino a che la conformita' non e' ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.
9. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.



Note all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 8.-1. L'impresa, almeno quindici giorni prima di
dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da'
comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei
comuni interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la
messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla
regione e ai comuni interessati i dati relativi alle
emissioni effettuate da tale data per un periodo
continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la
messa a regime dell'impianto, la regione deve accertare la
regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei valori limite.
Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati
nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per
riportare le emissioni, entro un termine prefissato, nei
limiti prescritti.".
- L'art. 10 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 10. - 1. In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della
attivita' autorizzata per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per
l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura
dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo e di
danno per la salute e/o per l'ambiente.".



 
Art. 6.
Criteri temporali di applicazione
1. I nuovi impianti si conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente presenta all'autorita' competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione delle attivita' di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, della qualita' e della quantita' delle emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonche', se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al quale, a seguito di una variazione di capacita' nominale, si applicano, per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte dell'impianto oggetto di detta modifica e' considerata come un nuovo impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale fosse considerata come un nuovo impianto.



Note all'art. 6:
- L'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988 e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la
tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta
alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi
contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello
Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento,
prevenzione, conservazione e risanamento del proprio
territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita'
dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida
ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di
conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o
industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria
coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi
inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale
per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare
una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di
impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile
e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei
relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni
regionali, non deve comunque essere superato il piu'
elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida,
fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o
per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito
dei piani di cui al punto a), di valori limite delle
emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione
definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di
controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e
l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla
qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri
dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art.
3, comma 4, lettera d).".



 
Art. 7.
Accesso del pubblico all'informazione
1. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti, nonche' le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, l'elenco delle attivita' autorizzate ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.



Nota all'art. 7:
- Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241,
recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1990, n. 192, reca: "Capo III - Partecipazione al
procedimento amministrativo.".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
recante: "Attuazione della direttiva 90/313/CEE,
concernente la liberta' di accesso alle informazioni in
materie di ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 (S.O.).



 
Art. 8.
Relazione alla Commissione europea
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori limite di emissione in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa relazione e' inviata dalle autorita' competenti alla regione. La prima relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2004.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato articolo 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale e' previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorita' competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, e' costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 gennaio 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147



Nota all'art. 9:
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1991 recante "Modifiche dell'atto di indirizzo e
coordinamento in materia di emissioni poco significativa e
di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 21 luglio 1989", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 luglio 1991, n. 175, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Le attivita' di cui all'allegato 1 sono,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede
autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle
attivita' di cui all'allegato 1 comunichino alle autorita'
competenti la sussistenza delle condizioni di poca
significativita' dell'inquinamento atmosferico prodotto.".



 
Allegato I
(articolo 1, comma 1)

----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 14 <----
 
Allegato II
(articolo 3, comma 1)

----> Vedere allegato da pag. 15 a pag. 20 <----
 
ALLEGATO III
(articolo 3, comma 1)

PRESCRIZIONI ALTERNATIVE ALL'ALLEGATO II 1) Principi Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie di attivita' per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori di emissioni totali, il gestore ha la possibilita' di conseguire, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissioni negli scarichi gassosi e i valori limite di emissioni diffusa di cui al suddetto allegato II rispetto ad uno scenario emissivo di riferimento. L'allegato e' applicabile agli impianti nuovi, nonche' a quelli esistenti. Il presente allegato puo' essere altresi' adottato dalle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6. Per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni totali dell'attivita' che corrisponde il piu' fedelmente possibile a quello che si avrebbe senza interventi, in particolare in assenza di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto contenuto di solvente, in riferimento al consumo dichiarato dal gestore per la potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto. A tal fine il progetto allegato alla domanda di autorizzazione, ovvero la relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, contiene tutti gli elementi necessari per la valutazione dell'equivalenza nonche' indica la quantita' di emissioni totali dell'impianto (emissione bersaglio) da rispettare. 2) Prassi Nel caso delle attivita' di cui alla seguente tabella per le quali puo' essere ipotizzato un tenore costante in materia solida nelle materie prime, si puo' seguire il metodo seguente al fine di definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione. Qualora il metodo seguente sia inadeguato ovvero per quelle attivita' per cui non e' previsto uno specifico fattore di moltiplicazione nel presente allegato, l'autorita' competente puo' autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo alternativo che soddisfi, a giudizio dell'autorita', i principi sopra esposti. Il progetto presentato dal gestore comprende, in particolare, la diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime utilizzate e una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide per conseguire un valore di emissione totale dell'impianto, designata emissione bersaglio, che rappresenta una data percentuale della emissione annua di riferimento. a)L'emissione annua di riferimento per ciascun anno e' calcolata come segue: aa)si determina la massa totale annua di materia solida nella quantita' di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo per la potenzialita di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto. Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo l'evaporazione dell'acqua o dei COV. ab)si moltiplica la massa cosi determinata per l'opportuno fattore elencato nella tabella seguente. Si ottiene in tal modo l'emissione annua di riferimento. Le autorita' competenti possono modificare questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di efficienza nell'uso di materia solida, le caratteristiche del processo e la tipologia di manufatti oggetto della produzione.
Attivita Fattore di moltiplicazione
da usare Rotocalcografia, flessografia; 4 Laminazione associate all'attività di stampa; Laccatura associata all'attività di stampa; Rivestimento del legno; Rivestimento di tessili, tessuti o carta; Rivestimento adesivo Verniciatura in continuo (coil coating), 3 Finitura di autoveicoli Rivestimento a contatto di prodotti alimentari 2,33 Rivestimenti aerospaziali Altri rivestimenti e offset dal rotolo 1,5

b) L'emissione bersaglio e' uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una percentuale pari: ba) al valore di emissione diffusa + 15, per gli impianti che rientrano nei punti 6.1 e 6.3 nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10 dell'allegato II; bb) al valore di emissione diffusa + 5, per tutti gli altri impianti. 3) Le date di applicazione del progetto di adeguamento per gli impianti esistenti sono indicate nella seguente tabella:
Date di applicazione Emissioni totali annue
autorizzate al 31.10.2005 emissione bersaglio * 1,5 al 31.10.2007 emissione bersaglio La conformita' e' verificata se l'emissione effettiva di solvente, determinata in base al piano di gestione dei solventi, e' inferiore o uguale all'emissione bersaglio.
 
ALLEGATO IV
(articolo 3, comma 1)

PIANO DI GESTIONE DEI SOLVENTI 1. Introduzione Il presente allegato contiene le line guida per la realizzazione di un piano di gestione dei solventi; presenta i principi da applicare (punto 2) e fornisce un quadro per il calcolo del bilancio di massa (punto 3), nonche indicazioni sui requisiti di verifica della conformita' (punto 4). 2. Principi Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti: a) verificare la conformita' come specificato all'articolo 5, comma 1; b) individuare le future opzioni di riduzione; c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni m materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformita' al decreto. Definizioni Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa. Tutte le grandezze devono essere espresse nella stessa unita' di massa. a) Input di solventi organici (I): I1. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene calcolato il bilancio di massa. I2. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente riutilizzato e registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attivita). b) Output di solventi organici (0): .br, 01. Emissioni negli scarichi gassosi 02. Solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso, del trattamento delle acque reflue nel calcolare 05. 03. La quantita' di solventi organici che rimane come contaminante o residuo nei prodotti all'uscita del processo. 04. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. Cio' comprende la ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e' scaricata all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. 05. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai punti 06, 07 o O8. 06. Solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti. 07. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati che sono o saranno venduti come prodotto a validita' commerciale. 08. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto 07. 09. Solventi organici scaricati in altro modo. 4. Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformita' a) Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato con la periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno per determinare le emissioni totali (E) al fine di dimostrare i1 rispetto dell'emissione totale annua stabilita nell'autorizzazione. b) Per valutare la conformita' al valore limite di emissione totale espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore (E), determinato come previsto alla lettera a), e' poi riferito al pertinente parametro specifico. c) Per valutare la conformita' ai requisiti dell'articolo 3, comma 8, il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per determinare le emissioni totali (E) di tutte le attivita' interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attivita' i requisiti di cui all'art. 3, comma 1. 5. Formule di calcolo a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula:
F=I1 -01 -05-06-07-08 oppure
F=02+03+04+09 Questo parametro puo' essere determinato mediante misurazioni dirette delle quantita'. Alternativamente, si puo effettuare un calcolo equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse puo essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto. b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente:
E=F+01 dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:
C=I1 -08 d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che per altri scopi, si calcola con la seguente formula:
I=11+12
 
ALLEGATO V
(articolo 4, comma 3)

METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
PER LE EMISSIONI NEGLI SCARICHI GASSOSI
Parametro o inquinante Metodo Velocità e portata UNI 10169 COV (Singoli composti) UNI EN 13649 COV (Concentrazione < 20 mg m(elevato alla -3) UNI EN 12619 COV (Concentrazione > o =0 20 mg m(elevato alla -3) UNI EN 13526
 
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