Gazzetta n. 13 del 17 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 novembre 2003
Ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
Visto il punto 9.1 della deliberazione CIPI in data 22 dicembre 1982;
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, riguardante l'ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, e la deliberazione CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, nelle quali e' previsto il finanziamento di attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca sul Fondo speciale per la ricerca applicata;
Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che prevede l'assegnazione da parte del Ministero del lavoro di risorse finanziarie non inferiori a 50 miliardi l'anno al Fondo speciale per la ricerca applicata per la promozione di iniziative di attivita' di ricerca e di qualificazione e formazione di risorse umane, orientate alle esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge del 7 aprile 1995, n. 104, che sopprime tutte le riserve di destinazione delle risorse del Fondo speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 19 dicembre 1992 n. 488, e successive modificazioni che disciplina l'intervento nelle aree depresse del Paese;
Viste le deliberazioni CIPE 29 dicembre 1995 riguardanti strumenti e procedure per l'attuazione delle funzioni trasferite al MURST ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» ed in particolare l'art. 5 che prevede l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca, di seguito denominato FAR, la cui gestione e' articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale ed in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse;
Vista la circolare MURST del 29 dicembre 1999, n. 760, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2000, n. 7, che, disciplinando in via provvisoria le attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale relative alla legge n. 46/1982 nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo n. 297/1999, prevede la gestione da parte del Sanpaolo IMI S.p.a. di progetti le cui domande di agevolazione siano state presentate prima del 3 gennaio 2000;
Considerato che nelle more dell'entrata in vigore dei predetti regolamenti e quindi della piena operativita' del nuovo Fondo per le agevolazioni alla ricerca il Ministero ha assunto in forma diretta la gestione contabile del Fondo speciale ricerca applicata afferente la sezione del Fondo relativa agli interventi nel territorio nazionale ferma restando la gestione stralcio demandata al Sanpaolo IMI anche per i progetti ricadenti nella predetta disciplina transitoria;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001 relativo alle «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» entrato in vigore il 17 febbraio 2001;
Visto il comma 2 dell'art. 4 del predetto decreto che prevede la ripartizione annuale delle risorse del FAR tra le varie forme di intervento previste nel decreto stesso;
Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 n. 799 relativo a «Procedure e modalita' di funzionamento del Fondo agevolazioni alla ricerca»;
Considerato che in attuazione dell'art. 72 della legge n. 289/2002 (L.F. 2003), e' stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003, che stabilisce i nuovi criteri e le modalita' di concessione dei contributi in favore delle imprese;
Considerato che in attuazione dell'art. 93 della predetta legge n. 289/2002 gli stanziamenti del Fondo agevolazioni alla ricerca, con decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stati ripartiti su due capitoli di cui uno di alimentazione del fondo di rotazione;
Considerato che la legge finanziaria 2004, in corso di approvazione, prevede la cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo speciale ricerca applicata e sul Fondo agevolazioni alla ricerca e pertanto l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 799 del 10 giugno 2002 «Procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca» che prevede, in caso di disponibilita' non sufficienti a coprire il fabbisogno, la possibilita' di utilizzare, nel provvedimento di ripartizione del Fondo, i rientri di gestione previsti per l'anno in corso e per i due successivi e' applicabile limitatamente ai rientri previsti fino al 1° gennaio 2004, con conseguente necessita' di recupero dei rientri contabilizzati ai fini della ripartizione dei fondi per il 2002;
Vista la delibera CIPE n. 36/2002 che assegna al Fondo agevolazioni alla ricerca risorse per complessivi Euro 232.407.000,00 da destinare ad interventi nelle aree dell'ob. 1;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» che assegna al Cap. 8932 «Fondo agevolazioni alla ricerca» e al Cap. 9000 «Fondo unico per gli investimenti» stanziamenti destinati allo stesso FAR per complessivi Euro 666.966.000,00 di cui Euro 499.827.000,00, relativi a disponibilita' pluriennali previste in tabella F delle precedenti leggi finanziarie, gia' utilizzati nei piani di riparto 2001 e 2002 ed Euro 167.139.000,00 utilizzabili nel piano di riparto 2003, come da allegata tabella ricognitiva delle disponibilita' da ripartire;
Visto il comma 6 dell'art. 93 della predetta legge n. 289/2002 che prevede la possibilita' di impegnare somme a carico di esercizi futuri sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale riportate in tabella F;
Vista la comunicazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in data 20 marzo 2003 dalla quale risulta che le disponibilita' per il 2003 riguardanti le somme residue del Fondo speciale per la ricerca applicata al 31 dicembre 2002 ammontano a Euro 164.205.521,65 (al netto delle commissioni pari a Euro 11.608.673,44);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 che destina al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca una quota pari a 175 milioni di euro del Fondo per progetti di ricerca previsto dall'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui Euro 82.000.000 per iniziative ricadenti nel FAR;
Considerato che in applicazione dell'art. 11 della predetta legge n. 451/1994, e' in corso la richiesta al Ministero del lavoro, salute e politiche sociali del versamento della somma di Euro 25.822.844,95 relativa all'annualita' 2003;
Considerata l'opportunita' di confermare gli stanziamenti attribuiti nel decreto direttoriale n. 1620 del 13 dicembre 2002 di riparto del FAR per l'anno 2002, alle iniziative previste dagli articoli 10, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 593/2000, le cui assegnazioni definitive sono in corso di formalizzazione;
Vista l'allegata tabella dimostrativa dell'utilizzo delle somme assegnate nel decreto dipartimentale n. 1620 del 13 novembre 2002, di ripartizione delle disponibilita' del FAR per l'anno 2002, dalla quale risultano le economie di gestione al 31 dicembre 2002 per Euro 299.925.083,09 relative alla sezione nazionale ed Euro 116.599.007,06 relativa alla sezione aree depresse;
Vista l'allegata tabella di rideterminazione delle economie di gestione nonche' dei minori utilizzi rispetto a quanto determinato al 31 dicembre 2001 sulle somme assegnate nel decreto direttoriale n. 1349 del 4 dicembre 2001, di ripartizione delle disponibilita' del FAR per l'anno 2001, dalla quale risultano economie e minori utilizzi al 31 dicembre 2002 per Euro 2.017.741,63 relative alla sezione nazionale ed per Euro 2.730.508,42 relative alla sezione aree depresse;
Vista la disponibilita' sull'apposito capitolo n. 3864 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 della somma di Euro 41.316.552,00 stanziata ai sensi dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che l'importo complessivo delle disponibilita' del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2003 risulta pertanto pari a Euro 1.065.630.712,32 di cui Euro 648.872.065,02 relativi alla sezione nazionale ed Euro 416.758.647,30 relativi alla sezione aree depresse;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 297/1999 che prevede l'onere a carico del FAR delle attivita' di servizio e consulenza necessarie alla gestione e al monitoraggio degli interventi finanziati;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva per la ripartizione del Fondo agevolazioni alla ricerca emanata in data 6 novembre 2003 prot. n. 4599 dal vice Ministro ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto legislativo n. 297/1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1.

L'importo complessivo di Euro 1.065.630.712,32 proveniente dai rientri, rinunce, minori utilizzi e interessi su giacenze della gestione del Fondo speciale ricerca applicata, e del Fondo agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 e precedenti, da quote di stanziamento non ancora utilizzate dei capitoli numeri 8932 e 9015 dello stato di previsione della spesa del MIUR degli anni 2003, 2004 e 2005, dello stato di previsione della spesa dell'anno 2003 dei Ministeri del lavoro salute e delle politiche sociali e della economia e delle finanze, nonche' dalla delibera CIPE n. 36/2002, e' ripartito tra i vari strumenti di intervento previsti nel decreto legislativo n. 297/1999 e, per la gestione fino al 16 febbraio 2001, dalla preesistente normativa di cui alle premesse, come indicato nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Le disponibilita' previste all'art. 1, saranno prioritariamente destinate al finanziamento delle agevolazioni concesse ai sensi della «disciplina transitoria» di cui alle premesse e degli interventi della legge n. 488/1992 e successive modificazioni, che non hanno trovato copertura sulle disponibilita' assegnate nell'anno precedente.
 
Art. 3.

Il presente decreto, sara' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2003

Il capo del dipartimento: D'Addona
 
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