Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2003
Organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 4 e 7;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» ed in particolare l'art. 10, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Considerato che occorre procedere all'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo alla luce dell'assetto delineato dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, sopra citata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante delega al Ministro per gli affari regionali per il coordinamento dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
Ambito normativo
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dall'art. 10, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed mdividua gli uffici di livello dirigenziale in cui si articola.
2. L'Ufficio per il federalismo amministrativo e' istituito, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, alle dipendenze funzionali del Ministro per gli affari regionali e costituisce ufficio di livello dirigenziale generale interno a Dipartimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002.
 
Art. 2.
Individuazione delle competenze
1. L'Ufficio per il federalismo amministrativo opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del Ministro per gli affari regionali, di cui non costituisce ufficio di diretta collaborazione.
2. L'Ufficio cura la realizzazione delle attivita connesse all'attuazione del conferimento delle funzioni amministrative dell'art. 118 della Costituzione, nonche' il completamento delle procedure di trasferimento di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. In particolare ad esso sono affidati:
a) il coordinamento delle attivita e delle iniziative delle amministrazioni statali volte all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle regioni e agli enti locali;
b) la promozione di iniziative dirette al sostegno e al pieno funzionamento del conferimento di funzioni amministrative, previe intese o accordi con gli enti interessati da definire in sede di Conferenza unificata;
c) la predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alle attivita' sub a) e b);
d) il coordinamento delle attivita' e delle iniziative necessarie a concludere il processo di attuazione del federalismo amministrativo di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successivi decreti legislativi;
e) il monitoraggio delle attivita' di cui alle lettere a), b) e d) al fine di individuare eventuali difficolta' e punti di crisi e predisporre le opportune iniziative destinate a farvi fronte;
f) la soluzione dei problemi connessi con le attivita' di cui alle lettere precedenti, d'intesa con le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
g) ogni altra collaborazione richiesta in funzione della realizzazione del federalismo amministrativo.
4. L'Ufficio presta, altresi', supporto al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002. Dalla data di istituzione dell'Ufficio e' conseguentemente soppressa la struttura che opera alle dipendenze del predetto Commissario straordinario del Governo.
 
Art. 3.
Organizzazione
1. All'Ufficio per il federalismo amministrativo e' preposto un dirigente con incarico di livello dirigenziale generale.
2. L'Ufficio e' articolato nei seguenti servizi di livello dirigenziale:
a) territorio, ambiente e infrastrutture per lo svolgimento delle attivita' in materia di sviluppo economico e attivita' produttive; agricoltura, caccia e pesca, artigianato, industria, energia, miniere e risorse geotermiche; territorio e urbanistica; protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti; risorse idriche e difesa del suolo; opere pubbliche; viabilita'; trasporti;
b) servizi alla persona e alla comunita' per lo svolgimento delle attivita in materia di tutela della salute; servizi sociali; istruzione scolastica; formazione professionale; fiere e mercati; commercio; turismo; beni e attivita' culturali; spettacolo; sport; polizia amministrativa regionale e locale; collocamento e politiche attive del lavoro; protezione civile.
3. Alle dirette dipendenze del capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica con il compito di provvedere agli adempimenti preliminari relativi alle attivita' di competenza dell'Ufficio.
 
Art. 4.
Modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002
1. All'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «dieci ulteriori unita» sono sostituite dalle seguenti «nove ulteriori unita»;
b) al terzo periodo, le parole «rispettivamente di 10 e 14 unita» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente di nove e quattordici unita».
2. L'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e' sostituito dal seguente:
«2. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro uffici e non piu' di undici servizi».
3. All'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari regionali, opera, altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in due ulteriori servizi».
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministeri istituzionali - registro n. 13, foglio n. 272
 
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