Gazzetta n. 14 del 19 gennaio 2004 (vai al sommario)
LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6
Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul
l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".
 
Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso il seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di sostegno). - La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Qualora ne sussista la necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a compiere.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che puo' essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attivita' svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, il giudice tutelare puo' prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunita', e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.
Art. 409. - (Effetti dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonche' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili all'amministrazione di sostegno). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo' essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede altresi', anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia decorso un anno dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 417 del codice civile vedi
note all'art. 5.
- Si riporta il testo degli articoli 349, 350, 351,
352, 353, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 596, 599 e 779 del codice civile:
«Art. 349 (Giuramento del tutore). - Il tutore, prima
di assumere l'ufficio, presta davanti al giudice tutelare
giuramento di esercitarlo con fedelta' e diligenza.».
«Art. 350 (Incapacita' all'ufficio tutelare). - Non
possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati,
devono cessare dall'ufficio:
1) coloro che non hanno la libera amministrazione del
proprio patrimonio;
2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per
disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha
esercitato la patria potesta';
3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli
ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per
avere col minore una lite, per effetto della quale puo'
essere pregiudicato lo stato del minore o una parte
notevole del patrimonio di lui;
4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria
potesta' o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da
altra tutela;
5) il fallito che non e' stato cancellato dal
registro dei falliti.».
«Art. 351 (Dispensa dall'ufficio tutelare). - Sono
dispensati dall'ufficio di tutore:
1) [I principi della Famiglia reale, salve le
disposizioni che regolano la tutela dei principi della
stessa Famiglia];
2) il Presidente del Consiglio dei Ministri;
3) i membri del Sacro collegio;
4) i presidenti delle assemblee legislative;
5) i Ministri Segretari di Stato.
Le persone indicate nei numeri 2), 3), 4) e 5) possono
far noto al giudice tutelare che non intendono valersi
della dispensa.».
«Art. 352 (Dispensa su domanda). - Hanno diritto di
essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal
continuare l'esercizio della tutela:
1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi
nell'articolo precedente;
2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto
aventi cura d'anime;
3) [le donne];
4) i militari in attivita' di servizio;
5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;
6) chi ha piu' di tre figli minori;
7) chi esercita altra tutela;
8) chi e' impedito di esercitare la tutela da
infermita' permanente;
9) chi ha missione dal Governo fuori della Repubblica
o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della
circoscrizione del tribunale dove e' costituita la
tutela.».
«Art. 353 (Domanda di dispensa). - La domanda di
dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente
deve essere presentata al giudice tutelare prima della
prestazione del giuramento, salvo che la causa di dispensa
sia sopravvenuta.
Il tutore e' tenuto ad assumere e a mantenere l'ufficio
fino a quando la tutela non sia stata conferita ad altra
persona.».
«Art. 374 (Autorizzazione del giudice tutelare). - Il
tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice
tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per
l'uso del minore, per la economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione
di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere
obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese
necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria
amministrazione del suo patrimonio;
3) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare
donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
4) fare contratti di locazione d'immobili oltre il
novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno
dopo il raggiungimento della maggiore eta';
5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di
denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni
possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti
o per ottenere provvedimenti conservativi.».
«Art. 375 (Autorizzazione del tribunale). - Il tutore
non puo' senza l'autorizzazione del tribunale:
1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili
soggetti a facile deterioramento;
2) costituire pegni o ipoteche;
3) procedere a divisioni o promuovere i relativi
giudizi;
4) fare compromessi e transazioni o accettare
concordati.
L'autorizzazione e' data su parere del giudice
tutelare.».
«Art. 376 (Vendita di beni). - Nell'autorizzare la
vendita dei beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso
il prezzo minimo.
Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha
stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo,
lo stabilisce il giudice tutelare.».
«Art. 377 (Atti compiuti senza l'osservanza delle norme
dei precedenti articoli). - Gli atti compiuti senza
osservare le norme dei precedenti articoli possono essere
annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi
eredi o aventi causa.».
«Art. 378 (Atti vietati al tutore e al protutore). - Il
tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta
persona dei beni e dei diritti del minore.
Non possono prendere in locazione i beni del minore
senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice
tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti
possono essere annullati su istanza delle persone indicate
nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del
protutore che li hanno compiuti.
Il tutore e il protutore non possono neppure diventare
cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore.».
«Art. 379 (Gratuita' della tutela). - L'ufficio
tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entita'
del patrimonio e le difficolta' dell'amministrazione, puo'
assegnare al tutore un'equa indennita'. Puo' altresi', se
particolari circostanze lo richiedono, sentito il
protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare
nell'amministrazione, sotto la sua personale
responsabilita' da una o piu' persone stipendiate.».
«Art. 380 (Contabilita' dell'amministrazione). - Il
tutore deve tenere regolare contabilita' della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice
tutelare.
Il giudice puo' sottoporre il conto annuale all'esame
del protutore e di qualche prossimo parente o affine del
minore.».
«Art. 381 (Cauzione). - Il giudice tutelare tenuto
conto della particolare natura ed entita' del patrimonio,
puo' imporre al tutore di prestare una cauzione,
determinandone l'ammontare e le modalita'. Egli puo' anche
liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata.».
«Art. 382 (Responsabilita' del tutore e del protutore).
Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la
diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso
il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri
doveri.
Nella stessa responsabilita' incorre il protutore per
cio' che riguarda i doveri del proprio ufficio.».
«Art. 383 (Esonero dall'ufficio). - Il giudice tutelare
puo' sempre esonerare il tutore dall'ufficio qualora
l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e
vi sia altra persona atta a sostituirlo.».
«Art. 384 (Rimozione e sospensione del tutore). - Il
giudice tutelare puo' rimuovere dall'ufficio il tutore che
si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei
suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di
essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti
anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente.
Il giudice non puo' rimuovere il tutore se non dopo
averlo sentito o citato; puo' tuttavia sospenderlo
dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono
dilazioni.».
«Art. 385 (Conto finale). - Il tutore che cessa dalle
funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve
presentare nel termine di due mesi il conto finale
dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi puo'
concedere una proroga.».
«Art. 386 (Approvazione del conto). - Il giudice
tutelare invita il protutore, il minore divenuto maggiore o
emancipato, ovvero, secondo le circostanze, il nuovo
rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare
le loro osservazioni.
Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova
nel conto irregolarita' o lacune lo approva; in caso
contrario nega l'approvazione.
Qualora il conto non sia stato presentato o sia
impugnata la decisione del giudice tutelare, provvede
l'autorita' giudiziaria nel contraddittorio degli
interessati.».
«Art. 387 (Prescrizione delle azioni relative alla
tutela). - Le azioni del minore contro il tutore e quelle
del tutore contro il minore relative alla tutela si
prescrivono in cinque anni dal compimento della maggiore
eta' o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore
eta' o della morte del minore, il termine decorre dalla
data del provvedimento col quale il giudice tutelare
pronunzia sul conto stesso.
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano
all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal
conto definitivo.».
«Art. 596 (Incapacita' del tutore e del protutore). -
Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona
sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la
nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia
estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo,
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione.
Questa norma si applica anche al protutore, se il
testamento e' fatto nel tempo in cui egli sostituiva il
tutore.
Sono pero' valide le disposizioni fatte in favore del
tutore o del protutore che e' ascendente, discendente,
fratello, sorella o coniuge del testatore.».
«Art. 599 (Persone interposte). - Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate
dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle
anche se fatte sotto nome d'interposta persona.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i
discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se
chiamati congiuntamente con l'incapace.».
«Art. 779 (Donazione a favore del tutore o protutore).
- E' nulla la donazione a favore di chi e' stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato
approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento
del conto medesimo.
Si applicano le disposizioni dell'art. 599.».
- Si riporta il testo dell'art. 419 del codice civile:
«Art. 419 (Mezzi istruttori e provvedimenti
provvisori). - Non si puo' pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame
dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Il giudice puo' in questo esame farsi assistere da un
consulente tecnico. Puo' anche d'ufficio disporre i mezzi
istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i
parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e
assumere le necessarie informazioni.
Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, puo'
essere nominato un tutore provvisorio all'interdicendo o un
curatore provvisorio all'inabilitando.».
- Si riporta il testo dell'art. 388 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 388 (Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto). - Nessuna convenzione tra il
tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima
che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della
tutela.
La convenzione puo' essere annullata su istanza del
minore o dei suoi eredi o aventi causa.».



 
Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione".
 
Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: "possono essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 417 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 417 (Istanza d'interdizione o di inabilitazione).
- L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse
dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal
coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti
entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado
dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero.
Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la
patria potesta' o ha per curatore uno dei genitori,
l'interdizione o l'inabilitazione non puo' essere promossa
che su istanza del genitore medesimo o del pubblico
ministero.».
- Per il testo dell'art. 414 del codice civile vedi
l'art. 4 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 415 del codice civile:
«Art. 415 (Persone che possono essere inabilitate). -
Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale
non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo'
essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per
prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcoliche o di
stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il
cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno
ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione
dell'art. 14 quando risulta che essi sono del tutto
incapaci di provvedere ai propri interessi.».



 
Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 418 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 418 (Poteri dell'autorita' giudiziaria). -
Promosso il giudizio di interdizione, puo' essere
dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita'
di mente.
Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela
l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione,
il pubblico ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello
stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.
Se nel corso del giudizio di interdizione o di
inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione
di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte,
dispone la trasmissione del procedimento al giudice
tutelare. In tal caso il giudice competente per
l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art.
405.».
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile, vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.



 
Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 424 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 424 (Tutela dell'interdetto e curatela
dell'inabilitato). - Le disposizioni sulla tutela dei
minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si
applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e
alla curatela degli inabilitati.
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente
anche nei casi di nomina del tutore provvisorio
dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo
non si nomina il protutore provvisorio.
Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare individua di
preferenza la persona piu' idonea all'incarico tra i
soggetti, e con i criteri, indicati nell'art. 408.».
- Per il testo dell'art. 408 del codice civile vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.



 
Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente convivente,".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 426 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 426 (Durata dell'ufficio). - Nessuno e' tenuto a
continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela
dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del
coniuge, della persona stabilmente convivente, degli
ascendenti o dei discendenti.».



 
Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma e' premesso il seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 427 del codice civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 427 (Atti compiuti dall'interdetto e
dall'inabilitato). - Nella sentenza che pronuncia
l'interdizione, o l'inabilitazione, o in successivi
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi
che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere
compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con
l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti
dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di
interdizione possono essere annullati su istanza del
tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto
dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina
segua la sentenza di interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o
dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza
l'osservanza delle prescritte formalita', dopo la sentenza
d'inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio,
qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della
sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore
provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo
seguente.».



 
Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 429 del codice civile,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 429 (Revoca dell'interdizione e
dell'inabilitazione). - Quando cessa la causa
dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono
essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro
il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del
tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su
istanza del pubblico ministero.
Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la
causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se
ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico
ministero.
Se nel corso del giudizio per la revoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno
che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito
dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o
ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al
giudice tutelare.».



 
Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' abrogato.
 
Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".
 
Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
«Art. 9 (L) (Contributo unificato). - 1. E' dovuto il
contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel
processo amministrativo, secondo gli importi previsti
dall'art. 13 e salvo le esenzioni previste dall'art. 10.».



 
Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno".
 
Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;
2) le complete generalita' della persona beneficiaria;
3) le complete generalita' dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno".



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 405 del codice civile vedi
l'art. 3 della legge qui pubblicata.



 
Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ", amministratore di sostegno".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del codice di
procedura civile come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha
l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su
identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e'
convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una
delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o
come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente
tecnico;
5) se e' tutore, curatore, amministratore di
sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una
delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un
comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse
nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di
convenienza, il giudice puo' richiedere al capo
dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.».



 
Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per cassazione".



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo della rubrica del capo II del
titolo II del libro quarto del codice di procedura civile
come modificato dalla legge qui pubblicata:
dell'interdizione, dell'inabilitazione e
dell'amministrazione di sostegno.
- Si riporta il testo degli articoli 712, 713, 716,
719, 720 e 739 del codice di procedura civile:
«Art. 712 (Forma della domanda). - La domanda per
interdizione o inabilitazione si propone con ricorso
diretto al tribunale del luogo dove la persona nei
confronti della quale e' proposta ha residenza o domicilio.
Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la
domanda e' fondata e debbono essere indicati il nome e il
cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il
quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi
sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o
dell'inabilitando.».
«Art. 713 (Provvedimenti del presidente). - Il
presidente ordina la comunicazione del ricorso al pubblico
ministero. Quando questi gliene fa richiesta, puo' con
decreto rigettare senz'altro la domanda, altrimenti nomina
il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione
davanti a lui del ricorrente, dell'interdicendo o
dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel
ricorso, le cui informazioni ritenga utili.
Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del
ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso,
alle persone indicate nel comma precedente; il decreto e'
comunicato al pubblico ministero.».
«Art. 716 (Capacita' processuale dell'interdicendo e
dell'inabilitando). - L'interdicendo e l'inabilitando
possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti
del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e'
stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto
negli articoli 419 e 420 del codice civile.».
«Art. 719 (Termine per l'impugnazione). - Il termine
per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate
nell'articolo precedente dalla notificazione della
sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che
parteciparono al giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio,
l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a
lui.».
«Art. 720 (Revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione). - Per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la
pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione
e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di
revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi'
impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca,
anche se non parteciparono al giudizio.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti del
giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso al
tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, se e' dato
in confronto di una sola parte, o dalla notificazione se e'
dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e' ammesso
reclamo contro i decreti della corte d'appello e contro
quelli del tribunale pronunciati in sede di reclamo.».



 
Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative di pendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili) - (art. 686
c.p.; art. 194 att. c.p.p.; articoli 4 e 14, regio decreto
n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma, regio
decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con modificazioni,
legge n. 835/1935; art. 58-bis, legge n. 354/1975; art. 73,
legge n. 689/1981). - 1. Nel casellario giudiziale si
iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna
definitivi, anche pronunciati da autorita' giudiziarie
straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e
seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli
concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette
la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le pene, compresa la sospensione condizionale e la non
menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali,
gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto,
la grazia, la dichiarazione di abitualita', di
professionalita' nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene
accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure
alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la
liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno
prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere
per difetto di imputabilita', o disposto una misura di
sicurezza;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna
alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione
di cui all'art. 66, terzo comma, e all'art. 108, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero
previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice
di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle
pene pecuniarie;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti
le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la
riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di
cui all'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione
speciale relativi ai minori, di cui all'art. 24 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e
successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche' i
decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato
fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di
riabilitazione del fallito;
r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla
detenzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge,
dei provvedimenti gia' iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma
di legge i provvedimenti gia' iscritti, come individuato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della giustizia.».
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25 e 26 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 24 (L) (Certificato generale del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato) - (art. 689 c.p.p.
194, comma 2, att. c.p.p.; articoli 45 e 63, comma 2,
decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 835/1935). - 1. Nel
certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato
revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si e'
verificata la causa speciale di estinzione prevista
dall'art. 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice
di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di
inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno,
quando esse sono state revocate;
n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando
il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 29 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e'
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 25 (L) (Certificato penale del casellario
giudiziale richiesto dell'interessato) - (art. 689 c.p.c.
194, comma 2, att. c.p.c.; articoli 45 e 63, comma 2,
decreto legislativo n. 274/2000; art. 24, settimo comma,
regio decreto-legge n. 1404/1934, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 835/1935). - 1. Nel
certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che
non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art.
175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato
revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la
sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma
dell'art. 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per reati per i quali si e'
verificata la causa di estinzione prevista dall'art. 556
del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali e' stata
definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le
quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che
questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall'art. 445 del codice
di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di
considerare come reati, quando la relativa iscrizione non
e' stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza
conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a
procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale
semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di
pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice
diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi
reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonche'
ai decreti che istituiscono, modificano o revocano
l'amministrazione di sostegno;
n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito
l'imprenditore; a quelli di omologazione del concordato
fallimentare; a quelli di chiusura del fallimento; a quelli
di riabilitazione del fallito;
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai
sensi dell'art. 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934,
n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e'
riportata alcuna iscrizione relativa al minore.».
«Art. 26 (L) (Certificato civile del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato). (art. 689 c.p.p.).
- 1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni
esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di
interdizione e inabilitazione salvo che siano stati
revocati, ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati
revocati;
b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo
che il fallito sia stato riabilitato con sentenza
definitiva;
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai
provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i
primi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della
legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie
portanti limitazioni alla capacita' del condannato.».



 
Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".



Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 92 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 92 (Affari civili nel periodo feriale dei
magistrati). - Durante il periodo feriale dei magistrati le
corti di appello ed i tribunali ordinari trattano le cause
civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai
procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di
provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di
interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi
familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione,
nonche' quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca
dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio
alle parti.
In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e'
fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso,
con decreto non impugnabile, e per le cause gia' iniziate,
con provvedimento del giudice istruttore o del collegio,
egualmente non impugnabile.».



 
Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 375):
Presentato dal Sen. Elvio Fassone ed altri il 3 luglio 2001.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 luglio 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 25, 26 settembre 2001, 23 e 25 ottobre 2001.
Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 novembre 2001 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6, 12 e 20 dicembre 2001 e approvato il 21 dicembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 2189):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI e XII.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 30 gennaio 2002, 12, 19, 20, 26 febbraio 2002, 17 settembre 2002, 16, 22 ottobre 2002, 6, 19 novembre 2002, 19 febbraio 2003, 26 marzo 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 ed approvato il 15 ottobre 2003 con modificazioni.

Senato della Repubblica (atto n. 375-B):
Assegnato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 24 ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, ed approvato il 22 dicembre 2003.
 
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