Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379
Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di produzione di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive;

Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

1. Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
a) la remunerazione e' applicata alle unita' di produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacita' esistente;
b) la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacita' produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
c) la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
d) la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalita' previamente determinate e rese note.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
della Repubblica italiana e' il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di inziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, reca «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero
di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in
materia di remunerazione della capacita' produttiva di
energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilita».
- Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
«Art. 1. (Modifiche temporanee delle condizioni di
esercizio delle centrali termoelettriche). - 1. Al fine di
garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura
necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30 giugno 2005
e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della
rete di trasmissione nazionale S.p.a., puo' essere
autorizzato l'esercizio temporaneo di singole centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche
in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita'
dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione,
ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche'
dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002,
n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al
comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti
dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di
potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell'allegato
3, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente in
data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma
1, fino al 30 giugno 2005, puo' essere determinato il
limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di
cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,
relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle
centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di
cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma non si
applicano alla laguna di Venezia.».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75),
reca «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
Nota all'art. 5.
- La delibera CIP (Comitato Interministeriale Prezzi)
29 aprile 1992, n. 6, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 1992, n. 109.



 
Art. 2.
Specificazioni tecniche della misura della remunerazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalita' tecniche di calcolo della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:
a) le responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacita' produttiva;
b) le responsabilita' del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;
c) gli indirizzi volti a evitare particolari stati di vulnerabilita' del sistema elettrico nazionale, nonche' per favorire la diversificazione delle fonti energetiche.
3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce, altresi', la data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'articolo 1.
 
Art. 3.
Verifiche

1. Al fine di verificare gli impegni quantitativi e temporali assunti dagli operatori, il Gestore della rete di trasmissione nazionale adotta un apposito sistema di controllo della disponibilita' di capacita' produttiva che i soggetti beneficiari della remunerazione sono tenuti a mettere a disposizione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, dandone adeguata pubblicita'.
2. Gli operatori del sistema elettrico forniscono al Gestore della rete di trasmissione nazionale tutte le necessarie informazioni richieste.
3. Il personale incaricato dei controlli dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, accede agli impianti e alle infrastrutture dei soggetti beneficiari, anche in fase di costruzione ed esercizio.
 
Art. 4.
Sanzioni

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale segnala le violazioni degli obblighi degli operatori all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale provvede a irrogare sanzioni commisurate alla gravita' delle violazioni accertate, comprese tra un valore minimo di 25.000 euro/MW e un valore massimo di 50.000 euro/MW di potenza remunerata su base annua. Sono comunque fatte salve le sanzioni penali.
2. L'entita' delle sanzioni e' proporzionata ai periodi di effettiva indisponibilita', nel corso dell'anno, della capacita' remunerata, come definita al comma 4.
3. Nei casi di maggiore gravita' e di reiterazione delle violazioni, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' disporre la sospensione della remunerazione nei confronti degli operatori inadempienti.
4. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, su proposta del Gestore della rete di trasmissione nazionale, sono determinati i criteri tecnici per il calcolo della indisponibilita' della potenza remunerata.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in funzione del sistema di cui all'articolo 1, la remunerazione della disponibilita' della capacita' produttiva e' disciplinata dal presente articolo.
2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce e rende pubblici i giorni dell'anno che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale, comprensiva del necessario margine di riserva di potenza.
3. La remunerazione per la disponibilita' della capacita' produttiva e' applicata a tutte le unita' di produzione ubicate sul territorio nazionale che: a) risultano dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento
definite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale; b) si rendono disponibili nei giorni di cui al comma 2.
4. Sono escluse dalla remunerazione di cui al comma 3 le unita' di produzione sottoposte al regime giuridico cui alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, quelle alimentate da fonti eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica ad acqua fluente, nonche' quelle che, nei giorni critici di cui al comma 2, producono sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacita' impegnata in detti contratti.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' stabilito il corrispettivo per la remunerazione della disponibilita' di capacita', tenendo conto del gettito tariffario destinato, attualmente, alla copertura della riserva, nonche' i criteri per il calcolo della disponibilita' delle unita' di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al presente articolo, ai fini della remunerazione spettante.
6. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, nelle regole per il dispacciamento, i criteri per l'eventuale estensione del meccanismo ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva e che non godono di altre agevolazioni, nonche' le modalita' per la comunicazione preventiva della disponibilita' delle unita' di produzione che chiedono di essere ammesse al sistema di remunerazione di cui al comma 1.
7. Gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono assoggettati alla disciplina degli articoli 3 e 4 concernenti le verifiche e le sanzioni.
 
Art. 6.
Soggetti beneficiari della remunerazione

1. La remunerazione di cui agli articoli 1 e 5 spetta ai soggetti che dispongono della capacita', produttiva di energia elettrica, indipendentemente dal diritto di proprieta' sulle unita' di produzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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