Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004
Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000, e in data 30 novembre 2000, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, del 14 gennaio 2002 e del 6 dicembre 2002, di proroga dei citati stati di emergenza fino al 31 dicembre 2003;
Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensita' ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario condurre a termine gli interventi posti in atto;
Ravvisata, quindi, la necessita' di consentire l'adozione di ulteriori misure urgenti, finalizzate al definitivo superamento delle emergenze, ed al ritorno alle normali condizioni di vita;
Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;
Viste le note rispettivamente del 17 settembre 2003 della regione Veneto, del 27 novembre 2003 della regione Toscana, del 16 dicembre 2003 della regione Emilia-Romagna, del 18 dicembre 2003 della regione Piemonte, del 22 dicembre della regione Liguria, del 7 gennaio 2004 della regione Puglia, del 24 dicembre 2003 della regione Friuli-Venezia Giulia e in data 8 gennaio 2004 delle province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Liguria, Puglia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2004
Il Presidente: Berlusconi
 
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