Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo alle «Note» riportate in calce alla legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante: «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato». («Note» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2004).

Nelle note all'art. 5 della legge citata in epigrafe, pubblicate nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, a pag. 10, seconda colonna, al quarantanovesimo rigo, dove e' scritto: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.», leggasi: «5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi articolabili in unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale del Corpo medesimo.».
 
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