Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «CA' FOSCARI» DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 16 gennaio 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 412/Int. del 30 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995) e modificato con decreto rettorale n. 428/Int. del 18 aprile 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 1995), decreto rettorale n. 677/Int. dell'11 giugno 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1997, decreto rettorale n. 242/Int. del 10 marzo 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999), decreto rettorale n. 938 del 21 settembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000), decreto rettorale n. 180 del 8 marzo 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001), decreto rettorale n. 1444 del 29 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2003), decreto rettorale n. 518 del 1° agosto 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003) e decreto rettorale n. 843 del 7 novembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2003), e in particolare l'art. 61;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 23 settembre 2003, che ha approvato la modifica degli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49-bis, 49-ter, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 dello statuto di ateneo;
Vista la delibera del senato accademico nella seduta del 28 ottobre 2003, che ha approvato, nello stesso testo, le modifiche allo statuto di ateneo di cui alla precedente premessa, dando inoltre mandato agli uffici di riformulare la struttura numerica dell'articolato del nuovo testo statutario, come risulta a seguito degli emendamenti complessivamente approvati;
Vista la nota protocollo n. 32280 del 27 novembre 2003, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le modifiche di cui alle precedenti premesse, nonche' il testo coordinato dello statuto di ateneo, risultante dagli emendamenti complessivamente approvati;
Vista la nota protocollo n. 4466 del 22 dicembre 2003, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette modifiche;
Ritenuto che il procedimento previsto per le modifiche dello statuto di ateneo si sia utilmente concluso e che si possa procedere alla pubblicazione delle citate modifiche nella Gazzetta Ufficiale;
Decreta:
Art. 1.
Lo statuto dell'Universita' «Ca' Foscari» di Venezia e' modificato agli articoli 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 49-bis, 49-ter, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, secondo il testo di seguito riportato che sostituisce il precedente:
Art. 5.
Organizzazione dell'Universita'
1. L'organizzazione dell'Universita' si ispira ai principi della sussidiarieta' e del decentramento, e riflette la distinzione fra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione.
2. All'attivita' di indirizzo e controllo sono preposti i seguenti organi di governo:
a) il senato accademico;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il rettore.
3. All'attivita' di vigilanza e di controllo sulla gestione contabile e finanziaria e' preposto il collegio dei revisori dei conti.
4. Gli organi di governo dell'Universita' sono assistiti da organi consultivi e di proposta.
Questi sono:
a) il consiglio dei direttori di dipartimento;
b) il consiglio degli studenti.
5. Sull'operato degli organi di governo e delle strutture di gestione vigilano il difensore degli studenti e il comitato per le pari opportunita' per le materie di competenza.
6. L'attivita' di gestione e' svolta dal direttore amministrativo e dai dirigenti, che rispondono dei relativi risultati, nonche' dagli altri responsabili delle strutture dell'universita'.
7. Sono strutture dell'universita':
a) l'amministrazione centrale;
b) i dipartimenti, i centri interdipartimentali e i centri di erogazione di servizi;
c) le facolta'.
8. L'universita' agisce anche in collaborazione con altre universita' e attraverso la promozione o l'adesione a centri interuniversitari.
9. Le strutture amministrative dell'universita' sono organizzate in modo da assicurare l'economicita', la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, nonche' l'individuazione delle competenze e delle connesse responsabilita'.
10. L'universita' persegue i propri fini didattici, scientifici e organizzativi anche attraverso convenzioni e forme associative, consorzi e societa', con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri per attivita' in Italia e all'estero. In ogni caso devono essere rispettati il principio della pubblicita' dei risultati scientifici ed ogni altra condizione derivante dal carattere pubblico e dai fini propri dell'universita'.
11. L'universita' cura che i diritti di titolarita' o contitolarita' della proprieta' intellettuale e industriale e dei diritti connessi si concilino con il principio della pubblicita' dei risultati della ricerca scientifica.
Art. 6.
Funzioni del senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di governo dell'ateneo. Esso svolge funzioni di indirizzo, normazione, programmazione, coordinamento e controllo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'ateneo.
2. In particolare il senato accademico:
a) elabora e approva i piani pluriennali di sviluppo dell'ateneo, determinando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della didattica e della ricerca;
b) esprime il parere sul bilancio di previsione dell'ateneo;
c) delibera le modifiche allo statuto di ateneo, i regolamenti di ateneo e il codice deontologico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo;
d) delibera sull'offerta didattica dell'ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
e) delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca, approvandone i regolamenti;
f) istituisce centri, anche interuniversitari, di eccellenza, di ricerca, di servizi e ogni altra struttura operativa dell'ateneo, esercitando un controllo annuale sulle attivita' dei medesimi;
g) delibera la destinazione dei posti del personale docente sulla base delle proposte deliberate dai consigli di facolta' e delle disponibilita' finanziarie accertate dal consiglio di amministrazione;
h) definisce i criteri di destinazione delle risorse in ordine alla formazione dell'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo;
i) dirime i conflitti fra le strutture dell'universita';
l) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo con enti e istituzioni esterni attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca; approva le convenzioni di particolare rilievo per l'ateneo;
m) designa il collegio dei revisori dei conti e gli esperti componenti il consiglio di amministrazione di sua competenza;
n) determina gli organi e le strutture ai cui titolari o componenti puo' essere assegnata un'indennita' di carica, ivi compresi l'indennita' di carica del rettore e gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, e ne propone l'ammontare a quest'ultimo;
o) esprime un parere sui programmi edilizi dell'ateneo, in vista delle delibere del consiglio di amministrazione;
p) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore, nonche' su quelle di particolare interesse dell'ateneo spettanti ad altri organi.
3. Il senato accademico motiva esplicitamente le delibere eventualmente difformi dai pareri obbligatori acquisiti da altri organi dell'ateneo.
4. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il senato accademico opera in regime di ordinaria amministrazione.
Art. 8.
Funzioni del rettore
1. Il rettore rappresenta l'universita'. E' organo di governo dell'ateneo, assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l'attuazione.
2. In particolare il rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'ateneo;
b) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) nomina i componenti del consiglio di amministrazione;
d) presenta al consiglio di amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione, sulla base dei criteri e delle indicazioni espressi dal senato accademico, e il conto consuntivo;
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e il diritto degli studenti ad una formazione adeguata;
f) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale docente;
g) stipula convenzioni e accordi in materia didattica, scientifica e culturale;
h) emana lo statuto e i regolamenti;
i) vigila sul buon andamento della ricerca e della didattica, cosi' come sull'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa; esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimita' su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'universita';
l) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'ateneo;
m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Puo' avocare con provvedimento motivato gli atti di competenza del direttore amministrativo e dei dirigenti.
4. In caso di necessita' e urgenza il rettore puo' adottare provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione sollecitandone la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
5. Il rettore puo' optare all'inizio dell'anno accademico per una riduzione o esenzione dell'impegno didattico, dandone comunicazione al preside della facolta' di appartenenza.
Art. 9.
Elezione del rettore
1. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori, ai membri del consiglio degli studenti e al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori ed esperti linguistici in misura pari al 20% dei docenti elettori, secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di ateneo.
3. Il decano indice le elezioni entro centottanta giorni dalla scadenza del mandato e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni dalla indizione e non oltre il 30 settembre. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano indice le elezioni entro quindici giorni dalla cessazione e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dalla indizione. In tal caso le funzioni del rettore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal prorettore vicario.
4. Il rettore, nelle prime tre votazioni, e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
5. Il rettore e' proclamato eletto dal decano dell'universita' ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Al rettore spetta una indennita' di carica determinata, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione.
6. In caso di assenza o di impedimento del decano, l'elezione e' indetta dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', che provvede anche alla proclamazione.
7. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il rettore eletto entra in carica all'atto della proclamazione e vi rimane per il triennio accademico successivo.
Art. 11.
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il bilancio di previsione, le variazioni al medesimo e il conto consuntivo;
b) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
c) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
d) i programmi edilizi dell'ateneo e i relativi atti di attuazione per assicurare alle strutture gli spazi per lo svolgimento delle loro attivita', sentito il senato accademico;
e) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il consiglio degli studenti;
f) l'organico di ateneo del personale tecnico e amministrativo, sulla base delle priorita' e dei criteri stabiliti dal senato accademico;
g) le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
h) tutti gli atti che rientrano nelle competenze attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
i) sulla copertura finanziaria delle iniziative e attivita' approvate dal senato accademico. In caso di delibera non positiva, l'argomento viene sottoposto per il riesame al senato accademico.
3. Il consiglio di amministrazione inoltre:
a) conferisce e revoca l'incarico di direttore amministrativo;
b) designa il nucleo di valutazione;
c) approva le convenzioni e i contratti di sua competenza;
d) delibera, su proposta del senato accademico, l'ammontare dell'indennita' di carica del rettore e di quelle dei soggetti di cui alla lettera n) del secondo comma dell'art. 6.
4. In caso di anticipata cessazione del rettore e durante il periodo di reggenza del prorettore vicario, il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione.
Art. 12.
Composizione del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore vicario, senza diritto di voto;
c) il direttore amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante;
d) sei esperti, di cui cinque designati dal senato accademico e uno dal consiglio degli studenti, nominati dal rettore.
2. Gli esperti devono essere scelti, secondo criteri di professionalita' e competenza, tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione o controllo presso societa' ed enti del settore pubblico o privato ovvero funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche o private. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'Universita' di Venezia.
3. Su proposta del rettore, sentito il senato accademico, il consiglio di amministrazione puo' decidere di allargare la propria composizione con non piu' di due rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati, con cui l'universita' abbia rapporti di collaborazione o che si impegnino a contribuire, per la durata e nella misura indicata dal consiglio di amministrazione stesso, al bilancio dell'universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati.
4. Il consiglio di amministrazione e' presieduto dal rettore e dura in carica tre anni accademici.
5. Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno una volta ogni due mesi. Puo' essere convocato in qualsiasi momento dal rettore, o quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.
Art. 16.
Funzioni del comitato dei referenti sociali
[L'articolo viene abrogato].
Art. 17.
Composizione del comitato dei referenti sociali
[L'articolo viene abrogato].
Art. 18.
Funzioni del consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo collegiale di rappresentanza degli studenti: ha funzioni propositive ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio degli studenti:
a) designa un esperto componente del consiglio di amministrazione e il difensore degli studenti;
b) designa i due rappresentanti degli studenti che partecipano al senato accademico;
c) designa i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario;
d) adotta, in conformita' ai regolamenti di ateneo, il proprio regolamento interno;
e) esprime parere obbligatorio su:
1) per le parti di competenza, il regolamento generale di ateneo e il codice deontologico;
2) il regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti, il regolamento didattico di ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche;
3) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
4) gli interventi di attuazione del diritto allo studio;
5) gli interventi atti ad assicurare un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domanda didattica, in particolare sul numero di iscritti a ciascun corso.
3. Propone i criteri generali da applicare per la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero; formula proposte per il riparto dei fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite.
4. Esprime pareri sulle modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio.
5. Elabora proposte su tutte le materie di interesse degli studenti; in particolare e' chiamato a formularle sulle materie di cui alla lettera e) del secondo comma; svolge ogni altra funzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.
Art. 19.
Composizione del consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' composto da non piu' di trenta membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica e ai dottorati di ricerca dell'universita' secondo le modalita' contenute nel regolamento generale di ateneo.
2. Il consiglio degli studenti rinnova ogni tre anni accademici i suoi componenti.
3. Il consiglio degli studenti elegge tra i suoi componenti il presidente, che dura in carica un triennio accademico.
4. Il funzionamento e le modalita' di elezione sono stabiliti dal regolamento generale di ateneo.
Art. 23.
Direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione a persona dotata di professionalita' adeguata, scelta tra i dirigenti delle universita', di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche; il contratto e' a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.
2. Il direttore amministrativo e' a capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo della cui efficienza e del cui buon andamento e' responsabile, ed esercita una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico e amministrativo. Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attivita' svolta, a cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi e delle strutture anche decentrate.
3. Nel rispetto degli esiti della contrattazione collettiva decentrata svolta nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, il direttore amministrativo:
a) sottopone proposte agli organi di governo dell'ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
b) definisce l'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, conformemente agli indirizzi degli organi di governo;
c) provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale tecnico e amministrativo.
4. Il direttore amministrativo, inoltre:
a) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) partecipa agli organi di governo dell'ateneo secondo le norme del presente statuto;
c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico e amministrativo appartenente a tutte le aree e qualifiche funzionali, ivi compresi i dirigenti ed il personale delle strutture, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;
e) stipula i contratti dell'universita' e sottoscrive le convenzioni nei limiti necessari alla gestione.
5. Spetta inoltre al direttore amministrativo determinare i criteri generali di organizzazione degli uffici, che a lui fanno capo, in conformita' alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nonche' adottare gli atti di gestione del personale tecnico e amministrativo dell'universita' e assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti necessari alla gestione.
6. Il direttore amministrativo designa fra i dirigenti o tra i vice dirigenti dell'ateneo, un vicedirettore amministrativo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 28.
Consiglio di dipartimento
1. Il consiglio di dipartimento e' organo di programmazione e di gestione del dipartimento. In particolare:
a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento:
b) detta i criteri per l'impiego degli ambienti e delle risorse del dipartimento;
c) approva, su proposta del direttore, il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
d) approva, in conformita' ai regolamenti di ateneo, il regolamento di dipartimento;
e) formula le proposte per le chiamate dei professori di ruolo e le richieste di destinazione dei posti di professore e ricercatore;
f) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'universita';
g) coopera ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche.
2. Fanno parte del consiglio di dipartimento:
a) i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori afferenti al dipartimento;
b) il segretario amministrativo, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione;
c) rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento, determinati in numero e secondo modalita' stabiliti dal regolamento di dipartimento.
3. Le modalita' di funzionamento del consiglio di dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento.
Art. 30.
Direttore di dipartimento
1. Il direttore rappresenta il dipartimento. Presiede il consiglio e la giunta, ove costituita, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni gestionali non espressamente attribuite al consiglio di dipartimento.
2. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento fra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle votazioni successive, salva, in questa seconda fase, la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto. La convocazione del collegio deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di almeno quattro votazioni che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi.
3. Nel caso di accertata indisponibilita' dei professori di prima fascia, alla carica di direttore puo' essere eletto un professore di seconda fascia confermato a tempo pieno afferente al dipartimento.
4. Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. Il direttore designa tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore e' nominato con decreto del rettore.
6. Il direttore esercita il potere di avocazione sugli atti del segretario amministrativo solo per particolari motivi di necessita' ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento che viene tempestivamente portato a conoscenza del consiglio di dipartimento.
Art. 32
Modalita' di costituzione dei dipartimenti
1. La costituzione, la modifica e la disattivazione dei dipartimenti sono di competenza del senato accademico, che delibera a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto dei principi generali della liberta' di ricerca e della omogeneita' del metodo e degli obiettivi scientifici prospettati.
2. La costituzione di un dipartimento e' deliberata dal senato accademico sulla base di un motivato progetto scientifico presentato da un congruo numero di docenti, sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio dei direttori di dipartimento. Il progetto scientifico deve essere corredato da un piano economico e di funzionamento. In ogni caso, il numero di docenti necessario per la costituzione e la conservazione del dipartimento non puo' essere inferiore a venti, dei quali almeno quattro professori di ruolo di prima fascia.
3. Il senato accademico puo' deliberare la disattivazione di un dipartimento qualora vengano a mancare i presupposti scientifici o numerici che ne hanno determinato la costituzione.
4. I dipartimenti si possono articolare in sezioni. La costituzione di sezioni puo' essere deliberata dal consiglio di dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno. Il consiglio di dipartimento con la stessa maggioranza puo' deliberarne la disattivazione.
5. Con la maggioranza di due terzi dei componenti, il senato accademico puo' approvare la costituzione di dipartimenti concernenti aree scientifiche di particolare interesse per l'ateneo anche in deroga al numero minimo di docenti previsto al comma 2, a condizione che almeno tre siano professori di ruolo di prima fascia.
Art. 33.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. Centri interdipartimentali possono essere costituiti tra piu' dipartimenti per lo svolgimento di attivita' di ricerca sulla base di progetti a durata pluriennale.
2. La proposta di costituzione, deliberata dai dipartimenti interessati, e' approvata dal senato accademico sulla base della disponibilita' delle relative risorse accertate dal consiglio di amministrazione.
3. La delibera costitutiva indica le strutture organizzative, il personale afferente, le risorse assicurate dai dipartimenti promotori e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo e contabile, la durata e le condizioni per il rinnovo.
Art. 34.
Ruolo della facolta'
1. La facolta' assicura l'apporto qualificato di risorse umane alle attivita' da essa coordinate.
2. L'offerta didattica della facolta' puo' articolarsi in corsi di laurea e laurea specialistica. La facolta' puo' inoltre proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi per master universitario di primo e secondo livello, di scuole di specializzazione e di corsi di perfezionamento.
Le modalita' di istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio sono previste dal regolamento didattico di ateneo.
3. Le facolta' dell'ateneo sono indicate nel regolamento didattico di ateneo.
Art. 35.
Organi della facolta'
1. Sono organi delta facolta':
a) il consiglio di facolta';
b) il preside;
c) la giunta di facolta', ove costituita;
d) i collegi didattici;
e) la commissione didattica di facolta'.
Art. 36.
Funzioni del consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' e' organo di programmazione e coordinarnento. In particolare, esercita le seguenti funzioni:
a) delibera, in conformita' ai regolamenti di ateneo, il regolamento di facolta', a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'universita';
c) delibera sulle richieste di posti di ruolo docente da inoltrare al senato accademico sulla base delle proposte approvate dai consigli di dipartimento dai collegi didattici;
d) delibera la chiamata dei docenti di ruolo, su proposta dei consigli dei dipartimenti interessati. Le deliberazioni concernenti la relativa chiamata, nonche' quelle concernenti le persone dei docenti sono adottate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori;
e) per esigenze di ordine didattico il consiglio di facolta', sentiti i collegi didattici, puo' deliberare sull'attribuzione di responsabilita' didattiche ai docenti della facolta', anche nell'ambito del settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza. In tal caso il docente deve dichiarare per iscritto il proprio consenso. Il consiglio di facolta' delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;
f) per esigenze di ordine didattico il consiglio di facolta', sentiti i collegi didattici e i consigli dei dipartimenti interessati, puo' deliberare il passaggio della titolarita' di un docente a un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza, purche' sia accertata e documentata la sua competenza scientifica e didattica nell'area disciplinare del nuovo settore e fatte salve le prescritte autorizzazioni. Il docente deve dichiarare per iscritto il proprio consenso. Il consiglio di facolta' delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore;
g) approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti, sentiti rispettivamente i collegi didattici e i consigli di dipartimento interessati;
h) coordina annualmente le attivita' didattiche programmate dai collegi didattici e dalle scuole di specializzazione;
i) organizza attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti, sentito il consiglio degli studenti;
l) esprime parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sentiti i collegi didattici e i consigli di dipartimento.
2. Il consiglio di facolta' puo' istituire una giunta alla quale delegare poteri decisionali e funzioni istruttorie. La giunta e' costituita nei modi previsti dal regolamento di facolta' ed e' revocabile con le stesse procedure.
Art. 38.
Preside di facolta'
1. Il preside rappresenta la facolta' ed esercita poteri di coordinamento e vigilanza sulle attivita' didattiche della facolta'.
2. Convoca e presiede il consiglio di facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. Il preside e' eletto, dai componenti del consiglio di facolta', tra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno, con la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di ruolo o, in caso di ulteriore parita', il candidato con maggiore anzianita' anagrafica.
4. Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di direttore di dipartimento e centro interdipartimentale di ricerca e di erogazione di servizi, di presidente di collegio didattico, di direttore di scuola di specializzazione e loro sostituti.
6. Il preside puo' designare tra i professori di prima fascia un vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La carica di vicepreside e' incompatibile con quella di rettore, di prorettore e di direttore di dipartimento e suo sostituto.
7. Il preside e il vicepreside sono nominati con decreto del rettore.
Art. 39.
Collegi didattici
1. I collegi didattici organizzano l'attivita' di un singolo corso di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse purche' omogenee dal punto di vista scientifico-culturale.
2. I collegi didattici sono nominati dai consigli di facolta'. Essi sono formati da un minimo di cinque a un massimo di sette docenti, uno dei quali ha funzione di presidente. Il presidente deve essere un professore di prima o di seconda fascia, nominato dal consiglio di facolta'.
Art. 40.
Commissione didattica di facolta'
1. La commissione didattica di facolta' costituisce osservatorio permanente delle attivita' didattiche, con particolare riguardo alla valutazione della funzionalita' ed efficacia delle strutture didattiche, della qualita' dell'attivita' didattica e del funzionamento dell'orientamento e del tutorato.
2. La commissione e' presieduta dal preside o da un suo delegato ed e' composta, secondo norme fissate dal regolamento della facolta', da una rappresentanza paritetica di docenti facenti parte dei diversi collegi didattici e di studenti iscritti a diversi corsi di studio e designati dal consiglio degli studenti.
Art. 41.
Funzioni del consiglio di corso di diploma e di laurea
[L'articolo viene abrogato].
Art. 42.
Composizione del consiglio di corso di diploma e di laurea
[L'articolo viene abrogato].
Art. 43.
Funzioni del comitato per la didattica
[L'articolo viene abrogato].
Art. 44.
Composizione del comitato per la didattica
[L'articolo viene abrogato].
Art. 45.
Corsi di laurea e laurea specialistica interfacolta'
1. Ove il corso di laurea o laurea specialistica sia istituito mediante l'apporto di piu' facolta' dell'Universita' Ca' Foscari o anche di facolta' di altre universita', le competenze sull'organizzazione della didattica proprie dei consigli di facolta' potranno essere dagli stessi delegate al collegio didattico che sara' composto dai docenti di tutte le facolta' interessate.
2. L'apporto di facolta' di altre universita' sara' regolato da apposite convenzioni.
Art. 49.
Funzionamento degli organi collegiali
1. Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza e che debbano comunque ritenersi giustificati.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. Il presidente di un organo collegiale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti, senza computare a tal fine il presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, il decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano alle seguenti cariche: preside, direttore di dipartimento, presidente del consiglio dei direttori di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca o di erogazione di servizi, presidente del consiglio degli studenti.
5. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
Art. 49-bis.
Decadenza
1. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a sei mesi, determina la decadenza dalla carica stessa.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
Art. 49-ter.
Indennita' di carica
1. I titolari di piu' cariche, per le quali sia prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola di esse.
2. L'assenza del titolare di una carica, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennita' e l'assegnazione della stessa al vicario, ove esista, fino al rientro in servizio del titolare.
Art. 50.
Servizi didattici integrativi
1. L'Universita' puo' istituire servizi didattici integrativi aventi ad oggetto:
a) corsi di orientamento degli studenti per l'iscrizione agli studi universitarie per l'elaborazione dei piani di studio nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di preparazione agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e per la preparazione dei concorsi pubblici;
c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e altri corsi post-laurea;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente;
e) altri corsi di educazione e formazione esterna, in particolare per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti;
f) ogni altro corso inteso a migliorare la preparazione degli studenti.
Art. 54.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
[L'articolo viene abrogato].
Art. 55.
Tipi di regolamento
1. Sono regolamenti di ateneo:
a) il regolamento generale di ateneo;
b) il regolamento didattico di ateneo;
c) il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario;
d) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
e) il regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti;
f) il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
g) il regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi;
h) il regolamento del personale tecnico e amministrativo;
i) ogni altro regolamento che disciplini materie di interesse dell'Universita'.
Art. 56.
Contenuto dei regolamenti di ateneo
1. Il regolamento generale di ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso e le modalita' di elezione delle rappresentanza negli organi di governo; e' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Il regolamento dei dottorati di ricerca e il regolamento dei corsi per master universitario sono approvati dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa.
Il regolamento e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.
5. Il regolamento delle attivita' formative autogestite dagli studenti e' deliberato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del consiglio degli studenti.
6. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce le modalita' di espletamento del procedimento amministrativo e le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; e' deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
7. Il regolamento per la gestione, la tenuta e la tutela dei documenti amministrativi e' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.
8. Il regolamento del personale tecnico e amministrativo disciplina l'organizzazione del personale medesimo, ed in particolare le procedure di assegnazione delle persone alle strutture e agli uffici ad opera del direttore amministrativo. Detta i criteri sulla base dei quali l'Universita' provvede alla istituzione di corsi di formazione e all'organizzazione di incontri, conferenze e seminari per l'aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; e' deliberato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le rappresentanze sindacali unitarie.
Art. 57.
Contenuto dei regolamenti di singole strutture
[L'articolo viene abrogato].
Art. 58.
Formazione dei regolamenti
1. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei regolamenti di singole strutture spetta ad ogni membro dell'organo consiliare cui compete l'approvazione degli stessi.
2. I regolamenti sono deliberati dagli organi consiliari delle strutture a maggioranza assoluta dei componenti e trasmessi al senato accademico per l'approvazione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo ragioni di urgenza, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo all'affissione all'albo dell'Universita'.
Art. 59.
Pareri - Scadenza termini
1. I pareri sui regolamenti di ateneo richiesti a organi o strutture vanno espressi entro sessanta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si procede comunque alla deliberazione definitiva.
In ogni altro caso il parere si ritiene favorevole ove non venga espresso entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 63.
Segretario degli organi collegiali
1. Il segretario degli organi collegiali cura la tenuta del verbale delle sedute e puo' essere coadiuvato da personale tecnico e amministrativo di livello adeguato.
Art. 64.
Interpretazioni
1. Nello statuto:
a) per professori, si intendono i professori straordinari, ordinari ed associati, di ruolo e fuori ruolo;
b) per docenti, si intendono i professori straordinari, ordinari, associati, di ruolo e fuori ruolo ed i ricercatori;
c) con la parola «ricercatori» si intendono anche gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento;
d) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione, di dottorato di ricerca e per master universitario nell'Universita' Ca' Foscari di Venezia;
e) con l'espressione «personale tecnico e amministrativo» si intende tutto il personale non docente dell'Universita', di ogni area funzionale e qualifica, compresa quella dirigenziale;
f) con l'espressione «personale» si intende il personale docente e il personale tecnico e amministrativo;
g) con l'espressione «e' immediatamente rieleggibile per una sola volta» usata per le cariche elettive triennali si intende che la durata della carica non puo' superare i sei anni su nove anni.
Art. 65.
Rinnovo delle rappresentanze negli organi collegiali
1. I professori, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo designati o eletti negli organi collegiali previsti dallo statuto restano in carica tre anni accademici.
2. Le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali previsti dallo statuto sono rinnovate ogni tre anni accademici.
3. I componenti designati o eletti negli organi collegiali di ateneo e delle singole strutture possono essere ridesignati o rieletti consecutivamente per una sola volta.
4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
5. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del proprio mandato, fino alla loro sostituzione.
6. I rappresentanti del personale eletti nel senato accademico devono dimettersi dalle cariche esecutive sindacali e di organizzazione di categoria eventualmente ricoperte.
Art. 66.
Costituzione degli organi statutari
[L'articolo viene abrogato].
Art. 67.
Disattivazione di strutture
[L'articolo viene abrogato].
Art. 68.
Entrata in vigore dello statuto
[L'articolo viene abrogato].
 
Art. 2.
A seguito delle modifiche di cui al precedente art. 1, la numerazione degli articoli dal 18 al 68 viene aggiornata.
La sezione V del capo I del titolo II («Comitato dei referenti sociali») e' soppressa: le successive sezioni VI e VII sono conseguentemente rinumerate.
La sezione II del capo IV del titolo II («Corsi di diploma e di laurea») e' soppressa. La successiva sezione III («Corsi di diploma e di laurea interfacolta») e' rinominata in «Corsi di laurea e laurea specialistica interfacolta». Le sezioni III e IV sono conseguentemente rinumerate.
Il titolo V («Disposizioni finali e transitorie») e' rinominato in «Disposizioni finali».
 
Art. 3.
Le modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2 entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Venezia, 16 gennaio 2004
Il rettore: Ghetti
 
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