Gazzetta n. 26 del 2 febbraio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 10 gennaio 2004, n. 21
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite (INTELSAT), adottati a Washington il 17 novembre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo come emendato.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3849):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 2 aprile 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 maggio 2003, con pareri delle commissioni
I, II, V e IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
13 maggio 2003, 24 giugno 2003 e il 17 luglio 2003.
Relazione presentata il 17 luglio 2003 (atto n. 3849/A
- relatore on. Pacini).
Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il
16 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2490):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 settembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
3 dicembre 2003.
Relazione presentata il 12 dicembre 2003 (atto n.
2490/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
 
EMENDAMENTI ALL'ACCORDO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI
TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE INTELSAT

Il titolo dell'Accordo e' emendato eliminando "INTELSAT"

Preambolo

Il Preambolo e' emendato -

al paragrafo 2 eliminando "luna" ed inserendo in sua vece "Luna"
eliminando i paragrafi 3 a 7 compresi, da "Prendendo atto" fino a "telecomunicazioni via satellite" ed inserendo in sostituzione il seguente testo:
Riconoscendo che, in conformita' al suo scopo iniziale, l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satelliti ha instaurato un sistema mondiale via satelliti destinato a fornire servizi di telecomunicazioni a tutte le regioni del mondo, che ha contribuito alla pace ed all'intesa mondiali,
In considerazione del fatto che la 24^ sessione dell'Assemblea delle Parti dell'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari ha deciso di procedere ad una ristrutturazione et ad una privatizzazione creando una societa' privata sotto la supervisione di un'organizzazione intergovernativa,
Constatando che, per via della crescente concorrenza nella fornitura di servizi di telecomunicazioni, e' divenuto necessario per l'organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite trasferire il proprio sistema spaziale alla Societa' definita all'articolo I del presente Accordo affinche' il sistema spaziale continui ad essere utilizzato in modo da offrire dal punto di vista commerciale possibilita' di sviluppo.
Intendendo fare in modo che la Societa' rispetti i principi fondamentali enunciati all'articolo III del presente Accordo e fornisca, a livello commerciale, il settore spaziale necessario per servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali di alta qualita' e di grande affidabilita',
Avendo determinato che un'organizzazione intergovernativa di supervisione di cui qualsiasi Stato membro delle Nazioni Unite o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni puo' divenire membro, e' necessaria per garantire che la Societa' rispetti i principi fondamentali su base continuativa,

Articolo I

L'articolo 1 (Definizioni) e' emendato -

al paragrafo a, eliminando "i suoi allegati" ed inserendo in suo luogo "il suo allegato"; inserendo "e ogni emendamento afferente" dopo "il suo allegato" nuovamente inserito ed eliminando "INTELSAT" dopo "organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satelliti";
eliminando il paragrafo b e rinominando l'ex paragrafo h come paragrafo b;
rinominando l'ex paragrafo j come paragrafo c;
inserendo la seguente nuova definizione a seguito dei paragrafo c, e nominando questo paragrafo d:
d. il termine "Societa' indica l'ente o gli enti privati creati ai sensi del diritto di uno o piu' Stati al quale (ai quali) il sistema spaziale dell'organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari e' trasferito, ivi compresi gli enti che succedono loro in diritto;
eliminando il testo del paragrafo e, sostituendolo con la seguente nuova definizione:
l'espressione "su base commerciale" significa conformemente alla prassi commerciale abituale e consuetudinaria del settore delle telecomunicazioni;
rinominando l'ex paragrafo f come paragrafo p;
rinominando l'ex paragrafo k come paragrafo f, eliminando "dell'INTELSAT" ed inserendo al suo posto "della Societa' "
eliminando il paragrafo g e rinominando l'ex paragrafo c come paragrafo g;
inserendo la seguente nuova definizione dopo il paragrafo g:
h. l'espressione "obbligo di connessione vitale" o "LCO" designa l'obbligo assunto dalla Societa', quale enunciato nel contratto LCO, di fornire servizi continuativi di telecomunicazioni al cliente LCO;
eliminando il testo del paragrafo 1 ed inserendo al suo posto il testo del paragrafo d;
inserendo le seguenti nuove definizioni dopo il paragrafo i, e rinominando questi paragrafi j e k:
j. l'espressione "Accordo di servizi pubblici" indica lo strumento giuridicamente vincolante con il quale l'ITSO si accerta che la Societa' rispetti i Principi fondamentali;
k. l'espressione "Principi fondamentali" indica i principi descritti all'articolo III;
eliminando il testo dei paragrafo 1 e sostituendolo con la seguente nuova definizione:
l'espressione "patrimonio comune" indica le assegnazioni di frequenza abbinate alle posizioni orbitali in corso di pubblicazione anticipata o di coordinamento o registrate a nome delle Parti presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in conformita' alle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, trasferite ad una o piu' Parti ai sensi dell'articolo XII;
rinominando l'ex, paragrafo m come paragrafo q, ed inserendo in quanto testo del nuovo paragrafo m, la seguente definizione:
m. l'espressione "copertura mondiale" indica la massima copertura geografica della terra verso il parallelo piu' a Nord ed il parallelo piu' a Sud visibili dai satelliti dispiegati in posizionamenti orbitali geostazionari;
eliminando il testo del paragrafo n, inserendo in sua sostituzione quanto segue:
L'espressione,"connessione mondiale" indica i mezzi d'inter-connessione offerti ai clienti della Societa' tramite la copertura mondiale che la Societa' fornisce per consentire le comunicazioni in seno alle cinque regioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni - definite dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni svoltasi a Montreux nel 1965, e fra queste regioni;
aggiungendo la seguente nuova definizione dopo il paragrafo n, rinominando quest'ultimo paragrafo come paragrafo o:
o. l'espressione "accesso non discriminatorio" indica l'opportunita' di accesso al sistema della Societa' su base d'uguaglianza e di equita';
aggiungendo le seguenti nuove definizioni dopo il paragrafo q, nominando questi paragrafi r e s:
r. l'espressione "clienti LCO" designa tutti i clienti aventi diritto di beneficiare, e che hanno firmato contratti LCO;
s. l'espressione "amministrazione" indica ogni dipartimento o servizio ufficiale responsabile del rispetto degli obblighi emananti dalla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dai suoi regolamenti amministrativi.

Articolo II

L'articolo II e' emendato -

Eliminando "dell'INTELSAT" nel titolo, ed inserendovi "dell'ITSO";
eliminando tutto il testo dell'articolo II e sostituendolo con quanto segue:
In debita considerazione dei principi sopra enunciati nel Preambolo, le Parti creano l'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni satellitari, di seguito denominata "ITSO"

Articolo III

L'articolo III e' emendato -

Conferendogli il seguente nuovo titolo: "Scopo principale e Principi fondamentali dell'ITSO";
eliminando il paragrafo a;
eliminando il "b" dal paragrafo "b"; inserendo "ai fini dell'applicazione dell'articolo III" dopo "internazionali"; rinominando l'ex capoverso b, i come paragrafo a, e nominando il capoverso b, i come paragrafo b; eliminando "la Riunione dei Firmatari, in considerazione del parere espresso dal Consiglio dei Governatori, abbia preliminarmente concesso l'autorizzazione appropriata" nel nuovo paragrafo b, e sostituendolo con quanto segue: "l'autorizzazione appropriata sia stata data" e spostando l'ex paragrafo b emendato, inserendolo nell'articolo IV;
eliminando tutto il rimanente testo dell'articolo III e sostituendolo con quanto segue:
a. in considerazione dell'istituzione della Societa', lo scopo principale dell'ITSO e' di garantire, per mezzo dell'Accordo dei servizi pubblici, che la Societa' fornisca, su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di vigilare sull'osservanza del Principi fondamentali,
b. I principi fondamentali sono i seguenti:
i. mantenere la connessione mondiale e la copertura mondiale;

ii. servire i clienti aventi connessita' vitali;

iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della
Societa'.

Articolo IV

L'articolo IV e' emendato - Con il seguente nuovo titolo "Servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali coperte" eliminando "INTELSAT" e sostituendolo con "L'ITSO" nominando l'insieme del testo emendato dell'articolo IV (Personalita' giuridica) come articolo VI, ad eccezione dell'ex paragrafo b dell'articolo III, come sopra emendato, il quale e' inserito come nuovo testo dell'articolo IV.

Articolo V

L'articolo V e' emendato -

con il seguente nuovo titolo "Supervisione";
eliminando l'insieme del testo attuale dell'articolo V e sostituendolo con il testo seguente:
L'ITSO prende tutte le misure appropriate, ivi compresa la conclusione dell'Accordo dei servizi pubblici, in vista di sorvegliare l'esecuzione da parte della Societa', dei Principi fondamentali, in particolare e il Principio di un accesso non discriminatorio al sistema della Societa', per i servizi pubblici di telecomunicazione esistenti e futuri offerti dalla Societa', quando la capacita' di settore spaziale sia disponibile su base commerciale.

Articolo VI

L'Articolo VI e' emendato -

eliminando "d'INTELSAT" nel titolo e sostituendolo con "dell'ITSO"; rinominandolo articolo VIII
modificando il nuovo articolo VIII per formularlo come segue:
L'ITSO comprende i seguenti organi

a. l'Assemblea delle Parti; b. un organo esecutivo diretto dal Direttore generale responsabile
dinanzi all'Assemblea delle Parti.

Articolo VII

L'articolo VII (Assemblea delle Parti) e' emendato spostando il testo dell'articolo VII per collocarlo all'articolo IX;
dando all'articolo VII il seguente nuovo titolo : "Principi finanziari";
inserendo il seguente nuovo testo nell'articolo VII:
a. L'ITSO sara' finanziata per il periodo di dodici anni stabilito all'articolo XXI, mediante l'attivo finanziario che avra' conservato al momento del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Societa'.
b. Qualora l'ITSO continui ad esistere oltre dodici anni, l'ITSO ottiene un finanziamento per mezzo dell'Accordo dei servizi pubblici.

Articolo VIII

L'articolo VIII (Riunione dei Firmatari) e' emendato -

eliminando il titolo e la totalita' del testo del pregresso articolo VIII ed inserendo in suo luogo il testo ed il titolo emendati dell'articolo VI come sopra emendato e nominato articolo VIII.

Articolo IX

L'articolo IX e' emendato -

eliminando la totalita' del testo dei pregresso articolo IX;
conferendo all'articolo IX il seguente nuovo titolo: "Assemblea delle Parti" modificando il testo del pregresso articolo VII (Assemblea delle Parti) sopra nominato articolo IX, come segue:
eliminando "INTELSAT", inserendo "ITSO" al paragrafo a;
eliminando i paragrafi b ad e compresi, inserendo in loro sostituzione quanto segue:
b. L'Assemblea delle Parti esamina la politica generale e gli obiettivi a lungo termine dell'ITSO.
c. L'Assemblea delle Parti esamina le questioni che interessano le Parti in modo particolare, in quanto Stati sovrani, in particolare essa si accerta che la Societa' fornisca su base commerciale servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, al fine di.
i. mantenere le connessioni mondiali e la copertura mondiale;

ii. servire i suoi clienti che hanno connessioni vitali;

iii. fornire un accesso non discriminatorio al sistema della
Societa'.

d. L'Assemblea delle Parti ha le funzioni ed i poteri seguenti;

i. essa impartisce le istruzioni che ritiene appropriate
all'organo esecutivo dell'ITSO, in particolare per quanto
concerne l'esame ad opera di quest'ultimo, delle attivita'
della Societa' che sono direttamente vincolate ai principi
fondamentali;

ii. essa esamina e prende le decisioni relative alle proposte di
emendamenti dell'Accordo in conformita' all'articolo XV del
presente Accordo;

iii. essa nomina e dimette dalle sue funzioni il Direttore
generale, in conformita' all'articolo X;

iv. essa esamina i rapporti consegnati dal Direttore generale
attinenti all'osservanza da parte della Societa' dei Principi
fondamentali e prende decisioni in merito a tali rapporti;

v. essa esamina, e, a sua discrezione, prende decisioni sulle
raccomandazioni del Direttore generale;

vi. essa adotta, ai sensi delle norme del paragrafo b dell'arti-
colo XIV dell'Accordo, le decisioni relative al recesso di
una Parte dell'ITSO;

vii. essa adotta le decisioni concernenti le questioni relative
alle relazioni ufficiali fra l'ITSO e gli Stati, a prescin-
dere se sono o meno Parti, o le organizzazioni internazio-
nali;

viii. essa esamina i reclami che le sono sottoposti dalle Parti;

ix. essa esamina le questioni relative al patrimonio comune delle
Parti;

x. essa adotta le decisioni relative all'autorizzazione
menzionata al b dell'Articolo IV dell'Accordo;

xi. essa esamina ed approva il bilancio preventivo dell'ITSO per
ogni periodo deciso dall'Assemblea delle Parti;

xii. essa prende ogni decisione necessaria relativamente alle
spese impreviste suscettibili di risultare dal bilancio
preventivo approvato;

xiii. essa nomina un commissario liquidatore per esaminare le spese
ed i conti dell'ITSO ;

xiv. essa sceglie gli esperti giuridici menzionati all'articolo 3
dell'Allegato A dell'Accordo;

xv. essa determina le condizioni in cui il Direttore generale
puo' intentare una procedura d'arbitrato contro la Societa'
ai sensi dell'Accordo sui servizi pubblici;

xvi. essa decide in merito agli emendamenti che ci si propone di
apportare all'Accordo sui servizi pubblici;

xvii. essa esercita ogni altra funzione di sua competenza a titolo
di ogni altro articolo dell'Accordo.

e. L'Assemblea delle Parti si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni, iniziando non oltre dodici mesi dopo il trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Societa'. Oltre alle sessioni ordinarie, l'Assemblea delle Parti puo' tenere sessioni straordinarie convocate su richiesta dell'organo esecutivo ai sensi delle disposizioni del paragrafo k dell'articolo X, o su richiesta scritta di una o piu' Parti, indirizzata al Direttore generale che precisa l'oggetto della riunione, fatta salva l'accettazione di almeno un terzo delle Parti, ivi comprese quelle che hanno presentato la domanda. L'Assemblea delle Parti definisce le condizioni alle quali il Direttore generale puo' convocare una sessione straordinaria dell'Assemblea delle Parti.
Eliminando "Ciascuna Parte dispone di un voto" al paragrafo f;
aggiungendo quanto segue alla fine del paragrafo f:
Le Parti hanno la possibilita' di votare per procura o con altri mezzi ritenuti appropriati dall'Assemblea delle Parti e ricevono le informazioni necessaire sufficientemente in anticipo prima della sessione dell'Assemblea delle Parti.
Rinominando il pregresso paragrafo g come paragrafo h, ed inserendo quanto segue dopo "membri dell'Ufficio di Presidenza"
"nonche' delle disposizioni relative alla partecipazione e d la voto"
inserendo il seguente nuovo paragrafo g:
g. Per ogni sessione dell'Assemblea delle Parti, ciascuna Parte dispone di un voto.
rinominando il paragrafo h come paragrafo i ed eliminando "dell'INTELSAT " e tutte le parole seguenti fino alla fine della frase, sostituendole con "dell'ITSO".

Articolo X

L'articolo X e' emendato -

Attribuendo all'articolo X il seguente nuovo titolo "Direttore generale" e eliminando la totalita' del testo dell'articolo X, sostituendolo con quanto segue:

a. L'organo esecutivo e' diretto dal Direttore generale, il quale e'
direttamente responsabile dinanzi all'Assemblea delle Parti. b. Il Direttore generale:
i. e' il funzionario di rango piu' elevato dei personale , nonche'
rappresentante legate dell'ITSO; e' responsabile dell'esecu-
zione di tutte le funzioni della gestione, ivi compreso l'eser-
cizio dei diritti ai sensi dei contratti;

ii. agisce in conformita' alle direttive ed alle istruzioni
dell'Assemblea delle Parti;

iii. e' nominato dall'Assemblea delle Parti per un mandato di
quattro anni o per ogni altro periodo deciso dall'Assemblea
delle Parti. Puo' essere sollevato dalle sue funzioni con deci-
sione motivata dell'Assemblea delle Parti. Nessun Direttore
generale e' nominato per oltre otto anni.

c. Le considerazioni fondamentali che sono alla base della nomina del
Direttore generale ed il reclutamento degli altri membri del
personale dell'organo esecutivo, devono essere di natura tale da
garantire le norme piu' elevate d'integrita' di competenza e di
efficacia, in considerazione dei vantaggi che potrebbero derivare
da un reclutamento e da un dispiegamento su base regionale e
geograficamente diversificata. Il Direttore generale e gli altri
membri del personale dell'organo esecutivo si astengono da
qualsiasi atto incompatibile con le loro responsabilita' verso
l'ITSO. d. Il Direttore generale, subordinatamente agli orientamenti ed alle
istruzioni dell'Assemblea delle Parti, determina la struttura, i
livelli di organico e le modalita' tipo per l'impiego dei
dirigenti e degli impiegati e nomina il personale dell'organo
esecutivo e. Il Direttore generale vigila sull'osservanza, da parte della
Societa', dei principi fondamentali. f. Il direttore generale:
i. sorveglia l'osservanza da parte della Societa' del Principio
fondamentale il quale consiste nel servire i clienti LCO
rispettando i contratti LCO;

ii. esamina le decisioni adottate dalla Societa' per quanto
riguarda le domande di ammissibilita' a concludere un contratto
LCO;

iii. aiuta i clienti LCO a risolvere le loro controversie con la
Societa' , fornendo servizi di conciliazione;

IV. qualora un cliente LCO decida d'intraprendere una procedura
d'arbitrato contro la Societa', da' consigli per la scelta dei
consulenti e degli arbitri.

g. Il Direttore generale rende conto alle Parti circa le questioni di
cui ai paragrafi d ad f. h. In applicazione delle modalita' che saranno stabilite
dall'Assemblea delle parti, il Direttore generale puo'
intraprendere una procedura d'arbitrato contro la Societa', in
forza dell'Accordo sui servizi pubblici. i. Il Direttore generale tratta con la Societa' in conformita'
all'Accordo sui servizi pubblici. j. Il Direttore generale, a nome dell'ITSO, esamina tutte le
questioni inerenti al patrimonio comune delle Parti e comunica le
opinioni delle Parti all'Amministrazione (o alle Amministrazioni)
notificatrici. k. Se il Direttore generale ritiene che l'omissione di una Parte di
adottare provvedimenti ai sensi del paragrafo c dell'Articolo XI
abbia pregiudicato la capacita' della Societa' di seguire i
Principi fondamentali, il Direttore generale stabilisce un
contatto con detta Parte in vista di trovare una soluzione a tale
situazione e puo', in conformita' alle condizioni definite
dall'Assemblea delle Parti e stipulate al paragrafo e
dell'articolo IX, convocare una sessione straordinaria
dell'Assemblea delle Parti. l. L'Assemblea delle Parti designa un alto funzionario dell'organo
esecutivo per assumere le funzioni di Direttore generale ad
interim qualora il Direttore generale sia assente, o
impossibilitato ad adempiere alle sue funzioni o quando il suo
incarico diviene vacante. Il Direttore generale ad interim detiene
le competenze attribuite al Direttore generale ai sensi del
presente Accordo. In caso di posto vacante, il Direttore generale
ad interim rimane in carica fino all'entrata in funzione di un
Direttore generale nominato e confermato al piu' presto secondo il
capoverso iii dei paragrafo b del presente articolo.

Articolo XI

L'articolo XI e' emendato -

attribuendo all'articolo XI il seguente nuovo titolo: "Diritti ed obblighi delle Parti";
eliminando la totalita' del testo dell'articolo XI e sostituendolo con il testo dell'articolo XIV emendato come segue:
al paragrafo a, eliminando "ed i Firmatari" ed inserendo "i principi fondamentali di cui all'articolo III" dopo "Preambolo";
al paragrafo b, eliminando "e tutti i Firmatari devono essere autorizzati" inserendo in sostituzione "sono autorizzate"; eliminando "hanno diritto di essere rappresentati" ed inserendo in sostituzione "esse hanno diritto di essere rappresentate"; eliminando "e dell'Accordo di gestione"; eliminando la parola "INTELSAT" le due volte in cui compare ed inserendo "l'ITSO "; eliminando "o il Firmatario" dopo la parola "Parte" ed eliminando "e di tutti i Firmatari";
eliminando i paragrafi c a g compreso, ed inserendo in sostituzione il seguente nuovo paragrafo c.
C. Le Parti adottano, in modo trasparente, non discriminatorio e neutro dal punto di vista della concorrenza, ai sensi della procedura nazionale applicabile e degli accordi internazionali pertinenti di cui sono parti, i provvedimenti richiesti affinche' la Societa' possa seguire i Principi fondamentali.

Articolo XII

L'articolo XII e' emendato -

attribuendogli il seguente nuovo titolo: "Assegnazioni di frequenze";
eliminando la totalita' del suo testo ed inserendo in sostituzione il seguente nuovo testo:

a. Le Parti dell'ITSO conservano le posizioni orbitali e le assegnazioni di frequenze in corso di coordinamento o registrate a nome delle Parti presso l'UIT ai sensi delle norme del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT fino a quando l'amministrazione o le amministrazioni notificatrici prescelte non abbiano notificato al Depositario che esse hanno approvato, accettato o ratificato il presente Accordo. Le Parti scelgono fra i membri dell'ITSO una Parte incaricata di rappresentare tutte le Parti membri dell'ITSO presso l'UIT durante il periodo in cui le Parti dell'ITSO conservano tali assegnazioni.
b. Quando la Parte, prescelta ai sensi del paragrafo a per rappresentare l'insieme delle Parti durante il periodo in cui l'ITSO conserva le assegnazioni, riceve la notifica da parte del Depositario, dell'approvazione, accettazione o ratifica del presente Accordo ad opera di una Parte scelta dall'Assemblea delle Parti in qualita' di amministrazione notificatrice per la Societa', essa trasferisce tali assegnazioni all'amministrazione o alle amministrazioni notificatrici prescelte.
c. Ogni Parte scelta in qualita' di Amministrazione notificatrice della Societa' ai sensi della procedura nazionale applicabile:
i. autorizza l'utilizzazione di tale assegnazione di frequenze
dalla Societa', in modo da consentire il rispetto dei Principi
fondamentali;

ii. qualora tale utilizzazione non sia piu' autorizzata o se la
Societa' non ha piu' bisogno di tale assegnazione o assegna-
zioni di frequenza, , annulla tale assegnazione di frequenze
ai sensi delle procedure dell'UIT:

d. Nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, se una Parte scelta in qualita' di amministrazione notificatrice per la Societa' cessa di essere membro dell'ITSO ai sensi dell'articolo XIV, tale Parte e' vincolata da tutte le norme pertinenti del presente Accordo e del "Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT" e vi e' sottoposta fino a quando le assegnazioni di frequenze non siano trasferite ad un'altra Parte in conformita' alle procedure dell'UIT.
e. Ciascuna Parte scelta in qualita' di amministrazione notificatrice ai sensi del paragrafo c:
i. fa rapporto, almeno su base annuale, al Direttore generale
riguardo al trattamento concesso da tale amministrazioni
notificatrice alla Societa', con particolare attenzione per
quanto riguarda il rispetto di detta Parte dei suoi obblighi a
titolo dell'articolo XI, c;

ii. chiede l'opinione del Direttore generale a nome dell'ITSO,
riguardo ai provvedimenti necessari per l'attuazione ad opera
della Societa', dei Principi fondamentali;

iii. lavora con il Direttore generale, a nome dell'ITSO, riguardo
alle potenziali attivita' dell'amministrazione o delle amminis-
trazioni notificatrici al fine di ampliare l'accesso ai paesi
dipendenti;

iv. notifica e consulta il Direttore generale riguardo ai coordi-
namenti del sistema satellitare presso l'UIT che sono intra-
presi a nome della Societa' per garantire il mantenimento delle
connessioni mondiali e del servizio per gli utenti dipendenti;

v. intrattiene consultazioni con l'UIT riguardo ai bisogni degli
utenti dipendenti in materia di telecomunicazioni via satel-
lite.

Articolo XIII

L'articolo XIII e' emendato -

eliminando il titolo ed il testo dell'articolo XIII;
rinominando l'articolo XV come articolo XIII
attribuendo all'articolo XIII il seguente nuovo titolo : "Sede dell'ITSO, privilegi, esenzioni ed immunita'";
emendando il testo dell'articolo XV, rinominato articolo XIII, come segue:
al paragrafo a, eliminando "dell'INTELSAT" ed inserendo "dell'ITSO", eliminando il punto alla fine del paragrafo ed inserendo quanto segue: "D.C., a meno che l'Assemblea delle Parti non decida diversamente."
al paragrafo b, eliminando "e di tutti i diritti doganali sui satelliti di telecomunicazioni come pure sugli elementi e le parti di tali satelliti che devono essere lanciate in vista della loro utilizzazione nel sistema mondiale"; eliminando "dell'INTELSAT" ed inserendo, in sostituzione "dell'ITSO";
al paragrafo c, eliminando "dell'INTELSAT" le tre volte in cui compare ed inserendo, in sostituzione, "dell'ITSO"; eliminando "alti funzionari" ed inserendo, in sostituzione "dirigenti"; eliminando, alla fine della prima frase, ",ai Firmatari ed ai rappresentanti dei Firmatari, nonche' alle persone che partecipano alle procedure di arbitrato"; eliminando "deve, non appena possibile, concludere", inserendo , in sostituzione, "conclude al piu' presto"; eliminando "con INTELSAT" ed inserendo, in sostituzione, "con l'ITSO ", eliminando la frase "Tale Accordo comportera' una norma che esonera da ogni tassazione nazionale sul reddito, gli importi versati da INTELSAT nel territorio di tale Parte ai Firmatari agenti in tale qualita', ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte sul cui territorio la sede e' ubicata", ed eliminando "devono altresi' concludere al piu' presto" inserendo, in sostituzione "concludono al piu' presto".

Articolo XVI

L'articolo XVI (Recesso) e' rinominato articolo XIV ed e' emendato per formularlo come segue:

a. i. Ogni Parte puo' recedere volontariamente dall'ITSO. La Parte
che recede notifica per iscritto la sua decisione al
Depositario.

ii. La notifica della decisione di recesso di una Parte ai sensi
delle disposizioni del capoverso i del presente paragrafo e'
trasmessa dal Depositario a tutte le Parti ed all'organo
esecutivo.

ii. Fatte salve le disposizioni del paragrafo d dell'articolo XII,
il recesso volontario notificato in conformita' alle dispo-
sizioni del capoverso i del presente paragrafo, ha effetto, ed
il presente Accordo cessa di essere in vigore nei confronti
della Parte che recede, tre mesi dopo la data di ricezione
della notifica.

b. i-Se una Parte sembra aver mancato ad uno qualsiasi degli
obblighi che le incombono ai sensi dell'Accordo, l'Assemblea
delle Parti, dopo aver ricevuto una notifica in tal senso o
agendo di sua iniziativa, e dopo aver esaminato qualsiasi
osservazione presentata da detta Parte, puo' decidere, qualora
constati che vi e' stata inadempienza a qualsivoglia obbligo,
che la Parte e' considerata come avendo receduto dall'ITSO. A
decorrere dalla data di una tale decisione, l'Accordo cessa di
essere in vigore nei confronti della Parte. L'Assemblea delle
Parti puo' essere convocata in sessione straordinaria a tal
fine.

ii. Se l'Assemblea delle Parti decide che una Parte e' considerata
come avendo receduto dall'ITSO in conformita' alle disposi-
zioni del capoverso i del presente paragrafo, l'organo esecu-
tivo ne informa il Depositario, il quale trasmette la notifica
a tutte le Parti.

c. A decorrere dal momento in cui il Depositario o l'organo esecutivo, a seconda dei casi, ricevono la notifica di una decisione di recesso in conformita' alle disposizioni del capoverso i del paragrafo a del presente articolo, la Parte che la notifica cessa di avere qualsivoglia diritto di rappresentanza e di voto in seno all'Assemblea delle Parti e non assume alcun obbligo o responsabilita' dopo la ricezione della notifica.
d. Se l'Assemblea delle Parti decide, in conformita' al paragrafo b del presente articolo, di considerare una Parte come avendo receduto dall'ITSO, la Parte non assume alcun obbligo o responsabilita' dopo tale decisione.
e. Nessuna Parte e' tenuta a ritirarsi dall'ITSO in conseguenza diretta di qualsiasi modifica dello statuto di tale Parte nei confronti delle Nazioni Unite o dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.

Articolo XVII

L'articolo XVII (Emendamenti) e' rinominato articolo XV ed il nuovo articolo XV e' emendato --
al paragrafo a, eliminando alla fine "ed a tutti i Firmatari";
al paragrafo b, eliminando "disposizioni" ed inserendo in sostituzione "Procedure"; eliminando "VII" ed inserendo in sostituzione "IX" ed eliminando l'ultima frase;
al paragrafo c, eliminando la cifra "VII" ed inserendo, in sostituzione "IX";
modificando il paragrafo d per formularlo come segue:
d. Un emendamento approvato dall'Assemblea delle Parti entra in vigore in conformita' alle disposizioni del paragrafo e del presente articolo successivamente alla ricezione ad opera del Depositario della notifica di approvazione, di accettazione, o di ratifica dell'emendamento da parte di due terzi degli Stati che erano Parti alla data in cui l'emendamento e' stato approvato dall'Assemblea delle Parti.
Eliminando "dell'INTELSAT" al paragrafo, inserendo, in sostituzione "dell'ITSO".

Articolo XVIII

IL pregresso articolo XVIII (Soluzione delle controversie) e' rinominato articolo XVI ed il nuovo articolo XVI e' emendato per essere formulato come segue:
a. Qualsiasi controversia a carattere giuridico fra le Parti o fra l'ITSO e una o piu' Parti e relativa ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'Accordo, e' sottoposta ad arbitrato in conformita' alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo se non ha potuto essere risolta diversamente in tempi ragionevoli.
b. a. Qualsiasi controversia a carattere giuridico relativa ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'Accordo, sorta fra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, o fra l'ITSO ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che si verifica dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, e' sottoposta ad arbitrato se non ha potuto essere risolta altrimenti in tempi ragionevoli. Tale arbitrato si svolge in conformita' alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo, se lo Stato che ha cessato di essere Parte vi acconsente. Se uno Stato cessa di essere Parte dopo la sottoposizione ad arbitrato di una controversia alla quale partecipava in conformita' al paragrafo a del presente articolo, la procedura arbitrale prosegue fino a conclusione.
c. Qualsiasi controversia a carattere giuridico derivante da accordi fra l'ITSO e qualsiasi Parte, e' sottoposta alle norme sulla soluzione delle controversie contenute in tali accordi. In assenza di tali disposizioni, tali controversie, se non sono diversamente risolte, possono essere sottoposte ad arbitrato in conformita' alle disposizioni dell'Allegato A dell'Accordo, se le parti alla controversia vi consentono.

Articolo XIX

L'ex articolo XIX (Firma) e' rinominato articolo XVII ed il nuovo articolo XVII e' emendato ---
aggiungendo "delle Nazioni Unite o" al capoverso a, ii dopo "Stato membro";

Articolo XX

L'ex articolo XX (Entrata in vigore) e' rinominato articolo XVIII ed il nuovo articolo XVIII e' emendato ---
Modificano il paragrafo a per formularlo come segue:
a. Il presente Accordo entra in vigore sessanta giorni dopo la data in cui e' stato firmato, senza, riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o sessanta giorni dopo la data in cui i due terzi degli Stati che erano parti all'Accordo provvisorio quando il presente Accordo e' stato aperto alla firma lo hanno ratificato, accettato, approvato o vi hanno aderito, purche' in questi due terzi siano comprese le Parti dell'Accordo provvisorio che detenevano all'epoca almeno due terzi delle quote-parti ai sensi dell'Accordo speciale.
Nonostante le suddette disposizioni, l'Accordo in nessun caso entra in vigore meno di otto mesi o oltre diciotto mesi dopo la data in cui e' stato aperto alla firma.
modificando l'ultima frase del paragrafo c per formularlo come segue:
Se l'applicazione a titolo provvisorio cessa ai sensi del capoverso ii o del capoverso iii del presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo c dell'articolo XIV dell'Accordo disciplinano i diritti e gli obblighi della Parte.
Eliminando il paragrafo d e denominando l'ex paragrafo e come paragrafo d.

Articolo XXI

L'ex articolo XXI (Disposizioni varie) e' denominato articolo XIX ed il nuovo articolo XIX e' emendato ----
eliminando ogni ricorrenza dell'espressione "dell'INTELSAT", sostituendola con "dell'ITSO";
eliminando "ed a tutti i Firmatari" al paragrafo b.

Articolo XX

L'articolo XXII (Depositario) e' nominato articolo XX ed il nuovo articolo XX e' emendato ----
eliminando ogni ricorrenza dell'espressione "dell'INTELSAT", sostituendola con "dell'ITSO";
sostituendo "XIX" del paragrafo a con " XVII";
sostituendo "XIX" dei paragrafo b con " XVII", e "XX" con " XVIII";
eliminando "Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, il Depositario lo fa registrare", inserendo in sostituzione "All'entrata in vigore del presente Accordo, il Depositario lo fa registrare",
spostando la totalita' del testo dopo "Statuto delle Nazioni Unite" del paragrafo c ed inserendolo immediatamente dopo l'ultimo articolo dell'Accordo emendato.

Nuovo articolo

Dopo il nuovo articolo XX, inserire il seguente nuovo articolo XXI, intitolato "Durata" formulato come segue:
Il presente Accordo rimane in vigore per almeno dodici anni a decorrere dalla data del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Societa'. L'Assemblea delle Parti puo' porre fine al presente Accordo a decorrere dal dodicesimo anniversario della data del trasferimento del sistema spaziale dell'ITSO alla Societa', mediante un voto delle Parti in applicazione del paragrafo f dell'articolo IX. Tale decisione e' considerata come essendo una questione di merito.
Istruzioni generali applicabili a tutti gli articoli
Gli articoli emendati sono riclassificati per ordine numerico ed i paragrafi di ciascun articolo emendato sono riclassificati per ordine alfabetico.
ALLEGATO A

L'Allegato A e' integralmente eliminato

ALLEGATO B

L'Allegato B e' integralmente eliminato

ALLEGATO C

L'Allegato C e' emendato come segue: -

rinominando l'Allegato C come "Allegato A";
eliminando nel titolo dell'Allegato "DI CUI ALL'ARTICOLO XVIII DELL'ACCORDO E ALL'ARTICOLO 20 DELL'ACCORDO DI GESTIONE";
all'articolo 1, eliminando " XVIII" e sostituendolo con "XVI" e eliminando "e all'articolo 20 dell'Accordo di gestione, come pure all'allegato di quest'ultimo";
all'articolo 2, eliminando "XVIII" e sostituendolo con " XVI" e eliminando "e all'articolo 20 dell'Accordo di gestione nonche' all'allegato di quest'ultimo";
all'articolo 3, paragrafo a, eliminando "ulteriore" e sostituendola con "seguente" ed inserendo "secondo" dopo "fra la fine di ciascuna sessione e la fine della";
all'articolo 3, paragrafo c, inserendo la seguente nuova frase alla fine della prima frase: "I membri del gruppo di esperti possono partecipare alle riunioni di persona o per via elettronica" e sopprimendo, alla fine del paragrafo c, "dell'INTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo", sostituendolo con "dell'ITSO";
all'articolo 3, paragrafo d, eliminando la seconda frase;
all'articolo 3, paragrafo e, eliminando "paragrafo" e sostituendolo con "paragrafi" e eliminando "o il Consiglio dei Governatori si sforzano" sostituito da "si sforza";
all'articolo 3, paragrafo g, eliminando la designazione "g" ed il testo del paragrafo g;
all'articolo 4, capoverso a, iv, eliminando "XVIII" e sostituendolo con "XVI" e eliminando "o dell'articolo 20 dell'Accordo di gestione";
all'articolo 4, paragrafo b, eliminando "ed a ciascuno dei Firmatari";
all'articolo 5, paragrafo a, inserendo "del presente Allegato" dopo "l'articolo 4";
all'articolo 5, paragrafo c, inserendo "o l'altro" dopo "in mancanza d'intesa in questo termine, uno";
all'articolo 6, capoverso a, i, inserendo "alla controversia" dopo "parte";
all'articolo 7, paragrafo b, eliminando "INTELSAT " e sostituendolo con "l'ITSO"; eliminando "le Parti tra cui i Firmatari da esse designati ed i Firmatari tra cui le Parti che li hanno designati" sostituendolo con "e le Parti che"; eliminando "quando INTELSAT" e sostituendolo con "quando l'ITSO" ed eliminando "e tutti i Firmatari";
all'articolo 7, paragrafo f, eliminando "XVIII" e sostituendolo con "XVI" e eliminando "e all'articolo 20 dell'Accordo di gestione nonche' all'allegato di quest'ultimo;"
all'articolo 7, paragrafo h, eliminando "XVIII" ed inserendo in sostituzione "XVI", ed eliminando " all'articolo 20 dell'Accordo di gestione nonche' all'allegato di quest'ultimo;"
all'articolo 7, paragrafo k, eliminando "ed a tutti i Firmatari";.
all'articolo 9, eliminando la designazione "a." ed il testo del paragrafo a; eliminando la designazione "b." e depennando "Nel caso in cui qualsiasi altra Parte, qualsiasi Firmatario o INTELSAT ritengano avere un interesse apprezzabile per quanto riguarda la soluzione della controversia, essi possono" sostituendola con "Qualsiasi Parte che non e' partecipe ad una controversia o l'ITSO, se ritiene di avere un interesse apprezzabile nella soluzione della controversia, puo'";
all'articolo 11, eliminando la frase "ciascun Firmatario ed INTELSAT" e sostituendola con "e l'ITSO";
all'articolo 13 al capoverso a,i, eliminando "e l'Accordo di gestione"; al paragrafo b, eliminando "quando INTELSAT" ed inserendo in sostituzione "Quando l'ITSO"; eliminando "autorizzata ne' dall'Accordo, ne' dall'Accordo di gestione" ed inserendo in costituzione "non autorizzata dall'Accordo"; eliminando "questi ultimi" ed inserendo in sostituzione "quest'ultimo", eliminando "e tutti i Firmatari" dopo "Parti" al paragrafo b;
all'articolo 14, eliminando "Quando INTELSAT" ed inserendo in sostituzione "Quando l'ITSO", eliminando "dell'INTELSAT", da sostituire con "dell'ITSO" ed eliminando "ai fini dell'articolo 8 dell'Accordo di gestione". i

ALLEGATO D

L'Allegato D e' integralmente soppresso.

Traduzione non ufficiale.

CERTIFICO CHE la seguente e' una copia autentica degli emendamenti alla Convenzione relativa all'Organizzazione Internazionale delle Telecomunicazioni Satellitari "INTELSAT", approvati dalla venticinquesima Assemblea delle Parti a Washington, Novembre 13-17, 2000, in lingua inglese, francese e spagnola.
IN FEDE DI CHE, IL SOTTOSCRITTO, COLIN L. POWELL, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ha disposto che il sigillo del Dipartimento di Stato fosse apposto ed il suo nome autenticato dal funzionario preposto del suddetto Dipartimento, nella citta' di Washington, nel Distretto di Columbia, addi' 26 di Aprile, 2001.
 
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