Gazzetta n. 11 del 15 gennaio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 novembre 2003
Scioglimento della societa' cooperativa «La Panca coop. sociale», in Guglionesi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Campobasso
Visto l'art. 2544 del codice civile;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale e' stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della societa' cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;
Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;
Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attivita' produttive;
Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 10 ottobre 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «La Panca coop. sociale», ed avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile comma 1;
Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;
Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di societa' cooperative ai sensi dell'art. 2544 codice civile, non e' piu' necessario acquisire di volta in volta il parere della commissione centrale per le cooperative ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, cosi' come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;
Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, ne' domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
La societa' cooperativa sottoelencata e' sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtu' dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:
soc. coop. «La Panca coop. sociale.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Di Prospero Antonio, in data 22 gennaio 1996, repertorio n. 17146, n. registro societa' 43437/registro imprese 86663, C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita IVA n. 00903740702 n. posizione B.U.S.C. 1275/276666.
Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Campobasso, 10 novembre 2003
Il direttore provinciale reggente: Brunetti
 
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