Gazzetta n. 21 del 27 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2003, n. 383
Regolamento concernente i contributi al pagamento degli interessi ai fini della ripresa delle attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE di concerto con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito indicata come: "Legge") ed, in particolare gli articoli 2 e 3, che prevedono la concessione da parte del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa S.p.a. di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese danneggiate, secondo condizioni e modalita' disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 aprile 1995, n. 84, come novellato dal successivo decreto del 31 agosto 1995, con il quale sono state emanate le norme di attuazione della predetta disposizione legislativa;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 13 aprile 2000, n. 125, con il quale e' stato adottato il regolamento recante criteri e modalita' per la rinegoziazione dei finanziamenti agevolati ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 52, comma 28, il quale prevede che, nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 della legge, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994 e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione dello stesso comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni;
Vista la deliberazione dell'assemblea ordinaria in data 22 aprile 2002, con la quale il "Mediocredito centrale S.p.a." ha assunto la denominazione di "MCC S.p.a.";
Vista la deliberazione della Conferenza unificata Stato-citta' ed autonomie locali con la Conferenza Stato-regioni del 27 marzo 2003;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 14 luglio 2003 (parere n. 57/2003);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 16436 DAGL/10.3.4/35/2003 del 29 settembre 2003);

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1
Documentazione delle spese sostenute
con i finanziamenti agevolati

1. Entro il 31 marzo 2004 le imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge, qualora non abbiano gia' provveduto, presentano alla banca finanziatrice le fatture o altra idonea documentazione che attesti le spese sostenute, ai fini della ripresa dell'attivita', non prima del 4 novembre 1994 e non oltre il 31 dicembre 2001, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, purche' attinenti all'attivita' di impresa, unitamente ad una relazione dalla quale risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto. Possono essere ricomprese tra le predette spese anche quelle sostenute per l'estinzione dei finanziamenti connessi con l'attivita' d'impresa antecedenti al mese di novembre 1994, nonche' quelle derivanti da lavori svolti in economia, con attrezzature e personale di pertinenza dell'impresa, finalizzati alla ricostruzione dell'azienda e dimostrate mediante autocertificazione. La banca trasmette la predetta documentazione e la relazione ricevuta a MCC S.p.a. ovvero ad Artigiancassa S.p.a.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto di
amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Disposizioni urgenti
per la ricostruzione delle zone colpite dalle eccezionali
avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge
18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato
della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
decorrere dall'anno 1997.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
destinate alla corresponsione di contributi agli interessi
sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese
industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle
turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di un anno e di un periodo
massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono
concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo
miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non
superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento.
4-bis. (Comma abrogato dall'art. 1-ter, decreto-legge
28 agosto 1995, n. 364).
5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il
Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul
Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
alla differenza fra il tasso fisso nominale annuo applicato
dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello
di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto
percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il
Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e'
incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
1999.
7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione
dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese,
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
8. A valere sulle somme predette, puo' essere
corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero
ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale
S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
superiore al 50 per cento dell'insolvenza salvo conguaglio
in sede di definitiva determinazione della perdita.
8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art.
2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai
confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta
subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.
9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento
agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e
dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche
ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono
stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle
agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art.
3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
"Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi istituito dall'art. 37 della Iegge
25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato
della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale
somma e' soggetta a gestione separata.
2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
alla corresponsione di contributi agli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane
aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1,
dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere
destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
delle strutture aziendali, purche' entro il limite del
valore dei beni danneggiati nonche' alla ricostituzione di
scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di
detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
cento per il primo miliardo di spesa e in misura non
superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
3 miliardi.
4. Il tasso di interesse a carico delle imprese
beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo
e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del
finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per
interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al
comma 1.
5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi'
finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di
interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti
accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche
stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia
istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane
S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo
nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
7. [Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia
del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la
misura del relativo intervento viene fissata all'80 per
cento della perdita che le banche dimostrino di aver
sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione
coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono
il credito]. Avviare le procedure di riscossione coattiva
del credito, le banche possono chiedere l'intervento della
garanzia del Fondo, che assicura la copertura
dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la
restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse.
7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi
comprese quelle collettive e consortili.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del
presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti
anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di
garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di
ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato
dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 febbraio 1995, n. 55, siano assistiti da garanzie
rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette
garanzie.".
- Il testo dell'art. 52, comma 28, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria), e' il seguente:
"28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui
agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al
pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla
base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai
fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla
base di documentazione presentata anche successivamente al
periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese
sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi
all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre
1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento
dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente
comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive,
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge
19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in
sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 23 marzo 1995 del Ministro del tesoro, emanato
di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche
gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 2 e 3 del citato
decreto-legge n. 691 del 1994, convertito dalla legge n. 35
del 1995, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Modalita' e termini di presentazione delle domande
di revisione delle revoche e di riammissione alle agevolazioni

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, nei confronti delle quali siano state assunte da parte di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi medesimi per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995, presentano alla banca che ha concesso il finanziamento oggetto di revoca dell'intervento agevolativo domanda di revisione della revoca e di riammissione alle agevolazioni.
2. Alla domanda e' allegata la documentazione della spesa sostenuta, qualora diversa da quella gia' in possesso di MCC S.p.a. o di Artigiancassa S.p.a. e la relazione dell'impresa beneficiaria di cui all'articolo 1.
3. La banca, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, trasmette a MCC S.p.a o ad Artigiancassa S.p.a. la documentazione di cui al comma 2, corredata di una relazione sullo stato del finanziamento agevolato.
 
Art. 3.
Annullamento della revoca e riammissione al contributo

1. MCC S.p.a. ovvero Artigiancassa S.p.a., sulla base della documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, provvedono entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa:
a) all'annullamento della revoca totale o parziale deliberata per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;
b) alla riammissione al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 1 e del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995;
c) all'invio della deliberazione alla banca che ne da' comunicazione all'impresa;
d) alla restituzione dei contributi gia' rimborsati dall'impresa a seguito dei provvedimenti di revoca annullati.
 
Art. 4.
Rinnovo del finanziamento estinto

1. Ricevuta la deliberazione di riammissione totale o parziale al contributo, la banca, nel caso in cui il finanziamento originario sia stato estinto in tutto o in parte, provvede ad erogare un nuovo finanziamento di importo pari alla somma pagata dall'impresa per l'estinzione, relativamente alla quota riammessa al contributo alle condizioni previste dall'articolo 3-quinquies della legge 13 luglio 1999, n. 226 e dal decreto interministeriale 13 aprile 2000, n. 125.
2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 l'impresa puo' rivolgersi ad una banca liberamente scelta, anche diversa da quella che ha concesso il finanziamento originario, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1. In tal caso quest'ultima rilascia, su richiesta dell'impresa, una dichiarazione attestante la somma da questa corrisposta per l'estinzione del finanziamento originario, indicando le singole voci di costo.
3. Il nuovo finanziamento e' assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3-quinquies del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226
(Interventi urgenti in materia di protezione civile):
«Art. 3-quinquies (Misure a favore delle attivita'
produttive danneggiate da eventi calamitosi). - 1. I
soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni ivi compresi i
soggetti mutuatari di cui all'art. 4-quinquies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono
chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare, nei limiti
delle disponibilita' dei fondi di cui agli articoli 2 e 3
del citato decreto-legge n. 691 del 1994, gestiti dal
Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa, le operazioni
finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse e
nell'ulteriore termine di dieci anni, di cui tre di
preammortamento, ai sensi dei citati articoli 2 e 3. Il
tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto
all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a decorrere
dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del
finanziamento, con oneri a carico delle predette
disponibilita' finanziarie. Con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile, si
provvede a disciplinare le condizioni e le modalita'
attuative della presente disposizione, stabilendo anche che
la rinegoziazione non costituisce una nuova operazione
finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere
utilizzato anche ai fini del differimento del pagamento
delle rate non pagate, tenendo conto degli oneri
amministrativi e finanziari sostenuti delle banche. Alle
operazioni finanziarie rinegoziate non possono essere
estesi i benefici previsti dall'art. 18 della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.
2. Nei limiti delle risorse residue autorizzate ai
sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15 del
decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, il
tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti previsti dal predetto art. 5, comma 3, e'
ridotto all'1,5 per cento nominale annuo posticipato a
decorrere dall'inizio del nuovo periodo di ammortamento del
finanziamento.
3. Per la concessione dei contributi in conto interessi
per la ripresa delle attivita' produttive di cui al
presente decreto, il tasso d'interesse a carico dei
soggetti beneficiari e' fissato nella misura dell'1,5 per
cento nominale annuo nei limiti, comunque,
dell'autorizzazione di spesa prevista dal presente
decreto.».



 
Art. 5.
Cessazione dell'attivita' dell'impresa

1. In caso di cessazione dell'attivita' il mutuatario, che abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni, puo' proseguire nel pagamento delle rate residue del finanziamento erogato, beneficiando dei contributi concessi e della garanzia.
 
Art. 6.
Fallimento dell'impresa beneficiaria

1. In caso di fallimento dell'impresa purche' la stessa abbia regolarmente sostenuto le spese oggetto delle agevolazioni la domanda di cui all'articolo 2 e' presentata dal curatore direttamente a MCC S.p.a. o ad Artigiancassa S.p.a.
2. Il contributo e' concesso fino al giorno antecedente la data della sentenza dichiarativa di fallimento dell'impresa.
 
Art. 7.
Garanzia

1. La revoca del contributo per inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 o la cessazione dell'attivita' non producono la decadenza della garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge.
 
Art. 8.
Norma transitoria

1. Limitatamente alle fattispecie previste dall'articolo 52, comma 28, della legge n. 448 del 2001 sono sospese, in attesa della definizione delle pratiche, le azioni di recupero dei crediti per contributi revocati intraprese dalle banche finanziatrici o da MCC S.p.a. o da Artigiancassa S.p.a. nei confronti delle imprese che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14 e all'articolo 2, comma 8, del Decreto interministeriale del 23 marzo 1995 si intendono integrate dall'articolo 1 del presente regolamento. Restano ferme, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel Decreto interministeriale del 23 marzo 1995.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2003

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 23



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 52, comma 28, della legge n.
448 del 2001, si vedano le note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone