Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 gennaio 2004
Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data in entrata in vigore del citato decreto n. 143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonche' versamenti ai fini degli articoli 5 e 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 marzo 2004;
Visto il medesimo art. 1, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo, della citata legge n. 289 del 2002;
Visto l'art. 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 34, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004 e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dal medesimo art. 12, comma 2-ter;
Visto l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi del quale, tra l'altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004;
Visto lo stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della predetta legge 289 del 2002, si applicano, anche relativamente ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della citata legge n. 350 del 2003 ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge;
Visto il medesimo art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della stessa legge n. 289 del 2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione, agli avvisi di irrogazione delle sanzioni, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonche' ai processi verbali di constatazione, per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, rispettivamente, non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, non e' ancora intervenuta la definizione, ovvero non e' stato notificato avviso di accertamento o ricevuto invito al contraddittorio;
Visto il predetto art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, ai sensi del quale le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003;
Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, sono rideterminati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 50 della legge n. 350 del 2003, il quale prevede che gli ulteriori termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari di cui al medesimo art. 2, commi da 44 a 49, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, sono rideterminati con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal decreto-legge n. 282 del 2002, nonche' dalla legge n. 350 del 2003;

Decreta:
Art. 1.
Rideterminazione di termini

1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano gia' ricevuto la comunicazione, da parte di societa' di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresi' rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;
2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289 del 2002, nonche' per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell'art. 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, e' rideterminato al:
a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003;
b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003;
c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresi' rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 18 maggio 2004;
e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, e' fissato il termine di versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata e' fissato al 16 settembre 2004;
f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, e' fissato il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004;
g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.
3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato al 29 marzo 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2004
Il capo del Dipartimento: Manzitti
 
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