Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 20 gennaio 2004
Sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993, ed in particolare l'art. 6, recante indicazioni per la protocollazione degli atti e documenti soggetti a deposito o iscrizione o annotazione nel registro delle imprese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art. 31, comma 2 e successive modificazioni, che prevede che, a decorrere dal termine fissato da ultimo al 31 ottobre 2003, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale, ad esclusione di quelle di spettanza degli imprenditori individuali e dei soggetti tenuti alla denuncia al REA;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, ed in particolare l'art. 50, comma 3, in materia di protocollo informatico;
Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e tecnologie 9 dicembre 2002, recante trasparenza dell'azione amministrativa e gestione elettronica dei flussi documentali;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 ottobre 2003, recante approvazione delle linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante riforma organica del diritto societario;
Considerato che la sperimentazione della protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese gia' avviata presso alcune camere di commercio ha evidenziato l'efficacia di tale procedura, in termini di semplificazione ed efficienza degli adempimenti connessi alla trasmissione delle pratiche al registro imprese per via telematica, senza che siano stati riscontrati problemi di natura tecnica;
Tenuto conto della prossima riforma dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, al fine di renderlo compatibile e conforme alle procedure connesse alla telematizzazione del registro delle imprese di cui alla suddetta legge 24 novembre 2000, n. 340, nonche' ai principi di celerita' dell'accettazione della pratica telematica introdotti dal richiamato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Ritenuto opportuno estendere la sperimentazione a tutte le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura fintantoche' non intervenga la predetta riforma;
Udito il parere favorevole dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in materia di impatto amministrativo sulle camere di commercio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura attivano in via sperimentale, sino alla prossima riforma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, la protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al registro delle imprese, secondo le «Specifiche tecniche» contenute nell'allegato A al presente decreto.
2. Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono disponibili sul sito internet www.minindustria.it
 
Art. 2.
1. Il sistema automatico di protocollazione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'allegato B al presente decreto, garantisce l'attribuzione del numero di protocollo nella stessa giornata d'invio se effettuato in orario d'ufficio, o altrimenti entro il giorno lavorativo successivo, con rilascio di apposita ricevuta al mittente.
 
Art. 3.
1. Il soggetto che provvede alla trasmissione delle pratiche per via telematica al registro delle imprese potra' decidere se avvalersi del sistema di generazione del protocollo automatico di cui al presente decreto prima di effettuare l'invio, digitando l'apposito tasto funzione.
2. Nella fase di inserimento dei dati necessari all'esecuzione della protocollazione automatica, l'utente potra' optare per l'addebito immediato dei diritti camerali, piuttosto che effettuare tale adempimento nei piu' ampi termini di legge.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2004
Il Ministro: Marzano
 
Allegato A
(art. 1, comma 1)

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DELLE PRATICHE
TRASMESSE PER VIA TELEMATICA AL REGISTRO IMPRESE

----> vedere allegato da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <----
 
Allegato B
(art. 2, comma 1)

Requisiti necessari per la protocollazione automatica delle domande di iscrizione o di deposito trasmesse al registro delle imprese per via telematica, la cui assenza comporta la reiezione dell'istanza:

sottoscrizione mediante apposizione della firma digitale a norma di legge;
esito positivo della verifica di validita' della firma digitale dei sottoscrittori;
esistenza del codice della provincia del registro imprese di destinazione;
presenza dell'atto in base al quale si chiede la formalita';
integrita' informatica del file ricevuto;
corretta individuazione dell'impresa nei cui confronti effettuare le formalita': al momento dell'iscrizione non deve esistere una posizione attiva relativamente al codice fiscale; in modifica il C.F. deve esistere in provincia e corrispondere al numero Rea della pratica;
inesistenza di pendenza o evasione di una precedente pratica cui fosse stato attribuito il medesimo codice pratica;
corrispondenza del file alle specifiche tecniche e alle istruzioni per la compilazione disponibili sul sito del Ministero delle attivita' produttive.
 
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