Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 gennaio 2004
Riconoscimento al sig. Benedetto Pablo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Benedetto Pablo, nato a Rosario (Argentina) il 7 luglio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero civil, conseguito in Argentina, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di ingeniero civil, conseguito presso l'«Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ciencias Exactas, Ingenieria y Agrimensura» in data 18 dicembre 2000;
Considerato che il richiedente e' iscritto al «Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil» della «Provincia de Santa Fe», come attestato in data 29 luglio 2003 dal «Colegio» stesso;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;
Preso atto del parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, in atti allegato;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore civile ambientale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nella seguente materia: 1) urbanistica;
Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Benedetto Pablo nato a Rosario (Argentina) il 7 luglio 1974, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulla seguente materia: 1) urbanistica.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 gennaio 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A - settore civile ambientale.
 
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