Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2003
Determinazione dell'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, in attuazione dell'art. 69, comma 4 della legge n. 289/2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la decisione della Commissione europea SG (2001) D/289229 del 14 giugno 2001, con la quale e' stato autorizzato il regime di aiuti n. 646 C/2000 relativo al credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, per il settore agricolo;
Visto l'art. 60 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale e' stata disposta l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle imprese agricole, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, di tutto il territorio nazionale;
Vista la decisione della Commissione europea C/2002 1706 cor del 21 giugno 2002, relativa all'aiuto di Stato n. 324/2002 - credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e delle zone dell'Abruzzo e del Molise ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c);
Visto l'art. 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Vista la decisione della Commissione europea C (2003) 781 fin del 19 marzo 2003, relativa all'aiuto di Stato n. NN 6/2003 (ex N220/2002) - Italia - Crediti d'imposta per investimenti - Modifiche;
Visto l'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed in particolare il comma 4, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce le Comunita' europee, e successive modificazioni;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree di cui al richiamato comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2004, sino al 30 giugno 2004, la somma di 105 milioni di euro, pari al 60% dello stanziamento previsto per il medesimo anno, e' destinata agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce le Comunita' europee, e successive modificazioni. A decorrere dal 1° luglio 2004, gli stanziamenti non utilizzati sono resi disponibili per gli investimenti realizzati su tutto il territorio nazionale.
 
Art. 2.
I regimi di aiuto nazionali, approvati con decisione della Commissione europea, previsti dall'art. 69, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuabili nei seguenti:
aiuto n. N558/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286564 del 28 febbraio 2001, «Progetto di decreto che istituisce un regime di aiuti a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in attuazione dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998»;
aiuto n. N559/2000, approvato con decisione C/2001 286562 del 28 febbraio 2001, regime di aiuti «Sviluppo Italia» ex RIBS - aiuti di Stato relativi ad investimenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;
aiuto n. N729/A/2000, approvato con decisione SG(2001)D/286847 del 13 marzo 2001, «Estensione all'agricoltura e alla pesca degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata (art. 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 - modifica del regime notificato nel quadro dell'aiuto di Stato n. N128/99)»;
aiuto n. N211/2002, approvato con decisione C/(2002) 1712 del 24 giugno 2002 - legge nazionale 122/2001, art. 5, comma 7, «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;
altri aiuti approvati dalla Commissione europea in base a provvedimenti legislativi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 69, le domande presentate agli enti incaricati e non ancora istruite, con l'esclusione delle domande presentate sui Piani di sviluppo rurale e sui Programmi operativi regionali, possono essere inviate, per la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con i relativi regimi di aiuto, al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, che esprimera' il parere entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo per la registrazione.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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