Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 18 febbraio 2004, n. 39
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 febbraio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 2003, N. 347

All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: "Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese" sono inserite le seguenti: "soggette alle disposizioni sul fallimento". All'articolo 2: al comma 1, le parole: "con istanza motivata al Ministro delle attivita' produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministro delle attivita' produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza"; al comma 2, le parole: "e le motivazioni della richiesta" sono soppresse; le parole: "alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario" e le parole: "ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario" sono soppresse; al comma 3, le parole: "entro tre giorni" sono sostituite dalla seguente: "immediatamente". All'articolo 3: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza"; al comma 3, le parole: "Nel termine di cui al comma 2" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: ", presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1 ". All'articolo 4: al comma 1, le parole: "sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "con sentenza pubblicata entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara"; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura"; al comma 2, le parole: "Nello stesso termine, il commissario presenta" sono sostituite dalle seguenti: "Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato"; le parole: ", commi 1 e 2," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: ", accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attivita' e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione"; al comma 4, la parola: "piano" e' sostituita dalle seguenti: "programma di ristrutturazione" e la parola. "beni" e' sostituita dalle seguenti: "complessi aziendali". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - (Concordato). - 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario puo' prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. II concordato puo' prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo interessi economici omogenei; la possibilita' di costituzione di autonome classi per i piccoli creditori e per i possessori di obbligazioni emesse o garantite dalla societa' in amministrazione straordinaria; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato puo' prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 2. La proposta di concordato puo' essere unica per piu' societa' del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 3. Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato e' autorizzata dal Ministro delle attivita' produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato. 5. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi. 6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che cio' pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonche' un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalita', anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione. 7. Il giudice delegato stabilisce le modalita' ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 4, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalita' e nei termini di cui al comma 6, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via provvisoria le modalita' ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato. 8. Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe, la quale rappresenti la maggioranza dei crediti ammessi alla classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalita' ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 6, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza. Il concordato approvato dai creditori e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 6, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 11, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalita' previste dal concordato. 9. Qualora la maggioranza di cui al comma 8 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270. Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attivita' produttive di cui al comma 3, puo' ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o piu' classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili. 10. La sentenza che approva o rigetta il concordato e' provvisoriamente esecutiva ed e' pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. E' ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva. 11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato. Art. 4-ter. - (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo e' improntato a criteri di massima celerita' e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 6. 2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 6, secondo periodo. 3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo e' proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio". All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: "Il Ministro" sono inserite le seguenti: "delle attivita' produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza," e dopo la parola: "commissario" e' inserita la seguente: "straordinario"; al comma 2, le parole: "puo' richiedere" sono sostituite dalla seguente: "richiede"; dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non e' necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro". All'articolo 6: al comma 1, dopo le parole: "dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali" sono inserite le seguenti: ", nell'interesse dei creditori,". All'articolo 7: al comma 1, le parole: "le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attivita' produttive," sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle attivita' produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione". All'articolo 8: al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", in quanto compatibili".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4592):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle attivita' produttive
(Marzano), il 7 gennaio 2004.
Assegnato alla commissione X (Attivita' produttive), in
sede referente, il 13 gennaio 2004, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, XI, XIII, XIV e del Comitato per
la legislazione.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il
14, 15, 20 e 22 gennaio 2004.
Esaminato in aula il 26, 27 gennaio 2004 ed approvato
il 28 gennaio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 2714):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede
referente, il 29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª, 11ª, 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita', il 3 febbraio 2004.
Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il
3, 4, 10 febbraio 2004.
Esaminato in aula ed approvato l'11 febbraio 2004.
Avvertenza:
Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
298 del 24 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
 
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