Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 23 gennaio 2004
Riconoscimento alla sig.ra Lamatic Irina Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;
Visto altresi' il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Lamatic Irina Elena, nata il 30 aprile 1975 a Iasi (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di inginer in profilul chimie - specializarea tehnologia compusilor macromoleculari conseguito nel giugno 1999 presso l'«Universitatea tecnica Gh. Asachi» di Iasi (Romania) e rilasciato dal «Ministerul educatiei nationale» in data 8 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;
Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere-settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato in cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 20 luglio 2000, rinnovato il 5 novembre 2002 con validita' fino al 5 novembre 2006, per motivi di lavoro dipendente;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Lamatic Irina Elena, nata il 30 aprile 1975 a Iasi (Romania), cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A, settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:
1) impianti elettrici;
2) costruzioni di macchine.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 23 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore industriale.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone