Gazzetta n. 18 del 23 gennaio 2004 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;
Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1993 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 37 dello statuto;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
Viste le delibere del consiglio accademico del 28 novembre 2002 e del 7 ottobre 2003 punto A) e B) e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con le quali sono state approvate rispettivamente la modifica ed integrazione dell'art. 11, commi 2, 8 lettera b), 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonche' dell'art. 23, comma 2 e l'integrazione dell'art. 11, comma 12 e 13, come richiesto dal consiglio accademico del 28 novembre 2002 oltre alla modifica del titolo II e degli articoli 4, 8 e 24 del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Vista la nota direttoriale prot. n. 15571 del 16 ottobre 2003 inviata al M.I.U.R.;
Vista la nota ministeriale prot. n. 3803 del 5 novembre 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle suddette proposte di modifica ed integrazione dello statuto;
Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione delle modifiche ed integrazioni apportate;

Decreta di emanare le seguenti modifiche ed integrazioni dell'art. 11, commi 2, 8, lettera b), 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 nonche' dell'art. 23, comma 2 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 28 novembre 2002, dell'art. 11, commi 12 e 13 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 7 ottobre 2003 al punto 4 A) e del titolo II e degli articoli 4, 8 e 24 come deliberato dal consiglio accademico nella seduta del 7 ottobre 2003 al punto 4 B), del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia:

«Art. 11.
Facolta' di lingua e cultura italiana Testo in vigore:

comma 2:
2. Sono organi della facolta': il preside, il consiglio di facolta', i consigli dei corsi. Proposta di modifica:
comma 2:
2. Sono organi della facolta': il preside, il consiglio di facolta', i consigli dei corsi e i consigli di classe di laurea, ove istituiti. Testo in vigore:
comma 8, lettera b):
8. Il consiglio di facolta':
a) ....;
b) provvede, relativamente ai professori di prima e seconda fascia, sentiti il consiglio di corso e di dipartimento:
1) alla dichiarazione di vacanza dei posti;
2) alla destinazione a concorso di posti;
3) alla chiamata;
4) alla richiesta di nuovi posti di ruolo;
5) alle altre questioni riguardanti le persone. Proposta di modifica:
comma 8, lettera b):
8. Il consiglio di facolta':
a)....;
b) provvede, relativamente ai professori di prima e seconda fascia, sentiti il consiglio di corso, i consigli di classe di laurea, ove istituiti e di dipartimento:
1) alla dichiarazione di vacanza dei posti;
2) alla destinazione a concorso di posti;
3) alla chiamata;
4) alla richiesta di nuovi posti di ruolo;
5) alle altre questioni riguardanti le persone. Testo in vigore:
comma 10:
10. Il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli dei corsi alcune delle funzioni di propria competenza. Proposta di modifica:
comma 10:
10. Il consiglio di facolta' puo' delegare ai consigli dei corsi e ai consigli di classe di laurea, ove istituiti, alcune delle funzioni di propria competenza. Testo in vigore:
comma 12:
12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera a), 3) e 6), lettere a), b), c). Essi durano in carica un triennio. Proposta di modifica:
comma 12:
12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera a), 3) e 6), lettere a), b), c). Essi durano in carica un triennio. Le facolta' possono prevedere l'istituzione dei consigli di classe per ogni classe attivata in facolta' limitatamente ai corsi di diploma e di laurea indicati dal successivo art. 12. Essi durano in carica un triennio. Testo in vigore:
comma 13:
13. Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:
a) professori di prima e seconda fascia;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
c) professori a contratto;
d) ricercatori;
e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. Proposta di modifica:
comma 13:
13.1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:
a) professori di prima e seconda fascia;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
c) professori a contratto;
d) ricercatori;
e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
13.2. I consigli di classe di laurea, ove istituiti, sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascuna classe di laurea:
a) professori di prima e seconda fascia che hanno esercitato l'opzione;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento che svolgono attivita' prevalente presso i corsi di laurea;
c) ricercatori che svolgono attivita' prevalente presso i corsi di laurea;
d) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. Testo in vigore:
comma 14:
14. Ciascun consiglio di corso e' presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Proposta di modifica:
comma 14:
14. Ciascun consiglio di corso e ciascun consiglio di classe di laurea, ove istituito, e' presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, da un professore di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso. Il presidente dura in carica un triennio. Testo in vigore:
comma 15:
15. I consigli dei corsi svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facolta'; tali funzioni possono riguardare anche l'organizzazione di corsi diversi da quelli indicati nel precedente comma 12. Proposta di modifica:
comma 15:
15. I consigli dei corsi ed i consigli di classe di laurea, ove istituiti, svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facolta'; tali funzioni possono riguardare anche l'organizzazione di corsi diversi da quelli indicati nel precedente comma 12. Testo in vigore:
comma 16:
16. I consigli dei corsi formulano, inoltre, pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23, ed in ordine ad ogni aspetto dell'attivita' svolta nell'ambito del corso. Proposta di modifica:
comma 16:
16. I consigli dei corsi ed i consigli di classe di laurea, ove istituiti, formulano, inoltre, pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, di cui al successivo art. 23, ed in ordine ad ogni aspetto dell'attivita' svolta nell'ambito del corso. Testo in vigore:
comma 17:
17. Le modalita' di funzionamento dei consigli dei corsi sono stabilite dal regolamento dei corsi, approvato dai rispettivi consigli. Proposta di modifica:
comma 17:
17. Le modalita' di funzionamento dei consigli dei corsi e dei consigli di classe di laurea, ove istituiti, sono stabilite dal regolamento dei corsi, approvato dai rispettivi consigli.».

«Art. 23.
Regolamento didattico di Ateneo

Testo in vigore:
comma 2:
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli dei corsi e il senato degli studenti. Proposta di modifica:
comma 2:
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli dei corsi, i consigli di classe di laurea, ove istituiti e il senato degli studenti.».

«Art. 11.
Facolta' di lingua e cultura italiana

Testo in vigore:
comma 12:
12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera a), 3) e 6), lettere a), b), c). Essi durano in carica un triennio. Proposta di modifica:
comma 12:
12. I consigli dei corsi sono istituiti limitatamente ai corsi indicati nel primo comma del successivo art. 12, ai punti 1), lettera a), 3) e 6), lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m). Essi durano in carica un triennio. Le facolta' possono prevedere l'istituzione dei consigli di classe per ogni classe attivata in facolta' limitatamente ai corsi di diploma e di laurea indicati dal successivo art. 12. Essi durano in carica un triennio. Testo in vigore:
comma 13:
13. Essi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:
a) professori di prima e seconda fascia;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
c) professori a contratto;
d) ricercatori;
e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22. Proposta di modifica:
comma 13:
13.1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:
a) professori di prima e seconda fascia;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
c) professori a contratto;
d) ricercatori;
e) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;
f) tre studenti (con esclusione del consiglio di corso per i corsi di lingua e cultura italiana) eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.
13.2. I consigli di classe di laurea, ove istituiti, sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascuna classe di laurea:
a) professori di prima e seconda fascia che hanno esercitato l'opzione;
b) docenti comandati e incaricati ad esaurimento che svolgono attivita' prevalente presso i corsi di laurea;
c) ricercatori che svolgono attivita' prevalente presso i corsi di laurea;
d) tre rappresentanti della categoria ad esaurimento degli addetti alle esercitazioni di lingua italiana eletti dalla stessa categoria secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22;
e) tre studenti eletti dalla stessa categoria secondo modalita' stabilite dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 22.». Testo vigente:

«Titolo II
ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

Art. 4.
Individuazione degli organi centrali di governo

Sono organi centrali di governo dell'Universita':
a) il rettore;
b) il consiglio accademico;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il senato degli studenti. Proposta di modifica:

Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 4.
Individuazione degli organi dell'Universita'

Sono organi centrali di governo dell'Universita':
a) il rettore;
b) il consiglio accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
Sono organi di vigilanza e valutazione dell'Universita':
a) il collegio dei revisori dei conti - organo di vigilanza e controllo sulla gestione amministrativa;
b) il nucleo di valutazione - organo di valutazione della gestione e delle attivita' istituzionali.
Sono organi consultivi dell'Universita':
a) il senato degli studenti - organo con compiti di carattere consultivo e propositivo.». Testo vigente:

«Art. 8.
Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso la stessa Universita'.
2. Spetta, in particolare, al senato degli studenti esprimere parere in merito al regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24, nonche' su questioni comunque attinenti l'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e di diritto allo studio, e su questioni concernenti l'organizzazione dei servizi didattici e di ogni altro servizio fornito dall'Universita'.
3. Il senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. Il senato degli studenti si compone di cinque membri eletti, in misura proporzionale al numero degli iscritti ai corsi di diploma di cui al punto 6, lettere a), b) e c) dell'art. 12 del presente statuto, tra gli studenti dei medesimi corsi.
5. Due membri del senato degli studenti partecipano con voto deliberativo alle decisioni del consiglio di amministrazione concernenti la nomina dei rappresentanti in seno agli organismi per il diritto allo studio, di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390.
6. I criteri di ripartizione dei membri rispetto ai corsi di diploma attivati presso l'Universita', nonche' le modalita' di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti, di cui al successivo art. 24.
7. Il senato degli studenti dura in carica un biennio. Proposta di modifica:
I commi dall'1 al 7 sono sostituiti come segue:

Art. 8.
Senato degli studenti

1. Il senato degli studenti e' l'organo collegiale di rappresentanza degli studenti dell'Universita' per stranieri di Perugia che esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita', relativamente alla tutela degli interessi degli studenti iscritti presso di essa.
2. La struttura, i compiti, le procedure di costituzione, le modalita' di funzionamento del senato degli studenti sono disciplinate dal relativo regolamento di cui al successivo art. 24.». Testo in vigore:

«Art. 24.
Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di convocazione e di funzionamento relativi al senato degli studenti, di cui al precedente art. 8, nonche' quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi dell'Universita' nei quali, per legge o per statuto, sia prevista la loro presenza.
2. Il regolamento degli studenti e' deliberato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti, ed emanato dal rettore con proprio decreto, secondo le procedure fissate dall'art. 6, commi 6, 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Proposta di modifica:
il titolo dell'art. 24 assume la denominazione di regolamento del senato degli studenti e i commi 1 e 2 sono sostituiti come segue con l'aggiunta del comma 3:

Art. 24.
Regolamento del senato degli studenti

1. Il regolamento del senato degli studenti determina l'organizzazione della propria struttura definendone finalita' e compiti.
2. Il regolamento del senato degli studenti e' deliberato dal consiglio accademico sentito il consiglio di amministrazione ed e' emanato dal rettore con proprio decreto.
3. Il regolamento del senato degli studenti e' modificabile con delibera del consiglio accademico sentiti il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti.».
Perugia, 23 dicembre 2003
Il rettore: Bianchi De Vecchi
 
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