Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 204)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003)

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislaivo qui trascritto.
Art. 1.
(Risultati differenziali) 1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2004. 2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro. 3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. 4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
468/78 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio), e successive
modificazioni:
«Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2, dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art.
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i-quater).».



 
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate) 1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento". 2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005". 3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004. 4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. 5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"; b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente: "Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente. 2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice. 5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni"; c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80". 7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. 2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni". 8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma: 1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione,"; 2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597," sono soppresse; 3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente: "prevalentemente"; 4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni" sono soppresse; b) il secondo comma e' abrogato. 9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento"; 2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento"; 3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili" sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"; b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 5"; c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato"; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui: a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"; e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato"; f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4"; g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto"; h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a 5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole: "hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti: "si sono avvalsi dei regimi forfettari"; i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA"; l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4". 11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e' pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri: a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati; b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie. 12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003", sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004"; b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione"; c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". 13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004. 14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga esigenza. 15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno 2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di costruzione. 16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno 2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro". 17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004". 18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004. 20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004"; b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni"; c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio". 21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data. 22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo. 23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia. 24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. 26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria conferitaria". 27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408. 28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali citati redditi di terreni e da abitazione principale,". 29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo' essere superiore a 15.000 euro. 30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. 31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro. 32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse". 33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualita' di imposta 1999 e successive. 34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite dalle seguenti: "33 unita'". 35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui. 36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;". 37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti: "anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole: "relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ", anche mediante iscrizione a ruolo,". 38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni. 39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le seguenti: "compresi i grossisti". 40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: "103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica". 41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e' comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta. 42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724. 43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692. 44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 e' pari: 1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme; 2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e' consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge; d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003; e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato; f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate. 45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche' all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni: a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni; b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14; c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato entro il 16 marzo 2004. 48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive. 50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). 52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri. 53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituito dal seguente: "22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento". 54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: "2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa', possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio". 55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato"; b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro"; c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro". 56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante. 57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,"; b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, concorrono". 58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti. 59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti, nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquantamila euro". 60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti: "nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,"; b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente". 62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di euro. 63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del 10 per cento. 64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro". 65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco". 66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito, limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: "14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea". 69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Note all'art. 2:
Comma 1.
- Si riporta il testo dell'art. 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante:
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e
per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 1998 e per i cinque periodi d'imposta
successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per
cento.».
Comma 2.
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante: «Norme in
materia di imposta sul valore aggiunto», come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 11 (Disposizioni transitorie). - 1. La
disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 2 del
presente decreto, si applica agli acquisti ed alle
importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere
dal 1° gennaio 1998.
2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e
2 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'art. 3
del presente decreto, va operata per i beni e servizi
acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998;
quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del
predetto art. 19-bis2, va operata relativamente ai beni
acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.
3. In deroga al comma 2 dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e' detraibile
l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni
che, in virtu' di specifiche norme, sono state dichiarate
temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai
sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, sono rideterminate le
percentuali di compensazione applicabili, a determinati
prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento
delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori
entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per
lire 150 miliardi per l'anno 1999.
5. Per gli anni dal 1998 al 2004 le disposizioni di cui
all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'art. 5 del
presente decreto, si applicano anche ai soggetti che nel
corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un
volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per
le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma
1 del medesimo decreto effettuate negli anni dal 1998 al
2004 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la
detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.
Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle
cooperative e agli altri organismi associativi che
applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5-bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio
2005.
6. La misura della detrazione forfettizzata relativa
alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli
spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma
dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente
decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due
terzi.
7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata
prevista dal comma 11 dell'art. 34 e dal quinto comma
dell'art. 74, come modificati, rispettivamente, dall'art. 5
e dall'art. 7 del presente decreto, nonche' dal terzo comma
dell'art. 36, puo' essere revocata dandone comunicazione
all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso
di esonero, nel termine previsto per la presentazione della
dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2,
introdotto dall'art. 3 del presente decreto.
8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore
agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in
corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e'
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni
dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal
1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al
31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000
euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeo-logico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2003».
6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2003».
Comma 3.
- Si riporta il testo dell'art. 70 della legge
30 dicembre 1991, n. 413, recante: «Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la
definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di
assistenza fiscale e del conto fiscale»:
«Art. 70. - 1. Per il commercio di giornali quotidiani,
di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e
di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di
vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie
vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del
comma 1 sono parzialmente destinate al settore
dell'editoria. In particolare, a decorrere dall'anno 1992,
l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e' aumentata
rispettivamente di lire 4 miliardi per gli interventi di
cui all'art. 4; di lire 13 miliardi per gli interventi di
cui all'art. 5; di lire 4 miliardi per gli interventi di
cui agli articoli 7 e 8, nonche' di lire 7 miliardi per gli
interventi di cui all'art. 4, comma 1, della legge
14 agosto 1991, n. 278.
3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal
comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
prorogato al 31 dicembre 1993.
4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente
iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate
invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da
quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'art. 39
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte
al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993.
- Si riporta il comma 22, dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)»:
«22. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001
dall'art. 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle
relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante
versamento, previo accertamento da parte
dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio
dello Stato.».
Comma 4.
- Il decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, reca:
«Regolamento concernente le modalita' di gestione
dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati
nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica».
Comma 5.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 11 (Trattamento fiscale delle imprese che
esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e
lagunari). - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della
gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono
estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70
per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera,
nonche' alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari.».
Comma 6.
-Si riporta il testo dell'art. 29, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione stessa insiste;
c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135
del codice civile, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto
conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.».
- Si riporta il testo dell'art. 85, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 85 (Altri redditi). - 1. I redditi di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito
per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto
del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione
derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma
1 dell'art. 81 sono costituiti dalla differenza tra
l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese
specificamente inerenti alla loro produzione. Le
plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto
art. 81 sono determinate a norma dell'art. 54.
2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2,
per le operazioni di cui all'art. 81, comma 1, lettera i),
poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di
cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2,
lettera c), del predetto articolo, si applicano le
percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge
7 aprile 2003, n. 80.».
Comma 7.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto».
Comma 8.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 10 (Cooperative agricole e della piccola pesca).
- Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da
societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante
l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un
quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la
manipolazione, conservazione, valorizzazione,
trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e
zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
(Comma abrogato).
I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola
pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui
redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca
quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima
con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3
e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque
interne.».
Comma 9.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
Comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 33 (Concordato preventivo). - 1. In attesa
dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale, e'
introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo
biennale per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di
reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L'osservanza degli obblighi fiscali intrinseca
all'adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul
reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la
sospensione degli obblighi tributari di emissione dello
scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti
basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di
impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
a) per il primo periodo d'imposta, incrementando i
ricavi o compensi del 2001 almeno dell'8 per cento, nonche'
il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche
a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d'imposta, incrementando i
ricavi o compensi minimi concordati per il 2003 almeno del
5 per cento, nonche' il relativo reddito minimo concordato
riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito
di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui
redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto
riguarda i ricavi o compensi, e' consentito solo se la
predetta soglia puo' essere raggiunta con un incremento non
superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati
nelle scritture contabili, con una sanzione pari al 5 per
cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi
o i compensi concordati e i predetti ricavi o compensi
annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sono inferiori a
quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore
o dei parametri, l'adesione al concordato preventivo e'
subordinata all'adeguamento a questi ultimi e
all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di
sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla
data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dai commi 4 e 5 si tiene
conto, inoltre, degli atti di accertamento divenuti non
piu' impugnabili, ancorche' definiti per adesione, nonche'
delle integrazioni e definizioni di cui alla legge
27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito
ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul
reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che
eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al
1° gennaio 2001, l'imposta e' determinata separatamente con
l'aliquota del 23 per cento. L'aliquota e', invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all'art. 87 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' per gli
altri soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro
autonomo relativo al periodo d'imposta in corso
all'1 gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro. Sul
reddito che eccede quello minimo determinato secondo le
modalita' di cui al comma 4 non sono dovuti contributi
previdenziali per la parte eccedente il minimale
reddituale; se il contribuente intende versare comunque i
contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte
eccedente il minimale reddituale.
7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato
preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, sono inibiti i poteri spettanti
all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni
di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e
secondo comma, lettere a), d) e d-bis), dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni;
b) all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni;
c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma
8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo,
sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore
reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di
quello dichiarato.
9. Il contribuente che non soddisfa le condizioni di
cui al comma 4 lo comunica nella dichiarazione dei redditi;
in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal
comma 3;
b) l'ufficio emette accertamento parziale, sulla base
dei ricavi o compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi
di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale
ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di
accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dal
periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sono
state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4).
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e' abrogato l'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita',
ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita', prevista dall'art. 12, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal
direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un
periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni
dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un
quinquennio; in deroga all'art. 19, comma 7, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di
cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non
documentati sono complessivamente inferiori a 50 euro. Il
presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
12. Non sono ammessi al concordato preventivo i
titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e
professioni che:
a) non erano in attivita' il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in
corso al 1° gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di
cui all'art. 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) si sono avvalsi dei regimi forfettari di
determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, o per quello
in corso al 1° gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione
indicata nel comma 4 per ciascun periodo d'imposta oggetto
di concordato.
13. La sospensione dell'obbligo tributario di emissione
dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le
operazioni poste in essere dopo la data di presentazione
della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto
periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto
dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizio effettuate. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti
passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
14. Agli effetti del presente articolo, si considerano
ricavi quelli dell'art. 53 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere
c), d), e) ed f) del comma 1 del medesimo articolo; si
considerano compensi quelli previsti dall'art. 50, comma 1,
del medesimo testo unico. Il periodo precedente si applica
solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4.
15. Le disposizioni del presente art. non incidono
sull'esercizio della delega legislativa di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), numero 3, della legge 7 aprile 2003,
n. 80. L'adesione al concordato preventivo si esprime
mediante comunicazione resa tra il 1° gennaio e il 16 marzo
2004. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' di presentazione della comunicazione
di adesione e dell'adeguamento di cui al comma 5.».
Comma 12.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 11 dell'art. 2
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003 e per l'anno 2004, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono
applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.».
«11. Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 i redditi
derivanti da lavoro dipendente prestato, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi
da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono
a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente
8.000 euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso
di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso
in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e
sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30
per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in
caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004,
salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione; qualora sia stata gia' fissata la trattazione
della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti
fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 aprile 2004, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli,
controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e
ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 16 maggio 2004, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a
seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le
liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate
trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della
definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria
della commissione o alla cancelleria degli uffici
giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui
all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 19 (Proroghe di agevolazioni per il settore
agricolo). - 1. All'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni
transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive, le parole da: «per i periodi d'imposta in
corso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e'
stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 l'aliquota e'
stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2. All'art. 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli
imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo,
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni
dal 1998 al 2002» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal
1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal
1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all'art. 9, comma 6,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la
tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al
31 dicembre 2004 fino all'importo complessivo di 100.000
euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di
difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto
idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro
dell'economia e delle finanze.
5. Al comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'art.
52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2003».
6. Al comma 2 dell'art. 22 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, le parole: «dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2003.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 6 dell'art. 21
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla
legge qui pubblicata:
«3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre
2004.».
«6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2004. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.».
Comma 13.
- Si riporta il testo dell'art. 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 13 (Riduzione delle aliquote delle accise sui
prodotti petro-liferi). - 1. Il regime agevolato previsto
dall'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, gia' individuati dal decreto
ministeriale 30 luglio 1993, del Ministro delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, e' ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo e'
stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste
ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di
Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In attesa della revisione organica del regime
tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui all'art. 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dal
comma 4 dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale
individuate da apposita delibera del consiglio comunale,
ancorche' nella stessa frazione sia ubicata la sede
municipale.
3. Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le
modalita' di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, del Ministro delle
finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I
relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizi per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di bilancio, che vi fa fronte
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
previo accertamento da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
Comma 14.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del
Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, recante: «Criteri
di ripartizione e utilizzazione delle compensazioni
finanziarie operate dai Cantoni Svizzeri a favore dei
comuni italiani di confine, per gli anni 1996-1997», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 6. - Le somme attribuite saranno utilizzate dagli
enti assegnatari per la realizzazione, completamento e
potenziamento di opere pubbliche di interesse generale
volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza
per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti
pubblici; esse, inoltre, potranno essere destinate, nel
limite del 30 per cento, al finanziamento di servizi resi
ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche
realizzate con fondi di precedenti erogazioni.».
Comma 15.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica»:
Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme
UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per
gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le
medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli
interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o
posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune, alla
eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad
oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata,
sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazioni di gravita', ai sensi dell'art. 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti
illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere
finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli
infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione
di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle
parti strutturali degli edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.».
Comma 16.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del
prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo di 60 mila euro.».
Comma 17.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
« 4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' stabilita sino
al 31 dicembre 2004; tuttavia limitatamente all'acquisto,
all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di
locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli
la indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna.».
Comma 18.
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo
stesso anno 2003 e' istituita per le province una
compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
per cento del riscosso in conto competenza affluito al
bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate
derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla
richiamata normativa.».
Comma 19.
- Si riporta il testo dell'art. 43, della legge
1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti»:
«Art. 43 (Ulteriori disposizioni per garantire gli
interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del
1968). - 1. Ai fini dell'utilizza-zione delle risorse
esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla
tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle
disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali,
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate
ai privati, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e'
disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalita'
occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli
immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e
catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa.
Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al
31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di
eventuali imposte gia' pagate.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
Comma 20.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«1. In funzione dell'attuazione del titolo V della
parte seconda della Costituzione e in attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni,
nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 16,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non
siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno
2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un
accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed
enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta Commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede
legale fuori dal territorio della regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno
parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il
31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 30 settembre 2004. Il
Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni una relazione nella quale viene dato conto degli
interventi, anche di carattere legislativo, necessari per
dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e'
rispettata, la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
31 ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di
proporre al Parlamento l'attuazione dell'art. 119 della
Costituzione con particolare riferimento ai principi
costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta'
metropolitane e delle regioni e della loro
compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
al loro territorio.».
Comma 21.
- La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 e' riportata al comma 20.
Comma 22.
- La lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' riportata al comma 20.
Comma 24.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante: «Riordino del
sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328», come modificato dalla legge qui pubblicata:
«4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al
31 dicembre 2005, gli atti relativi al riordino delle
istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro,
ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli
immobili e relativa imposta sostitutiva.».
Comma 25.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante: «Misure in materia
fiscale» come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all'art.
2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di
legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e
immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o
al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, nonche'
le partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002.
Comma 26.
- Si riportano gli articoli 17, 18 e 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia
fiscale»:
«Art. 17 (Societa' destinatarie di conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Le
societa' destinatarie dei conferimenti previsti dall'art.
7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni, possono applicare un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive nella misura del 19
per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti
a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo
fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto dei beni cui la stessa e' riferibile a
decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel
comma 1. La stessa differenza e' considerata costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o
societa' conferente nel limite del loro valore risultante
dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione
in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel
comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si
considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai
conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad
altra societa', la differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva e' considerata altresi' costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima societa'.
3. Le societa' indicate al comma 1 possono applicare,
in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta
sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la
differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non e'
riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o societa'
conferente.
4. Se la societa' destinataria dei conferimenti
effettuati ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si e'
fusa con la societa' conferente, l'imposta sostitutiva e'
applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
societa' conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti
previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. L'imposta sostitutiva va versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sul reddito relative ai periodi d'imposta
successivi. In caso di rateazione, sull'importo delle rate
successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni.».
«Art. 18 (Societa' che hanno eseguito conferimenti
previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218). - 1. Nei
confronti delle societa' che hanno effettuato operazioni di
conferimento ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle
azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si
considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con
le modalita' e nei termini previsti dall'art. 17, ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive in misura
pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume
quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio
chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai
sensi del comma 1 e' considerata costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi
costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di
conferimento si considerano assoggettati ad imposta per
l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al
netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non
e' considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti
delle societa' conferitarie.
3. Nell'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 4, la
societa' risultante dalla fusione che abbia gia' applicato
l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 23 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e
successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento
puo' applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1
sulle riserve o fondi costituiti dalla societa' conferente
a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute
in sede di conferimento. In tal caso detti riserve o fondi
si considerano assoggettati ad imposta per il loro intero
ammontare, al netto dell'imposta sostitutiva.».
«Art. 20 (Disciplina dell'imposta sostitutiva). - 1.
L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 17,
comma 1, fino a concorrenza del 15 per cento delle riserve
o fondi che, per effetto dell'art. 17, comma 2, terzo
periodo, si considerano assoggettati ad imposta, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
della societa' o ente conferente, se rientrano tra i
soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico.
2. L'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art.
17, commi 1, per la parte eccedente la quota attribuita ai
soggetti conferenti, 3 e 4, e dell'art. 18, commi 1 e 3, e'
computata nell'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e
3 dell'art. 105 del citato testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
recante adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
dei soggetti indicati, rispettivamente, nelle predette
disposizioni.
3. L'imposta sostitutiva non e' deducibile ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e puo' essere computata, in tutto o in
parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
ripartizione convenzionale dell'onere all'imposta
sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni
dell'art. 17 non concorrono a formare il reddito ne' la
base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante: «Disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art.
11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1998, n. 461», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della Societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la fondazione non possono
ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la societa' bancaria conferitaria o sue
controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni
di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso
la societa' bancaria conferitaria.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione.».
Comma 27.
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001,
n. 105, reca: «Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
22 ottobre 2001, n. 408, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 novembre 2001, n. 270, reca: «Regolamento
recante modalita' attuative delle disposizioni tributarie
sull'applicazione delle imposte sostitutive sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui agli articoli da 17 a 20 della
legge 21 novembre 2000, n. 342.».
Comma 28.
- Si riporta l'art. 11 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
di cui all'art. 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per
cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per
cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per
cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo, diminuito degli eventuali citati
redditi di terreni e da abitazione principale, e 7.500
euro.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di
cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14.».
Comma 29.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, recante: «Norme per l'edilizia residenziale»:
«Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento
conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni.».
Comma 30.
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge finanziaria 2001):
«3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a
piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati,
regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o
regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per
cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria
dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.
Comma 31.
- La legge 16 dicembre 1991, n. 398, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295, reca:
«Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche».
Comma 32.
- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le
relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione
alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera
c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto
delle procedure vigenti in materia di affidamento della
gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per
azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale
pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e),
della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati
siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui
all'art. 53 oppure siano gia' costituite prima della data
di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di
cui al comma 3 del medesimo art. 53; 2) nel rispetto delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la
gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali
sono titolari della concessione del servizio nazionale di
riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al
predetto art. 53, fatta salva la facolta' del rinnovo dei
contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni
di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della
sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b)
non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene
effettuata con la procedura di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se
affidata ai concessionari del servizio di riscossione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente
locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla
lettera b), del comma 4.
Comma 33.
- Si riporta l'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente»:
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
Comma 34.
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 47 (Disposizioni generali). - 1. Al fine di
ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita'
speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al
raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la
disposizione si applica alle province con popolazione
superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con
popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma
restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
in una o piu' rate, sono abrogate le norme che
stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli
anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali
diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della
stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali;
le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da
intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari
della norma di cui all'art. 8, comma 3, del citato
decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono
effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso
la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento
dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun
bimestre dell'anno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per
effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della
richiesta e' disposto con determinazione dirigenziale;
l'eventuale diniego totale o parziale e' disposto con
decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la
norma di cui al comma 12 dell'art. 3 del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della
emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate
trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento
dell'assegnazione dell'anno precedente.
6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio
1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite
massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario
stabilito dalla vigente normativa statale per la parte
eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali
di spesa dalle leggi dello Stato.
7. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate
per una o piu' regioni e universita' statali a partire dal
1° luglio 1998. Nell'ultimo periodo del comma 1 del citato
art. 9, dopo le parole: «non si tiene conto», sono inserite
le seguenti: «della rateazione degli importi e».
8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei
confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1000
abitanti a partire dal 1° luglio 1998. Le somme riscosse a
titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai
concessionari ai comuni interessati in apposite
contabilita' speciali fruttifere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del
mercato, puo' autorizzare la Cassa depositi e prestiti a
porre in essere le operazioni di cui all'art. 2, comma 165,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Per le attivita' connesse alla attuazione del
presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti
estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di 33 unita'. A
decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei
flussi di spesa. Alle procedure di selezione del
contingente integrativo si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate
nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle
conseguite con le analoghe iniziative nel settore della
pubblica istruzione.».
Comma 35.
- Si riporta l'art. 73, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate
dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
al presente comma partecipano, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie
interessate.
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri
decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze
approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive
integrazioni e modifiche.».
- L'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
riportato al comma 34.
Comma 36.
- Si riporta l'art. 47 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai
giudici di pace e agli esperti del tribunale di
sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono
essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge
31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge
13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
nazionale e del Parlamento europeo e le indennita',
comunque denominate, percepite per le cariche elettive e
per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza
dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1, dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1,
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.».
Comma 37.
- Si riporta l'art. 37 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 37 (Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al
pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni
pregressi). - 1. Per consentire la notificazione di atti e
di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, anche a
seguito della esatta individuazione dei soggetti che nulla
piu' devono per avere fatto ricorso agli istituti di
definizione di cui all'art. 5-quinquies del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' all'art. 13
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle
disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all'art. 5 del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive
modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi, anche
mediante iscrizione a ruolo, delle tasse dovute per effetto
dell'iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici
registri e dei relativi interessi e penalita', che scadono
nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente
decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale
ultima data.».
Comma 38.
- La legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248, reca: «Nuove
norme per l'erogazione di contributi statali alle
istituzioni culturali.».
Comma 39.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 6. - 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5,
6, 7, 8, 8.1 e 8.2 dell'art. 24 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e'
istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso
nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con
esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica
degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili
di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso
nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le
utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta
misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono
deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione e notificare entro
dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica
della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza.
3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a
partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate
dalle imprese produttrici o distributrici compresi i
grossisti dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto e, per le imprese non distributrici di energia
elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli
uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima
dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla
predetta data.
4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul
consumo dell'energia elettrica non si estendono alle
addizionali di cui al comma 2; sono tuttavia esenti i
consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio
delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di
energia elettrica.
5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e
riscosse con le stesse modalita' dell'imposta erariale di
consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente
ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio
sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui
consumi relativi a forniture con potenza impegnata
superiore ai 200 chilowatt.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti
i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non
superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte
trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti
i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle
province al medesimo titolo.
7. Le addizionali relative a forniture con potenza
impegnata superiore a 200 chilowatt, nonche' quelle
relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici,
sono liquidate e riscosse con le stesse modalita'
dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e
sono versate in apposito conto corrente aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato a «Ministero del
tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle
province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme
affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono
prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, per la
successiva loro ripartizione
tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal
Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. In relazione
al particolare ordinamento finanziario delle province di
Trento e di Bolzano le addizionali di cui al presente
comma, riscosse nell'ambito delle province medesime, sono
versate direttamente ai comuni ed alle province con le
modalita' previste dal comma 5.».
Comma 40.
- La Tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto», riguarda: «Beni e servizi soggetti all'aliquota
del 10%.».
Comma 41.
- L'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, reca: «Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli
illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
reca: «Riordino della finanza degli enti territoriali.
Comma 42.
- Si riporta l'art. 12, comma 5, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165:
«Art. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
settanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per la
rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni,
proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti
per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del
patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al fine
di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti
dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtu'
di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da
atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale
data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se
riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai
canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni
ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche
per uso potabile o di irrigazione agricola, di
attraversamenti demaniali con palorci o teleferiche non
motorizzate o altri impianti a fune per uso agricolo ne' ai
canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e
determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392,
o dell'art. 16, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.».
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, reca:
«Interventi correttivi di finanza pubblica».
- Il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182,
reca: «Riordino in materia di concessione di acque
pubbliche».
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, reca:
«Disposizioni in materia di risorse idriche».
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14, reca: «Norme per
la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.».
- La legge 23 dicembre 1994, n. 724, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, reca: «Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica.».
Comma 43.
- Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge
1o dicembre 1981, n. 692:
«I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della
legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto
volte.
I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25, regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca
e per le concessioni minerarie sono fissati,
rispettivamente, in L. 1.280 ed in L. 3.200 per ogni ettaro
o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonche'
in L. 10 ed in L. 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro
di superficie marina del mare territoriale o della
piattaforma continentale.
L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma
non puo' essere inferiore rispettivamente a L. 10.000 ed a
L. 50.000.».
Comma 44.
- Si riportano gli articoli 7, 8 e 9 della legge
27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa
e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita' risultanti dalle dichiarazioni, qualora non
siano determinabili i ricavi o compensi con le modalita' di
cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
 
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione
automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la definizione e'
ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
prima data di pagamento degli importi per la definizione,
le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa
luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di
imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento diversi da quelli di cui ai citati
articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli
effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la
somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole:
«entro il 30 novembre 2002» sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.
«Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. [I versamenti delle imposte di cui all'art. 4, comma
1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e all'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il
31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non sono stati notificati avvisi di
accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei
contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione
integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un
importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le
controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto
accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile,
possono essere definite con il pagamento di un importo pari
al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata
dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente
legge].
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei
maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante
l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun
periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1
nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi,
sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare,
entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero
per rettificare in aumento la dichiarazione gia'
presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli
articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il
20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale
maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e
quello del minor credito spettante in base alla
dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' in ogni caso preclusa la
deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati.
Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative
non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle
somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I
versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma
sono effettuati secondo le modalita' previste dall'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il
24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le
disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con qualunque modalita', anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi
3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il
perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di
integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore
aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative
aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14, comma
4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227;
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica in caso di esercizio dell'azione penale della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la
data di presentazione della dichiarazione integrativa;
d) [l'esclusione ad ogni effetto della punibilita'
per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
reati di cui alla lettera c), ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso].
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli
imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute,
aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 14, comma 4, si
provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi
6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di
cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori
redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei
contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro il 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei
redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo
non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale.
L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo
non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.».
«Art. 9 (Definizione automatica per gli anni
pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera
a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore
aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata,
nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi
restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a 10.000
euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e' pari al 6
per cento, mentre se e' risultata di ammontare superiore a
20.000 euro, la percentuale applicabile a quest'ultima
eccedenza e' pari al 4 per cento;
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento; le somme da versare complessivamente ai
sensi della presente lettera sono ridotte nella misura
dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di
11.600.000 euro.
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa'
semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di
reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui
all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi e' superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da
181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione
automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2
del presente articolo con il versamento di una somma pari a
500 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui al citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le
modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e'
superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonche'
di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo. Per la definizione automatica dei periodi
d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un
importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3,
lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per
ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal
presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il
profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria; i predetti effetti, limitatamente ai reati
previsti dal codice penale e dal codice civile, operano a
condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14,
comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile delle attivita', anche detenute
all'estero, secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione
di cui alla presente lettera non si applica in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha
avuto formale conoscenza entro la data di presentazione
della dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste,
ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente articolo, eccedano complessivamente, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro
il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate
non determina l'inefficacia della integrazione; per il
recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di
tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
definite le modalita' applicative del presente articolo.».
- Si riporta l'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218:
Art. 5. (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
- Si riporta l'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
Art. 41-bis. (Accertamento parziale). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale
dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il
reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
societa', associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed
agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono
limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il
reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la
disposizione dell'art. 44.».
2. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'articolo 60, sesto comma.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.».
- Si riporta l'art. 10 della legge 27 dicembre 2002, n.
289:
«Art. 10 (Proroga di termini). - 1. Per i contribuenti
che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli
articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle
disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'art. 57 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono prorogati di due anni.».
- Si riporta l'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322:
«8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.».
Comma 45.
- Si riporta l'art. 9-bis della legge 27 dicembre 2002,
n. 289:
«Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi
versamenti). - 1. Le sanzioni previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si
applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla
data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle
imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali
il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale
data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000
euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli
importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le
relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi,
le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente
alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003,
a condizione che le imposte e le ritenute non versate
iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1
non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla
predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi
denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002,
all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i
soggetti interessati sono tenuti a presentare una
dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente
ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute
dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del
versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella
di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3,
gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate
al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne
e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora
versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato
pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di
quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate
anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il
versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto
doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del
31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria. Restano fermi
gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare,
diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
3 settembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 207
del 6 settembre 2003 reca: «Rideterminazione dei termini
connessi ai nuovi termini delle definizioni agevolate degli
adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2,
quarto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 212.».
Comma 46.
- Si riporta l'art. 11 della legge 27 dicembre 2002, n.
289:
Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili).
(Proroga di termini). - 1. Ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per
gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del
30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per
i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a
procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due
anni.
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con
agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture,
denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
definite con il pagamento delle maggiori imposte a
condizione che il contribuente provveda a presentare entro
il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente
richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione delle
maggiori imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione, la domanda di definizione e' priva di
effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero
per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3
dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
16 aprile 2003.».
Comma 47.
- Si riporta l'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.
289:
«Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili).
- 1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli
enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa
posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i
maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle
dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili,
maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le
disposizioni del comma 4 dell'art. 75 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e del terzo comma dell'art. 61 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. Il predetto prospetto e'
conservato per il periodo previsto dall'art. 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio
competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai
sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle
scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i
quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere, nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma
3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni, di attivita' in precedenza omesse o
parzialmente omesse; in tal caso, sui valori o maggiori
valori dei beni iscritti e' dovuta, entro il 16 aprile
2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti
valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente
e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto
di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo
precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le
modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8.
L'imposta sostitutiva del 6 per cento non e' dovuta se i
soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal
comma 5 dell'art. 8. I maggiori valori iscritti ai sensi
del presente comma si considerano riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano
avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente
alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva e'
indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e
familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e
assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per
cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.».
Comma 48.
- Si riporta l'art. 15 della legge 27 dicembre 2002, n.
289:
«Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli
articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione,
nonche' i processi verbali di constatazione relativamente
ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere
definiti secondo le modalita' previste dal presente
articolo, senza applicazione di interessi, indennita' di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera
b-bis). La definizione non e' ammessa per i soggetti nei
cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli
importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano
imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento
le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni
del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le
ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004,
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile
2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le
date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali
reati siano stati commessi per eseguire od occultare i
citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto
e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione
tributaria. E' altresi' esclusa, per le definizioni
perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di
cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.».
- Si riportano gli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
« Art. 11 (Avvio del procedimento.) - 1. L'ufficio
invia ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel
quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.».
Comma 49.
- L'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e'
riportato al comma 12.
Comma 50.
- Per gli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, vedi la nota al comma 44.
- Per i riferimenti dell'art. 9-bis della legge
27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 45.
- Per i riferimenti dell'art. 11 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 46.
- Per i riferimenti dell'art. 14 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 47.
- Per i riferimenti dell'art. 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 48.
- Per i riferimenti dell'art. 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, vedi la nota al comma 49.
Comma 53.
- L'art. 32 del decreto-legge 29 settembre 2003, n.
269, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici» e' rubricato «Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli
illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali».
Comma 54.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340, recante: «Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999», come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita'.). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di
firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione
degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i
documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di
quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali
rappresentanti della societa', possono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente
l'intervento di un notaio.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti».
Comma 55.
- Si riporta il testo dell'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le «imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative», di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed
aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo
unico».
Oli minerali:
benzina: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg;
Gas metano:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e
b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
Prodotti intermedi: euro 56,15 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni: lire 6 al kWh;
Imposizioni diverse;
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.;
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.».
Comma 56.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Norme generali
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»:
«1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il
reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante e' ridotto, a titolo di
deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti
percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art.
53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e
fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.».
Comma 57.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art.13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del
reddito complessivo, al netto della deduzione prevista
dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),
spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 29.500 euro ma non a
36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto
della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di
cui all'art. 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 24.500 euro ma non a
27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 27.000 euro ma non a
29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 29.000 euro ma non a
31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a
36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 36.500 euro ma non a
41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 41.500 euro ma non a
46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 46.700 euro ma non a
52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo, al netto
della deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze, concorrono uno o piu' redditi di
lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa
di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 25.500 euro ma non a
29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 29.400 euro ma non a
31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, e' superiore a 31.000 euro ma non a
32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono
cumulabili tra loro».
Comma 59.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
recante «Norme per la semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro, possono documentare i
corrispettivi percepiti anche mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 249,
o dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli
fissi di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 marzo
1992, integrati con le indicazioni di cui all'art.
74-quater, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972.».
Comma 60.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4, del
decreto-legge 29 settembre 2003, n. 269 recante:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«4. Le penalita' previste a carico dei soggetti
convenzionati ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 11, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, nonche' dei soggetti incaricati di cui all'art. 3,
comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto, per la
tardiva o errata trasmissione telematica delle
dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al
31 dicembre 2002, sono ridotte ad una somma pari al 10 per
cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri
di calcolo fissati nelle relative convenzioni ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci
per cento della sanzione minima prevista dall'art. 7-bis
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Comma 61.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a
lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi alla applicazione degli studi di settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
anche in forma unificata, in relazione ad un numero di
soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi
2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un
compenso, a carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante
il servizio telematico Entratel. Il compenso non
costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. La misura del compenso e'
adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze con l'applicazione di una percentuale pari
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche', entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1 e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali
non e' previsto un apposito termine entro un mese dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione alle
banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente
o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello
conforme a quello approvato con il provvedimento di cui
all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma 11 del presente articolo.».
Comma 62.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante : «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)».
«8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003,
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».
Comma 63.
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, recante: «Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro»:
«5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte
possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze
dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per le
scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a
quello di pubblicazione del decreto nonche' per le
scritture private non autenticate presentate per la
registrazione da tale data».
Comma 64.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)», come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di 159.114.224,77 euro per l'anno 2002, di 159.114.224,77
euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per il 2004.
A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.».
Comma 65.
- Si riporta il testo dell'art. 31, commi 37 e 38,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«37. I proventi per la gestione della casa da gioco di
Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il
contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia
in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi
finanziari 1997 e 1998 dall'art. 49, comma 14, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del
24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento
alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di
Lecco, e del 20 per cento alla provincia di Varese. A
decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del
comune di Campione d'Italia e' pari a quello del 1999
incrementato del tasso di inflazione programmato ovvero al
30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora
questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro. Le somme
attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata
e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, alla
pertinente unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Le somme attribuite
alle province devono essere utilizzate per la realizzazione
di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche
attraverso contributi ai comuni.
38. Per la gestione della casa da gioco di Campione
d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' autorizzare la costituzione di una apposita
societa' per azioni soggetta a certificazione di bilancio e
sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. I
componenti degli organi di controllo della societa' sono
designati dagli enti locali destinatari dei proventi di cui
al comma precedente. La societa' di certificazione deve
essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed
individuata dal Ministero dell'interno. Al capitale della
societa' partecipano esclusivamente, con quote massime
stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i
seguenti soggetti: il comune di Campione d'Italia, la
provincia di Como, la provincia di Lecco, la provincia di
Varese. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al
Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2001, l'atto
costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della
societa', sottoscritti dai rispettivi legali
rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il
Ministero dell'interno provvede in via sostitutiva a mezzo
di apposito commissario. L'utilizzo dello stabile della
casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti
comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e
controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da
apposita convenzione che verra' stipulata fra il comune di
Campione d'Italia e la societa' di gestione della casa da
gioco.».
Comma 66.
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante : «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono
regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il
15 dicembre 2002.».
Comma 67.
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 88. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87,oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
Comma 68.
- Si riposta il testo dell'art. 39 del decreto-legge
29 settembre 2003, n. 269, recante: «Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici», come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
disposizione di cui all'art. 3, comma 4, primo periodo, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova
applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte
di consumo di cui all'art. 62 del medesimo testo unico
nonche', dalla data della relativa istituzione, del
contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l'anno 2003, il
decreto di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
n. 504 del 1995 e' adottato non oltre il 22 novembre dello
stesso anno e l'acconto, di misura non inferiore al 1998
per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano,
relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre,
e' riferito all'accisa dovuta per i prodotti immessi in
consumo nei periodo dall'1 al 15 dicembre; b) per i
prodotti di cui all'art. 62 del citato decreto legislativo
n. 504 del 1995, relativo al mese di dicembre, e' riferito
all'imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al
mese di novembre.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione
dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le
modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli
enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le
attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla
facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di
cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500
milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e'
quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare
della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni
in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di
cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle
strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di
rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso
anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.
4. All'art. 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965,
n. 825, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita
di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli
effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione
proposta.». Tale disposizione trova applicazione anche nei
riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e per le quali,
fino alla medesima data, non e' stato ancora pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di
accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per
la conclusione del procedimento di valutazione, da parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene
alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la
scheda di cui al primo periodo del presente comma.
Nell'art. 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: «30 aprile 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003».
5. Al comma 1 dell'art. 22 della legge 27 dicembre
2003, n. 289, le parole: «entro il 31 dicembre 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2004».
6. Al comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni,
le parole: «la durata di ciascuna partita» sono sostituite
dalle seguenti: «la durata della partita»; le parole: «non
e' inferiore a dieci secondi» sono sostituite dalle
seguenti: «e' compresa tra sette e tredici secondi»; le
parole: «a venti volte il costo della singola partita» sono
sostituite dalle seguenti: «a 50 euro»; le parole: «7.000
partite» sono sostituite dalle seguenti: «14.000 partite»;
le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«75 per cento».
7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art. 110,
comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli
apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state
assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il
31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e
congegni di cui al periodo precedente non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita
e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto n. 773 del 1931: a) gli stessi sono rimossi e
demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il
31 maggio 2004, secondo le modalita' stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9
del predetto art. 110, i relativi nulla osta perdono
efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la
possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi dell'art.
38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni.
7-bis. (Aggiunge il comma 7-bis all'art. 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773).
8. (Aggiunge un periodo, dopo il primo, al comma 1
dell'art. 14-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640).
9. Al comma 2 dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le
parole: «e per ciascuno di quelli successivi».
10. All'art. 14-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole:
«per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi» sono
aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2003».
11. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640).
12. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640) .
12-bis. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse
sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione
dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi, 5, 6,
7, 8 e 9, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del
comma 7 sopra indicato.
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, collegati in rete, si applica un
prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per
cento delle somme giocate. Per l'anno 2004, fino al
collegamento in rete, e' dovuto, a titolo di acconto:
a) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal
1° gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di cui al comma
5 dell'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un
versamento di 4.200 euro, da effettuarsi in due rate nella
misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso;
2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento
obbligatorio di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
b) per gli apparecchi per i quali e' richiesto, dal
1° giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di cui al
citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi
in due rate nella misura di:
1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del
nulla osta stesso;
2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato
collegamento obbligatorio.
13-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da
emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini
e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico
e dell'acconto di cui al comma 13.
13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero
delle attivita' produttive in materia di concorsi ed
operazioni a premio, le disposizioni in tema di
attribuzione unitaria al Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
delle funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte
con gli articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso
che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo
sulle attivita' che costituiscono, per la mancanza di reali
scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei
giuochi.
13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i
compiti amministrativi diretti a contrastare comportamenti
elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio
degli adempimenti a carico dei soggetti che intendono
svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle
attivita' produttive trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, nonche' dei
relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento
della copia delle comunicazioni di cui al periodo
precedente, il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e
una attivita' di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara
con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque
giorni per la cessazione delle attivita'. Il provvedimento
e' comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle
attivita' produttive. Ferma l'irrogazione delle sanzioni
amministrative ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 4, del
regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, la prosecuzione del concorso a premio,
nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al
primo periodo, e' punita con l'arresto fino ad un anno. Con
decreto interdirigenziale del Ministero delle attivita'
produttive e del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
rideterminate le forme della comunicazione preventiva di
avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la loro
trasmissione in via telematica. Il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della
completa informatizzazione del processo comunicativo,
adeguate modalita' di trasmissione della copia delle
comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione
del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono
svolgere le attivita' richiamate dall'art. 19, comma 4,
lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano,
prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione
prevista dal citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme
e con le modalita' stabilite con provvedimento dirigenziale
di tale amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data
di ricezione della comunicazione, senza l'adozione di un
provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta
all'effettuazione delle attivita' di cui al primo periodo;
entro lo stesso termine, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
puo' espressamente subordinare il nulla osta
all'ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le
modalita' di svolgimento delle attivita' predette,
affinche' le stesse non risultino coincidenti con attivita'
di giuoco riservato allo Stato. Ferma l'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui al citato regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, lo svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, in caso di diniego di
nulla osta ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni
eventualmente impartite, e' punito con l'arresto fino ad un
anno.
13-sexies. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si
applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed
alle compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni
organizzate dalle stesse.
14. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia
e delle finanze, adottati ai sensi dell'art. 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le
nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione
con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su
base sportiva, di razionalizzazione dei costi di
distribuzione, di semplificazione della disciplina delle
citate scommesse anche con riferimento al profilo
impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI
e dell'erario, nonche' di tutela dello scommettitore,
destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle
somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui ai presente
comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono
abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore
nazionale disciplinate dal decreto ministeriale 2 giugno
1998, n. 174, e dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n.
278, del Ministro delle finanze. Il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui
al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle
nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi
dalle corse dei cavalli.
14-bis. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta
in corso alla data del 1° gennaio 2004, all'art. 1, comma
5, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, e successive modificazioni, dopo le parole:
"sei viaggi mensili," sono inserite le seguenti: "o viaggi,
ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia
marine".
14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma
14-bis e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
14-ter. Per effetto dell'art. 31, comma 22, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse,
ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
anteriormente alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli
amministratori per garantire l'erogazione di servizi
pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli
articoli 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge
29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche'
dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono
revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi
giudizi. Qualora questi siano stati gia' definiti cessano
le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni
irrogate.
14-quater. Alle acque potabili trattate somministrate
nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, ottenute
mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema
a raggi ultravioletti purche' specificamente approvate dal
Ministero della salute in conformita' al regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 21 dicembre 1990, n.
443, si applicano gli stessi parametri chimici e
batteriologici applicati alle acque minerali.
14-quinquies. All'art. 7, comma 4, della legge
30 aprile 1999, n. 136, dopo le parole: "che abbiano la
proprieta'", sono inserite le seguenti: "o che abbiano in
corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto
preliminare di acquisto registrato e trascritto".
14-sexies. All'art. 31, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
14-septies. Le disposizioni di cui all'art. 4 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, si
applicano anche agli atti e provvedimenti amministrativi
adottati dai sindaci, anche in qualita' di funzionari
delegati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, non oltre la
data del 31 dicembre 1991, diretti a realizzare gli
obiettivi debitamente accertati dal comune, previsti dalla
legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi
sismici del 1976.
14-octies. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 10, legge
7 aprile 2003, n. 80).
14-nonies. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, all'art. 1, comma 1, lettera d), le parole: "non
superiore a tre" sono sostituite dalle seguenti: "non
superiore a cinque".
14-decies. E' istituita nell'ambito della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una apposita
sezione, denominata Istituto superiore per l'alta cultura
comunitaria ed europea. Con i decreti legislativi di
riordino della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, si individuano i compiti della
predetta sezione e si disciplina l'organizzazione della
stessa, con particolare riferimento alla nomina, in sede di
prima applicazione, del responsabile e dei docenti.
14-undecies. Nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: "16 maggio
2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"16 marzo 2004"».
Comma 69.
- Si riporta il testo dell'art. 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante: «Disposizioni
sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
diocesi»:
«A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle
dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale o di carattere umanitario a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere
religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica».
Comma 70.
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione
dell'attivita' di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali). - 1. Al fine di pervenire
alla regolarizzazione del settore e' consentito, in
conseguenza del condono di cui al presente articolo, il
rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle
opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento
della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al
titolo V della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte
salve le competenze delle autonomie locali sul governo del
territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio
del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente
articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto
alle amministrazioni comunali ai fini dell'applicazione
della presente normativa e per il coordinamento con la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e
integrazioni, e con l'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. (Comma abrogato).
7. (Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 dell'art. 141
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
8. (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
9. (Comma abrogato).
10. Per la realizzazione di un programma di interventi
di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto
idrogeologico e' destinata una somma di 20 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali
aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati,
predispone un programma operativo di interventi e le
relative modalita' di attuazione.
11. (Comma abrogato).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a mettere a disposizione l'importo massimo di
50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa
stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai
comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'art.
27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di
cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche
disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle
spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo
stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo
modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme
riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di
mancato pagamento spontaneo del credito, l'amministrazione
comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle
modalita' stabilite, il Ministro dell'interno provvede al
reintegro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le
relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da
trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle
informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio
di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le
regioni al fine di costituire un sistema informativo
nazionale necessario anche per la redazione della relazione
al Parlamento di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro
dell'interno, sono aggiornate le modalita' di redazione,
trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'art. 31,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380. Per le suddette attivita' e'
destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004
e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di
proprieta' dello Stato o facenti parte del demanio statale
ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da
parte dell'ente locale competente e' subordinato al
rilascio della disponibilita' da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta'
dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello
Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire
onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile
dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad
ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione
dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il
riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004,
alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente, corredata dell'attestazione del pagamento
all'erario della somma dovuta a titolo di indennita' per
l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando
i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di
occupazione, per un periodo comunque non superiore alla
prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere
allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito
edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre
2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere
il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al
demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2004.
Resta ferma la necessita' di assicurare, anche mediante
specifiche clausole degli atti di vendita o dei
provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente
diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la
disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al
patrimonio indisponibile dello Stato e' subordinata al
parere favorevole da parte dell'Autorita' preposta alla
tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile dello Stato devono essere
perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato
dall'ente locale competente, ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad
ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla
quale e' intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione
dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al
patrimonio disponibile e' determinato applicando i
parametri di cui alla tabella B allegata al presente
decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo
scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il
31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti
al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali e'
stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di
perfezionamento delle procedure di vendita delle aree sulle
quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del
diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio
dello Stato e del patrimonio indisponibile e' rilasciato a
cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006,
previa presentazione della documentazione di cui al comma
18. Il diritto e' riconosciuto per una durata massima di
anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono
rideterminati i canoni annui di cui all'art. 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il
30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non
inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio
2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i
canoni per la concessione d'uso sono rideterminati, con
effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle
tabelle allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1998, n.
342 del Ministro dei trasporti e della navigazione,
rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato
decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla
classificazione delle aree da parte delle regioni, in base
alla valenza turistica delle stesse.
24. (Comma abrogato).
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e
integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente
articolo, si applicano alle opere abusive che risultino
ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano
comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in
alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le
suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative
a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non
superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le
tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero
territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla
lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonche' 4, 5
e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai
vincoli di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con la quale e' determinata la
possibilita', le condizioni e le modalita' per
l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie di abuso
edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per
l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al
presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge
21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra
richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non
previsto dal presente decreto si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto art. 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi
posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso fino alla
sentenza definitiva di non luogo a procedere o di
proscioglimento o di assoluzione. Non puo' essere
conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli
accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera
del comune, il richiedente deve attestare, con
dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui art. 46 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi
pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto
di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad
alienare taluno di detti beni, puo' essere autorizzato,
altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico
ministero, a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso. In tal caso non opera nei confronti
dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di
cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito
edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e
dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al
comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo
2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello
allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per
la definizione del procedimento amministrativo relativo al
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
possono prevederne, tra l'altro, un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della
misura determinata nella tabella C allegata al presente
decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di
interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da
fenomeni di abusivismo edilizio, nonche' per l'attuazione
di quanto previsto dall'art. 23 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
si applica quanto previsto dall'art. 37, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli
oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di
sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del
100 per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli
insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori
sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria necessarie, nonche' per gli interventi di
riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale attuati
dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme
consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione
primaria, nel rispetto dell'art. 2, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate
dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo
complessivo quanto gia' versato, a titolo di anticipazione
degli oneri concessori, di cui alla tabella D allegata al
presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'art.
29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal
presente articolo, sono disciplinate le relative modalita'
di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi
dell'art. 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei
lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi,
da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle
opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all'esercizio della professione attestante l'idoneita'
statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta
con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di
definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente
corrisposta nonche' il decorso di trentasei mesi dalla data
da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti
di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la
presentazione della documentazione di cui al comma 35,
della denuncia in catasto, della denuncia ai fini
dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute,
delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo
pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonche' il decorso
del termine di ventiquattro mesi da tale data senza
l'adozione di un provvedimento negativo del comune,
equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se
nei termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata
interamente corrisposta o e' stata determinata in forma
dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza
titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, nonche' le relative modalita' di
versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al presente
decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si
applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'art.
39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande
di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo,
nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e dell'art. 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,
il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e'
devoluto al comune interessato. Con decreto
interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze
sono stabilite le modalita' di applicazione del presente
comma.
42. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 29 della legge
28 febbraio 1985, n. 47).
43. (Sostituisce l'art. 32 della legge 28 febbraio
1985, n. 47).
43-bis. Le modifiche apportate con il presente
articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio
1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano
alle domande gia' presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
"l'inizio" sono inserite le seguenti: "o l'esecuzione".
45. All'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole:
"18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e
integrazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' in
tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380).
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, sono incrementate del cento per cento.
48. (Comma soppresso dalla legge di conversione
24 novembre 2003, n. 326).
49. (Comma soppresso dalla legge di conversione
24 novembre 2003, n. 326).
49-bis. (Aggiunge un periodo al comma 16 dell'art. 54
della legge 27 dicembre 1997, n. 449).
49-ter. (Sostituisce l'art. 41 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380).
49-quater. (Aggiunge il comma 3-ter all'art. 48 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24,
si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per
gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per
l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate,
per ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio
dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei
Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle
entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi dell'attivita' didattica. 2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato per ciascun ente. 3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attivita'. 4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese. 5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e' incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. 8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa', persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le seguenti spese: a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2000; b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre 2003. 11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31 dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro. 13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita' delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita' e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la stessa Banca d'Italia. 15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana. 16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. 18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali; b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio. 19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio. 20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT. 21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori. 22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa' direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione. 23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di compartecipazione. 26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di cui al comma 25. 27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi. 28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi. 30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e' autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche' a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000. 31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al comma 32. 34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. 35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei comuni. 36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione. 38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". 39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 - Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita' previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: "A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri". 41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono soppresse. 42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono inserite le seguenti: "di ciascun anno". 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' sostituito dal seguente: "Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute". 46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005. 47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il personale delle amministrazioni dello Stato. 50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29. 51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, sara' effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per cento annuo. 52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003. 53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di 200 unita'. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresi' prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria. 56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e' comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita' statale. 57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60. 59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004, assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. 60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma. 61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. 62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004. 64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. 65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. 66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato, quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del personale con contratto a tempo determinato e' stabilita dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unita' nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma e' inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari. 71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica. 72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo. 73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989, n. 425, e successive modificazioni. 74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede. 75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe economica. 76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. 77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale e' attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite. 79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita' presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. 80. Per le finalita' di cui al comma 79, la spesa prevista e' determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978. 81. Al fine di realizzare l'omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile dell'indennita' speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui. 82. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita', da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti. 83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga) - 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze gia' attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni. 2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope. 3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso". 84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: "Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga". 85. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". 86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell'ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri. 87. Il decreto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza nelle procedure non ancora concluse. 88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: "Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie) - 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attivita' di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, puo' essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5. 2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi. 4. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento puo' essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero puo' essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1". 89. Nell'ambito delle attivita' di riconversione previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. 90. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d'ufficio. 91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004". 92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione. 93. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'affidamento, nell'anno 2004, delle attivita' in base ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro. 94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti: "7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresi', i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo. 7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche". 95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004: a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della gestione artigiani. 96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 95, lettera b). 97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 95, lettera a), della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente: "23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali". 99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente". 100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e' aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo". 101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una quota di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. 102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei predetti contributi, al netto della somma corrispondente all'applicazione dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma 101. 103. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi 101 e 102. 104. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l'assegno di maternita', pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, e' concesso ed erogato dalle province medesime, a valere sulle risorse all'uopo corrisposte dall'apposita gestione speciale dell'INPS. 105. Dopo l'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' inserito il seguente: "Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di eta' dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si rendera' disponibile ai fini di una nuova assunzione". 106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse. 107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "e delle aziende sanitarie locali," sono inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,". 108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 109. Il Fondo di cui al comma 108 e' ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa, proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 108 sono utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unita' immobiliari nei comuni ad alta tensione abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113. 111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 108: a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse a favore degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il contributo concessorio, nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell'attuatore e per i successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi; b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114 concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori. 112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi stessi, di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari. 113. I contratti di locazione a canone speciale possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato, ai sensi della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unita' immobiliari, tenuto conto dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari e dell'incidenza tra la popolazione residente delle situazioni di disagio abitativo. 114. Le unita' abitative realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la cui superficie complessiva non puo' essere superiore a 100 metri quadrati, saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del valore convenzionale dell'alloggio locato. 115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l'esenzione dai contributi stessi nonche' la riduzione dell'aliquota ICI, anche differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche degli interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore. 116. L'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l'anno 2004 dall'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalita': a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; c) servizi per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro. 117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 116, limitatamente alle scuole dell'infanzia, devono essere adottati previo accordo tra i Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni. 118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 119. All'articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine di tale periodo," sono soppresse. 120. Nei confronti dei fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalita' fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti sociali costituenti. 121. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia legittimata la regione, quest'ultima, fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere difesa da propri funzionari, da funzionari di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione con l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie concernenti il trattamento economico per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non configura mai attivita' di pubblico impiego, sono devolute alla competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 27, comma 1, la parola: "regionale" e' soppressa. 122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione di cui al presente comma, deve essere integrata dalla societa' di gestione del risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili". 123. L'efficacia delle disposizioni del comma 122 e' subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. 124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in circolazione". 125. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' da identificarsi nella Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141. 126. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004. 127. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. 128. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei giochi olimpici "Torino 2006" e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo comma sono autorizzati a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attivita' accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria di cui al presente comma. 129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole: "formalmente delegati", sono inserite le seguenti: "nonche' da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze" e il periodo: "Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri" e' soppresso. 130. Per il completamento e l'ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale mediante l'interconnessione tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005. 131. All'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite le seguenti: ", nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,". 132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni gia' rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 133. I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004. 134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le unita' immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto". 135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". 136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per la medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003. 137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far carico sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2004, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento di mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale o da altra indennita' o sussidio, la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilita'. Il lavoratore percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti gia' maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista piu' di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente comma. 138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2004"; b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "con passaggio diretto o anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di attivita' o che operano all'interno dello stesso stabilimento". 139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004. 140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per la realizzazione dell'evento". 141. Per l'anno 2004 i trasferimenti erariali a favore delle comunita' montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di 5 milioni di euro quelli destinati alle province. 142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e' destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale delle aree professionali in servizio presso il predetto Ministero. 144. In attuazione del punto 13 del citato Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004, sono assegnati alla regione Lazio a favore dell'Azienda Policlinico Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60 milioni di euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche' 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge. 146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per consentire la piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema fiscale, nonche' al fine di rafforzare significativamente i risultati dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia delle entrate puo' procedere ad assumere a tempo indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area C che abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio teorico-pratico retribuito. 147. Al fine di garantire la piena operativita' delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello dirigenziale generale, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento". Per le amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell'area 1 non superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31 dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali indicati. 148. Per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, per l'anno 2004, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e' autorizzata ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione o con altre forme di flessibilita' e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2003 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. 149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo e' pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 150. In relazione all'accresciuta complessita' dei compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, l'intera quota del 10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezioni del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' destinata, limitatamente all'anno 2004, all'incentivazione del personale con le modalita' previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi l'importo percentuale della predetta quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa connesse e' definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 151. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, e' autorizzata la spesa di 125 milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 153. Per conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unita' portate in incremento ai sensi della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005 e con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione. 154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005. 155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004, 42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1° gennaio 2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina, ivi comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi' autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. 156. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennita' corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante, nelle more dell'inquadramento previsto dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la contrattazione collettiva nazionale indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 157. Al fine di garantire il proseguimento e la funzionalita' dell'attivita' di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unita' appartenenti al profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione organica del settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di 282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004. 158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve delle Forze armate di cui ai bandi gia' emanati in applicazione dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i candidati gia' idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della relativa graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a decorrere dall'anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione. 160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". 161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165". 162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per l'assistenza alle collettivita' italiane all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a: "stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze". 164. In relazione a quanto previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttivita' del personale. I commi 195 e 196 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 165. All'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1, secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita' definiti, anche su base monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1". 166. L'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' abrogato, ad eccezione dell'ultimo periodo del comma 3, nonche' dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole: "che abbiano rilevanza nazionale"; b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura" sono inserite le seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento". 167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "a rilevanza regionale"; b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo. 168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 2, le parole: "aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti: "attuino i principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero"; b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato. 169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "e servizi" sono inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e sono soppressi il secondo ed il terzo periodo; b) il comma 7 e' abrogato. 170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Tali enti, per l'acquisto di beni e per l'approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di lavoro, aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" sono soppresse. 171. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa. 172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilita' interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, puo' fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.
Note all'art. 3:
Comma 5.
- La legge 29 gennaio 2001, n. 10, recante:
«Disposizioni in materia di navigazione satellitare» e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2001,
n. 38.
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, recante:
«Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)»:
«2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, in sede di ripartizione del fondo di cui
all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, ed il Ministro dell'economia e delle finanze,
nella determinazione del fabbisogno di cui all'art. 51,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnano
priorita' alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti
da programmi internazionali. Sono esclusi dalla
determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione
con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi
compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il
30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmette al Ministro
dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli
oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette
obbligazioni internazionali».
Comma 6.
- Si riporta il testo dell'art. 23, commi 1 e 5, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante:
«Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)»:
«1. I seguenti enti di ricerca confluiscono nel C.N.R.
secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3:
a) Istituto di diritto agrario internazionale e
comparato (IDAIC);
b) Istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
c) Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
d) Istituto papirologico «Girolamo Vitelli».
(Omissis).
5. Gli istituti di radioastronomia, astrofisica
spaziale e di fisica dello spazio interplanetario sono
destinati a confluire nell'Istituto nazionale di
astrofisica (I.N.A.F.), secondo modalita' disciplinate dal
decreto legislativo di riordino dello stesso I.N.A.F.».
Comma 10.
- Si riporta il testo dell'art. 23, comma 5, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti
in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente
procura della Corte dei conti.».
Comma 13.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 maggio
1929, n. 810, recante: «Esecuzione del Trattato, dei
quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in
Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929»:
«Art. 6. - L'Italia provvedera', a mezzo degli accordi
occorrenti con gli enti interessati, che alla Citta' del
Vaticano sia assicurata un'adeguata dotazione di acque in
proprieta'.
Provvedera', inoltre, alla comunicazione con le
ferrovie dello Stato mediante la costruzione di una
stazione ferroviaria nella Citta' del Vaticano, nella
localita' indicata nell'allegata pianta (Allegato I) e
mediante la circolazione di veicoli propri del Vaticano
sulle ferrovie italiane.
Provvedera' altresi' al collegamento, direttamente
anche cogli altri Stati, dei servizi telegrafici,
telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali
nella Citta' del Vaticano.
Provvedera' infine anche al coordinamento degli altri
servizi pubblici.
A tutto quanto sopra si provvedera' a spese dello Stato
italiano e nel termine di un anno dall'entrata in vigore
del presente Trattato.
La Santa Sede provvedera', a sue spese, alla
sistemazione degli accessi del Vaticano gia' esistenti e
degli altri che in seguito credesse di aprire.
Saranno presi accordi tra la Santa Sede e lo Stato
italiano per la circolazione nel territorio di quest'ultimo
dei veicoli terrestri e degli aeromobili della Citta' del
Vaticano.»
Comma 16.
- Si riporta il testo degli articoli 2, 29 e 172, comma
1, lettera b), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per enti locali i comuni, le province, le citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali».
«Art. 29. - 1. In ciascuna isola o arcipelago di isole,
ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono
piu' comuni, puo' essere istituita, dai comuni interessati,
la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le
norme sulle comunita' montane».
«Art. 172. - 1. Al bilancio di previsione sono allegati
i seguenti documenti:
a) (Omissis);
b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati
delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi,
istituzioni, societa' di capitali costituite per
l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
(Omissis)...».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante: «Principi
fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione
dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»:
«Art. 12 (Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e
spese degli enti locali). - 1. I bilanci degli enti e degli
organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla
regione sono approvati annualmente nei termini e nelle
forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e
sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.
2. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al
comma 1, le spese sono classificate e ripartite in
conformita' a quanto disposto nell'art. 10.
3. La legge regionale detta norme per assicurare, in
relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti
locali, la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni
agli enti locali.».
Comma 18.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 2, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in
materia di lavori pubblici»:
«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario».
Comma 21.
- Si riporta il testo degli articoli 119 e 120 della
Costituzione:
«Art. 119. - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Art. 120. - La regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione».
Comma 22.
- La legge 29 marzo 2001, n. 137, recante:
«Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e
imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia'
soggetti alla sovranita' italiana», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93.
Comma 23.
- Si riporta il testo dell'art. 49 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 49 (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero
e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia). - 1. I redditi
prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero
considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti
reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle
prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla
base di certificazioni rilasciate dalla competente
autorita' estera. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei
redditi, le certificazioni e i casi in cui la
certificazione puo' essere sostituita da
autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e'
maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione
dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione di
apposita verifica reddituale da effettuare entro il
31 dicembre 2003.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1
affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per
essere successivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato e quindi destinate all'incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge
29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia
di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori
della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita'
italiana».
Comma 24.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
15 ottobre 1991, n. 344, recante: «Provvedimenti in favore
dei profughi italiani.»:
«Art. 2 (Provvidenze economiche). - 1. L'indennita' di
sistemazione e il contributo straordinario pro capite, di
cui all'art. 5 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, sono
elevati rispettivamente a L. 4.000.000 una tantum e a
L. 40.000 giornaliere per un periodo massimo di sei mesi.
2. La dichiarazione prevista dall'art. 9, comma
secondo, della legge 26 dicembre 1981, n. 763, deve essere
resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata
ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390».
- La legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante:
«Normativa organica per i profughi», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1981, n. 354.
- La legge 13 luglio 1995, n. 295, recante:
«Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di affari esteri e di difesa», e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1995,
n. 171.
- La legge 8 aprile 1998, n. 89, recante: «Proroga
dell'efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero
degli affari esteri», e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1998, n. 84.
Comma 25.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della legge
7 dicembre 1999, n. 472, recante: «Interventi nel settore
dei trasporti»:
«4. Al fine di sostenere il processo di
liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i
contributi erariali a favore delle regioni e degli enti
locali titolari di contratti di servizio sono incrementati
di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi
derivante dall'attuazione dell'art. 19 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato. Le
procedure e le modalita' per l'attuazione del presente
comma sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze e
dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000)»:
«3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un
fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite
dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad
IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate
dagli enti locali territoriali a soggetti esterni
all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e
per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
Comma 28.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 187,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali»:
«Art. 2. - 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per enti locali i comuni, le province, le citta'
metropolitane, le comunita' montane, le comunita' isolane e
le unioni di comuni».
«Art. 187. - 1. (Omissis).
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'art. 186, puo' essere utilizzato:
a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia
sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio
un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio
riconoscibili a norma dell'art. 194;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non
possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento
delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo
in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.».
Comma 29.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia
di lavori pubblici»:
«Art. 18 (Incentivi e spese per la progettazione). - 1.
Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo
posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere
direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma
7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le
modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall'amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,
del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale
effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, e'
stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla
complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita' professionali connesse
alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti
della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non
sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto
dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto
23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con
proprio provvedimento analoghi criteri.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa
alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri
previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo
abbiano redatto.
2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei
capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato,
le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli
stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei
progetti preliminari, nonche' dei progetti definitivi ed
esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi
per il finanziamento dei progetti, nonche'
all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa
sopravvenuta dei progetti gia' esistenti d'intervento di
cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano
per i propri bilanci le regioni e le province autonome,
qualora non vi abbiano gia' provveduto, nonche' i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai
comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso
il ricorso al credito, l'istituto mutuante e' autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al
presente articolo, sia pure anticipate dall'ente
mutuatario.
2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di
lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti
ai rapporti d'impiego.
2-quater. E' vietato l'affidamento di attivita' di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e
attivita' di supporto a mezzo di contratti a tempo
determinato od altre procedure diverse da quelle previste
dalla presente legge».
Comma 30.
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 4, e 13,
comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
recante: «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.»:
«Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA) -
(Omissis).
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il
30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo
perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
Art. 13 (Modifiche dell'attribuzione del gettito IRAP
alle regioni a statuto ordinario). - 11-5. (Omissis).
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni da accreditare
sui conti correnti di cui all'art. 40, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in essere presso la
tesoreria centrale dello Stato in misura sufficiente ad
assicurare, insieme con gli accreditamenti dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF, l'ordinato
finanziamento della spesa sanitaria corrente. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente comma».
- Si riporta il testo dell'art. 66 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«Art. 66 (Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'art.
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
enti locali le disposizioni si applicano a tutte le
province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari
della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 47, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono
inserite le seguenti: «o della societa' Poste Italiane
S.p.a.».
4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche'
delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo
di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle
istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori
a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati
del 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non
dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno
precedente incrementato di un punto in piu' del tasso di
inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terra'
conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni
scolastiche.
5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e
quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore
delle regioni devono essere versate nelle contabilita'
speciali infruttifere che devono essere aperte presso le
competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte,
da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale
che in conto interessi. Le entrate relative ai
finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto
corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
4, 5 e 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
24 marzo 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale
sulle attivita' produttive (IRAP) e' riversata alle
contabilita' speciali di cui al comma 6; l'addizionale
regionale all'IRPEF e' versata mensilmente dalla tesoreria
centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna
regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all'apertura delle contabilita' speciali di cui
al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che
disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a
tale titolo riscosse.
10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalita'
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione
inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle
procedure e delle modalita' di gestione dei flussi di
cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si
provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa
depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze
di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie
e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici, al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale
del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo
reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo
ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio
nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle
altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere
dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante
dalla tassa erariale di cui all'art. 5 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e'
trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi
programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, e' stanziata la somma di 10 miliardi di
lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione
delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano».
Comma 32.
- L'accordo tra Governo, regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli
accordi sanciti il 3 agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in
materia sanitaria e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del settembre 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112:
«Art. 4. (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
- Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 48 e
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. A decorrere dall'anno 2004, fermo
restando quanto gia' previsto dall'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in
materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a
carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva,
compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in
regime di ricovero ospedaliero, e' fissata, in sede di
prima applicazione, al 16 per cento come valore di
riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola
regione. Tale percentuale puo' essere rideterminata con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, tenuto conto di uno
specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica
relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli
impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e
residenziale nonche' a quelli utilizzati nel corso di
ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio
2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il
30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal
flusso informativo dei dati.
2-35. (Omissis)».
«Art. 50. (Disposizioni in materia di monitoraggio
della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie) - 1. Per potenziare il monitoraggio
della spesa pubblica nel settore sanitario e delle
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza
delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e
sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il
Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie, definisce i parametri della Tessera del
cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze
cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a
partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.).
2-6 (Omissis).».
Comma 33.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56:
«Art. 2 (Compartecipazione regionale all'IVA). -1. E'
istituita una compartecipazione delle regioni a statuto
ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione
regionale all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura
del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato
nel penultimo anno precedente a quello in considerazione,
al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE.
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA
di cui al comma 2 e' attribuito alle regioni utilizzando
come indicatore di base imponibile la media dei consumi
finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello
regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministero
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il
30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo,
per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti
dall'art. 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al
comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarieta'
interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo
perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.».
Comma 35.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 31 (Disposizioni varie per gli enti locali). -1.
I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo
ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di
euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita
dall'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di
cui all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli
importi di cui all'art. 49, comma 1, lettere a) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'art. 1,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 49 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto
stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da
attribuire alle province, ai comuni e alle comunita'
montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al
fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e'
determinato in misura pari ai tassi di inflazione
programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
predette risorse aggiuntive.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244:
« Art. 9 (Disposizioni finali). - 1. Il nuovo sistema
dei trasferimenti erariali di cui al presente decreto
legislativo entra in funzione contestualmente
all'applicazione della nuova disciplina dei tributi locali
di cui all'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. A decorrere dalla stessa data cessano di avere
efficacia le disposizioni contenute negli articoli da 34 a
43 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
nonche' le disposizioni in materia di riparto dei
trasferimenti tra le nuove province istituite ai sensi
dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle
originarie.
2. In sede di prima applicazione, i dati contenuti nel
presente decreto legislativo relativi alla determinazione e
quantificazione dei fondi ed alle relative assegnazioni
agli enti locali sono aggiornati con riferimento all'ultimo
esercizio precedente a quello dell'entrata in funzione del
nuovo sistema dei trasferimenti erariali. All'aggiornamento
si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali
nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le
eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
cui risorse risultino al di sotto della media pro-capite
della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa,
considerando le risorse quali costituite dai contributi
ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta».
Comma 37.
- Si riporta il testo del comma 14, dell'art. 31 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute
dagli enti locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato
a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura
degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei
trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme
spettanti a titolo di compartecipazione al gettito
dell'IRPEF. E' fatta salva la facolta', su richiesta
dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni
degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e
successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei
trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di
compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla
rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio
successivo a quello della determinazione definitiva
dell'importo da recuperare.».
Comma 38.
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana
attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del
31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali
non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per
interventi nel settore cui erano originariamente
destinate».
Comma 40.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto
del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente
Direzione generale del Ministero degli affari esteri puo'
autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente
legge e dai decreto ministeriale 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente Direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
Commi 41 e 42.
- Si riportano i testi dei commi 41 e 42, dell'art. 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificati dalla
legge qui pubblicata:
«41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui
all'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in
particolare al riallineamento degli importi da percepire
per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle
somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati
che aderiscono alla Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun
anno, determinate prendendo a base la differenza tra la
somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente
precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti
consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro
degli affari esteri, e' prioritariamente destinato,
attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale non
dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in
ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento
del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle
attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle
quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e
consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 45.
La legge 14 dicembre 2000, n. 376, reca la «Disciplina
della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della
lotta contro il doping».
Comma 46.
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40,
comma 3.».
Comma 47.
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122,
supplemento ordinario, reca disposizioni in materia di
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate».
Comma 48.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-g) (omissis);
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale».
Comma 49.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli
aspetti riguardanti la compatibilita' con le linee di
politica economica e finanziaria nazionale.».
Comma 50.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 33 (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul
controllo della contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione della produttivita'. All'art. 16,
comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001,
le parole: «per ciascuno degli anni del biennio» sono
sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».
2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione della produttivita', del personale delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite
procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una
ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art.
19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
di euro da destinare ai funzionari della carriera
prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale
della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per la progressiva attuazione del disposto di cui
all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in
armonia con i trattamenti economici della dirigenza
pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
al fine di assicurare una graduale valorizzazione
dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del
ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti
della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di
trattamenti perequativi da disporre con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
dei comparti degli enti pubblici non economici, delle
regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario
nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per
la corresponsione dei miglioramenti economici al personale
di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto
legislativo, sono a carico delle amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
criteri previsti per il personale delle amministrazioni di
cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla
quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
dei medesimi benefici economici individuando le quote da
destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici» sono
inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di
ricerca».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico
urgente dal personale del settore aeronavigante e dal
personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in
rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento
alle indennita' corrisposte al personale specialista delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono
incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da
destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di
contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del
settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto
collettivo nazionale ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi'
incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente
articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei
distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui
all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto
ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito
presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di
4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell'amministrazione
penitenziaria preposto alla direzione degli istituti
penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
centri di servizio sociale per adulti uno specifico
emolumento inteso a compensare i rischi e le
responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita'
stesse.».
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:
«40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si
applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande
di sanatoria edilizia puo' essere determinato
dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti
diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'art. 2, comma 46,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita'
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in
sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di
cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.».
 
- Si riportano il testo dell'art. 29, commi 5 e 7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 29 (Patto di stabilita' interno per gli enti
territoriali). - (Omissis).
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli
enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni
immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle
sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni
statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
(omissis).
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e'
calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella
di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese
correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in
conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli
enti che partecipano al patto di stabilita' interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione
all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni
immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti
esclusivamente da calamita' naturali, nonche' quelle
sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405:
«Art. 1 (Patto di stabilita' interno). - 1. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali al rispetto degli
obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per
l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi
passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e
delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni
a statuto ordinario non puo' superare l'ammontare degli
impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000,
aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004
si applica un incremento pari al tasso di inflazione
programmato indicato dal documento di programmazione
economico finanziaria. L'ammontare delle spese per
l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei
termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni sancito
l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per
l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a
decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese
correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero
dell'economia e delle finanze il livello delle spese
correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002,
2003 e 2004.
5. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: «risorse pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie
pubbliche individuate ai sensi del comma 3».
Comma 51.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730:
«1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni
e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi
appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei
terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980
e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981
nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del
19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile
1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise,
Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonche'
del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data
del 31 marzo 1986, o che abbia comunque prestato servizio
per almeno un anno, e' immesso, a domanda da prodursi entro
60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un
concorso riservato al personale in possesso dei requisiti
di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad
esaurimento da istituirsi presso gli enti o le
amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il
personale in servizio presso i Commissari di cui al
richiamato titolo VIII e' immesso rispettivamente nei ruoli
speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di
Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle
societa' a partecipazione statale convenzionati con il
Ministro per il coordinamento della protezione civile e'
immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni
territorialmente competenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel
fondo consolidato le risorse relative ai seguenti
interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro
1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti
locali previsti dall'art. 2-bis del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977,
n. 285, previsti dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dal personale assunto ai sensi dell'art. 12, legge
28 ottobre 1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis
dell'art. 1, decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986,
n. 472, previsti dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro
1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti
locali, previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 415 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal
comma 26 dell'art. 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle
vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti
dal comma 25 dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n.
887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti
dal comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute
dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad
esse affidati dal comma 4 dell'art. 2, legge 15 novembre
1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici
scolastici regionali.».
Comma 53.
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
«Art. 70 (Norme finali). - 1 - 3 (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alle legge 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della Cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2001, n.
133, Supplemento ordinario, reca: «Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331».
- La legge 14 novembre 2001, n. 331, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2000, n. 269, reca :
«Norme per l'istituzione del servizio militare
professionale».
- Si riporta il testo dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2, compatibile con
gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. Sostituisce il comma 47 dell'art. 1, legge
23 dicembre 1996, n. 662:
47. «Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al
31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al
31 dicembre 1998».
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di
mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il
31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle
unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998».
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1-3. (Omissis).
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del
27 agosto 2003 reca: «Autorizzazione alle assunzioni di
personale nelle pubbliche amministrazioni».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 ottobre 2003, n. 239, reca: «Fissazione, per le
amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per
l'anno 2003».
Comma 57.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)».
Comma 58.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, reca: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati».
Comma 59.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, Supplemento
ordinario, reca: «Istituzione del Servizio nazionale della
protezione civile».
Comma 60.
- Si riporta il testo dell'art. 119, comma 3, del
decreto legislativo del 25 febbraio 1995, n. 77:
«Art. 119 (Determinazione delle medie nazionali per
classi demografiche delle risorse di parte corrente e della
consistenza delle piante organiche). - 1 - 2 (Omissis).
3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi,
dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione
di dissesto, sono i seguenti:
| | |rapporto medio | Fascia demografica| | |dipendenti/popolazione | --------------------------------------------------------------------- fino | |a |999 abitanti |1/95 --------------------------------------------------------------------- da |1.000 |a |2.999 abitanti |1/100 --------------------------------------------------------------------- da |3.000 |a |9.999 abitanti |1/105 --------------------------------------------------------------------- da |10.000 |a |59.999 abitanti |1/95 --------------------------------------------------------------------- da |60.000 |a |249.999 abitanti |1/80 --------------------------------------------------------------------- oltre | | |249.999 abitanti |1/60
PROVINCE
| | |rapporto medio | Fascia demografica| | |dipendenti/popolazione | --------------------------------------------------------------------- fino | |a |299.999 abitanti |1/520 --------------------------------------------------------------------- da |300.000 |a |499.999 abitanti |1/650 --------------------------------------------------------------------- da |500.000 |a |999.999 abitanti |1/830 --------------------------------------------------------------------- da |1.000.000 |a |2.000.000 abitanti |1/770 --------------------------------------------------------------------- oltre | | |2.000.000 abitanti |1/1000
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 15, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi
di cui ai commi 4 e 6, da parte delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante
dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non
possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito disposte per il periodo di riferimento e,
inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre
almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese
per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per
ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato
accertato il mancato conseguimento degli obiettivi».
Comma 61.
- La legge 3 luglio 1998, n. 210, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155, reca : «Norme per
il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3:
«Art. 9 (Utilizzazione degli idonei di concorsi
pubblici). - 1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto
previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, in materia di programmazione
delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti
disponibili, nei limiti della propria dotazione organica,
utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo
le rispettive competenze previste dai relativi statuti e
dalle norme di attuazione».
Comma 62.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 19, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i
beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio
sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003,
del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1,
dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge
28 dicembre 2001, n. 448».
- Si riporta il testo dell'art. 47, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«10. Per le attivita' connesse alla attuazione del
presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti
estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'.
A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei
flussi di spesa. Alle procedure di selezione del
contingente integrativo si provvede su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate
nell'importo di lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire
quattro miliardi in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e
di lire un miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere
sulle economie realizzate con il presente Capo e su quelle
conseguite con le analoghe iniziative nel settore della
pubblica istruzione».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«1. Al fine di consentire al dipartimento competente
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del
Ministero della sanita' e all'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali l'espletamento delle funzioni
connesse alle attivita' di promozione, valutazione e
controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonche' di
permettere l'attiva partecipazione dell'Italia, quale Paese
di riferimento, alle procedure autorizzative e ispettive
nel settore dei medicinali previste dalla normativa
dell'Unione europea, il Ministero della sanita' e'
autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003,
del personale non appartenente alla pubblica
amministrazione, in servizio presso lo stesso dipartimento
alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di
cinquanta unita' di medici, chimici, farmacisti,
economisti, informatici, amministrativi. La misura dei
compensi per i predetti incarichi e' determinata con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tenuto conto della professionalita' richiesta.
Ai relativi oneri, che non possono eccedere lire cinque
miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36,
comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449:
«14. Per iniziative di farmacovigilanza e di
informazione degli operatori sanitari sulle proprieta',
sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali,
nonche' per le campagne di educazione sanitaria nella
stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita' ed e' utilizzato,
per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
province autonome, che si avvalgono a tal fine delle
aziende unita' sanitarie locali, e per il restante 50 per
cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei
medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanita'. Al conseguente onere si provvede con le entrate di
cui al comma 13».
Comma 63.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 18, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta
conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.»
Comma 64.
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 20, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«20. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al
31 dicembre 2003.»
Comma 65.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, Supplemento ordinario, reca: il «testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali».
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma
1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo
determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel
limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale
limitazione non trova applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le
province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilita' interno,
nonche' nei confronti del personale infermieristico del
Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
- La legge 5 aprile 1985, n. 124, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87, reca:
«Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste».
- Il testo dell'art. 29, comma 15, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e' riportato nelle note al comma
60.
Comma 67.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249:
«9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo
insediamento, adotta un regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i
rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato,
nonche' il trattamento giuridico ed economico del personale
addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge
14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalita' di
svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione
nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede
all'autonoma gestione delle spese per il proprio
funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo
nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro. L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita'
operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e
dei componenti della Autorita' attraverso l'emanazione di
un documento denominato Codice etico dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i
regolamenti di cui al presente comma sono adottati
dall'Autorita' con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei suoi componenti».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235,
reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».
Comma 69.
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e' riportato nella nota al comma 53.
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i
Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni
dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331».
Comma 70.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
«Art. 21. (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). -
1. In relazione alla necessita' di procedere alla
progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in
deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
attivato un primo programma di arruolamento di contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40
milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita' di
assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa
sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al
comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non
superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in
servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
svolto almeno due anni di servizio senza demerito in
qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma
prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la
riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
I posti destinati ai volontari delle Forze armate per
effetto della predetta riserva, e non coperti, sono
riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel
successivo concorso.»
- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
«8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma
quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In
relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi
previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento
di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad
incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente
il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere
il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle
capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811
unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.»
Comma 71.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173:
«5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico
economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al
personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione
del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad
uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle
agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica
amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, il personale che
esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia
fiscale o ad altra pubblica amministrazione.».
Comma 72.
- Si riporta il testo del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394:
«2. Per il personale che anche anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato
servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6,
primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo
1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al
comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni
anno di servizio effettivo prestato con percezione delle
relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di
venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella
VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255:
«2. Al personale militare che passi da una ad altra
condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3,
4, 5, 6, commi 1, 2 e 3, e 7 della legge 23 marzo 1983, n.
78, e dall'art. 4, commi 2 e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, che dia titolo ad
altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova
indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di
impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali
annue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, ed
all'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Il servizio prestato
nella nuova condizione di impiego e' utile per la
maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro
beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori
l'anno sono cumulabili ai fini delle medesime
maggiorazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3 e 3-bis
della legge 8 agosto 1990, n. 231:
«3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per quindici anni dalla nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
al colonnello con relative modalita' di determinazione e
progressione economica;
b) agli ufficiali che abbiano prestato servizio
militare senza demerito per venticinque anni dalla nomina
ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, e' attribuito il trattamento economico spettante
al generale di brigata con relative modalita' di
determinazione e progressione economica. Tale beneficio,
quando entra nel computo della liquidazione della pensione
e dell'indennita' di buonuscita, esclude quello previsto
all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
3-bis. Fino a quando non ricorrano le condizioni per
l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli
ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per
tredici anni e ventitre anni dal conseguimento della nomina
ad ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito,
a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e
gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti
ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il
diretto conseguimento del grado di tenente o
corrispondente, ai quali il predetto trattamento e'
attribuito secondo le modalita' previste dal comma 3.».
- Si riporta il testo degli articoli 43, commi
sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo e 43-ter della
legge 1° aprile 1981, n. 121:
«Art. 43. (Trattamento economico).
(Omissis).
Il trattamento economico previsto per il personale
della Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei carabinieri e
ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
(Omissis).
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza
demerito per 15 anni, e' attribuito il trattamento
economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati
della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano
prestato servizio senza demerito per 25 anni, e' attribuito
il trattamento economico spettante al dirigente
superiore.».
«Art. 43-ter. 1. Fermo restando quanto previsto
all'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere
dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari
ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato
servizio senza demerito per tredici anni e' attribuito lo
stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi
funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato
servizio senza demerito per ventitre anni e' attribuito lo
stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto
trattamento e' riassorbito al momento dell'acquisizione di
quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e
ventitreesimo del predetto art. 43 e non costituisce
presupposto per la determinazione della progressione
economica.
2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del
ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai
commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43, lo
stipendio e' determinato, se piu' favorevole sulla base
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982,
n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione
alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.
3. Ai sensi dell'art. 43 comma sedicesimo, i
trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
sono attribuiti, con le stesse modalita' e condizioni anche
ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia
previste dall'art. 16.».
Comma 73.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
27 dicembre 2002, n. 289:
«Art. 36 (Indennita' e compensi rivalutabili in
relazione alla variazione del costo della vita). - 1. Le
disposizioni dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e
modificate dall'art. 1, commi 66 e 67, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'art. 22 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, contenenti il divieto di procedere
all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti
ad incremento in relazione alla variazione del costo della
vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio
2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad
estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per
l'esercizio di specifiche funzioni per i quali e' comunque
previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi
nonche', fino alla stipula del contratto annuale di
formazione e lavoro previsto dall'art. 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio
corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui
ammontare a carico del fondo sanitario nazionale rimane
consolidato nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle amministrazioni di cui ai decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, ed alle legge 10 ottobre 1990, n. 287, legge
31 luglio 1997, n. 249, legge 14 novembre 1995, n. 481,
legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge 12 giugno 1990, n.
146, legge 31 dicembre 1996, n. 675, legge 4 giugno 1985,
n. 281, e legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive
modificazioni.»
- La legge 28 dicembre 1989, n. 425, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1990, n. 10, reca:
«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge
20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale
statale, compreso quello delle amministrazioni autonome.».
Comma 74.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
28 dicembre 1989, n. 271:
«Art. 8 (Assegnazione alle sezioni). - 1. Gli
interessati alla assegnazione alle sezioni di polizia
giudiziaria presentano domanda alla amministrazione di
appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle
vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.
2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da
cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo
al procuratore generale presso la corte di appello nel cui
distretto e' stata dichiarata la vacanza.
3. Quando mancano le domande o queste sono in numero
inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione
indica al procuratore generale, individuato a norma del
comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione
ai fini della assegnazione alle sezioni sino a raggiungere,
tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero
triplo a quello delle vacanze.
4. Un terzo dei soggetti indicati dalla amministrazione
di appartenenza deve avere svolto attivita' di polizia
giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi
di polizia giudiziaria.
5. Per ogni candidato, l'amministrazione di
appartenenza trasmette contestualmente copia della
documentazione caratteristica.
6. L'assegnazione e' disposta senza ritardo con
provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su
richiesta nominativa congiunta del procuratore generale
presso la corte di appello e del procuratore della
Repubblica interessato.
7. Non sono considerate le domande e le posizioni
rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o
da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.».
- La legge 10 marzo 1987, n. 100, Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1987, n. 68, reca «Norme
relative al trattamento economico di trasferimento del
personale militare.»
Comma 75.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' riportato al comma
53.
Comma 76.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468:
«3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a sessanta mesi con societa' di
capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di
artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse
occupata sia costituita nella misura non inferiore al
quaranta per cento da lavoratori gia' impegnati nei
progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi
ancorche' promossi da altri enti e nella misura non
superiore al trenta per cento da soggetti aventi titolo ad
esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo
indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al
consorzio.».
Comma 77.
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 2, alinea,
della legge 23 dicembre 200, n. 388:
«2. Ferma restando la possibilita' di stipulare
convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei
conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma
6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a
stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le
regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non
consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino
regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2000;
conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e
il rinnovo di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi.
In particolare le convenzioni prevedono:».
Comma 78.
- Si riporta il testo dell'art. 17-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 17-bis (Vicedirigenza). - 1. La contrattazione
collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione
di un'apposita area della vicedirigenza nella quale e'
ricompreso il personale laureato appartenente alle
posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente
cinque anni di anzianita' in dette posizioni o nelle
corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente
ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione
di cui al presente comma si estende al personale non
laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti,
sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I
dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle
competenze di cui all'art. 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove
compatibile, al personale dipendente dalle altre
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, appartenente a
posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni e' definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano
salve le competenze delle regioni e degli enti locali
secondo quanto stabilito dall'art. 27.».
- Il decreto legge 6 settembre 2002, n. 194, reca:
«Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento della spesa pubblica» ed e' stato convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 31 ottobre
2002, n. 246 (Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2002, n. 259).
- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, reca:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici» ed e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
24 novembre 2003, n. 326.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21:
«Art. 7. - 1. Il personale appartenente al comparto
Ministeri assunto in esito a concorsi banditi anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980,
n. 312, per le qualifiche dell'ex carriera direttiva di
consigliere o equiparate e superiori, nonche' il personale
che lo precede in ruolo, e' inquadrato nella nona qualifica
funzionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1
della legge 7 luglio 1988, n. 254, con effetto dal
31 dicembre 1990».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154, approva il «Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.».
Comma 80.
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468:
«Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
Comma 81.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto
1980, n. 454, recante: «Indennita' speciale di seconda
lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato
compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento
autonomo ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi
organizzati militarmente in servizio nella provincia di
Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi
competenza regionale, e concessione di un assegno speciale
di studio:
«Art. 1. - Dalla entrata in vigore della presente legge
l'indennita' speciale mensile di seconda lingua, prevista
dall'art. I della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, e'
corrisposta al personale ivi indicato che abbia superato
l'esame previsto dall'art. 2 della predetta legge, ovvero
l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 732, nella seguente
misura:
a) per il personale delle carriere direttive, i
magistrati e gli ufficiali: L. 120.000;
b) per il personale delle carriere di concetto ed
equiparate: L. 100.000;
c) per il personale delle carriere esecutive ed
equiparate ed i sottufficiali: L. 80.000;
d) per il personale delle carriere ausiliarie ed
equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e
giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente,
personale militare non di leva: L. 72.000.
Tale indennita' e' estesa al personale che,
precedentemente all'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di
Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame di seconda lingua gia'
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
23 maggio 1960, n. 671.».
Al personale statale in servizio nella provincia di
Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ove
superi l'esame previsto dall'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica predetto per la carriera
immediatamente inferiore a quella di appartenenza, e'
corrisposta l'indennita' nella misura prevista per la
carriera inferiore medesima.
Al personale di cui al comma precedente che abbia
conseguito il passaggio alla carriera immediatamente
superiore perdendo il diritto all'indennita' di seconda
lingua, dall'entrata in vigore della presente legge, e'
corrisposta l'indennita' gia' in godimento rivalutata ai
sensi del presente articolo.».
- Il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 recante:
«Rideterminazione delle misure dell'indennita' di
bilinguismo, dovuta al personale dei vari comparti del
pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati
nella Regione Valle d'Aosta», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47.
Il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 recante:
«Rideterminazione delle misure dell'indennita' speciale di
seconda lingua, dovuta al personale dei vari comparti del
pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati
nella Regione Trentino-Alto Adige», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 1993, n. 47.
Comma 83.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante:
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza», e' riportato nella
nota al comma 84.
- Si riporta il testo dell'art. 127 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».
«Art. 127 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, commi
1 e 2) Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga). - 1. Il decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale di cui all'art. 59, comma 46, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del Fondo
per le politiche sociali, individua, nell'ambito della
quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata, secondo le modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente
comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici
inequivocabili che documentino la diminuzione
dell'incidenza della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente
con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale tenuto
conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e
della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei
dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'art. 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le
comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli
enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere
sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1,
nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come
previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalita', i
criteri e i termini per la presentazione delle domande,
nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti,
dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia
degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai
progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano
utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione al Ministro per la
solidarieta' sociale sugli interventi realizzati ai sensi
del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'art.
131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1 e' destinato al finanziamento
dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata
promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa
con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma sono finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di
prevenzione sul territorio nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di
valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di
specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla
salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni
centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese
connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere
disposte le visite ispettive previste dall'art. 65, commi 5
e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
solidarieta' sociale, previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali
di cui all'art. 132, sono stabiliti i criteri generali per
la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio
di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi
quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati
al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e
sanitari di primo intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di
orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della
qualita' degli interventi e dei risultati relativi al
recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra
assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri
di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e
amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i
soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a
livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di
progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7
non possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art.
14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai
progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende
unita' sanitarie locali e purche' i dosaggi somministrati e
la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalita'
clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi.
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro
per la solidarieta' sociale, promuove, sentite le
competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura
di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di
cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del
Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati
dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attivita'
di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una
commissione presieduta da un esperto o da un dirigente
generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale
e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e
del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico,
psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e' preposto un funzionario
della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono
valutati in lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del
Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso
un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle
amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo
decreto.».
- La legge 8 novembre 1991, n. 381, e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1991, n. 283.
Comma 84.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: «testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 1,
commi 1 e 2, e 2). (Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli
affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche'
dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri .
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono
essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per
l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento
delle attivita' amministrative di competenza delle regioni
nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e'
istituito un Osservatorio permanente che verifica
l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo
le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta'
sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e
il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare
lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma
2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente
anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte
e sul rapporto tra le caratteristi che del mercato del
lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione,
cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o
private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati
conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per
reati previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle
tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per
funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita',
della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza
sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al
comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni
anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture
e delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono
ottenere informazioni dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione,
della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'
sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del
traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'
sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in
deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.
14. (Comma abrogato dall'art. 1 della legge 18 febbraio
1999, n. 45).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del Comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti
previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.».
Comma 85.
- Si riporta il testo dell'art. 133, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59», cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 133 (Fondo nazionale per le politiche sociali). -
1. Il Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri dall'art. 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' denominato «Fondo nazionale
per le politiche sociali».
2. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche
sociali le risorse statali destinate ad interventi in
materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui
all'art. 128 del presente decreto legislativo, con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga.
3. In particolare, ad integrazione di quanto gia'
previsto dall'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono destinati al Fondo nazionale per le
politiche sociali gli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1997, n.
451 e quelli del Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 43 della legge 6 marzo 1998, n.
40.
4. All'art. 59, comma 46, penultima proposizione, della
predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole
«sentiti i Ministri interessati» sono inserite le parole «e
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281».
Comma 87.
- Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», e' stato riportato nelle note al comma
166 dell'art. 3.
Comma 88.
- Si riporta il testo dell'art. 22, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)».
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite
sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione
delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche
oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti
delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, di cui art. 29, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione
ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di
lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo
corso concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4
mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si
svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio
di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso
concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali.
L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle
apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso, per il conferimento di
incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei
posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le
rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le universita'.
14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono
sostituite dalle seguenti: «5.164.589,99 euro a decorrere
dall'anno 2002»;
c) (Aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40
dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).».
- Si riporta il testo dell'art. 35, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con
orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei
docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi
da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre,
salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna
disciplina e con particolare attenzione alle aree delle
zone montane e delle isole minori. In sede di prima
attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di
riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto
di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle
singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi
situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti
dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore
settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia'
comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i
criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da
conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva
del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione
organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per
ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve
essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori
scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e
l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la
consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola
utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte
I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri
compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e'
sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla
commissione di cui all'art. 2-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato
dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione e' competente altresi' ad effettuare le
periodiche visite di controllo disposte dall'autorita'
scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai
compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli
dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione
statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri
compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni
decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni
previste dal profilo di appartenenza non si procede al
collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente gia' disposti per detto personale cessano il
31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle
attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di
handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma
3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma
5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le
risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno
2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa
verifica dell'effettivo conseguimento delle economie
derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare
l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene
ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle
loro pertinenze, come previsto dall'art. 40, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente
alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
e dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la
indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico
della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la
percentuale stabilita con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per la determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola
per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per
tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di
vigilanza. La indisponibilita' dei posti permane per
l'intera durata del contratto e non deve determinare
posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo
accertamento della riduzione delle spese di personale
derivante dalla predetta indisponibilita' di posti, sono
effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per
consentire l'attivazione dei contratti.».
- Si riporta il testo dell'art. 459, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante: «Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado».
«Art. 459 (Esoneri e semiesoneri per i docenti con
funzioni vicarie). - 1. I docenti che, eletti ai sensi
dell'art. 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di
sostituire il direttore didattico o il preside in caso di
assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del
provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al
semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le
modalita' indicati nei successivi commi.
2. I docenti di scuola materna ed elementare possono
ottenere l'autorizzazione all'esonero quando si tratti di
circolo didattico con piu' di 80 classi.
3. I docenti di scuola media possono ottenere
l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di scuole
con piu' di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti
di scuole con piu' di 35 classi.
4. I docenti di istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore ed artistica, esclusi gli istituti
indicati al comma 5, possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con piu'
di 50 classi, o al semiesonero, quando si tratti di
istituti e scuole con piu' di 35 classi.
5. I docenti degli istituti tecnici industriali,
aeronautici, agrari e nautici e degli istituti
professionali per l'industria e l'artigianato, per
l'agricoltura e per le attivita' marinare, nonche' degli
istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione
all'esonero, quando si tratti di istituti con piu' di 40
classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con
piu' di 30 classi.
6. L'autorizzazione all'esonero o al semiesonero puo'
essere anche disposta, sulla base di un numero di classi
inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei commi
precedenti, quando si tratti di scuole o istituti che
funzionano con classi di doposcuola, corsi di scuola
popolare, corsi per lavoratori, corsi serali, o che attuino
sperimentazioni autorizzate dal Ministero o adottino doppi
turni di lezione o abbiano plessi, succursali, sezioni
staccate o sedi coordinate.
7. Negli istituti e scuole che funzionano con sezioni
staccate, sedi coordinate, corsi serali o per lavoratori,
fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il
semiesonero puo' essere autorizzato nei confronti dei
docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate,
delle sedi coordinate, dei corsi serali o per lavoratori,
anche se essi non siano collaboratori del preside.
8. Un ulteriore semiesonero puo' essere autorizzato
nelle scuole funzionanti con un elevato numero di classi,
fatta eccezione per quelle di cui al comma 6, per ogni
trenta classi in piu' rispetto al numero di classi previsto
dai commi 3 e 4.
9. Nei circoli didattici affidati in reggenza,
l'autorizzazione all'esonero puo' essere disposta a
prescindere dal numero delle classi funzionanti.».
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«5. Nello svolgimento delle proprie funzioni
organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere
delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite
e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed
ai servizi generali dell'istituzione scolastica,
coordinando il relativo personale.».
Comma 89.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 212, recante: «Misure urgenti per la
scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica
e l'alta formazione artistica e musicale»:
«Art. 1 (Disposizioni per la razionalizzazione della
spesa nel settore della scuola). - 1. I docenti in
situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di
concorso che presentino esubero di personale rispetto ai
ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di
riconversione professionale di cui all'art. 473 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono
individuate le categorie di personale in situazione di
soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di
soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai
corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito
negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione
dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la
riconversione professionale si applica, nei confronti del
personale interessato, l'art. 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'art. 22, comma 7,
ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
elevato di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di
44,608 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002
e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, derivante
dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 91.
- Si riporta il testo dell'art. 80, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse). - 1.
Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per
un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi
di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000
miliardi di lire italiane" sono soppresse;
b) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per
un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi
di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000
miliardi di lire italiane" sono soppresse;
c) (Sostituisce il comma 3 dell'art. 2 della legge
25 luglio 2000, n. 209).
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto
corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato
al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n.
49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel
corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro delle attivita'
produttive, a Fondi rotativi per l'internazionalizzazione
finalizzati all'erogazione di prestiti per attivita' di
investimento delle imprese italiane nei Paesi in via di
sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei
beni trasferiti alla societa' costituita ai sensi dell'art.
7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca
una o piu' conferenze di servizi o promuove accordi di
programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli
enti territoriali interessati dal procedimento di una quota
del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di
uno o piu' beni immobili la cui valutazione, per tale
finalita', e' effettuata in conformita' ai criteri fissati
nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello
Stato, del recupero, della riqualificazione e della
eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni
anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni
immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro
territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia
del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del
demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e
delle finanze anche sulle modalita' e sulle condizioni
della cessione, comunica agli enti locali la propria
disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo
svolgimento di attivita', di interesse generale, in
attuazione dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione,
le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti
religiosi che perseguono rilevanti finalita' umanitarie o
culturali possono ottenere la concessione o locazione di
beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non
trasferiti alla "Patrimonio dello Stato S.p.a.", costituita
ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, ne' suscettibili di utilizzazione per usi
governativi, a un canone ricognitorio determinato ai sensi
degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e
successive modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di
cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano
gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono
effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al
valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il
buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore
risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del
prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un
consulente finanziario terzo, non coinvolto nella
strutturazione dell'operazione di alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia
di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le
collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di
centri, la rapida attuazione del Programma asilo,
l'ammodernamento tecnologico, e' autorizzato l'incremento
della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno viene definito il
riparto tra le singole unita' previsionali di base. Con lo
stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi
fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, e'
incrementato l'organico del personale dei ruoli della
Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi' autorizzata
l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno nel limite di 1.000 unita' delle aree
funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico
esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si
provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il
personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro
nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2
milioni di euro per l'anno 2005; per il personale
dell'Amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di
euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004,
25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il
personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione
civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono
disposte in deroga all'art. 34, comma 4, della presente
legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti
alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization)
e' autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.
10. All'art. 5, comma 3-quinquies, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge
30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "ne da'
comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS" sono inserite le seguenti:
"nonche' all'INAIL".
11. All'art. 22, comma 9, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito
dall'art. 18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
dopo le parole: "Le questure forniscono all'INPS" sono
inserite le seguenti: "e all'INAIL".
12. (Aggiunge un periodo all'art. 33, comma 4 della
legge 30 luglio 2002, n. 189).
13. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall'art. 22, comma 14, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a:
"istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti:
"incentivazione per l'alta formazione professionale tramite
l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o
piu' ONLUS per la professionalita' nautica partecipate da
istituti di istruzione universitaria o convenzionate con
gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore
al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti
alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici,
di idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento
ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale
a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che
danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur
non manifestando i relativi effetti finanziari interamente
nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui
sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente
in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi
culturali del programma "Genova capitale europea della
cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003,
di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione
internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della
promozione dell'attuazione delle convenzioni fondamentali
dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle
imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti
aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e'
destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle
istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione
interparlamentare.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennita' di
comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre
1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al
secondo comma dell'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici
mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle
risorse comunitarie relative al Programma operativo
assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a
supporto dei programmi operativi delle regioni
dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su
richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione -
Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari,
le quote dei contributi comunitari e statali previste per
il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo
procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato
di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo
ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte
comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza
tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte
statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in
favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il comma 3 dell'art. 4 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153);
b) (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 25 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture
strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
possono essere ricompresi gli interventi straordinari di
ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi
ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota
parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto
stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
Al predetto piano straordinario e' destinato un importo non
inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all'art. 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, che risultano
disponibili al 1° gennaio 2004.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive
modificazioni, concernente l'immissione in consumo in Valle
d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in
esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi,
nel territorio della regione medesima, di generi e di merci
in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve
essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel
territorio regionale. La disposizione di cui al presente
comma costituisce interpretazione autentica ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente.
23. (Aggiunge il comma 11-bis all'art. 176 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
24. Il limite d'impegno di cui all'art. 73, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come
stanziamento annuo per quindici anni da erogare
annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 2,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul
territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata
dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In
deroga a quanto previsto dall'art. 9 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede
legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come
gia' previsto dal D. Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono
essere previsti uffici operativi e di coordinamento
all'interno del Parco.
26. All'art. 55, comma 3, lettera b), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione
per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati
all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la
promozione della cultura italiana all'estero e per le
attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi
dell'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, puo'
essere destinata al finanziamento degli interventi previsti
dall'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le
modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle
relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per
le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei
rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali
verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le
procedure di cui al comma 51 dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli
interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che
abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per
le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai
sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo
scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla
ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della citata legge
n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto
d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da
parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia'
autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma
di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune
di Milano, nonche' per l'ulteriore finanziamento degli
interventi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 4, della
legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di
24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli
oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali
per la riqualificazione urbana e della rete della
mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e
delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con
particolare riferimento al patrimonio storico e
architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa
di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.
La sede del coordinamento delle predette iniziative di
promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce.
32. I benefici previsti dall'art. 4-bis del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si
applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi
del comma 6 del medesimo art. 4-bis, anche alle
associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi,
nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura
sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle
calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre
e novembre 2000.
33. All'art. 52, comma 51, primo periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «e 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «, 2000 e 2002».
34. Al comma 1 dell'art. 146 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite
le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2003».
35. Il finanziamento annuale previsto dall'art. 52,
comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e'
incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle
attivita' e degli interventi per il contrasto dello
sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori,
nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese
relative al coordinamento delle attivita' di contrasto
dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei
minori di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993,
di cui all'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476,
sono iscritte nel fondo per il funzionamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la
semplificazione delle modalita' di certificazione dei
corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle
associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse
organizzate.
38. Il contributo previsto dall'art. 145, comma 17,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club
alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e' incrementato, a
decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti
ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAl
ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol
(AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei
soccorsi in caso di presenza di altri enti o
organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o
calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del
lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le
ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto
dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e
dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente
ridotta dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da
emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
variazione in aumento della tariffa di cui all'art. 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, e successive modificazioni, ed in particolare al
riallineamento degli importi da percepire per il rilascio
dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse,
per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate
prendendo a base la differenza tra la somma accertata e
quella rilevata nell'anno immediatamente precedente,
provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in
relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari
esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli
strumenti della contrattazione integrativa,
all'incentivazione della produttivita' del personale non
dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in
ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento
del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle
attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle
quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e
consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
43. All'art. 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001,
n. 7, le parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono
sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2005».
44. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la
parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «sei».
45. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388).
46. (Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490
del codice di procedura civile).
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla
biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a
tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e'
autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e
di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000
euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'art.
27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
aumentati:
a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003;
b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004
e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 22.
50. Le disposizioni previste dall'art. 44, comma 3,
ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, si intendono applicabili alle
procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo
art. 44, con esclusione delle permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta',
per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative
tra le unita' previsionali di base, concernenti il
funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di
euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di
base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i
mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0,
3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima
rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro
191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «valorizzazione dei beni
culturali e ambientali», sono sostituite dalle seguenti:
«gestione dei servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283»;
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da:
«servizi finalizzati» a: «numero 112,» sono sostituite
dalle seguenti: «servizi relativi ai beni culturali di
interesse nazionale».
53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e'
concesso un contributo a valere sulle risorse di cui
all'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale
fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la
contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli
enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n.
448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse
di cui al predetto art. 32. L'Istituto invia annualmente
alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita'
svolta.
54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in
liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in
liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la
tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e
dell'art. 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368,
entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente
capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario
liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta
amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario
delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato
l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di
previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti
pubblici di cui all'art. 19, comma 2, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non
costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni
della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e
da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti
contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui
agevolati di ricerca, di cui all'art. 4 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati
e scaduti fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' concessa una sospensione fino al
30 giugno 2003.
57. (Aggiunge un comma all'articolo unico della legge
27 settembre 1963, n. 1316).
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di
cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da
adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati
utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'art.
16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno
2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente
del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della
protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi
dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa
con le regioni interessate, ed e' autorizzato ad erogare
contributi in favore delle regioni medesime. A tale fine,
in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del
Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2003, che puo' essere utilizzata
anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione
civile.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del
programma EFA (European Fighter Aircraft).».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti», cosi' come
modificato:
«1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo.».
Comma 92.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale»:
«3. Per la realizzazione delle finalita' della presente
legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi
connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la
valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel
pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni
informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine
di incoraggiare e sviluppare le doti creative e
collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale
docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di
autoaggiornamento sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione
del diritto - dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e
formazione tecnica superiore e per l'educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.».
Comma 93.
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 31, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)»:
«31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalita' che
assicurino la trasparenza e la competitivita' degli
affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249
miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
Comma 94.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, relativo alla base imponibile, nel
comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10» sono aggiunte le seguenti: «,
nonche' della deduzione spettante ai sensi dell'art.
10-bis»;
b) (Aggiunge l'art. 10-bis al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
c) all'art. 11, relativo alla determinazione
dell'imposta:
1) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
2) (Aggiunge il comma 1-bis al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
d) (Sostituisce l'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
2. All'art. 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito»
sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di
cui all'art. 10-bis del medesimo testo unico,».
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui
redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito
complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi, possono applicare le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al
31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.
4. La deduzione di cui all'art. 10-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della
determinazione della base imponibile delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo
restando, comunque, quanto previsto dall'art. 50, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto,
compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2003,
per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro,
per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al
31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di
interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai
fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di
trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare
oggetto degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare
esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in
parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette,
per intero, esclusivamente all'erede che conservi la
detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile
oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a
75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita,
rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo.
6. All'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» e: «30 giugno 2003»
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
«31 dicembre 2003» e: «30 giugno 2004»; all'alinea del
comma 1 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003».
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita'
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.
7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono
individuati, altresi', i limiti di reddito per
l'attribuzione del contributo medesimo.
 
7-ter. In attesa della regolamentazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i
decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 1, della legge
28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe
delle scuole secondarie superiori statali continuano ad
essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.
8. (Aggiunge il comma 4-bis all'art. 14 della legge
24 dicembre 1993, n. 537).
9. Sono indeducibili ai sensi dell'art. 75 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i
costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati,
anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti,
allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione
di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di
reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente
articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno
inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti
arretrati di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed
in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel
territorio dello Stato concorrono a formare il reddito
complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. (Sostituisce il primo periodo del sesto comma
dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
13. Al comma 4 dell'art. 30 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA
afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'art. 19-bis1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
«31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
Comma 95.
- Si riporta il testo dell'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante:
«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro»:
«3. Sono a carico della gestione:
a)-b) omissis;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma
3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale.
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica»:
«34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al1° gennaio 1989, e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita'
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita'
commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
degli elementi amministrativi relativi all'ultimo
consuntivo approvato, sono definite le percentuali di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo
al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di
cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per un importo pari al 50 per cento di quello definito con
legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso
confermato che per il pagamento delle pensioni I.N.P.S.
sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria
all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto
dell'I.N.P.S. e che le stesse sono da intendersi senza
oneri di interessi.».
Comma 97.
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).».
Comma 98.
- Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, recante: «Disposizioni concernenti l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo», cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalita':
1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta,
rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica
leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in
strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3)
attori generici cinematografici, attori di doppiaggio
cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e
cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori
cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori,
ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e
doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8)
concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici
del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12)
operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto
operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio
televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi,
figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e
parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti,
attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17)
pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19)
operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20)
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli
enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle
scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle
scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli
impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli
viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23)
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
la distribuzione dei films; 23-bis) I lavoratori autonomi
esercenti attivita' musicali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello
sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi',
integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle
categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati,
per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso
altro Ente.».
Comma 99.
- Si riporta il testo dell'art. 6, del D.Lgs. C.P.S.
16 luglio 1947, n. 708, recante: «Disposizioni concernenti
l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 6. - Il versamento dei contributi e' effettuato
dall'impresa entro i termini che saranno stabiliti dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente.
Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e
circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le
imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti
radiotelevisive e gli impianti sportivi non possono far
agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto
personale di godimento i lavoratori dello spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14
dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di
agibilita' previsto dall'art. 10. In alternativa il
certificato di agibilita' potra' essere richiesto dai
lavoratori di cui al numero 23-bis) dell'art. 3, salvo
l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico
del committente.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione
amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per
ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Nel caso in cui non siasi provveduto al pagamento dei
contributi nei termini stabiliti o i contributi siano stati
versati in misura inferiore a quella dovuta, l'impresa:
1) e' tenuta al pagamento dei contributi o delle
parti di contributo non versate, tanto per la quota a
proprio carico quanto per quella eventualmente a carico
dell'iscritto;
2) deve versare una somma aggiuntiva uguale a quella
dovuta a norma del precedente n. 1);
3) e' punita con la sanzione amministrativa da lire
20.000 a lire 100.000 per ogni iscritto per il quale e'
stato omesso o ritardato, in tutto o in parte, il
versamento dei contributi.
Entro i trenta giorni dalla richiesta dell'Ente o, nei
casi di elevata contravvenzione, prima dell'apertura del
dibattimento del giudizio di primo grado o prima
dell'emanazione del decreto penale, l'impresa puo'
presentare alla Giunta esecutiva dell'Ente domanda di
composizione amministrativa della vertenza.
Qualora l'istanza sia accolta, in luogo della somma
aggiuntiva di cui al precedente n. 2) sono dovuti gli
interessi di mora nella misura stabilita per l'interesse
legale maggiorato di due punti e sara' determinata dalla
Giunta esecutiva la somma dell'ammenda non oltre la misura
minima stabilita dal precedente n. 3).».
Comma 100.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante: Attuazione
della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23,
lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia
di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo
iscritti all'ENPALS:
«Art. 1 (Contributi). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) - di seguito denominato Fondo -
successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e'
stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i
criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Dal 1° gennaio 1997 per il personale gia' iscritto
al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a
carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1° gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
gia' iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
e integrazioni, e' confermata nella misura del 10,10 per
cento per la parte a carico dei lavoratori.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1997 sono destinate al
Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
destinate al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
dei datori di lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
dal 1° gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per
cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si e' verificata la parificazione
dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
sono stabilite nella medesima misura della corrispondente
aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno
esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento
dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
il predetto importo. A decorrere dal 1° gennaio 1998, la
predetta percentuale e' ridotta annualmente di 10 punti
percentuali fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di
cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla
retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
2, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la
retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000
l'aliquota contributiva e' dovuta sul massimale di
retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a
ciascuna fascia ed e' accreditato un numero di giorni di
contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata
Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue
superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
parte di retribuzione eccedente il massimale di
retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si
applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5
per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di
lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli importi delle
fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di
retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT.
10. (Sostituisce il comma 7 dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420)
.
11. Per il personale di cui al comma 1, nonche' a
coloro che esercitano la facolta' di opzione ai sensi
dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), e' stabilita una retribuzione giornaliera di
riferimento pari al massimale annuo di retribuzione
pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a
quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del
numero di giornate individuate dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
di retribuzione inferiore a quella di riferimento e'
considerata utile al fine dell'accreditamento di una
giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che
possono essere accreditate in ogni anno non deve superare
le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'art. 1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione a partire dal 1° gennaio 1997 le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale
retributivo e pensionabile si applica un contributo di
solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto
nell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo
nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a
carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
a), che possano far valere annualmente almeno 60 contributi
giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati
nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli anni in cui la
retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi
quattro volte l'importo del trattamento minimo in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo
di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120
contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
accreditamento e' consentito per un numero di anni non
superiore a 10.
15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis)
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente
all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al
presente articolo».
Comma 101.
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«7. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone
fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli
oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita'
educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare
presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005.».
Comma 102.
- Si riporta il testo dell'art. 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' incrementata, a
favore dei soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46
euro al mese per tredici mensilita', la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
(omissis).
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.».
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563,
recante: Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione
generale obbligatoria, del personale degli enti che
svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1
del d.Lgs.C.P.S. 17 luglio 1947, n. 691 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante: Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
recante: Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici
creditizi e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 dicembre 1990, n. 282, supplemento ordinario.
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87.
- Si riporta il testo dell'art. 75, D.P.R. 20 dicembre
1979, n. 761, recante: Stato giuridico del personale delle
unita' sanitarie locali:
«Art. 75 (Opzione per la posizione assicurativa in
atto). - Al personale contemplato nell'art. 74, secondo
comma, o ai loro superstiti, e' data facolta' di optare per
il mantenimento della posizione assicurativa gia'
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale
obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di
previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.
L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data
di iscrizione nei ruoli regionali del personale addetto ai
servizi delle unita' sanitarie locali.
La facolta' di opzione di cui al precedente comma puo'
essere esercitata, nello stesso termine di sei mesi ivi
previsto, dai dipendenti di cui al settimo e ottavo comma
dell'art. 67, legge 23 dicembre 1978, n. 833.
In favore del personale di cui ai precedenti commi e'
costituita presso l'I.N.P.S. una gestione speciale ad
esaurimento che provvedera' all'erogazione dei trattamenti,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, secondo
le disposizioni regolamentari dei preesistenti fondi di
previdenza, anche per quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali
proporzioni.
Per garantire la continuita' delle prestazioni a carico
dei fondi integrativi di previdenza di cui ai precedenti
commi, il personale degli enti soppressi addetto ai servizi
relativi ai predetti fondi di previdenza e' trasferito
all'I.N.P.S. con le procedure stabilite dall'art. 67, legge
23 dicembre 1978, n. 833, previa integrazione dei
contingenti determinati a norma dello stesso art. 67, primo
comma.
Il finanziamento della gestione speciale ad esaurimento
costituita presso l'I.N.P.S. a norma dei precedenti commi
e' assicurato, per le pregresse posizioni previdenziali
relative al personale in servizio e in quiescenza, mediante
versamento dei corrispettivi capitali di copertura. A tale
fine saranno utilizzate le disponibilita' finanziarie di
cui all'art. 77, quinto comma, ovvero sesto comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833.
Nei confronti del personale di cui al secondo comma che
chieda di non essere inquadrato nei ruoli unici istituiti a
norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le
disposizioni contenute nei regolamenti dei preesistenti
fondi di previdenza per i casi di dispensa dal servizio per
riduzione di organico.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 19, legge
21 dicembre 1978, n. 843, con effetto dalla data di
costituzione della gestione speciale prevista dal presente
articolo, la quota aggiuntiva di cui al terzo comma
dell'art. 10, legge 3 giugno 1975, n. 160, e' dovuta
esclusivamente sulla pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria restando in ogni caso non dovuto
sulla pensione integrativa l'incremento dell'indennita'
integrativa speciale di cui all'art. 1, legge 31 luglio
1975, n. 364».
Comma 104.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, recante: Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
Comma 105.
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, reca:
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53».
Comma 106.
- Si riporta il testo dell'art. 42, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante: testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 42 (Riposi e permessi per i figli con handicap
grave). (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4,
comma 4-bis, e 20). - 1. Fino al compimento del terzo anno
di vita del bambino con handicap in situazione di gravita'
e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo
parentale, si applica l'art. 33, comma 2, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo
giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino con handicap in situazione di gravita', la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Detti permessi sono
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore
eta' del figlio con handicap in situazione di gravita', la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre
hanno diritto ai permessi di cui all'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai sensi dell'articolo
20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, detti permessi,
fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il
figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al
figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi, ai sensi dell'articolo 33,
comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere
cumulati con il congedo parentale ordinario e con il
congedo per la malattia del figlio.
5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art.
4, comma 1, della legge medesima e che abbiano titolo a
fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del
presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio,
hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2
dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta
giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennita'
corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo
medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a
un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della
variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. L'indennita' e' corrisposta
dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale
competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro
privati, compresi quelli per i quali non e' prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternita',
l'indennita' di cui al presente comma e' corrisposta con le
modalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori non
puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente
testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui
ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente
articolo spettano anche qualora l'altro genitore non ne
abbia diritto.»
Comma 107.
- Si riporta il testo dell'art. 49, del decreto-legge
30 settembre 2003 n. 269, recante: Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 49 (Esternalizzazioni di servizi da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). - 1.
Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi
ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle
aziende sanitarie locali, degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali
classificati, le maggiori entrate corrispondenti all'IVA
gravante sui servizi, originariamente prodotti all'interno
delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a
soggetti esterni all'amministrazione affluiscono ad un
fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote
dell'imposta spettanti all'Unione europea, nonche' quelle
attribuite alle regioni, a decorrere, per le regioni a
statuto ordinario, dalla definitiva determinazione
dell'aliquota di compartecipazione regionale all'imposta
sul valore aggiunto di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle province
autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalita'
per l'attuazione del presente comma nonche' per la
ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura
non regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro
per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 108.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio.:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
Comma 116.
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica:
«44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 6, del
decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici:
«6. Per il finanziamento delle politiche in favore
delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232
milioni di euro per l'anno 2004.».
- La legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante: Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1989, n. 21.
Comma 118.
- Si riporta il testo dell'art. 48, comma 2, lettera
a), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi:
«2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
Comma 119.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante Disciplina
delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art.
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18 (Norme finali). - 1. Alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si
applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3,
mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio
1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se
gia' configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile
ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di
strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro
dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art.
6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente
emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la
commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di
dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6
devono essere specificate la consistenza e la tipologia
degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1,
secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di
cui al comma 1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, societa' o gruppi che sono sottoposti ai
controlli in materia di esercizio della funzione creditizia
e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli
articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la
vigilanza e' esercitata, in conformita' ai criteri dettati
dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in
ragione dei controlli sul soggetto al cui interno e'
istituita la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1
e' assegnato un termine di due anni per provvedere
all'adeguamento alle disposizioni dell'art. 5. Agli stessi
soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, e' assegnato il
medesimo termine per l'adeguamento alle disposizioni di cui
all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da
ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui
al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il
reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi
atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascuna
imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le
disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, secondo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1
devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le
modalita' che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono
iscritti in sezioni speciali dell'albo di cui all'art. 4,
comma 6.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono
iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei
fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attivita'
di vigilanza di stabilita' sulle forme pensionistiche di
cui al comma 1 e' avviata dalla commissione di cui all'art.
16 secondo piani di attivita' differenziati temporalmente
anche con riferimento alle modalita' di controllo e alle
diverse categorie delle predette forme pensionistiche e
definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in
attuazione del comma 6. La commissione riferisce al
riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Alle modifiche statutarie relative alle forme
pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non
concernenti la modificazione dell'area dei potenziali
destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle
sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta
dalla commissione, non si applicano l'art. 17, comma 2,
lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui
al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza
di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti
istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare la
disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli
iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i
requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i
trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di
cui al presente comma non si applica altresi' l'art. 13,
commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le
disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento,
a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate
dal presente decreto legislativo, di posizioni
previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, costituite da fondi
accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'art.
2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'art.
13.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si
applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico
obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di
rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,
l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il
31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva
necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio
degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della
disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma
8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza
complementare che abbiano presentato istanza al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione
del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi anche per gli iscritti successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento
tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianita'
e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata
in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere
iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di
appartenenza, con facolta' di riscatto dei periodi
pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi
primo e secondo, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano
esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all'art. 75 del citato decreto, hanno facolta' di
ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i
fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L'onere per la ricongiunzione o il riscatto, a
qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facolta'
di cui al presente comma e' posto a totale carico dei
dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali
elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. Tali facolta' debbono
essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.».
Comma 120.
- Si riporta il testo dell'art. 18, commi 8-bis e
8-ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
recante: Disciplina delle forme pensionistiche
complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, cosi' come modificato:
« 8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1,
gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, in presenza di
rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5,
e 8, comma 2, e' consentita, per un periodo di otto anni
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6,
l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate
disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'art. 16, da emanarsi entro il
31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in
particolare, alla variazione dell'aliquota contributiva
necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio
degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis
debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale per l'applicazione della
disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto previsto al comma 8-bis
provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio
finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con
riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio
investito, determini le condizioni necessarie ad
assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma
8-bis, l'equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della
commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e
secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma
8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, recante Riforma della
disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133:
«Art. 1 (Disciplina fiscale dei contributi e dei premi
versati per la previdenza sociale complementare e
individuale). - 1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 10:
1) (Sostituisce la lettera e-bis) al comma 1
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917);
2) (Aggiunge un periodo al comma 2 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917);
b) (Aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917);
c) nell'art. 48, comma 2, lettera a), primo periodo,
le parole da «i contributi versati dal datore di lavoro
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124», fino alla fine della
lettera sono soppresse;
e) nell'art. 48-bis, comma 1, la lettera a) e'
soppressa;
f) nell'art. 70, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
2) (Aggiunge il comma 2-bis all'art. 70 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati
alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente,
della deduzione ai sensi della lettera e-bis) del comma 1
dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo
pensione o all'impresa di assicurazione, entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data
in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non
dedotto o che non sara' dedotto in sede di presentazione
della dichiarazione dei redditi.».
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, recante Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare:
«6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui all'art. 18,
comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 14
dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come
sostituito dall'art. 12 della presente legge, si applica, a
decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo
transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento
calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.».
Comma 121.
- Si riporta il testo dell'art. 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 130 (Trasferimenti di competenze relative agli
invalidi civili). - 1. A decorrere dal centoventesimo
giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
e indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
gestione istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).
2. Le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili sono trasferite
alle regioni, che, secondo il criterio di integrale
copertura, provvedono con risorse proprie alla eventuale
concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli
determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio
nazionale.
3. Fermo restando il principio della separazione tra la
fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al
comma 1 del presente articolo, la legittimazione passiva
spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
provvidenze concesse dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti
concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma
1.
4. Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
ammesso ricorso amministrativo, secondo la normativa
vigente in materia di pensione sociale, ferma restante la
tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 27, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413», cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 27 (Trattamento dei componenti del consiglio di
presidenza). - 1. I componenti del consiglio di presidenza
sono esonerati dalle funzioni proprie conservando la
titolarita' dell'ufficio ed il relativo trattamento
economico ragguagliato, quanto alla parte variabile, a
quella piu' elevata conferita nello stesso periodo ai
presidenti di commissione tributaria.
2. Ai componenti del consiglio di presidenza spetta, se
con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella
misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non
inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello
Stato, livello C.».
Comma 122: - Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 8 (Regime tributario del fondo ai fini IVA). - 1.
La societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei
fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore
aggiunto e' determinata e liquidata separatamente
dall'imposta dovuta per l'attivita' della societa' secondo
le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed e' applicata distintamente per ciascun
fondo. Al versamento dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla
societa' e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
dalla societa' di gestione e imputati ai singoli fondi,
nonche' le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del citato
decreto. Ai fini dell'art. 38-bis del medesimo decreto, gli
immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di
manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai
rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi,
senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo
articolo.
1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi
d'investimento immobiliare chiusi disciplinati dall'art. 37
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e dall'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, al pagamento dell'imposta e' tenuta la
societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo da
essa istituito. La fattura, emessa dall'apportante senza
addebito dell'imposta, con l'osservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e con
l'indicazione della disposizione di cui al presente comma,
deve essere integrata dalla societa' di gestione del
risparmio con l'indicazione dell'aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese di ricevimento
ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato
anche nel registro di cui all'art. 25 del medesimo decreto
n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta
nel terzo comma dell'art. 30 del citato decreto n. 633 del
1972, le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
2. In alternativa alla richiesta di rimborso la
societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'art. 25,
comma 2, del citato decreto. Puo' altresi' cedere a terzi
il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni degli artt. 43-bis e 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private
autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito,
sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
legge 250.000.
3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei
crediti.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52: « Art. 37 (Struttura dei fondi
comuni di investimento). - 1. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con regolamento
adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i
criteri generali cui devono uniformarsi i fondi comuni di
investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del
valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in societa' immobiliari e del 20 per
cento per gli altri beni nonche' che possano svolgere
operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole dei partecipanti che
rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, recante: «Istituzione e disciplina dei
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi»: «Art.
14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni immobili). - 1.
In alternativa alle modalita' operative indicate negli
articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo possono essere
sottoscritte, entro un anno dalla sua costituzione, con
apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili,
qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento,
da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da
enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e
loro consorzi, nonche' da societa' interamente possedute,
anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla
istituzione del fondo con apporto in natura si applicano
l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d), e), l), m), o), p),
r), s-bis), e 6, l'art. 14, commi 7 e 8. Si applicano
altresi', in quanto compatibili, le disposizioni dell'art.
12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbli-gatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'1 per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere l'obbligo,
per i soggetti che effettuano conferimenti in natura, di
integrare gli stessi con un apporto in denaro non inferiore
al 5 per cento del valore del fondo. Detto obbligo non
sussiste qualora partecipino al fondo esclusivamente con
apporti in denaro, anche soggetti diversi da quelli che
hanno effettuato apporti in natura ai sensi del comma 1 e
sempreche' il relativo apporto in denaro non sia inferiore
al 10 per cento del valore del fondo. La liquidita'
derivata dagli apporti in denaro non puo' essere utilizzata
per l'acquisto di beni immobili o diritti reali
immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di beni immobili
e diritti reali immobiliari strettamente necessari ad
integrare i progetti di utilizzo di beni e diritti
apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti acquisti
comportino un investimento non superiore al 30 per cento
dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del comma 1
sono sottoposti alle procedure di stima previste dall'art.
8 anche al momento dell'apporto; la relazione deve essere
redatta e depositata al momento dell'apporto con le
modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del codice
civile e deve contenere i dati e le notizie richieste dai
commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte ai
sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente a investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi dalla
data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato un
numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6, la
societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del comma 1
non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite
deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le
quote ricevute in cambio dell'immobile o del diritto
oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sui
redditi, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto
anteriormente all'apporto.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma
9,dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire un milione che e' liquidata
dall'ufficio del registro a seguito di denuncia del primo
apporto in natura e che deve essere presentata dalla
societa' di gestione entro sei mesi dalla data in cui
l'apporto stesso e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti
apportati a norma del comma 1 di importo complessivo
superiore a 2 miliardi di lire, risultante dalla relazione
di cui al comma 4, sono sottoposti all'approvazione della
conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le determinazioni concordate nelle conferenze di
servizi sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nulla osta e gli assensi comunque denominati.
Qualora nelle conferenze non si pervenga alle
determinazioni conclusive entro novanta giorni dalla
convocazione ovvero non si raggiunga l'unanimita', anche in
conseguenza della mancata partecipazione ovvero della
mancata comunicazione entro venti giorni delle valutazioni
delle amministrazioni e dei soggetti regolarmente
convocati, le relative determinazioni sono assunte a ogni
effetto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri; il suddetto
termine puo' essere prorogato una sola volta per non piu'
di sessanta giorni. I termini stabiliti da altre
disposizioni di legge e regolamentari per la formazione
degli atti facenti capo alle amministrazioni e soggetti
chiamati a determinarsi nelle conferenze di servizi, ove
non risultino compatibili con il termine di cui al
precedente periodo, possono essere ridotti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri per poter consentire
di assumere le determinazioni delle conferenze di servizi
nel rispetto del termine stabilito nel periodo precedente.
Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della
conferenza nel procedimento di approvazione del progetto
non sono opponibili alla societa' di gestione, al fondo,
ne' ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero
anche solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione
delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con
apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici,
nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette
quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino
a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere
prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi
istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui
all'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. In
alternativa alla procedura prevista al comma 6, per le
quote di propria pertinenza, gli enti locali territoriali
possono emettere titoli speciali che prevedano diritti di
conversione in quote di fondi istituiti o da istituirsi ai
sensi del comma 1, secondo le modalita' di cui all'art. 35
della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione dei
beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione di lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.».
- Si riporta il testo degli articoli 21, 23, 24, 25 e
30 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»: «Art. 21
(Fatturazione delle operazioni). - Per ciascuna operazione
imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha
per emessa all'atto della sua consegna o spedizione
all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza
o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata
l'operazione, nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di
imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo
della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome;
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con
arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri
2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la
aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal
soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al
momento di effettuazione dell'operazione determinata a
norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere
consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di
beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i
soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente
le caratteristiche determinate con decreto del Ministro
delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data
e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere
emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel
corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a
quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a
motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la
fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a
quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente
alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono
determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione
dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non
soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l), per
le cessioni relative a beni in transito o depositati in
luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a
norma del secondo comma dell'art. 7, nonche' per le
operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9
e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10,
tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
recare l'annotazione che si tratta di operazione non
soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione
della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo.».
«Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte,
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
(Comma abrogato).
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.».
«Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze.».
«Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'art. 17 e deve annotarle in apposito registro
anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta.
(Comma abrogato).
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa
attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del
cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome
e cognome se non si tratta di imprese, societa' o enti,
nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta
distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili
o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere
indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo
di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
(Comma abrogato).
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l'importo.».
«Art. 30 (Versamento di conguaglio e rimborso
dell'eccedenza). - (Comma abrogato).
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare
detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle
somme versate mensilmente, e' superiore a quello
dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al
n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di
computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di
cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di
attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il
rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore
a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della
dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente
attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni
soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle
dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni,
computando a tal fine anche le operazioni effettuate a
norma dell'art. 17, quinto comma;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui
agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25
per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni
effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e
servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non
soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal
secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel
precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso
dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione
annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti
risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un ammontare comunque non
superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da
indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che,
in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il
verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo
comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si intendono applicabili per i
rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa'
controllanti.».
Comma 123. - Si riporta il testo dell'art. 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 -
Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile uniforme:
«Art. 27. - 1. Il Consiglio, deliberando all'unanimita'
su proposta della Commissione, puo' autorizzare ogni Stato
membro a mantenere o introdurre misure particolari di
deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare
la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o
evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare
la riscossione dell'imposta non devono influire, se non in
misura trascurabile, sull'importo dell'imposta da versare
allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di
cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione fornendole
tutti i dati atti alla valutazione.
3. La Commissione ne informa gli altri Stati membri
entro un mese.
4. La decisione del Consiglio sara' ritenuta acquisita
se, entro due mesi dall'informazione di cui al paragrafo 3,
ne' la Commissione ne' uno Stato membro hanno chiesto che
il caso sia esaminato dal Consiglio.
5. Gli Stati membri che il 1° gennaio 1977 applicano
misure particolari del tipo di quelle di cui al paragrafo 1
possono mantenerle purche' le notifichino alla Commissione
anteriormente al 1° gennaio 1978 e purche' tali misure
siano conformi, se si tratta di misure destinate a
semplificare la riscossione dell'imposta, al criterio
definito al paragrafo 1.».
Comma 124. - Il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo 2 febbraio 1998, n. 58, e' riportato nelle note
al comma 122.
Comma 125. - Si riporta il testo dell'art. 48 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»:
«Art. 48 (Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia). - 1. Per
l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia, con connessa
scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in
via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del
bacino del Mediterraneo e del Medio oriente, e' autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di
10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1
e' individuata dal Ministero della salute, di concerto con
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di
eccellenza maturate nel territorio nazionale nella cura e
nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002
e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno
2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro
per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a
2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, recante: «Proroga dei termini relativi
all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di
particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle
transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati
infetti»: «Art. 2 (Finanziamento di un progetto di
terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo
di ematologia). - 1. Per la realizzazione di un progetto
oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di
sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche
innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di
tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005. L'Istituto superiore di sanita' presenta una
relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto
progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la
trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanita'
presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una
relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse
ad esso destinate e la trasferibilita' sul territorio e
verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati
raggiunti.
2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della
Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con
sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni
di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro
della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una
relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse
stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio
e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei
risultati conseguiti.
3. Alla copertura degli oneri recati dal presente
articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003
ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 127. - La legge 9 ottobre 2000 n. 285,
recante: «Interventi per i Giochi olimpici invernali
"Torino 2006"» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 2000, n. 242.
Comma 129.
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
9 ottobre 2000 n. 285, recante Interventi per i Giochi
olimpici invernali «Torino 2006», cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge detta
disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi,
infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006»,
di seguito denominati «Giochi olimpici», di cui agli
allegati 1, 2 e 3, finanziati dallo Stato, dalla regione
Piemonte, dagli enti locali e da privati. La presente legge
disciplina, altresi', la realizzazione delle opere connesse
allo svolgimento dei Giochi olimpici, sulla base della
valutazione di connessione dichiarata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
presidente della regione Piemonte, previo parere del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, di cui all'art.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del presidente della regione
Piemonte, d'intesa con gli enti locali interessati ed il
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono
individuati altresi' i soggetti competenti alla
realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei
Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la
destinazione finale delle medesime. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al Parlamento
entro il 31 dicembre di ogni anno sull'elenco delle opere
connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo
stato di avanzamento dei lavori. L'Agenzia per lo
svolgimento dei Giochi olimpici, di cui all'art. 2, svolge
l'attivita' di monitoraggio sui tempi di realizzazione
delle opere connesse e ne riferisce al Comitato di regia di
cui al comma 1-bis.
1-bis. Ai fini dell'attuazione della presente legge e'
costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia
dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» composto dal
presidente della regione Piemonte, dal sindaco di Torino,
dal presidente della provincia di Torino, dal presidente
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), o da
soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, nonche'
da tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla
Presidenza del consiglio dei Ministri, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero
dell'economia e delle finanze, le cui spese di
funzionamento sono a carico dell'Agenzia di cui all'art. 2
e per le quali si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 2.
Il Comitato di regia e' presieduto dal presidente della
regione Piemonte. Alle riunioni del Comitato di regia
possono essere di volta in volta invitati il presidente del
Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore
dell'Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e
privati interessati dall'attuazione della presente legge.
Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le
riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di
richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di
voto. Per la validita' delle riunioni del Comitato di regia
e' necessaria la presenza di almeno due componenti aventi
diritto di voto. Le determinazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il
voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di
regia indirizza e coordina le attivita' inerenti le
finalita' della presente legge, assumendo le opportune
determinazioni per l'attuazione degli interventi, fatte
salve le competenze proprie degli enti istituzionali e
territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi
olimpici e dell'Agenzia. Il Comitato di regia verifica i
tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione
necessaria allo scopo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita'
culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e
2, ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per
quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di
regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore
dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli
allegati 1, 2 e 3, rese necessarie da particolari e
straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti
all'inserimento di nuove discipline olimpiche entro i
limiti delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili.
3. Le opere ed i lavori di cui ai commi 1 e 2 sono
dichiarati di pubblica utilita' ed urgenza.
4. La giunta della regione Piemonte approva, d'intesa
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti gli enti locali interessati, la
valutazione di impatto ambientale del piano degli
interventi di cui alla presente legge, denominata
«valutazione ambientale strategica», anche sulla base dello
studio di compatibilita' ambientale definito dal
proponente. Tale valutazione ha luogo secondo contenuti e
procedure definiti dalla giunta della regione Piemonte di
intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione agli effetti sul
territorio, diretti ed indiretti, cumulativi, sinergici, a
breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, positivi
e negativi, al fine di verificare la sostenibilita'
ambientale del piano degli interventi. L'Osservatorio
regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la
trasparenza nella realizzazione delle opere attraverso il
monitoraggio delle stesse. Restano salve le competenze del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. La giunta della regione Piemonte, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi
delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici nonche' delle informazioni e dei dati messi a
disposizione dall'Agenzia di cui all'art. 2, provvede,
eventualmente attraverso l'istituzione di appositi
strumenti informatici e telematici, ad assicurare idonee
forme di informazione e di pubblicita' riguardo al processo
di realizzazione delle opere e alle decisioni relative
all'organizzazione dei Giochi olimpici, nonche' alle
modalita' di accesso agli atti relativi alle decisioni
stesse. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici,
tramite appositi strumenti informatici, provvede alla
pubblicita' di tutti gli atti formalmente presentati a
corredo della conferenza di servizi e dei procedimenti di
valutazione di impatto ambientale previsti dall'art. 9».
Comma 131.
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 1, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 39 (Norme a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major e drepanocitosi e in materia di uso dei
farmaci di automedicazione). - 1. I lavoratori affetti da
talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, nonche'
salasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in
trattamento trasfusionale o con idrossiurea, che hanno
raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a
dieci anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di
eta' anagrafica, hanno diritto a un'indennita' annuale di
importo pari a quello del trattamento minimo delle pensioni
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2 - 3 Omissis».
Comma 132.
- Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto):
«13. (Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato).
1 - 7 Omissis.
8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
9 - 13 Omissis».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 8 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«Art. 1 (Fondo per l'occupazione).
1 - 6 Omissis.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.
7-bis. Omissis.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 e'
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e
di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo in quello successivo.».
Comma 133.
- Per il testo dell'art. 13, comma 8, della legge
27 marzo 1992, n. 257, si veda la nota al comma 133 del
presente articolo.
Comma 134.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili).
1 - 7 Omissis.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
9 - 12 Omissis.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14 - 19 Omissis.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinate in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
Commi 135 e 136.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di
incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale), come da ultimo modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di sostegno al
reddito). - 1. Il termine previsto dalle disposizioni di
cui all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di
euro per l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2004. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.».
Comma 137.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 117, comma 5,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001):
«Art. 117 (Disposizioni in materia di lavoro
temporaneo).
1 - 4 Omissis.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni
esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di
funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province, le province autonome, i comuni e le comunita'
montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far
carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.»
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge
n. 148 del 1993, si veda la nota al comma 133.
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri
sociali):
«Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori
socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla
qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso
del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo
svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente utili,
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art.14. La
parte relativa al programma formativo deve essere formulata
e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta
ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
e' corrisposta un'indennita' pari a legge 7.500. Al
pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione,
eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o
postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio
1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita'
spettante ai giovani anche per la parte di competenza del
citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le
somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti. Dette
somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente
rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La meta' del costo
dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di
formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla
convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia
proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
possibilita' di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le
malattie professionali connessi allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.».
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
« Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).
Commi 1 - 15 Omissis.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, per le attivita' di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196.».
Commi 138 - 139.
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2002, n. 172 (Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e previdenza), come modificato dal
presente comma, che recepisce quanto contenuto all'art. 1
del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328, concernente
«Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e
di formazione professionale», come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 1 (Interventi relativi a situazioni di crisi
aziendale). - 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende,
gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati
strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di
lavori presso unita' produttive di imprese del settore
petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300
lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal
29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2004 e
iscritti nelle liste di mobilita', la durata
dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite
massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o
di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al
periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto
alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di
fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di
cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata
legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con
riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto o
anche con interruzione del rapporto di lavoro tramite la
procedura di mobilita', purche' non superiore ad un periodo
di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore di
attivita' o che operano all'interno dello stesso
stabilimento.».
Comma 140.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti), come modificato dalla legge
qui pubblicata :
« Art. 20 (Interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina). - 1. Per la realizzazione
di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e
di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati
mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.164.569
euro a decorrere dall'anno 2002, di 5.164.569 euro a
decorrere dall'anno 2003 e di 165.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri
derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni
finanziarie che la regione Lombardia e' autorizzata ad
effettuare. Le relative rate di ammortamento per capitale
ed interessi sono corrisposte agli istituti finanziatori da
parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di
cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito
accordo di programma quadro, ai sensi dell'art. 2, comma
203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali
interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.164.569 euro per l'anno 2002, 10.329.138
euro per l'anno 2003 e 10.494.138 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si
realizzeranno sulle risorse attivate mediante la
contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie
effettuate dalla Regione Lombardia per la realizzazione
degli interventi per i campionati mondiali di sci alpino
del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno
quindicennali possono essere destinate alla copertura di
altre spese preventivamente autorizzate dalla regione per
la realizzazione dell'evento.».
Comma 142.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo):
«Art. 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare). - 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato
alle proprie dipendenze personale di origine
extracomunitaria, adibendolo ad attivita' di assistenza a
componenti della famiglia affetti da patologie o handicap
che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, puo'
denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente
per territorio mediante presentazione della dichiarazione
di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La
dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la
data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. La
denuncia di cui al primo periodo del presente comma e'
limitata ad una unita' per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilita':
a) le generalita' del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarita' della sua presenza in Italia;
b) l'indicazione delle generalita' e della
nazionalita' dei lavoratori occupati;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di
impiego;
d) l'indicazione della retribuzione convenuta, in
misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all'importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori
somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'art. 5-bis del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto
dall'art. 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap
del componente la famiglia alla cui assistenza e' destinato
il lavoratore. Tale certificazione non e' richiesta qualora
il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia. E data
facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste
dalla presente legge e alle condizioni contenute nella
dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno e'
rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo
competente della prova della continuazione del rapporto e
della regolarita' della posizione contributiva
previdenziale ed assistenziale del lavoratore
extracomunitario interessato. La mancata presentazione
delle parti comporta l'archiviazione del relativo
procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi
dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche'
per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque
afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di
soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica l'art. 22, comma 12, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina con proprio decreto i parametri
retributivi e le modalita' di calcolo e di corresponsione
delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonche' le
modalita' per la successiva imputazione delle stesse sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva previdenziale e assistenziale del
lavoratore interessato in modo da garantire l'equilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il
Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le
modalita' di corresponsione delle somme e degli interessi
dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi
diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del
provvedimento in presenza di circostanze obiettive
riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi
restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c),
non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a
procedimento penale per delitto non colposo che non si sia
concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti
destinatario di un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e
si trovi nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 3,
comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso
numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi
della presente lettera; b) che risultino segnalati, anche
in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio
dello Stato; c) che risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non
sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo
ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti
dall'art. 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dell'applicazione di una misura di
prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non
costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri
che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di
emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, e' punito con la reclusione da due a nove mesi,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.».
- Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito
dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, concerne disposizioni
urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare
di extracomunitari.
Comma 143.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
concerne la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173,
concerne la «Riorganizzazione del Ministero dell'economia e
delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1
della legge 6 luglio 2002, n. 137».
Comma 144.
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). - 1.
Omissis.
2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico
Umberto I di Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla
regione Lazio:
a) l'importo di euro 156.486.440,42 a titolo di
acconto del disavanzo provvisorio registrato in sede di
accertamento della massa attiva e passiva relativa alla
gestione liquidatoria dell'azienda universitaria
Policlinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che
residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse
attribuite alla regione Lazio, ai sensi del decreto di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n.
17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2001, n. 129;
b) l'importo di euro 205.033.388,94 a titolo di
ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico
Umberto I, per gli anni 2000 e 2001, in conformita'
all'accordo di cui al comma 1.
3. - 5. Omissis.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato:
a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle
somme spettanti ai sensi del comma 4 per il ripiano dei
disavanzi di parte corrente degli anni 2000 e 2001, gli
importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della
tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del
saldo per l'anno 2000 e' subordinata alla comunicazione da
parte dei presidenti delle regioni dell'avvenuta assunzione
dei provvedimenti a copertura della quota di ripiano del
residuo disavanzo posta a loro carico; per l'anno 2001, e'
subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19
dell'accordo di cui al comma 1;
b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto
delle somme spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a),
per la parziale copertura del disavanzo a tutto il
31 dicembre 1999, l'importo indicato nella colonna 6 della
tabella A allegata al presente decreto; il saldo e' erogato
sulla base del definitivo accertamento della massa attiva e
passiva dell'azienda universitaria Policlinico Umberto I da
parte del commissario liquidatore;
c) ad erogare alla regione Lazio l'intero importo di
cui al comma 2, lettera b), indicato nella colonna 7 della
tabella A allegata al presente decreto, a titolo di ripiano
dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto
I per gli anni 2000 e 2001.
7. Omissis.
8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato
derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 7, pari a
complessivi euro 5.168.700.646,09, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
9. - 10. Omissis».
Comma 145.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati):
«Art. 2. 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
consiste in un assegno, reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata
alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo
e' cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo
percepito ed e' rivalutato annualmente sulla base del tasso
di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita'
integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata
alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente
legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
comma 1 e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di
cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui
al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la
potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo art.
8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'art.
1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle
prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura
delle patologie previste dalla presente legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano
altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei
soggetti di cui all'art. 1, nonche' al figlio contagiato
durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai
benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo
aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
quello previsto ai commi 1 e 2.».
Comma 146.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39 del
decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326
del 2003:
«Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata). -
1. Omissis.
2. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione
dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le
modalita' di riscossione, i termini di riversamento agli
enti delle somme incassate, nonche' il rimborso degli oneri
sostenuti dall'Agenzia, sono disciplinati da apposita
convenzione approvata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Restano impregiudicate le
attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla
facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della
normativa vigente, nonche', in caso di mancato spontaneo
pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini
della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di
cui al comma 2 sono ridotti, per l'anno 2004, di 500
milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 e'
quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l'ammontare
della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto
dell'esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni
in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
in sede di definizione dell'atto di indirizzo annuale, di
cui all'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,valevole per l'anno 2004, si procede al nuovo
orientamento delle linee dell'azione accertatrice delle
strutture dell'Amministrazione finanziaria al fine di
rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso
anno, i risultati dell'attivita' di controllo tributario.».
Comma 147.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 34 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003):
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e
razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto
decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in
atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n.
137, nonche' delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1 - 3.
Omissis
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis - 5-ter Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7 - 12-bis. Omissis».
Comma 149.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, concerne: «Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo». L'art. 17
della citata legge contiene «Ulteriori disposizioni in
materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e
di snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
« Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. - 2. Omissis
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c); Omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) - i-quater). Omissis.
4. - 6-bis. Omissis».
Comma 150.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge
14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro):
«Art. 8 (Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e
di lavoro). - 1. Allo scopo di definire un sistema organico
e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il
Governo e' delegato ad adottare, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro
del lavoro delle politiche sociali ed entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto
della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di
previdenza sociale e di lavoro, nonche' per la definizione
di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle
controversie individuali di lavoro in sede conciliativa,
ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla
prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina
degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del
trattamento economico e normativo minimo e dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, anche valorizzando l'attivita' di consulenza
degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la
funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione
delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e
diffida propri della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori
amministrativi e possibilita' di ricorrere alla direzione
regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la
soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla
promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia
di previdenza sociale e di lavoro con l'istituzione di una
Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento
delle strutture periferiche del Ministero ai fini
dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo altresi' conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di
tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli
istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e
del coordinamento operativo alle direzioni regionali e
provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate
dalla Direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di
sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' emanare eventuali disposizioni modificative e
correttive con le medesime modalita' di cui ai commi 3 e 4,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al
comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente
articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 79, comma 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
« Art. 79 (Misure organizzative intese alla repressione
del lavoro non regolare e sommerso). - 1. Omissis.
2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota pari al
10 per cento dell'importo proveniente dalla riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle
Direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del
lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e'
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di
aggiornamento del personale da assegnare al predetto
servizio e per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli
apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita'
ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il
restante 50 per cento della quota predetta e' destinato
all'incremento del Fondo unico di amministrazione, di cui
al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al
personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l'incentivazione dell'attivita' ispettiva di
controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende.».
Comma 153.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 8 maggio 201, n. 215 (Disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331):
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di polizia penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
4. - 5. Omissis.
6. La riserva di cui all'art. 39, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli
istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti
riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,
aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della
difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno, il
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
al presente comma non si cumula con quella prevista dal
comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne e' prevista.».
Comma 154.
- Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge
26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di
tutela della sicurezza dei cittadini):
«Art. 22. - 1. La spesa derivante dall'applicazione
della presente legge e' fissata nella misura massima di
lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Comma 155.
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate):
«Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo
l'anzianita' di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del
ruolo dei marescialli:
a) nel grado di primo maresciallo, i marescialli
maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con
qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonche' i
marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
nei quadri d'avanzamento formati entro la data del
31 agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei
quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote
straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella «C» allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212,
nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati,
rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo
promosso dei quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai
precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado
precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli
fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6
vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge
10 maggio 1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle
commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi
delle presenti disposizioni.
 
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di
Sergente e gradi corrispondenti al compimento del
dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono
promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti,
previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma
volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1° settembre 1995
abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data
immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal
reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed
inquadrati nel ruolo dei marescialli il giorno successivo
alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti
dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento
con rapporto di impiego e' effettuato secondo le
disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti
degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al
venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i
medesimi criteri fissati dalle predette leggi e,
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli
stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
ai sensi del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente
dell'Arma dei carabinieri):
«Art. 46 (Inquadramento nel ruolo degli ispettori). -
1. Il personale appartenente al ruolo sottufficiali,
comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, e'
inquadrato, mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado
maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:
a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto
ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data,
rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli
con qualifiche di «aiutante» e «carica speciale», nonche' i
marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della
promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento
formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio
1983, n. 212;
b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali
che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo
capo e di maresciallo ordinario, nonche' i brigadieri
utilmente iscritti ai fini della promozione al grado
superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta
data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c) nel grado di maresciallo ordinario, i
sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado
di brigadiere, nonche' i vicebrigadieri utilmente iscritti,
ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di
avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della
legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri.
2. L'inquadramento di cui al comma 1 avviene, per il
personale indicato alle lettere b), c) e d), dello stesso
comma, previa rideterminazione dell'anzianita' di grado di
ciascun sottufficiale sulla base di quella precedentemente
maturata ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212,
aumentata di un quinto dei tempi residui di permanenza
minima nel grado per conseguire il diritto alla valutazione
al grado superiore ai sensi della tabella C1 allegata al
presente decreto.
3. Per il personale di cui al comma 1, lettera d),
fermo restando quanto previsto dal comma 2, il periodo di
permanenza minimo nel grado di maresciallo ordinario
previsto nella tabella «C1» allegata al presente decreto
legislativo e' di sei anni.
4. Gli allievi gia' reclutati e da reclutare ai sensi
della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive
modificazioni, che ultimeranno i corsi sino al 31 dicembre
1997, sono inquadrati, al termine dei relativi corsi e
nell'ordine della graduatoria di merito, nel grado di
maresciallo dopo il personale gia' precedentemente
inquadrato nello stesso grado ai sensi del comma 1, lettera
d). Nei confronti del predetto personale si applicano le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Nel quadriennio 1995-1998 l'avanzamento a scelta per
esami di cui all'art. 38, comma 4, avviene previa selezione
alla quale e' ammesso il personale che riveste il grado di
maresciallo capo che ne faccia domanda. Con decreto del
Ministro della difesa sono fissati i criteri di selezione
tenuto conto dei precedenti di servizio, dell'eventuale
frequenza del corso di istruzione generale professionale
(I.G.P.) e dei titoli conseguiti, nonche' la composizione
della commissione che procedera' alla selezione.».
- Il decreto legislativo n. 165 del 1999 concerne
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Comma 156.
- L'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto aziende ed amministrazioni autonome
dello Stato del 24 maggio 2000, concerne il Fondo unico di
Amministrazione. Il comma 2 individua le modalita' di
alimentazione del Fondo tra le quali, le risorse indicate
alla lettera d) del medesimo comma sono quelle relative
alle indennita' di cui all'articolo 59 del CCNL del
5 aprile 1996.
Comma 157.
- Si riporta la Tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
(Regolamento recante individuazione degli uffici
dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
----> Vedere tabella da pag. 241 a pag. 242 della G.U. <----
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332
(Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari
delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa,
delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo
militare della Croce rossa italiana):
«Art. 3 (Entita' ed impiego). - 1. Ferma restando
l'entita' numerica dei volontari di truppa di ferma breve
prevista dall'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad
esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere
effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente
nella legge di bilancio.
2. I volontari in ferma breve di cui al presente
regolamento devono essere prioritariamente destinati alle
unita' di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle
unita' della linea operativa della Marina e ai reparti di
pronto impiego dell'Aeronautica.
3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile e delle
Amministrazioni di cui all'art. 1, e' riservato ai
volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e
cheabbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre
anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di
organico, secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e
10 e le seguenti percentuali:
a) Arma dei carabinieri &ul;60%;
b) Guardia di finanza &ul;60%;
c) Corpo militare della Croce rossa &ul;100%;
d) Polizia di Stato &ul;35%;
e) Corpo di polizia penitenziaria &ul;50%;
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco &ul;35%;
g) Corpo forestale dello Stato &ul;35%.
4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio
permanente di ogni singola Forza armata e' riservato ai
volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che
abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre
anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere
immessi.
5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n.
958, e successive modificazioni, per l'accesso alle
carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante
procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste
dall'art. 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia
penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle
previste dal presente regolamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
«Art. 6 (Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. Al fine di consentire
l'apertura di nuovi istituti per fare fronte al costante
aumento della popolazione detenuta e per garantire la
sicurezza delle strutture penitenziarie oltreche' il
corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei
detenuti e degli internati, e' autorizzata, per l'anno
2001, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, a
tempo determinato e per il solo periodo di ferma
obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800
unita', in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. E' fatta salva la previsione di cui all'art. 1,
comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Gli agenti ausiliari assunti ai sensi del comma 1
sono adibiti esclusivamente alla vigilanza esterna degli
istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai
medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'art.
5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, salva la previsione per la quale il servizio prestato
e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
leva.
4. In deroga alle disposizioni recate dagli
articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli
accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali
dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con
il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'.
5. Con provvedimento motivato del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione
dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il corso di formazione degli agenti ausiliari
assunti ai sensi del comma 1, da effettuare presso le
scuole dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di
tre mesi.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 7.702 milioni per l'anno 2001,
si provvede mediante utilizzo della proiezione per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 4.944
milioni l'accantonamento relativo al Ministero medesimo,
quanto a lire 867 milioni l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze e quanto a lire 1.891 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001):
«Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data
suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono
essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge
23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43
per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.
395):
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia
penitenziaria). - 1. Gli allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
2. Al termine del primo ciclo del corso gli allievi,
che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla
base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
servizio di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre,
durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale
per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano
particolare qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono
nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano
giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli
esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu'
di una volta il secondo semestre. Al termine di questo
ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
dal comma 4 dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
395. Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la
durata del corso non possono essere impiegati in servizi di
istituto, salvo i servizi funzionali all'attivita' di
formazione.
Art. 7 (Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di
polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
b) gli allievi e gli agenti in prova che non siano
riconosciuti idonei al servizio nel Corpo di polizia
penitenziaria;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino
di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che
siano stati per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
determinata dall'adempimento di un dovere, assenti dal
corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da
infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
l'allievo o l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo alla sua riacquistata idoneita'
fisico-psichica;
e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
2. Gli allievi e gli agenti in prova di sesso
femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni
disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del
direttore della scuola.
5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di
ogni rapporto con l'Amministrazione.».
Comma 160.
- L'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, contiene
provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria. Il
comma 4 del predetto articolo stabilisce che sia per gli
impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente
riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino
al 5 per cento dello stanziamento globale.
- Il comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, provvede ad integrare i fondi stanziati per
l'edilizia universitaria, ferma restando la riserva del 5
per cento per gli interventi sopra menzionati.
Comma 161.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca nonche', nei limiti
stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, alle attivita' di supporto a quelle di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al
funzionamento delle connesse strutture ministeriali e, per
l'anno 2004, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
si provvede al riparto delle suddette disponibilita'
finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.».
Comma 162.
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002):
«Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1-1-bis. Omissis.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200 concerne: «Disposizioni sulle funzioni e sui
poteri consolari».
Comma 163.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge n. 165 del
1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta
sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche'
altre disposizioni urgenti), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 7. - 1-3. Omissis.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, sono individuati i tributi che,
in ragione della loro oggettiva importanza e della
complessita' che la loro gestione comporta, sono indicativi
ai fini della valutazione del recupero dell'evasione
fiscale. Nello stesso decreto sono fissati i criteri in
base ai quali si procede alla stima delle correlative
entrate, tenendo conto della evoluzione economica,
dell'andamento dell'inflazione, delle variazioni normative
e degli altri elementi che incidono sulle previsioni di
gettito. A decorrere dall'anno 1990, l'eccedenza netta
delle entrate, rilevata a consuntivo con i predetti
criteri, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e
tenuto conto del quadro economico effettivamente
verificatosi, e' determinata entro il 30 settembre di
ciascun anno con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica. Il primo decreto e' emanato entro
il 30 settembre 1990. Nella legge finanziaria relativa
all'anno successivo gli importi come sopra determinati sono
attribuiti alla riduzione del carico tributario relativo
alle imposte sui redditi.».
Comma 164.
- Si riporta il testo dei commi 193 e 194 dell'articolo
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«193. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 4,
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,
limitatamente al potenziamento dell'Amministrazione
finanziaria ed alla erogazione di compensi incentivanti la
produttivita' e l'incremento dell'attivita' di contrasto
all'evasione fiscale e di recupero delle entrate
tributarie, sono individuati i seguenti tributi ed
accessori, nonche' le relative procedure di riscossione:
a) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'imposta
locale sui redditi, nonche' le imposte sostitutive e
l'imposta sul patrimonio netto delle imprese:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e
della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte riscosse mediante ruoli;
3) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
per mancato o ritardato versamento riscossi mediante ruoli;
4) le pene pecuniarie e soprattasse per violazione
alle norme riguardanti l'accertamento e la riscossione
dell'imposta;
b) per l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di
registro, le imposte ipotecaria e catastale, le accise e le
imposte erariali di consumo sugli oli minerali, loro
derivati, e prodotti analoghi, nonche' sui gas
incondensabili:
1) le imposte riscosse a seguito della adesione e
della conciliazione ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 2-bis e 2-sexies del decreto-legge 30 settembre
1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 656;
2) le imposte, le tasse e le accise riscosse
mediante ruoli;
3) le multe, le ammende e le sanzioni
amministrative dovute dai trasgressori di norme relative
alle tasse ed alle imposte indirette sugli affari;
4) le multe, le ammende e le sanzioni
amministrative dovute dai trasgressori di norme in materia
di accise e di imposte di consumo riscosse mediante ruoli.
194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al decreto
del Ministro delle finanze previsto dal terzo periodo
dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
1990, n. 165, a decorrere dall'anno finanziario 1996 si fa
riferimento alle maggiori imposte riscosse derivanti dal
maggior numero di accertamenti, verifiche e controlli
effettuati rispetto all'anno precedente e all'ammontare
delle somme riscosse relative alle entrate di cui al
comma 193 rilevate dal rendiconto dello Stato, eccedenti
l'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente, al
netto dell'incremento proporzionale del prodotto interno
lordo in termini nominali e degli incrementi di gettito
indotti da modifiche normative sulle basi imponibili, sulle
aliquote e sui tempi di riscossione.».
- I commi 195 e 196 dell'art. 3 della legge n. 549 del
1995, abrogati dal presente comma, stabilivano, il primo
che le modalita' di erogazione del compenso di cui al
comma 193 e del fondo di cui al comma 196 dovevano essere
definiti con contrattazione decentrata sulla base della
produttivita' degli uffici, ed il secondo la costituzione
di un Fondo per la perequazione del trattamento economico
accessorio del personale dell'Amministrazione finanziaria.
Comma 165.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 140 del
1997 (Misure per il riequilibrio della finanza pubblica),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 12 (Disposizioni per il potenziamento
dell'amministrazione finanziaria e delle attivita' di
contrasto dell'evasione fiscale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attivita' di
controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con la
vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi
dell'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di
bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del
debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di
monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei
flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure
percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, con
effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma 2
e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e
finanziaria, in misura tale da garantire la neutralita'
finanziaria rispetto al previgente sistema.
2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1,
secondo modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
affluiscono ad appositi fondi destinati al personale
dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio
presso gli Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
comma che hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
definiti, anche su base monetaria. In sede di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le
modalita' di erogazione dei fondi determinando le risorse
finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
relazione all'apporto recato dagli Uffici medesimi alle
attivita' di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
della specificita' dei compiti e delle funzioni inerenti
alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria,
vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali,
le modalita' e i criteri di conferimento delle eventuali
reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale
e definiti i relativi aspetti retributivi in conformita'
con la disciplina introdotta dal contratto collettivo
nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
stesso decreto sono altresi' individuate le condizioni per
il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze
funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
funzionali nona e ottava, in assenza di personale di
qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato
in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal
presente decreto.».
Comma 166.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 24 (Acquisto di beni e servizi). - 1 - 2.
Abrogati.
3. In caso di acquisti in maniera autonoma da parte
degli enti di cui all'art. 24, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Al fine di
consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle
predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti
di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n.
157.
3-bis. - 6. Abrogati.
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la
Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le
categorie di prodotti per i quali attivera' il marketplace
nell'anno successivo.
6-ter. Abrogato.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita'
differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di
beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata,
sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'art.
2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
8 - 9. Abrogati.
- Il comma 6 dell'art. 27 della legge n. 488 del 1999,
abrogato dal presente comma, stabiliva, per i contratti per
acquisti e forniture di beni e servizi delle
amministrazioni statali in scadenza nel triennio 2000-2002,
la possibilita' di rinnovo per una sola volta previa
assicurazione del fornitore di una riduzione del
corrispettivo di almeno il 3 per cento.
- Il comma 1-bis dell'art. 32 della legge n. 448 del
2001, abrogato dal presente comma stabiliva che
l'individuazione dei servizi caratterizzati dall'alta
qualita' dei servizi stessi e dalla bassa intensita' di
lavoro, ai fini dell'obbligo dell'adesione alle convenzioni
CONSIP e' operata con i decreti di cui al comma 3-bis
dell'art. 24 della legge n. 289 del 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 26 (Acquisto di beni e servizi che abbiano
rilevanza nazionale). - 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nel rispetto
della vigente normativa in materia di scelta del
contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di
consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla
normativa di contabilita' pubblica, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere,
convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad
accettare, sino a concorrenza della quantita' massima
complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e
servizi a rilevanza nazionale deliberati dalle
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla
locazione finanziaria. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al
parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero
utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' per l'acquisto
di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.».
Comma 167.
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 59 (Acquisto di beni e servizi a rilevanza
regionale degli enti decentrati di spesa). - 1. Al fine di
realizzare l'acquisizione di beni e servizi a rilevanza
regionale alle migliori condizioni del mercato da parte
degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica promuove
aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli
ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale
stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio
nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli
enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Gli enti devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e
servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli
stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui
all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.».
Comma 168.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge n. 403
del 2001 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di spesa nel settore
sanitario). - 1. Le regioni adottano le iniziative e le
disposizioni necessarie affinche' le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, attuino i
principi di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 e all'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa
sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome. Le regioni, inoltre, prevedono con legge
le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori
che non si adeguino. Le regioni, in conformita' alle
direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, adottano le opportune
iniziative per favorire lo sviluppo del commercio
elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in
materia sanitaria.
1-bis - 2. Abrogati.
3 - 6. Omissis».
Comma 169.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore.
5. Abrogato.
6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza
nazionale le province, i comuni, le comunita' montane e i
consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Abrogato.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento.
10 - 14. Omissis.
Comma 170.
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
24, non considerati nella tabella C della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per
esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in
sede di definizione dei trasferimenti erariali.
1-bis. Abrogato.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.».
 
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti) 1. Per l'anno 2004, nei confronti di ciascun utente del servizio radiodiffusione, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 110 milioni di euro. 2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1° dicembre 2003. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di spesa di 30 milioni di euro. 3. Il contributo di cui al comma 2 e' riconosciuto, nel caso dell'acquisto, immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno. 4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione dei contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2 non puo' essere cumulato, nell'ambito della stessa offerta commerciale, con quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente. Il contributo per l'acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB e' riconosciuto a condizione che l'offerta commerciale indichi chiaramente all'utente i fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre. 5. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. 6. All'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole: "cessione in uso di circuiti telefonici" sono inserite le seguenti: "e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati,". All'onere derivante dalle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8. 7. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalita' delle sedute d'aula dei due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell'archivio audio e video delle sedute. 8. Per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della societa' dell'informazione nel Paese. 9. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 10. Il Fondo di cui al comma 9 e' destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, all'istituzione di un fondo speciale, denominato "PC alle famiglie", finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretto all'erogazione di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, nel corso del 2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie di cui al primo periodo, le modalita' di attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione. Il contributo non e' cumulabile con le agevolazioni previste dai commi 9 e 11. 11. Nel corso dell'anno 2004 i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' il personale docente presso le universita' statali, possono acquistare un personal computer portatile da utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, usufruendo di riduzione di costo e di rateizzazione. I benefici per l'acquisto sono ottenuti, rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito decreto di natura non regolamentare il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fissa le modalita' attuative per poter accedere ai benefici previsti dal presente comma. 12. Per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, gia' avviati nei decorsi anni dal Ministero dell'interno, aventi per oggetto l'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 13. All'articolo 1, comma 6, della legge 29 gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le quote versate all'ENAV e all'ASI non utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo stesso". 14. L'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo al fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 15. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 52, le parole: "di un polo di attivita' industriali ad alta tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "di un polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia"; dopo le parole: "del comune di Genova", sono inserite le seguenti: "anche in relazione all'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre finalita' fino al 31 dicembre 2006". 16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in essere rate di mutuo in sofferenza, e' dovuto solo il versamento della quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori a 25.000 euro e' consentito il versamento in quattro rate con scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 17. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: "connesse all'attivita' antincendi boschivi di competenza," sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi boschivi,". 18. Le risorse provenienti da iniziative di cui all'articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' quelle relative agli interventi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31 dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 19. Nei limiti delle risorse rese disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali sottopone all'approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei settori agricolo e della pesca. 20. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 21. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: "15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e' fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale". 22. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: "17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita', individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo' essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti". 23. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, e' fissato nella misura del tasso legale vigente all'atto della rateizzazione. 24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30 settembre 2003. 25. All'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2004". 26. Per la prosecuzione delle attivita' nel campo della ricerca e sperimentazione agraria, e' concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. 27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si applicano anche per gli eventi previsti dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' alle imprese del settore ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni naturali che comportino la moria della fauna marina o l'impossibilita' di svolgere attivita' di pesca o di allevamento. 28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione. 29. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000. 30. Entro il 28 febbraio 2004, in attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004. 31. Per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e di 50 milioni di euro dal 2006. 32. Le economie d'asta conseguite sono utilizzate con le modalita' risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalita' previste dai commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove risorse idriche in aree critiche. 33. Gli enti interessati agli interventi di cui al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri programmi entro il 30 aprile 2004. 34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31. 35. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, e' definito il "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico". Il Programma comprende: a) le opere relative al settore idrico gia' inserite nel "programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) gli interventi di cui al comma 31; d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche. 36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c) e d), previsti dalle relative leggi di spesa e, con esclusione di quelli gia' inseriti negli Accordi di programma quadro, ne definisce la gerarchia delle priorita', tenuto conto dello stato di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli Accordi di programma quadro sempreche' presentino requisiti relativi alla progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo strumento. 37. Agli interventi individuati dal Programma nazionale e' assegnata priorita' anche in relazione all'attuazione del programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 38. Le regioni attribuiscono alle province composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine e' attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 39. A copertura dell'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 38, e' assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 40. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province di cui al comma 38. 41. Fatte salve le disposizioni recate dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38 condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del territorio montano. 42. Le risorse finanziarie di Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonche' quelle previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono trasferite all'ISMEA. 43. L'ISMEA subentra nelle funzioni gia' esercitate da Sviluppo Italia Spa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonche' nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui al comma 43. 45. Per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ISMEA puo': a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare; b) provvedere all'acquisto di crediti bancari sia a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro successiva cartolarizzazione; c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. 46. Allo scopo di promuovere l'introduzione di nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni agroalimentari di qualita' del Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la istituzione dell'Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualita'. 47. L'Istituto di cui al comma 46 effettua ricerche e studi in materia di: a) nutraceutica, qualita' e tracciabilita' dei prodotti agroalimentari; b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti agroalimentari e biomedici; c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e biomedici; d) genomica funzionale e proteomica. 48. L'Istituto di cui al comma 46 ha sede presso l'universita' degli studi di Foggia che puo' avvalersi, allo scopo di assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre universita' o con istituti di ricerca. 49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". 50. Per potenziare le attivita' di controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalita' antifrode, sono istituite, presso l'Agenzia delle dogane, una centrale operativa mediante idonee apparecchiature scanner installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini e' da intendere attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. Ai medesimi fini si applica a dipendenti dell'Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in numero non superiore a dieci, il disposto di cui all'articolo 7, comma 10, dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a 365 giorni. Le spese derivanti dall'estensione del citato limite trovano copertura nello stanziamento di cui al comma 53. 51. La centrale operativa di cui al comma 50 provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela del "made in Italy". 52. L'accesso alla banca dati delle immagini di cui al comma 50 e' disciplinato d'intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 53. Al fine di cui al comma 50, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004. 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e per tutelare la specificita' dei prodotti, l'Agenzia delle dogane puo' sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo trattamento e' attivita' di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta all'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e' affidata alle dogane. 55. Con determinazione dirigenziale, adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al comma 54. 56. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e' consentito al Corpo della guardia di finanza l'accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalita' stabilite di intesa tra il direttore dell'Agenzia delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo "sportello unico doganale", per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni. 58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'. 59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 61. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "made in Italy", anche attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine, nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento delle relative dotazioni organiche, e' destinato all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attivita' e' svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, al quale, per la medesima attivita', fermi restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di provenienza, e il riconoscimento automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e' dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 62. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni agroalimentari italiane di qualita' "Naturalmenteitaliano". 63. Le modalita' di regolamentazione delle indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma 61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per le politiche comunitarie. 64. Al fine di garantire il consolidamento dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza e' incrementato di 470 unita' dall'anno 2004, e di ulteriori 530 unita' a decorrere dall'anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da tale incremento di organico si provvede mediante l'assunzione in deroga a quanto previsto al comma 53 dell'articolo 3 di un corrispondente numero di finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, 28 milioni di euro per l'anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 65. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: "Livorno," e' inserita la seguente: "Manfredonia,". 66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei consumatori, con uno o piu' decreti del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con quanto previsto dall'Unione europea in materia, sono definite le condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresi' i requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad effettuare i controlli, garantendone l'integrita' e l'indipendenza di giudizio. 67. Salve le norme penali e le sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, l'uso delle denominazioni di vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in difformita' dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 e' punito con la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in violazione dei decreti di cui al comma 66 e' sempre disposta, anche qualora non sia stata emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione di cui al presente comma. 68. Al fine di valorizzare lo stile della produzione nazionale, e' istituita dal Ministero delle attivita' produttive in collaborazione con la societa' EUR Spa l'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma. 69. L'Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalita' di valorizzazione dello stile italiano, nonche' obiettivi di promozione del commercio internazionale e delle produzioni italiane di qualita'. 70. Per l'attuazione dei commi 68 e 69 e' autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61. 71. All'articolo 80, comma 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "per l'anno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2003 e 2004". 72. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 73. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno e della giustizia, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati. 74. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il commercio con l'estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale. 75. Per l'attuazione del comma 74 e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006. 76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un fondo destinato all'assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61. 77. Le modalita' di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73. 78. Per l'attuazione dei commi 76 e 77 e' autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2004, 4 milioni di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61. 79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attivita' produttive segnala all'autorita' giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprieta' intellettuale. 80. L'autorita' amministrativa, quando accerta, sia all'atto dell'importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale o industriale, puo' disporre anche d'ufficio, previo assenso dell'autorita' giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; e' fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 81. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione e' proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 82. Le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste collegati. 83. Le modalita', le condizioni e le forme tecniche delle attivita' di cui al comma 82 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 84. All'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "delle imprese industriali e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi". 85. All'articolo 72, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' alle agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5° bando". 86. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui. 87. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004. 88. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni interessati sono disciplinati da apposita convenzione. 90. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004. 91. Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonche' per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonche' due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 92. All'articolo 138, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006". 93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e del 60 per cento. 94. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione". 95. Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005. 96. Per la prosecuzione degli interventi volti alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 97. Per la prosecuzione degli interventi volti al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla legge 2 maggio 1990, n. 102, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 98. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "e comunque per fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero territorio regionale,". 99. In conformita' con il principio di cui all'articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi. 100. Al fine di cui al comma 99 e' istituito un Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo puo' essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti, privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti prestiti fiduciari. 101. Il Fondo di cui al comma 100 e' gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 e' pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004. Il Fondo puo' essere incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati. 103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 104. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l'anno 2004 non si applica il riferimento alla lettera a) di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si applica nel limite di spesa massimo per l'anno 2004 di euro 250.000. 105. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovra' essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate. 106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle regioni. 107. Sviluppo Italia Spa e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalita' indicate dal CIPE ai sensi del comma 110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese. 108. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passivita' delle imprese, ne' operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'. La gestione del Fondo di cui al comma 106 e' soggetta alla disciplina di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investira' in imprese operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato nonche' nelle imprese di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 109. La partecipazione puo' riguardare esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria. 110. Le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In particolare, il CIPE stabilisce: a) i criteri generali di valutazione; b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della partecipazione al capitale. 111. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi da 106 a 110 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 45 milioni di euro per l'anno 2005. 112. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese medesime. 113. Per la gestione del Fondo di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, e' costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali di gestione del Fondo. 114. Con successivi decreti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalita' di gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell'Unione europea. 115. Il Comitato paritetico redige annualmente una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull'utilizzo del Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. 116. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni". 117. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 1-quater, sono inseriti i seguenti: "1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'Agenzia delle entrate. 1-sexies. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: "3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. 3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata stipula apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio della societa' che l'ha richiesta"". 118. Nell'anno 2004, ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a 470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici statali, dell'aggio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 120. All'onere derivante dall'attuazione del comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 121. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Per i compensi" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio". 122. Dalle disposizioni di cui al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 123. All'articolo 5, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "Ad esse non si applicano" sono inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo,". 124. Al comma 30 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: "negli articoli" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario". 125. La lettera g) del comma 27 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' sostituita dalla seguente: "g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico". 126. Al comma 17 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "attivita' di promozione" sono inserite le seguenti: "rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti". 127. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Tessera del cittadino", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Tessera sanitaria"; b) la sigla: "TC", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "TS"; c) al comma 13, le parole: "della TC" sono sostituite dalle seguenti: "della TS nella carta di identita' elettronica o". 128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l'anno 2007. 129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 e' utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse confluiscono al fondo di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti d'intervento all'interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della predetta legge n. 289 del 2002 e' deliberata dal CIPE. 130. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico"; b) al comma 2, le parole: "ogni quattro mesi" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente" e dopo le parole: "relativa localizzazione" sono aggiunte le seguenti: ",e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate". 131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi. 132. I contribuenti che hanno inoltrato le istanze per la concessione del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, hanno ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003 possono: a) avviare la realizzazione dell'investimento entro il 31 marzo 2004; b) utilizzare il contributo entro il terzo anno successivo a quello nel quale e' stata presentata l'istanza di cui alla citata lettera d). I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. 133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti che beneficiano del credito d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione dell'opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera. Il CIPE assegna le risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 7, lettera f), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario cosi' come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua, contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma tecnica di finanziamento. 135. Il finanziamento di cui al comma 134 puo' essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve essere allegata la formale manifestazione della disponibilita' di massima al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori. 136. I proventi derivanti dall'opera, individuati nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore, fino all'estinzione del relativo debito. 137. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura finanziata ai sensi del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali. 138. Le somme eventualmente dovute al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova concessione. 139. Il CIPE, con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell'interesse dei soggetti finanziatori. 140. Le tariffe relative alle prestazioni di servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134 sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema tipo di piano economico-finanziario. L'adeguamento tariffario e' regolato con il metodo del price cap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale, tenendo conto: a) del tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT; b) dell'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita', prefissato per un periodo quinquennale. 141. Nella determinazione delle tariffe di cui al comma 140 si fa altresi' riferimento ai seguenti elementi: a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo quinquennale; b) suddivisione simmetrica tra gestori dei servizi e mercato del differenziale dei margini di produttivita' rispetto a quanto definito nel piano finanziario; c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo; d) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, sostenuti nell'interesse generale; e) adeguato ritorno sul capitale investito. 142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non rientra nelle competenze di una autorita' indipendente, la tariffa e' fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri. 143. Per l'anno 2004, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali, di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 30 milioni di euro. 144. Per l'anno 2004, la dotazione finanziaria del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita in 70 milioni di euro. 145. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare ai fini dell'ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi 143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell'opera ovvero dell'infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del progetto preliminare e' presupposto indispensabile ai fini dell'erogazione del contributo, a condizione che l'ente assegnatario assuma, nella medesima domanda, l'impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, lo studio di fattibilita' e la formale comunicazione della conclusione della fase di progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni. 146. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dal seguente: "2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento". 147. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' inserito il seguente: "2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1° gennaio 2004". 148. Al comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali". Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, e' autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004. 149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell'opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non puo' superare complessivamente il 20 per cento dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all'atto dell'ultimazione dei lavori. 150. Qualora la regione interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente, all'attivazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi e' comunque subordinato alle disponibilita' esistenti, alla data della ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 151. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "modernizzazione e lo sviluppo del Paese" sono inserite le seguenti: "nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali". 152. All'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, le parole: "e, contestualmente, e' sospesa la realizzazione delle altre tratte" sono soppresse. 153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali secondo le finalita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e' concesso un contributo in conto capitale di 27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l'applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, e' stanziata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalita' di concessione del contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea. 154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto. 155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico allargato di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante contratti di leasing operativo ai sensi del comma 156. 156. Le operazioni con oneri a carico del bilancio dello Stato, volte all'acquisizione della disponibilita' di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l'operazione sia effettuata in deroga alla normativa vigente, essa e' preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei beni oggetto dell'acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell'operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 157. Per il conseguimento dei risultati di maggiore efficienza e produttivita' dei servizi di trasporto pubblico locale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l'anno 2004 e' fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte, pari a 10 milioni di euro, e' destinata al riequilibrio dei maggiori esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la data del 1° gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali e' prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura proporzionale all'entita' degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 158. E' autorizzata in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2004, di 7 milioni di euro per l'anno 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio delle comunita' locali. 159. Per il sostegno e l'ulteriore potenziamento dell'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica e' riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per l'anno 2006 a valere, fino all'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonche' dei destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria. 160. Per la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione scientifica internazionale e per l'avviamento di strutture di recente istituzione, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF). 161. Per l'anno 2004 e' altresi' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). 162. Per la prosecuzione degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2002, n. 264, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004. 163. Nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all'Italia, e' concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di euro. 164. Il contributo di cui al comma 163 e' destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attivita' editoriali. 165. Il contributo di cui al comma 163 e' altresi' destinato al recupero e al restauro di beni storici, monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o significato e interesse storico, sociale o culturale. 166. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2, e' assegnato all'Universita' campus bio-medico (CBM), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1991, l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione di un policlinico universitario. 168. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo della prevenzione e cura della cecita', nonche' per consentire iniziative di collaborazione e partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , e' incrementato dell'importo di euro 600.000 annui da destinare alle finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 284 del 1997. 169. Alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e relative modifiche si applicano i tempi e le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003. 170. E' autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 171. Al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalita' di attuazione, ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione all'utenza. 172. Il nuovo servizio non potra' intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente gia' previste dal servizio universale. 173. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche' di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data". 174. Per favorire il rilancio minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto nel comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con l'importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalita' previste dal comma 3 del medesimo articolo 57. 176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati. 177. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilita' nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. La quota di concorso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente. 178. La disposizione di cui al comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 179. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 78, al comma 6, dopo la parola: "disponibili" sono inserite le seguenti: "al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo" e le parole: "gia' predisposti e" sono soppresse. 180. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: ", della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova". 181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro. 182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici. 184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo. 185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata. 186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. 187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalita' di trasmissione. 188. I termini finali per il completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il bando del 2000, per il settore dell'industria relativo alle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30 giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l'erogazione del contributo in due o tre tranche. 189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. 190. Dei contributi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004. 191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 2, il quarto comma e' abrogato; b) all'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'Istituto puo' concedere contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'articolo 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 192. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito esistente della societa' stessa. 193. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo periodo", e nel secondo periodo, le parole: "diversi da" sono sostituite dalla seguente: "inclusi". 194. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, anche al fine di dare attuazione ai principi formulati nell'articolo 39, comma 12-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le seguenti disposizioni: a) i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002, possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall'anno 2004. Le cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione di cui al decreto direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla presente lettera, previa verifica della loro validita' da parte del CONI e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera comporta l'immediata decadenza della concessione, l'immediata decadenza del concessionario dal beneficio del termine, l'immediato incameramento delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione prevista nella presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli effetti degli atti impositivi emessi dall'Amministrazione finanziaria, per il recupero dell'imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1° gennaio 2003, per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun concessionario e' pari ai prelievi spettanti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell'anno precedente, incrementato dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale nell'anno di riferimento; b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi della lettera a), nonche' a quelli che hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla medesima lettera a), e' consentito versare il residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento, in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediata decadenza dei concessionari dal beneficio del termine, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica; c) per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonche' dei decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002; d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle minori entrate ad essa derivate e' concesso un contributo di 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010. 195. All'articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004". 196. Al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "pari al 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento". 197. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38". 198. Le societa' sportive possono regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell'INAIL mediante rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le societa' sono tenute a effettuare i versamenti in un'unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre 2004 e al 30 aprile 2005. 199. Il perfezionamento della procedura prevista dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle societa' interessate, di ogni accertamento e l'esclusione di sanzioni. 200. Alle societa' sportive che operano nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di eta' compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto di lavoro dipendente, e' concesso un credito di imposta pari al 15 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente. 201. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni: a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri dell'Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti della societa' sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre anni precedenti; b) siano osservati gli obblighi di legge previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e la morte; c) le societa' abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi tributari. 202. Il credito di imposta di cui al comma 200, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 203. Il credito di imposta di cui al comma 200 e' fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2005. 204. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonche' per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2004. 205. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura, l'entita' delle prestazioni e i relativi premi assicurativi". Il decreto di cui all'articolo 51, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 206. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Lampedusa," sono inserite le seguenti: "nonche' relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i principali aeroporti nazionali,". 207. Per le finalita' di cui al comma 4 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati e' incrementato di 10 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006. 208. Al comma 15 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "sono abrogate le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "non trovano applicazione le disposizioni"; b) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006". 209. Per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e' stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, e' stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 210. Ai fini di cui al comma 209, all'articolo 1, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonche' all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole: "nell'anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2003". 211. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi. 212. Per favorire il recupero del materiale rotabile, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare all'erogazione di contributi a sostegno delle attivita' di ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto merci. 213. I contributi previsti dal comma 212 sono attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano servizi di trasporto merci, in proporzione alle unita' di materiale rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attivita' di trasporto. 214. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le modalita' di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma 212. 215. Al fine di sostenere le attivita' dei distretti industriali della nautica da diporto e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006. 216. Il fondo di cui al comma 215 e' destinato all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca. 217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalita' di assegnazione dei contributi. 218. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 e' effettuata con modalita' trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, le modalita' di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali"; b) al comma 5, le parole: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni"; dopo le parole: "possono affidare" sono inserite le seguenti: "anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove applicabili"; dopo le parole: "presente decreto" e' inserito il seguente periodo: "I soggetti incaricati della valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida"; c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione della partecipazione". 219. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: "e' effettuato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere effettuato anche". 220. All'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di alienazione" sono soppresse. 221. All'articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia e' assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione". 222. All'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: "1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali; 2) la partecipazione dello Stato puo' essere effettuata anche a mezzo di societa' controllate; 3) la quota di partecipazione degli enti locali non puo' essere inferiore al 60 per cento". 223. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprieta' ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalita' di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 224. Gli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione non puo' essere modificato. 225. Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, attualmente di proprieta' statale, si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507. 226. All'articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono devolute alla concessionaria, a decorrere dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti". 227. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Tra le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settore, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo, deve essere introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di intesa con il Ministro delle attivita' produttive: a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio; d) nomina di un amministratore senza diritto di voto". 228. Il potere di opposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificato dal comma 227, e' esercitabile con riferimento alla singola operazione. Esso e' altresi' esercitabile quando la partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere e' parimenti esercitabile ogniqualvolta sorga l'esigenza di tutelare sopravvenuti motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l'atto di esercizio del potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data in cui tali motivi si sono manifestati. 229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri competenti per settori, sono individuate le societa' dai cui statuti va eliminata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la clausola con la quale e' stata attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di uno o piu' dei poteri speciali. 230. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. 231. Gli statuti delle societa' nelle quali e' prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. 232. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' assegnato alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l'importo di 130 milioni di euro per l'anno 2004. 233. Ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprieta' demaniale all'estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con l'obiettivo dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 234. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: "5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della modalita' di conferimento del servizio. 5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente."; b) al comma 15-bis e' aggiunto il seguente periodo: "Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore."; c) dopo il comma 15-ter e' aggiunto il seguente: "15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati". 235. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al comma 4-bis, le parole: "aziende agricole" sono sostituite dalle seguenti: "aziende artigianali, agricole e di pesca". La disposizione di cui al presente comma ha effetto limitatamente alle somme gia' stanziate alla data di entrata in vigore della presente legge. 236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all'alienazione di beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalita' di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della normativa generale sull'alienazione dei beni immobili pubblici. 237. Per favorire la tutela delle acque in attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse nazionale gia' individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto, nonche' alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 238. Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili. 239. Al comune di Lampedusa e' riconosciuto un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2004 per fronteggiare l'emergenza profughi. 240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 242. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 243. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 244. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 245. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 246. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 247. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 248. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 249. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004. 251. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge. 252. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Note all'art. 4:
Comma 5.
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2002) come rideterminato dall'art. 80,
comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003):
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione».
Comma 6.
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni (Disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
dei trasporti). - A far data dal trimestre successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, le
tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per
le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art.
11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita'
effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite,
sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che
assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa
relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata
richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le
altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di
forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione
delle relative somme riportate in bolletta o diversamente
fatturate, esclusi i prelievi fiscali.
La stessa riduzione di cui al comma precedente si
applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a
larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale
per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione
telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per
trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del
giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature
multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al
primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe
periodiche spedite in abbonamento postale. La
classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione
della tariffa ridotta prevista dall'art. 56, primo comma,
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in
base ad elementi diversi da quello della periodicita' della
loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in
abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione
che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del
medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono
comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al
Parlamento nell'ambito della relazione semestrale.
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione
delle rese.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della richiesta.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi
speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei
giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono
essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
ferroviario ed automobilistico.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa,
destinandovi appositi locali e proprio personale. E'
autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea
sede e proprio personale.
[Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a
mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi
dalle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 11,
possono essere disposti previo parere della commissione
tecnica di cui all'art. 54].
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal
Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle
rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura
di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali
adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al
presente articolo le stampe propagandistiche contenenti
pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza ai
cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate
stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e
successive modificazioni.»
Comma 7.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori
parlamentari e agevolazioni per l'editoria):
«1. 1. Allo scopo di garantire la continuita' del
servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in legge 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione».
Comma 8.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione):
«2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per
la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui
al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari
per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il
finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore
informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze».
Comma 9.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 27 della
gia' citata legge n. 289/2002:
«1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo
speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono
le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in
vigore della presente legge, di cui all'art. 103, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto
disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246. Il fondo e' destinato alla copertura delle spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani",
diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono
sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di
erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la
possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione
di organismi esterni alla pubblica amministrazione».
Comma 13.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
29 gennaio 2001, n. 10 (Disposizioni in materia di
navigazione satellitare), cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 1. - 1. Al fine di sviluppare le iniziative
italiane nel settore della navigazione satellitare, di
rafforzare la competitivita' dell'industria e dei servizi,
di promuovere la ricerca, nonche' di consentire una
adeguata partecipazione ai programmi europei, e'
autorizzata la complessiva spesa nel limite massimo di lire
600 miliardi, che affluisce, quanto a lire 220 miliardi, ad
un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 2000,
di lire 100 miliardi nell'anno 2001 e di lire 20 miliardi
nell'anno 2002.
2. Il fondo, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, e' ripartito con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanati d'intesa con
i Ministri interessati, in relazione alle misure di
intervento necessarie per conseguire le finalita' di cui al
comma 1.
3. Al fine di consentire la partecipazione italiana
alle fasi del programma "Sistema satellitare di navigazione
globale GNSS 2-Galileo", e' autorizzato, a valere sulla
somma complessiva di cui al comma 1, il conferimento
all'Agenzia spaziale italiana (ASI) di un ulteriore
finanziamento fino a un limite massimo di lire 250
miliardi, in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 2000, di
lire 140 miliardi nell'anno 2001, e di lire 30 miliardi
nell'anno 2002.
4. L'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV)
partecipa alla realizzazione del programma di cui al comma
3 ai sensi dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1996, n.
665. A tale fine all'ENAV e' assegnata, a valere sulla
somma complessiva di cui al comma 1, la somma iniziale di
lire 130 miliardi, di cui lire 70 miliardi nell'anno 2000 e
lire 60 miliardi nell'anno 2001.
5. Per assicurare l'attuazione degli eventuali
adempimenti da effettuare nell'anno 1999 in relazione al
programma di cui al comma 3, l'ASI e l'ENAV sono
autorizzati ad anticipare per tale anno risorse nel limite
complessivo di lire 20 miliardi, di cui tener conto in sede
di adozione dei decreti di cui al comma 2.
6. Le quote di finanziamento di cui al comma 3
eventualmente non corrisposte affluiscono al fondo di cui
al comma 1. Le quote versate all'ENAV e all'ASI non
utilizzate sono versate entro il 31 gennaio 2004
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al fondo stesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000, a lire
300 miliardi per l'anno 2001 e a lire 50 miliardi per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unita previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Comma 14.
- Si riporta il testo dell'art. 151 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 151 (Banche pubbliche residue). - 1.
L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle
banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente
decreto legislativo, dagli statuti e dalle altre norme in
questi richiamate».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 56 del gia'
citato decreto legislativo n. 385/1993:
«1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni
degli statuti delle banche non contrastino con una sana e
prudente gestione.».
Comma 15.
- Si riporta il testo del comma 52 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, e' integrato con la previsione dello sviluppo di un
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta
tecnologia nel territorio del comune di Genova, anche in
relazione all'attuazione dell'art. 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per finanziare gli
interventi previsti da tale integrazione e' autorizzata la
spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003. Le risorse di cui al presente comma non
possono essere utilizzate per altre finalita' fino al
31 dicembre 2006».
Comma 16.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del
centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e
sulle ferrovie dello Stato):
«Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progresso e lo
sviluppo del sistema industriale del Paese e la adozione
delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
ricerca applicata. [La somma e' costituita in fondo
speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo
amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in
base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro
per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo
di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di
societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici,
da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici
economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche'
alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella
misura non superiore al 70 per cento dei progetti di
ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente
lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il
rimborso degli interventi in rapporto al successo della
ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli
studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione
della industria nazionale in settori tecnologicamente
avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la
ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura
non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca
presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare
rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta,
dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la
cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei
risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati
all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle
riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette
relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e
tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i
termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati
della ricerca.
Una quota parte dal fondo di cui al presente articolo,
da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata
alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie
imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme
di cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e
loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento]».
«Art. 5. - Tutte le operazioni effettuate ai sensi del
precedente articolo e tutti gli atti, contratti e
formalita' relativi alle operazioni stesse, alla loro
esecuzione ed estinzione, sono esenti da qualsiasi tassa,
imposta e contributo presente o futuro spettanti cosi'
all'Erario come agli Enti locali, fatta eccezione:
della imposta di bollo sulle cambiali, che e' ridotta
nella misura prevista dall'art. 1 della legge 27 luglio
1962, n. 1228;
delle tasse ed imposte sugli atti giudiziari, per le
quali l'Istituto mobiliare italiano godra' del beneficio
riconosciuto per gli atti del gratuito patrocinio.
Le agevolazioni fiscali di cui sopra sono applicabili
anche alle operazioni ed agli atti che dovranno essere
effettuati dai soggetti finanziati ai sensi del precedente
articolo.».
«Art. 6. - Per la copertura della spesa derivante dagli
articoli 4 e 5 il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
emettere negli anni 1968 e 1969 certificati speciali di
credito per un ricavo netto complessivo di lire 100
miliardi.
I suddetti certificati di credito sono emessi secondo
le condizioni e le modalita' di cui agli articoli 9 e 10
del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con
modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267.
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento
dei certificati di credito, nonche' dagli interessi
relativi per gli anni 1968 e 1969 si fara' fronte con una
corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione
stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli esercizi finanziari 1968 e 1969
le occorrenti variazioni di bilancio.».
Comma 17.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 2002, n. 118 (Disposizioni urgenti per il
settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2 (Lotta agli incendi boschivi). - 1. Per le
esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse
all'attivita' antincendi boschivi di competenza, ivi
comprese quelle relative al funzionamento delle strutture
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli
incendi boschivi, e' autorizzata la spesa annua di euro
25.822.844 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. A
decorrere dall'anno 2005 si applica il disposto dell'art.
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
2. Per assicurare, a titolo sperimentale, l'impiego nel
settore della tutela del patrimonio forestale per finalita'
di protezione civile dei soggetti ammessi a prestare
servizio civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, e
nel contesto di potenziamento dell'azione generale di
ricognizione, di sorveglianza, di avvistamento e di allarme
per la lotta contro gli incendi boschivi, le
Amministrazioni competenti stipulano convenzioni ed accordi
diretti anche alla definizione di attivita' di presidio
estivo antincendio, nonche' alla prosecuzione degli
interventi straordinari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle finalita' di cui
al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di
euro per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230, cosi' come determinata dalla tabella
C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo modalita',
termini e procedure definite nei predetti accordi e
convenzioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.».
Comma 18.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 67 della
gia' citata legge n. 448/2001:
«1. I finanziamenti revocati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad
iniziative di programmazione negoziata nel settore
agroalimentare e della pesca sono assegnati al
finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di
programma riguardanti il settore medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate):
«Art. 11 (Contributi per gli investimenti in
agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di
imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee nel settore della produzione,
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al
contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del
2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di
cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su
investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi
emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunita'
europee e purche' la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'Ente incaricato.
3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a
regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo'
essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che si esprime entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle domande.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione
del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli
ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua
considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti
del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del
Ministro delle finanze.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
determinato l'ammontare delle risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" - capitolo 3860 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004,
mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4
dell'art. 10.
5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto
dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal
1° gennaio di ogni anno.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano
le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Si riporta il testo dell'art. 66 della gia' citata
legge n. 289/2002:
«Art. 66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema
agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero
delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della
programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario
complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge,
contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli
operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate,
finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti
aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli
orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in
agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del
21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.».
Comma 19.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
«Art. 3. - La legge finanziaria non puo' contenere
norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) -e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale.».
Comma 20.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della
legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo
di solidarieta' nazionale):
«2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni
interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori
danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di
cui al comma 1 del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 19-bis (Sospensione della riscossione per
situazioni eccezionali). - 1. Se si verificano situazioni
eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area
significativa del territorio, tali da alterare gravemente
lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
la riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
mesi, con decreto del Ministero delle finanze».
Comma 21.
- Si riporta il testo dell'art. 116 della gia' citata
legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - 1. Alle imprese che recepiscono, entro un
anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle
Comunita' europee sul regime di aiuto di Stato n.
236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e
alle condizioni dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
concesso, per la durata del programma di riallineamento e,
comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i
lavoratori individuati secondo le modalita' di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, e' fissato
nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80
per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il
terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20
per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori gia' denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento
di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non
denunciate, e' concesso uno sgravio contributivo pari alla
meta' delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in
corso, alla data di entrata in vigore della presente legge,
il programma di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalita':
a) per il periodo successivo secondo le annualita' e
con le entita' dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento
antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive gia' versate per i
lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di
cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio cosi'
determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione
dello sgravio di cui alla lettera a), e' utilizzato secondo
le modalita' fissate dagli enti previdenziali, a valere
anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma
3-sexies dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 510 del
1996, introdotto dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
6. All'art. 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
comma 3 e' abrogato.
7. All'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" e' sostituita dalla
seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione
economica", e' inserita la seguente: "due" ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
(Il testo e' stato inserito nel comma 3 dell'art.
78, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
b) (Aggiungi un periodo, dopo il primo, al comma 4
dell'art. 78, legge 23 dicembre 1998, n. 448);
c) (Aggiungi il comma 5-bis alla legge 23 dicembre
1998, n. 448).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b)
del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale
pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano
interessi nella misura degli interessi di mora di cui
all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 14 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o
amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreche' il versamento dei contributi o
premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti
impositori, si applica una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non puo' essere superiore
al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non
corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile e'
sottoposto a sanzioni disciplinari ed e' tenuto al
pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi
8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi o premi o dalle quali comunque derivi
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi
o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' a violazioni
di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni
civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del
presente articolo e di cui alla previgente normativa in
materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli
interessi previsti dall'art. 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e
assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti
impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fissano criteri e modalita' per
la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino
alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze
connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi
orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo
successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza
delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla
inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all'art. 124, primo
comma, del codice penale, all'autorita' giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla
legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di
crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale ed economica in
relazione alla situazione occupazionale locale ed alla
situazione produttiva del settore, comprovati dalla
Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per
periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti
dall'art. 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del
1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamita' naturali dichiarate
ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la
riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 e'
fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al
tasso di interesse legale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalita'
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo
quanto stabilito dall'art. 3, commi da 1 a 3, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e
successive modificazioni. Resta altresi' fermo quanto
stabilito dall'art. 1, commi 220 e 221, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o
ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti
non economici e di enti, fondazioni e associazioni non
aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei
criteri di eccezionalita' ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalita',
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis), il
pagamento rateale di cui all'art. 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, puo'
essere consentito fino a venti rate trimestrali costanti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le
modalita' fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra
quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in
base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente
articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell'ente previdenziale che potra' essere posto a
conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei
contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalita'
operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. (Sostituisce l'art. 37, legge 24 novembre 1981, n.
689).
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico
diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti
del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto
il pagamento dovra' provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
della contribuzione.».
Comma 23.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni (Contenimento della spesa previdenziale e
adeguamento delle contribuzioni):
«Art. 13 (Regolamentazione rateale dei debiti per
contributi ed accessori). - L'interesse di differimento e
di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per
i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi
attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di
piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e
sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto
stesso.
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al
comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti
sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro
e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della
riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento,
il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme
e le procedure che regolano la riscossione, anche in via
giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto
1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e
limitatamente alle domande di dilazione presentate nei
periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di
interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri
per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in
casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento
del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi
interbancari di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni
contributive previste dall'art. 17, primo comma, della
legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'art. 14-sexies, secondo
comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, dall'art. 3 della legge
30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma
e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n.
942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate
nei territori montani di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle
zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984.».
Comma 25.
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge
28 settembre 1998, n. 337), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con
riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal
1° gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1° luglio 1999 si applicano gli
articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrate dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752 e
2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificato dal presente decreto, sono
svolte dal pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
comma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dallo stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.».
Comma 26.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 (Istituzione del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura). - 1. E' istituito il
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente
nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza
scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale,
ittico e forestale e con istituti distribuiti sul
territorio.
2. Il Consiglio ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di seguito denominato
Ministero.
3. Il Consiglio e' dotato di autonomia scientifica,
statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
4. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative
sezioni operative, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e alla legge 6 giugno
1973, n. 306, e le altre istituzioni e strutture di ricerca
incluse nell'allegato I al presente decreto, costituiscono,
in prima attuazione, gli istituti del Consiglio, mantenendo
la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile
e finanziaria, nell'ambito delle disposizioni del presente
decreto.».
Comma 27.
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 9 della
gia' citata legge n. 289/2002:
«17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizionidell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali».
Comma 28.
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 10 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (Riforma
della normativa in tema di applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari):
«Art. 10. - Adempimenti dei trasportatori. Vendite
dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella
conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione
della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi
due periodi di applicazione. Periodi pregressi.
Responsabilita' finanziaria delle regioni e delle province
autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni
attuative e abrogazioni
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o
svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del regolamento CE
n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999:
«Art. 19. - Le zone svantaggiate minacciate di
spopolamento e nelle quali e' necessario conservare
l'ambiente naturale sono composte di territori agricoli
omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di
produzione e per esse devono ricorrere tutte le seguenti
caratteristiche:
esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla
coltivazione, le cui scarse potenzialita' non possono
essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano
soprattutto all'allevamento estensivo;
a causa della scarsa produttivita' dell'ambiente
naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori
alla media quanto ai principali indici che caratterizzano
la situazione economica dell'agricoltura;
scarsa densita', o tendenza alla regressione
demografica, di una popolazione dipendente in modo
preponderante dall'attivita' agricola e la cui contrazione
accelerata comprometterebbe la vitalita' e il popolamento
della zona medesima.».
Comma 29.
- Si riporta il titolo della legge 5 giugno 2003, n.
131: «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
132).
- Si riporta il titolo della legge 7 marzo 2003, n. 38:
«Disposizioni in materia di agricoltura.», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2003, n. 61.
- Si riporta il titolo della legge 17 febbraio 1982, n.
41: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1982, n. 53.
Comma 30.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della gia'
citata legge n. 41/1982:
«Art. 1 (Piano nazionale). - Al fine di promuovere lo
sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse
biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile,
tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in
materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli
impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano
nazionale degli interventi previsti dalla presente legge.
Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art.
3, ed approvato dal CIPE.
Con la stessa procedura sono adottati i successivi
piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre
di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si
rendessero necessarie in relazione alla evoluzione
tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
Gli interventi previsti dalla presente legge debbono
essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del
mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione
delle specie massive della pesca marittima nazionale;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e
razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo
dei prodotti ittici nazionali;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e
relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro
e di sicurezza a bordo;
f) miglioramento della bilancia commerciale del
settore.
Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere
realizzati:
1) lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla pesca marittima ed
all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle
risorse biologiche del mare;
3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione
delle reali ed accertate capacita' produttive del mare;
4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della
flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi
di cooperative e delle associazioni dei produttori;
6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e
salmastre;
7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di
ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso
strutture artificiali;
8) l'ammodernamento, l'incremento e la
razionalizzazione delle strutture a terra;
9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di
distribuzione e conservazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;
10) il potenziamento delle strutture centrali e
periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo
e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo
di pesca e alla programmazione;
10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle
strutture e delle infrastrutture al servizio della pesca.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al numero
6) del quarto comma, il Ministro della marina mercantile,
nell'adozione del piano, tiene conto anche delle
agevolazioni delle quali, in conseguenza della
equiparazione ad altre categorie produttive prevista da
norme speciali, beneficiano gli acquacoltori in acque
marine e salmastre.»
«Art. 2 (Elaborazione del piano). - Il piano nazionale
della pesca e' costituito di tre parti.
La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca
marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a
mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la
collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle
risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi
sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di
pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e
delle indicazioni del Comitato di cui all'art. 6.
(Comma abrogato).
La seconda parte riguarda le strutture a terra
collegate all'esercizio della pesca marittima, con
particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i
pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori,
dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici
all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di
conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti
della pesca.
Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi
di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento
del Comitato di cui al successivo art. 3, un esauriente
quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti
tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito
schema-tipo predisposto dal Ministero della marina
mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere
gli obiettivi generali della presente legge.
La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i
contributi per la ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che
debbono essere almeno pari al 10 per cento degli
stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla
cooperazione di cui all'art. 20, comma 3, lettere a) e b),
che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli
stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto
che non devono superare il 10 per cento degli stanziamenti
annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i
fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono
essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il
funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente
legge e per il funzionamento del sistema statistico della
pesca.
Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli
per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno
il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative
della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore
delle cooperative della pesca e loro consorzi, non
utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in
ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni
successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere
favorevole del Comitato di cui all'art. 23.
I piani nazionali della pesca successivi al primo sono
preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina
mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.»
Comma 31.
- Si riporta il testo dell'art. 141, commi 1 e 3, della
gia' citata legge n. 41/1982:
«Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante
eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche'
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede alla concessione,
ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a
contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e
2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana
del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. (Omissis).
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del
territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per la concessione di contributi pluriennali per
la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.
3-bis. (Omissis).
4. (Omissis).
Comma 35.
- Si riporta il titolo della legge 21 dicembre 2001, n.
443: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.).
- Si riporta il titolo della delibera CIPE n. 121 del
2001 ««Legge obiettivo»: 1° programma delle infrastrutture
strategiche». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 21 marzo 2002 Supplemento Ordinario n. 51).
- Si riporta il titolo del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190: «Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto
2002, n. 199, S.O.).
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche):
«Art. 17 (Opere e interventi per il trasferimento di
acqua). - 1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle
risorse idriche nei casi di cui all'art. 4, comma 1,
lettere c) e i), della presente legge, laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma
della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma
singola o associata, dei poteri di Autorita' di bacino, di
rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di
programma ai sensi dell'articolo 27, legge 8 giugno 1990,
n. 142, salvaguardando in ogni caso le finalita' di cui
all'art. 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei
lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su
richiesta di una Autorita' di bacino o di una regione
interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su
proposta delle Autorita' di bacino e delle regioni
interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei
ministri di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n.
183 del 1989, e successive modificazioni, nel quadro dei
programmi triennali di intervento di cui all'art. 21 della
medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti
criteri e modalita' per la esecuzione e la gestione degli
interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata
attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio
dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al
Comitato dei ministri di cui all'art. 4, comma 2, della
citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua
attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalita'
di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse
nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere
poste anche a totale carico dello Stato, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, al quale compete altresi' definire la
convenzione tipo, le direttive per la concessione delle
acque ai soggetti utilizzatori, nonche' l'affidamento per
la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti
medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento
di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla
preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al
comma 2 comporta variante al piano regolatore generale
degli acquedotti.»
Comma 38.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«3. Quando non diversamente specificato, le
disposizioni della presente legge si applicano ai territori
delle comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente
legge, per «comuni montani» si intendono «comuni facenti
parte di comunita' montane» ovvero «comuni interamente
montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, e successive modificazioni» in mancanza
della ridelimitazione.»
- Si riporta il testo degli articoli 86, comma 2 e 89,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 86 (Gestione del demanio idrico).
1. (Omissis).
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. (Omissis).»
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). -1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite
le funzioni relative:
a) - h) (Omissis);
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese
tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni
di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
decreto legislativo;
(Omissis).»
Comma 42.
- Si riporta il titolo della delibera CIPE 4 agosto
2000, n. 90: «Delibera quadro su criteri e modalita' degli
interventi, ex Ribs S.P.A., di Sviluppo Italia S.P.A. -
legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 23» (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2000).
- Si riporta il titolo della delibera CIPE 2 agosto
2002, n. 62: «Ulteriore finalizzazione di spesa a carico
dell'accantonamento previsto dalle delibere CIPE n. 36/2002
e n. 39/2002» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261
del 2002).
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
«9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad
eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno
dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93,
in eta' compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, che
subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al
familiare e che presentano un progetto di produzione,
commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, fissa criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni».
Comma 45.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento
del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«5. La Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948,
n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n.
278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici
attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4,
commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e
finanziaria per strumenti e/o servizi informativi,
assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a
ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di
mercato, a favorire il ricambio generazionale in
agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla
mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di
programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti
comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla datadi entrata in
vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base
dei principi di cui all'art. 13 e, comunque, nel rispetto
di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla
lettera d). Al personale della Cassa per la formazione
della proprieta' contadina sono applicabili le forme di
mobilita' nel pubblico impiego».
- Si riporta il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995:
«Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione
«garanzia» (Gazzetta Ufficiale n. L 158 dell'8 luglio
1995).
Comma 49.
- Si riporta il testo dell'art. 517 del codice penale:
«Art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza
o qualita' dell'opera o del prodotto, e' punito, se il
fatto non e' preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
a lire due milioni [c.p. 473, 474]».
Comma 50.
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003):
«10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali):
«3. Il trattamento previsto dal primo comma del
presente articolo cessa dopo i primi duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita'.»
Comma 56.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono
demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione
delle violazioni in materia di:
a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o
locale;
b) diritti doganali, di confine e altre risorse
proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea;
c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere
sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o
locale;
d) attivita' di gestione svolte da soggetti privati
in regime concessorio, ad espletamento di funzioni
pubbliche inerenti la potesta' amministrativa
d'imposizione;
e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a
fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi
pubblici di spesa;
f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate
nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme
obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il
valore aziendale netto di unita' produttive in via di
privatizzazione o di dismissione;
h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento
nazionali, europei ed esteri, nonche' movimentazioni
finanziarie e di capitali;
i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso
l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico
risparmio;
l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed
altri diritti di privativa industriale, relativamente al
loro esercizio e sfruttamento economico;
m) ogni altro interesse economico-finanziario
nazionale o dell'Unione europea.».
Comma 59.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«2. 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti.»
Comma 61.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287 (Riordino della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione
del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 8 (Riordino della Scuola superiore dell'economia
e delle finanze). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 3, 4 e 5, all'art. 2, commi 4 e 10, all'art. 3, comma
3, all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 5, comma 1,
nonche' i principi desumibili dalle restanti disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 6 del presente decreto
legislativo, costituiscono criteri direttivi per il
regolamento della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto del Ministro delle finanze 30 settembre 2000, n.
301 (Regolamento recante norme per il riordino della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze):
«5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.»
- Si riporta il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469: «Regolamento recante
norme di semplificazione del procedimento per il versamento
di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 1999, n. 293).
Comma 63.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.»
Comma 64.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
«Art. 23 (Lotta al carovita). - 1. Previ controlli
operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi
al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli
studi di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono
manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento
dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di
prodotti di consumo a prezzo conveniente, e' istituito un
apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e
20 milioni di euro per l'anno 2004 destinato a finanziare
le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di
commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e
largo consumo, nonche' l'attivazione di forme di
comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti
telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso
i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri
e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua
ripartizione sono stabilite con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con
quota parte delle entrate derivanti dal presente decreto.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»
Comma 65.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge
28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in
materia portuale), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 6 (Autorita' portuale). - 1. Nei porti di Ancona,
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova,
La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara,
Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste
e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti
compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'art. 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento,
promozione e controllo delle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali
ed industriali esercitate nei porti, con poteri di
regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla
sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali
attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in
attuazione dell'art. 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, previa convenzione con il
Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione
dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione
della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette
alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di
servizi di interesse generale, non coincidenti ne'
strettamente connessi alle operazioni portuali di cui
all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di
diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa
salvo quanto disposto dall'art. 12, nonche' di autonomia di
bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente
legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni,
nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente
previsto dal comma 2 dell'art. 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria
dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento
di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato
allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel
quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria
dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della
Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
lettere b) e c), e' affidato in concessione dall'autorita'
portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne'
direttamente ne' tramite la partecipazione di societa',
operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente
connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero
partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o
strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle
autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello
sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti
trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con
proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge i limiti della
circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui
all'art. 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e
della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti
di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di
cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato
un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni
di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse
liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A
decorrere dal 1° gennaio 1995 puo' essere disposta
l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita'
portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta
di regioni, comuni o camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono
soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma,
quando, in relazione al mutato andamento dei traffici,
vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con
la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le
autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le
stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge,
le autorita' sprovviste di sede propria possono essere
ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti
franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita
l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto
stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione
di detti punti franchi.».
Comma 71.
- Si riporta il testo del comma 31 dell'art. 80 (Misure
di razionalizzazione diverse) della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come
modificato dalla legge:
«31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e
delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con
particolare riferimento al patrimonio storico e
architettonico, per gli anni 2003 e 2004 e' autorizzata, in
favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita'
dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo.
La sede del coordinamento delle predette iniziative di
promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce».
Comma 81.
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e successive modificazioni:
«Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). -
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro
l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo
in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma
dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento.
Il termine e' di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e'
allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha
sede il giudice adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
Quando e' stato nominato un procuratore, le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita'
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile
Art. 23 (Giudizio di opposizione). - Il giudice, se il
ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo
comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice
fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce
al ricorso, ordinando all'autorita' che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con
gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla
contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso
ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo
procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore
non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo'
disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive
e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito
dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da
ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita'
della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti
al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo
comma, del codice di procedura civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono
prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per
cassazione».
Comma 82.
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni
(Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento
dell'occupazione):
«Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per
il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate
dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della
Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di Regione e composti:
da un rappresentante della Regione, il quale assume
le funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle Regioni».
Comma 83.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 21 (Misure
di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese) della
legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di
apertura e regolazione dei mercati):
«7. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 37
della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate anche per
agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi
delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle
imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati,
secondo finalita', forme tecniche, modalita' e condizioni
da definire con decreto del Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Al fine di
assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai
loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto
fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui
alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive
modificazioni, e stipula apposito contratto con il
Ministero del commercio con l'estero nel quale puo' essere
previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa».
Comma 84.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
come modificato dal comma 2-ter dell'art. 23 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«1. Le regioni, entro un anno dalla data di
pubblicazione del presente decreto definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'
commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttivita' del sistema e la
qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e
ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al
fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli
relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al
fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a
tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' e
all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
e servizi, attraverso la costituzione di apposito
osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali ed artigiane di produzione di beni e di
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
(Omissis)».
Comma 85.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 72 della
gia' citata legge n. 289/2002, come modificato dalla
presente legge:
«5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
concessione di incentivi per attivita' produttive disposti
con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.»
Comma 86.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 548 (Interventi per le aree depresse e
protette, per manifestazioni sportive internazionali,
nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210),
convertito in legge, con modificazioni dalla legge
20 dicembre 1996, n. 641:
«Art. 5 (Trasferimento di opere infrastrutturali ed
impianti alle regioni). - 1. Sono trasferite alle Regioni
Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa, che
devono essere esercitate entro il termine di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, concernenti il completamento degli
insediamenti produttivi e la gestione delle aree
industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le
disposizioni sui contratti d'area di cui all'art. 2, comma
203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono
trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti
per territorio, costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e
5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive
modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali
realizzate nelle aree industriali di cui al citato art. 32
della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in
relazione ai predetti lotti, nei limiti delle
disponibilita' esistenti, nonche' l'esercizio delle
funzioni amministrative relative al completamento degli
insediamenti produttivi. La vigilanza sui predetti consorzi
e' esercitata dalla regione competente. Con decreto del
ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' nominato un commissario ad acta, determinando il
relativo compenso a carico delle disponibilita' di cui alla
legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle
operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e
dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante
del consorzio di sviluppo industriale competente per
territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi
e passivi salvi i diritti gia' maturati a qualsiasi titolo
in favore o a carico dello Stato, o che maturassero
successivamente alla consegna, in dipendenza di
annullamenti, revoche, dichiarazioni di nullita' o
decadenza nel quadro delle funzioni amministrative da esso
esercitate.
2. All'onere conseguente agli impegni di cui all'art.
5, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 8 febbraio 1995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
valutato in 10 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1997/1999, si fa fronte con le somme derivanti dai
mutui di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».
Comma 87.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 1988):
«5. Per consentire il completamento degli interventi a
carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione
edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate ai sensi
dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della
complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.»
Comma 88.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca:
«testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, S.O.).
Comma 89.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo
1981, n. 64 (Ulteriori finanziamenti per l'opera di
ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto
del gennaio 1968):
«Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e
l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza
dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
del gennaio 1968, sono eseguite in concessione dai comuni
interessati che non dichiarino di rifiutare entro trenta
giorni dalla richiesta.
L'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299,
convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n.
464, e' abrogato.
Il compenso ai comuni concessionari per spese generali
di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilita' e
collaudo dei lavori sara' determinato nella misura massima
del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1
miliardo, dell'8 per cento per opere fino all'ammontare
iniziale di 2 miliardi e del 7 per cento per opere di
importo superiore.
Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara'
nominato dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari
dello Stato».
Comma 90.
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2003):
«17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.».
- Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 7-bis
dell'art. 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646
(Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi
alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994),
convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22:
«2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il
domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che
hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal
4 novembre 1994 e fino al 31 ottobre 1995 i termini
relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari,
nonche' ai connessi adempimenti civilistici ed
amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate,
aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute
all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche
locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, i termini
di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti
e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre
1994 sono prorogati al 31 ottobre 1995.
3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone
fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei
comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dei
soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o
sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria
attivita' o che possiedano immobili ivi ubicati, si
applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i
medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e
limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via
esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili
danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che
svolgono le attivita' bancarie od assicurative di cui
all'art. 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.
(Omissis).
7-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di
cui ai commi 2 e 3, e posseggono soltanto redditi di
partecipazione in societa' di persone, imprese familiari ed
aziende coniugali, nonche' in gruppi europei di interesse
economico destinatari delle disposizioni recate dal
presente articolo, sempreche' abbiano subito danno
rilevante nella misura prevista dal successivo comma 16-bis
in proporzione alle quote di partecipazione. Qualora i
soggetti medesimi posseggano anche altri redditi, debbono
presentare la dichiarazione annuale, relativamente a detti
redditi, nei normali termini di legge ed effettuare i
relativi versamenti. Debbono poi produrre una successiva
dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente,
comprensiva dei redditi o delle perdite di partecipazione
con le modalita' precedentemente indicate provvedendo al
versamento dell'eventuale maggiore imposta dovuta o
esponendo l'eventuale credito da portare in diminuzione
dagli acconti o dalle imposte dovute per la successiva
dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in
eccedenza».
Comma 91.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di
emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici
verificatisi nel territorio della regione Liguria, in
provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002,
in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e
nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21
e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e
Monzuno, in provincia di Bologna, a causa del crollo di una
parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli
eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002
che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 50 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono disposti i seguenti finanziamenti:
da a) ad h) (omissis);
i) per la prosecuzione degli interventi di cui
all'art. 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32,
concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della
Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici
del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono
autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un
importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a
decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo
sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10
miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;»
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.)
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1993, n. 230, supplemento ordinario.
Comma 92.
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 138 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2001), come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge
13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal
decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, gia' prorogati con l'art. 5, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del
4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.».
Comma 93.
- Per il testo della lettera i) del comma 1 dell'art.
50 della gia' citata legge n. 448/1998 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) vedasi in
nota al comma 91.
Comma 94.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione
di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge
14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del
31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi
avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al
comma 1, con propria determinazione, affida, entro otto
mesi dalla definizione degli stati di consistenza, il
completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica
amministrazione sulla base della medesima disciplina
straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e
ne cura l'esecuzione.».
- La legge 14 maggio 1981, n. 219, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo
1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti»
(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134).
Comma 95.
- Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 reca:
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai
movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed
11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.»,
convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n.
363 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1984, n.
145 e convertito in legge con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363 (Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1984,
n. 202).
Comma 96.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 3 agosto
1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'universita' e la
ricerca):
«Art. 3. - 1. Per la realizzazione di opere
infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di
Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture
universitarie di Varese e di Como, sono autorizzati limiti
di impegno decennali, rispettivamente, di lire 2,5 miliardi
per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 2,5 miliardi per il 1999 e lire 6
miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione delle proiezioniper il 1999 e per
il 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici».
Comma 97.
- La legge 2 maggio 1990, n. 102, reca: «Disposizioni
per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e
delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e
Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle
eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio
ed agosto 1987» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 maggio 1990, n. 103).
Comma 98.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli
eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di
Siracusa, Catania e Ragusa), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«1. Per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli
eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province
di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio
1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'art. 8, comma 2, della presente legge e comunque per
fare fronte ad ogni calamita' verificatasi nell'intero
territorio regionale, e' assegnato alla regione siciliana
nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di lire
3.870 miliardi, in ragione di lire 200 miliardi per l'anno
1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435
miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno
1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire
1.040 miliardi per l'anno 1996. Il predetto contributo e'
destinato, quanto a lire 3.115 miliardi, al recupero o alla
ricostruzione del patrimonio edilizio privato.»
Comma 99.
- Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
«Art. 34.
La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso [Cost. 9]».
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509 reca: «Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).
Comma 100.
- Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni:
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47».
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2003):
«Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente art.
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
12. (Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale».
Comma 103.
- Il testo dell'art. 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, (Norme sul diritto agli studi universitari), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 16. (Prestiti d'onore). - 1. (comma abrogato).
2. (comma abrogato).
3. (comma abrogato).
4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo».
Comma 104.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di
abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
convertito con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170:
«Art. 1. (Iniziative per il sostegno degli studenti
universitari e per favorirne la mobilita). - 1. Al fine di
sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di
assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli
studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli
studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di
incrementare il numero dei giovani dotati di elevata
qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370,
assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei
giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, a
decorrere dall'anno 2003, e' ripartito tra gli atenei in
base a criteri e modalita' determinati con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti
universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi,
ferme restando le finalita' di cui all'art. 4, comma 4-bis,
del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli
studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita'
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione
di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli,
iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di
specializzazione per le professioni forensi, delle scuole
di specializzazione per gli insegnanti della scuola
secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni
per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui
all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche'
per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca,
inseriti in reti nazionali ed internazionali di
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee
strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui
all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio
inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse
nazionale e comunitario.
2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva
altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi
dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini
di cui al comma 1, lettera c).
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si
applicano le disposizioni dell'art. 10-bis del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle
dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e
successive modificazioni, ed in materia previdenziale
quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. Le risorse acquisite dalle universita' per
l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e
dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non
ancora impegnate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'art.
7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono
utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi
agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
Comma 105.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26 (Disposizioni urgenti per la ripresa
delle attivita' imprenditoriali.), convertito con
modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95:
«Art. 1. (Imprenditorialita' giovanile). - 1. L'ambito
territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786,convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui
agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi' come definiti dai
regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del bilancio e della programmazione economica stabilisce
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro
e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche
con riferimento ai benefici concedibili e alle relative
misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il
pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la
omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande,
fissando criteri che comprendano la presentazione da parte
dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di
un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della
normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire,
entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni,
denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui
e' affidato il compito di produrre servizi a favore di
organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri
soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove
imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese,
costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni,
ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35
anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la
societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate
dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici
e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme
destinate alle esigenze di finanziamento del comitato,
determinate nella misura di lire 7 miliardi e 700 milioni.
La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare
al capitale sociale di altre societa' operanti a livello
regionale per le medesime finalita', cui partecipano anche
le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare
al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima
del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della
societa' possono altresi' partecipare enti anche
territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese
le societa' di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, le finanziarie di cui all'art. 16 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo
scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le
associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con
il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere
destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione
europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti
connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato
sulla base di apposite convenzioni con i soggetti
finanziatori.
3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti
dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede
al versamento delle somme necessarie alla costituzione del
capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2,
stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme
derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 4 e
5, e all'art. 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per
l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il
Ministro del bilancio e della programmazione economica
ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro
del tesoro, acquisito previamente il parere delle
competenti commissioni parlamentari, le predette risorse
finanziarie tra i territori di cui al comma 1, nel rispetto
delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia
speciale e delle relative norme di attuazione. Le risorse
finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al
presente articolo affluiscono in un conto corrente
infruttifero intestato alla societa' per
l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa
depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente
avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto
conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme
strettamente necessarie per il conseguimento delle
finalita' di cui al comma 2.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla
societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad
esaurimento presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica, di cui all'art. 14 del medesimo
decreto legislativo, e successive integrazioni e
modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla costituzione della societa' di cui al
presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, cosi' come modificato ed integrato dalla
successiva normativa, e' abrogato.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio
speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente
le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'art. 7
del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944,
n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075,
acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione
sull'attuazione del presente articolo e sull'attivita'
della societa' per l'imprenditorialita' giovanile. Nella
relazione sono indicati i dati della gestione di bilancio,
le partecipazioni della societa' in altre societa', la
distribuzione territoriale degli incentivi erogati, il
grado e le modalita' di utilizzo dei finanziamenti
nazionali e dell'Unione europea, nonche' i settori
economici interessati e i risultati complessivi conseguiti]
(Articolo abrogato dall'art. 27, decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal
comma 2 dello stesso articolo)».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236:
«Art. 1-bis. (Promozione di nuove imprese giovanili nel
settore dei servizi). - [1. Una quota del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, non superiore al
10 per cento, e' riservata allo sviluppo di nuove imprese
giovanili nei settori della innovazione tecnologica, della
tutela ambientale, dell'agricoltura e della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agroindustriali della
fruizione dei beni culturali, del turismo, della
manutenzione di opere civili ed industriali nelle aree
depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5-b del
regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,
relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea, e
successive modificazioni, nonche' nel settore dei servizi
socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle
persone handicappate in situazioni di gravita' di cui
all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
agli anziani non autosufficienti.
2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di
quelle relative alle imprese che operano nel settore dei
servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto
personale alle persone handicappate in situazione di
gravita' di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono
realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come
modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275,
che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
3. I soggetti destinatari dei benefici devono avere le
caratteristiche delle societa' o delle cooperative di cui
all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalita'
di concessione delle agevolazioni.
3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi'
destinate alla promozione di nuove cooperative sociali di
cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un
programma definito dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le organizzazioni nazionali
operanti nel settore. I benefici sono concessi, nella
misura di cui all'art. 1, comma 3, per ogni lavoratore
dipendente o socio lavoratore, che non goda dei benefici di
cui all'art. 4, comma 3, della predetta legge.
Le domande per la concessione del beneficio sono
presentate all'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, competente per territorio] (Articolo
abrogato dall'art. 27 decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso
articolo)».
- Si riporta il testo del comma 9, dell'art. 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti
per favorire l'occupazione), convertito con modificazioni
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:
«[9. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad
eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono
estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non meno
dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di
cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93,
in eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella
conduzione dell'azienda agricola al familiare e che
presentano un progetto di produzione, commercializzazione,
trasformazione in agricoltura. Il Ministro del tesoro, con
proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e
modalita' di concessione delle agevolazioni]
(Comma abrogato dall'art. 27, decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal comma 2 dello
stesso art. 27)».
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 51. (Provvedimenti a favore delle cooperative
sociali). [1. Per favorire la creazione di nuova
imprenditorialita' sociale nonche' il consolidamento e lo
sviluppo delle imprese sociali gia' esistenti, alle
cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino
progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il
consolidamento e lo sviluppo di attivita' gia' avviate,
sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i
benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, secondo i criteri e le modalita' definiti con
apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo
destinate, possono essere utilizzate quale copertura della
quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati
dall'Unione europea per i progetti operanti nei territori
di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni]
(Articolo abrogato dall'art. 27, decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, con la decorrenza prevista dal
comma 2 dello stesso articolo)».
- Si riporta il testo dell'art. 9-septies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608:
«Art. 9-septies. (Misure straordinarie per la
promozione del lavoro autonomo nelle regioni del
Mezzogiorno). - [1. Per favorire la diffusione di forme di
lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita'
giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi
all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1
dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono
ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti,
della durata massima di tre mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura
e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del
Fondo sociale europeo.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio
decreto criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa' per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. concede ai soggetti,
la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista
tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in
cinque anni con idonee garanzie assicurative da acquisire
sull'investimento;
c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese
di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile S.p.a.
e' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di
finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al
30 per cento del totale degli investimenti ammessi
5. Per l'attuazione del presente articolo la Societa'
per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a. stipula apposita
convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e
di lire cinquanta miliardi per l'anno 1996. Le predette
somme possono essere utilizzate quale copertura della quota
di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall'Unione-europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita' ammessi al
corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4
con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge
23 luglio 1991, n. 223] (Articolo abrogato dall'art. 27,
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, con la
decorrenza prevista dal comma 2 dello stesso articolo)».
- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 reca
«Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2000, n. 156).
Comma 108.
L'Allegato I del trattato istitutivo della Comunita'
europea, e' riportato nella Gazzetta Ufficiale n. C 325 del
24 dicembre 2002.
Comma 116.
- Si riporta il testo della lettera a) del comma 1
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158, come modificato dall'art. 31, comma
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria
2003), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) cinque anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85% ;»
Comma 117.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate), convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 7. (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
contenute nel capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni -
anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
di seguito denominata «ANAS Spa», in conto aumento del
capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al primo periodo
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari alla somma del valore netto della rete
autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui
al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle
attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in
proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e
stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria.
1-quinquies. La riscossione delle entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS
Spa ai sensi del comma 1-bis e' effettuata con le modalita'
previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS Spa e l'agenzia
delle entrate.
1-sexies. All'art. 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni
interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa' interessata stipula apposita
convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a
ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'art.
2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
24 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta».
2. All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i
compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche' 1), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS Spa approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS Spa approva i
progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS Spa, per gestione,
manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle strade ed
autostrade statali e per la costruzione di nuove strade ed
autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non
superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di
concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS Spa, in
base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio.
Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono
designati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ad eccezione del presidente del collegio
sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS Spa e continua ad essere
disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS Spa puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS Spa le risorse gia' assegnate all'Ente
nazionale per le strade - ANAS. Fino alla efficacia della
concessione di cui al comma 2 l'ANAS Spa continua
nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS Spa succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS Spa.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito».
Comma 118.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art 17. (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138).
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal
comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2003):
«Art. 12. (Definizione dei carichi di ruolo pregressi).
- 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da
uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i
debitori possono estinguere il debito senza corrispondere
gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo
iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive
eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, relativamente ai
ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre
2000, i concessionari informano i debitori di cui al
comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facolta' attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il
16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al
30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito
sottoscrivendo, entro il 16 marzo 2004, l'atto di cui al
comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento
delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita
comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro
il 16 febbraio 2004. Resta fermo quanto previsto dal
comma 2, secondo e terzo periodo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme
pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti contabili connessi all'operazione».
Comma 120.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
112/1999 vedasi in nota al comma 118.
Comma 121.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari.), come modificato dalla legge qui
pubblicata :
«Art. 4. (Soggetti incaricati della riscossione). - 1.
Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di
riscossione dei tributi e dagli istituti di credito secondo
le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento
concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con
decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle
finanze. Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi alle
aziende di credito si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i
compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di
cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli
automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale
dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le
entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso
spettante a concessionari, banche e poste italiane S.p.a.
e' determinato sulla base di apposita convenzione stipulata
con l'Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti
e indiretti del servizio.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad
ogni singola operazione d'incasso effettuata dalle aziende
di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13
del regolamento concernente l'istituzione del conto
fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del
Ministro delle finanze.
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati
analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento
effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli
versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I
concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il
giorno venti del mese successivo, i dati relativi a
ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente
postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle
medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse
degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le
modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei
dati».
Comma 123.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione
di «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP
S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
3. La Cdp S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni
dell'art. 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e
altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote
complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanza di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale peril
primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo
restano in carica i componenti del collego dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo
statuto della CDP s.p.a. e le nomine dei componenti degli
organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a
norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.A. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma
8. E' confermata, per la gestione separata, la Commissione
di vigilanza prevista dall'art. 3 del regio decreto
2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A. e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11
la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni
vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad
essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto
compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.A.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di
cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'art. 204, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla
CDP S.p.A. con le modalita' previste dall'art. 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. puo' destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A
tal fine la CDP S.p.A. adotta apposita deliberazione
contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti
e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'art.
2436 del codice civile. Dalla data di deposito della
deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati
sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti
dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni
nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione
e' effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad
essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata della CDP S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di
cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale
applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio
destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento
delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 42 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'art. 11, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per
la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta e indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP
S.p.A. sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui
al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 e
successive modificazioni, nella corrispondente area e
posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in
precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del
presente comma e' riconosciuto un assegno personale
pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come
definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l'importo del predetto
assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione,
il personale gia' dipendente della Cassa depositi e
prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP S.p.A. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli
delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'art. 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio
all'atto della trasformazione mantengono il regime
pensionistico e quello relativo all'indennita' di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle
pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di
trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare,
con applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione,
i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria
gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
27. (Il presente comma, modificato dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce, con
dodici periodi, gli originari periodi quinto, sesto,
settimo ed ottavo del comma 4 dell'art. 8, decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63).
Comma 124.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del succitato
decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a
responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per
«testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario; per «riforma delle societa», il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima
applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il
consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti
indicati all'art. 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32,
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
«confidi», «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'art. 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma
dell'art. 2525 del codice civile, come modificato dalla
riforma delle societa'.
 
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art.
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
del codice civile le societa' consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti
complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo
piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti,
entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero
dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo
versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una
somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti e'
annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai
commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la
cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta
da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 21
della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti
dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del
reddito delle societa' che gestiscono tali fondi; detti
contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri
soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il
Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e'
conferito in una societa' per azioni, avente per oggetto
esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. Il capitale sociale iniziale della
societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali. La societa' per azioni
assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia
proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali,
anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di
garanzia conservano il loro grado e la loro validita' in
capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce
agli amministratori la facolta' di aumentare il capitale
sociale a norma dell'art. 2443 del codice civile con
offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle
societa' indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle
banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di
garanzia al fine del loro conferimento nella societa' per
azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo
statuto fissa altresi' un limite massimo di possesso
azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino
altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per
cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le
Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente
la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni
di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei
limiti delle risorse finanziarie attribuite.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al
comma 25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di
controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie
prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente
dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al
comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso
prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art.
2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' riservato alle operazioni di controgaranzia dei
confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonche'
alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La
controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle
procedure di recupero nei confronti dell'impresa
inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi
sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della
garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
anche alle banche che, in base al proprio statuto,
esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute negli
articoli da 5 a 11, da 19 a 28 e da 33 a 37, del testo
unico bancario.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli
articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. ( Il presente comma, modificato dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, aggiunge i commi
4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinques e 4-sexies all'art. 155,
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi
29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera
a) puo' altresi' essere esaminato dai creditori che
intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei
singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo
comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio.
37. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
civile, introdotti dalla riforma delle societa', le
deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni
e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi
38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi
12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti
dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro
tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'art. 155, comma
4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 155, comma 4-ter, del medesimo testo
unico bancario.
58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'art. 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».
61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati «Confidi», istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni,
puo' essere concessa alle banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale
delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci
almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di
insediamento degli organi sociali della societa' di cui al
comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Si riportano gli articoli da 33 a 37 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia»:
«Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
«credito cooperativo».
3. La nomina degli amministratori e dei sindaci spetta
esclusivamente all'assemblea dei soci.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.
Art. 34 (Soci). - 1. Il numero minimo dei soci delle
banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a
duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine
sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso
contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo
e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con
carattere di continuita' nel territorio di competenza della
banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore
nominale complessivo superi cinquantamila euro.
5. (Comma abrogato dall'art. 5, decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 342).
6. Si applica l'art. 30, comma 5.
Art. 35 (Operativita). - 1. Le banche di credito
cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore
dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi
determinati, le singole banche di credito cooperativo a una
operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai
soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle
attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla
competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri
fissati dalla Banca d'Italia.
Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni
di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di societa' per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.
Art. 37 (Utili). - 1. Le banche di credito cooperativo
devono destinare almeno il settanta per cento degli utili
netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalita'
previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei
commi precedenti e che non e' utilizzata per la
rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o
distribuita ai soci deve essere destinata a fini di
beneficenza o mutualita».
Comma 125.
- Si riporta il testo del comma 27 dell'art. 32 del
gia' citato decreto-legge n. 269/2003, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive
non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente
causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per
l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste
per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n.
3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione
onerosa dell'area di proprieta' dello Stato o degli enti
pubblici territoriali, con le modalita' e condizioni di cui
all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al
presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a
vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a
tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di
dette opere, in assenza o in difformita' del titolo
abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche
e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge
o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge
21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente
dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune
subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree
boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi
dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili
anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno,
che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state,
nell'ultimo decennio, percorse da uno o piu' incendi
boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale,
nonche' nei terreni gravati da diritti di uso civico. »
Comma 126.
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 48 del
gia' citato decreto-legge n. 269/2003, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di
ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione
dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno
precedente per le attivita' di promozione rivolte ai
medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua
ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno
schema approvato con decreto del Ministro della salute.».
Comma 127.
- Si riporta il testo dell'art. 50 del gia' citato
decreto-legge n. 269/2003, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«50. (Disposizioni in materia di monitoraggio della
spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle
prescrizioni sanitarie). - 1. Per potenziare il
monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e
delle iniziative per la realizzazione di misure di
appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per
l'attribuzione e la verifica del budget di distretto, di
farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il
Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto
adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della
Tessera sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno
richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai
quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a
barre nonche' in banda magnetica, quale unico requisito
necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, entro il
15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici
standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne
cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende
sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove
autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare
prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa
custodia. I modelli equivalgono a stampati per il
fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
3. Il modello di ricetta e' stampato su carta
filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi
per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti
disposizioni in materia. Il vigente codice a barre e'
sostituito da un analogo codice che esprime il numero
progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
ottica non comporti la procedura di separazione del
tagliando di cui all'art. 87 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in
ogni caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
e' riportato sempre il numero complessivo dei farmaci
ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella
compilazione della ricetta e' sempre riportato il solo
codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice
sanitario.
4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di
cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro
necessita', e comunicano immediatamente al Ministero
dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome,
il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali e'
effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del
laboratorio ovvero l'identificativo della struttura
sanitaria nei quali gli stessi operano, nonche' la data
della consegna e i numeri progressivi regionali delle
ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il
collegamento, mediante la propria rete telematica, delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei
policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
pubbliche e private, dei presidi di specialistica
ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati
per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito
denominati, ai fini del presente articolo, «strutture di
erogazione di servizi sanitari». Con provvedimento
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i
parametri tecnici per la realizzazione del software
certificato che deve essere installato dalle strutture di
erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi
informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i
parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale
di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari
effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le
disposizioni del presente comma e di quelli successivi
hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e
l'installazione del software di cui al comma 5, secondo
periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del
medesimo comma e' riconosciuto un contributo pari ad euro
250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella
quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
installazione e funzionamento del predetto software. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche' del
valore della produzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
delle risorse di cui al comma 12.
7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati
otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione.
All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante
la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono
rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero
progressivo regionale della ricetta nonche' il codice a
barre della TS; sono comunque rilevati i dati relativi alla
esenzione nonche' inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche. In ogni caso, e' previamente
verificata la corrispondenza del codice fiscale del
titolare della TS con quello dell'assistito riportato sulla
ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla
ricetta, quest'ultima non puo' essere utilizzata, salvo che
il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso
di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale
esibizione della TS, il codice fiscale dell'assistito e'
rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze;
il software di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati
vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente
utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi
sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale
dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il
predetto software assicura altresi' che in nessun caso il
codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o
conservato in ambiente residente, presso le farmacie,
pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione
telematica da parte del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi
telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero
dell'economia e delle finanze, con modalita' esclusivamente
automatiche, li inserisce in archivi distinti e non
interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia
assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello
relativo al codice fiscale dell'assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li
detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze, con modalita' telematica, nei trenta giorni
successivi alla data di emanazione del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle
regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al
prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore
ambulatoriale.
10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e'
consentito trattare i dati rilevati dalla TS degli
assistiti; allo stesso e' consentito trattare gli altri
dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle
regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari.
Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili
all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione,
alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la
verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
liquidazionedefinitiva delle somme spettanti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati
contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono
essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
nonche' le modalita' di tale trasmissione.
11. L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
le regioni e le province autonome dimostrino di avere
realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di
monitoraggio delle prescrizioni mediche nonche' di
trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettivita',
verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in
attuazione del presente articolo. Con effetto dal
1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le
regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del
finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, e'
ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che
garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie
locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. II Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' per il successivo e progressivo
assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
o nazionale dei servizi di cui all'art. 52, comma 9, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.».
Comma 128.
- Il testo dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge
finanziaria 2003) e' riportato nella nota al comma 100 del
presente articolo:
Commi 129 e 130.
- Si riporta il testo dell'art. 60 della gia' citata
legge n. 289/2002, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alle
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle
Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni».
- Il testo dell'art. 61 della gia' citata legge n.
289/2002, e' riportato nella nota al comma 100 del presente
articolo.
Comma 131.
- Si riporta il testo del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 203. - Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389».
Commi 132 e 133:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 62 della
gia' citata legge n. 289/2002:
«Art. 1. Al fine di assicurare una corretta
applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni
per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui
all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, nonche' di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati
monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi,
attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002
comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza
dal contributo conseguito automaticamente, i dati
occorrenti per la ricognizione degli investimenti
realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei
contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono
i rapporti necessari per la realizzazione degli
investimenti, le modalita' di regolazione finanziaria delle
spese relative agli investimenti, l'ammontare degli
investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da
utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini.
Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
il quale sono altresi' approvati il modello di
comunicazione e il termine per la sua effettuazione,
comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di
cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a
decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non
superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari
a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo
dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e
non utilizzati, risultante dalla analisi delle
comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima
della predetta misura e' determinata con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la
ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002,
hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate
relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato
art. 8 della legge n. 388 del 2000 effettuano la
comunicazione di cui alla lettera a), sospendono
l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La
ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita
fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare
complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per
cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di
cui al citato art. 8 della legge n. 388 del 2000 e'
attribuito, nella forma di credito di imposta,
esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle
aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo
e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai
sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto
Trattato, il contributo spetta nel limite dell'85 per cento
dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga,
ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato, il contributo spetta nella misura della
intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c),
dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e
al secondo periodo della presente lettera, e' attribuito un
contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le
stesse modalita' di cui al primo periodo, nei limiti di 30
milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle
disposizioni del periodo precedente e' subordinata, ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi
delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno
ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque
intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c),
a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera,
rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato
nell'istanza non accolta, nonche' gli altri dati di cui
alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali
condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la
precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter
del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai
soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere
dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al
comma 1-bis del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi
stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la
prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli
investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi,
secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati,
con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene
presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni
caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo
anno successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza
e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione
minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per
cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e
al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo
pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della
lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti,
per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi
successivi a quello nel quale la decadenza si e'
verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle
istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al
comma 1-ter del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000,
come modificato dall'art. 10 del citato decreto-legge n.
138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio
pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al
citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella
dichiarazione annuale dei redditi relativa all'esercizio in
cui sono effettuati gli investimenti il settore di
appartenenza, l'ammontare dei nuovi investimenti effettuati
suddivisi per area regionale interessata, l'ammontare del
contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro
elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei
modelli della predetta dichiarazione.».
Comma 134.
- Il testo della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega
al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, Supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 7, dell'art. 1 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale):
«7. Ai fini di cui al presente decreto legislativo:
a) legge delega e' la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) programma e' il programma delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui all'art. 1 della legge delega;
c) Ministero e' il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le
infrastrutture ed insediamenti produttivi inseriti nel
programma;
e) opere per le quali l'interesse regionale concorre
con il preminente interesse nazionale sono le
infrastrutture, individuate nel programma di cui al comma
1, non aventi carattere interregionale o internazionale,
per le quali sia prevista, nelle intese generali quadro di
cui al comma 1, una particolare partecipazione delle
regioni o province autonome alle procedure attuative. Hanno
carattere interregionale o internazionale le opere da
realizzare sul territorio di piu' regioni o Stati, ovvero
collegate funzionalmente ad una rete interregionale o
internazionale;
f) fondi, indica le risorse finanziarie - integrative
dei finanziamenti pubblici, anche comunitari e privati allo
scopo stimati disponibili - che la legge finanziaria
annualmente destina alle attivita' di progettazione,
istruttoria e realizzazione delle infrastrutture inserite
nel programma;
g) soggetti aggiudicatori sono le amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi dell'art. 1, lettera b) della
direttiva 93/37/CEE, nonche' i soggetti aggiudicatori di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, competenti alla realizzazione delle infrastrutture.
Sono altresi' soggetti aggiudicatori, ai soli fini di cui
alla presente legge, i diversi soggetti pubblici o privati
assegnatari dei fondi;
h) CIPE e' il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, integrato con i presidenti delle
regioni e province autonome di volta in volta interessate
dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
i) legge quadro e' la legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
l) regolamento e' il decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
m) concessione e' il contratto di cui all'art. 19
comma 2, primo periodo della legge 11 febbraio 1994, n.
109, con il quale viene affidata la progettazione e
realizzazione di una infrastruttura a fronte unicamente del
diritto a gestire l'opera ovvero a fronte di tale diritto
accompagnato da un prezzo. I concessionari non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo; gli appalti del concessionario sono regolati
dalla direttiva 93/37/CEE e dalle successive norme del
presente decreto;
n) affidamento a contraente generale e' il contratto
di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge
21 dicembre 2001, n. 443, con il quale viene affidata la
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una
infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal
soggetto aggiudicatore. I contraenti generali non sono
soggetti aggiudicatori ai sensi del presente decreto
legislativo».
Comma 135.
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Comma 143.
- Si riporta il testo dell'art. 54 della gia' citata
legge n. 448/2001:
«Art. 54 (Fondo nazionale per il sostegno alla
progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli
enti locali). - 1. Al fine promuovere, in coerenza con gli
obiettivi indicati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, la realizzazione delle opere
pubbliche di regioni, province, comuni, comunita' montane e
relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito a decorrere dal 2002 il Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali.
2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al
finanziamento delle spese di progettazione delle opere
pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono
risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo
di progettazione.
3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e
gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero
dell'economia e delle finanze contenente le seguenti
indicazioni:
a) natura, finalita' e stima dei tempi di
realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entita' dei singoli contributi richiesti, in
valore assoluto ed in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto
del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e
l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in
ciascuno degli anni del triennio precedente.
4. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 3 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di
ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego
del contributo, il beneficio e' revocato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono dettate le disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.».
Comma 144.
- Si riporta il testo dell'art. 55 della gia' citata
legge n. 448/2001:
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo.».
Comma 146 e 147:
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 30 (Garanzie e coperture assicurative). - 1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici e' corredata da una cauzione pari al 2
per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2-bis. La fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovra' prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita'
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovra'
avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta.
2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 e'
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita' anzidetti, e' automatico, senza necessita'
di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, e' svincolato secondo la normativa
vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La
mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche ai contratti in corso anche se affidati dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),
anteriormente alla data del 1° gennaio 2004.
3. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le
amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che preveda anche una garanzia di responsabilita' civile
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
l'esecutore e' inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita' di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista o dei progettisti deve coprire,
oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori
costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
di cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
in corso di esecuzione. La garanzia e' prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5
milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella
professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalita' stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'art. 16, commi 1 e 2, e la loro conformita' alla
normativa vigente. Gli oneri derivanti dall'accertamento
della rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione
delle opere. Con apposito regolamento, adottato ai sensi
dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di
euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di
controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di
euro, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici
tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse
stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di
controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo
svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 6, la verifica puo' essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del
medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
soggetti di fiducia della stazione appaltante.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le
cauzioni previste dalla normativa vigente.
7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta
giorni dalla trasmissione del relativo schema, e'
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
possono avvalersi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, e'
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'art. 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
euro.».
Comma 148.
- Si riporta il comma 1 dell'art. 137 della gia' citata
legge n. 388/2000, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 1. - Alla regione Sicilia e' assegnato un limite
di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici
anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire
200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere i consumi ed i costi energetici delle
piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni
sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio
di prodotti petroliferi.
c-bis) realizzare infrastrutture primarie con
interventi intersettoriali».
Comma 150.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:
« Art. 18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
e' avviato un programma straordinario di edilizia
residenziale da concedere in locazione o in godimento ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando e'
strettamente necessario alla lotta alla criminalita'
organizzata, con priorita' per coloro che vengano
trasferiti per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
tale programma si provvede:
a) per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
lire 50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3, dell'art.
22, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
di 300 miliardi per anno dei proventi relativi ai
contributi di cui al primo comma, lettere b) e c),
dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
agli anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando la
riserva di cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione e loro
consorzi e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
cui al comma 1, lettera a), sono concessi, anche
indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed
edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
o in un massimo di diciotto annualita' costanti, ferma
restando l'entita' annuale complessiva del limite di
impegno autorizzato a carico dello Stato. Il Comitato
esecutivo del CER determina gli ulteriori criteri per le
erogazioni dei contributi nonche' il loro ammontare
massimo.
In caso di alienazione degli alloggi di edilizia
agevolata l'atto di trasferimento deve prevedere
espressamente, a pena di nullita', il passaggio in capo
all'acquirente degli obblighi di locazione nei tempi e con
le modalita' stabilite dal CIPE.
3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
realizzazione di interventi di recupero del patrimonio
edilizio anche mediante l'acquisizione di edifici da
recuperare, di interventi di nuova costruzione, nonche'
alla realizzazione delle necessarie opere di
urbanizzazione.
Gli interventi possono far parte di programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5.
4. Alla realizzazione del programma straordinario di
cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto il
comitato esecutivo del CER stabilisce le modalita' per la
presentazione delle domande.
5. Al fine di assicurare la disponibilita' delle aree
necessarie alla realizzazione del programma straordinario
di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per
l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui
decennali senza interessi secondo le modalita' ed alle
condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con
destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di
edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni
immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalita' giuridica, indicati nel
libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non
indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne
facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in
sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici
centrali e periferici competenti, procedono, entro
centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
le cessioni, alla loro valutazione con riferimento
all'attuale consistenza e destinazione nonche' alla
cessione al comune richiedente.
5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il
programma straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
per esigenze di servizio.
6. Gli enti pubblici comunque denominati, che
gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non
superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti
immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a
destinazione residenziale, da destinare a dipendenti
statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
nella costruzione e nell'acquisto di immobili della
intensita' abitativa e della consistenza degli uffici
statali. «L'acquisto da parte degli enti pubblici e
previdenziali non puo' essere riferito agli immobili
costruiti con i contributi dello Stato».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
con proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli
interventi di cui al comma 6».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il
rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per
interventi in materia di opere a carattere ambientale):
« Art. 11 (Attuazione degli interventi di cui all'art.
2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). - 1. Al
fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi
del comma 72 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il Segretario generale del Comitato per l'edilizia
residenziale (CER), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, comunica l'elenco
delle proposte di attuazione dei programmi, cui si
riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la
localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi, e
dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti ai
presidenti delle giunte regionali territorialmente
competenti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, comuni ed operatori possono
segnalare al Segretariato generale del CER e al presidente
della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
risultanti dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita'
delle somme accantonate, il presidente della giunta
regionale propone al sindaco del comune territorialmente
competente ed al soggetto attuatore o proponente la
sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'art.
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. Il presidente della giunta regionale ha
altresi' la facolta', di concerto con il soggetto attuatore
o proponente e con il sindaco del comune territorialmente
competente, di provvedere alla rilocalizzazione del
programma in ambito regionale. La sottoscrizione
dell'accordo di programma da parte del soggetto attuatore o
proponente costituisce formale rinuncia all'azione ed agli
atti pendenti dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La
ratifica dell'accordo di programma da parte del consiglio
comunale, anche se avvenuta in data precedente alla
comunicazione del Segretario generale del CER di cui al
presente comma, determina direttamente la immediata
ammissione del programma al finanziamento.
2. In ogni caso, gli accordi di programma di cui al
comma 1, non ratificati entro centottanta giorni dalla
comunicazione del Segretario generale del CER di cui al
medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 34 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di
comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e
di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare
l'accordo di programma, il presidente della Regione o il
presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni
interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della Regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della Regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della Regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono
svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati,
nonche' dal commissario del Governo nella Regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici
nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
commissario del Governo ed al prefetto».
Comma 151.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 443/2001, come sostituito dal comma 3, dell'art.
13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti) e modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 1. (Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivita'
produttive). - 1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le
infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti
produttivi strategici e di preminente interesse nazionale
da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei
complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle
opere la cui rilevanza culturale trascende i confini
nazionali. L'individuazione e' operata, a mezzo di un
programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le
regioni o province autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli
insediamenti strategici di cui al presente comma, il
Governo procede secondo finalita' di riequilibrio
socio-economico fra le aree del territorio nazionale,
nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico
del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a
quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione
dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al
fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere.
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti
nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11 CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista,
della VIA; definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione
delle interferenze con servizi pubblici e privati, con
previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di
mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del
compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonche' quello delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
due anni successivi alla loro emanazione possono essere
emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, nel rispetto della medesima procedura e
secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
integra e modifica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformita' alle previsioni della presente legge e dei
decreti legislativi di cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione
dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi
individuati nel comma 1 puo' essere disposta con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto
decreto sono dichiarate la compatibilita' ambientale e la
localizzazione urbanistica dell'intervento nonche' la
pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere
ed attivita' previste nel progetto approvato.
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo e'
delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo
quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome previste dagli statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni
edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere
realizzati, in base a semplice denuncia di inizio
attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene
conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se
sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in
sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che
sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di
attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le
nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei
strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla
lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
7. Nulla e' innovato quanto all'obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al
costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in
via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
di inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia
sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell'attivita'
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
11. Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, e' abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano
nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
della data di entrata in vigore della presente legge siano
gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente.
13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre
nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle
disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti la cui classificazione e' stata modificata con la
decisione della Commissione europea 2001/118/CE del
16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi
dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
l'attivita' di gestione dei rifiuti. L'attivita' puo'
essere proseguita fino all'emanazione del conseguente
provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio
delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
attivita' gia' in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di
cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni emanano norme affinche' gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
in plastica con una quota di manufatti in plastica
riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno
stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
lettera f-bis) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 22
del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo
decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando
contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze
inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione,
perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza
trasformazioni preliminari, secondo le modalita' previste
nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto a VIA, secondo le modalita' previste nel
progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
previo parere dell'ARPA sempreche' la composizione media
dell'intera massa non presenti una concentrazione di
inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 puo'
essere verificato in accordo alle previsioni progettuali
anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei
materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono
individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la
destinazione urbanistica del sito non richieda un limite
inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e
macinati anche la destinazione a differenti cicli di
produzione industriale, purche' sia progettualmente
previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per
tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo
autorizzata dall'autorita' amministrativa competente,
previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti
di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata
secondo modalita' di rimodellazione ambientale del
territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma
17 siano destinati a differenti cicli di produzione
industriale, le autorita' amministrative competenti ad
esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui
medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante
l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva
destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine
l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza,
quantita' e specifica destinazione».
Comma 152.
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge
22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1987), e successive modificazioni, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 7. - 1. Per il proseguimento degli interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, di
cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi ripartita in ragione
di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di
lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari
1988 e 1989. Alla ripartizione della somma fra lo Stato, la
regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva
competenza, si provvede con decreto del Ministro del tesoro
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge
29 novembre 1984, n. 798, tenuto anche conto dello stato di
avanzamento delle opere.
2. Per far fronte ai maggiori oneri finanziari di cui
all'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme in materia di
edilizia residenziale pubblica, e' autorizzato il limite di
impegno di lire 10 miliardi, da iscrivere al capitolo n.
8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno 1987.
3. E' autorizzato, per l'anno 1987 il limite di impegno
di lire 5 miliardi per le maggiori spese derivanti da
aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da
revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari
in corso d'opera, ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge
2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'art. 4-bis del
decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e
dell'art. 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94, concernenti norme in materia di edilizia
residenziale pubblica.
4. E' autorizzato, per l'anno 1987, il limite di
impegno di lire 10 miliardi per la concessione di
contributi nella spesa di costruzione di serbatoi e laghi
artificiali, ai sensi degli articoli 73 e seguenti del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 .
5. Per consentire il completamento degli interventi di
preminente interesse nazionale di cui alla legge
10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del
territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della
subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal
mare dei territori del delta del Po interessati dal
fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di
bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo,
e' autorizzata la complessiva spesa di lire 250 miliardi,
di cui lire 50 miliardi in favore del territorio di
Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 20 miliardi
nell'anno 1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di
lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e d'intesa con le
regioni interessate, adotta, tenuto anche conto dei
programmi di cui alle leggi 9 luglio 1957, n. 600, e
10 dicembre 1980, n. 849, e delle esigenze finanziarie
connesse al completamento degli stessi, il programma degli
interventi ed il relativo piano di riparto della spesa, ai
fini dell'iscrizione delle rispettive quote nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici e in quello
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per
l'attuazione degli interventi si applicano i criteri di cui
all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 46.
6. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 1.600
miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100
miliardi per l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, da destinare al
completamento, anche funzionale, delle opere gia' avviate o
ancora da avviarsi alla data di entrata in vigore della
presente legge in base al programma costruttivo
predisposto, d'intesa con il Ministro di grazia e
giustizia, ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre
1971, n. 113, e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n.
119, e successive modifiche.
7. Per le finalita' e con le modalita' di cui all'art.
19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali
possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti
nell'anno 1987 fino ad un complessivo importo massimo di
lire 800 miliardi. La quota del predetto importo
eventualmente non utilizzata nell'anno 1987 puo' esserlo
negli anni successivi. L'onere per l'ammortamento dei
mutui, valutato in lire 1997 miliardi annui a decorrere dal
1988, e' assunto a carico del bilancio dello Stato.
8. Ad integrazione dei fondi stanziati dall'art. 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi
urgenti in materia di edilizia universitaria, ferma la
riserva del 5 per cento per gli interventi di cui all'art.
1, comma 4, della legge medesima, e' autorizzata, per il
periodo dal 1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950
miliardi. L'importo e' iscritto nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire
100 miliardi per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'anno 1989. A
decorrere dall'anno finanziario 1990, agli ulteriori
stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19,
quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887.
9. Per la prosecuzione degli interventi diretti alla
prevenzione dei beni culturali e ambientali dai rischi
sismici, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11,
comma ventitreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
e' integrata di lire 50 miliardi per l'anno 1987.
10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi
recata dall'art. 34, comma 2, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, per il completamento della linea 1 della
metropolitana di Napoli e' incrementata di lire 250
miliardi per il triennio 1988-1990, in ragione di lire
50 miliardi nell'anno 1988 e di lire 100 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990.
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19,
ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, e'
incrementata di lire 5 miliardi per l'anno finanziario
1987, per il completamento delle opere di ricostruzione,
consolidamento, restauro e manutenzione della Cattedrale di
Palermo e locali annessi.
12. Per le finalita' di cui alla legge 31 dicembre
1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare,
e' autorizzata per il triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa
complessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta agli
stanziamenti gia' recati dalla legge stessa, in ragione di
lire 39 miliardi per l'anno 1987, lire 64 miliardi per
l'anno 1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989.
13. L'onere di ammortamento dei mutui di cui all'art.
6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
887, stipulati per il finanziamento dei progetti relativi a
opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che
abbiano ottenuto il contributo di cui all'art. 10 della
medesima legge n. 308 del 1982, e' posto a carico del
bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987, con
analoga corrispondente riduzione del contributo erariale
per lo sviluppo degli investimenti attribuito ai sensi
dell'art. 6, quindicesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887. Per il completamento dei predetti progetti e
per la realizzazione di quelli che ottengono il contributo
di cui all'art. 10 della citata legge n. 308 del 1982, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare ai
comuni, ai loro consorzi e aziende mutui ventennali per un
importo complessivo di lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni 1987, 1988 e 1989, il cui onere di ammortamento,
valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1988 e in lire 12
miliardi per l'anno 1989, e' assunto a carico dello Stato.
14. Per il completamento degli interventi di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1982, n. 960, e
secondo le medesime modalita', e' autorizzata l'ulteriore
spesa di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-1990. Alla
regione Friuli-Venezia Giulia e' assegnato il contributo
speciale di lire 170 miliardi, di cui lire 61 miliardi per
l'anno 1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 18
miliardi per l'anno 1989 e lire 38 miliardi per l'anno
1990, per l'esecuzione delle opere indicate all'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
100, ed all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 101. La restante somma di lire
230 miliardi e' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 39
miliardi per l'anno 1987, di lire 97 miliardi per l'anno
1988, di lire 32 miliardi per l'anno 1989 e di lire 62
miliardi per l'anno 1990, per essere destinata, secondo gli
importi stabiliti con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
all'esecuzione da parte dell'ANAS delle opere indicate
nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 100 del 1978, o comunque direttamente
connesse ai traffici fra l'Italia e la Jugoslavia, nonche'
all'esecuzione delle opere di edilizia complementare ai
servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso
l'autoporto di S. Andrea di Gorizia da adibire a scuola
della Guardia di finanza.
15. E' assegnato all'ANAS un contributo straordinario
per gli anni 1987-1990 di lire 6.700 miliardi. Il predetto
contributo e' cosi' ripartito:
a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 1987, 500 nel
1988, 580 nel 1989, 400 nel 1990, da destinare ad un fondo
da istituire nel bilancio di previsione dell'ANAS per
l'accelerata realizzazione di interventi di completamento
od avvio di opere autostradali gia' programmati e
parzialmente finanziati ai sensi delle leggi 12 agosto
1982, numero 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorita'
per l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;
b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del Mezzogiorno
e nel Lazio, di cui 120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel
1989 e 600 nel 1990, da destinare ai fabbisogni gia'
indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il
completamento della funzionalita' dei lotti delle aree di
priorita' del programma triennale di cui alla legge
3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilita'
statale previsti nel piano decennale, con priorita' per gli
itinerari interregionali, nonche' alla definitiva
conclusione dei programmi 1979-1981 e del piano stralcio
1982-1987;
c) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 1987, 380 nel
1988, 500 nel 1989 e 500 nel 1990, da destinare alle
finalita' di cui alla precedente lettera b) nelle altre
regioni del centro-nord;
d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 1987, 300 nel
1988, 220 nel 1989 e 180 nel 1990, da destinare
all'ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla
manutenzione, anche straordinaria, dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria;
e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 80 nel
1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 in attuazione dell'art. 9
della legge 12 agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare
la realizzazione dell'intervento previsto, l'ANAS e'
autorizzata ad approvare il piano finanziario allegato
all'atto aggiuntivo alla vigente concessione regolata dalle
leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287,
predisposto per l'intero investimento in sede di
destinazione della quota iniziale di contributo dello
Stato. L'ulteriore fabbisogno per il completamento
dell'infrastruttura e' determinato con apposita norma in
sede di legge finanziaria, fermo restando che il
complessivo onere per lo Stato non potra' essere superiore
al 65 per cento dell'investimento complessivo. Detta
aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla
prima tratta indicata dalla convenzione di concessione, e'
elevata all'80 per cento.
16. Una quota del 15 per cento a valere sui fondi di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 15, e' destinata
alle finalita' di cui all'art. 7 della legge 3 ottobre
1985, n. 526.
Comma 153.
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 139
(Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua
laguna) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
1992, n. 42.
- Il testo del regolamento (CE) n. 1177/2002 del
Consiglio, del 27 giugno 2002 (Regolamento del Consiglio
relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la
costruzione navale) e' pubblicato nella G.U.C.E. 2 luglio
2002, n. L 172.
- Si riporta il resto dell'art. 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con
gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
Comma 154.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
26 febbraio 1992, n. 211 (Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa):
«Art. 10. - 1. Gli enti indicati all'art. 8 della legge
15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono
autorizzati ad accendere mutui della durata massima di 10
anni garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle
finalita' indicate al medesimo art. 8, nonche' per la
realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di
collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive
ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e
di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti
interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base
dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane,
approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i
singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri
per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei
mutui. Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato
non possono superare il limite massimo del 50 per cento del
costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non
si applica agli interventi concernenti le ferrovie in
regime di gestione commissariale governativa.
3. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei
contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro per i problemi delle aree urbane.
4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed
in conto interessi previsti dal presente articolo sono
autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195
miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per
l'anno 1994».
Comma 155.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della gia' citata
legge n. 468/1978:
«Art. 27. - Leggi con oneri a carico dei bilanci degli
enti del settore pubblico allargato.
Le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di
minori entrate, a carico dei bilanci degli enti di cui al
precedente art. 25 devono contenere la previsione
dell'onere stesso nonche' l'indicazione della copertura
finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e
pluriennali».
Comma 157.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (Lettera soppressa dall'art. 1, decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Comma soppresso dall'art. 11, decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542).
Comma 162.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
8 novembre 2002, n. 264 (Disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport):
«Art. 1 (Rifinanziamento degli interventi a sostegno
dell'attivita' del teatro «Carlo Felice» di Genova). - 1.
E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale
dell'Opera «Carlo Felice» di Genova, di 2.582.000 euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalita' di
cui all'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223».
Comma 167.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 (Approvazione
del piano di sviluppo delle universita' per il triennio
1991-93):
«Art. 19 (Autorizzazione a rilasciare titoli
universitari con valore legale).
Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 7 agosto
1990, n. 245, sulla base delle documentazioni esibite e
degli statuti presentati al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e su conforme
parere delle competenti commissioni parlamentari, e'
concessa l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio
universitari aventi valore legale alle seguenti
istituzioni:
1) Associazione per il Libero istituto universitario
«Carlo Cattaneo» per il corso di laurea in economia
aziendale;
2) Associazione «Campus bio-medico» per il Libero
istituto universitario «Campus biomedico» C.B.M. per la
facolta' di medicina e chirurgia con il corso di laurea in
medicina e chirurgia per la scuola in scienze
infermieristiche per il corso di diploma universitario in
scienze infermieristiche.
Le predette autorizzazioni non comportano alcun onere
per lo Stato».
Comma 168.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
28 agosto 1997, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione
della cecita' e per la riabilitazione visiva e
l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati):
«Art. 1. - 1. Alle iniziative per la prevenzione della
cecita' e per la realizzazione e la gestione di centri per
l'educazione e la riabilitazione visiva e' destinato, a
decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di
lire 6.000 milioni».
«Art. 2. - 1. Lo stanziamento di cui all'art. 1 e'
destinato, quanto a lire 5.000 milioni, alle regioni per la
realizzazione delle iniziative di cui al medesimo articolo,
da attuare mediante convenzione con centri specializzati,
per la creazione di nuovi centri dove questi non esistano
ed il potenziamento di quelli gia' esistenti.
2. Con decreto del Ministro della sanita', da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i criteri di ripartizione
dei fondi di cui al comma 1, nonche' i requisiti
organizzativi, strutturali e funzionali dei centri di cui
al medesimo comma 1.
3. La restante disponibilita' di lire 1.000 milioni e'
assegnata alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale
per la prevenzione della cecita', per le attivita'
istituzionali.
4. L'attivita' della Sezione italiana dell'Agenzia
internazionale per la prevenzione della cecita' e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanita'.
5. La Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per
la prevenzione della cecita', entro il 31 marzo di ciascun
anno, trasmette al Ministero della sanita' una relazione
sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente nonche'
sull'utilizzazione dei contributi di cui al comma 3.
6. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno,
forniscono al Ministero della sanita' gli elementi
informativi necessari per la puntuale valutazione dei
risultati ottenuti nella prevenzione della cecita',
nell'educazione e nella riabilitazione visiva, tenendo
conto del numero dei soggetti coinvolti e dell'efficacia.
7. Il Ministro della sanita', entro il 30 settembre di
ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione
della cecita', l'educazione e la riabilitazione visiva
nonche' sull'utilizzazione dei contributi erogati dallo
Stato per tali finalita».
Comma 169.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della direttiva
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano):
«Art. 17 - 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti
necessari affinche' il procedimento per l'autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale si concluda
entro 210 giorni dalla presentazione di una domanda
convalidata.
2. Qualora uno Stato membro rilevi che una domanda di
autorizzazione e' gia' effettivamente all'esame in un altro
Stato membro per quanto riguarda il medicinale, lo Stato
membro interessato puo' decidere di sospendere l'esame
approfondito della domanda in attesa della relazione di
valutazione elaborata dall'altro Stato membro in
conformita' dell'art. 21, paragrafo 4.
Lo Stato membro interessato informa l'altro Stato
membro e il richiedente della decisione di sospendere
l'esame approfondito della domanda. Non appena ha concluso
l'esame della domanda ed ha preso una decisione, l'altro
Stato membro trasmette una copia della relazione di
valutazione allo Stato membro interessato».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 1084/2003 della Commissione, del
3 giugno 2003 (Regolamento della Commissione relativo
all'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione
all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o
per uso veterinario rilasciata da un'autorita' competente
di uno Stato membro):
«Art. 4 (Procedura di notifica delle variazioni minori
di tipo IA). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori
di tipo IA il titolare dell'autorizzazione all'immissione
in commercio (denominato in seguito «il titolare») presenta
contemporaneamente alle autorita' competenti degli Stati
membri in cui e' stato autorizzato il medicinale una
notifica corredata di:
a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli
modificati in seguito alla variazione;
b) l'elenco degli Stati membri interessati e
l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il
medicinale in questione;
c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla
regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri
interessati.
2. Una notifica puo' riguardare una sola variazione di
tipo IA. Qualora fosse necessario apportare diverse
variazioni di tipo IA ai termini di una sola autorizzazione
all'immissione in commercio, deve essere presentata una
notifica separata per ogni variazione di tipo IA richiesta;
ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento
alle altre notifiche presentate.
3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di
tipo IA dell'autorizzazione all'immissione in commercio
risulti in modifiche conseguenti di tipo IA, una singola
notifica puo' comprendere tutte le variazioni necessarie.
Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra
tali variazioni conseguenti di tipo IA.
4. Qualora una variazione comporti necessariamente la
revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e'
considerata parte della variazione.
5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai
paragrafi da 1 a 4, l'autorita' competente dello Stato
membro di riferimento riconosce la validita' della notifica
entro i 14 giorni successivi al ricevimento della notifica
e informa le altre autorita' competenti interessate,
nonche' il titolare.
Ogni autorita' competente interessata aggiorna,
all'occorrenza, l'autorizzazione all'immissione in
commercio concessa in forza dell'art. 6 della direttiva
2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva 2001/82/CE».
«Art. 5 (Procedura di notifica delle variazioni minori
di Tipo IB). - 1. Per quanto riguarda le variazioni minori
di tipo IB il titolare presenta contemporaneamente alle
autorita' competenti degli Stati membri in cui e' stato
autorizzato il medicinale una notifica corredata di:
a) tutti i documenti necessari, inclusi quelli
modificati in seguito alla variazione;
b) l'elenco degli Stati membri interessati e
l'indicazione dello Stato membro di riferimento per il
medicinale in questione;
c) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla
regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri
interessati.
2. Una notifica puo' riguardare una sola variazione di
tipo IB. Qualora fosse necessario apportare diverse
variazioni di tipo IB ai termini di una sola autorizzazione
all'immissione in commercio, deve essere presentata una
notifica separata per ogni variazione di tipo IB richiesta;
ciascuna notifica deve contenere inoltre un riferimento
alle altre notifiche presentate.
3. In deroga al paragrafo 2, qualora una variazione di
tipo IB comporti modifiche consequenziali di tipo IA o di
tipo IB, una singola notifica di tipo IB puo' comprendere
tutte le variazioni necessarie. Quest'ultima comprende una
descrizione del rapporto tra tali variazioni conseguenti di
tipo I.
4. Qualora una variazione comporti necessariamente la
revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e'
considerata parte della variazione.
5. Se la notifica soddisfa i requisiti di cui ai
paragrafi da 1 a 4, l'autorita' competente dello Stato
membro di riferimento riconosce il ricevimento di una
notifica valida ed avvia la procedura di cui ai paragrafi
da 6 a 11.
6. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di
una notifica valida l'autorita' competente dello Stato
membro di riferimento non ha inviato al titolare il suo
parere, conformemente al paragrafo 8, la variazione
notificata si ritiene approvata da tutte le autorita'
competenti degli Stati membri interessati.
L'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento informa le autorita' competenti degli Stati
membri interessati.
7. Ogni autorita' competente interessata dalla domanda
di variazione aggiorna, all'occorrenza, l'autorizzazione
all'immissione in commercio concessa in forza dell'art. 6
della direttiva 2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva
2001/82/CE.
8. Qualora l'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento ritenga che non sia possibile accettare la
domanda, essa informa, entro il periodo di cui al paragrafo
6, il titolare che ha presentato la notifica, motivando il
proprio parere.
9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere
di cui al paragrafo 8 il titolare puo' modificare la
notifica in modo da tenere debito conto degli elementi
indicati nel parere. In tal caso le disposizioni dei
paragrafi 6 e 7 sono d'applicazione alla notifica
modificata.
10. Qualora il titolare non modifichi la notifica la
richiesta si considera respinta. L'autorita' competente
dello Stato membro di riferimento informa immediatamente il
titolare e le altre autorita' competenti interessate.
11. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura
di cui al paragrafo 10 le autorita' competenti degli Stati
membri interessati o il titolare possono deferire la
questione all'Agenzia per l'applicazione dell'art. 35,
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o dell'art. 39,
paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE».
«Art. 6 (Procedura di approvazione delle variazioni
maggiori di Tipo II). - 1. Per quanto riguarda le
variazioni maggiori di tipo II il titolare presenta
contemporaneamente alle autorita' competenti degli Stati
membri in cui e' stato autorizzato il medicinale una
domanda corredata di:
a) i particolari e documenti giustificativi
pertinenti di cui agli articoli da 8 a 12 della direttiva
2001/83/CE o agli articoli da 12 a 15 della direttiva
2001/82/CE;
b) dati giustificativi relativi alla variazione
richiesta;
c) tutti i documenti modificati in seguito alla
domanda;
d) un'aggiunta o un aggiornamento di esistenti
rapporti/sintesi degli esperti in modo da tenere conto
della variazione richiesta;
e) l'elenco degli Stati membri interessati dalla
richiesta di variazione maggiore di tipo II e l'indicazione
dello Stato membro di riferimento per il medicinale in
questione;
f) il pagamento dei relativi diritti previsti dalla
regolamentazione nazionale applicabile negli Stati membri
interessati.
2. Una domanda puo' riguardare una sola variazione di
tipo II. Qualora fosse necessario apportare diverse
variazioni di tipo II ad una sola autorizzazione
all'immissione in commercio, deve essere presentata una
domanda separata per ogni variazione richiesta; ciascuna
domanda deve contenere inoltre un riferimento alle altre
richieste presentate.
3. In deroga al paragrafo 3, qualora una variazione di
tipo II comporti modifiche consequenziali, una singola
domanda puo' comprendere tutte le variazioni conseguenti.
Quest'ultima comprende una descrizione del rapporto tra
tali variazioni conseguenti.
4. Qualora una variazione comporti necessariamente la
revisione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
dell'etichettatura e del foglietto illustrativo, essa e'
considerata parte della variazione.
5. Se la domanda soddisfa i requisiti di cui ai
paragrafi da 1 a 4, le autorita' competenti degli Stati
membri interessati informano immediatamente le autorita'
competenti dello Stato membro di riferimento del
ricevimento della domanda valida.
6. L'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento informa immediatamente le altre autorita'
competenti degli Stati membri interessati, nonche' il
titolare dell'avvio della procedura di cui ai paragrafi da
7 a 13.
7. Entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura
l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento
deve redigere una relazione di valutazione e un progetto di
decisione da presentare alle altre autorita' competenti
interessate.
Questo periodo puo' essere ridotto in casi urgenti, in
particolare per motivi di sicurezza.
Questo periodo puo' essere esteso a 90 giorni per
variazioni riguardanti modifiche o aggiunte alle
indicazioni terapeutiche.
Questo periodo e' esteso a 90 giorni per variazioni
riguardanti la modifica o l'aggiunta di una specie non
destinata alla produzione alimentare per la quale il
prodotto e' indicato.
8. Entro i termini di cui al paragrafo 7 l'autorita'
competente dello Stato membro di riferimento puo'
richiedere al titolare di presentare, entro un limite di
tempo stabilito da tale autorita' competente, informazioni
supplementari. La procedura e' sospesa fino a quando non
vengono fornite le informazioni supplementari richieste. In
questo caso i periodi di cui al paragrafo 7 possono essere
estesi per un periodo ulteriore da determinare da parte
dell'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento.
L'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento informa le altre autorita' competenti
interessate.
9. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del
progetto di decisione e della relazione di valutazione le
altre autorita' competenti degli Stati membri interessati
riconoscono il progetto di decisione e informano
l'autorita' competente dello Stato membro di riferimento.
L'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento conclude la procedura e informa le altre
autorita' competenti interessate, nonche' il titolare.
10. Ogni autorita' competente interessata dalla domanda
di variazione modifica, all'occorrenza, l'autorizzazione
all'immissione in commercio concessa in forza dell'art. 6
della direttiva 2001/83/CE o dell'art. 5 della direttiva
2001/82/CE, conformemente al progetto di decisione di cui
al paragrafo 9.
11. Le decisioni relative a variazioni connesse a
questioni di sicurezza devono essere attuate entro un
periodo di tempo concordato tra l'autorita' competente
dello Stato membro di riferimento e il titolare, previa
consultazione delle altre autorita' competenti degli Stati
membri interessati.
12. Se entro il termine di cui al paragrafo 9 non e'
possibile il mutuo riconoscimento da parte di una o piu'
autorita' competenti del progetto di decisione
dell'autorita' competente dello Stato membro di
riferimento, si applica la procedura di cui all'art. 35,
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CEE o all'art. 39,
paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CEE.
13. Entro 10 giorni dalla conclusione della procedura
di cui al paragrafo 8 e qualora le autorita' competenti
degli Stati membri interessati dalla domanda siano del
parere che la variazione non possa essere accettata, il
titolare puo' deferire la questione all'Agenzia per
l'applicazione dell'art. 35, paragrafo 2, della direttiva
2001/83/CEE o dell'art. 39, paragrafo 2, della direttiva
2001/82/CEE».
Comma 170.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 92 della
gia' citata legge n. 388/2000:
«7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002».
Comma 173.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di
incendi boschivi), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni). - 1. Le
zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati
percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione
diversa da quella preesistente all'incendio per almeno
quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di
opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumita' e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette
zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti
dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il
vincolo di cui al primo periodo, pena la nullita'
dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e'
vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata
percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonche'
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attivita' produttive, fatti salvi i casi in cui
detta realizzazione sia stata prevista in data precedente
l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le
attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale
sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo
specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in
cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari
valori ambientali e paesaggistici. Sono altresi' vietati
per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone
boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
 
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data
di approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i
soprassuoli gia' percorsi dal fuoco nell'ultimo
quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal
Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato
annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per
eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni
valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i
successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le
relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli
elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai
divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i
periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal
medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su
soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi
del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per
ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a
lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di
caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione
amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore
a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di edifici nonche' di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attivita' produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai
sensi del comma 1, si applica l'art. 20, primo comma,
lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il
giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione
dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese
del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio
boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo
potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire
20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui
il responsabile appartenga a una delle categorie descritte
all'art. 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma
5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre alla
sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della
licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento
amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art.
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione
concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta
attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo».
Comma 174.
- Si riporta il testo dell'art. 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla «Carbosulcis S.p.A.» viene mantenuta fino alla presa
in consegna delle strutture da parte del concessionario di
cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1994, n. 56, e comunque non oltre il 31 dicembre
1998.
2. Nelle more della presa in consegna delle strutture
minerarie da parte del concessionario le agevolazioni
finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994,
possono essere destinate alla «Carbosulcis S.p.A.» per la
gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis,
nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede a stabilire, previa
formale rinuncia da parte del concessionario, le modalita'
per il trasferimento dei fondi per la gestione temporanea
alla «Carbosulcis S.p.A.» e le modalita' per l'utilizzo e
la rendicontazione delle stesse».
Comma 175.
- Per i testi dei commi 2 e 3 del citato art. 57 della
legge 449 1997, vedasi note al comma precedente.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 (Attuazione del
piano di disinquinamento del territorio del
Sulcis-Iglesiente):
«Art. 8 (Norme finanziarie). - 1. Il prezzo di cessione
dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con
carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato
nell'allegato B al presente decreto, e' regolato, ad
eccezione di quanto diversamente previsto dal presente
decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del
29 aprile 1992.
2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma
1 dell'art. 1, gia' inseriti nel quadro comunitario di
sostegno della regione Sardegna possono essere concesse
agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in
parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della
regione stessa.
3. Per gli stessi impianti saranno altresi' concesse
agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di
Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e
le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa
revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del
31 gennaio 1992.
4. A fronte delle attivita' di IMI - Istituto mobiliare
italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto
e' erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la
somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta
assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della
giunta regionale del 9 novembre 1993».
Comma 177.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 54 della
gia' citata legge n. 449/1997:
«13. - Sono abrogate le norme che autorizzano la
contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a
specifiche finalita', ivi comprese quelle di cui al comma
12 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ad
eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui
solo per finalita' specifiche di interesse pubblico; alle
relative spese pluriennali si provvede nei limiti
risultanti dalla tabella F allegata alla legge
finanziaria».
Comma 179.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 marzo
2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 11 (Norme di spesa e finali). - 1. Per
l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di lire 330 milioni annue a decorrere dal 2001.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di
lire un miliardo.
3. Per l'attuazione del comma 4 e' autorizzato un
limite di impegno quindicennale pari a lire un miliardo
annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e
c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con
onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui
al comma 3. Si applica l'art. 8, comma 2. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali sono
determinati criteri e modalita' per l'attuazione del
presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei
soggetti beneficiari e i controlli.
5. Le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono
esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente
articolo.
6. In sede di prima applicazione della presente legge,
le risorse disponibili al 1° gennaio 2004 e autorizzate ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo sono assegnate
prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu'
direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917
sugli altopiani vicentini.
Comma 180.
- Si riporta il testo dell'art. 45 della gia' citata
legge n. 448/2001, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 45 (Limiti di impegno). - 1. Al fine di agevolare
lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono
autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di impegno di
cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di
Milano sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
1,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, di 4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari,
della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
di Padova sono autorizzati, rispettivamente, limiti di
impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui all'art. 144, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa di 7
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».
Comma 183.
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e successive modificazioni:
«In deroga alle disposizioni dei titoli primo e
secondo, l'imposta e' dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o
fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello
Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di
monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del
prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente
alle cessioni successive alle consegne effettuate al
Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla
base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si
applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza
comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di
cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto
legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
c) per il commercio di giornali quotidiani, di
periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di
cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita
al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute.
L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle
copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di
forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a
supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si
intendono i prodotti editoriali registrati come
pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47,
e successive modificazioni. Per supporti integrativi si
intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri
supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche
gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali
quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni
unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo
dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per
cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non
ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con
l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui
al primo periodo della presente lettera c) si applica anche
se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono
ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il
costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente
alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento
del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene
ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla
pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o
dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota
di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano
l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge
16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di
prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle
copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta
legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni
quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali
quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono
ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti
da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della
commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;
d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a
disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di
qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di
telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal
titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i
servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente;
e) per la vendita al pubblico, da parte di
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi
ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente
l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di
documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari
dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio;
e-bis) (Lettera abrogata dall'art. 36, decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331)».
Comma 184.
- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174.
Comma 187.
- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 2 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«30. Al comma 2 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, dopo le parole: «Trentino-Alto Adige», sono
aggiunte le seguenti: «e ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all'estero». Ai fini dell'applicazione
dell'art. 3, comma 8, lettera a), della legge 7 agosto
1990, n. 250, il comma 2 dello stesso art. 3 della medesima
legge n. 250 del 1990, deve essere interpretato nel senso
che per imprese editrici di quotidiani costituite come
cooperative giornalistiche, devono intendersi anche le
imprese, costituite in tale forma, editrici di agenzie di
stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e riapertura dei
termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la
dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9,
comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso
ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa), e
successive modificazioni:
«Art. 3. - 1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'art. 9 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche
di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge, sono
concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli
risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della
citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate
pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi
complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi
gli ammortamenti risultanti a bilancio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i contributi di cui
al comma 8 e al comma 11 del presente articolo, il cui
ammontare non puo' comunque superare il 50 per cento dei
costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi,
limitatamente ad una sola testata, alle imprese editrici di
giornali quotidiani che, con esclusione di quanto previsto
dalle lettere a) e b) per le cooperative editrici
costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possiedano i
seguenti requisiti:
a) siano costituite come cooperative giornalistiche
da almeno tre anni;
b) editino la testata stessa da almeno tre anni;
c) abbiano acquisito, nell'anno precedente a quello
di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che
non superino il 30 per cento dei costi complessivi
dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;
d) abbiano adottato con norma statutaria il divieto
di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione
dei contributi e nei dieci esercizi successivi;
e) la testata edita abbia diffusione formalmente
certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura
complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per
cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si
intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli
abbonamenti e per testata locale quella cui almeno l'80 per
cento della diffusione complessiva e' concentrata in una
sola regione;
f) le testate nazionali che usufruiscono di
contributi di cui al presente articolo non siano poste in
vendita congiuntamente con altre testate;
g) abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio
cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una
societa' di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
h) la testata edita sia posta in vendita a un prezzo
non inferiore alla media dal prezzo base degli altri
quotidiani, senza inserti e supplementi, di cui viene
accertata la tiratura, prendendo a riferimento il primo
giorno di pubblicazione dall'anno di riferimento dei
contributi.
2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza
del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti
morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti
di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del
presente articolo.
2-ter. I contributi previsti dalla presente legge e in
misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal
bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle imprese
editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca
nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia
e Trentino-Alto Adige, a condizione che le imprese
beneficiarie non editino altri giornali quotidiani e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) del comma 2 del presente articolo. Gli stessi
contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per
cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi
ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero
a condizione che le imprese editrici beneficiarie
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g)
del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono
allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di societa' abilitate secondo la
normativa dello Stato in cui ha sede l'impresa.
2-quater. Le norme previste dal presente articolo per i
quotidiani per quanto attiene ai requisiti e ai contributi
si applicano anche ai periodici editi da cooperative
giornalistiche ivi comprese quelle di cui all'art. 52 della
legge 5 agosto 1981, n. 416.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese
editrici di periodici che risultino esercitate da
cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa'
la maggioranza del capitale sociale delle quali sia
detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non
abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200
per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media,
indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di
cui al presente comma devono essere costituite da almeno
tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque
anni. I contributi di cui al presente comma sono
corrisposti a condizione che le imprese editrici:
a) non abbiano acquisito, nell'anno precedente
introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per
cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa
per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;
b) editino periodici a contenuto prevalentemente
informativo;
c) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti
l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di
riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno
per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali,
18 per i quindicinali e 9 per i mensili.
3-bis. Qualora le societa' di cui al comma 3 siano
costituite da persone fisiche e giuridiche, ciascuna delle
quali possieda quote di capitale inferiori al 3 per cento,
e' sufficiente che la cooperativa, fondazione o ente morale
detenga la maggioranza relativa del capitale sociale.
4. La commissione di cui all'art. 54 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 11 della
legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere
sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei
requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.
5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui
ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, lo statuto della societa' che escluda
esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo
scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui
all'art. 2 della presente legge si applicano anche alle
imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che
gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi
di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del
1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8
le imprese editrici che siano collegate con imprese
editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero
con imprese che raccolgono pubblicita' per la testata
stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non
possono percepire i suddetti contributi le imprese
editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti
contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui
importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi
dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui tra i soci e gli amministratori
dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella
medesima condizione contrattuale.
6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o comunque operi il conferimento di azienda in
societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui
al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al
Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti,
aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del
tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e
successive modificazioni, a partire dalla data di ogni
riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso
periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra'
versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma
parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione od
assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla
riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o
da altra documentazione idonea, risulti violata
l'esclusione della distribuzione degli utili.
7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a
condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna
impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non
superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa
risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli
ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra
il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi
di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per
cento.
8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2
sono determinati nella seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna
impresa;
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000
copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni
all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera,
dalle 30.000 alle 150.000 copie;
2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino
alle 250.000 copie;
3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di
tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.
9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma
8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media
dei costi come determinati dal medesimo comma 8.
10. Fatta salva l'applicazione a regime della normativa
in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese
editrici di quotidiani o periodici a quella data organi di
movimenti politici i quali organi siano in possesso dei
requisiti per l'accesso ai contributi previsti, nonche' a
favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
pubblicati per la prima volta in data successiva al
31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di
partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a
decorrere dal 1° gennaio 1998 alle imprese editrici di
quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi o
giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo
avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento
italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei
limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio,
e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40
per cento della media dei costi risultanti dai bilanci
degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per
i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;
b) un contributo variabile, calcolato secondo i
parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto
ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo
rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o
mensili; per i suddetti periodici viene comunque
corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel
caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.
11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate
pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi
d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono
concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi
integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato
dalle lettere a) e b) del comma 10.
11-bis. (Comma abrogato dall'art. 2, legge 11 luglio
1998, n. 224).
11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli
ultimi due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i
contributi previsti dal comma 2 sono concessi a condizione
che non fruiscono dei contributi previsti dal predetto
comma imprese collegate con l'impresa richiedente, o
controllate da essa, o che la controllano, o che siano
controllate dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti
che la controllano.
12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11
non puo' comunque superare il 70 per cento dei costi, come
determinati dai medesimi commi 10 e 11.
13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono concessi a condizione che le imprese non
fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli
di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i
contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da
imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che
siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi
soggetti che le controllano.
14. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui
all'art. 4 sono corrisposti alternativamente per un
quotidiano o un periodico o una impresa radiofonica,
qualora siano espressione dello stesso partito politico.
15. Le imprese editrici di cui al presente articolo, ad
eccezione di quelle previste dal comma 3, sono comunque
soggette agli obblighi di cui al quinto comma dell'art. 7,
legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 4,
legge 30 aprile 1983, n. 137, a prescindere dall'ammontare
dei ricavi delle vendite. Sono soggette agli obblighi
medesimi, a prescindere dall'ammontare dei ricavati delle
vendite, anche le imprese di cui al comma 2 dell'art. 11,
legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di
ogni anno e purche' sia stata inoltrata domanda valida ai
sensi delle vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2, 8,
10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione
del contributo residuo verra' effettuata entro tre mesi
dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e
della necessaria certificazione nonche' della
documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti.
La certificazione, eseguita a cura di una societa' di
revisione, e' limitata alla verifica ed al riscontro dei
soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del
contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».
Comma 188.
- Il testo del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415
(Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249.
Comma 190.
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 52 della
gia' citata legge n. 448/2001:
«18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione».
Comma 191.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma), e successive
modificazioni, come modificati dalla legge qui pubblicata,
precisando che l'art. 161, decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, ha abrogato la presente legge, fatta
eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3, settimo
comma e 5:
«Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179,
nonche' con l'importo dei premi riservati al CONI a norma
dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
colpiti da decadenza per i quali resta salvo il disposto
dell'art. 90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento».
Comma 193.
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 19. (De tax). - 1. Il consumatore che acquista
prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in
esercizi commerciali convenzionati con associazioni,
organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei
loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari
all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa
ai prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e le ONLUS, sono considerati, ai fini di cui
al comma 1, enti svolgenti attivita' etiche, fermo restando
quanto previsto ai sensi del secondo periodo. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti,
inclusi quelli elencati nel precedente periodo, per
l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalita'
di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma
1 nonche' quelle ulteriori occorrenti per l'applicazione
del presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato
l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di
cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate
derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore
sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega
legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h),
della legge 7 aprile 2003, n. 80».
Comma 194.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174 (Regolamento recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota
fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da
adottare ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n.
549 del 1995) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 giugno 1998, n. 129;
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 12-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«12-bis. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse
sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione
dell'art. 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si applicano le disposizioni dell'art. 8, commi 5, 6,
7, 8 e 9 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del
comma 7 sopra indicato.».
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
(Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452 (Disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA,
sulla pubblicita' effettuata con veicoli, sulle
contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed
associazioni) convertito, con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16:
«Art. 8. (Ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle
concessioni rinnovate) - 1. Con decreto interdirigenziale,
adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e
determinati per la ridefinizione in via amministrativa,
fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle
condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste
dalle convenzioni accessive alle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive,
nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione
equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo
garantito nonche' della previsione di un incremento di tale
misura ridefinita, fino a scadenza della concessione,
direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei
volumi di raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.
3. Previo procedimento amministrativo da svolgere nel
rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli
articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, sono individuate le concessioni
da rinnovare ai sensi dell'art. 25 del regolamento recante
norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi
alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei
proventi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, mediante riattribuzione ai sensi
dell'art. 2 del medesimo regolamento. Le predette
concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dal
comma 1 del presente articolo, fino alla definitiva
aggiudicazione di quelle riattribuite.
3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non devono
derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»
Comma 195.
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 7-bis, del
gia' citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 come modificato dalla legge qui pubblicata:
«7. Il termine del 1° gennaio 2004, di cui all'art.
110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e'
prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli
apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera
b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e' stato
rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state
assolte le relative imposte. A decorrere dal 1° gennaio
2004, nei casi in cui non e' stato rilasciato entro il
31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo
precedente, e dal 1° maggio 2004, nei casi in cui e' stato
rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e
congegni di cui al periodo precedente non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita
e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui
all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro,
rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004,
secondo le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9
del predetto art. 110, i relativi nulla osta perdono
efficacia;
c) all'autorita' amministrativa e' preclusa la
possibilita' di rilasciare al gestore, ai sensi
dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque
anni:
«7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali.
Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b)
dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003
e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14-bis,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale
disposizione si applica dal 1° maggio 2004.».
Comma 196.
- Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«13. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e'
autorizzata la concessione al CONI medesimo di un
contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno
2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A
tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo,
per agevolare e promuovere l'addestramento e la
preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i
quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai
sensi dell'art. 33 del regolamento interno della
Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle
societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di
serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente
le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane
assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari
ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari
al 30 per cento del reddito di lavoro dipendente
corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire
dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore
atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei
contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. E' possibile la proroga del limite di eta' fino
al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la
societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare
con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.»
Comma 197.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 marzo
1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra societa' e
sportivi professionisti), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 8. (Assicurazione contro i rischi). - Le societa'
sportive devono stipulare una polizza assicurativa
individuale a favore degli sportivi professionisti contro
il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono
pregiudicare il proseguimento dell'attivita' sportiva
professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in
relazione all'eta' ed al contenuto patrimoniale del
contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa
con i rappresentanti delle categorie interessate.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
alle societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.
38.».
Comma 202.
- Si riporta il testo dell'art. 63 del TUIR di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e
degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera
si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si
computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui
all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito,
salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10.»
- Il testo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174.
Comma 205.
- Si riporta il testo dell'art. 51 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 51. (Disposizioni in materia di assicurazione
degli sportivi). - 1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono
soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti
tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle
Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive
associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i
casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello
svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia
derivata la morte o una inabilita' permanente.
2-bis: con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' tecniche per
l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria presso l'ente
pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
1° aprile 1978, n. 250, nonche' i termini, la natura,
l'entita' delle prestazioni e i relativi premi
assicurativi.»
Comma 206.
- Si riporta il testo dell'art. 82, comma 1, della gia'
citata legge, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Le disposizioni di cui all'art. 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di
Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta,
e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, nonche'
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli
scali aereoportuali di Reggio Calabria e Messina e di
Foggia ed i principali aeroporti nazionali, in conformita'
alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse
gia' preordinate.»
Comma 207.
- Si riporta il testo dell'art. 36 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 36. (Continuita' territoriale per la Sardegna e
le isole minori della Sicilia dotate di scali
aeroportuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della
continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita'
alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92
del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio
decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita'
alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al
comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole
minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali
individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome
della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali
della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora
nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indicono e presiedono una conferenza di
servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare
i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri
per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
i presidenti delle regioni interessate indice la gara di
appalto europea secondo le procedure previste dal-l'art. 4,
comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno
2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente
comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate
di scali aeroportuali.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende agricole, estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la
conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno
schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle
tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun
vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio
conforme allo schema proposto si applica la procedura
prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20
miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del
contributo statale.
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1° ottobre 1997, con sede legale e
stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del
massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le
procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. L'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa'
finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Comma 208.
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 31 della
gia' citata legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«15. In attesa che venga data attuazione al titolo V
della parte seconda della Costituzione, come modificato
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che
venga formulata la proposta al Governo dall'Alta
Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della
presente legge, in ordine ai principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario, non trovano applicazione le disposizioni del
titolo VIII della parte II del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento
dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione
statale sul relativo onere di ammortamento. Al fine di
agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in
stato di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
stanziata, in via eccezionale, la somma annua di 600 mila
euro per il triennio 2004-2006.».
Comma 209.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime):
«Art. 3. (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano
gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi'
concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il
limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso
d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni
calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di
costruzione o trasformazione dell'unita'.
2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per
la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal
1° settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato un limite d'impegno decennale di lire 72.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
28 dicembre 1999, n. 522 (Misure di sostegno all'industria
cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel
settore navale):
«Art. 2. (Contributi per le costruzioni e
trasformazioni navali). - 1. Le disposizioni di cui al
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a
favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel
settore navale, si applicano, nei limiti degli stanziamenti
di cui al comma 3 del presente articolo, ai contratti di
costruzione e trasformazione navale stipulati dal
1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 concernenti le unita'
navali di cui all'art. 2 del decreto-legge medesimo aventi
autonoma propulsione, con esclusione dei galleggianti,
delle altre strutture e mezzi nautici indicati nello stesso
art. 2.
2. I contributi di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono concessi in misura non
superiore, rispettivamente, al 9 per cento ed al 4,5 per
cento del valore contrattuale prima dell'aiuto. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
recepisce le modifiche della misura delle aliquote di
contribuzione disposte dall'Unione europea nei limiti degli
stanziamenti autorizzati. Per le finalita' di cui al
presente articolo e' autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 28.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.».
Comma 210.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della
legge 16 marzo 2001 n. 88 (Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime), come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«3. Le disposizioni di cui alla presente legge si
applicano agli investimenti in avanzata fase di
realizzazione nell'anno 2003 o in tale anno avviati per
l'ammodernamento ed il rinnovo della flotta da parte di
soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi
italiane ai sensi dell'art. 143 del codice della
navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse
economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del
Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240, sempreche' gli investimenti
riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'art. 19,
comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n.
234, o da cantieri dell'Unione europea.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 27 dicembre 2001, n. 487 (Regolamento contenente
disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n.
88, recante: «Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime»), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3. (Criteri di priorita). - 1. I benefici di cui
agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi alle
iniziative in avanzata fase di realizzazione nell'anno
2003, o in tale anno avviate, secondo i criteri di
priorita' in ordine indicati:
a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato
dal grado di avanzamento globale dei lavori piu' elevato;
b) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere
pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera
a), sono assistite con precedenza quelle che assicurano i
piu' elevati standard di sicurezza in conformita' alla
politica comunitaria ed internazionale in materia e dotate
di elevata tecnologia per la salvaguardia dell'ambiente
marino. In tale ambito sono assistiti con priorita' gli
investimenti finalizzati alla costruzione o trasformazione
di navi cisterna a basso impatto ambientale rispetto a
quelli relativi ad altre tipologie navali;
c) nel caso in cui piu' iniziative risultino avere
pari grado di priorita' determinato ai sensi della lettera
b), sono assistite con priorita' le iniziative che tutelano
maggiormente gli interessi occupazionali. A tal fine sono
assistiti con priorita' gli investimenti realizzati presso
realta' industriali che, in base al carico di lavoro
acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la
commessa oggetto di benefici possano migliorare o
stabilizzare il tasso di occupazione.
2. Ai fini della determinazione dell'ordine delle
iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera a), le
istanze di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2, comma 2,
devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata
da organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'art.
3 del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, come
modificato, relativa allo stato di avanzamento dei lavori
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»
Comma 211.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
Comma 213.
- Il Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione e'
pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001.
Comma 218.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332 convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474 (Norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 1. (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti
delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed
alle operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
e' effettuata con modalita' trasparenti e non
discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali . Dette modalita' di alienazione
sono preventivamente individuate, per ciascuna societa',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione del
gettito per l'Erario, il contenimento dei costi e la
rapidita' di esecuzione della cessione, in deroga alle
disposizioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e
delle finanze individua, con proprio decreto, le modalita'
di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute
dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro
50 milioni, secondo tecniche in uso nei mercati finanziari
e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione.
2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2, si applica
l'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e
successive modificazioni, per la dismissione delle
partecipazioni di controllo ivi indicate, salvo il caso di
alienazione di titoli azionari gia' quotati in mercati
regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad
un pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori
istituzionali.
3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di
partecipazioni in societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro
del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del bilancio e della
programmazione economica, ovvero, per le societa'
controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo
competente, possono essere individuate le societa' per le
quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti
di riferimento, la cessione della partecipazione deve
essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che
presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale,
ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di
garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo
stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e
gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un
periodo determinato, il divieto di cessione della
partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la
determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai
sensi dell'art. 1382 del codice civile. Il contratto di
cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile,
nonche' le eventuali modificazioni, devono essere
depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione e'
stabilita la sede sociale della societa' e devono essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a
cura della societa' su due quotidiani a diffusione
nazionale.
4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile
sia presente il Ministro del tesoro, questi puo'
riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
della partecipazione.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per
quanto concerne le proprie partecipazioni e gli altri enti
pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della
predisposizione ed esecuzione delle operazioni di
alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e
loro controllate e delle operazioni di conferimento,
possono affidare, anche in deroga alle disposizioni
dell'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ove
applicabili salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE
del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere,
nonche' a singoli professionisti incarichi di studio,
consulenza, valutazione, assistenza operativa,
amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e
direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di
compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e
complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da
conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non
possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano
svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di
cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata
in vigore del presente decreto. I soggetti incaricati della
valutazione possono partecipare ai consorzi di collocamento
ma non assumerne la guida. I compensi e le modalita' di
pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono
essere previamente stabiliti dalle parti.
5- bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si
applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai piani di
riordino, risanamento o ristrutturazione delle societa'
partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione.
6. (Comma abrogato dall'art. 17, comma 60, legge
15 maggio 1997, n. 127).
7. (Comma abrogato dall'art. 30, decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153).
7-bis. (Comma abrogato dall'art. 30, decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153).
7-ter. (Comma abrogato).»
Comma 219.
- Si riporta il testo dell'art. 25, comma 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione
di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
altre operazioni finanziarie) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, denominazione, durata,
prezzi e remunerazione, modalita' di emissione di titoli,
il cui rimborso puo' essere effettuato anche attraverso la
cessione di azioni detenute dallo Stato in societa' di
capitali.».
Comma 220.
- Si riporta il testo dell'art. 80, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni
di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano
gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono
effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al
valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il
buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore
risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del
prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un
consulente finanziario terzo.».
Comma 221.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento
e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque
usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici
e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,
n. 206, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5. - 1. A modifica di quanto previsto dall'art.
13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n.
171, la prevalente partecipazione pubblica nelle aziende
costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia e'
assicurata dagli enti locali. Lo Stato puo' cedere a enti
locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.»
2. Il numero 4) del secondo comma dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 791, e' abrogato.
2-bis. Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di
Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione
azionaria.
2-ter. La regione adegua, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che
il consiglio di amministrazione della societa' che gestisce
l'azienda sia composto da non piu' di sette membri.
2-quater. All'area del comprensorio denominato «Ex
Forte di Brondolo», come individuata dall'art. 1 della
legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e
successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui
alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.
Comma 222.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791
(Interventi di restauro e di risanamento conservativo in
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro
storico di Chioggia) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 12. (Aziende a prevalente partecipazione pubblica
per la realizzazione degli interventi). - Entro 90 giorni
dall'entrata in vigore delle presenti norme la regione
Veneto, di intesa con i comuni interessati, promuove la
costituzione di due societa' per azioni a prevalente
partecipazione pubblica, una per Venezia e l'altra per
Chioggia.
Nella costituzione di dette societa' debbono essere
osservate le seguenti disposizioni:
1) la partecipazione pubblica e' assicurata dalla
regione, dal comune, dalla provincia ed eventualmente da
altri enti locali;
2) la partecipazione dello Stato puo' essere
effettuata anche a mezzo di societa' controllate;
3) la quota di partecipazione degli enti locali non
puo' essere inferiore al 60 per cento;
4) (Numero abrogato dall'art. 5, decreto-legge
29 marzo 1995, n. 96);
5) nei compiti da affidare alle aziende sono compresi
quelli relativi all'esecuzione degli interventi di cui
all'art. 11, lettere a) e b), del presente decreto, ivi
compresi: l'acquisizione sia a mezzo dell'occupazione
temporanea e sia mediante espropriazione, delle aree e
degli immobili occorrenti per gli interventi; la
progettazione urbanistica dei comparti; la progettazione
edilizia; l'appalto e la gestione dei lavori; il
regolamento dei rapporti con i proprietari e con i consorzi
di proprietari, ivi compresa la stipula delle convenzioni;
6) i rapporti tra il comune e l'azienda sono regolati
con atto di concessione.»
Comma 223.
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica):
«24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi
della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di
acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere
la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge beneficiando
delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26
delle norme approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 4 marzo
1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi):
« Art. 18. Per la sistemazione dei profughi ricoverati
nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero
dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica,
e' autorizzata nel triennio 1951-52-1953-54 la
costituzione, a spese dello Stato, di fabbricati a
carattere popolare e popolarissimo.
La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra'
superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al
Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' allo scopo
degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari,
nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della succitata legge
137/1952:
«Art. 1. L'assistenza prevista dalla presente legge e'
concessa, secondo le modalita' fissate dai successivi
articoli, ai cittadini italiani che si trovino in stato di
bisogno e appartengano alle seguenti categorie:
1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e
dalla Somalia, per quest'ultima limitatamente ai
rimpatriati fino al 31 marzo 1950;
2) profughi dai territori sui quali, in seguito al
Trattato di pace, e' cessata la sovranita' dello Stato
italiano;
3) profughi da territori esteri;
4) profughi da zone del territorio nazionale colpite
dalla guerra.
L'assistenza si estende ai congiunti a carico del
profugo. Sono considerati tali, agli effetti della presente
legge, la moglie ed i figli non coniugati conviventi ed a
carico. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a
carico del profugo se gia' lo erano prima del fatto che
determino' la condizione di profugo o lo sono divenute a
seguito di tale fatto.»
Comma 224.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2001):
«3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a
profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge
4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonche'
di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, e' prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili
destinati ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo
1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti
immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle
regioni a statuto speciale, o di proprieta' dell'ex Opera
Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre
Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono
esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.».
Comma 225.
- Il testo del comma 3, dell'art. 45 della gia' citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riportato nella nota al
comma 224.
- Si riporta il testo del comma 8-ter dell'art. 5 del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a
favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli
eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni
integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 1995, n. 507:
«8-ter. I canoni degli alloggi concessi in locazione ai
sensi dell'art. 23 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e
successive modificazioni, sono elevati, a decorrere dal
1° gennaio 1996, del 50 per cento. Per gli anni 1997 e
successivi i predetti canoni sono aggiornati in misura pari
al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati verificatasi nell'anno precedente.».
Comma 226.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7 della
legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e
ferroviario fra la Sicilia ed il continente), come
sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile
2003, n. 114 (Modifiche ed integrazioni alla legge
17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione
dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a
norma dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle
previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina,
tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere,
fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di
avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche,
tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo
standard dei servizi;
c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da
parte della societa' Stretto di Messina S.p.A., secondo le
disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione
delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse
nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o
piu' contraenti generali o mediante concessione di
costruzione e gestione;
d) le modalita' ed i termini per il collaudo delle
opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche' per
l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che
ferroviario;
e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza
da parte del concedente, ferma restando la responsabilita'
a carico della concessionaria sia della progettazione che
dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalita' per la riconsegna all'Amministrazione
statale dell'opera e relative pertinenze al termine della
concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla
concessione, con le relative procedure, nonche' i criteri e
le modalita' per l'acquisizione allo Stato delle opere e
degli impianti;
h) casi in cui lo Stato puo' esercitare il riscatto
anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente
legge, nonche' i termini e le modalita' per l'esercizio del
riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di
tutti i costi di progettazione, costruzione e di
manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonche'
delle spese di esercizio del collegamento stradale per
l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della
concessione e l'eventuale contributo da accordare in
stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano
economico-finanziario stesso, nonche' le modalita' di
corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina
prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione
del progetto definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in
esercizio del collegamento sullo stretto, sara' accertato
il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza,
l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla
societa' concessionaria per gli aumenti di costo derivanti
da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti
da richieste del concedente; l'eventuale contributo
integrativo sara' determinato in stretta osservanza del
piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si fara'
fronte con le risorse stanziate annualmente per le
infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre
2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di
ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle
previsioni contenute nel piano economico finanziario, con
la indicazione del valore residuo dell'investimento non
ammortizzato al termine della concessione; le modalita'
finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze al termine della concessione e le modalita' di
revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalita' di reperimento, da parte della
societa' concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti
per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo
conto della possibilita' di cedere in proprieta' o diritto
di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera
affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla
legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti
pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le
conseguenti modifiche allo statuto della societa' stessa;
p) le modalita' e i termini per la manutenzione e
gestione delle opere, nonche' i poteri di controllo del
concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria
degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento
stradale;
r) l'entita' e le modalita' di versamento del canone
da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti
ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonche' i
criteri e le modalita' da seguire per la determinazione del
canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e
relative modalita' di versamento;
Sono devolute alla concessionaria, a decorrere
dall'avvio dell'esercizio ferroviario, le somme
riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento
ferroviario tra la penisola e la Sicilia, nella misura
prevista dall'Accordo di programma vigente alla stipula
della convenzione, con gli eventuali aggiornamenti.
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento
delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da
favorire una giusta politica di valorizzazione economica
del Mezzogiorno;
t) la possibilita' di deferire al giudizio di un
collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le eventuali controversie tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la societa'
concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di
affidamento dell'opera a terzi, della facolta' della
societa' Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal
contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo
l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere
ovvero aumenti di prezzo.».
Comma 227.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti
pubblici in societa' per azioni), convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'economia e finanze, di intesa con il
Ministro delle attivita' produttive, nonche' con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari, quelle nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del
controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro dell'economia e delle finanze la titolarita' di
uno o piu' dei seguenti poteri speciali da esercitare di
intesa con il Ministro delle attivita' produttive:
a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti
nei confronti dei quali opera il limite al possesso
azionario di cui all'articolo 3, di partecipazioni
rilevanti, per tali intendendosi quelle che rappresentano
almeno la ventesima parte del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee
ordinarie o la percentuale minore fissata dal Ministro
dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla
data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel
libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione
rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle
more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere
di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono
sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione,
attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione
al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli
interessi vitali dello Stato, il cessionario non puo'
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e
dovra' cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di
mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del
Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita
delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del
codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di
opposizione e' impugnabile entro sessanta giorni dal
cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di
cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio
decreto. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione
la CONSOB informa il Ministro dell'economia e delle finanze
dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente
articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato
art. 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere
esercitato entro dieci giorni dalla data della
comunicazione effettuata dalla CONSOB. Nelle more di
decorrenza del termine per l'esercizio del potere di
opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
al patto sono sospesi. In caso di emanazione del
provvedimento di opposizione, debitamente motivato in
relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti
accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli
accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in
assemblea dei soci sindacali si desuma il mantenimento
degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al
citato art. 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto
determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione e'
impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai
patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio;
c) veto, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello
Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della
societa', di trasferimento dell'azienda, di fusione, di
scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero,
di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello
statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere
di veto e' impugnabile entro sessanta giorni dai soci
dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale
del Lazio;
d) nomina di un amministratore senza diritto di voto.
1-bis. Il contenuto della clausola che attribuisce i
poteri speciali e' individuato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle societa' controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
i poteri previsti al comma 1».
Comma 232.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legge
8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate), convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «CONI Servizi S.p.a.».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
CONI Servizi S.p.a. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi S.p.a. sono disciplinati da un contratto di
servizio annuale.
9. La CONI Servizi S.p.a. puo' stipulare convenzioni
anche con le regioni, le province autonome e gli enti
locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi S.p.a. si svolge con le modalita' previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
Servizi S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi S.p.a., la quale succede in tutti i rapporti attivi
e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi S.p.a., anche ai fini della salvaguardia, dopo
il trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
Comma 233.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
Comma 234.
- Si riporta il testo dell'art. 113 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Articolo 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica). - 1. Le
disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalita' di gestione ed affidamento dei servizi pubblici
locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore.
Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano
esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni
destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al
comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei
quali l'attivita' di gestione delle reti e degli impianti
destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di
cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle
reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione
dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
in forma associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di
capitale pubblico cui puo' essere affidata direttamente
tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano;
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
5-bis.Le normative di settore, al fine di superare
assetti monopolistici, possono introdurre regole che
assicurino concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita'
nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete,
separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti
gestori di cui ai precedenti commi provvedono
all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione
della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o
di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei
limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o
integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata
con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare
direttamente i lavori connessi alla gestione della rete,
purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e
purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la
gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione
dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto
ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo
alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con
le procedure ad evidenza pubblica previste dalla
legislazione vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
al comma 4.
7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui
al presente comma devono considerarsi integrative delle
discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente piu' vantaggioso, e'
consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
trasporto collettivo. In questo caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di
settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
e le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
locali o delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui
al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonche' alla concessione da chiunque
dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
servizio.
11. I rapporti degli enti locali con le societa' di
erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati
strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale
interamente pubblico, che e' incedibile. Tali societa'
pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni
patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della
gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata
della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un
canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
prevista, o dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
di espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le
reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono
essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a
condizione che siano rispettati gli standard di cui al
comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le
parti e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
15. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate
con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a
societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa'
originariamente a capitale interamente pubblico che entro
la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato
quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni
aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare
caso per caso la cessazione in una data successiva qualora
la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al
comma 15-bis, puo' essere differito ad una data successiva,
previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione
europea, alle condizioni sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello
scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o
piu' fusioni, alla costituzione di una nuova societa'
capace di servire un bacino di utenza complessivamente non
inferiore a due volte quello originariamente servito dalla
societa' maggiore; in questa ipotesi il differimento non
puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una
o piu' fusioni, si trovi ad operare in un ambito
corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica
il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si
tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto
i servizi forniti dalle societa' partecipanti alla gara
stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le autorita' indipendenti
del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo
definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di
imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedura di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
caso, sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
mercati».
Comma 235.
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 36
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), come modificato dalla legge qui pubblicata
:
«Art. 36. (Continuita' territoriale per la Sardegna e
le isole minori della Sicilia dotate di scali
aeroportuali).
(Omissis).
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende artigianali, agricole e di pesca,
estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in
Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3
definisce uno schema di contratto di servizio di cui
all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del
Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori
interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i
noli in relazione alle tipologie merceologiche da
trasportare. Qualora nessun vettore accetti di
sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema
proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il
rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste
al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello
Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di
compartecipazione a carico della regione non puo' essere
inferiore al 50 per cento del contributo statale.
(Omissis)».
Comma 238.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 23
novembre1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«Art. 2. - 1. A chiunque, per effetto di ferite o
lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, come modificati dall'art. 1, comma 1, della
presente legge, subisca una invalidita' permanente non
inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
criminalita' organizzata e' concesso, oltre alle
elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un
assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui
all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.993
milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 e'
corrisposto ai soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di
sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
chiara evidenza risultando univocamente e concordemente
dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la
natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua
connotazione di fatto ascrivibile alla criminalita'
organizzata, nonche' il nesso di causalita' tra l'azione
stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della
legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo
2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi
indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
ai superstiti aventi diritto alla pensione di
reversibilita' secondo le disposizioni del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, sono attribuite due annualita'
del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al
coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni
inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
ed a carico. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
indennizzo ed e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilita'
corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
speciale e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale
con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto
trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di
rivalutazione o interessi anche se il beneficiario
percepisca tale indennita' ad altro titolo. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
erogate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
anche titolari dell'assegno di superinvalidita' di cui
all'art. 100 del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, non concorrono a formare il
reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.952
milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a
decorrere dall'anno 2000.».
Comma 240.
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362
(Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello
Stato):
«Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo
che essi riguardino spese di primo intervento per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni
di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida anche dopo il
termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce
purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere
entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di
scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del
tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti
dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'articolo 11.».
Comma 242.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della
citata legge n. 468/1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7.»
Commi 243 e 246.
- Per il testo della lettera e) e della lettera
i-quater) dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978 vedasi
in nota al comma 242, dell'art. 4 della presente legge.
Comma 247.
- Si riporta il testo dell'art. 46, comma 4 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 recante : «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2002):
«4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo.».
Comma 248.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 della
gia' citata legge 468/1978, e successive modificazioni:
«5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.».
Comma 250.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 129 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante : «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (legge finanziaria 2001):
«1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel
settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e
della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' per
l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di
spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per
assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che
operano nella linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito
della accertata presenza di influenza catarrale dei
ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
a-bis) interventi strutturali e di sostegno per
fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli
allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione e di
indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica
colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il
2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli
colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli
colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli
interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale):
«Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali) - 1.
Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno
la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di
competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali concernenti in particolare la ricerca e
sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti
e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e
diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema
informativo agricolo nazionale, il sostegno delle
associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il
miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto
dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e
repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle
politiche forestali nazionali. Una quota di tali
disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in
materia agricola predisposti da universita' degli studi e
da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto
delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'
di cui al presente articolo.».
 
TABELLA 1
(Articolo 4, comma 176)

====================================================================
2004 2005 2006 Anno
terminale ====================================================================
(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto-legge 30 gen- naio 1998, n. 6, con- vertito, con modifica- zioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordina- ri alle regioni Marche e Umbria per la ricostru- zione delle zone colpi- te dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p) - 15.000 - 2019

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 50, comma 1, lettera f): Mutui uffici giudiziari (4.2.3.15 - cap. 7528) . 3.000 - - 2018
- 7.000 - 2019

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420) .. - 50.000 - 2019
- - 50.000 2020

Legge 24 dicembre 1985, n. 808, e legge 23 di- cembre 2000, n. 388, articolo 144, comma 3: Interventi per lo svi- luppo di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico (3.2,3.8 - cap. 7421) .. 10.000 - - 2018
- 30.000 - 2019

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 30 luglio 2002, n. 174, articolo 2, comma 1: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utili- ta' sociale, in Milano, ed altri interventi (2.2.3.6 - cap. 7253) .. - 2.500 - 2024

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge 5 gennaio 1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche (3.2.3.4 - cap. 7645) ................. - 20.000 - 2019

MINISTERO DELLE INFRA- STRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge 1 agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p) - 195.500 - 2019
- - 245.000 2020

Decreto-legge 8 mag- gio 1989, n. 166, con- vertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374) .................. - 7.500 - 2019

Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900) ........... - 20.000 - 2019

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186- 8169) .................. - 2.000 - 2019
------------------------------- TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI ............ 13.000 349.500 295.000
------------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 13.000 362.500 657.500
=============================== --------------------------------------------------------------------
 
ALLEGATO 1
(Articolo 4, comma 246)

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(Articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge n. 468 del 1978)

====================================================================
2004 2005 2006 Anno
terminale --------------------------------------------------------------------
(in migliaia di euro)

AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 1.549.000 796.000 910.000

1. Commissario liqui-
datore indennita'
buonuscita poste
(3.1.2.29 - cap.
1688) ............. 214.000 40.000 40.000 2007

2. Somme da rimbor-
sare all'Ipost per
trattamento di
quiescenza
(3.1.2.19 - cap.
1620) ............. 350.000 150.000 200.000 P

3. Copertura del di-
savanzo del Fondo
pensioni ferrovie
(3.1.2.15 - cap.
1587) ............. 797.000 507.000 569.000 P

4. INPS - Abolite
imposte di consumo
(3.1.2.15 - cap.
1583) ............. 149.000 79.000 81.000 P

5. Fondo per l'equa
riparazione in caso
di violazione del
termine ragionevole
del processo, legge
n. 89 del 2001
(4.1.5.11 - cap.
2829) 39.000 20.000 20.000 P

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 2.227.000 1.362.000 1.419.000

1. Spesa per invali-
dita' civile
(3.1.2.28 - cap.
2310) ............. 1.843.000 1.019.000 1.019.000 P

2. Oneri per pensiona-
mento anticipato
lavoratori esposti
all'amianto
(3.1.2.28 - cap.
2307) ............. 141.000 239.000 285.000 P

3. Fondo nazionale po-
litiche sociali
(agevolazioni in ma-
teria di handicap,
assegno ai nuclei
familiari, assegni
di maternità)
(3.1.5.1 - cap.
1711) 243.000 104.000 115.000 P

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 310.000 310.000 310.000

1. Spese di giustizia
(2.1.2.1 - cap.
1360) ............. 310.000 310.000 310.000 P

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ................. 21.565 21.565 21.565

1. Legge 13 lu-
glio 1965, n. 932
(9.1.2.2 - cap.
2202) ............. 532 532 532 P

2. Legge 4 giu-
gno 1997, n. 170
(9.1.2.3 - cap.
2302) ............. 72 72 72 P

3. Legge 15 mar-
zo 1986. n. 103
(10.12.2.2 - cap.
2740) 15 15 15 P

4. Decreto legislativo
del Capo provviso-
rio dello Stato
29 ottobre 1947,
n. 1558 (10.1.2.3
- cap. 2752/1) .... 8.941 8.941 8.941 P

5. Legge 11 giu-
gno 1960, n. 723
(10.1.2.3 - cap.
2752/3) ........... 21 21 21 P

6. Legge 11 giu-
gno 1960, n. 723
(10.1.2.3 - cap.
2752/4) ........... 17 17 17 P

7. Legge 11 feb-
braio 1958, n. 340
(10.1.2.3 - cap.
2752/5) ........... 40 40 40 P

8. Legge 23 dicem-
bre 1972, n. 920
(10.1.2.3 - cap.
2752/6) ........... 1.026 1.026 1.026 P

9. Legge 10 mar-
zo 1982, n. 127
(10.1.2.3 - cap.
2752/7) ........... 378 378 378 P

10. Legge 27 mag-
gio 1985, n. 253
(11.1.2.3 - cap.
3104) ............. 723 723 723 P

11. Legge 13 novem-
bre 1947, n. 1622
(11.1.2.5 - cap.
3108/1) ........... 1.002 1.002 1.002 P

12. Legge 18 novem-
bre 1995, n. 496
(12.1.2.3 - cap.
3393/13) .......... 291 291 291 P

13. Legge 12 lu-
glio 1999, n. 232
(12.1.2.3 - cap.
3394) ............. 1.734 1.734 1.734 P

14. Legge 28 mar-
zo 1962, n. 232
(13.1.2.2 - cap.
3750/3) ........... 4.777 4.777 4.777 P

15. Legge 16 mag-
gio 1947, n. 546
(13.1.2.2 - cap.
3750/2) ........... 1.050 1.050 1.050 P

16. Legge 19 lu-
glio 1956, n. 1015
(13.1.2.2 - cap.
3751) ............. 197 197 197 P

17. Legge 23 lu-
glio 1949. n. 433
(15.1.2.5 - cap.
4051/1) ........... 749 749 749 P

MINISTERO DELL'INTERNO .. 505.191 230.106 230.106

1. Fondo ordinario
enti locali
(2.1.2.6 - cap.
1316) ............. 97.191 26.106 26.106 P

2. Finanziamento enti
locali - Fondo svi-
luppo investimenti
(2.2.3.5 - cap.
7232) ............. 408.000 204.000 204.000 P
------------------------------- TOTALE ................. 4.612.756 2.719.671 2.890.671
=============================== --------------------------------------------------------------------

P onere permanente
ALLEGATO 2
(Articolo 4, comma 247)

====================================================================
AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2004
(in euro) -------------------------------------------------------------------- Ministero dell'economia e delle finanze

Calamita' naturali ............................. 168.558.000

Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, comma 1 168.558.000

Incentivi alle imprese ......................... 333.631.000

Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono .................................. 25.823.000

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2 .. 25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 16 febbra- io 1995, n. 35, art. 2, comma 1 ................ 281.985.000

Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 319.709.000

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 .......... 258.228.000

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ................... 61.481.000

Totale Ministero dell'economia e delle finanze . 821.898.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria ........... 137.367.207

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 novem- bre 2002, n. 259 ............................... 20.658.276

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 ........... 116.708.931

Totale Ministero della giustizia ............... 137.367.207

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Universita' e ricerca 238.074.622

Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 ............ 28.405.000

Legge 10 gennaio 2000, n. 6 .................... 10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 104 ....... 115.493.707

Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .................. 34.783.372

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 49.063.405

Edilizia universitaria ......................... 196.992.393

Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8 153.773.000

Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, comma 2 ... 820.393

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 90 42.399.000

Totale Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ............... 435.067.015

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale ........... 937.168.772

Legge 9 dicembre 1998, n. 426 .................. 185.825.827

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ................. 12.911.000

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 ........ 206.583.000

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ................... 13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .................. 1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93 ..................... 1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366 ..................... 11.568.634

Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 ......................................... 206.583.000

Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 ........... 41.316.552

Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 .... 2.006.705

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ........................ 2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183 ................... 200.000.000

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ................. 45.000.000

Legge 31 luglio 2002, n. 179 ................... 7.453.000

Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ................................. 937.168.772

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Opere strategiche .............................. 391.650.000

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 13 ........... 391.650.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ...................................... 391.650.000

Ministero della difesa

Ricerca scientifica ............................ 115.000.000

Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 ..... 115.000.000

Totale Ministero della difesa .................. 115.000.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foreste e pesca ................... 222.267.520

Legge 15 dicembre 1998, n. 441 ................. 1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268 ................... 1.549.371

Legge 25 febbraio 2000, n. 39 .................. 2.582.285

Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .................. 2.582.284

Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908

Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 ......... 103.291.000

Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, comma 1 ... 10.329.000

Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, comma quarto ......................................... 551.060

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 19 ................................ 67.139.397

Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, art. 2, comma 1 ........................ 25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali .................................... 222.267.520

Ministero per i beni e le attività culturali

Patrimonio culturale ........................... 323.624.661

Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 .... 211.897.564

Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1 . 5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1 206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 32 2.582.285

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83 77.468.535

Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 ....................... 896.793

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 .... 11.387.874

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ..................... 6.504.001

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, comma 1 .. 5.000.000

Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, comma 6 .. 2.000.000

Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 ...... 516.457

Totale Ministero per i beni e le attivita' culturali ...................................... 323.624.661 --------------------------------------------------------------------
 
PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 4, comma 248)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

====================================================================
2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti Articolato: ......................... 7.981 7.080 7.365

Disposizioni per enti locali ........ 377 157 157

Pubblico impiego .................... 2.014 2.973 2.967

Eccedenze di spesa .................. 2.419 2.516 2.687

Missioni di pace .................... 1.200 0 0

Sicurezza (incluso aumenti contrattuali) ....................... 552 692 810

Previdenza e assistenza 254 290 376

Altri interventi 1.039 293 196

Effetti indotti ..................... 127 159 172

Tabella "A" ......................... 81 381 434

Tabella "C" ......................... 775 278 294

Minori entrate correnti

Articolato: ......................... 725 429 214

Sgravi fiscali ...................... 725 429 214
------------------------------ Totale oneri da coprire ............ 9.563 8.169 8.307
==============================

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: ......................... 1.683 1.765 1.715

Accisa tabacchi ..................... 650 650 650

Rideterminazione accise bevande ..... 126 126 126

Estensione condono 2002 ............. 236 0 0

Rivalutazione imposta registro ...... 140 140 140

Effetti indotti ..................... 381 703 710

Interventi vari ..................... 150 146 89

Riduzione spese correnti

Articolato: 987 1.648 1.646

Effetti indotti (effetto netto) ..... 725 1.289 1.316

Interventi vari ..................... 262 360 331

Tabella "E" ......................... 22 47 2

Interventi per favorire lo sviluppo e di correzione dei conti pubblici .. 9.126 8.315 8.649
------------------------------

Totale mezzi di copertura .......... 11.817 11.775 12.013
------------------------------

Margine ............................. 2.254 3.607 3.706
------------------------------ --------------------------------------------------------------------

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

====================================================================
ASSESTATO 2003 INIZIALI 2004 2005 2006
----------------------------------------------------------
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza -------------------------------------------------------------------- ENTRATE 19.887 19.887 23.663 23.663 24.842 26.258

Rimborsi Iva .... 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

Anticipo conces- sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Tit. III- F, Amm.ti titoli di Stato ...

SPESA CORRENTE 35.119 37.051 27.773 27.773 28.609 30.025

Rimborsi Iva (com- presi i pregressi) 16.268 16.268 18.774 18.774 19.953 21.369

R.S.O. - perdita gettito accisa benzina . 343 343 343 343 - -

Invalidi civili .. - - - - - -

Anticipa- zioni pregresse INPS .... 2.224 2.224 - - - -

Enti locali .. - - - - - -

Fondo speciale di parte corrente 617 617 617 617 617 617

Anticipo conces- sionari . 3.619 3.619 4.889 4.889 4.889 4.889

Regola- zioni anni pre- gressi -fondo pensioni FS ...... - - - - - -

Ammassi agricoli - - - - - -

FSN-saldo IRAP .... - 1.906 - - - -

Tassa conces- sione go- vernativa - - - - - -

Rimborso imposte dirette pregressi 3.410 3.410 3.150 3.150 3.150 3.150

Chiusura servizi autonomi di cassa 99 99 - - - -

Regola- zione con- cessionari riscos- sioni ... 195 608 - - - -

Ferrovie (mancato impegno) 387 - - - - -

Rimborsi IVA pre- gressi compresi interessi 2.700 2.700 - - - -

Rimborsi altre imposte pregresse 2.610 2.610 - - - -

Fondo riasse- gnazione residui passivi . 2.647 2.647 - - - -

SPESA IN CONTO CAPITALE 8.247 13.247 120 120 101 101

Fondo globale . - - - - - -

Disavanzi USL .... 1.549 6.549 19 19 - -

Profughi istriani e dalmati 26 26 26 26 26 26

Enti locali .. 1 1 - - - -

Cartola- rizzazione immobili 6.596 6.596 - - - -

Disavanzi pregressi univer- sita' ... 75 75 75 75 75 75

TOTALE SPESA ... 43.366 50.298 27.893 27.893 28.710 30.126

Tabella C FSN IRAP 1999 .... - - 903 903 - -

Debiti pregressi:

Spese di giustizia - - 823 823 - -

Accaser- mamento e fitto locali PS - - 171 171 171 171

Eccedenze di spesa - quota 2003 (1) - - 1.786 1.786 - -

Debiti pregressi ex Ministero finanze . - - 100 100 150 150

Fondo globale nuova le- gislazione - - - 617 - 617 - 617 - 617

TOTALE SPESA CON LEGGE FI- NANZIARIA 43.366 50.298 31.059 31.059 28.414 29.830 --------------------------------------------------------------------

(1) Com.liq. indennita' buonuscita poste - - 145 145 - -

IPOST ... - - 175 175 - -

Copertura del disa- vanzo fondo pensioni Ferrovie - - 357 357 - -

INPS: abolite imposte di consumo - - 73 73 - -

Invalidi civili - - 933 933 - -

Fondo nazionale politiche sociali - - 103 103 - - --------------------------------------------------------------------
 
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE ====================================================================
MINISTERI 2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ................. 64.674 85.830 73.716 Di cui: regolazione debitoria 2004: - 2005: - 2006: -
---------------------------------- Ministero delle attivita' produttive ...................... 3.374 3.280 3.316
---------------------------------- Ministero del lavoro e delle politiche sociali ............... 529.558 770.841 771.048
---------------------------------- Ministero della giustizia ....... 40.869 38.480 41.519
---------------------------------- Ministero degli affari esteri ... 193.656 167.489 175.861
---------------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3.000 11.500 11.500
---------------------------------- Ministero dell'interno .......... 35.623 54.706 55.273
---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... 3.293 2.793 7.693
---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................. 372 58.756 87.558
---------------------------------- Ministero delle comunicazioni ... 4.578 658 672
---------------------------------- Ministero della difesa .......... 12.427 405.082 406.568
---------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali ............ 41.087 39.736 40.242
---------------------------------- Ministero per i beni e le attivita' culturali ........ 600 1.600 3.100
---------------------------------- Ministero della salute .......... 146.025 141.389 148.950
---------------------------------- TOTALE TABELLA A ................ 1.079.136 1.782.140 1.827.016
---------------------------------- DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
---------------------------------- DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... - - -
================================== --------------------------------------------------------------------
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE ====================================================================
MINISTERI 2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Ministero dell'economia e delle finanze ................. 541.919 1.051.120 1.116.120 Di cui: limite di impegno 2004: 4.520 2005: 20 2006: 20
---------------------------------- Ministero delle attivita' produttive ...................... 32.750 32.750 15.000
---------------------------------- Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4.100 4.100 -
---------------------------------- Ministero dell'interno .......... 17.800 4.500 -
---------------------------------- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ... 75.550 72.050 -
---------------------------------- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ................. 80.048 146.368 57.758 Di cui: limite di impegno 2004: - 2005: 12.500 2006: 12.500
---------------------------------- Ministero delle politiche agricole e forestali ............ 1.500 1.500 -
---------------------------------- Ministero per i beni e le attività culturali ......... 79.059 83.884 59.155
---------------------------------- Ministero della salute .......... 23.400 7.900 -
---------------------------------- TOTALE TABELLA B ................ 856.126 1.404.172 1.248.033
---------------------------------- DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA .... - - -
---------------------------------- DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ......... 4.520 12.520 12.520
================================== --------------------------------------------------------------------
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. ====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamen- to del Consiglio superiore del- la magistratura (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magi- stratura - cap. 2195) ......... 27.358 27.358 27.358 Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favo- re del Consiglio nazionale del- l'economia e del lavoro (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - cap. 2192) .................. 14.742 14.742 14.742 Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al merca- to mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) .................. 27.768 27.768 27.768 Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) .................. 11.026 11.026 11.026 Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) ........ 50.000 50.000 50.000 Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di na- tura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) . 508.914 161.000 162.000 Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed in- teressi in territori gia' soggetti alla sovranita' ita- liana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) ... 25.823 25.823 25.823 Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a fa- vore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) ......................... 149.235 149.235 149.235 Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442) ....... 480.119 475.119 480.119 Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) .................. 286 286 286 Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa col- pite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmo- sferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Con- siglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) ......... 154.937 154.937 154.937 - ART. 6, comma 1: Provvedimen- ti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Pro- tezione civile - cap. 7446/p) . 103.294 103.294 103.294 Legge n. 225 del 1992: Istitu- zione del Servizio nazionale della protezione civile: - ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) .................. 46.198 41.648 41.648 - ART. 3: Attivita' e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) .................. 555.884 555.884 555.884 Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatiz- zati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: Istituzione dell'Au- torita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) .. 11.820 11.820 11.820 Legge n. 20 del 1994: Disposi- zioni in materia di giurisdi- zione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 223.633 223.633 223.633 Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) .................. 18.710 18.710 18.710 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri orga- nismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) .................. 2.214 2.214 2.214 Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri sog- getti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) ......................... 10.018 10.018 10.018 Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e in- tegrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di stu- di e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiuntu- rali - cap. 1321) ............. 10.173 10.173 10.173 Legge n. 249 del 1997: istitu- zione dell'Autorita' per le ga- ranzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle teleco- municazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) .................. 22.768 22.768 22.768 Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivita' produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazio- ne FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debito- ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) ........ 902.500 - - Legge n. 128 del 1998: Disposi- zioni per l'adempimento di ob- blighi derivanti dalla appar- tenenza dell'Italia alle Comunita' europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio- nale per la sicurezza del volo - cap. 1723) .................. 4.554 4.554 4.554 Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) ........ 119.239 119.239 119.239 Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il rior- dino degli incentivi all'occu- pazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associa- zione per lo sviluppo dell'in- dustria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) .................. 1.753 1.753 1.753 Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525) .................. 250.425 250.425 250.425 Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) ......................... 13.706 13.706 13.706 Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola su- periore della pubblica ammini- strazione e riqualificazione del personale delle amministra- zioni pubbliche, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) .................. 17.736 4.650 4.650 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agen- zia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) .......... 2.316.307 2.316.310 2.316.310 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) .................. 211.970 211.970 211.970 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) .................. 428.014 428.014 428.014 - ART. 70, comma 2: Finanzia- mento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agen- zia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) ........... 528.820 528.820 528.820 Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presi- denza del Consiglio dei mini- stri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) .................. 315.408 295.908 300.826 Legge n. 205 del 2000: Disposi- zioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanzia- ria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consi- glio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170) .................. 156.738 156.738 156.738 Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) .......... 10.329 10.329 10.329 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previ- denza complementare - cap. 2156) 154.937 154.937 154.937 Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza lingui- stica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p) ....... 5.000 5.000 5.000 Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordi- namento del lavoro alle dipen- denze delle amministrazioni pubbliche: - ART. 46: Agenzia per la rap- presentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) .................. 4.098 4.098 4.098
------------------------------------
7.896.454 6.603.907 6.614.825
====================================
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato: - ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) .................. 22.768 22.768 22.768 Legge n. 292 del 1990: Ordina- mento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) ....... 25.171 24.171 24.171 Legge n. 282 del 1991, decreto -legge n. 496 del 1993, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto -legge n. 26 del 1995, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) .................. 201.419 201.419 201.419 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280) ......................... 34.968 34.968 34.968 Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero: - ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) ........... 111.784 111.784 111.784 - ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivita' promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) .................. 73.034 73.034 73.034
------------------------------------
469.144 468.144 468.144
====================================
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico ob- bligatorio e complementare: - ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.277 2.277 2.277 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Con- tributi ad enti ed altri orga- nismi - cap. 1395) ............ 2.277 2.277 2.277 Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) ......................... 1.215.333 1.215.333 1.215.333 Legge n. 448 del 2001: Dispo- sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 70, comma 8: Fondo asili nido (3.1.2.2 - Protezione e assistenza sociale - cap. 1771) - - -
------------------------------------
1.219.887 1.219.887 1.219.887
====================================
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 135: Programmi finaliz- zati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assi- stenza, rieducazione e traspor- to detenuti - cap. 1768) ...... 5.678 5.678 5.678 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) ......................... 137 137 137
------------------------------------
5.815 5.815 5.815
====================================
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 1612 del 1962: Riordi- namento dell'Istituto agronomi- co per l'oltremare, con sede in Firenze: - ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) ......... 3.132 3.132 3.132 Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costitu- zione dell'Istituto italo -latino-americano, firmata a Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 2.559 2.559 2.559 Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Associazioni ed enti che ope- rano per l'assistenza delle collettivita' italiane al- l'estero (11.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3105) .................. 2.744 2.744 2.744 Legge n. 883 del 1977: Approva- zione ed esecuzione dell'accor- do relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novem- bre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749) ......................... 944 944 944 Legge n. 140 del 1980: Parteci- pazione italiana al Fondo euro- peo per la gioventu' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi interna- zionali - cap. 4052) .......... 273 273 273 Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funziona- mento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di svi- luppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195) ............. 616.516 616.516 616.516 Legge n. 960 del 1982: Rifinan- ziamento della legge 14 mar- zo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' ita- liana all'estero - capp. 4061, 4063) ......................... 2.733 2.733 2.733 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) ......................... 7.216 7.216 7.216 Legge n. 299 del 1998: Finan- ziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurez- za comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione del- l'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organi- smi internazionali - cap. 4534) 4.968 4.968 4.968 Legge n. 58 del 2001: Istitu- zione del fondo per lo smina- mento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210) .................. 2.582 2.582 2.582
------------------------------------
643.667 643.667 643.667
====================================
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 no- vembre 1971 nell'ambito del programma europeo di coopera- zione scientifica e tecnologi- ca, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipa- zione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del pro- gramma medesimo (25.2.3.4 - Ac- cordi internazionali per la ri- cerca scientifica - cap. 8973) . 4.648 4.648 4.648 Legge n. 394 del 1977: Poten- ziamento dell'attivita' spor- tiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le uni- versita' statali - cap. 5547) . 7.830 7.830 7.830 Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, ef- fettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), av- venuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) .................. 373 373 373 Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attua- zione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'uni- versita' - cap. 5496) ......... 121.724 121.724 121.724 Legge n. 243 del 1991: Univer- sita' non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Uni- versita' ed istituti non sta- tali - cap. 5502) ............. 114.149 114.149 114.149 Legge n. 147 del 1992: Modifi- che ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recan- te norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Dirit- to allo studio - cap. 5517) ... 144.208 144.208 144.208 Legge n. 537 del 1993: Inter- venti correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamen- to ordinario delle universita' (25.1.2.5 - Finanziamento ordi- nario delle universita' statali - cap. 5507) .................. 6.545.000 6.545.000 6.545.000 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (25.1.2.1 - Ricerca scien- tifica - cap. 5483) ........... 18.500 18.500 18.500 Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta for- mativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) .................. 198.732 198.723 198.723 Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coor- dinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) .................. 1.639.705 1.639.705 1.639.705 Legge n. 338 del 2000: Disposi- zioni in materia di alloggi e residenze per studenti univer- sitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universi- taria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) 30.987 30.987 30.987
------------------------------------
8.825.856 8.825.847 8.825.847
====================================
MINISTERO DELL'INTERNO Legge n. 451 del 1959: Istitu- zione del capitolo "Fondo scor- ta" per il personale della Po- lizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 24.842 24.842 24.842 Legge n. 968 del 1969 e decreto -legge n. 361 del 1995, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) .... 19.873 19.873 19.873 Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Te- sto unico delle leggi in mate- ria di disciplina degli stupe- facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilita- zione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e re- pressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi- cotrope (5.1.1.1 - Spese gene- rali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) .................. 3.378 3.378 3.378 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) ......................... 122 122 122
------------------------------------
48.215 48.215 48.215
====================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Disposi- zioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646) ........... 47.696 47.696 47.696 Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e de- tenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzio- ne (2.1.1.0 Funzionamento - capp. 1388, 1389) ........... 248 248 248 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551) ......................... 58.672 58.672 58.672 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la pro- tezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831) .......... 93.216 93.216 93.216
------------------------------------
199.832 199.832 199.832
==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI Legge n. 721 del 1954: Istitu- zione del fondo scorta per le Capitanerie di porto: (6.1.1.1 - Spese generali di funziona- mento - cap. 2661) ............ 4.968 4.968 4.968 Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversio- ne delle unità adibite alla pe- sca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi ope- rativi e strumentali - cap. 2719) ......................... 1.495 1.495 1.495 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032) ......................... 409 409 409 Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio -medico CIRM" (4.1.2.7 - Cen- tro internazionale radio-medico - cap. 2098) .................. 727 727 727 Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente na- zionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazio- ne civile - cap. 2161) ........ 63.441 63.441 63.441 Legge n. 431 del 1998: Disci- plina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abi- tative - cap. 1690) ........... 246.010 246.010 246.010
------------------------------------
317.050 317.050 317.050
====================================
MINISTERO DELLA DIFESA Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'ammi- nistrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabili- menti militari: - ART. 17, primo comma: Eserci- to, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253) .... 45.460 45.460 45.460 - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe- se generali di funzionamento - cap. 4840) .................. 16.147 16.147 16.147 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352) ......................... 910 910 910 Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma del- l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 22, comma 1: Agenzia in- dustrie difesa (3.1.2.8 - Agen- zia industrie difesa - capp. 1360, 1367; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145) . 14.800 14.800 14.800 Legge n. 267 del 2002: Disposi- zioni in materia di correspon- sione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione i- drografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di archi- tettura navale (INSEAN) - ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore del- l'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354) .................. 4.394 4.394 4.394 - ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345) ... 68 68 68
------------------------------------
81.779 81.779 81.779
====================================
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 267 del 1991: Attua- zione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito pesche- reccio, nonche' di riconversio- ne delle unità adibite alla pe- sca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funziona- mento - capp, 1173, 1413/p, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e i- stituti di ricerca, informazio- ne, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) ..... 30.358 30.358 30.358 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) ......................... 5.641 5.641 5.641 Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del set- tore della ricerca in agricol- tura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istitu- ti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) .................. 19.377 19.377 19.377
------------------------------------
55.376 55.376 55.376
====================================
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento del- la biblioteca nazionale centra- le "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) .................. 2.732 2.732 2.732 Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambien- tali - Assegnazioni per il fun- zionamento degli istituti cen- trali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) ......................... 6.056 6.056 6.056 Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 - Fondo u- nico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo u- nico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 500.000 500.000 500.000 Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeolo- gica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2363) .................. 967 967 967 Legge n. 466 del 1988: Contri- buto all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) 3.188 3.188 3.188 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organi- smi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) ......................... 35.626 33.248 33.248
------------------------------------
548.569 546.191 546.191
====================================
MINISTERO DELLA SALUTE Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Orga- nizzazione mondiale della sani- ta' (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - cap. 4320) ......................... 19.631 19.631 19.631 Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) ... 34.467 34.467 34.467 Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e spe- rimentazione (3.1.2. 10 - Ri- cerca scientifica - cap. 3392) 206.809 206.809 206.809 Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di sanita' (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita'- cap. 3443/p) ..... 91.070 91.070 91.070 Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Isti- tuto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) ........... 68.302 68.302 68.302 Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazio- ni, fondazioni ed altri organ- ismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412) ......................... 6.400 6.400 6.400 Legge n. 434 del 1998: Finan- ziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randa- gismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340) ... 4.635 4.635 4.635 Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i ser- vizi sanitari regionali - cap. 3457) ......................... 5.829 5.829 5.829
------------------------------------
437.143 437.143 437.143
------------------------------------ TOTALE GENERALE ............... 20.748.787 19.452.853 19.463.771
====================================
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI
TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui si riflettono. ====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2004 2005 2006 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lette- ra b): Fondo per Trieste (Set- tore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) ....... 3.078 - - Legge n. 183 del 1987: Coordi- namento delle politiche riguar- danti l'appartenenza dell'Ita- lia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza del- l'Italia alle Comunita' europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon- do di rotazione per le politi- che comunitarie - cap. 7493/p) 500.000 500.000 1.950.000 Legge n. 67 del 1988: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) .................. 10.000 - - Legge n. 86 del 1989: Norme ge- nerali sulla partecipazione del- l'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Setto- re n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) .... - - 50.000 Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costi- tuito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) .. 50.000 - - Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di soli- darieta' nazionale: - ART. 1, comma 3: Fondo di so- lidarieta' nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di so- lidarieta' nazionale - cap. 7411) ......................... 100.000 100.000 100.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) ............ - - 6.700.000 Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sta- bilizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi- lizia sanitaria - cap. 7464) .. - - 1.840.000 Legge n. 289 del 2002: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed in- terventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) .. 100.000 1.611.000 6.350.000 - ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccari- fero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375) ...... 10.000 - - - ART. 74, comma 1: Potenzia- mento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559) ........ 10.000 - -
-----------------------------------
783.078 2.211.000 16.990.000
===================================
MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politi- ca mineraria: - ART. 9: Programmi di ricerca (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - - - ART. 17: Ricerca mineraria all'estero (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ....................... 1.000 - - Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 50.000 50.000 50.000 Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza: - ART. 18: Interventi a soste- gno della proprieta' industria- le (Settore n. 2) (3.2.3.12 - Proprieta' industriale - cap. 7475) ......................... 2.000 - -
------------------------------------
54.000 50.000 50.000
====================================
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) ......................... 218.000 - -
------------------------------------
218.000 - -
====================================
MINISTERO DELL'INTERNO Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in mate- ria di finanza locale per l'an- no 1994 (Settore n. 27) (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232) ........... 116.203 116.203 116.203
------------------------------------
116.203 116.203 116.203
====================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Legge n. 183 del 1989 e decreto -legge n. 398 del 1993, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto or- ganizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ri- partire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) ................ - 200.000 200.000 Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - ART. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino am- bientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon- do unico da ripartire - Investi- menti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) ..... 18.807 18.807 18.807 Legge n. 388 del 2000: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 51: Finanzia- mento parchi nazionali (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti di- fesa del suolo e tutela ambien- tale - cap. 7090/p) ........... 5.000 - -
------------------------------------
23.807 218.807 218.807
==================================== MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI Legge n. 979 del 1982: Disposi- zioni per la difesa del mare: - ART. 4: Costruzione, acquisto, noleggio di unita' navali per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capp. 8344, 8345) .. 5.000 - - Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia: - ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (Settore n. 6) (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191) ......................... 13.000 3.000 3.000 Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della fi- nanza pubblica: - ART. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Edi- lizia abitativa - cap. 7131) .. 10.000 - -
------------------------------------
28.000 3.000 3.000
====================================
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI Legge n. 448 del 2001: Disposi- zioni per la formazione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 46, comma 4: Fondo inve- stimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ri- partire - Investimenti agricol- tura, foreste e pesca - cap. 7003) ......................... 192.000 334.025 334.025
------------------------------------
192.000 334.025 334.025
====================================
MINISTERO DELLA SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la sta- bilizzazione e lo sviluppo: - ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri ur- bani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111) ........ - - 160.000
------------------------------------
- - 160.000
==================================== TOTALE GENERALE ............... 1.415.088 2.933.035 17.872.035
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la ridu- zione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indicata che la riduzione viene disposta in via perma- nente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate secondo l'amministrazione pertinente - riportano il rife- rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo, nonche' il settore della tabella F in cui eventualmente si riflettono.
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE ===================================================================
OGGETTO
DEL 2004 2005 2006 Definan PROVVEDIMENTO ziamento --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)
MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Fer- rovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferro- vie dello Stato - cap. 7122) ...... - - - 5.314.000 0 Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commer- cio con l'estero: - ART. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) ...... - 50.000 - - 0 Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 83, comma 1: Mutui agevolati so- cieta' Sviluppo Italia spa (3.1.2.46 - Impren- ditorialita' giova- nile nel Mezzogior- no - cap. 1880) ... - 20.000 - 45.000 - 0
MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campa- gne elettorali e referendarie e per la comunica- zione politica (4.1.2.5 - Radio- diffusione tele- visiva locale - cap. 3123) ..... - 2.000 - 2.000 - 2.000 1
MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 426 del 2001: Misure con- tro la violenza nello sport e il doping. Istitu- zione del Museo dello sport italiano: - ART. 1, comma 1: Funzionamento Mu- seo dello sport italiano (2.1.2.3 - Contributi ad en- ti ed altri organi- smi - cap. 1509) . - 258 - 258 - 258 1
------------------------------------------------- TOTALE GENERALE .. - 72.258 - 47.258 - 5.316.258
=================================================
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo. Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Defi- nanziamento). Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei fondi investi- menti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo relativo al fondo pertinente. I limiti di impegno figurano nella tabella solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite. Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare: 1) non impegnabili le quote degli anni 2005 ed esercizi successivi; 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2005 e
successivi; 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2005 e successivi. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2003 e quelli derivanti da spese di annualita'.
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione 17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Universita' (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 14,
15, 18, 22, 26.
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI ==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE 2007
2004 2005 2006 e Anno Limite
succes- Termi- impeg.
sivi nale ====================================================================
(migliaia di euro) 1. Infrastrut- ture portuali e delle capi- tanerie di porto. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 36, comma 2: Ammo- dernamento e riqualifica- zione delle infrastruttu- re portuali (limite impe- gno) (4.2.3.3. - Opere marit- time e portua- li - cap. 7849) 64.000 64.000 64.000 - 3
-----------------------------------------------------
64.000 64.000 64.000 -
===================================================== 2. Interventi a favore delle imprese industriali. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 144 del 1999: Misu- re in materia di investimen- ti, delega al Governo per il riordino degli incentivi al- l'occupazione e della norma- tiva che disci- plina l'INAIL, nonche' dispo- sizioni per il riordino degli enti previden- ziali: - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria del- l'Istituto poli- grafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 - Ser- vizi del Poligra- fico dello Stato - cap. 7335) ... 32.817 32.817 32.817 426.621 2019 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 752 del 1982: Norme per l'attuazione della politica mineraria: - ART. 9: Programmi di ricerca (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p). 1.000 - - - - ART. 17: Ricerca mine- raria all'e- stero (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ........ 1.000 - - - Legge n. 266 del 1997: In- terventi ur- genti per l'economia: - ART. 4, comma 3: In- terventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - Fon- do investimen- ti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 100.000 100.000 100.000 - 2018 Legge n. 448 del 1998: Mi- sure di finan- za pubblica per la stabi- lizzazione e lo sviluppo: - ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 720/p) .. 408.228 150.000 50.000 - 3 Legge n. 273 del 2002: Misure per favorire l'ini- ziativa privata e lo sviluppo del- la concorrenza: - ART. 8, comma 1: Sviluppo economia infor- matica piccole e medie imprese (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 9.240 - - - - ART. 12, comma 1: Inter- venti nel set- tore delle fon- derie ghisa e acciaio (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7420/p) . 13.500 - - - - ART. 13, comma 1: Inter- venti in favore delle produzio- ni di ceramiche artistiche e di qualita' (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incenti- vi alle imprese - cap. 7425) . 2.590 - - - - ART. 18: Interventi a sostegno del- la proprieta' industriale (3.2.3.12 - Proprieta' industriale - cap. 7475) . 2.000 - - - - ART. 27, comma 4: Ap- provvigiona- mento gas na- turale(3.2.3.8 - Fondo in- vestimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 136.051 - - -
-----------------------------------------------------
706.426 282.817 182.817 426.621
===================================================== 3. Interventi per calamita' naturali. ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Prov- vedimenti in favore delle popolazioni delle provin- ce di Siracusa, Catania e Ra- gusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore del- le zone dan- neggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Rein- tegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) ...... 391.811 227.000 - - 3 Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la rico- struzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - ART. 1, comma 1: Con- tributo straor- dinario alla Regione si- ciliana per la ricostru- zione dei co- muni colpiti da eventi si- smici (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremo- tate - cap. 7451) ........ 168.558 100.000 - - 3 Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori in- terventi ur- genti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Um- bria e di al- tre zone col- pite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Con- tributi straor- dinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostru- zione delle zone colpite dagli eventi sismici (li- mite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 92.962 92.962 92.962 754.029 2019 3 - ART. 21, comma 1: Con- tributi stra- ordinari alla regione Emilia -Romagna e al- la provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 18.076 18.076 18.076 198.836 2017 3 Decreto-legge n. 180 del 1998, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzio- ne del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da di- sastri franosi nella regione Campania: - ART. 4, comma 5: Piani di insediamen- ti produttivi e rilocalizza- zione delle at- tivita' produt- tive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 2.066 2.066 2.066 2.066 2007 3 Decreto-legge n. 132 del 1999, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Inter- venti urgenti in materia di protezione civile: - ART. 4, comma 1: Con- tributi in fa- vore delle re- gioni Basili- cata, Calabria e Campania col- pite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 24.273 24.273 24.273 315.556 2019 3 - ART. 4, comma 2: Con- tributi per il recupero degli edifici monu- mentali priva- ti (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 1.549 1.549 1.549 20.659 2019 3 - ART. 7, comma 1: Con- tributi a fa- vore delle re- gioni Emilia -Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Ligu- ria e Toscana colpite da eventi calami- tosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ..... 17.043 17.043 17.043 221.560 2019 3 Legge n. 289 del 2002: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 80, comma 29: Com- pletamento in- terventi per le opere pubbliche e risarcimento a privati in seguito agli eventi allu- vionali veri- ficatisi negli anni 1994, 2000 e 2002 (limite impe- gno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3 - ART. 80, comma 29: Ac- censione mutui per ricostru- zioni, per danni provoca- ti da fenomeni alluvionali (limite impe- gno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - Decreto-legge n. 15 del 2003, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 62 del 2003: Misure urgenti per il finanzia- mento di in- terventi nei territori col- piti da cala- mita' naturali e per l'attua- zione delle - disposizioni di cui all'ar- ticolo 13, comma 1, della legge 10 ago- sto 2002, n. 166: Dispo- sizioni urgenti per il supera- mento di situa- zioni di emer- genza ambien- tale: - ART. 1, comma 1: Prov- videnze econo- miche di ca- rattere gene- rale per le imprese colpi- te da calami- ta' (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) ...... 10.000 10.000 10.000 - 3 AMBIENTE E TERRITORIO Decreto-legge n. 180 del 1998, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da di- sastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misu- re di preven- zione per le aree a rischio (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 106.583 100.000 - - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 42, comma 4: Even- ti sismici 1980-1981, provincia di Foggia (3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzio- ne zone terre- motate - cap. 7417) ........ 1.000 - - - BENI E ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 42, comma 6: In- terventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 2.000 - - -
-----------------------------------------------------
855.921 612.969 185.969 1.512.706
===================================================== 4. Interventi nelle aree sottoutilizzate. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 64 del 1986 e ar- ticolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disci- plina organica dell'interven- to straordina- rio nel Mezzo- giorno (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 677.914 674.685 300.000 - 2006 3 Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare in- terventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rota- tivo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoria- le nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Pro- secuzione deg- li interventi per le aree depresse (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 1.659.245 - - - 3 Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2000): - ART. 27, comma 11: Disposizioni per la razio- nalizzazione degli inter- venti per la imprenditoria- lita' giovani- le (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 216.975 - - - Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogior- no (3.2.3.17 - Metanizza- zione - cap. 7150) ........ 51.646 - - - Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la forma- zione del bi- lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2003): - ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 730.000 5.640.896 7.550.000 2.700.000 3 - ART. 94, comma 14: Estensione credito d'im- posta occupa- zione (4.2.3.27 - Aree sotto- utilizzate - cap. 7576/p) 2.000 2.000 - - 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Decreto-legge n. 415 del 1992, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinan- ziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disci- plina organica dell'interven- to straordina- rio nel Mezzo- giorno: - ART. 1, comma 2: In- terventi di agevolazione alle attivita' produttive (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - in- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 893.925 750.000 - - 3 Legge n. 208 del 1998: At- tivazione del- le risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di re- alizzare in- terventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rota- tivo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoria- le nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Pro- secuzione de- gli interventi per le aree depresse (3.2.3.8 - Fondo inve- stimenti - In- centivi alle imprese - cap. 7420/p) ...... 1.032.914 2.375.702 - - 3 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Decreto legi- slativo n. 297 del 1999: Ri- ordino della disciplina e snellimento delle procedu- re per il so- stegno della ricerca scien- tifica e te- cnologica, per la diffusione delle tecno- logie, per la mobilita' dei ricercatori: - ART. 5: Fon- do agevolazio- ni per la ri- cerca (25.2.3.2 - Ricerca ap- plicata - cap. 8932/p; 25.2.3.10 - Fondi rota- tivi - cap. 9015) ........ 246.583 40.000 - - 3
-----------------------------------------------------
5.511.202 9.483.283 7.850.000 2.700.000
===================================================== 6. Interventi a favore del- la regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 798 del 1984; leg- ge n. 295 del 1998, artico- lo 3, comma 2: legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera h): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia (limite impe- gno) (3.2.3.30 - Interventi per Venezia - cap. 7270) . 9.007 9.007 9.007 - 3 Legge n. 26 del 1986: In- centivi per il rilancio del- l'economia delle provin- ce di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (4.2.3.7 - Fondo per gli interven- ti nel terri- torio di Trie- ste - cap. 7490) ........ 13.078 5.000 - - 3 ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 26 del 1986: In- centivi per il rilancio del- l'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Go- rizia (3.2.3.6 - Aree depres- se - cap. 7380) 5.000 5.000 - - 3 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Legge n. 798 del 1984: leg- ge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera b): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli inter- venti per la salvaguardia di Venezia (limite impe- gno) (25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005) . 361 361 361 - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 798 del 1984; leg- ge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, ar- ticolo 50, comma 1, let- tera b): Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Venezia: - ART. 3, pri- mo comma, let- tera a): Rie- quilibrio i- drogeologico laguna (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - cap. 7191) . 13.000 3.000 3.000 - - ART. 3, pri- mo comma: Pro- secuzione de- gli interventi per la salva- guardia di Ve- nezia (limite impegno) (2.2.3.7 - In- terventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marit- time e portua- li - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - En- te nazionale per l'aviazio- ne civile - cap. 7954) . 21.618 21.618 21.618 - 3
-----------------------------------------------------
62.064 43.986 33.986 -
===================================================== 7. Provvidenze per l'editoria. BENI E ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 549 del 1995: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mu- tui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 2.582 2.582 - - 3
-----------------------------------------------------
2.582 2.582 - - 8. Edilizia residenziale e agevolato. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 662 del 1996: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 63, let- tera b): Edi- lizia residen- ziale (3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437) . 41.317 - - -
-----------------------------------------------------
41.317 - - -
===================================================== 9. Mediocredito centrale. ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 251 del 1981, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provve- dimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fon- do rotativo finanziamento imprese espor- tatrici (3.2.3.33 - Sostegno fi- nanziario del sistema pro- duttivo - cap. 7301) ........ 123.000 102.000 - - 3 Legge n. 730 del 1983: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finan- ziamento di esportazioni a pagamento dif- ferito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) ...... 25.823 - - -
 
Decreto-legge n. 691 del 1994, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivi- ta' produtti- ve nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del me- se di novembre 1994: - ART. 2, comma 1: Fon- do per contri- buti conto in- teressi su fi- nanziamenti concessi (1.2.3.4 - Fon- do unico da ripartire - In- vestimenti in- centivi alle imprese - cap. 7005/p) ...... 181.985 100.000 - - 3 Legge n. 266 del 1997: In- terventi ur- genti per l'economia: - ART. 12, comma 1: Con- tributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (3.2.3.33 - So- stegno finan- ziario del si- stema produt- tivo - cap. 7299/p) ...... 38.734 38.734 38.734 38.734 2007 3 - ART. 12, comma 2: Fi- nanziamento di esportazioni a pagamento dif- ferito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) ...... 25.823 25.823 25.823 206.582 2006 3
-----------------------------------------------------
395.365 266.557 64.557 245.316
===================================================== 10. Artigian- cassa. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 67 del 1988: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fon- do per il con- corso statale nel pagamento degli interes- si (3.2.3.19 - Artigiancas- sa - cap. 7165) 69.500 - - - Legge n. 321 del 1990: Au- mento del fon- do per il con- corso nel pa- gamento degli interessi sul- le operazioni di credito a favore delle imprese arti- giane, costi- tuito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (3.2.3.19 - Artigiancas- sa - cap. 7165) 75.500 - - -
-----------------------------------------------------
145.000 - - -
===================================================== 11. Interventi nel settore dei trasporti. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 662 del 1996: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Ap- porto al capi- tale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) . 2.751.000 2.582.000 4.257.596 7.000.000 2007 3 Decreto-legge n. 457 del 1997, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposi- zioni urgenti per lo svilup- po del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 10, comma 1: Con- tributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completa- mento della linea ferro- viaria Genova -Ventimiglia e per la proget- tazione del nodo ferrovia- rio di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 1.808 1.808 1.808 3.616 2008 3 Legge n. 354 del 1998: Pia- no triennale per la sop- pressione di passaggi a li- vello sulle linee ferro- viarie dello Stato. Misure per il poten- ziamento di itinerari fer- roviari di particolare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Ap- porto al capi- tale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 56.810 56.810 56.810 56.810 2007 3 - ART. 3: Po- tenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 29.114 129.114 129.114 229.114 2007 Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 17, comma 1: Vei- coli a minimo impatto ambien- tale (3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7320) ........ 30.000 - - - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 194 del 1998: In- terventi nel settore dei trasporti: - ART. 2, com- ma 5: Acqui- sto di autobus e di altri mezzi di tra- sporto di per- sone (5.2.3.8 - Trasporti pubblici loca- li - cap. 8151/p) ...... 100.709 100.709 100.709 503.546 2011 3 - ART. 2, com- ma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Tra- sporti pubblici locali - cap. 8151/p) ...... 516 516 516 3.096 2012 3 - ART. 3, com- ma 1: Contri- buti per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di To- rino (5.2.3.9 - Trasporto rapido di mas- sa - cap. 8164) 25.823 25.823 25.823 61.975 2009 3 Legge n. 366 del 1998: Nor- me per il fi- nanziamento della mobilita' ciclistica (5.2.3.11 - Mobilita' ci- clistica - cap. 8188) ........ 500 - - - 3 Legge n. 448 del 2001: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 45, comma 2: In- frastrutture per la mobili- ta' nuovo po- lo fieristico di Milano (li- mite impegno) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di mas- sa - cap. 8167) 5.000 5.000 5.000 - 3 Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 13, comma 2: Ridu- zioni emissio- ni inquinanti trasporti pub- blici (limite impegno) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali
- cap. 8151/p) 40.000 40.000 40.000 - 3 - ART. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per fer- rovia (limite impegno) (5.2.3.10 - Autotraspor- to di cose per conto terzi - cap. 8179) . 13.000 13.000 13.000 - 3
-----------------------------------------------------
3.054.280 2.954.780 4.630.376 7.858.157
===================================================== 12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli apparte- nenti alle Forze del- l'ordine. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 28 del 1999: Di- sposizioni in materia tribu- taria, di fun- zionamento dell'Ammini- strazione fi- nanziaria e di revisione ge- nerale del ca- tasto (limite impegno) (7.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7822) ........ 18.000 18.000 18.000 - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 30, comma 8: Ammo- dernamento in- frastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impe- gno) (3.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7354) ........ 15.000 15.000 15.000 - 3
-----------------------------------------------------
33.000 33.000 33.000 -
===================================================== 13. Interventi nel settore della ricerca. ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Legge n. 266 del 1997: In- terventi ur- genti per l'economia: - ART. 5, comma 3: Pro- gramma nazio- nale di ricer- che in Antar- tide (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 9000/p) ...... 28.405 28.405 - - 3 Legge n. 388 del 2000: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 104: Ricerca di ba- se (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 9000/p) ...... 100.000 100.000 - - 3 INFRASTRUTTTURE E TRASPORTI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 35, comma 3: Ri- cerca in mate- ria di cabo- taggio e navi- gazione a cor- to raggio (4.2.3.1 - Im- prese naval- meccaniche e armatoriali - cap. 7812) . 300 - - -
-----------------------------------------------------
128.705 128.405 - -
===================================================== 16. Interventi per la viabi- lita' ordina- ria, speciale e di grande comunicazione. ECONOMIA E FINANZE Decreto-legge n. 138 del 2002, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Inter- venti urgenti in materia tributaria, di privatizzazio- ni, di conte- nimento della spesa farma- ceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate: - ART. 7: Ap- porto al capi- tale sociale dell'ANAS Spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) ........ 1.028.688 562.360 500.000 - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 662 del 1996: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, com- ma 86: Comple- tamento del raddoppio del- l'Autostrada A6 Torino-Savona (3.2.3.8 - Ope- re stradali - cap. 7142) . 10.329 10.329 10.329 103.292 2016 3 - ART. 2, com- ma 87: Avvio della realiz- zazione della variante di valico Firenze -Bologna (3.2.3.8 - Ope- re stradali - cap. 7143) . 10.329 10.329 10.329 103.292 2.016 3 Decreto-legge n. 67 del 1997, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposi- zioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 19-bis, comma 1: Rea- lizzazione e potenziamento tratte auto- stradali (3.2.3.8 - Ope- re stradali - cap. 7144) . 38.734 38.734 38.734 490.636 2017 3 Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 19, comma 1: In- terventi per la viabilita' di interesse locale - Pro- vince, comuni, comunita' mon- tane (3.2.3.8 - Opere stra- dali - cap. 7493) ........ 6.000 - - -
-----------------------------------------------------
1.094.080 621.752 559.392 697.220
===================================================== 17. Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 448 del 1998: Mi- sure di finan- za pubblica per la stabi- lizzazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, let- tera c): Edi- lizia sanita- ria pubblica (4.2.3.3 - Edilizia sa- nitaria - cap. 7464) ........ 670.116 761.119 3.340.000 - 2006 3 AFFARI ESTERI Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ri- strutturazione e costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresen- tanze diploma- tiche e di uf- fici consolari, nonche' di al- loggi per il personale (6.2.3.3 Edi- lizia di ser- vizio - cap. 7245) ........ 10.071 - - - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 910 del 1986: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, com- ma 6: Comple- tamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giu- stizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) . 127.950 200.000 - - 3
-----------------------------------------------------
808.137 961.119 3.340.000 -
===================================================== 19. Difesa del suolo e tutela ambientale. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 183 del 1989 e de- creto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 493 del 1993: - ART. 12: Norme per il riassetto or- ganizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) 158.228 100.000 - - 3 Decreto-legge n. 148 del 1993, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi ur- genti a soste- gno dell'occu- pazione: - ARTT. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) . 160.102 - - - Legge n. 97 del 1994: Nuo- ve disposizio- ni per le zone montane (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) 61.481 20.000 - - 3 AMBIENTE E TERRITORIO Legge n. 979 del 1982: Di- sposizioni per la difesa del mare: - ART. 7: Di- fesa del mare (1.2.3.6 - Fon- do unico da ripartire - In- vestimenti di- fesa del suolo e tutela am- bientale - cap. 7090/p) ...... 10.500 10.500 - - 3 Legge n. 183 del 1989 e de- creto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 493 del 1993 (ar- ticolo 12): Norme per il riassetto or- ganizzativo e funzionale della difesa del suolo (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 200.000 200.000 200.000 - 3 Legge n. 426 del 1998: Nuo- vi interventi in campo am- bientale: - ART. 1, com- ma 1: Inter- venti di boni- fica e ripri- stino ambien- tale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 52.167 52.167 18.807 - 3 - ART. 1, com- ma 1: Ripri- stino ambien- tale dei siti inquinati (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 183.760 - - - Legge n. 448 del 1998: Mi- sure di finan- za pubblica per la stabi- lizzazione e lo sviluppo: - ART. 49: Programmi di tutela ambien- tale (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 106.583 100.000 - - 3 Legge n. 388 del 2000: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 51: Fi- nanziamento parchi nazio- nali (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 5.000 - - -
-----------------------------------------------------
937.821 482.667 218.807 -
===================================================== 20. Realizza- zione struttu- re turistiche. ATTIVITA' PRODUTTIVE Legge n. 135 del 2001: Ri- forma della legislazione nazionale del turismo: - ART. 12, comma 3: Fondo di cofinanzia- mento dell'of- ferta turisti- ca (3.2.3.5 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 7359) 75.000 - - -
-----------------------------------------------------
75.000 - - -
===================================================== 21. Interven- ti in agricol- tura. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 185 del 1992: Nuo- va disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - ART. 1, com- ma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.4.3 - Fondo di so- lidarieta' na- zionale - cap. 7411) ........ 100.000 100.000 100.000 - 3 Legge n. 289 del 2002: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 69, comma 9: Inter- venti autoriz- zati dall'Unio- ne europea nel settore bieti- colo-saccari- fero (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375) . 10.000 - - - POLITICHE AGRICOLE Legge n. 185 del 1992: Nuo- va disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - ART. 1, com- ma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (3.2.3.3 - Bo- nifica, miglio- ramento e svi- luppo fondia- rio - cap. 7439) 100.000 100.000 - - 3 Legge n. 499 del 1999: Ra- zionalizzazio- ne degli in- terventi nei settori agri- colo, agroali- mentare, agro- industriale e forestale: - ART. 4: At- tivita' di competenza del Ministero del- le politiche a- gricole e fore- stali (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) 103.291 - - - Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 118 del 2002: Di- sposizioni ur- genti per il settore zoo- tecnico e per la lotta agli incendi bo- schivi: - ART. 2, com- ma 1: Lotta agli incendi boschivi (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) 25.823 - - -
-----------------------------------------------------
339.114 200.000 100.000 -
===================================================== 23. Universita' (compresa edi- lizia). ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Legge n. 910 del 1986: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - ART. 7, com- ma 8: Edilizia universitaria (25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p) 153.773 150.000 150.000 - Legge n. 662 del 1996: Mi- sure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, com- mi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, ar- ticolo 1: leg- ge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestiona- mento degli atenei (limi- te impegno) (25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p) 30.987 - - -
-----------------------------------------------------
184.760 150.000 150.000 -
===================================================== 24. Impianti- stica sportiva. ECONOMIA E FINANZE Legge n. 285 del 2000: In- terventi per i Giochi olimpi- ci invernali "Torino 2006" (limite impe- gno) (3.2.3.44 - Giochi olim- pici invernali - cap. 7366/p) 10.000 10.000 10.000 - 3 Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 20, com- ma 1: Campiona- ti mondiali di sci alpino del 2005 in Valtel- lina (limite impegno) (3.2.3.49 - Re- gioni a statuto ordinario - cap. 7367) 165 165 165 - 3 - ART. 21, com- ma 3: Giochi olimpici inver- nali Torino 2006 (limite impegno) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366/p) 5.165 5.165 5.165 - 3
-----------------------------------------------------
15.330 15,330 15.330 -
===================================================== 25. Sistemazio- ne aree urbane. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 448 del 2001: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 54: Fon- do nazionale per il sostegno alla progetta- zione delle o- pere pubbliche delle regioni e degli enti lo- cali (5.2.3.17 - Fondo proget- tazione opere pubbliche - cap. 7719) 15.000 15.000 - 3 INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 396 del 1990: In- terventi per Roma, capitale della Repubbli- ca (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) 103.291 - - - Legge n. 662 del 1996: Misu- re di raziona- lizzazione del- la finanza pub- blica: - ART. 2, com- ma 63: Program- mi di riquali- ficazione urba- na (2.2.3.3 - Edilizia abi- tativa - cap. 7131) 10.000 - - Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 19, com- ma 3: Conserva- zione e recupe- ro dei rioni Sassi di Matera (3.2.3.19 - Pa- trimonio cultu- rale non stata- le - cap. 7647) 1.500 - - - SALUTE Legge n. 448 del 1998: Misu- re di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 71, com- ma 1: Interven- ti sanitari nei grandi centri urbani (2.2.3.3 - Riqualifica- zione assisten- za sanitaria - cap. 7111) - 100.000 160.000 - 3
-----------------------------------------------------
129.791 115.000 160.000 -
===================================================== 27. Interventi diversi. ECONOMIA E FI- NANZE Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanzianienti aggiuntivi per l'aiuto pubbli- co a favore dei Paesi in via di sviluppo (3.2.4.4. - Fondo rotativo per la coopera- zione allo svi- luppo - cap. 7415) 20.000 20.000 - - 3 Legge n. 183 del 1987: Coor- dinamento delle politiche ri- guardanti l'ap- partenenza del- l'Italia alle Comunità euro- pee ed adegua- mento dell'or- dinamento in- terno agli atti normativi comu- nitari: - ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia al- le Comunità eu- ropee (4.2.3.8 - Fondo di ro- tazione per le politiche comu- nitarie - cap. 7493/p) 4.096.050 4.189.300 8.800.000 - 3 Legge n. 67 del 1988: Disposi- zioni per la formazione del bilancio annua- le e plurienna- le dello Stato (legge finan- ziaria 1988): - ART. 17, com- ma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finan- ziamenti decisi dalla Banca eu- ropea per gli investimenti (5.2.3.4 - Pro- getti immedia- tamente esegui- bili - cap. 7646) 13.000 13.000 - - 3 Legge n. 86 del 1989: Norme ge- nerali sulla partecipazione dell'Italia al processo norma- tivo comunita- rio e sulle procedure di e- secuzione degli obblighi comu- nitari (artico- lo 3) (4.2.3.8 - Fondo di ro- tazione per le politiche comu- nitarie - cap. 7493/p) 50.000 50.000 50.000 - 3 Legge n. 212 del 1992: Col- laborazione con i Paesi del- l'Europa cen- trale ed orien- tale (4.2.3.13 - Accordi ed organismi in- ternazionali - cap. 7520) 15.494 Decreto legi- slativo n. 143 del 1998: Dis- posizioni in materia di com- mercio con l'e- stero: - ART. 8, com- ma 2: Fondo di riserva e in- dennizzi SACE (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) - - - - Legge n. 362 del 1998: Edi- lizia scolasti- ca: - ART. 1, com- ma 1: Edilizia scolastica (li- mite impegno) (3.2.3.9 - Edi- lizia scolasti- ca - cap. 7080) 30.987 30.987 30.987 - 3 Legge n. 413 del 1998: Rifi- nanziamento de- gli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 8: Ade- guamento aero- navale Guardia di finanza (li- mite impegno) (7.2.3.4 - Po- tenziamento - cap. 7848) 15.000 15.000 15.000 - 3 Legge n. 144 del 1999: Misu- re in materia di investimenti, delega al Go- verno per il riordino degli incentivi al- l'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti pre- videnziali: - ART. 28: Me- tanizzazione comuni montani centronord (3.2.3.17 - Me- tanizzazione - cap. 7151) 5.165 5.165 5.165 15.493 2009 3 Legge n. 448 del 2001: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 55: Fon- do nazionale per la realiz- zazione di in- frastrutture di interesse loca- le (5.2.3.18 - Province, comu- ni e comunità montane - cap. 7720) 50.000 50.000 - - 3 Legge n. 289 del 2002: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2003): - ART. 74, com- ma 1: Potenzia- mento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (4.2.3.21 - Re- gioni a statuto ordinario - cap. 7559) 10.000 - - LAVORO E POLI- TICHE SOCIALI Decreto-legge n. 791 del 1981, converti- to, con modifi- cazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposi- zioni in mate- ria previden- ziale: - ART. 12: Fi- nanziamento delle attivita' di formazione professionale (2.2.3.2 - For- mazione profes- sionale - capp. 7111, 7112) .. 12.746 12.746 - - 3 Decreto-legge n. 148 del 1993, converti- to, con modifi- cazioni, dalla legge n. 236 del 1993: In- terventi ur- genti a soste- gno dell'occu- pazione: - Art. 1, com- ma 7: Fondo per l'occupazione (2.2.3.3 - Oc- cupazione - cap. 7141) ... 745.666 520.999 - - 3 INTERNO Decreto legi- slativo n. 504 del 1992: Ri- ordino della finanza degli enti territo- riali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - ART. 34, comma 3: Fondo nazionale or- dinario per gli investimenti (2.2.3.5 - Fi- nanziamento enti locali - cap. 7236) . 103.291 - - - Decreto-legge n. 515 del 1994, conver- tito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in ma- teria di fi- nanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamen- to enti locali - cap. 7232) . 116.203 116.203 116.203 - Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'oc- cupazione: - ART. 3: Con- tributi per spese pubbli- che nei comuni di Napoli e Pa- lermo (2.2.3.6 - Altri inter- venti enti locali - cap. 7239) ........ 98.127 - - - Legge n. 448 del 1998: Mi- sure di finan- za pubblica per la stabi- lizzazione e lo sviluppo: - ART. 27: Fornitura gra- tuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri inter- venti enti lo- cali - cap. 7243) ........ 103.291 - - - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Legge n. 979 del 1982: Di- sposizioni per la difesa del mare: - ART. 4: Co- struzione, ac- quisto, noleg- gio di unita' navali per la prevenzione ed il controllo degli inquina- menti (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - capp. 8344, 8345) ........ 5.000 - - - Legge n. 398 del 1998: Di- sposizioni fi- nanziarie a fa- vore dell'En- te autonomo acquedotto pu- gliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156) . 15.494 15.494 15.494 185.924 2018 1 Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 13, comma 1: Rea- lizzazione o- pere strategi- che (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060) . 91.400 91.400 91.400 - 3 - ART. 13, comma 9: Strut- ture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Fi- renze (3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7508) 5.000 - - - - ART. 39, comma 2: Si- stemi informa- tivi automa- tizzati (limi- te impegno) (5.2.3.3 - In- formatica di servizio - cap. 8079) ........ 18.228 18.228 18.228 - DIFESA Legge n. 388 del 2000: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 145, comma 4: Fi- nanziamento programmi in- terforze ad e- levato conte- nuto tecnolo- gico (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7130, 7132, 7140) .. 103.291 103.291 103.291 103.291 3 POLITICHE AGRICOLE Legge n. 267 del 1991: At- tuazione del terzo piano nazionale del- la pesca ma- rittima e mi- sure in mate- ria di credito peschereccio, nonche' di ri- conversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta deri- vante: - ART. 1, com- ma 1: Attua- zione del pia- no nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p) 10.329 - - - Legge n. 448 del 2001: Di- sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- riennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 46, comma 4: Fon- do investimen- ti (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pe- sca - cap. 7003/p) ...... 192.000 334.025 334.025 - 3 BENI E ATTIVITA' CULTURALI Legge n. 166 del 2002: Di- sposizioni in materia di in- frastrutture e trasporti: - ART. 23, comma 1: Geno- va capitale europea della cultura (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 5.000 - - -
------------------------------------------------------
5.930.762 5.585.838 9.579.793 304.708
------------------------------------------------------ TOTALE ...... 20.514.657 22.004.085 27.168.027 13.744.728
======================================================
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone